CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 1 luglio 2021
615.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (IX e XIII)
COMUNICATO
Pag. 8

SEDE REFERENTE

  Giovedì 1° luglio 2021. — Presidenza del presidente della XIII Commissione, Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 13.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Filippo GALLINELLA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

DL 89/2021: Misure urgenti in materia di agricoltura e per il settore ferroviario.
C. 3170 Governo.
(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

  Filippo GALLINELLA, presidente, avverte che presso la V Commissione Bilancio il Governo ha presentato al decreto-legge n. 73 del 2021 (cd. decreto Sostegni-bis) l'articolo aggiuntivo 68.032, che riproduce fedelmente il testo degli articoli 1 e 2 del decreto-legge in esame.
  Invita quindi i relatori, onorevoli Nobili e Pignatone, a svolgere le relazioni illustrative per le parti di competenza.

  Dedalo Cosimo Gaetano PIGNATONE (M5S), relatore per la XIII Commissione, riferisce che le Commissioni IX e XIII sono chiamate ad esaminare, in sede referente, il decreto-legge 22 giugno 2021, n. 89, recante misure urgenti in materia di agricoltura e per il settore ferroviario.
  Avverte che nel corso della presente relazione, si soffermerà ad illustrare l'articolo 1, recante disposizioni in tema di riequilibrio degli interventi del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), mentre il collega Nobili procederà ad illustrare l'articolo 2, recante disposizioni urgenti per il settore ferroviario.
  Con riferimento all'articolo 1, rammenta che il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, ha stabilito alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022, assegnando all'Italia risorse del FEASR pari a 1.654.587.531 euro Pag. 9per l'anno 2020 e a 1.355.921.375 euro per l'anno 2021.
  Ricorda che, a queste risorse, devono essere aggiunte quelle recate dall'allegato I bis al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, introdotto dall'allegato II del citato regolamento (UE) 2020/2220, pari a 910.586.126 euro e così ripartite: 269.404.179 euro per l'anno 2021 e 641.181.947 euro per l'anno 2022, pari rispettivamente al 30 per cento e al 70 per cento delle assegnazioni totali del programma Next Generation EU per lo sviluppo rurale. Come specificato nella relazione illustrativa del provvedimento, le risorse del FEASR – al netto del fabbisogno per il Programma nazionale di sviluppo rurale e per il programma della Rete rurale nazionale, pari rispettivamente a 349.000.000 euro e a 8 milioni di euro, ammontano complessivamente a 3.564.095.032 euro, suddivisi in 1.714.991.710 euro per l'annualità 2021 e in 1.849.103.322 euro per l'annualità 2022.
  Al riguardo evidenzia che tali risorse dovevano essere ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in tempi ragionevolmente contenuti, per consentire le modifiche ai programmi regionali di sviluppo rurale, al Programma nazionale di sviluppo rurale e alla Rete rurale nazionale.
  Tuttavia, nonostante un confronto serrato e i numerosi tentativi di mediazione da parte del Governo, le regioni e le province autonome non hanno raggiunto un accordo sulle modalità di riparto dei fondi per gli anni 2021 e 2022.
  Segnala, quindi, che con deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 17 giugno 2021, si è reso, pertanto, necessario stabilire, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il riparto dei fondi del FEASR destinati agli interventi di sviluppo rurale per gli anni 2021 e 2022.
  Tale proposta governativa di riparto, tuttavia, come evidenziato nella relazione illustrativa del decreto-legge, ha comportato una distribuzione che ha ridotto le aspettative di alcune regioni. È emersa, conseguentemente, la necessità e l'urgenza di procedere a un riequilibrio finanziario, al fine di consentire il tempestivo avvio delle procedure regionali per l'assegnazione delle risorse del FEASR con risorse adeguate rispetto al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
  In tale ambito evidenzia che, l'articolo 1 del provvedimento dispone che, al fine di assicurare il riequilibrio finanziario tra regioni a seguito del riparto delle risorse relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nonché al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19», per il periodo transitorio 2021-2022, viene destinato l'importo di euro 92.717.455,29 quale quota di cofinanziamento nazionale a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (comma 1).
  A tale riguardo segnala che la Relazione tecnica, allegata al provvedimento in esame, chiarisce che la disposizione in commento non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'incremento del cofinanziamento nazionale a carico del citato Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è effettuato a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul predetto Fondo, che risulta peraltro capiente rispetto al fabbisogno.
  Evidenzia, altresì, che nella stessa Relazione è riportata la tabella con la ripartizione tra le Regioni che – spiega la stessa Relazione – vedono assegnarsi minori risorse rispetto a quelle che le stesse avrebbero ottenuto ove si fossero applicati i criteri adottati nel periodo di programmazione 2014-2020.
  Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze la suddivisione di tale importo tra i Programmi regionali di sviluppo rurale oggetto di riequilibrio. Le regioni beneficiarie inseriscono le predette risorse nei piani finanziari dei rispettivi programmi come finanziamenti nazionali integrativi (comma 2).

  Luciano NOBILI (IV), relatore per la IX Commissione, fa presente che, per quanto Pag. 10riguarda la Commissione trasporti, assume rilevanza la previsione dell'articolo 2, che dispone l'approvazione, in deroga alle procedure ordinariamente previste, dell'aggiornamento per gli anni 2020 e 2021 del contratto di programma 2017-2021 – parte investimenti tra il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. sulla base del semplice parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile.
  L'obiettivo dell'intervento è quello di permettere l'avvio immediato degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e di rendere immediatamente disponibili per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. gli stanziamenti ivi previsti ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti. L'efficacia della disposizione, relativamente agli interventi i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, resta subordinata alla definitiva approvazione del Piano da parte del Consiglio dell'Unione europea.
  Si tratta evidentemente di una disposizione eccezionale che è diretta a contenere i ritardi, non imputabili ovviamente al Parlamento, nella predisposizione dell'aggiornamento 2020-2021.

  La Commissione trasporti ha svolto, nella seduta del 24 giugno 2021, un'audizione del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sull'aggiornamento in questione nella quale sono stati illustrati a grandi linee l'importo e i contenuti dello stesso. In tale occasione il Ministro ha sottolineato la complessità delle procedure di approvazione degli aggiornamenti (e dello stesso contratto di programma) che si aggirano in media sui due anni di tempo.
  L'esigenza di semplificazione è certamente sentita dal Parlamento e in particolare dalla Commissione trasporti, che ritiene che tempi simili siano del tutto incompatibili non solo con la gestione del PNRR ma, in generale, con l'esigenza di modernizzazione del nostro Paese. Tuttavia è importante sottolineare come tali tempistiche non dipendano dall'esame parlamentare dei contratti di programma e dei relativi aggiornamenti, che si svolge in tempi relativamente contenuti, quanto dall'intricata stratificazione di disposizioni diverse che comportano molteplici adempimenti procedurali, la cui necessità e la cui tempistica di svolgimento devono essere attentamente vagliate. Invito pertanto il Governo ad una riflessione in merito all'esigenza di procedere ad una semplificazione dell'iter di approvazione del contratto di programma, al fine di adeguare la normativa, in parte assai risalente nel tempo, all'esigenza di una pronta realizzazione di interventi infrastrutturali cruciali per lo sviluppo del Paese.

  Filippo GALLINELLA, presidente, con riferimento alle ultime considerazioni svolte dal collega Nobili, auspica che nel provvedimento in materia di semplificazioni attualmente all'esame della Camera dei deputati sia possibile garantire un intervento organico nei settori che più richiedono misure di semplificazione normativa ed amministrativa. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.20.