CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 giugno 2021
611.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 26

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 23 giugno 2021. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo Sibilia.

  La seduta comincia alle 14.

  Fausto RACITI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione in differita sulla web-tv della Camera dei deputati.

5-06292 Giorgis: Sulle condizioni di trattenimento e sul suicidio di Moussa Balde nel Centro di permanenza per il rimpatrio di Torino.

  Andrea GIORGIS (PD) illustra la sua interrogazione, facendo presente come, nella notte tra sabato 22 e domenica 23 maggio 2021 Moussa Balde, un ragazzo di 23 anni originario della Guinea, trattenuto nel Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Torino da diversi giorni, si è ucciso, impiccandosi con un lenzuolo.
  Rileva come tale vicenda ponga, in primo luogo, l'esigenza di verificare le modalità con cui ha avuto luogo il trattenimento di Moussa Balde, in particolare in relazione alle sue condizioni di fragilità psichica, anche al fine di accertare se siano state poste in essere tutte le misure possibili atte a prevenire quanto accaduto.
  Inoltre, dopo aver ricordato che il 9 maggio 2021 Moussa Balde era stato vittima di una violenta aggressione ad opera di tre cittadini italiani e che, una volta curato in ospedale, essendo risultato privo di un regolare permesso di soggiorno, era stato recluso nel Cpr di Torino e lì era stato posto in isolamento, richiama l'attenzione sulla questione generale della tutela delle vittime di reati che si trovino in una situazione di irregolarità per quanto concerne il soggiorno nel territorio nazionale.
  In tale contesto, chiede se il Ministro, per quanto di competenza, ritenga, anche alla luce di una possibile verifica interna, che Moussa Balde sia stato trattenuto con modalità adeguate alla sua specifica situazione di fragilità e siano state adottate tutte le misure atte a scongiurare il suicidio, anche alla luce della normativa a tutela del fondamentale diritto alla salute, riconosciuto dalla nostra Costituzione ad ogni persona indipendentemente dal suo status giuridico di cittadino, nonché quale sia l'orientamento del Ministro interrogato sull'adeguatezza dell'attuale normativa a garantire la tutela delle vittime di reati non in possesso dei documenti amministrativi attestanti la regolarità del soggiorno.

  Il sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Andrea GIORGIS (PD), replicando, accoglie con favore la decisione, riferita dal sottosegretario, di procedere alla revisione dello schema di capitolato di appalto relativo alla gestione dei CPR, rilevando come tale decisione evidenzi la consapevolezza, da parte del Governo, dell'inadeguatezza del capitolato vigente a garantire la tutela della salute e dei diritti fondamentali delle persone trattenute nei CPR. Ricorda al riguardo come, per effetto del capitolato vigente, la presenza di un presidio medico sia stata ridotta da 24 a 5 ore al giorno e sottolinea, anche sulla base dei sopralluoghi effettuati nei CPR, come non sia assicurato un adeguato e costante monitoraggio delle situazioni di fragilità psichica.
  Rileva inoltre come resti comunque aperto il tema della tutela delle vittime di Pag. 27reato che si trovino in una situazione di soggiorno irregolare e come alla revisione dello schema di capitolato debba fare seguito, a suo avviso, una complessiva riconsiderazione dei CPR, al fine di assicurare la tutela dei diritti fondamentali, in quanto, allo stato, coloro che sono trattenuti nei centri, pur non avendo commesso alcun reato ed essendo destinatari di una misura amministrativa, godono di fatto di garanzie inferiori rispetto a quelle assicurate negli istituti penitenziari.

5-06293 Forciniti: Iniziative per potenziare gli organici delle Forze di polizia nel territorio sud pontino.

  Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, osservando come in provincia di Latina siano da anni radicate organizzazioni criminali, che, in collegamento con la criminalità del luogo, effettuano attività illecite, quali ad esempio il traffico di droga o il riciclaggio di denaro e segnalando come cittadini ed imprenditori siano fortemente allarmati da tale situazione.
  Rileva inoltre come nella zona di Latina molte aree territoriali presentano una situazione di profondo degrado sociale e che una delle aree a più alta densità criminale è la città di Aprilia. Fa altresì presente che nel sud pontino le attività delle organizzazioni criminali stanno generando un forte senso di insicurezza tra i cittadini e troppi sono i reati contro la pubblica amministrazione e di criminalità organizzata che non si riescono a tenere sotto controllo, osservando che si registrano, tra l'altro, numerose prescrizioni proprio per i reati contro la pubblica amministrazione.
  Rileva quindi come la carenza di personale specializzato delle forze di pubblica sicurezza rallenti le attività investigative e impedisca di prevenire e contrastare in modo efficace la criminalità organizzata, che si sta espandendo in modo incontrollato nella zona.
  Considera perciò urgente incrementare con tempestività gli organici delle forze dell'ordine e della magistratura, ritenendo che per questo obiettivo, le risorse del Recovery Plan siano fondamentali per aumentare l'efficienza della giustizia, come sottolineato dai magistrati antimafia.
  In tale contesto l'interrogazione chiede se il Ministro interrogato non ritenga di adottare iniziative urgenti per potenziare gli organici delle forze di polizia nel territorio del sud pontino, istituendo un commissariato nella città di Aprilia e una sezione distaccata della squadra mobile presso il commissariato di Formia, allo scopo di garantire maggiore efficacia alla prevenzione e al contrasto della criminalità.

  Il sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita.
  Nel prendere atto con soddisfazione di quanto esposto in relazione all'accelerazione dell'iniziativa volta all'istituzione del commissariato di Aprilia – che auspica avvenga quanto prima, nel rispetto di precisi atti di indirizzo politico assunti al riguardo – e alle misure di prevenzione adottate in quell'ambito territoriale, rileva infatti la necessità di compiere uno sforzo ulteriore per quanto concerne la tutela della sicurezza nei territori a sud di Terracina, al confine con la Campania, laddove si registra un incremento delle attività e degli affari della criminalità organizzata, soprattutto nel settore turistico alberghiero.
  Si augura dunque che siano fornite immediate risposte ai cittadini di quei territori, costretti sempre più, a vivere, in un clima di impotenza, in condizioni di insicurezza.

5-06294 Iezzi: Sulla corretta interpretazione della circolare del Ministero dell'interno riguardante l'utilizzo per altre finalità di controllo dei dati rilevati dai sistemi elettronici per le infrazioni al codice della strada.

  Andrea DARA (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, osservando che recentemente si è posta la questione, anche in ambito giurisdizionale, della corretta interpretazione della circolare Pag. 28 del Ministero dell'interno n. 300-A-5620-17-144-5-20-3 del 21 luglio 2017 sull'utilizzo dei sistemi di rilevamento elettronici per le infrazioni al codice della strada.
  In merito ritiene necessario chiarire, in particolare, se i varchi Ztl, gli autovelox, i rilevatori di violazioni della segnaletica semaforica siano omologati alla sola finalità sanzionatoria tipica – quella delle violazioni al codice della strada – o siano utilizzabili anche come strumento di controllo di altri tipi di violazioni, per quanto gravi.
  Fa presente che l'ambiguità di fondo deriva dal fatto che la predetta circolare ministeriale non precisa chiaramente quali sono i casi in cui possono essere utilizzate le immagini.
  Rileva in proposito come, fino ad oggi, le amministrazioni locali e le forze dell'ordine abbiano pacificamente utilizzato i suddetti sistemi di tracciamento, affiancandoli alla rete di sistemi di lettura delle targhe e come non si tratti di avallare un sistema di memorizzazione massivo e indifferenziato, ma di consentire l'individuazione dei dati relativi a targhe già segnalate all'autorità giudiziaria a fini di pubblica sicurezza e di repressione dei reati; solo allorquando vi sia corrispondenza tra targa segnalata e quella del veicolo in transito ha luogo la funzione di memorizzazione dei dati, che non è automatica, ma va attivata dalla polizia locale, in funzione di polizia giudiziaria sotto indicazione e alle dipendenze dell'autorità giudiziaria.
  Rileva infatti come vietare il monitoraggio continuo e la conseguente rilevazione delle targhe segnalate per gravi violazioni di legge da parte dei sistemi di rilevazione delle infrazioni si causerebbe considerevoli danni alla pubblica amministrazione privandola di un importante strumento di indagine sul territorio, oltre a determinare ulteriori aggravi per i comuni, che si vedrebbero costretti ad installare una seconda rete di sistemi di lettura targhe.
  In tal contesto l'interrogazione chiede se il Ministro interrogato, anche al fine di salvaguardare il servizio finora svolto, intenda chiarire la portata della circolare del 21 luglio 2017 citata in premessa, magari specificando, con particolare riguardo alla locuzione «salva la possibilità di utilizzo dei dati per fini giudiziari», e se gli strumenti di rilevamento delle infrazioni possano essere equiparati ai sistemi di lettura delle targhe.

  Il sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Andrea DARA (LEGA), replicando, prende atto della risposta del rappresentante del Governo, la quale nega la possibilità di utilizzare i dispositivi automatici per il rilevamento delle violazioni della circolazione stradale per altre finalità.
  Nel rilevare come tale diniego possa determinare un aggravio per i comuni, dal momento che questi ultimi saranno chiamati a stanziare ulteriori risorse sul versante della sicurezza e della videosorveglianza, augura che si possa giungere ad una soluzione adeguata che consenta di utilizzare forme di tracciamento già esistenti, in modo da garantire la sicurezza dei cittadini senza far gravare sui comuni ulteriori spese.

5-06295 Baldino: Iniziative per contrastare i gravi fenomeni di illegalità e criminalità nel territorio del comune di Ardea.

  Vittoria BALDINO (M5S) illustra la sua interrogazione, evidenziando le recenti tragiche notizie di cronaca che hanno, purtroppo, interessato il territorio del comune di Ardea, dove, con alcuni colpi d'arma da fuoco, all'interno del consorzio Colle Romito, Andrea Pignani, 34enne con problemi psichici, ha colpito ed ucciso due fratelli di 10 e 5 anni, che stavano giocando a pochi metri da casa, nonché un anziano di 84 anni.
  Rileva altresì come sia nota la presenza di clan della 'ndrangheta quali i Gallace, da decenni radicati nei comuni di Anzio, Nettuno ed Ardea, e richiama al riguardo il quarto aggiornamento al Rapporto «Mafie nel Lazio» della regione Lazio.
  Osserva quindi come i residenti e gli abitanti del comune di Ardea siano sempre più preoccupati e stanchi di tale situazione Pag. 29di diffusa illegalità, che impone l'adozione, anche in tempi molto rapidi, di provvedimenti radicali ed incisivi nonché un rafforzamento della presenza dello Stato, facendo presente che ad Ardea non esiste alcun presidio della Polizia di Stato, in quanto sono presenti solo due stazioni dei carabinieri, con risorse umane e mezzi del tutto insufficienti a garantire un reale e capillare controllo del territorio.
  In tale contesto l'interrogazione chiede quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda adottare al fine di garantire un sempre maggior contrasto ai fenomeni di illegalità e criminalità all'interno del territorio del comune di Ardea e se, nello specifico, non si intenda istituire un commissariato della Polizia di Stato all'interno del medesimo territorio comunale.

  Il sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Vittoria BALDINO (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta per l'attenzione del Ministero dell'interno alla situazione della sicurezza e dell'ordine pubblico nel comune di Ardea e nei comuni limitrofi.
  Osserva, nel contempo, come i dati riferiti dal sottosegretario evidenzino la necessità di rafforzare le attività di vigilanza e controllo e auspica che il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica sia convocato al più presto al fine di valutare l'istituzione di un commissariato della Polizia di Stato nel comune di Ardea.

5-06296 Prisco: Sulla ripresa della sperimentazione della pistola a impulsi elettrici tra i dispositivi in dotazione alle Forze di pubblica sicurezza.

  Emanuele PRISCO (FDI) illustra la sua interrogazione, osservando come il recente caso dell'uomo armato di coltello che ha seminato il panico alla stazione Termini di Roma, cui gli uomini della Polfer hanno dovuto sparare, riporta all'attenzione una annosa questione rimasta irrisolta.
  Nel manifestare solidarietà all'agente di polizia che è stato costretto ad aprire il fuoco contro tale malvivente, ricorda che il decreto-legge n. 119 del 2014 aveva previsto, all'articolo 8, per le forze di pubblica sicurezza la sperimentazione dell'arma comune ad impulsi elettrici, il cui impiego permetterebbe agli agenti di non usare l'arma da fuoco, ma di proteggere l'incolumità dei cittadini con mezzi meno pericolosi per tutti. Al riguardo rammenta che nel 2018 era stata avviata la fase di sperimentazione, con un appalto aggiudicato dall'azienda tedesco-americana Taser International ed era stata effettuata una prima fornitura di pistole elettriche alle forze dell'ordine in servizio in alcune città italiane.
  Segnala tuttavia come tale sperimentazione sia stata interrotta dopo che, con una circolare del luglio 2020, il Ministero dell'interno aveva annunciato ufficialmente il parere negativo all'adozione delle pistole Taser, perché tali armi non avrebbero superato i test di balistica, tanto da risultare un rischio per l'incolumità dei cittadini e delle stesse forze dell'ordine. L'allora Capo della Polizia, Franco Gabrielli, aveva però spiegato ai giornali che «l'intendimento di dotare le forze di polizia di un'arma a impulsi elettrici» sarebbe rimasto invariato e che era solo necessario trovare l'arma giusta.
  Se tale intendimento è rimasto invariato si dice dunque stupito che non vi siano notizie di ulteriori sperimentazioni di armi elettriche, che, invece, come dimostrato anche dai fatti accaduti a Termini, rappresentano un utile strumento per le forze di polizia.
  Osserva quindi come le forze di polizia e i sindacati sostengano convintamente l'ipotesi di essere dotati di tali strumenti, che, secondo l'Associazione nazionale funzionari di polizia, potrebbero essere «un indispensabile strumento per affrontare le sempre più frequenti dinamiche operative dove soggetti armati e fuori controllo espongono gli operatori delle forze di polizia (...) alla gravosa responsabilità di essere costretti all'uso dell'arma da fuoco».
  In tale contesto l'interrogazione chiede se sia già stata disposta la ripresa delle sperimentazioni della pistola ad impulsi Pag. 30elettrici e quali siano i tempi di attesa ai fini della dotazione alle nostre forze di pubblica sicurezza.

  Il sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Emanuele PRISCO (FDI), replicando, prende atto della risposta del rappresentante del Governo, dalla quale sembrerebbe desumersi l'imminente dotazione della pistola ad impulsi elettrici per le forze dell'ordine.
  Osserva come sarebbe grave, se ciò non dovesse verificarsi, dal momento che l'utilizzo di tale strumentazione è richiesto da tempo, a garanzia della sicurezza delle forze dell'ordine e della collettività, anche considerato che la relativa sperimentazione è in corso da anni.
  Fa infatti notare come spesso gli agenti di pubblica sicurezza, i quali sono esposti a gravi rischi per la loro incolumità, siano costretti a reagire ad atti di violenza nei loro confronti, a mani nude ovvero ricorrendo alle armi da fuoco, con il rischio in tal caso di essere incriminati, laddove invece spesso i malfattori che hanno cercato di offenderli vengono scagionati o rimessi in libertà.
  Preannuncia quindi che il suo gruppo monitorerà la situazione, auspicando l'immediato utilizzo di tale dotazione tra le forze dell'ordine, a cui esprime la massima solidarietà, augurandosi un deciso cambio di passo da parte del Governo su tale materia, affinché si possano scongiurare eventi come quello illustrato nell'interrogazione.

5-06297 Marco Di Maio: Iniziative per garantire un presidio estivo della Polizia di Stato a Pinarella di Cervia.

  Marco DI MAIO (IV), intervenendo da remoto, illustra la sua interrogazione, concernente la situazione dell'ordine pubblico nelle località della riviera romagnola e nella provincia di Ravenna, tale da rendere necessario, anche in vista della stagione estiva, il rafforzamento della presenza in tali località di presidi delle forze dell'ordine.
  In tale contesto, chiede quali iniziative il Ministro interrogato intenda intraprendere al fine di fornire una risposta efficace in materia di ordine e sicurezza pubblica alle giuste e legittime rivendicazioni su temi importanti, quali la sicurezza e la legalità per turisti e cittadini, che arrivano dai territori, in modo da consentire vacanze in sicurezza per gli ospiti e vivibilità per i cittadini.

  Il sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Marco DI MAIO (IV), intervenendo da remoto, replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta.
  Prende atto con favore dell'impegno da parte della prefettura e della questura a rafforzare la presenza delle forze dell'ordine, nonché della proficua collaborazione posta in essere tra le istituzioni preposte, osservando al contempo come vada mantenuta alta l'attenzione, soprattutto in vista della stagione turistica estiva, a fronte della situazione di disagio che vivono i comuni della riviera romagnola, al pari di altre aree del Paese.

5-06298 Calabria: Sui recenti episodi di violenza contro rappresentanti del Si Cobas in provincia di Novara e di Lodi.

  Renata POLVERINI (FI) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria, osservando come il 18 giugno 2021, a Biandrate, un sindacalista coordinatore dei Si Cobas Novara sia morto investito da un TIR in manovra durante lo sciopero nazionale in corso davanti alla sede di una nota catena di distribuzione di beni alimentari.
  Rileva come tale grave episodio riapra la questione evidenziata anche dai recenti scontri avvenuti durante un presidio organizzato dal Si Cobas davanti a un magazzino della logistica a Tavazzano di Villasesco, in provincia di Lodi, nel corso dei quali era rimasto ferito gravemente un lavoratore, che – secondo fonti sindacali – sarebbe Pag. 31 stato colpito al volto da un pezzo di bancale scagliato dalle guardie private dello stabilimento.
  Sottolinea quindi come la morte del sindacalista costituisca un fatto gravissimo e inaccettabile, che mette in discussione le fondamenta del nostro ordinamento democratico, rilevando la necessità di fare urgentemente piena luce su una serie di episodi di intimidazione e di violenza che mettono, tra l'altro, in discussione il principio cardine delle libertà sindacali.
  Nel far presente di essere intervenuta anche in Aula per richiamare l'attenzione del Governo su tali episodi, chiedendo una informativa urgente al riguardo da parte della Ministra dell'interno, si augura vengano assicurate condizioni di massima protezione ai lavoratori, costretti già a vivere una situazione di incertezza in una fase storica di difficoltà economiche.
  In tale contesto l'interrogazione chiede se il Governo non ritenga che, in relazione ai fatti richiamati, siano state adottate tutte le opportune misure atte a garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica dei manifestanti e se non ritenga di adottare, per quanto di competenza, le opportune iniziative atte a garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni pubbliche, in attuazione dell'articolo 17 della Costituzione.

  Il sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

  Renata POLVERINI (FI), replicando, dichiara di essere ancora più preoccupata a seguito della risposta fornita dal rappresentante del Governo, dal momento che ritiene sia molto grave non essere riusciti a prevenire la morte di un lavoratore che manifestava a Novara, senza peraltro riuscire a contrastare efficacemente gli altri disordini registratesi in provincia di Lodi. Nel dichiarare di essere a conoscenza delle questioni del lavoro e delle relative vertenze, anche alla luce della sua pregressa esperienza di sindacalista, e di Presidente della Regione Lazio, ritiene paradossale che le direttive impartite dal Ministero dell'interno non siano state attuate e non abbiano prodotto alcun effetto.
  Pur comprendendo le difficoltà in cui le forze dell'ordine sono chiamate ad operare, spesso in condizioni di insufficienza di organico, peraltro in un clima particolarmente surriscaldato per l'emergenza economica e lavorativa, auspica dunque che il Ministro dell'interno possa venire quanto prima a riferire in Assemblea, fornendo spiegazioni più dettagliate rispetto ad episodi che giudica di assoluta gravità.

  Fausto RACITI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.50.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 23 giugno 2021. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 14.50.

DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.
C. 3166 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla V Commissione bilancio, il testo del disegno di legge C. 3166, già approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge, n. 59 del 2021, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, illustra il contenuto del decreto-legge, il quale si compone, dopo le modifiche apportate dal Senato, di 6 articoli, rilevando, anzitutto, Pag. 32 come esso, all'articolo 1, comma 1, approvi il Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per complessivi 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026.
  I commi da 2 a 2-decies provvedono a ripartire il Fondo tra le amministrazioni centrali competenti, individuando i programmi e gli interventi cui destinare le risorse e il relativo profilo finanziario annuale. In particolare, sono previsti i seguenti finanziamenti:

   9.760 milioni per interventi nei settori delle infrastrutture e dei trasporti;

   6.880 milioni per il programma «Polis» (Case dei servizi di cittadinanza digitale), per il programma Transizione 4.0 e per gli Accordi per l'innovazione;

   2.387 milioni per interventi in materia di salute ed ambiente, di sicurezza delle strutture sanitarie e per un ecosistema innovativo della salute;

   2.000 milioni per la riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica;

   1.780 milioni per le aree colpite dagli eventi sismici del 2009 (Abruzzo) e del 2016 (Centro-Italia);

   1.455 milioni per un Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali;

   1.400 milioni per i servizi digitali;

   1.203,3 milioni per contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo;

   1.000 milioni per l'implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto per ponti, viadotti e tunnel delle autostrade A24-A25 e 450 milioni per un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel in gestione ANAS;

   800 milioni per le tecnologie satellitari e l'economia spaziale;

   700 milioni per l'elettrificazione delle banchine (cold ironing);

   500 milioni per iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale;

   350 milioni per gli ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati;

   300 milioni di euro per la Strategia Nazionale Aree interne, con riferimento al programma per il miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade;

   132,9 milioni per la costruzione ed il miglioramento di strutture penitenziarie per adulti e minori;

   210 milioni di euro per il finanziamento di Piani urbani integrati;

   50 milioni per l'efficientamento energetico.

  Il comma 3 proroga di sei mesi, cioè fino al 30 giugno 2023, il termine per avvalersi del superbonus per gli Istituti autonomi case popolari-IACP, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali. La norma prevede inoltre che per gli interventi effettuati dai condomini la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori.
  Il comma 4 ridetermina la copertura sulle risorse previste nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, mentre il comma 5 stabilisce che gli eventuali minori oneri rilevati dal monitoraggio degli effetti della misura del cosiddetto superbonus rispetto alla previsione tendenziale sono vincolati alla proroga del termine della fruizione dell'agevolazione. Pag. 33
  I commi 6 e 7 disciplinano le modalità per l'attuazione degli investimenti previsti dal Piano: al riguardo è prevista l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni per disciplinare il monitoraggio degli interventi.
  Il comma 7-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, disciplina la revoca del finanziamento nei casi di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti e di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti.
  I commi 7-ter e 7-quater, inseriti anch'esso nel corso dell'esame al Senato, recano disposizioni specifiche inerenti l'attuazione di interventi di pertinenza del Ministero della salute e del Ministero della cultura.
  Il comma 7-quinquies, inserito a sua volta nel corso dell'esame al Senato, prevede la presentazione di una relazione annuale alle Camere sulla ripartizione territoriale dei programmi e degli interventi compresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari.
  Il comma 8 prevede che l'attuazione degli interventi costituenti aiuti di Stato sia soggetta alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.
  Il comma 9 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'istituzione del Piano nazionale complementare.
  L'articolo 1-bis, introdotto al Senato, al comma 1 prevede una serie di obblighi di verifica a carico degli enti che erogano contributi per la progettazione e la realizzazione di investimenti in conto capitale.
  Il comma 2 modifica la scansione temporale dei contributi erogati dal Ministero dell'interno ai comuni per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti dalla legge di bilancio 2019.
  Il comma 3 stabilisce che le risorse messe a disposizione degli enti locali dalla legge di bilancio 2020 per la spesa di progettazione di particolari tipologie di opere risultanti eccedenti rispetto ai contributi assegnati siano finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per il 2021.
  Il comma 4 estende i termini per l'assegnazione delle ulteriori risorse messe a disposizione dei comuni dalla legge di bilancio 2019 per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.
  L'articolo 2, al comma 1, incrementa le risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) relative al ciclo di programmazione 2021-2027 di un importo complessivo di 15,5 miliardi per le annualità dal 2022 al 2031.
  Con una modifica approvata dal Senato, è stato specificato che il rifinanziamento del Fondo è finalizzato ad accelerare la capacità di utilizzo delle risorse e di realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
  Fa presente che ciò consegue a quanto affermato dal Governo nel PNRR, in cui viene indicato un anticipo della programmazione del Fondo per un valore di circa 15,5 miliardi, in linea con le politiche settoriali di investimento e di riforma previste nel PNRR, preannunciando la successiva reintegrazione delle risorse nella disponibilità Fondo sviluppo e coesione (FSC), al fine di garantirne la piena complementarità e addizionalità.
  I commi da 1-bis a 1-quater, introdotti al Senato, prevedono la destinazione di una quota parte delle risorse del FSC 2021-2027, pari a complessivi 700 milioni di euro, ad investimenti in determinati settori, individuati con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).
  In particolare, il comma 1-ter precisa che le risorse sono assegnate dal CIPESS, previo parere della Conferenza Stato Regioni, nel rispetto della prescritta percentuale di riparto territoriale, secondo cui la dotazione complessiva del Fondo deve essere impiegata per un importo non inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare nei territori delle regioni del Mezzogiorno ed il restante 20 per cento al Centro Nord.
  Con la delibera del CIPESS sono individuati, per ciascun intervento finanziato, gli obiettivi iniziali, intermedi e finali in Pag. 34relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale, nonché le modalità di revoca in caso di mancato rispetto di tali obiettivi. Le risorse revocate ritornano nella disponibilità della programmazione complessiva da parte del CIPESS nell'ambito del Fondo Sviluppo e Coesione.
  Gli interventi per il Polo energetico nell'Adriatico, per il Rinnovo delle flotte navali dello stretto di Messina e gli Investimenti per il passaggio a metodi di allevamenti a stabulazione libera sono attuati nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
  L'articolo 3 modifica la disposizione di copertura di cui all'articolo 1, comma 1065, della legge di bilancio per il 2021, riferita alle agevolazioni del programma Transizione 4.0, finalizzate a favorire gli investimenti per l'innovazione e la competitività delle imprese.
  Si tratta di autorizzazioni di spesa che non possono trovare copertura nelle risorse del Next Generation EU, in quanto non ritenute significative sotto il profilo della transizione ecologica del Paese, per cui occorre provvedere con risorse proprie dello Stato italiano.
  L'articolo 4 reca interventi di finanziamento per l'attraversamento ferroviario di Vicenza e per la progettazione definitiva del terzo lotto della tratta ferroviaria AV/AC Vicenza–Padova, nonché per il finanziamento degli interventi relativi alla linea ferroviaria AV/AC Salerno–Reggio Calabria.
  In particolare, per la linea ferroviaria AV/AC Verona-Padova il comma 1 autorizzata la spesa complessiva di 925 milioni di euro per la realizzazione del secondo lotto funzionale «Attraversamento di Vicenza» e la spesa complessiva di 25 milioni di euro per la progettazione definitiva del terzo lotto funzionale, tratta AV/AC Vicenza-Padova.
  Per il finanziamento degli interventi relativi alla linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria il comma 2 autorizza invece la spesa complessiva di 9,4 miliardi di euro.
  Le risorse sono immediatamente disponibili, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.
  L'articolo 5 provvede, in primo luogo, al comma 1 a determinare il limite massimo degli interessi passivi sui titoli pubblici derivanti dal ricorso a maggiore indebitamento.
  Il comma 2 reca quindi la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento e l'individuazione delle relative coperture finanziarie. La disposizione incrementa, inoltre, per il triennio 2021-2023, il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, sostituendo, di conseguenza, l'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge di bilancio 2021.
  Il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
  L'articolo 6 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite rileva come gli interventi previsti a valere sul Fondo complementare incidano su numerose materie, in primo luogo rientranti negli ambiti di competenza legislativa esclusiva dello Stato «tutela della concorrenza», «sistema contabile dello Stato» e «perequazione delle risorse finanziarie», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
  Le misure previste coinvolgono inoltre specifici settori riconducibili ad ambiti di competenza legislativa statale, concorrente e residuale: viene in particolare in rilievo la materia, di competenza legislativa statale esclusiva, «tutela dell'ambiente e dei beni culturali» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, le materie, di competenza concorrente, «governo del territorio», «tutela della salute», «valorizzazione dei beni culturali e ambientali», di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e la materia residuale regionale agricoltura, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma.
  Riguardo a questi ultimi profili rileva l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali Pag. 35 nella procedura di adozione dei seguenti provvedimenti di attuazione:

   il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previsto dall'articolo 1, comma 2-quater, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione delle modalità di assegnazione e i criteri di riparto delle risorse in favore delle imprese del settore ferroviario merci e della logistica;

   il decreto del Ministro dell'economia previsto dall'articolo 1, comma 7, chiamato ad individuare le procedure di monitoraggio degli interventi previsti dal Fondo complementare.

  Formula quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni (vedi allegato 8).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 23 giugno 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

  La seduta comincia alle 15.50.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, comunica che, per il gruppo Coraggio Italia, la deputata Martina Parisse cessa di far parte della Commissione.

Variazione nella composizione del Comitato permanente per i pareri.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che, come già anticipato in seno all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, a seguito delle modifiche nel numero e nella consistenza dei gruppi della Camera, è stata modificata la ripartizione dei seggi tra i gruppi all'interno del Comitato: in particolare, al nuovo gruppo Coraggio Italia è attribuito 1 seggio nel Comitato, mentre il numero dei seggi attribuiti al Gruppo MoVimento 5 stelle è passato da 7 a 6, fermo restando naturalmente il numero complessivo dei componenti il Comitato, che è di 25.
  Conseguentemente, è entrato a far parte del Comitato, per il gruppo Coraggio Italia, il deputato Felice Maurizio D'Ettore, mentre, per il gruppo MoVimento 5 stelle, la deputata Vittoria Baldino non fa più parte del Comitato.
  Avverto inoltre che, sulla base degli accordi tra i gruppi, la funzione di segretario del Comitato, precedentemente attribuita alla deputata Baldino, viene ora attribuita alla deputata Sabrina De Carlo.

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente.
C. 3156 cost., approvata dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte innanzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.
  Rileva quindi come la Commissione avvii oggi l'esame, in sede referente, della proposta di legge costituzionale C. 3156, approvata, in prima deliberazione, dal Senato, recante modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente.

  Valentina CORNELI (M5S), relatrice, nell'illustrare il contenuto della proposta di legge costituzionale, che consta di 3 articoli, rileva come l'articolo 1 aggiunga un Pag. 36nuovo terzo comma nell'articolo 9 della Costituzione, suddiviso in due periodi.
  Al primo periodo del nuovo terzo comma, accanto a quella dell'ambiente, si attribuisce alla Repubblica anche la tutela della biodiversità e degli ecosistemi. Sempre al primo periodo, viene inoltre introdotto un riferimento espresso all'interesse delle future generazioni.
  Al riguardo, nel ricordare che la tutela degli ecosistemi è affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, rileva come l'integrazione della previsione costituzionale sviluppi orientamenti di tutela affermati dalla Corte costituzionale in via interpretativa in merito.
  In particolare, la tutela del «paesaggio» costituzionalmente sancita dall'articolo 9 è stata declinata dalla giurisprudenza costituzionale come tutela paesaggistico-ambientale con una lettura «espansiva», configurando l'ambiente non come mero bene o materia attribuita alla competenza di un livello di governo, bensì come valore primario e sistemico.
  La Corte ha altresì fatto riferimento (nella sentenza n. 179 del 2019) ad un «processo evolutivo diretto a riconoscere una nuova relazione tra la comunità territoriale e l'ambiente che la circonda, all'interno della quale si è consolidata la consapevolezza del suolo quale risorsa naturale eco-sistemica non rinnovabile, essenziale ai fini dell'equilibrio ambientale, capace di esprimere una funzione sociale e di incorporare una pluralità di interessi e utilità collettive, anche di natura intergenerazionale».
  La sentenza n. 71 del 2020 ha aggiunto che «In questa prospettiva la cura del paesaggio riguarda l'intero territorio, anche quando degradato o apparentemente privo di pregio», sottolineando altresì che «la tutela paesistico-ambientale non è più una disciplina confinata nell'ambito nazionale», soprattutto in considerazione della Convenzione europea del paesaggio (adottata a Strasburgo dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19 luglio 2000 e ratificata con legge n. 14 del 2006), secondo la quale «il concetto di tutela collega indissolubilmente la gestione del territorio all'apporto delle popolazioni» (donde «il passaggio da una tutela meramente conservativa alla necessità di valorizzare gli interessi pubblici e delle collettività locali con interventi articolati», tra i quali, in quel caso, l'acquisizione e il recupero delle terre degradate).
  Su questa evoluzione interpretativa della tutela, da paesaggistica (dunque morfologica, visiva, culturale) ad ambientale (costitutiva, valoriale, comunitaria), è intervenuta altresì la riforma del Titolo V della Costituzione, modificativa dell'articolo 117, secondo comma.
  In tale ambito è stata introdotta la previsione della «tutela» dell'ambiente e dell'ecosistema, tra le materie riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (con attribuzione invece della «valorizzazione» dei beni ambientali alla potestà concorrente delle Regioni).
  La Corte ha avuto modo di ribadire in proposito (con la sentenza n. 407 del 2002) come «l'evoluzione legislativa e la giurisprudenza costituzionale portano ad escludere che possa identificarsi una “materia” in senso tecnico, qualificabile come “tutela dell'ambiente”, dal momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze». Da ciò deriva «una configurazione dell'ambiente come “valore” costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia “trasversale”, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale».
  Rileva altresì che l'ambiente come valore costituzionalmente protetto (e come entità organica complessa: sentenza n. 378 del 2007) fuoriesce da una visuale esclusivamente «antropocentrica». Nella formulazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), ambiente ed ecosistema non si risolvono infatti in un'endiadi, in quanto, Pag. 37«col primo termine si vuole, soprattutto, fare riferimento a ciò che riguarda l'habitat degli esseri umani, mentre con il secondo a ciò che riguarda la conservazione della natura come valore in sé» (sentenza n. 12 del 2009).
  Ritornando al testo della proposta di legge, il secondo periodo dell'articolo 1 della proposta di legge ha ad oggetto la tutela degli animali, attraverso l'introduzione di una riserva di legge statale che ne disciplini forme e modi. Per la prima volta è così introdotto nella Costituzione il riferimento agli animali, prevedendo una legge che ne definisca le forme e i modi di tutela.
  In merito alla formulazione della previsione rileva l'opportunità di valutare se sia proprio fare riferimento alla legge «dello Stato» nella Parte I della Costituzione, nonché i possibili riflessi rispetto all'intarsio di competenze definito dall'articolo 117 della Costituzione e dall'evoluzione della giurisprudenza costituzionale.
  Al riguardo rileva infatti come l'espressione «legge dello Stato» ricorra nella Carta costituzionale esclusivamente nel Titolo V della sua Parte II, relativo ai rapporti tra lo Stato e gli enti territoriali. Nelle disposizioni concernenti i principi fondamentali, così come nei quattro Titoli che compongono la Parte I e nei Titoli I, II, III, IV e VI che compongono la Parte II della Costituzione, figura invece l'espressione «legge».
  Invero, l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione riserva la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ma la Corte costituzionale, nella definizione dell'assetto delle competenze tracciato dal riformato Titolo V, ha chiarito più profili riguardo a tale riparto, tali da rendere più articolato il quadro (e richiamare il principio di leale collaborazione).
  Secondo la Corte, infatti, l'ambiente come valore costituzionalmente protetto «non esclude la titolarità in capo alle Regioni di competenze legislative su materie (governo del territorio, tutela della salute, ecc.) per le quali quel valore costituzionale assume rilievo (sentenza n. 407 del 2002)» (così la sentenza n. 536 del 2002).
  Da un lato, dunque, «in funzione di quel valore, lo Stato può dettare standards di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale anche incidenti sulle competenze legislative regionali ex articolo 117 della Costituzione» (come rilevato dalla medesima sentenza ultima citata); e tale disciplina legislativa statale di tutela agisce come «limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato» (sentenza n. 378 del 2007). Tale limite vale anche per le Regioni ad autonomia speciale, per le quali la disciplina statale di tutela ambientale è da ritenersi espressione di riforme economiche-sociali (può menzionarsi la sentenza 51 del 2006).
  Dall'altro lato, la «trasversalità» dell'ambiente legittima interventi normativi delle Regioni le quali, nell'esercizio delle loro competenze, curino interessi all'ambiente funzionalmente collegati – ancorché si tratti di un esercizio regionale «condizionato», ossia tenuto a non diminuire la tutela ambientale stabilita dallo Stato.
  L'articolo 2 della proposta di legge introduce due modifiche all'articolo 41 della Costituzione, in materia di esercizio dell'iniziativa economica.
  In particolare, la lettera a) interviene sul secondo comma dell'articolo 41 e stabilendo che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all'ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana.
  La relazione alla proposta di legge sottolinea al riguardo come, premettendo questi ulteriori due limiti a quelli, già vigenti, della sicurezza, della libertà e della dignità umana, si è inteso «dare sostanza al nuovo dettato dell'articolo 9, elevando al rango costituzionale princìpi già previsti dalle norme ordinarie e affiancando altresì la salute all'ambiente per la stretta correlazione tra i due aspetti».
  La lettera b) riguarda invece il terzo comma dell'articolo 41, aggiungendo, al terzo comma dell'articolo 41 (il quale attualmente Pag. 38 prevede che la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali), la possibile destinazione e coordinamento dell'attività economica pubblica e privata anche ai fini ambientali.
  Per quanto riguarda la giurisprudenza costituzionale in materia di iniziativa economica e ambiente rileva come la Corte costituzionale si sia pronunciata sul rapporto tra il diritto costituzionalmente tutelato dall'articolo 41 della Costituzione e altri diritti costituzionalmente rilevanti, anche con riferimento ai profili dell'ambiente e della salute.
  In particolare, con la sentenza n. 58 del 2018, in riferimento alla materia dell'industria e degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, la Corte costituzionale tratta il tema dei vincoli all'iniziativa economica, affrontando la vicenda delle acciaierie Ilva di Taranto, dopo la pronuncia della nota sentenza n. 85 del 2013.
  Nella richiamata decisione, come in quella del 2013, è al centro dell'attenzione il bilanciamento tra beni e diritti costituzionali, in particolare, in questo caso, iniziativa economica, lavoro e salute; con la pronuncia, veniva sottolineato come non possa ritenersi astrattamente precluso al legislatore di intervenire per salvaguardare la continuità produttiva in settori strategici per l'economia nazionale (e per garantire i correlati livelli di occupazione).
  Come è noto, il caso di specie inerente lo stabilimento dell'Ilva di Taranto aveva visto l'adozione di previsioni legislative in base a cui – anche in presenza di sequestri preventivi disposti dall'autorità giudiziaria nel corso di processi penali – non risultava impedita la prosecuzione dell'attività d'impresa, purché a tale previsione di pervenisse attraverso un ragionevole ed equilibrato bilanciamento dei valori costituzionali in gioco.
  Secondo la giurisprudenza costituzionale, tale bilanciamento deve essere condotto «senza consentire l'illimitata espansione di uno dei diritti», che diverrebbe «tiranno» nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona. La Corte ha al riguardo affermato come il bilanciamento debba rispondere a criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, in modo tale da non consentire né la prevalenza assoluta di uno dei valori coinvolti, né il sacrificio totale di alcuno di loro, in modo che sia sempre garantita una tutela unitaria, sistemica e non frammentata di tutti gli interessi costituzionali implicati. (in tal senso richiama la sentenza n. 85 del 2013, già ricordata, e le sentenze n. 63 del 2016 e n. 264 del 2012).
  «Appare chiaro – secondo la Corte – che, a differenza di quanto avvenuto nel 2012, il legislatore ha finito col privilegiare in modo eccessivo l'interesse alla prosecuzione dell'attività produttiva, trascurando del tutto le esigenze di diritti costituzionali inviolabili legati alla tutela della salute e della vita stessa (articoli 2 e 32 della Costituzione), cui deve ritenersi inscindibilmente connesso il diritto al lavoro in ambiente sicuro e non pericoloso (articoli 4 e 35 della Costituzione). Il sacrificio di tali fondamentali valori tutelati dalla Costituzione porta a ritenere che la normativa impugnata non rispetti i limiti che la Costituzione impone all'attività d'impresa la quale, ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, si deve esplicare sempre in modo da non recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Rimuovere prontamente i fattori di pericolo per la salute, l'incolumità e la vita dei lavoratori costituisce infatti condizione minima e indispensabile perché l'attività produttiva si svolga in armonia con i principi costituzionali, sempre attenti anzitutto alle esigenze basilari della persona».
  Secondo la giurisprudenza costituzionale, dunque, le norme di cui agli articoli 32 e 41 della Costituzione impongono – nel quadro costituzionale vigente – la massima attenzione per la protezione della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, prefigurando dei limiti alla tutela dell'iniziativa economica privata, enucleandosi così già dei limiti alla tutela dell'iniziativa economica privata, in ragione di una «tenuta Pag. 39sistemica» dei diritti costituzionali in rilievo.
  Nella precedente sentenza sull'Ilva n. 85 del 2013, la Corte aveva risolto il conflitto tra diritti parlando di «un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, in particolare alla salute (art. 32 Cost.), da cui deriva il diritto all'ambiente salubre, e al lavoro (art. 4 Cost.), da cui deriva l'interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento dei livelli occupazionali ed il dovere delle istituzioni pubbliche di spiegare ogni sforzo in tal senso», precisando, subito dopo, che «tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri.
  Già in base a tale pronuncia, si afferma come la tutela debba essere sempre “sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro”: se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona». Occorre, invece, secondo la Corte, garantire un continuo e vicendevole bilanciamento tra princìpi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. Nella pronuncia di allora, la qualificazione come «primari» dei valori dell'ambiente e della salute significa pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato – dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo – secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale.
  Per quel che attiene ai procedimenti di valutazione ambientale, che svolgono la funzione di bilanciare i diversi interessi sui quali incide la realizzazione dell'opera, in particolar modo, quelli legati al governo del territorio e allo sviluppo economico, tale profilo del bilanciamento risulta approfondito, tra le altre, nella sentenza n. 267 del 2016 a proposito della disciplina degli impianti eolici, con la quale, pronunciandosi sugli articoli 2 e 10 della legge della Regione Puglia 14 giugno 2007, n. 17 (Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale), la Corte costituzionale osserva che «la disciplina dello sfruttamento dell'energia eolica è caratterizzata da una valutazione frammentata e parcellizzata dei vari interessi pubblici, la quale si manifesta nell'espletamento di procedimenti minori, la cui definizione è tuttavia necessaria per ottenere l'autorizzazione unica finale. Questa soluzione adottata dal legislatore statale, se da un lato è giustificata dalla complessità e dalla dialettica degli interessi in gioco nel pur unitario scenario della tutela ambientale, dall'altro determina obiettivamente effetti dilatori sull'iniziativa di sfruttamento dell'energia eolica, favorendo indirettamente tipologie di impianti connotati da minori barriere amministrative. Tutto ciò pesa inevitabilmente sugli indirizzi imprenditoriali in ordine alla scelta delle singole fonti di energia rinnovabile, determinando una tendenziale preferenza per iniziative alla cui realizzazione si frappongono in misura minore ostacoli burocratici».
  Sotto tale profilo, la pronuncia conclude rilevando come la norma regionale impugnata – oltre alla censura rispetto all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in quanto invasiva della competenza statale in materia ambientale – risulti inoltre in contrasto, tra gli altri, con l'articolo 41 Costituzione, in quanto, con l'apposizione di termini e decadenze, essa frappone un ostacolo alla libera iniziativa privata come «funzionalizzata» alla cura di interessi ambientali dalla specifica normativa statale.
  Per quanto concerne poi la giurisprudenza di merito sul bene «ambiente» rammenta che essa (Cassazione civile sez. III, 03/02/1998, n. 1087) aveva affermato come Pag. 40la configurabilità dell'ambiente quale bene giuridico trovi il proprio fondamento direttamente nella Costituzione (e non, come oggetto di specifica disamina nel caso di specie, nella legge n. 349 del 1986, che ha funzione meramente ricognitiva, evidenziando come tale «fonte genetica» andasse rinvenuta nella Costituzione «considerata dinamicamente», come diritto vigente e vivente. In particolare, la citata sentenza della Cassazione – che a suo volta cita il precedente di Cass. 19 giugno 1996 n. 5650 – rinveniva la tutela dell'ambiente in una lettura combinata di un complesso di disposizioni costituzionali, tra cui, oltre all'articolo 9 della Costituzione, anche lo stesso articolo 41.
  La sentenza fa infatti riferimento al combinato disposto di quelle disposizioni – articoli 2, 3, 9, 41 e 42 della Costituzione – che concernono l'individuo e la collettività nel suo «habitat» economico, sociale, ambientale, rilevando come tali disposizioni primarie elevano l'ambiente ad interesse pubblico fondamentale, primario e assoluto, imponendo di conseguenza allo Stato un'adeguata predisposizione di mezzi di tutela, per le vie legali, amministrative e giudiziarie.
  Nel dettaglio, con la pronuncia in questione si perveniva a riconoscere come – ancor prima della legge del 1986, intervenuta sulla materia della ripartizione della tutela tra Stato, enti territoriali ed associazioni protezionistiche – la Costituzione italiana e la norma generale dell'articolo 2043 del codice civile risultassero apprestare all'ambiente una tutela organica e piena, di cui era già allora espressione la legittimazione attiva degli enti territoriali direttamente danneggiati, in quanto rappresentativi della collettività organizzata lesa in un suo bene, di natura primaria ed assoluta.
  In senso analogo, la Cassazione civile (sezione III, 10/10/2008, n. 25010) ha riconosciuto il principio secondo il quale la compromissione dell'ambiente trascende il mero pregiudizio patrimoniale derivato ai singoli beni che compongono l'ambiente stesso, atteso che viene ad essere toccato il bene pubblico, comprensivo dell'assetto del territorio, della ricchezza di risorse naturali, del paesaggio (come valore estetico e culturale e come condizione di vita salubre in tutte le sue componenti (qui venendo in rilievo quanto affermato anche dalla Cassazione Penale, con la sentenza n. 3852 del 1990).
  In base a tale giurisprudenza, si perviene ad affermare, sul piano degli obblighi risarcitori in concreto, come la violazione del bene assoluto 'ambiente' determini un danno ingiusto non patrimoniale, categoria in cui rientra ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona da risarcire secondo il principio generale del neminem laedere, con valenza autonoma rispetto al risarcimento delle specifiche conseguenze patrimoniali derivatene.
  Anche qui, la citata legge n. 349 del 1986, considerata rilevante più sul piano della ripartizione procedurale delle competenze tra Stato, enti territoriali preposti al controllo e alla gestione del settore ecologico, ed associazioni protezionistiche, si afferma come il risarcimento per la lesione dell'ambiente in sé, quale valore pubblico immateriale primario ed assoluto (Cassazione, sentenza 10118/2008) trovi la propria fonte genetica proprio nella Costituzione, attraverso il coordinamento tra le disposizioni primarie degli articoli 2, 3, 9, 32 e 41 e 42, che tutelano l'individuo e la collettività.
  L'articolo 3 della proposta di legge reca la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilendo che la legge statale in materia di tutela degli animali di cui al terzo comma dell'articolo 9 della Costituzione, introdotto dall'articolo 1 della proposta di legge, si applichi alle predette regioni e province autonome nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.
  Ricorda al riguardo che, per quanto riguarda le regioni a statuto speciale:

   lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige (di cui al DPR n. 670 del 1972) riconosce alle Province la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'articolo 4 nelle materie «caccia e pesca» e «alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna» (rispettivamente Pag. 41 numeri 15 e 16 dell'articolo 8, primo comma);

   lo statuto speciale del Friuli Venezia Giulia (di cui alla legge costituzionale n. 1 del 1963) attribuisce alla regione potestà legislativa nella materia «caccia e pesca» (articolo 4, primo comma, n. 3) e prevede che la Regione possa adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e di attuazione (tra l'altro) nella materia «fauna» (articolo 6, primo comma, n. 3);

   lo statuto speciale della Valle d'Aosta (di cui alla legge costituzionale n. 4 del 1948) attribuisce alla Regione potestà legislativa nelle materie «agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna» e «caccia e pesca» (rispettivamente alle lettere d) e l) dell'articolo 2, primo comma);

   lo statuto speciale della Sicilia (di cui alla legge costituzionale n. 2 del 1948) dispone che l'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva nella materia «pesca e caccia» (alla lettera l) dell'articolo 14, primo comma);

   lo statuto speciale della Sardegna (di cui alla legge costituzionale n. 3 del 1948) attribuisce alla Regione potestà legislativa nella materia «caccia e pesca» (lettera i) dell'articolo 3, primo comma).

  Segnala in tale ambito che, a seguito della riforma del Titolo V, la mancata indicazione della materia «caccia» nel novellato articolo 117 della Costituzione – in precedenza, invece, espressamente annoverata tra le materie rimesse alla potestà legislativa concorrente – ha determinato la sua riconduzione alla competenza residuale regionale. Tuttavia, pur costituendo la caccia materia certamente affidata alla competenza legislativa residuale della Regione – senza che possa ritenersi ricompresa, neppure implicitamente, in altri settori della competenza statale – anche in tale ambito la Corte costituzionale ha chiarito che è tuttavia necessario (in base all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione) che la legislazione regionale rispetti la normativa statale adottata in tema di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ove essa esprima regole minime uniformi (da ultimo richiama sentenza n. 10 del 2019).
  Per quanto concerne la materia del commercio e detenzione di animali esotici, con la sentenza n. 222 del 2003, la Corte costituzionale ha ricondotto la legge regionale impugnata (legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 12, recante Norme sulla detenzione e sul commercio di animali esotici), alla tutela della salute, e non alla tutela dell'ambiente (sotto lo specifico profilo della tutela delle specie animali in estinzione) sulla base della finalità prioritaria della legge, consistente nella tutela igienico-sanitaria e nella sicurezza veterinaria, in rapporto a possibili pericoli di diffusione di malattie e di aggressione alle persone.
  In relazione alla tutela degli animali sottoposti a sperimentazioni a scopo scientifico e didattico, la Corte, nella sentenza n. 166 del 2004, ha asserito che l'esigenza di tener conto sia dello sviluppo della ricerca che della massima tutela degli animali che possono essere coinvolti nelle sperimentazioni ha originato una serie di norme del d.lgs. n. 116 del 1992 (ora abrogato e sostituito dal decreto legislativo n. 26 del 2014, di attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici), che costituiscono principio fondamentale in quanto esprimono il punto di equilibrio della sperimentazione; da ciò il divieto che possano essere sostanzialmente modificate ad opera dei legislatori regionali, riducendo ulteriormente la relativa libertà della ricerca scientifica o comprimendo l'attuale livello di tutela degli animali sottoponibili a sperimentazione.
  In tale contesto rammenta che nell'ordinamento, specifiche disposizioni hanno ad oggetto gli animali di affezione, tra le Pag. 42quali si richiamano la legge n. 201 del 2010, che ha ratificato la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, e la legge n. 281 del 1991, Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.
  Auspica, in conclusione, che si registri in Commissione un'ampia condivisione sui temi in oggetto, al fine di giungere ad una rapida e positiva conclusione dell'iter del provvedimento.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, auspica a sua volta che l'iter della proposta in esame possa concludersi in tempi rapidi, analogamente a quanto avvenuto al Senato.

  Francesco FORCINITI (MISTO-L'A.C'È) chiede l'abbinamento della proposta di legge costituzionale C. 2838 Sarli, che, pur optando per una soluzione tecnica diversa, vale a dire quella di intervenire sull'articolo 117 della Costituzione, si prefigge gli stessi obiettivi della proposta di legge costituzionale in esame.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, rileva come l'abbinamento richiesto dal deputato Forciniti non possa essere disposto d'ufficio, ma debba essere deliberato dalla Commissione e sottolinea come la seduta in cui la Commissione potrà procedere a tale deliberazione, nonché l'ulteriore organizzazione dell'esame del provvedimento in titolo, saranno definiti dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica.
C. 1854 cost. Barelli, C. 2938 cost. Morassut e C. 2961 cost. Ceccanti.
Disposizioni in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica.
C. 2893 Magi, C. 2923 De Angelis e C. 2931 Francesco Silvestri.
(Seguito esame congiunto e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3118 cost. alle proposte di legge C. 1854 cost., C. 2938 cost. e C. 2961 cost.).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 aprile 2021.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, informa che la proposta di legge costituzionale C. 2961 Ceccanti è stata abbinata alle proposte di legge costituzionale C. 1854 Barelli e C. 2938 Morassut, in quanto vertente sulla medesima materia.
  Avverte inoltre che è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge costituzionale C. 3118 Meloni, recante «Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica», la quale può essere abbinata alle proposte di legge costituzionale già in esame, previa deliberazione della Commissione.
  Propone pertanto di procedere a tale abbinamento.

  La Commissione delibera di abbinare la proposta di legge costituzionale C. 3118 Meloni alle proposte di legge costituzionale già in esame.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 23 giugno 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.15.