CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 giugno 2021
608.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 41

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 17 giugno 2021. — Presidenza della vicepresidente Rossella MURONI.

  La seduta comincia alle 13.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Rossella MURONI, presidente, comunica che a far data dall'8 giugno 2021 l'onorevole Raffaele BARATTO del gruppo FI, che sostituiva la deputata Mariastella Gelmini, Ministro per gli Affari Regionali e le autonomie, cessa di far parte della Commissione.
  Comunico che per il gruppo LEU è entrata a far parte della commissione l'on. Maria Flavia TIMBRO.
  Comunica altresì che per il gruppo Misto-L'Alternativa C'E', è entrata a far parte della commissione l'on. Leda VOLPI.

  La Commissione prende atto.

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti.
Nuovo testo C. 2751 Governo.
(Parere alle Commissioni II e VII).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Salvatore MICILLO (M5S), relatore, riferisce sui contenuti di competenza della Commissione del disegno di legge in esame, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito, da ultimo, nella seduta di martedì 15 giugno.
  Il provvedimento intende realizzare una semplificazione dell'accesso all'esercizio delle professioni regolamentate, con l'obiettivo di consentire un più rapido ingresso nel mondo del lavoro degli studenti che provengono da certi percorsi di studio universitari.
  In sostanza, si prevede che l'esame finale di laurea e di laurea magistrale di alcuni corsi di studio sia anche la sede nella quale accertare la competenza tecnico-professionale che abilita all'esercizio delle relative professioni.
  Inoltre, si prevede la possibilità di estendere tale misura ad altre classi di laurea e di laurea magistrale, su richiesta degli ordini e dei collegi professionali interessati o delle relative federazioni.
  Per i profili di maggiore attinenza alle competenze della Commissione, si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 2, per la professione di geometra l'esame finale per il conseguimento della laurea triennale professionalizzante abilita all'esercizio della Pag. 42professione e dunque consente l'iscrizione all'albo professionale.
  Stesso principio vale anche per la professione del perito industriale in edilizia, in quanto, ai sensi dell'articolo 2, il conseguimento della laurea triennale professionalizzante abilita all'esercizio della professione e dunque consente l'iscrizione all'albo professionale. Tale presupposto deriva dal D.M. 12 agosto 2020, n. 446 («Definizione delle nuove classi di Laurea ad orientamento professionale in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (LP-01), professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (LP-02), professioni tecniche industriali e dell'informazione (LP-03)»), il quale stabilisce che l'esame finale per il conseguimento delle lauree professionali abilita all'esercizio di quella professione, per la quale lo studente abbia acquisito un dato numero di crediti formativi universitari tra le attività formative professionalizzanti mediante lo svolgimento, valutazione e certificazione del tirocinio in convenzione con l'ordine o collegio professionale di riferimento, in modo da garantire la coerenza fra le attività di tirocinio e gli obiettivi del corso.
  Inoltre, l'articolo 4 definisce un iter procedurale, attraverso il quale sarà possibile attuare, nel tempo, un progressivo ulteriore ampliamento del sistema dei titoli universitari abilitanti, a meno che per essi non sia richiesto lo svolgimento di un tirocinio post lauream. A tal fine attraverso un regolamento di delegificazione (ex articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988) possono essere resi abilitanti ulteriori titoli universitari che attualmente consentono l'accesso agli esami di Stato per lo svolgimento di determinate professioni regolamentate. Si tratta nello specifico delle seguenti professioni, vigilate dal Ministero della giustizia: tecnologo alimentare; dottore agronomo e dottore forestale; pianificatore, paesaggista – di interesse della Commissione – e conservatore.
  Il regolamento di delegificazione potrà essere emanato o su richiesta delle rappresentanze nazionali degli ordini o dei collegi professionali di riferimento, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca e di concerto con il Ministro vigilante la professione interessata ovvero su iniziativa del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante la professione e sentito l'ordine o collegio professionale (parere obbligatorio ma non vincolante).
  La disposizione rimette dunque l'iniziativa per la previsione di ulteriori titoli universitari abilitanti alternativamente alle rappresentanze professionali e al MIUR.
  I citati regolamenti di delegificazione devono: prevedere lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di laurea; inserire nell'esame finale una prova pratica valutativa; integrare la composizione delle commissioni giudicatrici, che devono avere composizione paritetica- con professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali; prevedere che i titoli universitari abbiano valore abilitante all'esercizio della professione.
  Nell'emanazione dei regolamenti il Governo dovrà adeguarsi alle seguenti norme generali regolatrici: coordinare la disciplina vigente; semplificare le modalità di svolgimento del tirocinio pratico-valutativo e della prova pratica-valutativa; determinare l'ambito delle attività professionali in relazione alle rispettive classi di laurea; intervenire sulla struttura degli albi, ordini o collegi per coordinarla con le diverse attività professionali; uniformare i criteri di valutazione di tirocinio e prova pratica.
  Conclusivamente, non rilevando profili di criticità, si riserva di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

  Salvatore MICILLO (M5S), relatore, presenta una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  La Commissione, nessuno chiedendo di intervenire approva quindi la proposta di parere presentata dal relatore (vedi allegato).

  La seduta termina alle 13.10.