CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 giugno 2021
608.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 17 giugno 2021. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

  La seduta comincia alle 13.05.

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti.
C. 2751 Governo.
(Parere alle Commissioni II e VII).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VII (Cultura), il disegno di legge C. 2751, recante disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.

  Lucia AZZOLINA (M5S), relatrice, evidenzia come il provvedimento, il quale si compone ora di 7 articoli, intenda semplificare le modalità di accesso all'esercizio di alcune professioni regolamentate, ai fini di un più rapido inserimento nel mercato del lavoro, e rappresenti uno degli interventi di riforma indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) inviato alla Commissione europea ed è stato collegato dal Governo alla manovra di finanza pubblica.
  Al riguardo, la relazione illustrativa del disegno di legge sottolinea come la semplificazione proposta non contrasti con il dettato dell'articolo 33, quinto comma, della Costituzione, che prescrive un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale. Infatti, l'abilitazione si sostanzierà nell'accertamento dell'effettiva idoneità tecnica del candidato attraverso una duplice verifica: da un lato, la valutazione positiva – propedeutica all'accesso all'esame finale di laurea o di laurea magistrale – delle conoscenze e abilità tecniche acquisite con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo, interno al corso di studi, mediante Pag. 11 il conseguimento dei crediti formativi universitari richiesti; dall'altro, la valutazione, da parte di esperti che integreranno la Commissione, di una prova pratica da sostenersi in sede di esame conclusivo. L'insieme di queste misure, prosegue la relazione, costituisce un adeguato equipollente dell'esame di Stato, conformemente all'orientamento espresso dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 175 del 1980, n. 202 del 1987 e n. 5 del 1999.
  Per quanto attiene al quadro normativo circa l'ordinamento universitario in cui si inserisce il provvedimento, con riguardo al passato più recente, ricorda che l'articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997 ha demandato ad uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e le Commissioni parlamentari competenti, la definizione dei criteri generali cui le università devono attenersi ai fini della disciplina dell'ordinamento degli studi – da definire, per ciascun ateneo, attraverso l'adozione di un regolamento didattico di ateneo –, l'individuazione di nuove tipologie di titoli di studio universitari in sostituzione o in aggiunta a quelli di cui alla legge n. 341 del 1990, il loro accorpamento per aree omogenee, l'indicazione della durata e dell'eventuale serialità dei corsi, gli obiettivi formativi qualificanti. In attuazione è intervenuto dapprima il regolamento emanato con DM 509/1999, recante norme sull'autonomia didattica degli atenei, che ha previsto il rilascio da parte delle università – in sostituzione della laurea cosiddetta di vecchio ordinamento, di cui alla già citata legge n. 341 del 1990 – di titoli di primo e di secondo livello (c.d. 3+2), ossia laurea (L) e laurea specialistica (LS). Ha, inoltre, introdotto i crediti formativi universitari (CFU), funzionali ad assicurare una maggiore mobilità internazionale degli studenti. Lo stesso DM ha previsto che i corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, sono raggruppati in classi di appartenenza, individuate attraverso decreti ministeriali. In attuazione, con DM 4 agosto 2000 e DM 28 novembre 2000, sono state definite, per quanto qui interessa, le classi delle lauree e delle lauree specialistiche. Successivamente, il regolamento emanato con DM 270/2004 ha sostituito il DM 509/1999, modificando, in particolare, la denominazione della laurea specialistica in laurea magistrale (LM). Inoltre, anche in questo parzialmente modificando la disciplina pregressa, ha disposto che i decreti ministeriali individuano preliminarmente, per ogni classe di corsi di laurea, gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli, raggruppandole nelle seguenti tipologie: a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base; b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe. Conseguentemente, sono stati emanati, per quanto qui interessa, il DM 16 marzo 2007, concernente le classi delle lauree, e il DM 16 marzo 2007, concernente le classi delle lauree magistrali (che hanno sostituito i decreti ministeriali emanati in attuazione del DM 509/1999). Nel prosieguo, con DM 9 luglio 2009 si è proceduto all'equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi. Da ultimo, sempre per quanto qui interessa, è intervenuto il DM 46 del 12 agosto 2020, concernente le nuove classi di laurea ad orientamento professionale in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (LP-01), professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (LP-02), professioni tecniche industriali e dell'informazione (LP-03).
  Passando ad illustrare il contenuto del provvedimento, il comma 1 dell'articolo 1 prevede che l'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria (classe LM-46), in farmacia e farmacia industriale (classe LM-13), in medicina veterinaria (classe LM-42) nonché della laurea magistrale in psicologia (classe LM-51) abilita all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di medico veterinario e di psicologo.
  Rammenta in merito che, in base alla normativa vigente, l'abilitazione all'esercizio Pag. 12 professionale della professione sanitaria di odontoiatra è prevista all'articolo 1 della legge n. 409 del 1985, come modificato dall'articolo 13 della legge comunitaria 2002 (legge n. 14 del 2003), che ha istituito tale professione sanitaria. Per l'esercizio della stessa, infatti, occorre, oltre al possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, la relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato. Per disciplinare gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra il Ministero dell'università e della ricerca ha approvato il D.M. dicembre 1985, definendo le prove orali e pratiche e la durata delle stesse, da svolgersi ogni anno in due sessioni indette unitamente a quelle per altre professioni, tra cui le professioni di farmacista e veterinario.
  Per accedere all'esame di Stato per l'abilitazione a farmacista è necessario essere in possesso delle lauree del vecchio ordinamento, quali Farmacia (quinquennale) ovvero Chimica e tecnologia farmaceutiche (oltre al tirocinio pratico post lauream di 6 mesi previsto dal D.P.R. 18 luglio 1972, n. 523) ovvero della laurea specialistica nella classe 14/S (Farmacia e farmacia industriale) o della laurea magistrale nella Classe LM 13 (Farmacia e farmacia industriale).
  Per accedere all'esame di abilitazione alla professione di veterinario è necessario essere laureati in Medicina veterinaria a ciclo unico (classe LM-42). Con l'ordinanza del Ministero dell'università e della ricerca del 21 gennaio 2021 sono state indette per i mesi di giugno e novembre 2021, rispettivamente, la prima e seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, per quanto qui interessa, di odontoiatra, farmacista e veterinario. A tali sessioni possono presentarsi i candidati che hanno conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito per ciascuna sessione dai bandi emanati dalle singole università in relazione alle date fissate per le sedute di laurea.
  Con riferimento all'abilitazione a psicologo, l'articolo 2 della legge n. 56 del 1989 che ha definito l'ordinamento della professione di psicologo, prescrive che per esercitare tale professione è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale. Possono sostenere l'esame e ottenere la conseguente abilitazione all'esercizio della professione di psicologo (Albo A previsto per i laureati magistrali e per i laureati secondo il vecchio ordinamento didattico) tutti coloro che, dopo aver svolto un tirocinio professionalizzante complessivo di un anno, sono in possesso della laurea magistrale LM 51 ovvero i laureati in psicologia secondo l'ordinamento didattico previgente alla riforma introdotta dal DM 509/99, anch'essi a seguito dello svolgimento di regolare tirocinio. Ricorda per completezza che, rientrando le professioni sopra elencate più in generale nell'area sanitaria, le corrispondenti specializzazioni sono regolate dal D.M. 1 agosto 2005, che ha disposto il riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria.
  Il comma 2 dell'articolo 1 dispone che nell'ambito delle attività formative professionalizzanti previste per le predette classi di laurea magistrale, almeno 30 crediti formativi universitari vengono acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio. Le specifiche modalità di svolgimento, valutazione e certificazione del tirocinio sono previste nell'ambito della disciplina delle citate classi e dei regolamenti didattici di ateneo dei relativi corsi di studio.
  Su quest'ultimo profilo interviene, più in generale, l'articolo 3, comma 2. Al riguardo ricorda, come già rilevato, che l'articolo 102 del decreto-legge n. 18 del 2020 ha introdotto, a regime, il valore abilitante della laurea magistrale in medicina e chirurgia (classe LM/41) per poter fare fronte più tempestivamente alle criticità del Servizio sanitario nazionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 mediante personale medico abilitato. In particolare, l'idoneità conseguita al termine del tirocinio pratico-valutativo svolto nell'ambito del medesimo corso di laurea costituisce abilitazione all'esercizio della relativa professione. Pag. 13
  Il comma 3 dell'articolo 1 dispone, con specifico riferimento alla professione di psicologo, che una parte delle attività formative professionalizzanti di cui al comma 2 può essere anche svolta all'interno del corso di studio della laurea in scienze e tecniche psicologiche (classe L-24). Allo scopo, detto corso di studio è conseguentemente adeguato nei termini previsti dall'articolo 3.
  L'articolo 2 interviene sulle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale, per prevedere che l'esame finale per il conseguimento della laurea triennale professionalizzante abiliti all'esercizio della professione e dunque consenta l'iscrizione all'albo professionale.
  La riforma non modifica i requisiti per l'accesso alla professione da parte dei possessori di un diploma di scuola secondaria di secondo grado.
  Nel dettaglio, si prevede che l'esame finale per il conseguimento delle lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (classe LP-01), in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (classe LP-02) e in professioni tecniche industriali e dell'informazione (classe LP-03) abiliti all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di geometra laureato, agrotecnico laureato, perito agrario laureato e perito industriale laureato. In base al D.M. 12 agosto 2020, n. 446, che ha determinato in modo uniforme a livello nazionale le nuove classi di laurea professionalizzanti di natura tecnica, il percorso di studio universitario prevede infatti già al suo interno un periodo di tirocinio, quale parte integrante ed essenziale dei corsi di laurea.
  Per coloro che hanno conseguito il diploma di laurea prima della riforma, spetterà ad uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, sentite le rappresentanze nazionali dell'ordine professionale, stabilire modalità semplificate di espletamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale.
  L'articolo 3 riguarda l'adeguamento dei corsi di studio delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante rese abilitanti.
  In particolare, il comma 1 prevede che gli esami finali delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante abilitanti, di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 2, comprendono lo svolgimento di una prova pratica valutativa tesa ad accertare le competenze tecnico-professionali acquisite con il tirocinio svolto nell'ambito del corso di studi. A tal fine, la commissione giudicatrice è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dalle rappresentanze nazionali dell'ordine o del collegio professionale di riferimento.
  Il comma 2 dispone che all'adeguamento della disciplina delle stesse classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante si provvede con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997.
  Rispetto alla disciplina recata da tale articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997, tuttavia, non è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Al riguardo, la relazione illustrativa del disegno di legge fa presente che la scelta di una procedura più snella deriva dalla considerazione che l'adeguamento riguarderebbe sostanzialmente il valore abilitante del titolo di studio, che deriverebbe dall'eventuale approvazione, da parte del Parlamento, del disegno di legge. Con il medesimo decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono disciplinate, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, e sentite le rappresentanze nazionali del medesimo ordine o collegio professionale, le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo (ma non anche, come previsto dall'articolo 1, comma 2, di «certificazione» del medesimo tirocinio), compresa la determinazione dei CFU, della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio, nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice.
  In base al comma 3, a loro volta, le università adeguano i regolamenti didattici Pag. 14di ateneo, con riferimento ai medesimi corsi di studio, con decreto rettorale, da adottare ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 341 del 1990.
  L'articolo 4 delinea un procedimento per rendere abilitanti all'esercizio delle professioni regolamentate – senza l'ulteriore intervento della fonte primaria – ulteriori titoli universitari che attualmente consentono l'accesso agli esami di Stato per lo svolgimento delle professioni per le quali non è richiesto lo svolgimento di un tirocinio post lauream. La riforma, dunque, non potrà trovare applicazione per le professioni di avvocato, notaio, commercialista, revisore legale, le quali richiedono tutte un tirocinio successivo al conseguimento della laurea.
  In particolare, in base al comma 1, gli ulteriori titoli universitari possono essere resi abilitanti:

   su richiesta delle rappresentanze nazionali degli ordini o dei collegi professionali di riferimento, con regolamenti di delegificazione (ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988), da emanare su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente;

   su iniziativa del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, sentito il medesimo ordine o collegio professionale.

  Al riguardo segnala l'opportunità di specificare che, anche in tale seconda ipotesi, di iniziativa ministeriale, i titoli universitari divengono abilitanti all'esercizio della professione attraverso l'emanazione di un regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.
  Il comma 2 prevede che i citati regolamenti di delegificazione debbano anche, analogamente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge:

   prevedere lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di laurea;

   disciplinare gli esami finali per il conseguimento della laurea abilitante, includendovi lo svolgimento di una prova pratica valutativa;

   integrare la composizione delle commissioni giudicatrici con professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali;

   prevedere che i titoli universitari conclusivi dei corsi di studio abbiano valore abilitante all'esercizio della professione.

  Il comma 2-bis, conformemente a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, delinea le norme generali regolatrici della materia cui il Governo dovrà adeguarsi nell'emanazione dei regolamenti. In particolare, i regolamenti di delegificazione dovranno:

   ai sensi della lettera a), coordinare la disciplina vigente dettata in attuazione della legge di riforma del settore universitario (legge n. 4 del 1999) per quanto riguarda gli ordinamenti professionali;

   ai sensi della lettera b), semplificare le modalità di svolgimento del tirocinio pratico-valutativo e della prova pratica-valutativa;

   ai sensi della lettera c), determinare l'ambito delle attività professionali in relazione alle rispettive classi di laurea;

   ai sensi della lettera d), intervenire sulla struttura degli albi, ordini o collegi (eventualmente sopprimendo o istituendo apposite sezioni) in relazione all'ambito delle diverse attività professionali;

   ai sensi della lettera e), uniformare i criteri di valutazione di tirocinio e prova pratica;

   ai sensi della lettera f), prevedere che la commissione giudicatrice – integrata ai sensi del comma 2 – abbia una composizione paritetica.

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  Il comma 3, analogamente a quanto previsto dall'articolo 3, commi 2 e 3, del disegno di legge, demanda ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca ed a decreti rettorali, rispettivamente, l'adeguamento della disciplina delle classi dei titoli universitari e l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo.
  L'articolo 4-bis dispone norme specifiche per l'esercizio delle professioni di chimico, fisico e biologo, introducendo per queste la previsione della laurea abilitante, con la necessità di una disciplina attuativa. Ricorda in proposito che la legge n. 3 del 2018 di riordino delle professioni sanitarie ha disposto modifiche, agli articoli 8 e 9, agli ordinamenti delle professioni di chimico e fisico, e di biologo, nei termini più avanti indicati.
  In particolare, il comma 1 prevede che le citate professioni di chimico, fisico e biologo sono esercitate previo superamento dell'esame finale previsto per il conseguimento delle rispettive lauree magistrali.
  La disciplina delle classi di laurea magistrali abilitanti dovrà prevedere:

   lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo internamente ai corsi;

   il superamento di una prova pratica valutativa.

  In merito rileva l'opportunità di indicare le classi delle lauree magistrali interessate dalla riforma, in analogia a quanto previsto negli articoli 1 e 2.
  Il comma 2 dispone che, per l'adeguamento della disciplina delle classi di laurea magistrale «di cui al comma 1» e per il corrispondente adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4. In tali casi, i regolamenti di delegificazione devono essere adottati sentite le rappresentanze nazionali per singolo ordine o collegio professionale, fermo restando il concerto del Ministro vigilante sui singoli ordini o collegi.
  Ricorda in proposito che per la professione di biologo il tirocinio post-lauream è stato abrogato dall'articolo 1 del DPR n. 195 del 2001. Attualmente, l'accesso alla professione di biologo è consentito per gli iscritti all'albo, a seguito del superamento di un esame di Stato.
  Con riferimento all'accesso alla professione di chimico e di fisico, rammenta che la legge n. 3 del 2018, sul riordino delle professioni sanitarie, ha previsto, all'articolo 8, la trasformazione del Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC) nella Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici. Tale Federazione è posta sotto l'alta vigilanza del Ministero della salute ed il rispettivo ordinamento è dettato dal D.M. 23 marzo 2018. Il tirocinio, per entrambi i profili, è previsto nell'ambito del percorso di laurea e l'iscrizione all'albo è consentita previo superamento dello specifico esame di Stato.
  L'articolo 5 reca disposizioni transitorie e finali, disponendo, al comma 1, che la disciplina recata dagli articoli 3, 4 e 4-bis si applica a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali di adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo.
  Al riguardo segnala, comunque, l'opportunità di chiarire che i percorsi didattici diverranno abilitanti per gli studenti che si iscriveranno al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale abilitanti istituiti sulla base dei regolamenti didattici di ateneo, come adeguati.
  La disposizione precisa, altresì, che la stessa disciplina riguarda i corsi di studio attivati dalle università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche, previo accreditamento dei medesimi corsi di studio abilitanti.
  Il comma 2 reca una disciplina transitoria che si applica a tutti i corsi di studio resi abilitanti, evidentemente, tuttavia, ad eccezione del corso di laurea magistrale in psicologia, per il quale interviene, con disposizioni specifiche, l'articolo 5-bis.
  Con riguardo alla formulazione della disposizione, rileva l'opportunità di specificare che la disciplina recata dall'articolo 5, comma 2, non riguarda gli studenti dei corsi di laurea magistrale in psicologia, per il quale interviene, con disposizioni specifiche, l'articolo 5-bis. Pag. 16
  In particolare, il comma 2 dispone che, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, e sentite le rappresentanze nazionali del medesimo ordine o collegio professionale, sono stabilite modalità semplificate di espletamento dell'esame di Stato per coloro che «hanno conseguito» i titoli di studio di cui al presente testo sulla base dei previgenti ordinamenti didattici non abilitanti. A tal fine, le università riconoscono le attività formative professionalizzanti svolte durante il corso di studi o successivamente al medesimo.
  Al di là della formulazione letterale, l'intenzione sembrerebbe quella di includere in tale disciplina transitoria sia coloro che hanno già conseguito (alla data di entrata in vigore della legge) i predetti titoli di studio, sia coloro che li conseguiranno (successivamente alla data di entrata in vigore della legge) in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti.
  Al riguardo, al fine di evitare dubbi interpretativi, segnala l'opportunità di ricomprendere nel testo entrambe le ipotesi.
  In base al comma 3, alle università che non adeguano i propri regolamenti didattici entro 12 mesi dalla data di adozione dei decreti del Ministro dell'università e della ricerca adottati, ai sensi degli articoli 3 e 4 – nonché 4-bis – per l'adeguamento della disciplina delle classi dei titoli di studio universitari resi abilitanti, i finanziamenti previsti da accordi di programma o da provvedimenti di attuazione della programmazione universitaria sono erogati successivamente all'invio al Ministero dell'università e della ricerca dei regolamenti didattici adeguati.
  L'articolo 5-bis detta una disciplina transitoria per gli studenti che «conseguono» la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti.
  Al di là della formulazione letterale, l'intenzione sembrerebbe quella di includere in tale disciplina transitoria sia coloro che hanno già conseguito (alla data di entrata in vigore del provvedimento) la laurea magistrale in psicologia, sia coloro che la conseguiranno (successivamente alla data di entrata in vigore della legge) in base al previgente ordinamento didattico non abilitante.
  Anche in questo caso, al fine di evitare dubbi interpretativi, segnala l'opportunità di ricomprendere nella disposizione entrambe le ipotesi.
  In particolare, in base al comma 1, gli studenti che «conseguono» la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa. Si prevede un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, per stabilire la durata e le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo, oltre che le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa. Per la valutazione del tirocinio, le università devono riconoscere le attività formative professionalizzanti svolte successivamente al corso di studi.
  Il comma 2 dispone che coloro che hanno concluso il tirocinio professionale previsto dalla normativa vigente si abilitano all'esercizio della professione di psicologo dopo aver superato una prova orale su questioni teorico-pratiche relative all'attività svolta durante il medesimo tirocinio professionale, oltre che su aspetti di legislazione e deontologia professionale.
  Il tirocinio professionale cui fa riferimento la disposizione del comma 2 è quello previsto all'articolo 52, comma 2, del DPR 5 giugno 2001, n. 328 che disciplina i requisiti per l'ammissione all'esame di Stato, che, nel caso della professione di psicologo, fa riferimento agli ammessi al predetto esame qualora in possesso della laurea specialistica di classe 58/S – Psicologia e previo svolgimento di un tirocinio della durata di un anno.
  Le modalità di svolgimento e di valutazione della prova orale devono essere definite da un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, volto altresì a stabilire la composizione paritetica della commissione giudicatrice. Pag. 17
  Con riferimento al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come la materia università non sia espressamente citata nell'articolo 117 della Costituzione, ma trova fondamento nell'articolo 33, il cui sesto comma dispone che le istituzioni di alta cultura, università e accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
  Evidenzia, inoltre, come il provvedimento incida sulla materia «professioni», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione colloca tra le materie oggetto di potestà legislativa concorrente.
  In questa materia, peraltro, come specificato da giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, i profili relativi all'esame di Stato per accedere alle professioni stesse – prescritto dal quinto comma dell'articolo 33 della Costituzione – sono di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Con riferimento alla materia delle professioni, posta tra le materie di legislazione concorrente dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la Corte costituzionale, con costante giurisprudenza, ha riconosciuto che per i profili ordinamentali che non hanno uno specifico collegamento con la realtà regionale – da cui la Corte fa derivare la natura concorrente – si giustifica una uniforme regolamentazione sul piano nazionale.
  Ad esempio, sulla base di considerazioni di tale tenore, la Corte, con la sentenza n. 98 del 2013 (richiamata costantemente nelle sentenze successive), ha censurato una legge regionale recante definizione delle attività di alcune figure professionali, in quanto «la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato». La Corte, nella citata pronuncia, conferma come la competenza delle Regioni debba limitarsi «alla disciplina di quegli aspetti che presentino uno specifico collegamento con la realtà regionale: tale principio [...] si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali».
  Sulla medesima linea argomentativa si muovono anche pronunce più recenti, come le sentenze n. 147 del 2018, n. 172 del 2018 e n. 228 del 2018. In quest'ultima, in particolare, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima, per violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la legge regionale Puglia 2017, n. 60, in materia di clown-terapia, che individua e disciplina la figura professionale del clown di corsia, definendone il percorso formativo, e prevede l'istituzione di un apposito registro regionale per i soggetti che svolgono l'attività di clown-terapia. Ribadendo la competenza statale nell'individuazione delle figure professionali la corte ha specificato che tra gli indici sintomatici della istituzione di una nuova professione «vi è quello della previsione di appositi elenchi, disciplinati dalla Regione, connessi allo svolgimento della attività che la legge regolamenta, giacché l'istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per la iscrizione in esso hanno, già di per sé, una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale, prescindendosi dalla circostanza che tale iscrizione si caratterizzi o meno per essere necessaria ai fini dello svolgimento dell'attività cui l'elenco fa riferimento» (in tal senso anche le sentenze n. 98 del 2013, n. 217 del 2015, n. 93 del 2008, n. 300 del 2007, n. 57 del 2007 e n. 355 del 2005). Nella medesima sentenza la Corte ha precisato che «in materia di professioni, il nucleo della potestà statale si colloca nella fase genetica di individuazione normativa della professione, cosicché la legge definisce i tratti costitutivi peculiari di una particolare attività professionale e le modalità di accesso ad essa, in difetto delle quali ne è precluso l'esercizio». (Nello stesso senso le sentenze n. 108 del 2012, n. 230 del 2011, n. 271 del 2009, n. 300 del 2007 e n. 449 del 2006).
  Quanto al rispetto degli altri princìpi costituzionali, ricorda che il già citato articolo 33, quinto comma, della Costituzione prevede l'obbligatorietà dell'esame di Stato Pag. 18«per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale».
  Al riguardo, la Corte costituzionale ha ritenuto che la disciplina dell'esame di Stato resti affidata alla discrezionalità del legislatore statale (in tal senso le sentenze n. 174 del 1980, n. 16 del 1985, n. 43 del 1982 e n. 58 del 1963) e ha precisato che affinché l'esame di Stato adempia alla propria funzione occorre che esso si traduca in un accertamento preventivo, svolto con serie garanzie, nell'interesse della collettività e dei committenti, circa il possesso di requisiti di preparazione e capacità necessari per il corretto esercizio della professione (sentenza n. 174 del 1980); in particolare, nella disciplina legislativa dell'esame di Stato, sia di quello in ambito scolastico sia di quello in ambito professionale «non possono mancare norme circa le condizioni di ammissione, i programmi di esame, la struttura e funzione della commissione esaminatrice e circa le garanzie per gli interessati, in modo tale che sia possibile ed effettivo un serio ed oggettivo accertamento del grado di maturità del discente e del concreto possesso da parte dello stesso della preparazione, attitudine e capacità tecnica necessarie per l'esercizio pubblico dell'attività professionale» (sentenza 43/1972).
  Con specifico riferimento all'esercizio delle professioni, la giurisprudenza costituzionale ha inoltre specificato che la previsione di cui all'articolo 33, comma quinto, è dettata dall'esigenza di accertare preventivamente che il professionista, per ragioni di tutela dell'interesse collettivo, abbia le competenze e le capacità necessarie per il corretto svolgimento dell'attività professionale (sentenze n. 456 del 1993, n. 29 del 1990 e n. 77 del 1964). Tuttavia la stessa Corte ha riconosciuto che il legislatore ordinario può equiparare all'esame di Stato altri esami che in effetti soddisfino la medesima esigenza (sentenze n. 174 e n. 175 del 1980). In tali casi la Corte ha precisato che «tali equipollenti, rappresentando un'eccezione alla regola, devono venire espressamente previsti, anziché risultare in modo implicito» (sentenza 207 del 1983). Il legislatore può quindi stabilire che in taluni casi si prescinda dall'esame di Stato (sentenza n. 127 del 1985) quando vi sia stata in altro modo una verifica di idoneità tecnica e sussistano apprezzabili ragioni che giustifichino l'eccezione (sentenza n. 5 del 1999).
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1), che illustra.

  Il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan.
C. 3041 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3041, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016.

  Lucia AZZOLINA (M5S), relatrice, rileva preliminarmente come i rapporti bilaterali con l'Afghanistan, disciplinati dall'Accordo di partenariato e cooperazione, firmato il 26 gennaio 2012 ed entrato in vigore ai sensi della legge 29 dicembre 2012, n. 239, si ispirino ad una sempre più marcata accentuazione della dimensione civile nelle relazioni tra Italia e Afghanistan, concordemente con l'evoluzione interna del Paese che ha formalmente completato, il 31 dicembre 2014, la transizione della gestione della sicurezza interna, dalle forze della coalizione internazionale NATO/ISAF- International Pag. 19 Security Assistance Force alle forze di sicurezza e difesa nazionali.
  Il Paese, sebbene in un contesto interno difficile e non ancora pacificato, si sta infatti avviando a una nuova fase, volta a uno sviluppo autonomo e sostenibile, in un contesto di una progressiva riduzione della dipendenza dagli aiuti internazionali.
  In tale contesto l'Accordo di cui si propone la ratifica – come evidenziato dalla relazione che accompagna il disegno di legge – intende sviluppare i rapporti di collaborazione con un Paese che negli ultimi 16 anni ha costituito una priorità della politica estera italiana e con il quale – data la situazione conflittuale interna che lo ha caratterizzato e che ancora permane – è stato avviato un numero necessariamente ridotto di attività in materia; dunque, sono assai ampi i margini per impostare nuove iniziative nei settori in oggetto, in termini di approfondimento della conoscenza reciproca, di sviluppo degli scambi e di occasioni di arricchimento culturale.
  In tale prospettiva l'Accordo intende fornire un quadro giuridico di base per approfondire e disciplinare i rapporti bilaterali in tali materie, anche al fine di rafforzare la cooperazione bilaterale nell'ambito dell'istruzione e della formazione, della ricerca e dell'innovazione.
  In dettaglio, l'Accordo si compone di 22 articoli e un breve preambolo, nel quale – tra l'altro – si sottolinea l'importante cooperazione già in essere tra i due Paesi nel settore della tutela dei beni culturali e della conservazione del patrimonio archeologico.
  L'articolo 1 dichiara che scopo dell'Accordo è di sviluppare attività che favoriscano una migliore e reciproca conoscenza, promuovere i rispettivi patrimoni culturali e rafforzando la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica nei due Paesi.
  L'articolo 2 è volto alla promozione di progetti multilaterali che potranno essere inseriti in programmi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali.
  L'articolo 3 impegna le Parti a favorire iniziative volte alla promozione, conoscenza e diffusione della propria lingua e letteratura nel territorio dell'altra Parte contraente, anche attraverso la promozione di cattedre e lettorati.
  L'articolo 4 impegna le Parti ad aggiornare, anche mediante scambio di documenti e visite di esperti, la conoscenza dei rispettivi sistemi educativi, anche al fine di consentire una più equa valutazione dei titoli di studio da parte delle autorità competenti dei rispettivi paesi.
  L'articolo 5 prevede la promozione delle attività di istituzioni culturali e scientifiche, quali centri e associazioni culturali ed istituzioni accademiche, attraverso accordi specifici. Tali istituzioni, secondo la legislazione vigente in ciascun Paese, usufruiranno delle più ampie facilitazioni previste.
  L'articolo 6 afferma l'importanza che le Parti incoraggino la collaborazione tra università e istituti di formazione superiore attraverso scambi di pubblicazioni e documenti, nonché promuovendo la mobilità del personale docente, dei ricercatori e degli studenti.
  L'articolo 7 prevede che le Parti, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e la normativa, sviluppino la cooperazione nei settori delle arti visive, dello spettacolo, della letteratura, dell'architettura e delle arti decorative, attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione ad eventi culturali.
  L'articolo 8 incoraggia la traduzione e la pubblicazione di testi letterari e scientifici dell'altro Paese, anche mediante premi ed incentivi.
  L'articolo 9 è incentrato sull'importanza degli scambi volti alla conservazione, alla valorizzazione e alla promozione del rispettivo patrimonio culturale, artistico e scientifico, compatibilmente con le rispettive risorse finanziarie.
  L'articolo 10 afferma che le Parti assicureranno l'importazione di pubblicazioni, materiali ed attrezzature necessarie alla realizzazione delle attività previste.
  L'articolo 11 si riferisce alla facilitazione, in regime di reciprocità, dello studio e della ricerca culturale e scientifica nelle proprie università e negli istituti di istruzione, oltre che all'incoraggiamento della collaborazione fra istituzioni culturali, scientifiche e tecnologiche di entrambi i Paesi. Pag. 20
  L'articolo 12 afferma che le Parti individueranno periodicamente settori prioritari di cooperazione scientifica e tecnologica, sia nelle scienze di base che in quelle applicate allo sviluppo delle tecnologie. A tale scopo si impegnano a realizzare:

   scambi di documentazione scientifica e tecnologica;

   scambi di esperti e specialisti per partecipare a lezioni, conferenze e seminari;

   ricerche congiunte nei settori di interesse comune.

  L'articolo 13 prevede una collaborazione diretta tra musei, archivi e biblioteche dei rispettivi Paesi, in vista della gestione, protezione, conservazione e restauro dei beni e patrimoni culturali. Le Parti, anche alla luce della proficua collaborazione nel settore recupero e della conservazione del patrimonio culturale, incoraggeranno altresì la collaborazione archeologica.
  L'articolo 14 prevede la concessione di borse di studio assieme all'applicazione ai relativi destinatari delle condizioni più favorevoli previste dalla normativa vigente nel Paese ospitante.
  L'articolo 15 stabilisce la collaborazione nei settori dei media, attraverso intese dirette e nel quadro di progetti multilaterali.
  L'articolo 16 intende promuovere la realizzazione di programmi di sviluppo ed iniziative culturali nel settore dei diritti umani e delle donne, nonché di attività bilaterali e multilaterali nei campi della formazione degli operatori del settore dello stato di diritto, giustizia, ordinamenti giuridici e sistemi legislativi.
  L'articolo 17 si riferisce alla promozione nei settori dello sport e dei giovani, favorendo la collaborazione tra organismi pubblici e privati che si occupano di problematiche giovanili per scambi di esperienze e iniziative su tematiche di rilevanza internazionale.
  Viene altresì stabilito che le Parti si attengono alla Convenzione dell'UNESCO del 2005, contro il doping nello sport.
  L'articolo 18 riguarda il contrasto al traffico illecito di opere d'arte, con azioni di prevenzione e repressione secondo le rispettive legislazioni nazionali e internazionali.
  In tale ambito si richiamano gli obblighi imposti dalle Convenzioni UNESCO e si auspica la promozione di scambi di conoscenze tecnologiche ed attività congiunte di collaborazione scientifica, finalizzate al trasferimento di tecnologie.
  L'articolo 19 collega l'operatività dell'Accordo alla costituzione di una Commissione mista per la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, che approverà programmi esecutivi pluriennali.
  L'articolo 20 prevede che la risoluzione di eventuali controversie sarà risolta per via diplomatica.
  L'articolo 21 prevede che l'Accordo potrà essere modificato consensualmente per via diplomatica.
  L'articolo 22 stabilisce la durata illimitata, e le modalità di entrata in vigore dell'Accordo e della sua denuncia.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, il quale si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.
  L'articolo 3, relativo alle disposizioni finanziarie, al comma 1 stabilisce agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 4, 6, 12, 13 e 19 dell'Accordo, valutati in euro 24.000 a decorrere dall'anno 2021 e valutati in euro 10.400 a decorrere dall'anno 2021 ogni tre anni, nonché dalle rimanenti spese di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16 e 17, pari a euro 251.220 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Pag. 21
  Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  L'articolo 4 contiene clausole di invarianza finanziaria, prevedendo, al comma 1, che dalle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione degli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 19, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 2 stabilisce che a eventuali oneri relativi all'articolo 21 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
  L'articolo 5 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 13.15.