CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 giugno 2021
603.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 281

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 9 giugno 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 14.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Sergio BATTELLI, presidente, avverte che, per il gruppo FI, è entrato a far parte della Commissione il deputato Andrea Ruggieri.

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca.
Nuovo testo C. 208 Fregolent e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Matteo COLANINNO (IV), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere alla VII Commissione Cultura, la proposta di legge recante «Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca». Il provvedimento è un testo unificato risultante dall'esame congiunto da parte della Commissione di merito di sei diverse proposte di legge vertenti sui medesimi temi e ampiamente modificato nel corso dell'esame in sede referente.
  Segnala, in via preliminare, che l'oggetto del testo in esame assume un particolare rilievo anche alla luce delle politiche europee, atteso che le istituzioni comunitarie già da tempo hanno prodotto documenti di indirizzo volti a definire i principi e i presidi procedurali finalizzati a garantire, da un lato, l'indipendenza e la trasparenza della ricerca in Europa, e, dall'altro, a incrementare l'attrattività di tale settore al fine di richiamare e mantenere nel Continente le eccellenze nel settore della ricerca, contrastando allo stesso tempo il fenomeno della cosiddetta «fuga dei cervelli».
  Rammenta, in proposito, che già nel 2005 la Commissione europea definì la Carta europea dei ricercatori e il Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori – entrambi in un documento allegato alla raccomandazione n. 2005/251/UE, dell'11 marzo 2005 –, al fine di definire un insieme Pag. 282 di principi generali e requisiti tesi a specificare il ruolo, le responsabilità e i diritti dei ricercatori e dei soggetti finanziatori della ricerca.
  Ricorda che lo scopo della Carta è garantire che la natura dei rapporti tra ricercatori e datori di lavoro o finanziatori favorisca esiti positivi per quanto riguarda la produzione, il trasferimento, la condivisione e la diffusione delle conoscenze e dello sviluppo tecnologico e sia propizia allo sviluppo professionale dei ricercatori. La Carta riconosce, inoltre, il valore di tutte le forme di mobilità come strumento per migliorare lo sviluppo professionale dei ricercatori. In particolare, viene sancito il principio di portabilità dei progetti di ricerca e della relativa titolarità, nel caso di mobilità del ricercatore, nonché raccomandato un sistema di regole snello e volto allo sviluppo dei principi di responsabilità ed autonomia decisionale, anche attraverso la riduzione dei controlli preventivi ed il rafforzamento di quelli successivi.
  Inoltre, in materia di carriere dei ricercatori, ricorda che la Commissione europea definì nel 2011 un documento, European Framework for Research Careers, volto a stabilire un quadro comune di classificazione delle carriere nell'ambito degli enti pubblici di ricerca, per renderle comparabili e favorire in tal modo la mobilità dei ricercatori.
  In tempi più recenti, evidenzia altresì che da ultimo, precisamente il 28 maggio scorso, il Consiglio europeo ha adottato le «Conclusioni sulle strategie per sviluppare l'attrattività delle carriere nel settore della ricerca in Europa», nelle quali si chiede l'introduzione di meccanismi per sostenere lo sviluppo della carriera dei ricercatori e servizi di consulenza a loro rivolti, al fine di affrontare la crescente tendenza alla precarietà del lavoro nel mondo accademico e la conseguente perdita di talenti. Il Consiglio sottolinea, in particolare, l'importanza di facilitare l'interoperabilità e la comparabilità tra le carriere di ricerca attraverso lo sviluppo di un quadro europeo per le carriere di ricerca. Il Consiglio evidenzia, inoltre, l'importanza di promuovere la mobilità intersettoriale per fornire ulteriori opportunità di occupazione e sviluppo di carriera, soprattutto per i giovani ricercatori. Infine, le citate Conclusioni propongono di rafforzare le sinergie con lo Spazio europeo dell'istruzione superiore, considerando che le alleanze universitarie europee sono le piattaforme più adatte per testare possibili modelli di programmi di reclutamento congiunto, formazione e sviluppo della carriera a livello transnazionale.
  Il Consiglio incoraggia quindi tutte le autorità pubbliche competenti, nonché le istituzioni private, il mondo accademico e i settori economici, a fornire i mezzi per migliorare le competenze e la formazione permanente dei ricercatori, in particolare dei giovani scienziati, e per aumentarne il reclutamento e facilitare la progressione delle carriere, promuovendo misure per ridurre la precarietà delle carriere di ricerca.
  Sottolinea dunque che il provvedimento in esame, che ora si appresta ad illustrare, benché non contenga riferimenti ai citati documenti delle istituzioni comunitarie, appare comunque ispirarsi alle medesime finalità e raccomandazioni sopra descritte.
  Passando a descriverne il contenuto, ricorda in via generale che il testo unificato:

   disciplina l'attribuzione da parte di università ed enti pubblici di ricerca di borse di ricerca post lauream;

   interviene sulla disciplina riguardante il dottorato di ricerca;

   modifica alcuni aspetti della disciplina relativa agli assegni di ricerca;

   modifica la disciplina relativa ai contratti di ricercatore universitario a tempo determinato, riconducendo a unità le due tipologie di contratto previste a legislazione vigente e innovando il meccanismo del cosiddetto tenure track, ossia la procedura, in uso anche a livello internazionale attraverso la quale un ricercatore universitario inizialmente con contratto a tempo determinato può, a determinate condizioni, avere accesso al ruolo di professore associato;

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   introduce un meccanismo analogo al citato tenure track per ricercatori e tecnologi a tempo determinato degli enti pubblici di ricerca, nonché un meccanismo di mobilità, riguardante ricercatori titolari di contratti a tempo determinato, fra università ed enti pubblici di ricerca.

  Più in dettaglio, l'articolo 1 definisce l'oggetto e l'ambito applicativo della proposta. Segnala in proposito che potrebbe essere opportuno suggerire alla Commissione di merito l'inserimento in tale ambito di un riferimento ai citati documenti comunitari e, in particolare, al rispetto dei principi definiti nella Carta europea dei ricercatori e dal Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori.
  L'articolo 2 disciplina procedure comuni per il conferimento di borse di ricerca post lauream, richiamando la normativa nazionale applicabile (tra cui il divieto di cumulo con altre borse di studio, eccezion fatta per quelle finalizzate a finanziare i soggiorni all'estero, l'esclusione per i borsisti da attività di didattica e l'esenzione da imposizione fiscale) e definendone in via normativa la durata minima e massima, rispettivamente non inferiore a 6 mesi o superiore complessivamente a 36 mesi (considerando in tale periodo massimo anche più atenei).
  Gli articoli 3 e 4 apportano, rispettivamente, alcune modifiche alla disciplina del dottorato di ricerca e degli assegni di ricerca. L'articolo 3 anzitutto amplia le finalità formative dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca, all'evidente scopo di una maggiore spendibilità del titolo; si specifica quindi che le finalità formative dei corsi di dottorato includono l'acquisizione delle competenze necessarie, oltre per le attività di ricerca e di alta qualificazione, anche per l'accesso alle carriere nelle pubbliche amministrazioni, che possono richiedere fra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso di un titolo di dottore di ricerca ove pertinente con il posto messo a concorso, nonché ai fini dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività. È inoltre estesa agli istituti di alta formazione artistica e musicale (AFAM) la possibilità di istituire dottorati di ricerca – possibilità che viene soppressa con riferimento ad altre «qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate» – ed è previsto l'obbligo, nell'ambito delle procedure di reclutamento del personale da parte delle amministrazioni pubbliche, di attribuire al titolo di dottorato di ricerca un punteggio non inferiore al doppio di quello attribuito alla laurea e al triplo di quello attribuito al master o altri titoli post lauream di durata annuale. L'articolo 4 restringe ai soli titolari di dottorato di ricerca la possibilità di essere destinatari di assegni di ricerca e ne limita la durata massima in 4 anni, in luogo degli attuali 12, anche considerando rapporti non continuativi o instaurati con più atenei, statali o non statali, ad eccezione dei contratti di ricerca a tempo determinato.
  L'articolo 5 apporta modifiche alla disciplina di reclutamento dei ricercatori universitari. Viene in primo luogo prevista una riserva obbligatoria, pari a un terzo dei posti messi a bando, in favore di soggetti che, per almeno 3 anni, abbiano frequentato dottorati di ricerca o siano stati titolari di incarichi di ricerca presso atenei diversi da quello che ha emanato il bando. Viene inoltre modificata la procedura di selezione – fermo restando il riferimento, previsto nella normativa vigente, ai principi enunciati dalla citata Carta europea dei ricercatori –, prevedendo la valorizzazione delle esperienze di ricerca e di didattica al servizio degli studenti prestate nell'ambito del medesimo macrosettore concorsuale e definendo criteri per la composizione della commissione d'esame. In particolare, con riferimento al meccanismo del cosiddetto tenure track, l'articolo dispone che la valutazione del titolare del contratto che abbia conseguito l'Abilitazione scientifica nazionale i fini della chiamata nel ruolo di professore associato – che, si specifica, avviene anche sulla base di una prova didattica – è possibile a partire dal terzo anno e in ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto. L'inquadramento come professore associato avviene sempre all'esito positivo della valutazione, ma non più necessariamente alla scadenza del contratto. Pag. 284
  L'articolo 6 dispone misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca, prevedendo una riserva del piano di fabbisogno di personale alla selezione di ricercatori e tecnologi a tempo determinato con contratti di durata settennale non rinnovabile, prevedendo un'apposita procedura di valutazione per la relativa stabilizzazione a partire dal terzo anno di titolarità del contratto. Si prevede, inoltre, la possibilità di assumere con chiamata diretta, con la qualifica di primo ricercatore, i titolari da almeno tre anni di contratti per ricercatore a tempo determinato. Analogamente si prevede che le università possano assumere con chiamata diretta, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore associato, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato in servizio da almeno tre anni presso gli enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale prevista dall'articolo 16 della legge n. 240 del 2010.
  L'articolo 7, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e di celerità, prevede termini perentori e l'invalidità della procedura di selezione in caso di violazione dell'obbligo di pubblicazione, sul portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, dei bandi di selezione relativi alle borse di ricerca, ai dottorati di ricerca, agli assegni di ricerca, ai contratti per ricercatore a tempo determinato, e ai ruoli di professore di prima o seconda fascia, nonché delle informazioni e comunicazioni relative alle procedure di valutazione in corso o scadute.
  L'articolo 8 prevede disposizioni transitorie e finali, relative all'obbligo per le università e gli enti pubblici di ricerca di adeguare i propri regolamenti a quanto previsto dal provvedimento in esame, nonché la salvaguardia di alcuni contratti e fattispecie in essere.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessuno domandando di intervenire, chiede pertanto al relatore se sia già nelle condizioni di formulare una proposta di parere.

  Matteo COLANINNO (IV), relatore, dichiarando apprezzamento per le finalità sottese al provvedimento in esame, che appaiono in linea con le raccomandazioni espresse nelle recenti conclusioni del Consiglio europeo dianzi menzionate, dirette a migliorare le prospettive di carriera di coloro che si impegnano in attività di ricerca, propone di esprimere sullo stesso un parere favorevole con una osservazione, volta ad invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di inserire all'articolo 1, che definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione del provvedimento, un riferimento all'attuazione dei principi definiti nella Carta europea dei ricercatori e nel Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori.

  La Commissione approva quindi la proposta di parere testé formulata dal relatore (vedi allegato 1).

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale.
Nuovo testo C. 2115, approvata dal Senato.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla XIII Commissione, la proposta di legge, approvata in prima lettura dal Senato il 24 settembre 2019, recante norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale.
  Evidenzia che il testo, modificato dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente, reca 14 articoli, che delineano un insieme di disposizioni volte a valorizzare la produzione, trasformazione e vendita, da parte degli imprenditori agricoli e ittici, di limitati quantitativi di prodotti alimentari primari e trasformati, di origine animale o vegetale, ottenuti a partire da produzioni aziendali, riconoscibili da una specifica indicazione in etichetta, nel rispetto di una serie di principi indicati all'articolo 1, comma 1, che fa, comunque, salva la facoltà degli imprenditori agricoli Pag. 285di svolgere la vendita diretta su tutto il territorio nazionale e senza limiti quantitativi o temporali.
  Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, per «PPL- Piccole produzioni locali» si intendono i prodotti agricoli di origine animale o vegetale primari o ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda, destinati, in limitate quantità in termini assoluti, al consumo immediato e alla vendita diretta nell'ambito della provincia dove si trova la sede di produzione o delle province contermini. Il comma 3 del medesimo articolo prevede che i prodotti ottenuti da carni di animali (piccoli quantitativi di pollame e lagomorfi o di selvaggina selvatica) provenienti dall'azienda agricola devono essere regolarmente lavorati in un macello riconosciuto, che abbia la sede nell'ambito della provincia in cui vi è la sede di produzione dell'azienda, facendo salve le deroghe previste dall'articolo 1, paragrafo 3, lettere d) ed e) del Regolamento (CE) n. 853/2004 che detta le norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.
  L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione, stabilendo tra l'altro al comma 2 che le aziende agricole che svolgono attività agrituristica possono in tale ambito avvalersi di prodotti derivanti da piccole produzioni locali purché, limitatamente ad essi, seguano le disposizioni contenute nel provvedimento in esame.
  Evidenzia come di più stretto interesse per la Commissione le disposizioni dettate dall'articolo 3 in materia di etichettatura dei prodotti derivanti da piccole produzioni locali. In particolare, il comma 1 dell'articolo rinvia alle norme contenute in ambito europeo e nazionale, rispettivamente, nel Regolamento n. 1169/2011, che disciplina in maniera armonizzata le indicazioni obbligatorie da far figurare nell'etichetta degli alimenti, al fine di non indurre in errore il consumatore in merito al luogo di provenienza reale dell'alimento, e nel decreto legislativo n. 231 del 2017. Con una modifica apportata nel corso dell'esame in esame in sede referente è stato disposto che i PPL «possono» – e non più «devono» come previsto nel testo approvato dal Senato – indicare in etichetta in maniera leggibile la dicitura «PPL- piccole produzioni locali» seguita dal Comune o dalla provincia di produzione e dal numero di registrazione dell'attività, rilasciato dall'autorità sanitaria locale a seguito di un sopralluogo, secondo le modalità indicate da uno specifico decreto previsto dall'articolo 11.
  Il comma 2 del medesimo articolo 3 fa salve alcune norme specifiche in materia di indicazione obbligatoria e, più precisamente, quelle contenute: nel decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145, relativo all'indicazione obbligatoria della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento; nel regolamento (UE) n. 1151/2012 relativo all'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita; nel regolamento n. 1308/2013, per la parte riguardante i prodotti vitivinicoli; nel regolamento n. 251/2014 relativo ai prodotti vitivinicoli aromatizzati; nel regolamento n. 848/2018 relativo ai prodotti biologici; nel regolamento n. 110/2008 relativo alle bevande spiritose.
  Il comma 3 prevede che ai fini della tracciabilità delle produzioni, gli operatori provvedono a conservare tutta la documentazione relativa alle diverse fasi di produzione e commercializzazione. Viene, a tal fine, richiamato il regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, prevedendo, all'articolo 18, una serie di disposizioni volte ad assicurare la «rintracciabilità» degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime, lungo l'intera catena della produzione, trasformazione e distribuzione.
  L'articolo 4, modificato nel corso dell'esame in sede referente, prevede l'istituzione del logo «PPL – piccole produzioni Pag. 286locali» a cura di un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il logo è individuato mediante concorso di idee da svolgersi secondo modalità definite dal medesimo decreto, il quale stabilisce altresì le condizioni e le modalità di attribuzione del logo, di verifica e di attestazione della provenienza dalla provincia in cui si trova la sede di produzione, gli adempimenti relativi alla tracciabilità e alle modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore. Il logo PPL, da bandire entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, è esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione ovvero negli spazi espositivi appositamente dedicati o comunque posto in evidenza all'interno dei locali, anche della grande distribuzione, ed è pubblicato nelle piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione che forniscono i prodotti di cui all'articolo 1. In ogni caso, il logo non può essere apposto sui prodotti, sulle loro confezioni e su qualsiasi imballaggio utilizzato per la vendita.
  L'articolo 5 detta le norme in materia di consumo immediato e vendita diretta riferiti alle piccole produzioni locali, stabilendo, tra l'altro, che i comuni possano riservare agli imprenditori ittici o agricoli appositi spazi per la vendita diretta dei prodotti PPL e che gli esercizi commerciali, a loro volta, possano dedicare appositi spazi di vendita in modo da renderli visibili.
  L'articolo 6 prevede che gli imprenditori agricoli o ittici che producono e commercializzano PPL devono rispettare i requisiti igienici previsti dal Regolamento (CE) n. 852/2004, che, ricordo, prevede le norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate agli operatori del settore alimentare, definite sulla base di una serie di principi quali la responsabilità principale per la sicurezza degli alimenti incombente all'operatore del settore, la garanzia della sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare, a cominciare dalla produzione primaria e l'applicazione generalizzata di procedure basate sui principi del sistema HACCP.
  L'articolo 7, modificato nel corso dell'esame in sede referente, detta disposizioni in merito ai requisiti strutturali dei locali destinati alle attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti PPL, demandando alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la facoltà di stabilire tali requisiti, al fine di semplificare la normativa in materia, anche nella prospettiva di preservare le caratteristiche e le tradizioni territoriali di tali prodotti. Per quanto di competenza della Commissione, segnala che l'esercizio di tale facoltà è subordinato al rispetto dei regolamenti (CE) n. 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari e n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 e che la modifica dei requisiti strutturali dei locali viene disposta, secondo quanto previsto nella norma in esame, in applicazione dei principi di flessibilità e semplificazione previsti nei medesimi regolamenti europei. A latere, segnala altresì che dalla formulazione della norma sembrerebbe desumersi che l'ambito temporale di esercizio di tale facoltà sia circoscritto nei sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge in esame.
  L'articolo 8 istituisce una sezione internet del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la raccolta delle informazioni utili alla valorizzazione dei prodotti PPL, mentre l'articolo 9 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possano istituire corsi di formazione per il personale addetto alla lavorazione, trasformazione e confezionamento, trasporto e vendita dei prodotti PPL. Ai sensi dell'articolo 10 alle regioni e province autonome, nonché gli enti locali, sono altresì demandati, nell'ambito delle rispettive competenze, compiti di controlli per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni della legge in esame, ferme restando le competenze dell'Ispettorato Pag. 287 centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi (ICQRF).
  L'articolo 11 reca talune disposizioni applicative. In particolare, il comma 1 prevede che venga approvato un regolamento che contenga i criteri e le linee guida in base alle quali le regioni dovranno individuare per i territori di rispettiva competenza: il «paniere PPL», inteso come l'elenco delle tipologie di prodotti che può essere incluso in tale categoria, con l'indicazione dei relativi limiti quantitativi in termini assoluti ed entro i limiti massimi previsti per ciascuna tipologia; le modalità per l'ammissione alle procedure semplificare per i prodotti PPL; le misure e i controlli igienico-sanitari da effettuare sui prodotti PPL; le modalità di utilizzo dell'etichettatura PPL e del logo PPL. Il comma 2 fa salve, purché compatibili con il regolamento previsto al comma 1, le disposizioni già emanate dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano in materia. Ai sensi del comma 5, viene inoltre riconosciuta la facoltà delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio siano presenti minoranze linguistiche riconosciute di istituire l'etichettatura PPL ed il logo PPL di cui in forma bilingue.
  Segnala, infine, per quanto di competenza, che il comma 6 del medesimo articolo 11 reca una clausola di salvezza delle disposizioni vigenti per la produzione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014, dei prodotti biologici di cui al regolamento (UE) 2018/848 e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008, nonché delle norme in materia di commercializzazione, di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e di ogni altra disposizione speciale, a livello nazionale ed europeo, in materia agroalimentare.
  L'articolo 12 stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di utilizzo di un'etichettatura o del citato logo in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1. Nel caso del logo è prevista, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della licenza d'uso per un periodo da uno a tre mesi; in caso di reiterazione è disposta la revoca della licenza. L'Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni è individuata nell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi (ICQRF).
  L'articolo 13 reca disposizioni di carattere finanziario, disponendo che dal provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri, mentre l'articolo 14 dispone circa l'entrata in vigore del provvedimento.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessuno domandando di intervenire, chiede pertanto alla relatrice se sia già nelle condizioni di formulare una proposta di parere.

  Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, nel rinviare alle considerazioni svolte nel corso della precedente illustrazione, propone di esprimere sul testo del provvedimento in esame un parere favorevole.

  La Commissione approva quindi la proposta di parere testé formulata dalla relatrice (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.