CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 giugno 2021
603.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e VIII)
COMUNICATO
Pag. 13

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 9 giugno 2021. — Presidenza della presidente della VIII Commissione, Alessia ROTTA, indi del vicepresidente della VIII Commissione, Alessio BUTTI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.

  La seduta comincia alle 13.25.

DL 77/2021: Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.
C. 3146 Governo.
(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

  Annagrazia CALABRIA (FI), relatrice per la I Commissione, illustra il contenuto del decreto-legge, il quale si compone di 67 articoli ed è suddiviso in 2 parti: la Parte I, a sua volta suddivisa in 2 titoli, è relativa alla Governance per il PNRR, mentre la Parte II, suddivisa in 7 titoli (nel caso del Titolo I esso è a sua volta ripartito in capi), reca disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa.
  In tale ambito descriverà brevemente i contenuti delle disposizioni del decreto – legge che maggiormente afferiscono agli ambiti di competenza della I Commissione, segnatamente degli articoli da 1 a 16, da 38 a 43, 55, da 61 a 64, 66 e 67.
  L'articolo 1, al comma 1, definisce le finalità del decreto-legge – che è volto a definire il quadro normativo nazionale per semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dal Piano nazionale degli investimenti complementari, dal Piano nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 – e prevede, al comma 2, che ai fini del decreto e della sua attuazione assume preminente valore l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi inclusi nei Piani richiamati al comma 1.
  Si chiarisce inoltre, al comma 3, che le disposizioni contenute nel decreto – legge sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di «rapporti dello Stato con l'Unione europea» (ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera a), della Costituzione) e di definizione dei «livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che Pag. 14devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione).
  Il comma 4 reca le definizioni utilizzate nel testo del provvedimento.
  L'articolo 2 disciplina la Cabina di regia preposta in via generale all'indirizzo, impulso e coordinamento della fase attuativa del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
  Essa è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e vi partecipano i Ministri (ed i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri) competenti, in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta.
  Partecipano alle sedute i Presidenti di Regioni e delle Province autonome, allorché siano esaminate questioni di competenza di quella Regione o Provincia; o il Presidente della Conferenza delle regioni e province autonome, quando le questioni concernano più Regioni. In tutti questi casi, partecipa inoltre il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il quale può presiedere, su delega del Presidente del Consiglio dei ministri.
  Possono essere altresì invitati, in ragione della materia trattata, i rappresentanti dei soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi, ed i referenti o rappresentanti del «partenariato economico e sociale» (il cui «tavolo permanente» è oggetto dell'articolo 3 del decreto-legge).
  La Cabina di regia esercita poteri di «indirizzo, impulso e coordinamento generale» sull'attuazione degli interventi del Piano.
  Tale spettro di attività annovera:

   l'elaborazione di indirizzi e linee guida per l'attuazione (anche con riferimento ai rapporti con i diversi livelli territoriali);

   la ricognizione periodica e puntuale sullo stato di attuazione degli interventi (anche con formulazione di indirizzi relativi all'attività di monitoraggio e controllo);

   il vaglio di temi o profili di criticità segnalati dai Ministri competenti per materia (e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie o dalla Conferenza delle regioni e province autonome, con riferimento alle questioni di competenza regionale o locale);

   il monitoraggio degli interventi che richiedano adempimenti normativi;

   la promozione del coordinamento tra i diversi livelli di governo, con proposta di attivazione dei poteri sostitutivi (oggetto dell'articolo 12, qualora ne ricorrano le condizioni).

  Inoltre la Cabina assicura la cooperazione con il partenariato economico e sociale e promuove l'attività di comunicazione della «sponsorizzazione» da parte del Next Generation Eu degli interventi del Piano (come prescritto dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza).
  Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare lo svolgimento di specifiche attività ad un Ministro o Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
  Propri della Cabina di regia sono inoltre alcuni compiti informativi.
  Tra i suoi compiti figura altresì la trasmissione al Parlamento, con cadenza semestrale, di una relazione sullo stato attuazione del Piano. Essa trasmette, altresì, anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti. Inoltre la Cabina di regia aggiorna periodicamente il Consiglio dei Ministri sullo stato di avanzamento degli interventi del Piano. La relazione periodica sopra ricordata è trasmessa anche alla Conferenza unificata, la quale è costantemente tenuta al corrente (dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie) circa lo stato di avanzamento degli interventi e le eventuali criticità attuative.
  L'azione della Cabina di regia non fa venir meno le funzioni di indirizzo e coordinamento in capo ai due Comitati interministeriali – per la transizione digitale; per la transizione ecologica – di recente istituzione (previsti dal decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021, rispettivamente all'articolo Pag. 15 8 e all'articolo 4). Più in generale, può dirsi che la Cabina di regia si ponga al centro della 'rete' di soggetti preposti all'indirizzo, verifica o ausilio dell'attuazione, istituiti dal decreto-legge – dal Servizio centrale per il Piano, all'Unità per la qualità della regolazione (di cui all'articolo 5), dal Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale (di cui all'articolo 3) alla Segreteria tecnica (di cui all'articolo 4) – ovvero già esistenti – dai Comitati interministeriali per la transizione digitale e la transizione ecologica all'Ufficio per il programma di governo operante presso la Presidenza del Consiglio.
  Per quanto riguarda il rapporto fra la Cabina di regia e gli enti territoriali, una specifica funzione di raccordo è posta in capo al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il quale partecipa alle sedute della Cabina di regia e dei due Comitati interministeriali sopra ricordati, e, su impulso di questi, promuove le iniziative opportune (anche in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, nonché di Conferenza unificata), laddove sia necessario un coordinamento ed armonizzazione tra le funzioni statali di programmazione e attuazione degli investimenti previsti dal Piano da un lato, e l'esercizio delle competenze costituzionalmente attribuite alle Regioni e al sistema delle autonomie locali dall'altro. Nei casi in cui quel coordinamento ed armonizzazione si rendano necessari, e si tratti di materie su cui Regioni e Province autonome «vantino uno specifico interesse», si prevede inoltre la partecipazione ai ricordati due Comitati interministeriali (per la transizione digitale e per la transizione ecologica) del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il coinvolgimento del Presidente di quella Conferenza risponde a un «modulo» procedimentale già profilato per altro riguardo – ossia l'attuazione delle misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19 – dal decreto-legge n. 19 del 2020 (all'articolo 2).
  Inoltre la disposizione modifica la composizione del Comitato interministeriale per la transizione ecologica, onde prevedere che di esso facciano parte due (non già uno, come attualmente previsto) rappresentanti della Presidenza del Consiglio, uno dei quali sia nominato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie.
  Rimane invece invariata la restante articolazione di tale Comitato, composto dai Ministri della transizione ecologica, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole alimentari e forestali; partecipano altresì gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno.
  L'articolo 3, al comma 1, prevede l'istituzione – mediante decreto del Presidente del Consiglio – di un Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale.
  Esso è composto da rappresentanti:

   delle parti sociali;

   del Governo;

   delle Regioni, degli Enti locali e dei rispettivi organismi associativi;

   delle categorie produttive e sociali;

   del sistema dell'università e della ricerca scientifica;

   della società civile.

  I componenti del Tavolo sono individuati «secondo un criterio di maggiore rappresentatività» e non spettano loro compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  Ai sensi del comma 2 il Tavolo svolge funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
  Inoltre esso può segnalare alla Cabina di regia (di cui all'articolo 2) e al Servizio centrale per il Piano (di cui all'articolo 6) ogni profilo ritenuto rilevante per una più efficace e tempestiva realizzazione del Piano, Pag. 16anche al fine di superare circostanze che le pongano ostacoli.
  L'articolo 4 prevede l'istituzione – mediante decreto del Presidente del Consiglio – di una Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale ha funzioni di supporto alle attività della Cabina di regia e del Tavolo permanente.
  Essa opera in raccordo con altre strutture della Presidenza del Consiglio: il Dipartimento per il coordinamento amministrativo; il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica; l'Ufficio per il programma di governo.
  La Segreteria tecnica ha tra i suoi compiti:

   l'elaborazione di periodici rapporti informativi, indirizzati alla Cabina di regia (stilati sulla base dell'analisi e degli esiti del monitoraggio sull'attuazione del Piano, comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato);

   la segnalazione al Presidente del Consiglio delle azioni utili al superamento delle criticità segnalate dai Ministri competenti per materia;

   l'acquisizione dal Servizio centrale per il Piano (di cui all'articolo 6) delle informazioni e dei dati di attuazione del Piano al livello di ciascun progetto, anche con riguardo alla tempistica programmata e ad eventuali criticità rilevate nella fase di attuazione degli interventi;

   la proposta al Presidente del Consiglio dei casi da valutare ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi sottoponendoli all'esame del Consiglio dei ministri (di cui all'articolo 13);

   l'istruzione dei procedimenti per il superamento del dissenso (di cui agli articoli 45 e 63).

  La durata della Segreteria è prevista quale: temporanea; «superiore a quella del Governo che la istituisce»; protraentesi fino al completamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza; con durata comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
  In proposito a tale aspetto della sua durata, ricorda che, in via generale, il decreto legislativo n. 303 del 1999 (ordinamento della Presidenza del Consiglio), all'articolo 7, comma 4, prevede che «per lo svolgimento di particolari compiti per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite, è specificata dall'atto istitutivo.». In tal senso, la disposizione in esame appare costituire una deroga implicita a tale principio generale.
  La relazione illustrativa precisa, riguardo a tale struttura, che «non è assoggettata al regime dello spoil system».
  L'articolo 5 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione.
  L'Unità avrà una durata temporanea, ma «superiore a quella del Governo che la istituisce»; tale durata si protrae fino al completamento del PNRR, ma comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
  Tra i compiti dell'Unità rientra:

   individuare gli ostacoli all'attuazione del PNRR derivanti da disposizioni normative e dalle relative misure attuative e proporre rimedi; a tal fine l'Unità riceverà segnalazioni dalla Cabina di regia istituita dall'articolo 2;

   coordinare l'elaborazione di proposte per superare le disfunzioni derivanti dalla normativa vigente e dalle relative misure attuative: a tal fine l'Unità utilizzerà anche le verifiche d'impatto della regolamentazione;

   elaborare un programma di azioni prioritarie ai fini della razionalizzazione e revisione normativa;

   promuovere e potenziare iniziative di sperimentazione normativa, anche tramite Pag. 17relazioni istituzionali con analoghe strutture istituite in Paesi stranieri, europei ed extraeuropei; l'Unità dovrà inoltre tenere in adeguata considerazione le migliori pratiche di razionalizzazione e sperimentazione normativa a livello internazionale;

   ricevere e considerare ipotesi e proposte di razionalizzazione e sperimentazione normativa formulate da soggetti pubblici e privati.

  La disposizione reca inoltre disposizioni relative al funzionamento dell'Ufficio per la semplificazione del Dipartimento della funzione pubblica, chiamato ad operare in raccordo con la suddetta Unità per la regolazione.
  L'articolo 6, al comma 1, istituisce presso il MEF – Dipartimento RGS – un ufficio centrale di livello dirigenziale denominato «Servizio centrale per il PNRR», con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, articolato in sei uffici di livello dirigenziale non generale.
  Il comma 2 specifica che nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, il Servizio centrale per il PNRR si raccorda con l'Unità di missione e con gli Ispettorati competenti della RGS. Questi ultimi concorrono al presidio dei processi amministrativi e al monitoraggio anche finanziario degli interventi del PNRR per gli aspetti di relativa competenza. A tal fine, sono istituiti presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato cinque posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti.
  Per tali finalità il comma 3 autorizza la spesa di euro 930.000 per l'anno 2021 e di euro 1.859.000 a decorrere dall'anno 2022.
  L'articolo 7 definisce il meccanismo dei controlli sull'attuazione del PNRR attraverso:

   al comma 1, la creazione di un ufficio dirigenziale di livello non generale avente funzioni di audit presso il Dipartimento della RGS – IGRUE;

   ai commi 2 e 3, la specificazione delle funzioni e dell'articolazione organizzativa dell'Unità di missione istituita dalla legge di bilancio 2021;

   al comma 4, l'autorizzazione al MEF – Dipartimento RGS – a conferire sette incarichi di livello dirigenziale non generale;

   al comma 5, la previsione della ridefinizione dei compiti degli uffici dirigenziali non generali del MEF, nelle more del perfezionamento del regolamento di organizzazione del predetto Ministero, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione;

   al comma 6, l'attribuzione alla Sogei S.p.A. del compito di assicurare il supporto di competenze tecniche e funzionali all'amministrazione economica finanziaria per l'attuazione del PNRR, anche avvalendosi di Studiare Sviluppo s.r.l.;

   al comma 7, l'individuazione della Corte dei conti come organo istituzionalmente deputato al controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria;

   al comma 8, l'attribuzione alle amministrazioni della facoltà di stipulare specifici protocolli d'intesa con la Guardia di finanza per rafforzare le attività di controllo.

  Per l'attuazione di tali disposizioni il comma 9 autorizza la spesa di euro 218.000 per l'anno 2021 e di euro 436.000 a decorrere dall'anno 2022, rinviando all'articolo 16 per la copertura finanziaria.
  L'articolo 8 detta disposizioni per il coordinamento della fase attuativa del PNRR, prevedendo, al comma 1, che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel Piano individui una struttura di livello dirigenziale generale (esistente o di nuova istituzione), articolata fino a un massimo di tre uffici dirigenziali di livello dirigenziale non generale, che funga, ai sensi del comma 2, da punto di contatto con il Pag. 18Servizio centrale per il PNRR e, in base al comma 3, svolga attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo, sulla base di apposite linee guida da essa adottate.
  Si prevede, poi, al comma 4, che la struttura di cui al comma 1 vigili sulla regolarità delle procedure e delle spese e adotta tutte le iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse; adotta, inoltre, le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, anche sulla base di protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza. Essa è inoltre responsabile dell'avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento pubblico.
  La disposizione prevede che la struttura di cui al comma 1 svolga le attività ivi previste «anche attraverso i protocolli d'intesa di cui al comma 13 dell'articolo 7»
  L'articolo 9 attribuisce alle singole Amministrazioni centrali o degli enti territoriali competenti per materia, la realizzazione (in via diretta o mediante alcuni altri soggetti) degli interventi previsti dal PNRR, imponendo loro alcuni obblighi, di tracciabilità e documentazione.
  L'articolo 10 introduce misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici, prevedendo che le amministrazioni possano avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate, sulla base di apposite convenzioni.
  L'articolo 11 detta disposizioni per rafforzare la capacità amministrativa delle stazioni appaltanti, prevedendo che Consip. S.p.A., sulla base di un disciplinare stipulato con il Ministero dell'economia e delle finanze, metta a disposizione delle pubbliche amministrazioni specifici contratti, accordi-quadro e servizi di supporto tecnico, realizzando altresì un programma di informazione, formazione e tutoraggio nelle procedure di acquisto e progettualità.
  L'articolo 12 disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte dello Stato in caso di inadempienza di un soggetto attuatore di progetti o interventi del PNRR ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR.
  In particolare, il comma 1 disciplina la procedura di attivazione del potere sostitutivo nei confronti di regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni qualora, operando come soggetti attuatori, risultino inadempienti.
  Il comma 2 prevede la possibilità che, fermo restando l'esercizio dei poteri sostitutivi, il Ministro per gli affari regionali promuova iniziative di impulso e coordinamento degli enti territoriali nelle sedi istituzionali del confronto tra Governo, regioni ed enti locali.
  Il comma 3 disciplina l'esercizio del potere sostitutivo nel caso in cui il soggetto inadempiente non sia un ente territoriale.
  Il comma 4 prevede che il Consiglio dei ministri eserciti i poteri sostitutivi in tutti i casi in cui si verifichino situazioni o eventi che ostacolino la realizzazione dei progetti del PNRR e che non risultino rapidamente superabili.
  Il comma 5 disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del soggetto cui sono stati conferiti, con particolare riguardo all'adozione degli atti mediante ordinanza motivata comunicata all'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione di cui all'articolo 5.
  Il comma 6 stabilisce l'estraneità della Presidenza del Consiglio e delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio discendente dall'adozione di atti, provvedimenti e comportamenti da parte dei soggetti nominati per l'esercizio dei poteri sostitutivi. La disposizione specifica che la Presidenza del Consiglio e le amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR, non sono responsabili in relazione agli obblighi derivanti da rapporti contrattuali conseguenti l'adozione di atti, provvedimenti e comportamenti da parte dei soggetti cui è stato conferito l'esercizio del potere sostitutivo. Si prevede, al secondo periodo, che «di tutte le obbligazioni nei confronti di terzi rispondono, con le risorse del piano o con risorse proprie, esclusivamente i soggetti attuatori sostituiti». Pag. 19
  Come detto, la disposizione stabilisce che i soggetti attuatori sostituiti rispondono «con le risorse del piano o con risorse proprie».
  L'articolo 13, al comma 1, disciplina una procedura atta a superare un eventuale dissenso, diniego, opposizione o altro atto idoneo a precludere in tutto o in parte, la realizzazione di un progetto o intervento del PNRR, proveniente da un organo statale.
  Il comma 2 disciplina la procedura nel caso in cui l'atto di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente, provenga da un organo della regione, della provincia autonoma di Trento o di Bolzano, o di un ente locale.
  Titolare dell'avvio della procedura è, anche in questa ipotesi, la Segreteria tecnica presso la presidenza del Consiglio (anche in questo caso eventualmente su impulso del Servizio centrale per il PNRR) che propone al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza Stato-Regioni per concordare le iniziative da assumere.
  In base alla disposizione, in sede di Conferenza Stato-Regioni dovranno essere definite le iniziative atte a superare il dissenso, entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. In mancanza di soluzioni condivise e decorso inutilmente tale termine, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nei pertinenti casi, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
  In entrambi i casi disciplinati dai commi 1 e 2, la procedura disciplinata presenta carattere residuale in quanto, in base alla previsione della norma, trova applicazione solo «qualora un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni».
  A tale riguardo, ricorda che una procedura generale di superamento del dissenso qualificato è disposta dalla legge n. 241 del 1990 nell'ambito della disciplina della conferenza di servizi.
  L'articolo 14, comma 1, è volto ad estendere agli investimenti contenuti nel Piano Nazionale Complementare l'applicazione delle misure e delle procedure di accelerazione e di semplificazione introdotte dal decreto-legge in esame per gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
  Il comma 2 estende alle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione che concorrono al finanziamento degli interventi previsti dal PNRR, le procedure finanziarie stabilite per il PNRR dalla legge di bilancio per il 2021, in deroga alla normativa di settore.
  L'articolo 15 interviene sulle procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR, prevedendo il parere della Conferenza permanente Stato-Regioni nella loro definizione con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.
  Inoltre, si stabiliscono modalità semplificate di utilizzo delle risorse, da parte delle Regioni e degli enti locali, in deroga alla disciplina contabile vigente relativa all'utilizzo del risultato di amministrazione e al mantenimento in bilancio delle risorse in conto capitale.
  L'articolo 16 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri recati dalla prima parte del decreto-legge, derivanti dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 11, pari a 10.337.000 euro per l'anno 2021, a 28.672.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e a 2.295.000 euro annui a decorrere dal 2027.
  L'articolo 38 interviene, in primo luogo, al comma 1, su alcuni aspetti della notifica digitale degli atti della pubblica amministrazione, prevedendo tra l'altro che il gestore della Piattaforma per la notificazione digitale invii al destinatario della notifica – che abbia comunicato, oltre alla PEC o altro indirizzo digitale certificato, anche un indirizzo e-mail non certificato, un numero di telefono o altro recapito digitale non certificato – un avviso di cortesia in modalità informatiche, oltre all'avviso di avvenuta ricezione. Pag. 20
  Inoltre, si prevede che ai destinatari che non sono titolari di un indirizzo PEC o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, la notifica sia inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento in luogo della notificazione a mezzo posta.
  In caso di irreperibilità assoluta si introduce la possibilità di individuare un recapito alternativo per l'invio della notifica per raccomandata.
  Un secondo gruppo di disposizioni, ai commi 2 e 3, è finalizzato a favorire l'utilizzo del domicilio e delle identità digitali principalmente mediante l'introduzione del Sistema di gestione deleghe (SGD) che consente a coloro che non possiedono una identità digitale di delegare ad un altro soggetto l'accesso per proprio conto a servizi on-line.
  Le altre misure prevedono:

   l'attribuzione a tutti i cittadini del domicilio digitale al momento di entrata in vigore dell'obbligo per le PA di comunicare esclusivamente in via digitale;

   la possibilità di utilizzare il contrassegno a stampa (o timbro digitale) per la sottoscrizione della copia analogica del documento digitale nelle comunicazioni con i soggetti che non hanno accesso al domicilio digitale;

   l'attribuzione alle copie analogiche con l'indicazione a mezzo stampa del responsabile in sostituzione della firma autografa degli stessi effetti di legge della sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale;

   la possibilità a regime di eleggere un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari;

   l'attribuzione all'AgID del compito di provvedere non solo al trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche contenuti nell'indice dei domicili digitali nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), ma anche al loro costante aggiornamento.

  L'articolo 39, comma 1, introduce misure di semplificazione relative all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), tra cui quelle relative ai seguenti ambiti:

   attribuzione all'ANPR del compito di garantire ai comuni i servizi necessari all'utilizzo dell'Archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile;

   integrazione delle liste elettorali nell'ANPR;

   esenzione dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria per i certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica limitatamente per il 2021;

   utilizzo della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) quale ulteriore modalità di fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti che ne hanno diritto.

  Il comma 2 reca misure per semplificare i meccanismi di condivisione dei dati e di interoperabilità tra le amministrazioni mediante:

   l'eliminazione degli accordi quadro quale modalità attraverso la quale le pubbliche amministrazioni detentrici di dati ne assicurano la fruizione da parte dei soggetti che hanno diritto ad accedervi;

   l'individuazione nella Piattaforma digitale nazionale dati (PDND) dello strumento per attuare il principio dell'interoperabilità dei dati delle PA;

   l'estensione dell'ambito di operatività della PDND (in precedenza circoscritta a ISEE, ANPR, banche dati dell'Agenzie delle entrate) alle seguenti banche dati:

    Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE); Anagrafe nazionale dei numeri civici e strade urbane (ANNCSU); Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in Pag. 21albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese.

   l'individuazione di un termine da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, all'esito dei test e delle prove tecniche di corretto funzionamento della predetta piattaforma, a decorrere dal quale sorge l'obbligo per le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico di accreditarsi alla PDND e rendere disponibili le proprie base dati.

  I commi 3, 4, 5 e 6 contengono disposizioni di coordinamento e transitorie, mentre il comma 7 provvede alla quantificazione degli oneri derivanti dalla esenzione dell'imposta di bollo per il 2021 di cui sopra, valutati in 22,8 milioni di euro e alla conseguente copertura.
  All'articolo 40, comma 1, viene ridotto (da 6 mesi a 90 giorni) il termine di cui all'articolo 86 del Codice delle comunicazioni elettroniche, per la conclusione dei procedimenti in materia di installazione di reti di comunicazione elettronica.
  Si prevedono poi alcune modifiche alle disposizioni normative concernenti in particolare i procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici di cui all'articolo 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche (comma 2) e quelli concernenti la disciplina delle opere civili, degli scavi e dell'occupazione di suolo pubblico necessari per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, di cui all'articolo 88 decreto legislativo n. 259 del 2003 (comma 3).
  Tra i vari interventi di modifica delle due disposizioni si prevede – non più in termini meramente facoltativi – la convocazione della conferenza di servizi nei casi in cui siano necessari pronunciamenti di più amministrazioni per l'autorizzazione dell'intervento, la riduzione dei tempi di convocazione della stessa e il dimezzamento dei relativi termini normativi di svolgimento.
  Un'ulteriore innovazione concerne la modalità di superamento del dissenso espresso da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali: si prevede in questo caso che l'interessato possa rivolgersi al responsabile del procedimento perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto (quindi in questo caso 45 giorni), concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. Pertanto non è più necessaria una delibera del Consiglio dei Ministri ai fini del superamento del dissenso.
  Nel dettaglio, il comma 2, lettera a), modifica il comma 4 dell'articolo 87 del decreto legislativo n. 259 del 2003, il quale dispone che una copia dell'istanza ovvero della denuncia sia contestualmente inoltrata all'ARPA competente, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.
  Oltre ad un adeguamento terminologico (viene sostituita la parola denuncia con la parola segnalazione), la lettera a) del comma 2 dispone che l'istanza per l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi, abbia valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento. Si prevede inoltre che il soggetto richiedente dia notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.
  Il comma 2, lettera b), novella i commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 87 del decreto legislativo n. 259 del 2003, disposizione avente ad oggetto i procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici. La novella è diretta a disciplinare in termini diversi l'articolazione della procedura, una volta formulata l'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi.
  Infatti il comma 6 dell'articolo 87 del predetto del decreto legislativo n. 259, come Pag. 22novellato, prevede la convocazione, a cura del responsabile del procedimento, di una conferenza di servizi decisoria entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza in tutti i casi nei quali l'installazione dell'infrastruttura sia subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Alla conferenza di servizi prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione, nonché un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge n. 36 del 2001 (le ARPA).
  Il comma 7 dell'articolo 87, come novellato, descrive gli effetti della conferenza di servizi decisoria.
  Il comma 8, come novellato, dispone che alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge n. 241 del 1990, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione del termine di cui al suddetto articolo 14-quinquies, e fermo restando l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del procedimento (fissato dal comma 9, come novellato), in 90 giorni dalla comunicazione del progetto.
  Il comma 9, come novellato, conferma, rispetto alla disciplina previgente, che le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge n. 36 del 2001 (ossia le ARPA) nonché che gli Enti locali possano prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal comma in commento. Si prevede tuttavia che se il dissenso, congruamente motivato, proviene da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali, e non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine dei 90 giorni, si prevede che l'interessato possa rivolgersi al responsabile del procedimento perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto (quindi in questo caso 45 giorni), concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario (secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 9-ter, della legge n. 241 del 1990).
  Il comma 3 dell'articolo 40 modifica il contenuto dell'articolo 88 del decreto legislativo n. 259 del 2003, avente ad oggetto la disciplina delle opere civili, degli scavi e dell'occupazione di suolo pubblico necessari per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica.
  In particolare, il comma 3, alla lettera e), novella il comma 9 dell'articolo 88. La disposizione prevede che la conferenza di servizi deve concludersi entro il termine perentorio massimo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza (mantenendo fermo quanto previsto dal comma 7).
  Si prevede poi che, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione decisoria della conferenza di servizi entro il predetto termine perentorio equivale ad accoglimento dell'istanza, salvo che non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. In tal caso, qualora non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di 90 giorni sopra indicato, si prevede che l'interessato possa rivolgersi al responsabile del procedimento perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto (quindi in questo caso 45 giorni), concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la Pag. 23nomina di un commissario (secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 9-ter, della legge n. 241 del 1990).
  Il comma 4 introduce una deroga temporanea (fino al 2026) alle procedure per la posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga con la metodologia della micro trincea, prevedendo un ulteriore semplificazione con particolare riferimento all'esclusione delle autorizzazioni paesaggistiche e da parte delle soprintendenze competenti per la tutela dei beni culturali.
  Il comma 5 prevede (anche in tal caso fino al 2026) ulteriori semplificazioni per l'installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, e nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, ivi incluse le modifiche relative al profilo radioelettrico, disciplinati rispettivamente dagli articoli 87-bis e 87-ter del Codice delle comunicazioni elettroniche.
  L'articolo 41 introduce un articolato procedimento sanzionatorio per le pubbliche amministrazioni per le violazioni degli obblighi in materia di transizione digitale.
  In primo luogo, le violazioni, accertate dall'AgID, rilevano ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comportano responsabilità dirigenziale e disciplinare.
  Inoltre, all'accertamento delle violazioni consegue l'irrogazione da parte dell'AgID di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10 mila a 100 mila euro per:

   mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni o trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri;

   violazione dell'obbligo di accettare i pagamenti spettanti attraverso sistemi di pagamento elettronico;

   mancata disponibilità di dati in formato elettronico entro la data stabilita dal Presidente del Consiglio;

   inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili e accessibili le proprie basi dati;

   violazione dell'obbligo di utilizzare esclusivamente identità digitali per l'identificazione degli utenti dei servizi on-line;

   violazione dell'obbligo di rendere disponibili i propri servizi in rete;

   non ottemperanza al rispetto delle regole in materia di livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali e in materia di caratteristiche di qualità, di sicurezza, di performance e scalabilità, interoperabilità, portabilità dei servizi cloud.

  In terzo luogo, si prevede l'intervento sostitutivo del Governo nei confronti dell'amministrazione inadempiente con la nomina di un commissario ad acta.
  Si attribuisce altresì all'AgID il compito di individuare i termini e le modalità con cui le amministrazioni centrali e locali devono effettuare le migrazioni dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici verso le strutture previste che garantiscono i necessari requisiti di sicurezza e affidabilità.
  L'articolo 42 reca alcune disposizioni attuative in materia di certificazioni verdi COVID-19, con riferimento alla Piattaforma nazionale-DGC (digital green certificate) – relativa all'emissione e alla validazione delle medesime certificazioni – e all'accesso da parte dell'interessato alla certificazione.
  L'articolo 43 consente al Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili di avvalersi della Sogei S.p.A., tramite apposite convenzioni, per servizi informatici e per la realizzazione di progetti mediante piattaforme informatiche.
  L'articolo 55, al comma 1, lettera a), intende garantire una maggiore celerità nell'attuazione e nell'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica nonché delle azioni e misure finanziate a favore delle istituzioni scolastiche per la realizzazione Pag. 24dei progetti inseriti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
  In particolare, al medesimo comma 1, lettera a), al numero 4), si consente agli enti locali beneficiari dei finanziamenti a valere sul PNRR, che si trovino in esercizio provvisorio e che non hanno quindi approvato il bilancio di previsione, di poter procedere all'iscrizione delle risorse derivanti dai citati finanziamenti in bilancio per le annualità dal 2021 al 2026, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni contabili in materia.
  Al comma 1, lettera b), numero 1), si prevede che le istituzioni scolastiche provvedono agli acquisti per le azioni inserite nell'ambito del PNRR mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge finanziaria 2007. Laddove ciò non consenta di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, le istituzioni scolastiche possono procedere autonomamente all'acquisto dei beni e servizi necessari secondo le disposizioni di semplificazione ed accelerazione degli acquisiti previste dalle precedenti disposizioni del provvedimento.
  Al fine di accelerare l'attuazione delle misure relative alla transizione digitale delle scuole, al contrasto alla dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare nell'ambito del PNRR, il comma 1, lettera b), ai numeri da 2) a 4) opera semplificazioni della normativa vigente, con riguardo:

   i) alle competenze in capo ai dirigenti scolastici in ordine alle procedure di affidamento dei relativi interventi;

   ii) al monitoraggio spettante ai revisori dei conti sull'utilizzo delle risorse assegnate alle istituzioni scolastiche, da esercitare attraverso una piattaforma digitale ad hoc messa a disposizione dal Ministero dell'istruzione;

   iii) alla disciplina per l'attuazione degli interventi per il cablaggio e la sistemazione degli spazi delle scuole, attraverso l'attribuzione alle istituzioni scolastiche della facoltà di procedere direttamente alla realizzazione dei suddetti interventi, che altrimenti sarebbero spettati agli enti locali.

  La disposizione opera un richiamo alle misure contenute nel PNRR che interessano le citate finalità (transizione digitale delle scuole, contrasto alla dispersione scolastica e formazione del personale scolastico), prevalentemente rientranti nella Missione 4, componente 1 del Piano, nell'ambito della quale sono previste 4 misure, che racchiudono 12 distinti investimenti e 9 linee di riforma.
  L'articolo 61 introduce modifiche alla legge sul procedimento amministrativo (legge n. 241 del 1990) in materia di poteri sostitutivi attivabili in caso di inerzia dell'amministrazione a provvedere. Con una prima modifica, si prevede che il potere sostitutivo può essere attribuito non solo ad una figura apicale, ma anche ad un'unità organizzativa. In secondo luogo, si introduce la possibilità che l'attivazione del potere sostitutivo possa avvenire anche d'ufficio, oltre che su istanza del privato.
  Nel dettaglio, la disposizione modifica l'articolo 2 della citata legge n. 241 del 1990, che disciplina la conclusione del procedimento, con la finalità, esplicitata nella relazione illustrativa, di rafforzare il potere sostitutivo già previsto dalla legge nei casi di mancato rispetto del termine per provvedere.
  Ai sensi del vigente articolo 2, comma 9-bis e seguenti, della legge n. 241 del 1990, infatti, qualora il termine per la conclusione del procedimento sia inutilmente decorso, l'interessato può rivolgersi ad una figura interna all'amministrazione, titolare del potere sostitutivo, che appunto si sostituisce al dirigente o al funzionario inadempiente e conclude il procedimento medesimo o attraverso le strutture competenti o ricorrendo alla nomina di un commissario. In ogni caso, il provvedimento finale deve essere adottato entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto.
  Rileva, in proposito, come non sia oggetto di modifica il quarto periodo del comma 9-bis, in base al quale, in caso di ritardo, il «soggetto» titolare del potere sostitutivo comunica senza indugio il nominativo Pag. 25 del responsabile per valutare l'opportunità di avviare il procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza a tali disposizioni, assume, oltre alla propria responsabilità, anche quella del responsabile.
  L'articolo 62 introduce, nei casi di formazione del silenzio assenso, l'obbligo per l'amministrazione di rilasciare in via telematica, su richiesta del privato, un'attestazione dell'intervenuto accoglimento della domanda entro dieci giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine, l'attestazione dell'amministrazione può essere sostituita da una autodichiarazione del privato.
  L'articolo 63 riduce da diciotto a dodici mesi il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni possono procedere all'annullamento di ufficio dei provvedimenti amministrativi di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.
  In relazione alla modifica introdotta, segnala come l'articolo 21-novies della legge n. 241 del 1990, al comma 2-bis, disponga che i provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, «possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1».
  L'articolo 64, ai commi da 1 a 6, introduce varie novità in materia di attività e progetti di ricerca, con particolare riferimento all'assetto delle competenze.
  Nello specifico:

   il comma 1 modifica le procedure di valutazione dei progetti di ricerca finanziati a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);

   i commi da 2 a 4 istituiscono il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR), in sostituzione del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR);

   il comma 5 modifica le competenze dell'Agenzia nazionale per la ricerca, in particolare sopprimendo quelle relative alla valutazione dell'impatto dell'attività di ricerca;

   il comma 6 incrementa di 5 milioni di euro per il 2021 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 le risorse del Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca.

  Il comma 7 autorizza la spesa di 12 milioni di euro per il 2021 da assegnare alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) a titolo di cofinanziamento di interventi di investimento finalizzati alla rigenerazione delle periferie urbane disagiate attraverso la realizzazione di nuove sedi, ovvero finalizzati alla tutela di strutture di particolare rilievo storico ed architettonico delle medesime istituzioni.
  Il comma 8 innalza dal 50 al 75 per cento del costo totale la quota massima di cofinanziamento dello Stato per la realizzazione di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), di cui alla legge n. 338 del 2000.
  Il comma 9 precisa che agli oneri derivanti si fa fronte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e che, pertanto, l'efficacia delle disposizioni è subordinata alla definitiva approvazione dello stesso.
  L'articolo 66, comma 1, proroga al 31 maggio 2022 (precedentemente 31 maggio 2021) il termine entro il quale gli enti del Terzo settore possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, al fine di adeguarli alle nuove disposizioni introdotte dal Codice del terzo settore.
  Il comma 2 integra la disciplina in materia di «Carta europea della disabilità in Italia». Le nuove disposizioni sono intese a circoscrivere l'ambito delle informazioni, Pag. 26relative al soggetto titolare della Carta, accessibili, per i soggetti erogatori di beni o servizi, tramite la Carta medesima.
  L'articolo 67 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal 1° giugno 2021.

  Roberto MORASSUT (PD), relatore per la VIII Commissione, riferisce – secondo le intese intercorse con la relatrice della I Commissione – sui principali contenuti degli articoli da 17 a 37, da 44 a 54 e da 56 a 60 e, infine sull'articolo 65, rinviando, per ogni ulteriore approfondimento alla documentazione del Servizio Studi.
  Gli articoli da 17 a 27 riguardano la Valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza statale (Capo I, articoli da 17 a 22) e di competenza regionale (Capo II, articoli 23 e 24), nonché disposizioni volte a definirne la relativa competenza, gli osservatori ambientali e la disciplina dell'interpello (capo III articoli da 25 a 27).
  Più nel dettaglio, l'articolo 17 novella il Codice dell'ambiente (D. Lgs. 152/2006) al fine di ampliare l'ambito di attività della Commissione Tecnica PNIEC anche alla valutazione ambientale di competenza statale dei progetti del PNRR. In corrispondenza di tale estensione viene quindi aumentato il numero dei membri fino a 40 ed estesa di un anno la durata della loro nomina nonché reso obbligatorio l'avvalimento dell'ISPRA. Viene inoltre introdotto un criterio di priorità da seguire nella valutazione dei progetti il quale prevede che sia data precedenza ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa.
  L'articolo 18 novella il medesimo decreto n. 152 al fine di prevedere che l'individuazione delle tipologie di interventi necessari per l'attuazione del PNIEC nonché delle aree non idonee alla realizzazione degli interventi medesimi ha luogo (non più con un apposito DPCM bensì) direttamente con l'allegato I-bis introdotto dal provvedimento in esame. La relazione illustrativa specifica che «l'obiettivo è quello di individuare direttamente tali opere... in modo da rendere da subito effettiva la cd. “fast track” individuata nel decreto-legge n. 76 del 2020, ulteriormente potenziata». A tali interventi viene riconosciuto il carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza.
  L'articolo 19 ridefinisce i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e alla consultazione preventiva, fissando termini (o riducendo quelli attuali) per le singole fasi.
  L'articolo 20 prevede che il provvedimento di VIA di competenza statale abbia il concerto del Ministero della cultura, ne accelera e semplifica il procedimento di rilascio e introduce il meccanismo di automatico rimborso al proponente del 50 per cento dei diritti di istruttoria qualora non siano rispettati i termini per la sua conclusione ove riguardi i progetti PNRR-PNIEC. In caso di inerzia, si attiva altresì il potere sostitutivo.
  Anche l'articolo 21 interviene sui tempi di verifica dell'istanza di VIA e di eventuale richiesta di integrazione documentale. Inoltre, dichiara perentori i termini e dimezza quelli previsti per la consultazione del pubblico limitatamente ai procedimenti di VIA su progetti PNRR-PNIEC.
  L'articolo 22 novella l'articolo 27 del citato codice dell'ambiente, con la finalità principale di delimitare il contenuto del provvedimento unico ambientale (PUA) alle sole autorizzazioni elencate e non a tutte le autorizzazioni in materia ambientale.
  L'articolo 23 inserisce nel Codice una nuova disciplina della fase preliminare – mediante una conferenza dei servizi preliminare – al procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR).
  Anche l'articolo 24 interviene sulla disciplina di rilascio del PAUR, definendo le procedure da seguire in relazione al rilascio di titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto, nonché in relazione ad eventuali varianti urbanistiche.
  L'articolo 25 reca disposizioni integrative degli articoli 6 e 7-bis del Codice dell'ambiente al fine di rendere più chiara l'individuazione dell'autorità competente nel caso di opere o interventi caratterizzati da Pag. 27più elementi corrispondenti a diverse tipologie progettuali rientranti in parte nella competenza statale e in parte in quella regionale, nonché di prevedere il rilascio della VIA nell'ambito del procedimento autorizzatorio per i progetti che devono essere autorizzati dal MiTE.
  L'articolo 26 modifica la disciplina relativa agli osservatori ambientali che il MiTE può istituire a supporto dell'attività di monitoraggio delle condizioni ambientali recate dal provvedimento di VIA.
  L'articolo 27 introduce un nuovo articolo 3-septies nel Codice per disciplinare l'interpello in materia ambientale. Lo scopo è quello di consentire – data la complessità della materia – a soggetti pubblici o comunque «qualificati» di promuovere la formalizzazione di indirizzi interpretativi da parte del MiTE sulla normativa nazionale che ne costituisce l'oggetto.
  In relazione a questo primo blocco di norme, ricorda che già nel corso dell'audizione del Ministro Cingolani ha avuto modo di soffermarsi sulla questione della VIA, perché con la riduzione dei tempi, con la nuova Commissione e con l'equilibrio con la normativa paesaggistica che non sarà semplice politicamente, a suo parere vi potrà essere un problema di organizzazione della macchina. Aveva quindi posto il quesito se all'interno del Ministero nell'ambito della riorganizzazione che è stata avviata e dei dipartimenti, si sia valutata la questione di Sogesid (Società di gestione di impianti idrici), per alimentare la struttura e l'attività di emissione dei permessi e di autorizzazioni per le VIA.
  L'articolo 28 interviene sulla valutazione ambientale strategica (VAS), apportando modifiche alla fase della verifica di assoggettabilità, della redazione del rapporto ambientale, nonché alle fasi di consultazione e di monitoraggio.
  L'articolo 29 istituisce la Soprintendenza speciale per il PNRR con l'obiettivo esplicitato nella relazione illustrativa, di assicurare «la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi» recati nel medesimo piano, ne definisce i compiti e i poteri e pone a capo della medesima struttura il direttore della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero.
  Passando al Capo VI (articoli da 30 a 32), lo stesso reca norme per l'accelerazione delle procedure inerenti alle fonti rinnovabili. L'articolo 30 interviene sulla disciplina dell'autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in particolare con riguardo alla partecipazione del Ministero della cultura.
  L'articolo 31 contiene disposizioni volte a incentivare lo sviluppo di produzioni energetiche alternative al carbone. Tra gli interventi disposti figurano l'esclusione della necessità della VIA per gli impianti di accumulo elettrochimico (batterie) di tipo «stand-alone» (destinati al mero accumulo o al consumo locale), la previsione di una procedura abilitativa semplificata per la costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 10 MW localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale, e l'innalzamento della soglia di potenza entro la quale agli impianti di fonte rinnovabile si applica la disciplina della denuncia di inizio attività.
  L'articolo 32 reca alcune modifiche volte a semplificare la disciplina dell'autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
  L'articolo 33 rappresenta una disposizione di particolare interesse per la Commissione Ambiente in quanto volta a modificare la disciplina del cosiddetto «superbonus 110 per cento». In particolare, la detrazione è adesso riconosciuta anche per gli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, eseguiti congiuntamente ad interventi antisismici. La norma estende, inoltre, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale la possibilità di avvalersi dell'agevolazione fiscale per gli interventi realizzati su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 (ospedali, case di cura e conventi). Ancora, si rende maggiormente fruibile tale incentivo stabilendo che sia possibile attestare attraverso una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione Pag. 28dell'immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione (rendendo così non più necessaria l'attestazione dello stato legittimo).
  Gli articoli da 34 a 37 recano misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare, contrasto al dissesto idrogeologico e riconversione dei siti industriali.
  In particolare, l'articolo 34 novella l'articolo 184-ter del Codice dell'ambiente in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (cosiddetto end of waste) al fine di razionalizzare e semplificare l'iter procedurale, prevedendo che il rilascio dell'autorizzazione avvenga previo parere obbligatorio e vincolante dell'Ispra o dell'Agenzia regionale di protezione ambientale territorialmente competente. Non è più conseguentemente previsto il coinvolgimento del Ministero nella procedura di controllo, ferma restando la possibilità di controlli a campione.
  Su tale punto, già nel corso dell'audizione del ministro Cingolani ha avuto modo di evidenziare la delicatezza della normativa sull'end of waste, che richiede l'adozione in tempi rapidissimi dei decreti ministeriali – compreso quello sui materiali per l'edilizia che condizionerà l'efficacia delle misure per la rigenerazione urbana – ma anche di norme transitorie che possano favorire i relativi processi. Ha anche espresso dei dubbi sull'attribuzione della funzione consultiva all'ISPRA, che potrebbe comportare una paralisi delle regioni e un rallentamento del raggiungimento dei target europei di riciclo.
  Proseguendo nell'illustrazione, l'articolo 35 novella alcune disposizioni del Codice dell'ambiente in materia di gestione dei rifiuti al fine di promuovere l'economia circolare, con norme rivolte anche a semplificare la gestione e tracciabilità dei rifiuti.
  L'articolo 36 esenta dall'autorizzazione idraulica, dall'autorizzazione per il vincolo idrogeologico e dall'autorizzazione paesaggistica le attività di manutenzione straordinaria e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana. Si assoggetta inoltre al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata, anche se interessano aree vincolate, gli interventi e le opere selvicolturali di lieve entità e di ricostituzione di aree forestali degradate o colpite da eventi climatici estremi.
  Anche sul tema del dissesto idrogeologico ha avuto modo di evidenziare l'importanza e la delicatezza della relativa normativa già nel corso dell'audizione del Ministro Cingolani. Ricordo, al riguardo, che sul piano finanziario sono previsti 2,4 miliardi di euro, facenti riferimento agli interventi di sostituzione legati al programma del ReNDIS (Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo). Altri 6 miliardi riguardano interventi definiti «eterogenei», che tuttavia vanno certamente spesi in un quadro organico di programmazione e non per «interventi a pioggia». Segnala, peraltro, anche la necessità di una attenta valutazione della imputazione contabile e della destinazione di tali risorse, anche con riguardo alla compatibilità con le scelte del PNRR.
  Già nel corso dell'audizione con il Ministro Cingolani ha avuto altresì modo di richiamare una norma importante, che per me va modulata, che riguarda l'intervento sugli alvei. È noto che il problema di intervento sugli alvei e del ripristino sui corsi d'acqua e sulle comunità montane e forestali sia importante, perché molti problemi derivano anche da lì. Tuttavia, occorre fare attenzione, perché se si toglie l'autorizzazione paesaggistica o la si indebolisce e non si fa un lavoro di concertazione, noi rischiamo un problema opposto, ovvero che intervenendo in maniera sistematica sugli alvei, creiamo un problema di erosione costiera e di cuneo salino che poi è anche un tema di emissioni di CO2, perché interviene su un altro sistema ambientale. Su questo farebbe un po' di attenzione.
  L'articolo 37 reca misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali, al fine di accelerare le procedure di bonifica dei siti di interesse nazionale e la riconversione di siti industriali da poter destinare alla realizzazione dei progetti individuati nel PNRR. Pag. 29
  Passando agli articoli 44 e seguenti, essi recano misure di semplificazione, volte a definire procedure speciali per alcune opere ricomprese nel PNRR.
  In particolare, l'articolo 44 dispone semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto, la cui realizzazione dovrà rispettare una tempistica particolarmente stringente. Si individua a tal fine una procedura speciale all'interno della quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici assume un ruolo di particolare centralità e, al fine di garantire tempi certi di conclusione dei relativi procedimenti autorizzativi, si dispone una sensibile riduzione dei tempi per l'espressione, da parte dei diversi soggetti coinvolti, dei diversi pareri previsti.
  L'articolo 45 prevede l'istituzione, presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, di un Comitato speciale cui compete l'espressione dei pareri in relazione agli interventi indicati nell'Allegato IV del decreto-legge in esame.
  L'articolo 46 introduce una serie di modifiche all'attuale disciplina normativa del dibattito pubblico contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 76 del 2018.
  Il titolo IV – articoli da 47 a 56 – interviene sulla disciplina dei contratti pubblici sotto diversi aspetti.
  L'articolo 47 – per perseguire le finalità relative alle pari opportunità – sia generazionali che di genere – prevede l'adempimento di specifici obblighi, anche assunzionali, nonché l'eventuale assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che rispetti determinati requisiti, nell'ambito delle procedure di gara relative agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del PNC.
  L'articolo 48 introduce misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC. In particolare, si prevede che, per ogni procedura, è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera. Si dispone inoltre che le stazioni appaltanti prevedono l'utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR e al PNC. Viene inoltre ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori (appalto integrato) anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica.
  Un'attenzione particolare, per la rilevanza e la delicatezza del tema, merita l'articolo 49, che introduce modifiche alla disciplina del subappalto, suddivise tra modifiche di immediata vigenza e modifiche con efficacia differita a decorrere dal 1° novembre 2021.
  Tra le prime, si dispone che, fino al 31 ottobre 2021, in deroga all'articolo 105, commi 2 e 5, del Codice dei contratti pubblici, il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto, e si sopprime conseguentemente la norma del decreto «sblocca cantieri» (articolo 1, comma 18, primo periodo, del decreto – legge n. 32 del 2018) che aveva fissato detto limite al 40 per cento fino al 30 giugno 2021. Con immediata vigenza si prevede altresì che: non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto e la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera; è soppressa la previsione secondo cui il ribasso non può essere superiore al venti per cento; il subappaltatore ha l'obbligo di garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto; il subappaltatore ha l'obbligo di riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, qualora le attività oggetto di Pag. 30subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti.
  Il comma 2 apporta poi una serie di novelle all'articolo 105 del Codice dei contratti pubblici destinate ad entrare in vigore dal 1° novembre 2021. Tali novelle riguardano: l'eliminazione definitiva di limiti al subappalto (anche per le opere per le quali non è ammesso l'avvalimento), salvo il divieto di subappaltare l'integrale esecuzione del contratto; l'affidamento alle stazioni appaltanti del compito di indicare nei documenti di gara, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori; la previsione della responsabilità in solido tra contraente generale e subappaltatore nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
  Il comma 3 detta disposizioni rivolte alle amministrazioni competenti al fine, tra l'altro, di assicurare la piena operatività della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.
  L'articolo 50 riguarda la fase esecutiva dei contratti pubblici. Esso prevede che, al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione degli investimenti di cui al PNRR, al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, in caso di inerzia nella stipulazione del contratto, nella consegna dei lavori, nella costituzione del collegio consultivo tecnico, negli atti e nelle attività relativi alla sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica di cui all'articolo 5 del decreto – legge n. 76 del 2020, e nel rispetto degli altri termini, anche endoprocedimentali, previsti per l'adozione delle determinazioni relative all'esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC, l'esercizio del potere sostitutivo abbia luogo entro un termine ridotto alla metà di quello originariamente previsto. Viene, inoltre, introdotto un «premio di accelerazione» per i casi di anticipata ultimazione dei lavori ed è contestualmente innalzato l'importo delle penali per il ritardato adempimento.
  L'articolo 51 interviene sulle disposizioni del precedente «decreto semplificazioni» relative all'affidamento diretto o comunque semplificato di appalti al di sotto di determinati importi (cosiddetto «sottosoglia»).
  Tra le principali modifiche segnala: la proroga fino al 30 giugno 2023 delle modalità semplificate di affidamento per il sottosoglia, ovvero l'aumento della soglia per gli affidamenti diretti e la possibilità di procedure negoziate senza pubblicazione del bando; l'elevazione a 139.000 euro della soglia per l'affidamento diretto di forniture e servizi; la proroga fino al 30 giugno 2023: delle disposizioni di semplificazioni previste in relazione alle verifiche antimafia e protocolli di legalità; delle misure da applicare in caso di sospensione dell'esecuzione dell'opera, volte a prevederne la prosecuzione salvi i casi di assoluta e motivata incompatibilità tra causa di sospensione e prosecuzione dei lavori; delle disposizioni relative alla consegna in via d'urgenza, all'accelerazione del procedimento in conferenza di servizi, alla responsabilità erariale. La norma interviene inoltre sulla disciplina del Collegio consultivo tecnico.
  L'articolo 52, tra le altre disposizioni, reca prime misure per ridurre le stazioni appaltanti, specificando che – nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti – per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori anche attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e Pag. 31i comuni capoluoghi di province. Viene inoltre prorogata fino al 2023 l'efficacia di diverse norme contenute nell'art. 1 del D.L. 32/2019 riguardanti – tra l'altro – i seguenti aspetti: sospensione del divieto di «appalto integrato»; sospensione dell'obbligo di scelta dei commissari aggiudicatori tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC; restrizione dei casi in cui è richiesto il parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici; sospensione dell'obbligo di indicazione della terna di subappaltatori.
  L'articolo 53 semplifica le procedure di acquisto di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici. La disposizione prevede l'affidamento diretto per gli appalti che si attestano sotto la soglia comunitaria e modalità semplificate per gli appalti sopra soglia. Il contratto può essere stipulato immediatamente, sulla base di un'autocertificazione dell'operatore economico aggiudicatario che attesti il possesso dei requisiti e sotto condizione risolutiva per quanto riguarda le verifiche antimafia. Al Dipartimento per la trasformazione digitale viene attribuito il potere di emettere pareri obbligatori e vincolanti sulle procedure di affidamento.
  Tutti i dati relativi ai contratti sono gestiti attraverso alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'Anac, accessibile agli operatori relativamente ai loro dati, e l'utilizzo delle piattaforme telematiche – di cui deve essere garantita l'interoperabilità – diventa obbligatorio per le stazioni appaltanti. Viene istituito inoltre il fascicolo virtuale dell'operatore economico, che permetterà la partecipazione a gare diverse al medesimo operatore.
  L'articolo 54 reca l'estensione dell'Anagrafe antimafia degli esecutori agli interventi per la ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo.
  L'articolo 56 concerne l'attuazione dei programmi di competenza del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNNR), con riferimento all'edilizia sanitaria, ponendo un complesso di deroghe alle disposizioni statali, regionali e degli enti locali in materia, mentre il comma 2 prevede che ai programmi di competenza del Ministero della salute ricompresi nel suddetto PNNR si applichino gli istituti della programmazione negoziata – intesa istituzionale di programma, accordo di programma quadro, patto territoriale – e la disciplina del contratto istituzionale di sviluppo.
  L'articolo 57 reca modifiche in materia di funzionamento, procedure e governance delle ZES, relative, tra l'altro, alla composizione del Comitato di indirizzo e alla procedura di nomina dei Commissari straordinari per le ZES, cui viene conferita anche la funzione di stazione appaltante.
  L'articolo 58 interviene sul procedimento di attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne, prevedendo che all'attuazione degli interventi si provveda mediante nuove modalità che saranno individuate da una apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), anziché mediante lo strumento dell'Accordo di programma quadro, come previsto dalla normativa previgente.
  L'articolo 59 interviene in materia di perequazione infrastrutturale. La norma conferma l'impianto presente nel testo previgente, risultante dalle modifiche introdotte con la legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020), basato sulla ricognizione della dotazione infrastrutturale del Paese, sull'individuazione del divario tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale e sulla conseguente adozione di misure volte ad assorbirlo, attraverso interventi finanziati da un fondo con una dotazione pari a 4,6 miliardi di euro.
  L'articolo 60 rafforza il ruolo dell'Agenzia per la coesione territoriale ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienze o ritardi, da parte delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'attuazione dei fondi strutturali, che determinino rischi di definanziamento.
  Infine, l'articolo 65 modifica l'articolo 12 del decreto-legge n. 109 del 2018 con l'obiettivo di definire meglio le competenze e le attività dell'Agenzia nazionale per la Pag. 32sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), eliminando possibili profili di interferenza o sovrapposizioni con le attività svolte dagli enti gestori o concessionari, dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, in qualità di concedente, nonché dalla Commissione permanente per le gallerie, istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Ricorda che nelle scorse settimane la Commissione VIII, congiuntamente con la Commissione trasporti, ha svolto un ciclo di audizioni che – pur essendo riferito al contesto ligure – ha registrato le incertezze del responsabile dell'Ufficio ispettivo territoriale di Roma della Direzione Generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali del MIMS inaccettabili in un settore così delicato. Il responsabile ministeriale, ing. Placido Migliorino, ha infatti affermato che l'attività ispettiva del MIMS di controllo delle infrastrutture sotto i profili della sicurezza della circolazione e tutela della pubblica incolumità prosegue ma, a suo avviso, è assolutamente necessario chiarire se, e in che misura, tali competenze siano adesso attribuite alla nuova agenzia.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) fa notare come il provvedimento, pur intervenendo in modo preponderante sul quadro normativo nazionale al fine di semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal PNRR e da altri Piani, non esaurisca i suoi contenuti nell'ambito di tale aspetto, recando anche altre disposizioni di diverso tenore, quantomeno non direttamente riferibili a tale principale finalità. Richiama, ad esempio, l'articolo 39, che introduce misure di semplificazione relative all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e che reca misure per semplificare i meccanismi di condivisione dei dati e di interoperabilità tra le amministrazioni, nonché l'articolo 66, che proroga al 31 maggio 2022 il termine entro il quale gli enti del Terzo settore possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, al fine di adeguarli alle nuove disposizioni introdotte dal Codice del terzo settore, integrando poi la disciplina in materia di «Carta europea della disabilità in Italia».

  La sottosegretaria Ilaria FONTANA si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

  Tommaso FOTI (FDI) chiede delucidazioni circa le modalità di prosecuzione dell'iter, interrogandosi se sia opportuno attendere lo svolgimento delle audizioni che saranno programmate in relazione al provvedimento in oggetto prima di avviare la discussione sui diversi temi in questione.

  Alessia ROTTA, presidente, dopo aver precisato che è già possibile, per chiunque lo ritenga opportuno, svolgere considerazioni di carattere generale già in questa seduta ovvero, ove si avverta l'esigenza, anche nella seduta già convocata per la giornata di domani, conviene in ogni caso – anche a nome del Presidente della I Commissione – che un confronto più consapevole e meditato potrà essere svolto una volta concluso il ciclo di audizioni. Al riguardo, nell'ambito della riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi tenutasi ieri, si è convenuto di dedicare ad esso un tempo adeguato all'esigenza che l'attività conoscitiva sia il più possibile approfondita ed articolata, anche in vista della presentazione di eventuali proposte di modifica.
  Non essendovi richieste di intervento, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.