CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 maggio 2021
591.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
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GIUNTA PLENARIA

  Mercoledì 19 maggio 2021. — Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.

  La seduta comincia alle 14.30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, comunica che, in relazione al Doc. IV-ter, n. 17, nei confronti dell'ex deputato Antonio Di Pietro, la segreteria della Giunta ha inviato alla Corte di appello di Palermo, in conformità a quanto convenuto nella seduta del 12 maggio u.s., la richiesta – che è in attesa di riscontro – di integrazione documentale riguardante l'acquisizione dei verbali delle udienze dei processi in primo e secondo grado.
  Comunica inoltre che, in relazione al Doc. IV-ter, n. 22, nei confronti del deputato Andrea Ruggieri, in conformità a quanto convenuto nella seduta del 12 maggio u.s., è stato acquisito il video – disponibile presso la segreteria della Giunta – della trasmissione televisiva nel corso della quale sono state pronunciate le dichiarazioni oggetto della richiesta di deliberazione in questione.
  Comunica altresì che, in relazione al Doc. IV-ter, n. 20, nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi, il legale del medesimo deputato ha inviato ulteriore documentazione, che è stata acquisita agli atti della Giunta.
  Comunica, infine, che in data 17 maggio 2021 è stata assegnata alla Giunta una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità trasmessa dal tribunale di Macerata – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, nell'ambito di un procedimento penale (il n. 512/2020 RGNR – n. 907/2021 RG GIP) nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi. Precisa che i fatti all'origine della vicenda risalgono al 2019 e scaturiscono dalla querela sporta da Alex Marini, consigliere della provincia autonoma di Trento, nei confronti dell'onorevole Sgarbi, autore di un post pubblicato su Facebook ritenuto dal Marini lesivo della propria reputazione. Segnala che i fatti sono gli stessi per i quali, successivamente alla querela ricevuta, l'on. Sgarbi ha citato in giudizio in sede civile il predetto Marini, il quale, a sua volta, ha proposto domanda riconvenzionale. Ricorda che l'onorevole Sgarbi ha posto alla Giunta la questione della sentenza pronunciata dal giudice in primo grado senza trasmettere gli atti alla Camera per la deliberazione sull'insindacabilità. Pag. 7 La questione è stata oggetto delle comunicazioni rese nella seduta del 14 aprile 2021 e, nella seduta del 21 aprile 2021, è stata data notizia della presentazione dell'appello da parte dell'on. Sgarbi contro la citata sentenza, con fissazione dell'udienza da parte della Corte di appello di Ancona per il 9 giugno 2021. Trattandosi delle medesime dichiarazioni, appare opportuno che la Giunta possa esaminare congiuntamente sia la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità pervenuta nell'ambito del procedimento penale sia la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità preannunciata nell'ambito del procedimento civile di secondo grado, quando quest'ultima perverrà formalmente.

  (La Giunta prende atto)

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Luigi Di Maio (procedimento n. 23136/17 RGNR – n. 20570/17 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 13).
(Esame e rinvio).

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale nei confronti del deputato Luigi Di Maio, pendente presso il tribunale di Roma (procedimento n. 23136/17 RGNR – n. 20570/17 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 13).
  Fa presente che si tratta di una richiesta pervenuta dall'autorità giudiziaria il 1° giugno 2018, sulla quale ha affidato l'incarico di relatore al deputato Carlo Sarro, che invita a illustrare alla Giunta la questione.

  Carlo SARRO (FI), relatore, riferisce che il documento in titolo riguarda un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Roma, originato da una denuncia-querela nei confronti del deputato Luigi Di Maio da parte di Elena Polidori per il reato di diffamazione aggravata ex art. 595, commi primo e terzo, del codice penale. La denuncia discende da una lettera che l'on. Di Maio inviò, in data 7 febbraio 2017, durante la precedente legislatura in cui era Vicepresidente della Camera, al presidente dell'Ordine dei giornalisti, Enzo Iacopino, nella quale si indicavano alcuni giornalisti che avevano trattato di una vicenda relativa ad una polizza vita intestata a Salvatore Romeo, ex capo della segretaria politica della sindaca di Roma, per – a suo dire – «infangare e colpire in maniera brutale la sindaca Virginia Raggi e l'intero Movimento 5 Stelle». Nella lettera l'on. Di Maio, rivolgendosi al dottor Iacopino, scriveva: «Lei Presidente mi invita a non generalizzare un'intera categoria, ma a segnalarle i casi di comportamenti deontologicamente scorretti. Eccoli qui di seguito, con nomi e cognomi. Giudichi Lei se questa è informazione»; segue quindi un elenco di titoli di articoli di giornale, che secondo l'on. Di Maio rappresentavano casi di comportamenti deontologicamente scorretti. Di questi titoli, due erano riferiti ad altrettanti articoli scritti dalla giornalista Elena Polidori per il Quotidiano Nazionale-Carlino-Nazione-Giorno: il primo, del 3 febbraio 2017, recante «La pista dei soldi. Si indaga su altre assicurazioni a beneficio di politici del Movimento»; il secondo, del 4 febbraio 2017, recante «Raggi, l'inchiesta porta ad Ama».
  Nella denuncia, la giornalista sostiene che «il Movimento 5 stelle non ha affatto presentato querela nei confronti dei giornalisti e dei loro articoli, perché evidentemente non ne esistevano i presupposti giuridici, mentre li ha additati alla pubblica piazza come 'giornalisti bugiardi' e 'al soldo' degli avversari politici del Movimento» e lamenta, oltre alla lesione dell'onore e del decoro «sia come persona sia come giornalista professionista», di essere «stata oggetto di invettive verbali da parte di parlamentari 'grillini' durante lo svolgimento della sua attività di cronista parlamentare sia alla Camera che al Senato» con «pesanti ripercussioni sulla sua attività professionale ed anche dentro la stessa redazione del giornale». La lettera fu poi pubblicata dall'on. Pag. 8Di Maio anche sulla sua pagina personale di Facebook; su tale mezzo di comunicazione, infine, l'on. Di Maio postò anche un video in relazione alla medesima vicenda.
  Riferisce che la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità giunge alla Camera dopo il percorso giudiziario della denuncia di seguito illustrato. Il 28 luglio 2017 il pubblico ministero, «rilevato che si pone la questione relativa alla applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione», chiese che il GIP volesse «provvedere ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 140 del 2003». In data 9 novembre 2017 il GIP, dopo avere «letta e condivisa la opinione del PM che ritiene trattarsi di una questione rilevante ex articolo 68, primo comma, della Costituzione e quindi applicabile l'articolo 3 della legge n. 140 del 2003», considerò che ricorressero i presupposti di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione perché «la 'segnalazione' inviata dal Di Maio riveste un carattere di ufficialità e promana dall'Ufficio del Vice Presidente in carica. Come tale trattasi, pertanto, di atto non sindacabile (...) se non dal punto di vista politico» e dispose l'archiviazione della denuncia in applicazione dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003. La parte offesa presentò un atto di reclamo al tribunale, in composizione monocratica, per l'annullamento del provvedimento di archiviazione e la restituzione degli atti al GIP per le decisioni di competenza, nel quale si elencava una asserita sequenza di errori procedimentali da parte del pubblico ministero e del GIP e si sosteneva, nel merito, l'inapplicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. A tale atto si oppose l'on. Di Maio, secondo la cui difesa il pubblico ministero e il GIP avevano correttamente applicato le disposizioni della legge n. 140 del 2003. Il giudice del tribunale di Roma, con ordinanza del 16 marzo 2018, «prescindendo da ogni valutazione nel merito della fondatezza o meno della richiesta di archiviazione, e quindi anche da ogni accertamento in ordine alla ricorrenza o meno dei presupposti della causa di non punibilità prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione», annullò il decreto di archiviazione «perché viziato sul piano formale a causa dell'omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa e quindi per violazione del diritto al contraddittorio» e dispose la restituzione degli atti al GIP.
  Il 23 aprile 2018 il GIP, rilevato che «il PM aveva trasmesso gli atti a questo ufficio ai sensi dell'art. 3 della legge n. 140 del 2003, ponendosi la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione», che «il GIP, non interpretando correttamente la richiesta, aveva decretato la archiviazione del procedimento» e che «si tratta anche di dichiarazioni extra moenia per le quali va investita la Camera di appartenenza (...) quanto alla riconducibilità delle stesse alla previsione di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione», ha disposto la trasmissione degli atti del procedimento alla Camera dei deputati e la sospensione del procedimento. Con lettera pervenuta lo scorso 20 aprile, il Tribunale ha, infine, sollecitato la risposta della Camera sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità.
  Segnala che l'on. Di Maio, con lettera al Presidente della Camera in data 5 giugno 2018, chiese di rappresentare alla Giunta per le autorizzazioni – che a quella data, all'avvio della corrente legislatura, non era ancora stata costituita – la sua «intenzione di rinunciare a qualsiasi privilegio, chiedendo pertanto alla medesima che proponga all'Assemblea che i fatti in questione siano da considerare pienamente sindacabili dall'Autorità giudiziaria» presso la quale intende difendersi nel merito. La medesima intenzione era già stata manifestata dall'on. Di Maio anche per mezzo di dichiarazioni rese alla stampa e citate pure nel reclamo della controparte avverso l'originario decreto di archiviazione della denuncia-querela.
  Da ultimo, segnala che il Consiglio regionale del Lazio dell'Ordine dei giornalisti non ha ravvisato alcun vulnus alla deontologia professionale negli articoli della giornalista Polidori segnalati dall'on. Di Maio nella sua lettera al presidente dell'Ordine, come si evince, tra l'altro, anche da una lettera del presidente della Federazione nazionale della stampa italiana del 12 febbraio 2017, allegata al reclamo della parte Pag. 9offesa avverso l'iniziale decreto di archiviazione del GIP e che è agli atti della Giunta. In conclusione, rileva che non è stato possibile individuare atti presentati o interventi svolti in sedi parlamentari proprie dal deputato Di Maio con riferimento alla vicenda e si riserva di avanzare una proposta all'esito dell'audizione dell'interessato e del dibattito che ne seguirà.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, comunica che provvederà, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, a invitare l'interessato a fornire i chiarimenti che ritenga opportuni, personalmente in audizione innanzi alla Giunta o tramite l'invio di note difensive. Si riserva pertanto di convocare la Giunta in una prossima seduta per svolgere la suddetta audizione, ove richiesta.

  La seduta termina alle 14.50.