CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 maggio 2021
585.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 196

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 11 maggio 2021.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 2763 Zucconi recante disposizioni concernenti la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l'anno 2021 in conseguenza dell'epidemia di COVID-19.
Audizione di rappresentanti di Confartigianato.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.35 alle 15.50.

Audizione di rappresentanti di Confedilizia.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.50 alle 16.15.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 11 maggio 2021.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di AIGET – Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00381 Squeri (nuova formulazione) e n. 7-00554 Davide Crippa in materia di liberalizzazione del settore del gas naturale e dell'energia elettrica.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 16.15 alle 16.30.

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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 11 maggio 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

  La seduta comincia alle 16.30.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.
Testo unificato C. 1825 Cunial e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Martina NARDI, presidente, svolgendo la relazione in sostituzione del relatore Marco Rizzone, impossibilitato ad essere presente alla seduta odierna, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla XIII Commissione, in merito alle abbinate proposte di legge recanti disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina (C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro e C. 2905 Cenni), sul nuovo testo unificato così come risultante dagli emendamenti votati dalla Commissione referente.
  Illustrando brevemente il provvedimento all'esame, fa preliminarmente presente che l'agricoltura contadina è un tipo di agricoltura legata ancora al lavoro dell'uomo e all'uso di tecniche tradizionali di lavorazione, con una produzione di beni limitata. Lo svolgimento di tali attività risulta particolarmente utile, ai fini della difesa del territorio, nelle aree marginali e interne del Paese. Fa presente che in Italia il numero delle aziende agricole rilevato nell'ultimo censimento ISTAT è pari a 1.620.884. Quelle con un reddito lordo inferiore a 10.000 euro sono 1.086.000, pari al 67 per cento del totale. Circa 800.000 aziende rientrano nella tipologia di aziende a carattere familiare o contadino.
  Per quanto riguarda il testo segnala che esso si compone di dodici articoli: l'articolo 1 reca l'oggetto e le finalità del provvedimento mentre l'articolo 2 le definizioni. L'articolo 3 stabilisce che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali costituisca sul proprio sito internet il registro dell'Agricoltura Contadina. L'articolo 4 reca disposizioni di semplificazione delle norme in materia di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina. L'articolo 5 consente di stabilire una misura specifica a favore dell'agricoltura contadina nell'ambito delle risorse del Piano Strategico Nazionale applicativo della politica agricola comune. L'articolo 6 reca norme per la tutela della terra, il recupero e la valorizzazione dei terreni e dei beni agricoli abbandonati e la manutenzione idrogeologica. L'articolo 6-bis prevede una possibile gestione dei terreni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, cosiddetti terreni silenti, per i quali non sia possibile individuare e rintracciare i proprietari o altri titolari di diritti reali, che sono censiti in un registro tenuto dal comune: fin quando non siano rintracciati i titolari dei diritti reali su di essi, i comuni possono attuare una gestione conservativa del bene, direttamente o attraverso l'autorizzazione ai proprietari vicinali a svolgere specifiche attività senza che ciò costituisca, per essi, titolo o presupposto per vantare diritti mentre l'individuazione o la ricomparsa del proprietario, o di altro titolare di diritto reale, del terreno individuato dalla particella catastale determina la cancellazione dal registro e la riespansione dei suoi diritti. L'articolo 7 al fine di valorizzare le potenzialità del territorio, recuperare e utilizzare i terreni abbandonati o incolti, effettuare piccole opere di manutenzione ordinaria delle infrastrutture dispone che i comuni, singoli o associati, possono incentivare la creazione di unità gestionali volte ad agevolare i soggetti che praticano l'agricoltura e l'attività forestale attraverso l'accorpamento di terreni gestibili in modo omogeneo, costituite nella forma di associazioni tra i proprietari dei terreni medesimi. L'articolo 8 istituisce la Giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina mentre l'articolo 9 istituisce la Rete italiana della civiltà e delle tradizioni contadine, composta dai centri di documentazione, di ricerca Pag. 198e di raccolta delle testimonianze orali e materiali del mondo contadino e dalle associazioni, dalle fondazioni e dagli enti e istituti pubblici e privati, inclusi i musei, il cui scopo sociale ha attinenza all'attività agricola. L'articolo 10 reca le disposizioni finanziarie, escludendo nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e l'entrata in vigore mentre l'articolo 10-bis dispone che le recate disposizioni si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
  Osserva che il testo all'esame interessa la competenza della Commissione solo per limitati aspetti. Si tratta, in particolare, di talune disposizioni contenute negli articoli 2, 4, 7 (concernenti attività di produzione e vendita nonché attività economiche non direttamente agricole) e 9 (aspetti relativi al turismo).
  Fa quindi presente che l'articolo 2, comma 6, dispone che alle aziende agricole contadine è riservata una quota dei posteggi per la vendita diretta realizzati dai piccoli comuni ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 12 della legge 6 ottobre 2017, n. 158 recante misure per favorire la vendita dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile. Segnala poi che all'articolo 4, comma 1, si dispone che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le regioni disciplinino la produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina, individuando, tra gli altri elementi, le modalità semplificate di esercizio della vendita diretta e le verifiche richieste da parte dell'autorità sanitaria, anche ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di etichettatura e tracciabilità degli alimenti prodotti (lett. d)). Inoltre, le associazioni tra soggetti che praticano l'agricoltura di cui all'articolo 7, possono gestire attività economiche connesse alle attività agricole e di gestione del territorio (comma 3, lett. f)). Infine, richiamando quanto già accennato, ricorda che l'articolo 9 assegna ad un decreto, concertato tra Ministeri, compreso quello competente per il turismo, l'istituzione della Rete Italiana della civiltà e delle tradizioni contadine, e stabilisce al comma 3, lettere b) e c), che, tra le altre, le attività della Rete sono finalizzate a sviluppare ogni forma di conoscenza dell'attività e delle tradizioni degli agricoltori contadini, prevedendo percorsi culturali, turistici ed enogastronomici dei territori dove si svolge tale attività nonché a promuovere la cultura e la tradizione contadina anche in collaborazione con i soggetti istituzionali competenti nel settore del turismo.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.
C. 3099 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giorgia ANDREUZZA (LEGA), relatrice, intervenendo da remoto, illustra brevemente il provvedimento all'esame osservando, preliminarmente, che il provvedimento all'esame è un testo assai articolato che ha subito rilevanti modifiche nel corso dell'esame svoltosi al Senato. Nel rinviare alla lettura della documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento espone quindi in sintesi le disposizioni che più direttamente riguardano le tematiche di competenza della Commissione o che sono di suo principale interesse. Segnala, in particolare, le disposizioni che riguardano: contributi e aiuti agli operatori economici e alle imprese comprese le start up, riguardanti anche misure di esenzione fiscale e proroga di termini fiscali (articoli 1, 1-bis, 1-ter, 4, 5-bis, 6-sexies, 26, 28, 37, 37-ter); i settori ricettivo-alberghiero, turistico e termale, con interventi che comprendono anche misure a favore dei comuni colpiti dalla crisi turistica (articoli 2, 6-quater, 10, 23-ter, 30 comma 4-bis); le locazioni commerciali nonché Pag. 199 la riduzione degli oneri delle bollette elettriche (articoli 6 e 6-novies) e, infine, il commercio e le fiere (articoli 26-bis, 30 commi 1 e 2, 38).
  Fa quindi presente che l'articolo 1, commi 1-12, prevede un contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e la proroga dei termini per precompilata IVA. In particolare, l'articolo 1 riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, ad eccezione di alcuni soggetti individuati nei commi 1 e 2, mentre ai commi 3 e 4 vengono specificano le condizioni, in termini di limiti di reddito agrario, ricavi o compensi, per accedere al contributo. I commi 5, 5-bis (introdotto dal Senato) e 6 indicano le modalità di calcolo, il carattere di impignorabilità e il limite del contributo spettante, mentre il comma 7 chiarisce che il contributo non concorre alla determinazione della base imponibile dell'imposta sui redditi, non rileva ai fini del rapporto relativo agli interessi passivi e altri oneri deducibili e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP. In particolare, ai sensi del comma 5, i contribuenti sono suddivisi in cinque classi sulla base del valore dei ricavi o dei compensi del 2019. A ciascuna classe si applica una percentuale decrescente rispetto ai ricavi e ai compensi percepiti nel 2019 per il calcolo del contributo spettante. L'ammontare del contributo è quindi pari all'importo ottenuto applicando la suddetta percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del 2020 e quello del 2019: si va da un massimo del 60 per cento per i soggetti con ricavi e compensi del 2019 non superiori a 100 mila euro a un minimo del 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro. Il comma 5-bis, introdotto dal Senato, specifica che il contributo di cui al comma 1 non può essere pignorato. Il comma 8 disciplina le procedure da seguire per l'erogazione del contributo, mentre il comma 9 rimanda alle disposizioni dell'articolo 25 del decreto-legge c.d. Rilancio con riferimento ai contenuti e alle modalità di presentazione dell'istanza, alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di monitoraggio e controllo. Il comma 10 dispone il rinvio di alcuni adempimenti previsti dalla normativa vigente a carico dell'Agenzia delle entrate. Il comma 11 (modificato dal Senato) abroga o circoscrive alcuni contributi previsti da precedenti norme: innanzitutto reca l'abrogazione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, commi 14-bis e 14-ter del decreto-legge n. 137 del 2020 (c.d. Ristori), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, inoltre, il comma circoscrive il contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali nei centri storici di cui all'articolo 59, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 104 del 2020 (c.d. Agosto), ai comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti ove sono situati santuari religiosi che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti nei comuni stessi. Il comma 12 reca la quantificazione degli oneri e l'indicazione della relativa copertura finanziaria.
  Segnala poi che il medesimo articolo 1, ai commi da 13 a 17-bis, disciplina le condizioni per fruire di talune misure di aiuto autorizzate dalla Commissione europea, o per le quali è necessaria l'autorizzazione della Commissione europea, sulla base delle Sezioni 3.1 («Aiuti di importo limitato») e 3.12 («Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti») della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), e successive modifiche. Ricorda che la disciplina europea relativa agli aiuti temporanei di importo limitato ne consente l'erogazione alle imprese che si trovano di fronte a un'improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità. L'importo complessivo Pag. 200 dell'aiuto non supera 1,8 milioni di euro per impresa. L'aiuto – che deve essere concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2021 – non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà il 31 dicembre 2019, ad eccezione, alle condizioni previste, delle microimprese o alle piccole imprese. Particolari condizioni si applicano alle imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, mentre è prevista una disciplina speciale per le imprese dei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura. La disciplina europea degli aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti prevede che gli Stati membri possono prevedere di contribuire ai costi fissi, come da essa definiti, non coperti delle imprese per le quali la pandemia di COVID-19 ha comportato la sospensione o la riduzione dell'attività commerciale. L'aiuto è concesso entro il 31 dicembre 2021 e copre i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, a favore di imprese che subiscono, durante tale periodo, un calo del fatturato di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. L'intensità di aiuto non supera il 70 per cento dei costi fissi non coperti, tranne per le microimprese e le piccole imprese, per le quali l'intensità di aiuto non supera il 90 per cento dei costi fissi non coperti. L'importo complessivo dell'aiuto non supera 10 milioni di euro per impresa. Il comma 17-bis, infine, inserito dal Senato, consente di versare, per l'anno 2021, le somme affidate all'agente di riscossione entro il 31 ottobre 2021 mediante la cosiddetta «compensazione straordinaria» con i crediti debitamente certificati, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali.
  Evidenzia poi l'articolo 1-bis – introdotto al Senato – che estende la possibilità di effettuare la rivalutazione agevolata dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, disposta dall'articolo 110 del decreto-legge n. 104 del 2020 (cd. decreto Agosto). Per effetto delle modifiche detta rivalutazione, oltre a potersi effettuare nel bilancio o nel rendiconto successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, può essere eseguita anche nel bilancio successivo a quest'ultimo, ma solo con riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente, senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo (con applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e delle addizionali nella misura del 10 per cento) e senza il riconoscimento degli altri effetti fiscali (riconoscimento del maggior valore di beni e partecipazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, con il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 3 per cento, ai sensi del comma 4 dell'articolo 110). Segnala, peraltro, che l'articolo 5-bis del decreto in esame, che si propone di illustrare in seguito, reca una norma di interpretazione autentica volta a consentire la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, in favore delle imprese ed enti operanti nei settori alberghiero e termale, anche con riferimento agli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale, nonché per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento.
  Ricorda inoltre che l'articolo 1-ter (Contributo a fondo perduto per le start up) – introdotto dal Senato – al comma 1 riconosce per il 2021 un contributo a fondo perduto nella misura massima di euro 1.000 ai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d'impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è iniziata nel corso del 2019, ai quali non spetta il contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge in esame. Il contributo è riconosciuto a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 non sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare Pag. 201 medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019, purché siano rispettati gli altri requisiti e condizioni previsti dal citato articolo 1 del decreto-legge in esame. Segnala, peraltro, che la norma appena descritta non si riferisce alle start-up innovative, come definite dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, mancando il richiamo a tale disposizione, per cui sono beneficiarie del contributo tutte le imprese di recente costituzione. Si tratta, inoltre, di un contributo alternativo rispetto a quello principale previsto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 41, per cui sono escluse dal beneficio le imprese a cui spetta tale diverso contributo. Grazie al richiamo all'articolo 1, il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito. Da ultimo, non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.
  Evidenzia quindi l'articolo 2, integralmente sostituito dal Senato, che istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per il 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. Ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, la misura intende far fronte alla mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021. Il comma 4 prevede che i contributi sono riconosciuti ed erogati in conformità al «Quadrò temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», nonché, quanto alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), relative agli esercenti impianti di risalita a fune, in conformità all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso Trattato.
  Fa poi presente che l'articolo 4, comma 1, differisce dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la conclusione del periodo di sospensione dei termini di versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge. Si prevede che il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate dovute per la definizione della cosiddetta «rottamazione-ter», della «rottamazione risorse proprie UE» e del «saldo e stralcio» delle cartelle non determina l'inefficacia di tali definizioni qualora il versamento delle relative rate scadenti nell'anno 2020 venga effettuato entro il 31 luglio 2021 e quello delle rate scadenti nel 2021 venga effettuato entro il 30 novembre 2021. Viene inoltre fissato il termine per le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2021, stabilendo che esse sono presentate entro il 31 dicembre 2026. Viene stabilita la proroga di dodici mesi del termine di notifica della cartella di pagamento, ai fini del riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo e la proroga di ventiquattro mesi dei termini di decadenza e prescrizione con riferimento ai carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi ai controlli automatici delle dichiarazioni dei redditi e IVA anno 2018, alle somme dovute per le dichiarazioni del sostituto d'imposta, anno 2017, per le indennità di fine rapporto e prestazioni pensionistiche e a quelle relative ai controlli formali per le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2017 e 2018. Il comma 2 posticipa dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 il termine finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997. Il comma 3, in ragione della circostanza che il differimento della conclusione del periodo di sospensione dei versamenti previsto dalle norme in esame è stata disposta quando già il termine era decorso, precisa Pag. 202infine che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del decreto (23 marzo 2021) in esame e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi.
  Ricollegandosi a quanto accennato in precedenza, rammenta che l'articolo 5-bis – introdotto al Senato – reca una norma di interpretazione autentica volta a consentire la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, disposta dall'articolo 6-bis del decreto-legge n. 23 del 2020 (cd. Liquidità) in favore delle imprese ed enti operanti nei settori alberghiero e termale, anche con riferimento agli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale, nonché per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento. Si dispone inoltre che, in caso di affitto di azienda, la rivalutazione è ammessa purché le quote di ammortamento siano deducibili nella determinazione del reddito del concedente, ai sensi dell'articolo 102, comma 8, del TUIR. Evidenzia che nel caso di immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento la destinazione si deduce dai titoli edilizi e, in ogni altro caso, dalla categoria catastale. Ricorda infine che essendo le disposizioni in esame espressamente qualificate come norme di interpretazione autentica hanno efficacia retroattiva.
  L'articolo 6, comma 1, prevede che l'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente – ARERA, operi, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, con propri provvedimenti, una riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come «trasporto e gestione del contatore» e «oneri generali di sistema». Per i soli clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, le tariffe di rete e gli oneri generali saranno rideterminate al fine di ridurre la spesa applicando una potenza «virtuale» fissata convenzionalmente pari a 3 kW. La riduzione opera nel limite delle risorse stanziate dal comma 3, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, che costituiscono limite massimo di spesa. Alla copertura dei relativi oneri si provvede, per quota parte (180 milioni), mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione, disposta dal comma 2, dell'articolo 8-ter del decreto-legge n. 137 del 2020, che aveva disposto una riduzione per l'anno 2021 degli oneri in bolletta per gli utenti del medesimo tipo le cui attività rientravano tra quelle agevolate dal medesimo «Decreto Ristori», secondo i criteri e i codici ATECO ivi indicati. Ai sensi del comma 4, il Ministero dell'economia e finanze è autorizzato a versare l'importo di cui al comma 3 sul Conto emergenza COVID-19, istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). L'intervento agevolativo qui in esame opera in favore delle utenze elettriche, quali piccoli esercizi commerciali, artigiani, professionisti, servizi e piccoli laboratori e ricalca quello già introdotto, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, dall'articolo 30 del decreto-legge n. 34 del 2020.
  Segnala quindi l'articolo 6-quater, approvato durante l'esame al Senato, che dispone una integrazione di 5 milioni di euro nel 2021 del Fondo per il sostegno termale, istituito dal cd. Decreto Agosto del 2020. Ricorda che il Fondo è finalizzato alla concessione, fino ad esaurimento delle risorse, di buoni per l'acquisto di servizi termali, a valere sul predetto Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili di gestione. I buoni per l'acquisto dei servizi termali non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore della situazione economica equivalente. Ricorda altresì che il decreto-legge n. 52 del 2021 sulle riaperture ha previsto che, a far data dal 1° luglio 2021, siano consentite, nella sola zona gialla, le attività dei centri termali nel rispetto di protocolli sanitari vigenti.
  Fa poi presente che l'articolo 6-sexies – introdotto al Senato – esenta dal pagamento della prima rata dell'IMU 2021 i Pag. 203soggetti destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal provvedimento in esame (articolo 1, commi 1-4), cioè i soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, con alcune eccezioni e a specifiche condizioni, in termini di limiti di reddito, ricavi o compensi, valevoli per accedere al contributo. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate viene costituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione di 142,5 milioni per l'anno 2021. Il comma 2 precisa che l'esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.
  Evidenzia l'articolo 6-novies, introdotto dal Senato, di specifico interesse per la Commissione, volto a consentire un percorso regolato di condivisione dell'impatto economico derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d'affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto. Ai sensi di tale articolo locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione. Sottolinea, peraltro, che in materia è attualmente all'esame della Commissione in sede referente la proposta di legge C. 2763 Zucconi «Disposizioni concernenti la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l'anno 2021 in conseguenza dell'epidemia di COVID-19».
  Segnala poi che i commi da 1 a 9 dell'articolo 10 riconoscono un'indennità una tantum, pari a 2.400 euro, in favore di alcune categorie di lavoratori. Le categorie interessate sono le seguenti: lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in regime di somministrazione nei suddetti settori (comma 2); altri lavoratori dipendenti a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali (comma 5); lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in regime di somministrazione negli altri settori, lavoratori intermittenti ed alcune categorie particolari di lavoratori autonomi (commi 3 e 4); lavoratori dello spettacolo (comma 6). Ai soggetti beneficiari delle analoghe ultime due indennità precedenti – pari ciascuna a 1.000 euro – la nuova prestazione – ai sensi dei commi 1 e 7 – è corrisposta dall'INPS senza necessità di domanda, mentre gli altri interessati (ai sensi del medesimo comma 7) devono presentare domanda all'INPS; la nuova indennità è erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 897,6 milioni di euro per l'anno 2021 (comma 8). L'indennità in esame (così come quelle precedenti) non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi (comma 8 citato). I divieti di cumulo della nuova indennità sono disciplinati dal suddetto comma 7. Il comma 9 rinvia per la copertura dell'onere finanziario corrispondente al summenzionato limite di spesa alle disposizioni di cui al successivo articolo 42.
  Illustra quindi l'articolo 23-ter, introdotto dal Senato, che al comma 1 istituisce presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021, al fine di sostenere le piccole e medie città d'arte e i borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuti all'epidemia da Covid-19.
  Segnala poi che l'articolo 25, comma 1, istituisce un fondo, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il ristoro parziale dei comuni a seguito della mancata riscossione dell'imposta di soggiorno, del contributo di sbarco o del contributo di soggiorno, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19. Evidenzia che durante l'esame presso il Senato è stato inserito il riferimento alla legge della Provincia Autonoma di Bolzano 16 maggio 2012, n. 9, la quale disciplina, all'articolo 1, l'imposta comunale di soggiorno. Al Fondo è attribuita una dotazione di 250 milioni di euro. Durante l'esame presso il Senato è stato introdotto un nuovo comma 3-bis. Esso stabilisce che la dichiarazione Pag. 204 che deve essere presentata dai gestori delle strutture ricettive per l'anno 2020 – ai fini del pagamento delle imposte in oggetto – deve essere presentata unitamente alla dichiarazione per l'anno 2021.
  Sottolinea che l'articolo 26 prevede l'istituzione di un fondo, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. Con modifica approvata dal Senato, la dotazione del fondo è stata incrementata a 220 milioni di euro (da 200 milioni), prevedendo, altresì, di includere tra i beneficiari delle risorse le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti. Durante l'esame presso il Senato, inoltre, sono stati introdotte disposizioni volte ad incrementare (di 2 milioni di euro per l'anno 2021) le risorse finanziarie in favore della tutela della ceramica artistica di qualità.
  Fa quindi presente che l'articolo 26-bis, inserito dal Senato, proroga di 90 giorni a decorrere dalla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 la validità delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, al fine di garantire la continuità delle attività e il sostegno del settore nel quadro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'articolo in esame richiama espressamente il termine finale introdotto dall'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 (legge n. 27 del 2020) e conseguentemente dispone che le stesse concessioni conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista. Tale ultima disposizione ha previsto che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservino la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Tale disposizione si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La relazione di accompagnamento all'articolo aggiuntivo qui in commento ne motiva l'introduzione in ragione dell'emergenza epidemiologica in corso e in conseguenza dell'incertezza interpretativa conseguente all'apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per la vigente disciplina di proroga delle concessioni dei posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche. Fa peraltro presente che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) è nuovamente intervenuta sulla materia con la segnalazione AS1721 (Disciplina delle concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica) del 15 febbraio 2021. L'Autorità auspica che il Parlamento e il Governo vogliano tenere in debita considerazione le osservazioni da lei espresse al fine di addivenire a una modifica della vigente normativa in linea con la disciplina e i principi di diritto europeo a presidio della concorrenza, nel solco più volte tracciato dall'Autorità in materia. In assenza di tali modifiche, infatti, l'Autorità ritiene che i soggetti chiamati ad attuare l'attuale quadro normativo debbano procedere alla disapplicazione delle disposizioni nazionali, adottando una disciplina delle procedure di assegnazione delle concessioni di posteggio coerente con i principi posti a presidio della concorrenza in materia di durata, Pag. 205criteri di selezione e assenza di rinnovi automatici.
  Ricorda poi che l'articolo 28 modifica la cornice normativa entro la quale le regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio – a valere sulle risorse proprie ed entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile – hanno la facoltà di adottare regimi di aiuti alle imprese secondo i massimali e modalità definiti dal «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» (articoli 54-61 del decreto-legge n. 34 del 2020). L'articolo, in particolare, adegua la cornice normativa all'estensione e alla proroga dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 delle misure di aiuto, ai sensi di quanto disposto dalla quinta modifica del Quadro temporaneo, adottata dalla Commissione europea con la Comunicazione (2021/C 34/06) del 28 gennaio 2021.
  Segnala inoltre l'articolo 30, comma 1, che proroga (dal 31 marzo al 31 dicembre 2021, a seguito di una modifica approvata dal Senato) l'esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari nonché del canone per l'occupazione delle aree destinate ai mercati. Incrementa (da 82,5 a 330 milioni di euro, a seguito della medesima modifica approvata dal Senato) il fondo destinato al ristoro dei comuni a fronte della diminuzione delle entrate conseguente a tali esoneri. Sono prorogate (dal 31 marzo al 31 dicembre 2021) le procedure semplificate, in via telematica, per la presentazione di domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse. Sono altresì prorogate, per il medesimo periodo, le disposizioni che prevedono, al solo fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento a seguito dell'emergenza da COVID-19, che la posa di strutture amovibili in spazi aperti, a determinate condizioni, non sia soggetta a talune autorizzazioni e a termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente. La disposizione in esame si applica alle diverse tipologie di esercizi – titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzo del suolo pubblico – elencate dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 287 del 1991 («Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi»). Si tratta di: a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari); c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari; d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
  Inoltre evidenzia il comma 4-bis dell'articolo 30, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, che novella l'articolo 88-bis del decreto-legge n. 18 del 2020 («Cura Italia») in materia di rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici, anche in relazione alla sospensione di viaggi e iniziative di istruzione. Oltre all'estensione a ventiquattro mesi del periodo di validità dei voucher emessi a titolo di rimborso la nuova disposizione prevede che nei casi cui il titolo di viaggio, il soggiorno e il pacchetto turistico sia stato acquistato attraverso agenzia di viaggi o un portale di prenotazione con il consenso delle parti, il voucher possa essere ceduto dal beneficiario all'agenzia di viaggio, ovvero, possa essere emesso direttamente in favore di quest'ultima, nei casi in cui il pagamento o la prenotazione sia stato effettuato dalla stessa.
  Fa poi presente che l'articolo 37 prevede la creazione di un apposito fondo dotato di 200 milioni di euro per il 2021 che, in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID-19, Pag. 206è diretto ad assicurare, tramite la concessione di prestiti, la continuità operativa delle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria. La norma si aggiunge ai tradizionali strumenti per la liquidità, basati sul ricorso al sistema bancario assistito da garanzie pubbliche. Dal punto di vista operativo, criteri, modalità e condizioni per l'accesso all'intervento saranno stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto. È altresì stanziato 1 milione di euro, a decorrere dall'anno 2021, per rifinanziare l'autorizzazione di spesa (articolo 1, comma 852, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), destinata allo svolgimento di attività di supporto finalizzate alla trattazione di tematiche concernenti le procedure di amministrazione straordinaria. Il rifinanziamento, inserito in prima lettura al Senato, in particolare è diretto a potenziare, mediante il conferimento di incarichi individuali a tempo determinato a professionisti ad elevata specializzazione, il contingente di supporto alla struttura per le crisi d'impresa. Ricorda che per grandi imprese si intendono quelle con 250 o più dipendenti e con un fatturato superiore a 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni di euro. Come esplicita la relazione illustrativa, «non sono pertanto destinatarie della norma le PMI». I prestiti sono concessi nei limiti ed alle condizioni previste dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni. Il comma 3 affronta il tema della definizione delle imprese «in temporanea difficoltà finanziaria». Non possono, infatti, accedere agli interventi le imprese che si trovavano già in «difficoltà» alla data del 31 dicembre 2019. Il finanziamento di cui al presente articolo è in ogni caso concesso a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza. Il fondo può operare anche per il finanziamento delle imprese in amministrazione straordinaria, disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347: in questi casi il prestito può essere destinato alla gestione corrente, alla riattivazione ed al completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali nonché per le altre misure indicate nel programma presentato. I crediti sorti per la restituzione del prestito sono soddisfatti in prededuzione rispetto agli altri.
  Ricorda inoltre che l'articolo 37-ter – introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento – modifica l'articolo 182-bis della legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942) in tema di accordi di ristrutturazione tra imprenditore e creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. Si prevede, nello specifico che, qualora in seguito all'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore le apporta richiedendo al professionista incaricato il rinnovo della relazione.
  Segnala, in ultimo, che l'articolo 38, al comma 1, rifinanzia di 150 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per la promozione integrata sui mercati esteri per la concessione di contributi a fondo perduto – commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili – a favore degli enti fieristici italiani per il supporto ai processi di internazionalizzazione degli stessi enti. Il comma 2 dispone che ai relativi oneri si provveda ai sensi dell'articolo 42. Il comma 3 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del Turismo, un Fondo destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio e dal ridimensionamento, a causa della pandemia da COVID-19, di fiere e congressi. Il Fondo viene dotato di 100 milioni per l'anno 2021. Il comma 4 demanda le modalità di riparto del Fondo ad un decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, tenendo conto dell'impatto economico negativo nel settore conseguente alle restrizioni determinate Pag. 207dalla pandemia. Ai sensi del comma 5, l'indennità di sostegno disciplinata dal comma 3 è incompatibile con i contributi a fondo perduto di cui al comma 1. Infine, il comma 6 dispone che agli oneri relativi al comma 3 si provveda ai sensi dell'articolo 42. Come è noto il settore in questione riveste un ruolo rilevante nell'economia del Paese: la relazione illustrativa evidenzia che l'Italia è il quarto Paese al mondo (dopo Cina, USA e Germania) per vastità e articolazione del sistema fieristico, il quale è un canale fondamentale per l'internazionalizzazione del sistema economico del nostro Paese. La pandemia ha imposto severe limitazioni dell'attività fieristica, che da marzo 2020 è stata sostanzialmente limitata, salvo pochissime eccezioni, ad eventi virtuali, che hanno ridotto pesantemente il fatturato dell'intero settore, con il rischio di una sua permanente compromissione. Anche gli eventi fieristici internazionali non virtuali hanno visto una riduzione significativa dell'affluenza e quindi del fatturato, a causa delle limitazioni ai movimenti internazionali di persone derivanti dalle disposizioni europee, nazionali e regionali di contenimento della diffusione della pandemia.

  Martina NARDI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.50.