CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 maggio 2021
585.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
Pag. 192

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 11 maggio 2021.

DL 45/2021: Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia.
Esame emendamenti C. 3072-A.

  Il Comitato si è riunito dalle 11.50 alle 11.55.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 11 maggio 2021. — Presidenza del vicepresidente Paolo FICARA.

  La seduta comincia alle 15.40.

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.
C. 3099 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Paolo FICARA (M5S), presidente, in sostituzione della relatrice Matilde Siracusano, impossibilitata a partecipare ai lavori, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, avente ad oggetto «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» (A.C. 3099).
  Nel corso dell'esame al Senato il decreto-legge è stato integrato rispetto al testo originario con vari interventi emendativi con particolare riferimento all'ambito dei trasporti.
  Innanzitutto sono stati introdotti all'articolo 5 i commi 15-bis e 15-ter che, modificando le disposizioni della legge di bilancio 2019, hanno ridefinito le modalità di recupero tramite credito d'imposta del contributo per l'acquisto di ciclomotori e motocicli e veicoli di categoria L (quadricicli a motore).
  In dettaglio, il comma 15-bis sostituisce il comma 1061 della legge di bilancio 2019, Pag. 193prevedendo che le imprese costruttrici o importatrici del ciclomotore o motociclo elettrico o ibrido nuovo (più in generale vi sono ricompresi i veicoli di categoria L), che rimborsano al venditore l'importo del contributo come previsto dalla norma vigente (comma 1057 della stessa legge di bilancio), recuperino tale importo sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Si specifica che a tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Il comma 15-ter rinvia quindi la definizione delle modalità attuative ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
  L'articolo 9, comma 3, allo scopo di mitigare gli effetti economici sul settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, prevede che l'integrazione economica prevista (ex articolo 5 del decreto ministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016) in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del settore aeroportuale sia riconosciuta anche con riferimento all'ulteriore periodo di cassa integrazione in deroga con causale Covid-19 concessa, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge in esame, per una durata massima di 28 settimane collocate nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021 (mentre la cassa integrazione ordinaria, non richiamata dal presente comma, è riconosciuta per un periodo più breve, ossia per una durata massima di tredici settimane collocate nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021) (comma 3, primo periodo). Sul punto, si precisa che la circolare INPS n. 72 del 2021 ha specificato che è possibile richiedere l'integrazione del nuovo periodo di 28 settimane di trattamenti in deroga previsto dal presente decreto-legge a far data dal 29 marzo 2021.
  L'articolo 9-bis – inserito dal Senato – dispone il riconoscimento in favore dei lavoratori delle imprese operanti in alcuni porti, nei limiti di uno stanziamento pari a 2,703 milioni di euro per il 2021, dell'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro. Alla relativa copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili. In particolare, l'articolo in esame fa riferimento ai porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci «containerizzate» avvenga o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment, si sia realizzata una sensibile diminuzione del traffico roteabile e passeggeri e sussistano, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali.
  L'articolo 26, modificato al Senato, prevede che venga istituito un fondo per l'anno 2021 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da Covid-19, di importo pari a 220 milioni di euro. Di questi, non meno di 20 milioni sono riservati alle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti.
  L'articolo 29, modificato al Senato, prevede il rifinanziamento, con ulteriori 800 milioni di euro per l'anno 2021, delle misure a copertura della riduzione dei ricavi delle imprese di trasporto pubblico locale, in ragione della pandemia da Covid-19 (comma 1), individuando le modalità di assegnazione di tali risorse (comma 2) e la relativa copertura finanziaria (comma 3). Si prevedono inoltre (comma 5) alcune disposizioni correttive concernenti l'assegnazione delle risorse per i servizi di trasporto pubblico aggiuntivo previste dall'articolo 22-ter del decreto-legge n. 137 del 2020 e dall'articolo 1, comma 816, della legge di bilancio 2021, con particolare riferimento alle modalità di calcolo del tasso di occupazione dei mezzi, al divieto di Pag. 194finanziare tali servizi aggiuntivi a valere sulle risorse ordinariamente destinate ai servizi di trasporto pubblico locale, nonché alla possibilità di prevedere un indennizzo agli operatori cui sono affidati i servizi aggiuntivi nel caso di mancata prestazione dei servizi stessi per cause sopravvenute. Il comma 3-bis, introdotto al Senato, proroga non oltre il 31 luglio 2021 il divieto di applicare decurtazioni di corrispettivo o sanzioni o penali ai gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale per le minori corse effettuate durante l'emergenza Covid-19. Si prevede infine la corresponsione delle risorse indicate al comma 816 della legge di bilancio 2021 anche alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario tra Domodossola e il confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi (comma 4).
  L'articolo 29-bis, introdotto nel corso dell'esame in Senato, prevede misure a sostegno della conversione ad alimentazione elettrica o ibrida per i veicoli adibiti al trasporto merci. In particolare l'articolo estende, in via sperimentale, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame fino al 31 dicembre 2021 le misure incentivanti già previste per gli altri veicoli, per la trasformazione del motore dei veicoli appartenenti alle categorie N2 e N3 (veicoli adibiti a trasporto merci) con motori a trazione elettrica ovvero ibrida.
  L'articolo 29-ter, introdotto al Senato, modifica il regime di ammissibilità degli aiuti alle imprese di autotrasporto esercenti l'attività di trasporto di passeggeri su strada e non soggette ad obbligo di servizio pubblico mediante noleggio di autobus con conducente e alle imprese che svolgono servizi automobilistici interregionali di competenza statale (di cui ai commi 113-115 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2020), prevedendo che gli stessi debbano essere riconosciuti nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ma sopprimendo il divieto di cumulo con altre agevolazioni relative alle medesime tipologie di investimenti, incluse quelle concesse a titolo di aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
  L'articolo 34, comma 3, proroga fino al 31 dicembre 2021 la possibilità di fruire del cosiddetto «buono viaggio», istituito e disciplinato dall'articolo 200-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, attribuendo ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2021 per il finanziamento della misura.
  L'articolo 35, comma 5, autorizza la spesa di 1.940.958 di euro dal 1° febbraio al 30 aprile 2021 al fine di consentire lo svolgimento, da parte del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera dei compiti connessi al contenimento della diffusione del Covid-19. In particolare, il comma 5 prevede che, rispetto all'autorizzazione di spesa complessiva, un importo pari a 340.000 euro sia destinato al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, mentre l'importo di 1.600.958 euro sia destinato per sostenere le spese di sanificazione ed acquisto di materiale di protezione individuale.
  L'articolo 37-bis, introdotto nel corso dell'esame in Senato, prevede, in considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, che alle imprese di autotrasporto merci in conto terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche, che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi, non si applichi per l'anno 2021 l'obbligo di contribuzione nei confronti dell'Autorità di regolazione dei trasporti per un importo pari a 1,4 milioni di euro.
  L'articolo 40-bis dispone infine l'assegnazione al comune di Genova delle risorse residue della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera.
  Anche per quanto riguarda il settore delle comunicazioni il decreto-legge introduce alcune disposizioni.
  L'articolo 6, commi 5-7, come modificato dal Senato, esonera, per il solo anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore, dal versamento del canone di abbonamento RAI. L'articolo assegna quindi Pag. 19583 milioni di euro ad una contabilità speciale al fine di riconoscere un credito d'imposta di importo corrispondente a favore di coloro che hanno già provveduto al versamento del canone e di compensare la RAI per le minori entrate derivanti da questa disposizione.
  L'articolo 6-ter, introdotto al Senato, rifinanzia inoltre con 20 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per le emergenze relative alle emittenti locali istituito dall'articolo 195 del decreto-legge n. 34 del 2020, individuando la relativa copertura finanziaria. Ricorda che il Fondo in questione è diretto ad assegnare un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da Covid-19 a beneficio delle emittenti radiotelevisive locali; l'entità del Fondo, ora rifinanziato, era pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020. Per la copertura finanziaria si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.
  L'articolo 32-bis, introdotto al Senato, estende infine agli uffici postali e ai centri di lavorazione postale di Poste italiane S.p.A. le semplificazioni normative per la realizzazione di collegamenti in fibra ottica nonché di interventi per la copertura mobile in banda ultralarga previste dall'articolo 20 del decreto-legge n. 183 del 2020 per scuole ed ospedali.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.45.