CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 maggio 2021
585.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 11 maggio 2021. — Presidenza del vicepresidente Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Claudio Durigon.

  La seduta comincia alle 11.30.

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.
C. 3099 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

  Luca PASTORINO (LEU), relatore, intervenendo da remoto, avverte che la Commissione Finanze avvia l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 41 del 2021, recante Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, ai fini del parere da rendere alla Commissione Bilancio.
  Nel rinviare al Dossier predisposto dagli Uffici per un'analisi dettagliata dei contenuti del provvedimento, segnala che nella presente relazione si soffermerà principalmente sulle disposizioni relative alle materie di competenza della Commissione Finanze.
  Ricorda, in primo luogo, l'articolo 01, introdotto al Senato, che proroga dal 30 aprile al 30 settembre 2021 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata e sospesa ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020, cosiddetto Rilancio, in caso di errata Pag. 168applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza sanitaria.
  L'articolo 1 riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, ad eccezione di alcuni soggetti. In particolare i commi 3 e 4 specificano le condizioni, in termini di limiti di reddito agrario, ricavi o compensi, per accedere al contributo. I commi 5, 5-bis (introdotto dal Senato) e 6 indicano le modalità di calcolo, il carattere di impignorabilità e il limite del contributo spettante, mentre il comma 7 chiarisce che il contributo non concorre alla determinazione della base imponibile dell'imposta sui redditi, non rileva ai fini del rapporto relativo agli interessi passivi e altri oneri deducibili e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP. Il comma 8 disciplina le procedure da seguire per l'erogazione del contributo, mentre il comma 9 rimanda alle disposizioni dell'articolo 25 del decreto-legge c.d. Rilancio con riferimento ai contenuti e alle modalità di presentazione dell'istanza, alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di monitoraggio e controllo. Il comma 11 (modificato dal Senato) abroga o circoscrive alcuni contributi previsti da precedenti norme, mentre il comma 12 reca la quantificazione degli oneri e l'indicazione della relativa copertura finanziaria. I commi da 13 a 17-bis disciplinano le condizioni per fruire di talune misure di aiuto autorizzate dalla Commissione europea, o per le quali è necessaria l'autorizzazione della Commissione europea.
  Segnala poi che il comma 10 dell'articolo 1 interviene sul comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 127 del 2015, al fine di disporre il rinvio al 1° luglio 2021 della predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA da parte dell'Agenzia delle entrate. Inoltre, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 l'Agenzia delle entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale IVA (nuovo comma 1-bis nel citato articolo 4).
  Inoltre il comma 17-bis dello stesso articolo 1 consente di versare, per l'anno 2021, le somme affidate all'agente di riscossione entro il 31 ottobre 2021 mediante la cosiddetta compensazione straordinaria con i crediti debitamente certificati, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali.
  L'articolo 1-bis, introdotto al Senato, amplia la possibilità di effettuare la rivalutazione agevolata dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, disposta dall'articolo 110 del decreto-legge n. 104 del 2020, cosiddetto decreto Agosto.
  L'articolo 1-ter, introdotto dal Senato, riconosce per il 2021 un contributo a fondo perduto nella misura massima di 1.000 euro ai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d'impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è iniziata nel corso del 2019, ai quali non spetta il contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge in esame. Il contributo è riconosciuto a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 non sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.
  L'articolo 1-quater consente l'incremento da 9 a 14 dei componenti della Commissione tecnica responsabile per l'istruttoria delle domande al Fondo indennizzo risparmiatori.
  L'articolo 4, comma 1, differisce dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la conclusione del periodo di sospensione dei termini di versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge. Si prevede che il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate dovute per la definizione della cosiddetta «rottamazione-ter», della «rottamazione risorse proprie UE» e del «saldo e Pag. 169stralcio» delle cartelle non determina l'inefficacia di tali definizioni qualora il versamento delle relative rate scadenti nell'anno 2020 venga effettuato entro il 31 luglio 2021 e quello delle rate scadenti nel 2021 venga effettuato entro il 30 novembre 2021. Viene inoltre fissato il termine per le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2021, stabilendo che esse sono presentate entro il 31 dicembre 2026. Viene stabilita la proroga di dodici mesi del termine di notifica della cartella di pagamento, ai fini del riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo e la proroga di ventiquattro mesi dei termini di decadenza e prescrizione con riferimento ai carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi ai controlli automatici delle dichiarazioni dei redditi e IVA anno 2018, alle somme dovute per le dichiarazioni del sostituto d'imposta, anno 2017, per le indennità di fine rapporto e prestazioni pensionistiche e a quelle relative ai controlli formali per le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2017 e 2018. Il comma 2 posticipa dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 il termine finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997. Il comma 3, in ragione della circostanza che il differimento della conclusione del periodo di sospensione dei versamenti previsto dalle norme in esame è stata disposta quando già il termine era decorso, precisa infine che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del decreto in esame (23 marzo 2021) e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi.
  I commi da 4 a 11 dell'articolo 4 dispongono l'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017. L'agevolazione opera in favore di soggetti che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.
  Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 11 e al comma 17 dell'articolo 5 consentono agli operatori economici che hanno subito riduzioni superiori al 30 per cento del volume d'affari nell'anno 2020, in conseguenza degli effetti economici derivanti dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cosiddetti avvisi bonari), ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, le cui comunicazioni sono state elaborate entro il 31 dicembre 2020 (con riferimento alle dichiarazioni 2017) ovvero devono essere elaborate entro il 31 dicembre 2021 (con riferimento alle dichiarazioni 2018), qualora tali comunicazioni di irregolarità non siano state inviate per la sospensione disposta dai provvedimenti emergenziali. La definizione agevolata abbatte le sanzioni e le somme aggiuntive richieste con gli avvisi bonari; restano dovuti imposte, interessi e contributi previdenziali.
  Il comma 12, lettera a), dell'articolo 5 proroga al 30 aprile 2021 la sospensione, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, dell'applicazione della compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo. La lettera b) del comma 12 e il comma 13, prorogano al 31 gennaio 2022 il termine finale per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività o dell'iscrizione ad albi e ordini professionali, in conseguenza di violazioni in materia di certificazione dei ricavi o dei compensi.
  Il comma 14 differisce di un anno la decorrenza degli obblighi di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate a fronte di una esposizione debitoria rilevante, nell'ambito degli strumenti di allerta previsti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Pag. 170 Il comma 15, posticipa il termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali.
  I commi 15-bis e 15-ter, introdotti al Senato, dispongono che le imprese costruttrici o importatrici del veicolo, che rimborsano al venditore l'importo del contributo previsto per l'acquisto di ciclomotori e motocicli nuovi elettrici o ibridi, recuperino tale importo sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione.
  Il comma 16 estende di 3 mesi il termine massimo previsto dalla normativa fiscale vigente per effettuare il processo di conservazione digitale dei documenti tributari.
  I commi 19 e 20 stabiliscono che il termine per l'invio (agli interessati e all'Agenzia delle entrate) da parte dei sostituti d'imposta delle certificazioni uniche viene posticipato al 31 marzo 2021 e con esso il termine per la scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni. Il comma 21 posticipa dal 16 al 31 marzo 2021 il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente, delle spese sanitarie rimborsate nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni. Il comma 22 posticipa dal 30 aprile al 10 maggio 2021 il termine entro cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.
  Il comma 22-bis consente ai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sui prodotti da fumo e sui tabacchi da inalazione senza combustione, nonché dell'imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione e sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo, di versare gli importi dovuti per il periodo contabile del mese di giugno 2021 entro il 30 novembre 2021, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno.
  L'articolo 5-bis – introdotto al Senato – reca una norma di interpretazione autentica volta a consentire la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, disposta dall'articolo 6-bis del decreto-legge n. 23 del 2020, cosiddetto decreto Liquidità, in favore delle imprese ed enti operanti nei settori alberghiero e termale, anche con riferimento agli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale, nonché per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento.
  L'articolo 6, commi 5-7, come modificato dal Senato, esonera per il 2021 le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore, dal versamento del canone di abbonamento RAI, stanziando 83 milioni di euro per riconoscere un credito d'imposta di importo corrispondente a favore di coloro che hanno già provveduto al versamento del canone e di compensare la RAI per le minori entrate derivanti da questa disposizione.
  L'articolo 6-bis – introdotto al Senato – inserisce l'IVA non detraibile anche parzialmente, relativa alle spese per gli interventi realizzati, tra le spese ammissibili ai fini del Superbonus.
  L'articolo 6-quinquies – inserito dal Senato – reca l'estensione al periodo di imposta 2021 del raddoppio, da 258,23 a 516,46 euro, del limite di esenzione dall'IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore.
  L'articolo 6-sexies – introdotto al Senato – esenta dal pagamento della prima rata dell'IMU 2021 i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal provvedimento in esame (articolo 1, commi 1-4), cioè i soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate viene costituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione di 142,5 milioni di euro per l'anno 2021.
  L'articolo 6-septies, introdotto dal Senato, estende ai contratti di locazione di immobili a uso abitativo stipulati precedentemente al 2020 la misura di detassazione Pag. 171dei canoni non percepiti introdotta dal decreto-legge n. 34 del 2019.
  L'articolo 6-octies, introdotto dal Senato, proroga al 15 dicembre 2021 i termini di versamento del PREU sugli apparecchi da intrattenimento videolottery e newslot e del relativo canone concessorio dovuti fino al 30 giugno.
  L'articolo 10-bis, inserito al Senato, dispone per il 2021 l'esenzione dall'imposta di bollo per convenzioni relative allo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento.
  L'articolo 25 istituisce un fondo di 250 milioni di euro, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il ristoro parziale dei comuni a seguito della mancata riscossione dell'imposta di soggiorno, del contributo di sbarco o del contributo di soggiorno.
  L'articolo 30 proroga (dal 31 marzo al 31 dicembre 2021, a seguito di una modifica approvata dal Senato) l'esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitarie nonché del canone per l'occupazione delle aree destinate ai mercati. Incrementa da 82,5 a 330 milioni di euro il fondo destinato al ristoro dei comuni a fronte della diminuzione delle entrate conseguente a tali esoneri.
  Sono prorogate (dal 31 marzo al 31 dicembre 2021) le procedure semplificate, in via telematica, per la presentazione di domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse. Sono altresì prorogate le disposizioni che prevedono, al solo fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento a seguito dell'emergenza da COVID-19, che la posa di strutture amovibili in spazi aperti, a determinate condizioni, non sia soggetta a talune autorizzazioni e a termini per la loro rimozione.
  L'articolo 30, comma 5, reca disposizioni finalizzate, da un lato, a prorogare al 30 giugno 2021 il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti della tassa rifiuti – TARI e della tariffa corrispettiva e, dall'altro, a disciplinare i termini di comunicazione della scelta delle utenze non domestiche di servirsi o meno del gestore del servizio pubblico, in relazione ai cosiddetti rifiuti assimilati.
  I commi da 11-quater a 11-sexies dell'articolo 30, introdotti dal Senato, prevedono che non si applichi il blocco dell'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT previsto per le amministrazioni pubbliche dal decreto-legge n. 95 del 2012, limitatamente all'anno 2021, ai contratti di locazione passiva sottoscritti con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e relativi ad immobili dismessi. Non si applica altresì la possibilità di rinegoziare i contratti di locazione passiva.
  L'articolo 36-bis – inserito al Senato – introduce un credito di imposta a favore delle imprese che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo, anche attraverso l'utilizzo di sistemi digitali.
  Infine l'articolo 40-ter, inserito al Senato, introduce nuove norme aventi natura temporanea sulla rinegoziazione di mutui ipotecari per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedure esecutive, esplicitamente volte a fronteggiare in via eccezionale e non ripetibile i più gravi casi di crisi economica dei consumatori. A tal fine viene integralmente sostituito l'articolo 41-bis del decreto-legge n. 124 del 2019, che aveva introdotto una disciplina temporanea per la rinegoziazione del mutuo in favore del mutuatario inadempiente già esecutato prevedendo, a favore del debitore-consumatore, al ricorrere di specifiche condizioni, la possibilità di ottenere una rinegoziazione del mutuo ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, da una banca terza, con assistenza del Fondo di garanzia prima casa. Ai sensi delle norme del citato decreto-legge, l'istanza per accedere all'agevolazione era proponibile sino al 31 dicembre 2021. Con le disposizioni in esame tale disciplina, con alcune differenze e alcune semplificazioni, viene prorogata fino al 31 dicembre 2022.
  Si riserva quindi di formulare, nella prossima seduta, una proposta di parere sul provvedimento in esame.

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  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

Disposizioni per la tutela e valorizzazione dell'agricoltura contadina.
Nuovo testo unificato C. 1825 e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, rammenta che la discussione del provvedimento in Assemblea è prevista a partire dalla giornata di giovedì 13 maggio prossimo e che la XIII Commissione Agricoltura ne concluderà l'esame entro le ore 14 della giornata di domani.

  Francesca TROIANO (M5S), relatrice, avverte che la Commissione Finanze avvia oggi l'esame, ai fini del parere da rendere alla XIII Commissione Agricoltura, del nuovo testo unificato della proposta di legge recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina (C. 1825 e abb.), come risultante dagli emendamenti approvati.
  Il testo della proposta di legge consta di 12 articoli ed è volto a tutelare e valorizzare l'agricoltura contadina, al fine di promuovere l'agroecologia e contrastare e prevenire lo spopolamento delle zone marginali di pianura e periurbane, delle aree interne montane e collinari, anche mediante l'individuazione, il recupero e l'utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati e la ricomposizione fondiaria (articolo 1). I requisiti per l'individuazione delle aziende agricole contadine sono elencati nell'articolo 2.
  I successivi articoli del provvedimento dettano le disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina. A tal fine si prevede la costituzione, sul sito Internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Registro dell'Agricoltura Contadina (articolo 3), la semplificazione delle norme in materia di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina (articolo 4) e la possibilità di individuare una misura nazionale specifica a favore dell'agricoltura contadina nell'ambito delle risorse disponibili per il Piano Strategico Nazionale, con un punteggio premiale per le aziende ubicate in terreni montuosi e svantaggiati e nelle aree interne (articolo 5). L'articolo 6, che reca norme per la tutela della terra, il recupero e la valorizzazione dei terreni e dei beni agricoli abbandonati e la manutenzione idrogeologica, prevede la possibilità di assegnare i terreni incolti o abbandonati da almeno cinque annate agrarie a richiedenti che presentino progetti per lo svolgimento di un'attività agricola produttiva, di durata non inferiore a cinque anni.
  Evidenzia quindi che l'articolo 6-bis, attinente alle competenze della Commissione Finanze, detta disposizioni per la gestione dei terreni silenti, come definiti dall'articolo 3, comma 2, lettera h), del decreto legislativo n. 34 del 2018, ovvero i terreni abbandonati per i quali i proprietari non siano individuabili o reperibili a seguito di apposita istruttoria.
  La norma, che è finalizzata a garantire il controllo, la sicurezza, la salubrità, la manutenzione e il decoro del territorio e la tutela del paesaggio, stabilisce che i comuni, effettuino, almeno ogni due anni, una ricognizione del catasto dei terreni per individuare, per ciascuna particella catastale, il proprietario e i titolari di diritti reali sui terreni silenti. Qualora non sia possibile, anche dopo aver esperito non meglio definite procedure di pubblicità, individuare e rintracciare i proprietari o i titolari di diritti reali su detti terreni, si prevede che i terreni medesimi siano censiti in un registro tenuto dal comune.
  I terreni inseriti nel registro possono essere oggetto di gestione conservativa, direttamente da parte dei comuni o attraverso l'autorizzazione ai proprietari vicinali a svolgere attività funzionali al conseguimento delle finalità di controllo, sicurezza, salubrità, manutenzione e decoro, Pag. 173indicate nel comma 1, tra cui il pascolo, la pulizia dai rovi e la raccolta dei frutti spontanei. Il comma 4 precisa che lo svolgimento di dette attività non costituisce titolo o presupposto per vantare diritti sul bene o su sue porzioni. Le autorizzazioni non riguardano immobili di qualsiasi categoria catastale eventualmente presenti all'interno della particella catastale che individua il terreno.
  Qualora venga individuato o ricompaia il proprietario o il titolare di diritto reale, il terreno è cancellato dal registro e decadono le eventuali autorizzazioni per le attività di gestione conservativa.
  L'articolo 7 disciplina poi le associazioni tra soggetti che praticano l'agricoltura finalizzate alla valorizzazione delle potenzialità del territorio, al recupero e all'utilizzo dei terreni abbandonati o incolti e all'effettuazione di piccole opere di manutenzione ordinaria delle infrastrutture. L'articolo 8 istituisce la Giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina, mentre l'articolo 9 istituisce la Rete italiana delle civiltà e delle tradizioni contadine avente il compito di raccogliere esperienze e buone pratiche relative ad innovazioni sostenibili di carattere produttivo, di filiera e sociale, sviluppare ogni forma di conoscenza dell'attività e delle tradizioni degli agricoltori contadini e promuovere la cultura e la tradizione contadina.
  L'articolo 10 fissa al 1° gennaio 2022 l'entrata in vigore della proposta di legge e reca la clausola di invarianza finanziaria. Infine l'articolo 10-bis reca la clausola di salvaguardia, relativa all'applicazione della legge nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

  Il sottosegretario Claudio DURIGON segnala che il Dipartimento delle finanze, in merito all'articolo 6-bis del provvedimento, relativo alla gestione dei terreni silenti, ha evidenziato la scarsa chiarezza del comma 1 ed ha conseguentemente proposto la seguente riformulazione dei commi 1 e 2:

  «1. Allo scopo di garantire il controllo, la sicurezza, la salubrità, la manutenzione e il decoro del territorio nonché la tutela del paesaggio, i comuni effettuano, con cadenza almeno biennale, per ciascuna particella catastale, la ricognizione del catasto dei terreni al fine di individuare i terreni silenti, per i quali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, i proprietari e gli altri titolari di diritti reali non sono individuabili o reperibili.
  2. I terreni silenti, come individuati ai sensi del comma 1, sono censiti in un registro tenuto dal comune.».

  Francesca TROIANO (M5S), relatrice, chiede al rappresentante del Governo di chiarire il motivo per il quale il censimento svolto dai comuni dovrebbe avere ad oggetto esclusivamente l'individuazione dei terreni silenti, anziché la ricerca dei proprietari e dei titolari di diritti reali su detti terreni, come previsto nel testo approvato dalla Commissione di merito.

  Il sottosegretario Claudio DURIGON evidenzia la necessità di acquisire ulteriori elementi informativi presso gli uffici che hanno formulato la richiesta.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, dispone una breve sospensione della seduta.

  La seduta, sospesa alle 11.40, riprende alle 11.50.

  Francesca TROIANO (M5S), relatrice, preso atto della necessità di svolgere ulteriori approfondimenti, propone di rinviare l'espressione del parere ad una prossima seduta.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, non essendovi obiezioni e nessuno chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

  La seduta termina alle 11.55.