CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 aprile 2021
576.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 16

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 28 aprile 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

  La seduta comincia alle 16.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Marialucia LOREFICE, presidente, comunica che il deputato Ettore Rosato entra a far parte della Commissione.

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
C. 3045 Governo.
(Esame e rinvio).

  Marialucia LOREFICE, presidente, prima di dare la parola alla relatrice, deputata Ianaro, per lo svolgimento della relazione, ricorda che subito dopo la seduta avrà luogo una riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per definire le successive fasi dell'iter del provvedimento.

  Angela IANARO (M5S), relatrice, ricorda che il provvedimento di cui la XII Commissione avvia l'esame nella seduta odierna s'inserisce in una situazione sanitaria in positiva evoluzione, a seguito del rallentamento della curva dei contagi da COVID-19 e dell'accelerazione della campagna vaccinale. Esso prevede, dunque, un dettagliato calendario per consentire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali e l'allentamento delle limitazioni degli spostamenti sul territorio nazionale, sempre nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia.
  Procede, quindi, all'illustrazione del contenuto dei quattordici articoli e dei due allegati di cui si compone il decreto-legge in oggetto.
  L'articolo 1 prevede che dal 1° maggio al 31 luglio 2021, fatte salve le diverse previsioni disposte dal presente decreto, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. Fin dal 26 aprile, poi, vengono ripristinate le zone gialle e le zone bianche e sono, conseguentemente, consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano che si collocano in tali zone. Pag. 17
  Sempre nello stesso periodo di riferimento – dal 1° maggio al 31 luglio 2021 – è confermato che nelle regioni individuate con ordinanza del Ministro della salute, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, si applichino le misure della zona rossa, così come è ribadita la possibilità, attribuita ai presidenti delle regioni, di disporre l'applicazione delle misure della zona rossa nelle province o aree in cui venga superato il predetto parametro nonché in quelle in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determini un alto rischio di diffusività.
  Ai sensi dell'articolo 2, gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle regioni e delle province autonome collocate in zona arancione o rossa sono consentiti ai soggetti muniti delle certificazioni verdi di cui all'articolo 9. Tali spostamenti rimangono sempre consentiti, anche in assenza della predetta certificazione, per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per rientrare nella propria residenza, domicilio o abitazione. Inoltre, dal 1° maggio al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari imposti per gli spostamenti (attualmente dalle ore 5 alle ore 22, ai sensi dell'articolo 9 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021) e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Tale spostamento non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa. Con ordinanze del Ministero della salute verranno poi definiti i casi nei quali le certificazioni verdi COVID-19 possono consentire deroghe ai divieti di spostamento da e per l'estero o ad obblighi di sottoporsi a misure sanitarie per effettuare i medesimi spostamenti.
  L'articolo 3 disciplina le modalità per la ripresa delle attività scolastiche nelle istituzioni scolastiche e universitarie dell'intero territorio nazionale. Si stabilisce che dal 26 aprile, fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, riprendono in presenza le attività dei servizi educativi per l'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado nonché, almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca, le attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado. Si chiarisce che le predette disposizioni non possono essere derogate da provvedimenti dei presidenti delle regioni e delle province autonome e dei sindaci, salvi i casi di presenza di focolai o di rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. In tal caso i provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati, sentite le competenti autorità sanitarie, anche per porzioni di territorio (comma 1). Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica. A tal fine, si prevede che per le zone rosse sia garantita l'attività didattica in presenza almeno al 50 per cento e fino al 75 per cento della popolazione studentesca e, per le zone gialle e arancioni, almeno al 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca, prevedendo la didattica a distanza per la parte restante della popolazione scolastica (comma 2). Si prevede, inoltre, la facoltà per le istituzioni scolastiche di operare in presenza per l'uso dei laboratori o per favorire l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento telematico con gli altri alunni della classe (comma 3).
  Per quanto concerne le attività didattiche della formazione superiore per il periodo dal 26 aprile fino al 31 luglio 2021, nelle zone gialle e arancioni le attività delle università sono svolte prioritariamente in presenza, secondo appositi piani di organizzazione. Nelle zone rosse i predetti piani possono prevedere lo svolgimento in presenza degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero delle attività formative rivolte a classi con ridotto numero Pag. 18 di studenti. Per l'intero territorio nazionale, i citati piani di organizzazione prevedono che siano svolti in presenza gli esami, le prove e le sedute di laurea, le attività di orientamento e di tutorato e le attività dei laboratori, nonché l'apertura delle biblioteche, tenendo conto anche delle esigenze formative degli studenti con disabilità (comma 4). Tali disposizioni si applicano, per quanto compatibili, anche alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (comma 5).
  L'articolo 4 reca misure concernenti la progressiva riapertura dei servizi di ristorazione al tavolo. In particolare, si consente, dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, la consumazione al tavolo all'aperto per le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, anche a cena, sempre nel rispetto dei limiti orari imposti per gli spostamenti (attualmente fino alle ore 22). Resta consentita agli alberghi e alle altre strutture ricettive, senza limiti di orario, la ristorazione limitatamente ai propri clienti che siano ivi alloggiati.
  Dal 1° giugno, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo sono consentite anche al chiuso, dalle ore 5 fino alle ore 18, sempre nel rispetto dei protocolli e delle linee guida. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in merito alle attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che continuano ad essere consentite anche al chiuso.
  Ai sensi dell'articolo 5, a decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Restano sospesi gli spettacoli ove non sia possibile assicurare le predette condizioni nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto e al chiuso.
  Le predette disposizioni si applicano dal 1° giugno 2021, sempre nella zona gialla, anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate, da enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, con la precisazione che la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e che, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI). Per i predetti eventi e competizioni all'aperto, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi stessi, può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei princìpi fissati dal Comitato tecnico scientifico e di linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio. Le predette linee guida possono prevedere altresì, in relazione a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso del certificato verde di cui all'articolo 9.
  Fa presente, in base all'articolo 6, che è programmata per le zone gialle la ripresa dell'attività sportiva di base e amatoriale nonché la riapertura degli impianti sportivi quali piscine, palestre, centri e circoli sportivi. A decorrere dal 15 maggio 2021, sono consentite le attività di piscine all'aperto previo rispetto dei protocolli di sicurezza Pag. 19emanati dalle autorità competenti in materia. A decorrere dal 1° giugno 2021, sono consentite le attività di palestre, nel rispetto dei protocolli emanati dalle autorità competenti. A decorrere dal 26 aprile 2021, sempre in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva, anche di squadra e di contatto. È comunque interdetto l'uso di spogliatoi, in analogia con la persistente chiusura delle infrastrutture sportive al chiuso.
  L'articolo 7 consente, nella zona gialla, dal 15 giugno 2021, lo svolgimento di fiere in presenza, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedano afflusso di pubblico, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida le quali possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso del certificato verde di cui all'articolo 9. È inoltre consentito l'ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza. Dal 1° luglio 2021, nella zona gialla, è altresì consentito lo svolgimento di convegni e congressi, nel rispetto comunque dei protocolli e delle linee guida.
  In base a quanto disposto dall'articolo 8, sono consentite, nella zona gialla, dal 1° luglio 2021, le attività dei centri termali e dei parchi tematici e di divertimento, sempre nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle autorità competenti. Resta ferma l'attività dei centri termali adibiti a presidio sanitario limitatamente all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche, secondo quanto già previsto dal vigente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.
  Rileva, poi, che l'articolo 9 prevede regole per la disciplina, in ambito nazionale, delle certificazioni verdi COVID-19 (cosiddetto green pass), in corso di definizione a livello europeo. Lo strumento rappresenta, per i titolari, una modalità per agevolare la ripresa degli spostamenti e delle attività nel contesto della pandemia. La certificazione riguarda tre diverse fattispecie: a) i certificati di guarigione: hanno la validità di sei mesi dalla guarigione stessa; b) i certificati di avvenuta vaccinazione: hanno la validità di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale; c) i certificati che attestano l'esito negativo di un tampone: sono validi nelle 48 ore successive all'effettuazione dell'esame.
  Fa presente che le fattispecie di certificazione così individuate corrispondono a quelle previste dalla proposta della Commissione europea di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata il 17 marzo 2021 (COM/2021/130 final).
  Le certificazioni sono rilasciate in forma cartacea o digitale in conformità al modello di cui all'allegato 1 al decreto-legge, in attesa del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ne definirà le modalità di rilascio in forma digitale avanzata (interoperabile e munita di codice a barre).
  Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno indicati anche i dati che possono essere riportati nelle certificazioni verdi COVID-19, le modalità di aggiornamento delle certificazioni, le caratteristiche e le modalità di funzionamento della Piattaforma nazionale digital green certificate, la struttura dell'identificativo univoco delle certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile che consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità delle stesse, l'indicazione dei soggetti deputati al controllo delle certificazioni, i tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini dell'emissione delle certificazioni e le misure per assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni. Ove il certificato attesti l'avvenuta guarigione o il completamento del ciclo vaccinale, esso è inserito nel fascicolo sanitario della persona interessata. Si prevede altresì il riconoscimento delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea, ove esse siano conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Allo stesso modo, le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione Pag. 20riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione sono riconosciute se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
  È prevista, infine, una clausola di cedevolezza rispetto alle disposizioni europee de iure condendo.
  Segnala, per quanto concerne la disposizione in commento, il parere di avvertimento del Garante per la protezione dei dati personali del 23 aprile scorso, che ha formulato diversi rilievi critici al riguardo, sicuramente da prendere in considerazione nel prosieguo dell'iter del provvedimento.
  L'articolo 10 provvede a coordinare i termini che consentono di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza ai sensi dei decreti-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020 con il nuovo termine di durata dello stato di emergenza, prorogato al 31 luglio 2021 a seguito della delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021.
  L'articolo 11 proroga fino al 31 luglio 2021, data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini stabiliti dalle disposizioni legislative tassativamente elencate nell'allegato 2 annesso al decreto (concernenti rispettivamente: il conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale; l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali; la permanenza in servizio del personale sanitario; disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale; disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale; semplificazioni in materia di organi collegiali; misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; la dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio; misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica; l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie; la durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19; modalità di svolgimento dell'attività dei gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica; misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione; misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari; proroga delle forme semplificate di sottoscrizione e comunicazione relative a contratti finanziari; disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti; disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata; disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19; misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19; la proroga dei piani terapeutici; la proroga delle forme di sottoscrizione e comunicazione di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato; disposizioni in materia di buoni fruttiferi postali; la sorveglianza sanitaria; disposizioni in materia di lavoro agile; impiego del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; edilizia scolastica).
  L'articolo 12 è volto a chiarire le modalità per il calcolo dell'anticipazione sull'indennizzo alle imprese di trasporto aereo di linea di passeggeri che operino collegamenti di servizio pubblico, previsto a compensazione dei danni subiti con l'emergenza COVID-19, disponendo che si applichino le stesse regole previste per il calcolo dell'indennizzo. La norma riveste il carattere dell'urgenza in quanto i tempi ordinari di concessione degli indennizzi a seguito dell'approvazione della Commissione europea si sono rivelati incompatibili con le esigenze di salvaguardia dell'operatività delle imprese di trasporto aereo di passeggeri e con gli obblighi di servizio pubblico alle quali le stesse sono sottoposte.
  L'articolo 13 riguarda le sanzioni. Il comma 1 prevede che alle condotte di violazione delle misure di contenimento del Pag. 21contagio previste dagli articoli da 1 a 8 del decreto-legge in oggetto si applichi l'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020. Richiamando, dunque, una disposizione che già da tempo trova applicazione per la violazione delle restrizioni agli spostamenti, il decreto-legge in oggetto conferma la natura di illecito amministrativo di tali violazioni, sanzionate con il pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro. Il comma 2 prevede poi che le condotte di alterazione o falsificazione, aventi ad oggetto le certificazioni verdi COVID-19, costituiscano illeciti penali, sanzionati con le pene previste dal codice penale per i delitti di falsità in atti. Le pene previste da queste disposizioni del codice penale si applicano anche se le falsità riguardano documenti informatici.
  Fa presente, infine, che l'articolo 14, reca la disposizione relativa all'entrata in vigore del provvedimento.

  Marialucia LOREFICE, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.15 alle 16.55.