CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 aprile 2021
575.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 13

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 27 aprile 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

  La seduta comincia alle 18.55.

DL 42/2021: Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.
C. 2972-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento in oggetto è stato già esaminato, nella seduta del 13 aprile scorso, dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso un parere favorevole con una osservazione, volta a sostituire la rubrica dell'articolo 2, riformulandola come clausola di invarianza finanziaria. Tale osservazione è stata accolta dalle Commissioni di merito, che hanno concluso l'esame del provvedimento il 22 aprile scorso.
  Inoltre, nel corso dell'esame in sede referente sono stati introdotti due nuovi articoli.
  In particolare, l'articolo 1-bis ripristina l'applicabilità dell'articolo 223 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, relativo alle garanzie previste per l'interessato nelle attività ispettive e di vigilanza che comportano l'analisi dei campioni, alla Pag. 14disciplina in materia di controperizia e controversia recata dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 27 del 2021, coerentemente con il ripristino delle sanzioni penali in materia di sicurezza alimentare.
  L'articolo 1-ter, invece, apporta modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014, in materia di istituto della diffida nel settore agroalimentare, prevedendo, tra l'altro, che la relativa disciplina si applichi non più solo per le violazioni delle norme in materia agroalimentare, ma anche agli illeciti amministrativi in materia di sicurezza alimentare ed escludendo dall'applicazione dell'istituto i prodotti non conformi che siano già stati oggetto, anche in parte, di commercializzazione.
  Al riguardo, poiché le modifiche introdotte in sede referente non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere anche sul testo ora all'esame dell'Assemblea un parere favorevole.

  La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

   Gemmato 1.0140, che prevede che il Ministero della salute, le regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali, nello svolgimento delle attività di controllo nei settori indicati all'articolo 2 del decreto legislativo n. 27 del 2021, siano coadiuvati da un tecnologo alimentare incaricato di controllare i processi di trasformazione delle diverse filiere produttive alimentari e il loro impatto sulle caratteristiche nutrizionali, chimiche ed igienico-sanitarie degli alimenti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa attraverso l'impiego di tecnologi alimentari eventualmente già a disposizione delle amministrazioni interessate;

   Gemmato 1-bis.0100, che prevede che il Ministero della salute, nei settori rimessi alla sua competenza ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 27 del 2021, designi i laboratori di gestione della qualità dei processi produttivi incaricati di effettuare il controllo sulla gestione della qualità dei processi di trasformazione nell'ambito di diverse filiere produttive alimentari, al fine di tutelare la salute pubblica e garantire la sicurezza alimentare, demandando ad un successivo regolamento la definizione delle modalità attuative. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in commento, con particolare riguardo alla possibilità che la proposta medesima comporti l'introduzione di nuove funzioni di controllo non previste a legislazione vigente da affidare ai laboratori di gestione della qualità dei processi produttivi.

  Avverte, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA esprime parere contrario sulle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, mentre esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli articoli aggiuntivi 1.0140 e 1-bis.0100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte Pag. 15emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10 e il 24 aprile 2017.
C. 2858 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, fa presente che il disegno di legge in esame – già approvato dal Senato (A.S. 1222) – ha ad oggetto la ratifica e l'esecuzione dello Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10 e il 24 aprile 2017 e che il testo originario del disegno di legge di ratifica è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, con riferimento al novellato articolo 24 della Convenzione, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, che informa che le spese per le semine ittiogeniche (aggiunte dalla novella all'articolo 19) saranno erogate dai due Governi, su proposta della Commissione italo-svizzera, secondo procedure che prevedono che ciascun progetto approvato dalla Commissione dovrà essere di volta in volta sottoposto ai rispettivi Governi per il finanziamento, che sarà autorizzato nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In proposito non ha quindi osservazioni da formulare. Sulle restanti norme dello Scambio di note, non ha osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, non ha osservazioni da formulare, giacché si prevede, all'articolo 3, che alle attività derivanti dallo Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere, oggetto di ratifica, si provvede con le risorse disponibili previste a legislazione vigente dalla legge 22 novembre 1988, n. 530 di ratifica della suddetta Convenzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e che le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Tutto ciò considerato, formula pertanto una proposta di parere favorevole.

  La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001.
C. 2806 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela TORTO (M5S), relatrice, fa presente che il testo del disegno di legge è corredato di relazione tecnica e che l'Unione Europea ha già dato attuazione, a livello europeo, alla Convenzione di Stoccolma, da ultimo con il regolamento n. 2019/1021/UE relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione).
  Passando all'esame dei contenuti della Convenzione e del disegno di legge che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, evidenzia, in merito ai profili di quantificazione, che la Convenzione di Stoccolma ha l'obiettivo di proteggere la salute umana e Pag. 16l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti e che la relazione tecnica, dopo aver premesso che le misure previste dalla Convenzione sono in gran parte già regolamentate dalla legislazione vigente nazionale ed europea (come infatti rileva anche l'Analisi tecnico-normativa che correda l'A.C. 2806), stima i seguenti oneri: onere dovuto dall'Italia in qualità di Stato Parte: 230.307 euro per il primo anno e 207.321 a decorrere dal secondo anno (onere valutato, derivante dagli articoli 12, 13 e 20 della Convenzione); onere per la partecipazione alla Conferenza delle Parti: 9.440 euro ad anni alterni dal primo anno (onere valutato, derivante dall'art. 19 della Convenzione); onere per l'attuazione della Convenzione: 220.071 euro annui a decorrere dal primo anno (limite di spesa, derivante dagli articoli 5, 6 e 11 della Convenzione). Rileva che il disegno di legge di ratifica individua e copre i sopra evidenziati oneri e detta una clausola di neutralità riferita alle restanti disposizioni del provvedimento. Per quanto riguarda la decorrenza temporale degli oneri, rinvia a quanto sarà detto in seguito in merito ai profili di copertura finanziaria. Ciò posto, risulta necessario, a suo parere, acquisire chiarimenti in merito agli oneri individuati dalla relazione tecnica e alla configurazione di taluni di essi come limiti di spesa. Con riferimento agli oneri individuati dalla relazione tecnica osserva quanto segue: la quota di partecipazione dell'Italia è stata stimata per analogia con altre Convenzioni multilaterali: la relazione tecnica chiarisce, infatti, che tale onere è determinato sulla base del rapporto tra il budget annuale approvato dal Segretariato della Convenzione e la quota assegnata in sede ONU a ciascun Paese e che la stima della quota spettante all'Italia per il contributo annuale obbligatorio avviene analogamente ad altre convenzioni UNEP. In proposito, rileva che la quota per il primo anno è di importo maggiore rispetto a quella per le annualità successive: circa tale differenza ritiene che sarebbe utile acquisire chiarimenti, tenuto conto che, ad esempio, per la partecipazione italiana alla Convenzione di Minamata (legge 8 ottobre 2020, n. 134 – A.C. 2373 della XVIII legislatura), che presenta una struttura finanziaria simile alla Convenzione in esame, la quota è fissata in misura uguale per tutte le annualità (160 mila euro annui a decorrere dal primo anno); l'onere per la partecipazione alla Conferenza delle Parti è stato stimato sulla base di ipotesi ed assunzioni anche di carattere temporale esplicitate dalla relazione tecnica: sullo stesso non formula osservazioni, assumendo che la cadenza temporale ipotizzata dalla relazione tecnica corrisponda alle effettive modalità di funzionamento della Conferenza (che, rammenta, è già operante). In proposito appare a suo avviso utile una conferma; l'onere per l'attuazione della Convenzione è la risultante di una serie di spese per attività indicate dall'appendice alla relazione tecnica: prende atto della quantificazione, attribuita a valutazioni dell'ISPRA, e non formula osservazioni.
  Con riferimento alla configurazione di taluni dei predetti oneri come limiti di spesa, andrebbe, a suo parere, acquisito l'avviso del Governo circa l'effettiva possibilità di ricondurre gli oneri in questione (derivanti dagli articoli 5, 6 e 11 della Convenzione) a limiti massimi di spesa, tenuto conto che gli stessi afferiscono a spese di missione e retribuzioni di personale. Non formula osservazioni circa le restanti disposizioni.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 5 provvede alla copertura degli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 19 della Convenzione oggetto di ratifica, valutate in 9.440 euro ad anni alterni a decorrere dal 2020, nonché agli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla medesima Convenzione, ai sensi degli articoli 12, 13 e 20 della stessa Convenzione, valutati in 230.307 euro per il 2020 e in 207.321 euro annui a decorrere dal 2021, e alle rimanenti spese di cui agli articoli 5, 6 e 11 della Convenzione, pari a 220.071 euro annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2020-2022, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Ciò premesso, considerato che il 2020 è ormai trascorso, rappresenta la necessità di aggiornare la decorrenza degli oneri derivanti dall'attuazione del disegno di legge di Pag. 17ratifica in esame, ancorché il provvedimento sia stato inserito nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In particolare, per quanto riguarda gli oneri derivanti da spese di missione, in considerazione del fatto che presumibilmente la prima riunione della Conferenza delle Parti a cui parteciperà il nostro Paese sarà quella che si terrà a Ginevra nel giugno 2022, risulta a suo avviso necessario aggiornarne la decorrenza prevedendo che i predetti oneri si verificheranno ad anni alterni a decorrere dal 2022. Su tale aspetto ritiene, comunque, opportuna una conferma da parte del Governo. In merito agli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla Convenzione oggetto di ratifica, considerato che l'ammontare del contributo obbligatorio annuale sarà corrisposto a partire dal momento in cui l'Italia entrerà a far parte della Conferenza delle Parti, ossia dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che avrà luogo verosimilmente nell'anno 2021, reputa necessario anche in tal caso modificare la decorrenza degli oneri, prevedendo che gli stessi siano valutati in 230.307 euro per il 2021 e in 207.321 euro annui a decorrere dal 2022. Su tale aspetto appare, comunque, a suo parere, opportuna una conferma da parte del Governo. Per quanto riguarda gli oneri derivanti dalle rimanenti spese previste dalla Convenzione, rappresenta la necessità di prevederne la decorrenza dal 2021. Per quanto concerne la copertura dei citati oneri, segnala invece che, in relazione all'entrata in vigore della legge di bilancio per il triennio 2021-2023, appare necessario fare riferimento all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2021-2023, anziché al bilancio triennale 2020-2022. Ciò posto non ha osservazioni da formulare giacché l'accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto della rimodulazione degli oneri nei termini sopra descritti. Infine, non ha osservazioni da formulare sul comma 2, che dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, e sul comma 3, che prevede che, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della legge di ratifica in esame nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.
C. 1813, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 aprile 2021.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, ricorda che la Commissione è in attesa di chiarimenti da parte del Governo.

  La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA fa presente che sono in corso ulteriori approfondimenti sul provvedimento e chiede quindi un ulteriore rinvio dell'esame.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 19.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.05 alle 19.10.