CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 aprile 2021
566.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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COMITATO DEI NOVE

  Martedì 13 aprile 2021.

DL 31/2021: Misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza COVID-19.
C. 2989-A Governo.

  Il Comitato si è riunito dalle 11.35 alle 11.45.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 13 aprile 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 16.25.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Mario PERANTONI, presidente, comunica che, per il Gruppo Forza Italia, la deputata Matilde Siracusano cessa di far parte della Commissione.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby Prince».
Esame testo unificato Doc. XXII n. 47 Andrea Romano, Doc. XII n. 49 Potenti e Doc. XXII n. 51 Berti.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mario PERANTONI, presidente preliminarmente, avverte che, trattandosi di seduta in sede consultiva nella quale non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso. Da quindi la parola alla relatrice, onorevole Sarti, per la relazione illustrativa del provvedimento, ricordando che la Commissione esprimerà il prescritto parere nella seduta di domani.

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  Giulia SARTI (M5S), relatrice, comunica che la Commissione avvia oggi l'esame del testo unificato delle proposte di inchiesta parlamentare Doc. XXII n. 47 Andrea Romano, Doc. XXII n. 49 Potenti e Doc. XXII n. 51 Berti, recante l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby Prince», ai fini dell'espressione del prescritto parere alla IX Commissione. Rammenta che il disastro della nave Moby Prince, appartenente alla compagnia di navigazione Navarma S.p.A., in servizio nella tratta Livorno-Olbia, avvenne nella notte del 10 aprile 1991 a poche miglia dall'uscita del Porto di Livorno. Il traghetto entrò in collisione con la petroliera Agip Abruzzo, ancorata nella rada del porto. Perirono centoquaranta persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio e ci fu un unico superstite. Sul disastro si sono svolti il processo di primo grado presso il Tribunale di Livorno, iniziato il 29 novembre 1995 e conclusosi con la sentenza del 31 ottobre 1998 che assolse i quattro imputati per mancata sussistenza del fatto. Il processo di secondo grado si è tenuto presso la III Sezione della Corte d'Appello di Firenze, che il 5 febbraio 1999 ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado dichiarando di non doversi procedere nei confronti di uno degli imputati in ordine ai reati ascrittigli perché estinti per intervenuta prescrizione. In seguito, nel 2006, la procura della Repubblica di Livorno ha disposto la riapertura delle indagini preliminari sulla base dell'istanza depositata dall'avvocato Carlo Palermo per conto dei figli del comandante Ugo Chessa. A seguito di tali indagini, il 5 maggio 2010 la procura della Repubblica presso il tribunale di Livorno ha disposto l'archiviazione del procedimento penale evidenziando che l'incidente fu: «determinato in parte dall'errore umano e in parte da fattori causali concomitanti». Successivamente, il 2 novembre 2020 il Tribunale civile di Firenze ha respinto una richiesta di risarcimento delle associazioni dei familiari delle vittime, che, successivamente alle conclusioni delle Commissione parlamentare di inchiesta istituita presso il Senato della Repubblica con delibera 22 luglio 2015, avevano fatto ricorso contro la sentenza della Corte di Appello, in quanto «il diritto risarcitorio deve ritenersi prescritto per il decorso di due anni dei termini dalla data della sentenza divenuta irrevocabile».
  Nel passare ad illustrare il contenuto testo unificato al nostro esame, che si compone di sei articoli, fa presente che si soffermerà in particolare sui profili di competenza della Commissione Giustizia. Preliminarmente, evidenzia che l'articolo 1 istituisce la Commissione d'inchiesta al fine di accertare le cause della collisione del traghetto «Moby Prince» con la petroliera «Agip Abruzzo», avvenuta il 10 aprile 1991 nella rada del porto di Livorno, e le circostanze della morte di centoquaranta persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio in conseguenza della collisione, definendone le competenze e stabilendo che tale Commissione d'inchiesta debba concludere i propri lavori entro la fine della XVIII legislatura, mentre il successivo articolo 2 ne regolamenta la composizione. L'articolo 3 prevede i poteri e i limiti della Commissione d'inchiesta, disponendo che la stessa proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (comma 1) e vietandole, analogamente a quanto previsto dalle leggi istitutive delle Commissioni d'inchiesta antimafia a partire dal 2006, di adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale (comma 2). In proposito, rammenta che l'articolo 133 del codice di procedura penale prevede che il giudice possa ordinare l'accompagnamento coattivo del testimone, del perito, della persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato, del consulente tecnico, dell'interprete o del custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, se omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti. Il giudice può, inoltre, condannarli, con ordinanza, a pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende Pag. 24nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa. Il comma 3 dell'articolo 3 del testo unificato in esame prevede che per le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione si applichino le disposizioni di cui agli articoli da 366 a 384-bis del codice penale. Ricordo che le disposizioni del codice penale testé richiamate sono relative a delitti contro l'attività giudiziaria: il rifiuto di uffici legalmente dovuti (articolo 366), la simulazione di reato (articolo 367), la calunnia (articolo 368), l'autocalunnia (articolo 369), la simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione (articolo 370), il falso giuramento della parte (articolo 371), le false informazioni al pubblico ministero (articolo 371-bis), le false dichiarazioni al difensore (articolo 371-ter), la falsa testimonianza (articolo 372), la falsa perizia o interpretazione (articolo 373), la frode processuale (articolo 374), le false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria (articolo 374-bis), la frode in processo penale e depistaggio (articolo 375), la ritrattazione (articolo 376), l'intralcio alla giustizia (articolo 377), l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 377-bis), il favoreggiamento personale e reale (articoli 378-379), la rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale (articoli 379-bis), il patrocinio o consulenza infedele (articolo 380), le altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico (articolo 381), il millantato credito del patrocinatore (articolo 382), l'interdizione dai pubblici uffici (articolo 383), le circostanze aggravanti per il caso di condanna (articolo 383-bis), i casi di non punibilità (articolo 384), la punibilità dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero (articolo 384-bis).
  Il successivo comma 4 dispone che per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applichino le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  Circa la richiesta di atti e documenti, l'articolo 4 attribuisce alla Commissione d'inchiesta, tra le altre facoltà, quella di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, anche se coperti da segreto (comma 1) e dispone che sulle richieste a essa rivolte l'autorità giudiziaria provveda ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale e che possa trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa (comma 2). Si prevede, inoltre, che la Commissione garantisca il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti dal segreto (comma 4) e che la Commissione stabilisca quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Si prevede che debbano essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari (comma 6).
  L'articolo 5 dispone in merito all'obbligo del segreto per i componenti della Commissione d'inchiesta, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabori con la Commissione o compia o concorra a compiere atti di inchiesta, oppure ne venga a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio.
  L'articolo 6, da ultimo, disciplina l'organizzazione interna della Commissione d'inchiesta.
  In conclusione, preannuncia una proposta di parere favorevole, riservandosi comunque di valutare eventuali osservazioni da parte dei colleghi. Si augura comunque che l'iter di approvazione del provvedimento sia rapido, al fine di consentire l'istituzione di una Commissione d'inchiesta da tante parti auspicata per proseguire i lavori già svolti nella scorsa legislatura.

  Pierantonio ZANETTIN (FI), nell'anticipare il voto favorevole degli esponenti di Forza Italia, senza voler riproporre il tema appena discusso nell'ufficio di presidenza delle Commissioni riunite I e II, fa presente che il suo gruppo è sempre incline all'istituzione di Commissioni parlamentari di inchiesta. A tale proposito, precisa che Forza Italia non è in alcun modo preoccupata Pag. 25dall'eventuale concorrenza sull'argomento di inchieste penali in corso, ritenendo che sia dovere e diritto del Parlamento accertare, con compiti distinti da quelli della magistratura, anche responsabilità in situazioni più delicate. Rammenta che pochi giorni orsono lo stesso Presidente della Repubblica ha caldeggiato l'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave Moby Prince, al fine di chiarire i punti tuttora oscuri della vicenda. Ritiene in conclusione che sia doveroso per la Commissione Giustizia, così come per le Commissioni riunite I e II, dare il via libera all'istituzione delle Commissioni di inchiesta.

  Manfredi POTENTI (LEGA), nel manifestare il proprio apprezzamento alla relatrice per il parere favorevole testé preannunciato, le rivolge un ringraziamento anche a nome dei familiari delle vittime e delle persone da lui incontrate in occasione dell'anniversario della tragedia della Moby Prince. Rammenta a tale proposito che è aperta presso la procura di Livorno una nuova indagine, fortemente voluta dal procuratore capo Ettore Squillace Greco, sottolineando nel contempo l'opportunità che a trent'anni dalla strage proseguano i lavori della Commissione parlamentare di inchiesta istituita nella scorsa legislatura. Come testimoniato in occasione del trentesimo anniversario da tre parlamentari livornesi, per altro rappresentanti di tre distinte e importanti forze politiche, evidenzia che della tragedia resta sul territorio un ricordo indelebile. Fa presente inoltre come il lavoro svolto dalla precedente Commissione parlamentare di inchiesta abbia posto in luce alcune circostanze in contrasto con precedenti pronunce, a partire da quella del Tribunale di Firenze che non ha tenuto in considerazione le conclusioni del Senato, ritenendole un semplice pourparler di natura politica. Evidenzia in particolare la necessità di chiarire diverse situazioni, a partire dalla più grave di esse, vale a dire l'erronea conclusione del consulente tecnico in ordine alla durata dell'agonia delle vittime che, a suo parere, sarebbero decedute in soli venti minuti. Nell'evidenziare a tale proposito che, al contrario, le persone sono rimaste intrappolate in una sala della nave per ben quattro o cinque ore e successivamente decedute, a causa del tardivo o mancato soccorso, ricorda che sulla vicenda si sono svolti innestati altri fatti delittuosi, tra i quali anche la manomissione del traghetto. Nel ringraziare anticipatamente i colleghi per l'esito della votazione, frutto della sensibilità di tutti, fa presente di aver voluto testimoniare con il proprio intervento l'aspetto umano della tragedia, anche a nome dei colleghi Berti e Romano e della comunità dei familiari.

  Mario PERANTONI, presidente, nel ringraziare i proponenti dei provvedimenti in esame, ricorda che il traghetto Moby Prince era diretto in Sardegna e che nel disastro sono deceduti anche trenta suoi conterranei. Pertanto, nel sottolineare che la tragedia è ancora viva sulla pelle degli italiani e dei sardi, rinnova i propri ringraziamenti a chi si è prodigato in favore dell'istituzione della nuova Commissione parlamentare di inchiesta.

  Ciro MASCHIO (FDI) nel preannunciare il voto favorevole di Fratelli d'Italia, condivide le considerazioni svolte dai colleghi.

  Mario PERANTONI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.30.