CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 marzo 2021
545.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 145

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 10 marzo 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI

  La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto legislativo recante recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/112/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni.
Atto n. 248.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Filippo SENSI (PD), relatore, ricorda che la Commissione è oggi chiamata a esaminare lo schema di decreto legislativo in titolo che intende recepire le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 della direttiva 2017/2455/UE del Consiglio del 5 dicembre 2017, che è intervenuta sulle norme generali IVA (direttiva 2006/112/UE) e sulle esenzioni IVA per le importazioni di piccole spedizioni di valore trascurabile (direttiva 2009/132/UE), al fine di dettare una specifica disciplina sugli obblighi relativi alle prestazioni di servizi e alle vendite a distanza di beni. È altresì oggetto di recepimento la direttiva (UE) 2019/1995, che ha, a sua volta, modificato la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza e a talune cessioni nazionali di beni.
  L'obiettivo delle norme europee oggetto di recepimento – enunciato dalla Commissione europea nella Comunicazione del 2015 sulla «Strategia per il mercato unico digitale in Europa», e nella Comunicazione del Pag. 1462016 «Verso uno spazio unico europeo dell'IVA» – è quello di semplificare gli obblighi IVA per le imprese impegnate nell'e-commerce transfrontaliero, mettendo le imprese dell'Unione europea in condizioni di parità con le imprese non-UE.
  Si tratta, segnatamente, di misure, facenti parte di un pacchetto di interventi dedicati all'e-commerce, miranti a ridurre gli oneri connessi alla fornitura intra-UE dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e di quelli forniti per via elettronica, resi nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta.
  Le norme europee modificano le regole di territorialità IVA stabilite per tali servizi, intervenendo anche in ordine alle modalità della loro fatturazione. Viene in particolare estesa e semplificata la possibilità di aderire al regime speciale opzionale MOSS (Mini One Stop Shop – Mini Sportello Unico) in base al quale i servizi di importo inferiore alla soglia di 10.000 euro, forniti in Stati membri diversi da quello del prestatore, sono imponibili ai fini IVA in quest'ultimo, in deroga ai criteri di territorialità previsti in via generale per le predette prestazioni rese nei confronti di committenti non soggetti passivi.
  Optando per il regime MOSS, il soggetto passivo (fornitore dei servizi) evita di doversi identificare presso ogni Stato membro di consumo per effettuare gli adempimenti richiesti (dichiarazione e versamento dell'IVA), mentre trasmette telematicamente le dichiarazioni IVA trimestrali ed effettua i versamenti, attraverso un apposito portale elettronico, esclusivamente nel proprio Stato membro di identificazione, limitatamente alle operazioni rese a consumatori finali residenti o domiciliati in altri Stati membri di consumo. Le dichiarazioni e i versamenti così acquisiti dallo Stato membro di identificazione sono quindi trasmesse ai rispettivi Stati membri di consumo mediante una rete di comunicazione sicura. In Italia il portale elettronico MOSS è gestito dall'Agenzia delle entrate.
  La data prevista per l'entrata in vigore della nuova disciplina europea in esame era originariamente fissata al 1° gennaio 2021; tuttavia, a seguito dell'emergenza sanitaria, la data di recepimento delle nuove regole è stata rinviata al 30 giugno 2021.
  La delega al recepimento della direttiva 2455 del 2017 è contenuta all'articolo 1, comma 1, e all'allegato A, n. 12 della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019), il cui termine di esercizio è fissato al 31 maggio 2021, mentre il termine per l'espressione del parere sull'atto in oggetto è fissato al 7 aprile 2021.
  Ricorda peraltro che l'articolo 1 della direttiva è già stato recepito nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 145 del 1° giugno 2020, che ha modificato in più punti la disciplina sulla territorialità dell'IVA per i servizi elettronici e di telecomunicazione, allo scopo di introdurre regole specifiche nel caso in cui il prestatore di tali servizi sia un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro UE, disciplinando al contempo il regime speciale cosiddetto MOSS per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi da soggetti non UE.
  Venendo al contenuto dello schema di decreto legislativo – che, ricorda, recepisce gli articoli 2 e 3 della direttiva del 2017 – evidenzia che esso si compone di 10 articoli, il primo dei quali apporta una serie di significative modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – decreto IVA) in materia di e-commerce transfrontaliero, introducendo un regime IVA applicabile alle cessioni a distanza facilitate dalle interfacce elettroniche.
  Viene in particolare previsto – al comma 1, lettera a), che introduce l'articolo 2-bis nel citato D.P.R n. 633/1972 –, che le cessioni di beni si considerano effettuate dal soggetto passivo che le facilita tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, allorché riguardino: a) vendite a distanza intracomunitarie; b) cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato membro, effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell'Unione europea, destinate soggetti non passivi d'imposta (in genere consumatori finali); c) vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro. In tali casi il soggetto passivo che Pag. 147facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, le cessioni si considera cessionario e rivenditore degli stessi e il momento di effettuazione dell'operazione (e conseguentemente di esigibilità dell'imposta), è quello dell'accettazione del pagamento, non rilevando – in deroga al regime generale IVA – il momento della consegna o dell'emissione della fattura.
  Osserva che le descritte modifiche, ampliando il perimetro delle cessioni effettuate nel paese di destinazione e anticipando il momento dell'imposizione (nelle vendite a distanza il pagamento precede, in genere, la consegna), appaiono suscettibili di generare un maggior gettito IVA.
  Per semplificare l'applicazione dell'imposta e per evitare le frodi dovute al mancato versamento dell'IVA, le lettere d), e) e f) del comma 1 prevedono inoltre che le medesime forniture sopradescritte attinenti, non ai consumatori finali, ma al commercio interaziendale (business to business, B2B), se territorialmente rilevanti all'interno dell'UE, siano esenti da IVA, fermo restando il diritto del fornitore a detrarre l'imposta pagata a monte per l'acquisto o l'importazione dei beni ceduti e fermo restando, altresì, il mantenimento degli obblighi di fatturazione.
  Evidenzia che anche tale modifica, di intento antielusivo, appare suscettibile di produrre effetti positivi di gettito.
  Le restanti disposizioni dell'articolo 1 riguardano la disciplina degli obblighi contabili, inclusi regimi semplificati, come il citato MOSS, o contengono norme di coordinamento.
  L'articolo 2 modifica il decreto-legge n. 331 del 1993, introducendo, tra l'altro, la definizione di vendita a distanza, il cui regime impositivo è disciplinato dal precedente articolo 1. Si tratta delle cessioni di beni a partire da uno Stato diverso da quello di arrivo, effettuate nei confronti di consumatori finali, ad esclusione delle cessioni riguardanti mezzi di trasporto o beni da installare o montare a cura del fornitore. In tal caso la spedizione e il trasporto dei beni sono imputati al soggetto passivo che facilita le cessioni e, in deroga alla disciplina generale della territorialità dell'IVA, lo Stato nel quale l'imposta è applicabile è considerato quello di arrivo (salvo alcuni criteri di disapplicazione per le cessioni intracomunitarie di importo complessivo annuo contenuto al di sotto di 10.000 euro, soglia precedentemente fissata a 35.000 euro).
  L'articolo 3 modifica il decreto-legge n. 41 del 1995 al fine di recepire la nuova formulazione dell'articolo 35 della direttiva IVA, che assoggetta al regime IVA agevolato «del margine» le cessioni di beni d'occasione e degli oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato e le cessioni di mezzi di trasporto d'occasione, escludendole dall'ambito di applicazione delle regole sulle vendite a distanza. Ricordo che il regime speciale IVA «del margine» è volto a regolare le vendite di beni usati da parte di operatori economici, che hanno acquistato gli stessi beni da soggetti privati. Al ricorrere delle condizioni previste dalla disciplina speciale, l'IVA si applica solamente sul margine di vendita, ovvero la differenza tra il corrispettivo percepito e il valore di acquisto del bene.
  L'articolo 4 modifica in più punti la disciplina delle sanzioni in materia di imposte dirette e di IVA (decreto legislativo n. 471 del 1997), al fine di graduare le sanzioni amministrative, distinguendo l'ipotesi di omessa presentazione dalla ipotesi di tardiva presentazione della dichiarazione secondo i principi di proporzionalità della sanzione alla tipologia e grado della violazione commessa stabiliti dalla Corte di Giustizia Ue (cfr. inter alia, sentenza del 17 luglio 2014, Equoland Soc. coop). Vengono inoltre aggiornati alcuni riferimenti normativi.
  L'articolo 5 modifica il decreto-legge n. 35 del 2005 a fini di coordinarne la terminologia con le nuove definizioni introdotte dall'articolo 2.
  L'articolo 6 modifica il decreto del Ministro delle finanze 5 dicembre 1997, n. 489, in materia di franchigie fiscali per piccole spedizioni prive di carattere commerciale, abrogando l'articolo 5 che, per le merci il cui valore intrinseco non ecceda complessivamente 22 euro per spedizione, prevede la franchigia dai diritti doganali, ovvero Pag. 148dall'imposta sul valore aggiunto. Rimane vigente l'esenzione dai dazi doganali per le merci di valore non superiore a euro 150.
  L'articolo 7 disciplina le procedure per l'emanazione delle disposizioni attuative del provvedimento, in particolare per individuare gli Uffici competenti e le modalità operative e gestionali per l'esecuzione dei rimborsi e per l'applicazione dei regimi speciali.
  L'articolo 8 abroga le disposizioni – ancora mai applicate e la cui decorrenza, a seguito di successivi differimenti, è prevista al 1° luglio 2021 – che prevedono l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge) alle cessioni di taluni beni (telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop) facilitate da soggetti passivi che mettono a disposizione di terzi l'uso di un'interfaccia elettronica (piattaforma, portale, o mezzi analoghi). Resta fermo l'assoggettamento al reverse charge delle vendite dei medesimi beni effettuate direttamente da tali piattaforme.
  L'articolo 9 integra il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di 55,14 milioni di euro per l'anno 2021 e 110,28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, a tal fine utilizzando le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1 dello schema stesso. Dispone inoltre che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione del presente decreto con le risorse disponibili a legislazione vigente. Il comma 2 precisa che dall'attuazione del presente decreto, ad esclusione del comma 1, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 10 specifica che le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle operazioni, disciplinate dal decreto stesso, effettuate a partire dal 1° luglio 2021.
  In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere all'esito del dibattito in Commissione.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

  Mercoledì 10 marzo 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 13.35.

Sulla riunione della COSAC svoltasi il 30 novembre e il 1° dicembre 2020.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che il 30 novembre e il 1° dicembre 2021 una delegazione della Commissione ha partecipato alla riunione della COSAC, in merito alla quale rinvia alla relazione predisposta (vedi allegato).

  La Commissione prende atto.

  La seduta termina alle 13.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.50.