CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 febbraio 2021
530.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
Pag. 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Giovedì 18 febbraio 2021. – Presidenza del presidente Stefano CECCANTI.

  La seduta comincia alle 12.05.

Conversione in legge del decreto-legge 15 gennaio 2021, n. 3, recante misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari. (C. 2862 Governo).
(Parere alla Commissione VI).
(Esame e conclusione – Parere con condizione e raccomandazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Devis DORI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 2862 e rilevato che:

   sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

   il provvedimento, composto da 3 articoli, per un totale di 6 commi, presenta un contenuto limitato e corrispondente al titolo;

   l'articolo 1 del provvedimento risulta abrogato dall'articolo 1, comma 5, del successivo decreto-legge n. 7 del 2021, anch'esso attualmente all'esame della Camera (C. 2879); i precedenti commi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 7 riproducono sostanzialmente il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 3 prevedendo però diversi Pag. 4 termini per le notifiche degli adempimenti e versamenti tributari (dal 1 marzo 2021 al 28 febbraio 2022 e non più dal 1 febbraio 2021 al 31 gennaio 2022); con riferimento a tale modo di procedere il Comitato non può che ribadire i propri rilievi critici espressi da ultimo nella seduta del 17 dicembre 2020 nel parere sul disegno di legge C. 2828 di conversione del decreto-legge n. 137 del 2020 (cd. “DL ristori”), anche alla luce della sentenza n. 58 del 2018 della Corte costituzionale; in tale sentenza, la Corte infatti, con riferimento ad una fattispecie analoga, ma di minore complessità cioè ad una disposizione del decreto-legge n. 92 del 2015, abrogata nel corso dell'iter di conversione del decreto-legge n. 83 del 2015 prima della scadenza per la conversione del decreto-legge n. 92 e sostituita con una disposizione di identico contenuto inserita nel decreto-legge n. 83, ha rilevato che si trattava di un iter che ha arrecato “pregiudizio alla chiarezza delle leggi e alla intelligibilità dell'ordinamento”;

   inoltre, nel corso dell'esame in sede referente presso la VI Commissione finanze il rappresentante del Governo ha annunciato “l'intenzione del Governo di riversare il contenuto del presente provvedimento in una proposta emendativa da presentare nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020, cosiddetto Proroga termini (C. 2845)” (seduta del 26 gennaio 2021); tale proposta emendativa è stata successivamente presentata (articolo aggiuntivo 22.0200 del Governo) e fa confluire nel decreto-legge n. 183 del 2020 l'articolo 2 del provvedimento in esame e l'intero decreto-legge n. 7 del 2020; in proposito si ricorda che l'ordine del giorno Ceccanti 9/2835-A/10, approvato dalla Camera con 464 voti favorevoli nella seduta del 20 gennaio 2021, impegna il Governo “ad operare per evitare la ‘confluenza’ tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari”; al riguardo, si rileva che il Governo non sembra invece aver fornito motivazioni della decisione assunta;

   il provvedimento non risulta corredato né dall'analisi tecnico-normativa (ATN) né dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

  formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente condizione:

   sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

   provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa e in attuazione dell'ordine del giorno Ceccanti 9/2835-A/10, a richiedere al Governo di motivare le circostanze eccezionali alla base della decisione assunta di far confluire il provvedimento in esame in un altro provvedimento d'urgenza;

  Il Comitato raccomanda altresì:

   provvedano il Governo e il Legislatore ad evitare l'abrogazione o la modifica esplicita di disposizioni di decreti-legge in corso di conversione ad opera di successivi provvedimenti d'urgenza, alla luce delle gravi antinomie, di complessa soluzione nel sistema delle fonti, che questo modo di procedere può comportare».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2021, n. 7, recante proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2879 Governo).
(Parere alla Commissione VI).
(Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazioni e raccomandazione)

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Devis DORI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse Pag. 5per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 2879 e rilevato che:

   sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

   il provvedimento, composto da 4 articoli, per un totale di 10 commi, appare riconducibile a due distinte finalità: la proroga dei termini per adempimenti di natura tributaria (articolo 1) e la proroga al 30 aprile 2021 della disciplina speciale, connessa all'emergenza in corso, in materia di permessi premio, semilibertà ed esecuzione presso il domicilio della pena detentiva per i detenuti (articolo 2);

   l'articolo 1, comma 5, del provvedimento abroga l'articolo 1 del decreto-legge n. 3 del 2021, anch'esso attualmente all'esame della Camera (C. 2862); i precedenti commi dell'articolo 1 riproducono sostanzialmente il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 3 prevedendo però diversi termini per le notifiche degli adempimenti e versamenti tributari (dal 1 marzo 2021 al 28 febbraio 2022 e non più dal 1 febbraio 2021 al 31 gennaio 2022); con riferimento a tale modo di procedere il Comitato non può che ribadire i propri rilievi critici espressi da ultimo nella seduta del 17 dicembre 2020 nel parere sul disegno di legge C. 2828 di conversione del decreto-legge n. 137 del 2020 (cd. “DL ristori”), anche alla luce della sentenza n. 58 del 2018 della Corte costituzionale; in tale sentenza, la Corte infatti, con riferimento ad una fattispecie analoga, ma di minore complessità cioè ad una disposizione del decreto-legge n. 92 del 2015, abrogata nel corso dell'iter di conversione del decreto-legge n. 83 del 2015 prima della scadenza per la conversione del decreto-legge n. 92 e sostituita con una disposizione di identico contenuto inserita nel decreto-legge n. 83, ha rilevato che si trattava di un iter che ha arrecato “pregiudizio alla chiarezza delle leggi e alla intelligibilità dell'ordinamento”;

   inoltre, nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissioni riunite I Affari costituzionali e V Bilancio del disegno di legge di conversione C 2845 del decreto-legge n. 183 del 2020 (“DL proroga termini”) è stato presentato l'articolo aggiuntivo 22.0200 del Governo che fa confluire nel decreto-legge n. 183 del 2020 l'articolo 2 del decreto-legge n. 3 e l'intero provvedimento in esame; in proposito si ricorda che l'ordine del giorno Ceccanti 9/2835-A/10, approvato dalla Camera con 464 voti favorevoli nella seduta del 20 gennaio 2021 nel corso dell'esame del disegno di legge C. 2835 di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020, impegna il Governo “ad operare per evitare la ‘confluenza’ tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari”; al riguardo, si rileva che il Governo non sembra invece aver fornito motivazioni della decisione assunta;

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

   il comma 3 dell'articolo 1 stabilisce al 28 febbraio 2021 il termine finale di scadenza della sospensione, disciplinata dall'articolo 152 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. “DL rilancio”), degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente di riscossione sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati; ciò senza tuttavia operare una modifica testuale del citato articolo 152, come invece raccomandato dal paragrafo 3, lettera a), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001;

   il comma 4 dell'articolo 1 prevede che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° e il 15 Pag. 6gennaio 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 3 del 2021, e restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti, al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di approfondire l'impatto della disposizione alla luce della circostanza che essa determina un regime specifico per un arco temporale assai ristretto (dal 1° gennaio 2021 al 15 gennaio 2021);

   si segnala inoltre che non sono fatti salvi gli effetti dell'articolo 1 del decreto-legge n. 3 del 2021 che, come già rilevato, il provvedimento in esame abroga; probabilmente la mancata salvezza degli effetti deriva dalla constatazione che la disciplina abrogata risulta “assorbita” da quella dell'articolo 1 del decreto-legge n. 7 del 2021; tuttavia al momento della decadenza del decreto-legge n. 3 del 2020, l'articolo 1 di tale decreto risulterà non solo abrogato con efficacia ex nunc dall'articolo 1 del provvedimento in esame ma anche non convertito in legge e quindi privo di effetti ex tunc anche per il suo periodo di vigenza tra il 15 gennaio e il 31 gennaio 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 7; si potrebbero pertanto creare effetti di incertezza normativa ad esempio con riferimento ad atti di accertamento compiuti in violazione del decreto-legge n. 3 nel periodo tra il 15 gennaio e il 31 gennaio 2021;

   il provvedimento non risulta corredato né dall'analisi tecnico-normativa (ATN) né dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

  formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente condizione:

   sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

   provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa e in attuazione dell'ordine del giorno Ceccanti 9/2835-A/10, a richiedere al Governo di motivare le circostanze eccezionali alla base della decisione assunta di far confluire il provvedimento in esame in un altro provvedimento d'urgenza;

  il Comitato osserva altresì:

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

    approfondire il contenuto dell'articolo 1, commi 3 e 4;

    approfondire se sia necessario fare salvi gli effetti dell'articolo 1 del decreto-legge n. 3 del 2021 che l'articolo 1, comma 5, del provvedimento in esame abroga;

  Il Comitato raccomanda infine:

   provvedano il Governo e il Legislatore ad evitare l'abrogazione o la modifica esplicita di disposizioni di decreti-legge in corso di conversione ad opera di successivi provvedimenti d'urgenza, alla luce delle gravi antinomie, di complessa soluzione nel sistema delle fonti, che questo modo di procedere può comportare.».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 12.10.