CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 gennaio 2021
509.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 141

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 20 gennaio 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 13.30.

DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.
C. 2845 Governo.
(Parere alle Commissioni I e V).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Piero DE LUCA (PD), relatore, ricorda che la Commissione è oggi chiamata a esaminare il decreto-legge n.183/2020, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.
  Segnala in premessa che alle consuete esigenze di proroga, sospensione e differimento di termini, che si manifestano ordinariamente in prossimità della chiusura dell'esercizio, si aggiungono quest'anno anche quelle correlate con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. Conseguentemente, il provvedimento in esame, che si compone di 22 articoli e un allegato, dopo i primi 18 articoli contenenti numerose disposizioni di proroga in una molteplicità di settori, dedica l'articolo 19 e il relativo allegato, alle proroghe specificamente correlate allo stato di crisi sanitaria in essere.
  Avverte che, dopo aver dato conto delle proroghe afferenti alle aree di intervento connesse alle politiche europee, dedicherà un particolare approfondimento alle materie trattate dagli ultimi due articoli del provvedimento, menzionate anche nel titolo dello stesso, riguardanti temi di specifico Pag. 142 interesse della Commissione, quali il Sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e le misure applicabili a intermediari bancari e imprese di assicurazione in relazione al recesso del Regno Unito dall'UE.
  Segnala quindi che l'articolo 3, comma 3, armonizza i tempi di entrata in vigore degli adempimenti IVA richiesti alle piattaforme commerciali online nelle vendite a distanza di beni importati da territori o paesi terzi, alle decisioni del Consiglio dell'Unione europea, che ha accordato una proroga di 6 mesi (al 1° luglio 2021) a seguito della pandemia.
  Ricorda in proposito che l'articolo 14-bis della direttiva 2006/112/CE (cosiddetta direttiva IVA) – introdotto dall'art. 2, par. 1, punto 2 della Direttiva 5 dicembre 2017, n. 2017/2455/UE, a decorrere dal 18 gennaio 2018 – prevede che le piattaforme elettroniche finalizzate ad agevolare le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, si considerano rivenditori ai fini della riscossione dell'IVA, che grava in questi casi sul cedente. Secondo la direttiva, tali norme avrebbero dovuto trovare applicazione a partire dal 1° gennaio 2021. Tuttavia, a seguito della pandemia, il Consiglio dell'Unione europea (con la decisione (UE) n. 2020/1109 del 20 luglio 2020 che ha modificato la direttiva (UE) 2017/2455 e la direttiva (UE) 2019/1995), ha disposto il rinvio della decorrenza inizialmente prevista, fissandola al 1° luglio 2021, posto che in diversi Stati membri si sono riscontrate difficoltà nel portare a termine entro il 31 dicembre 2020 lo sviluppo dei sistemi informatici necessari per l'applicazione delle norme stabilite dalle direttive (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995 e ad applicarle dal 1° gennaio 2021. È così divenuta necessaria una disposizione di legge che – anticipando i tempi di recepimento delle direttive citate – chiarisca il termine di entrata in vigore degli adempimenti IVA richiesti alle piattaforme che intervengono nel commercio elettronico, già altrimenti fissati dal decreto legge n. 135 del 2018 e dal decreto-legge n. 34 del 2019. Il nuovo termine di decorrenza dell'applicazione delle citate direttive (UE) 2017/2455 e (UE) 20I 9/1995 è pertanto fissato al 1° luglio 2021.
  L'articolo 4, comma 5, proroga dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022 la sospensione delle disposizioni del decreto legislativo n. 26 del 2014 che vietano in Italia alcune procedure di sperimentazione su animali (xenotrapianti e sostanze d'abuso).
  Ricorda che con il decreto legislativo n. 26 del 2014 sono state recepite le norme della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, introducendo tuttavia una parte discrezionale con un livello superiore e più restrittivo di regolazione rispetto a quello europeo, la cui applicazione è stata però finora differita, anche per valutare l'effettiva disponibilità dei metodi alternativi. Come sottolinea la relazione illustrativa, le sollecitazioni alle successive proroghe sono derivate in special modo dalle segnalazioni degli enti scientifici (tra cui la piattaforma Research4Life), contrari all'interruzione delle attività di ricerca in oggetto, peraltro consentite negli altri Stati membri Ue ed extra Ue. L'ulteriore proroga consentirebbe pertanto ai soggetti interessati di sviluppare un approccio alternativo idoneo, rispondendo, al contempo, alla procedura di infrazione avviata nel 2013 nei confronti dell'Italia per il non corretto recepimento della richiamata direttiva 2010/63/UE, a causa di condizioni eccessivamente restrittive delle sperimentazioni stesse rispetto a quelle esistenti in altri Stati membri. L'articolo 2 della direttiva 2010/63/UE, infatti, non consente di introdurre nella disciplina nazionale misure più rigorose di quelle previste dalla stessa direttiva. Ricorda in proposito che la citata procedura d'infrazione risulta ancora aperta ed è in fase di parere motivato, inviato dalla Commissione il 15/2/2017 con una nota che sottolinea l'invito all'Italia a conformare pienamente la sua legislazione per garantire «che il livello di benessere degli animali resti elevato pur salvaguardando il corretto funzionamento del mercato interno». In sostanza, si è preso atto che l'Italia ha recepito la direttiva nel marzo 2014, ma si Pag. 143invita a risolvere le non conformità già rilevate.
  L'articolo 10 prevede proroghe concernenti il settore agricolo, due delle quali afferenti a temi oggetto di politiche comunitarie.
  In particolare, l'articolo 10, comma 4, prevede, fino al 31 dicembre 2021, l'esonero degli obblighi di presentazione della documentazione antimafia per ricevere i fondi dell'Unione europea, destinati ai terreni agricoli, per importi non superiori a 25 mila euro. Dopo tale termine, sarà obbligatoria la presentazione di tale documentazione per i titolari di terreni agricoli che accedono a fondi europei per importi superiori a 5 mila euro.
  L'articolo 10, comma 5, introducendo una modifica all'art. 10-quinquies del decreto-legge n. 27 del 2019, proroga fino al 31 marzo 2021 la sospensione delle procedure di recupero degli aiuti dell'Unione europea per le imprese del settore saccarifero. Si tratta di aiuti concessi in base a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero, introdotto dal regolamento (CE) n. 320/2006, giudicati poi recuperabili dalla decisione di esecuzione della Commissione n. 2015/103, del 16 gennaio 2015 in proporzione agli impegni di ristrutturazione non rispettati. Tale decisione di esecuzione è stata oggetto di impugnazione da parte dalla Repubblica Italiana, che ha nel frattempo previsto la sospensione dei recuperi fino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari. L'impugnazione della citata decisione di esecuzione da parte dell'Italia è stata poi respinta dall'Ordinanza della Corte di Giustizia UE del 2 aprile 2020 C-390/19.
  L'articolo 12, comma 5, in attesa di un apposito decreto interministeriale di regolazione della materia, estende al 30 aprile 2021 il termine per l'applicazione del nuovo regime di sorveglianza radiometrica previsto dal decreto legislativo n. 101 del 29 luglio 2020, che ha introdotto una nuova disciplina per la protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. Ricorda in proposito che il tema in questione era stato oggetto della direttiva 2013/59/Euratom, il cui mancato recepimento nel termine previsto, scaduto il 6 febbraio 2018, aveva determinato l'avvio contro l'Italia della procedura di infrazione 2018/2044, che era giunta, il 25 luglio 2019, alla fase di deferimento dell'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Il citato D.Lgs n. 101 del 29 luglio 2020, predisposto in attuazione della disciplina di delega di cui agli articoli 1 e 20 della L. 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018), è quindi intervenuto a dare attuazione alla menzionata direttiva, prevedendo, all'articolo 72, comma 3, l'adozione, entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore, di un decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l' ISIN (Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione) per la definizione delle modalità esecutive della nuova disciplina. Allo scadere del termine di emanazione di tale decreto, avvenuta il 25 dicembre 2020, lo stesso risultava trasmesso in bozza alle amministrazioni centrali di cui è stato richiesto il concerto. Si rende pertanto necessaria una proroga del termine di efficacia della nuova disciplina di sorveglianza, onde evitare che la stessa, che comporta oneri aggiuntivi gravanti sugli operatori, entri in vigore senza che ne siano regolati gli aspetti tecnici.
  L'articolo 13, comma 3, proroga di un anno i termini per l'estensione alle strade di interesse nazionale non comprese nella rete stradale transeuropea, nonché alle strade di competenza delle regioni e degli enti locali, con particolare riferimento a quelle finanziate a totale o parziale carico dell'UE, dell'applicazione della normativa sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali della rete stradale transeuropea (rete TEN) recata dal decreto legislativo n. 35 del 2011.
  Ricorda in proposito che il tema dell'estensione dell'ambito di applicazione della normativa sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali è oggetto della direttiva 2019/1936/UE, che modifica l'ambito Pag. 144 di applicazione dell'art. 1 della direttiva 2008/96/CE, precedentemente limitato alle sole strade che fanno parte della rete TEN. Il termine di recepimento della nuova direttiva 2019/1936/UE è fissato al 17 dicembre 2021 e la delega per il relativo recepimento è recata dal disegno di legge di delegazione europea 2019-2020 (vedi la voce n. 30 dell'Allegato A all'Atto Camera n. 2757), attualmente all'esame dell'Assemblea. La proroga in esame si rende necessaria al fine di evitare che, prima del recepimento della citata direttiva 2019/1936/UE in materia di estensione alle strade non appartenenti alla rete TEN della normativa sulla gestione della sicurezza, entri in vigore la disciplina del D.Lgs. n. 35/2011, in parte obsoleta.
  L'articolo 15, comma 6, interviene sul termine di decorrenza degli obblighi in materia di etichettatura degli imballaggi posti a carico dei produttori ai sensi dell'articolo 219, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante il codice dell'ambiente, sospendendo l'applicazione di tali obblighi fino al 31 dicembre 2021.
  Ricorda che il citato articolo 219, comma 5, primo periodo, del codice dell'ambiente, di cui viene differita l'applicazione – recentemente modificato dal D.Lgs. n. 116/2020 che ha recato l'attuazione della direttive (UE) 2018/851, relativa ai rifiuti, e (UE) 2018/852, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio –, prevede che tutti gli imballaggi siano etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. Non viene invece sospeso l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione europea.
  La relazione illustrativa alla norma qui in esame evidenzia che la disposizione sull'obbligo di etichettatura, qui oggetto di proroga, è entrata in vigore «senza un adeguato periodo transitorio per l'adeguamento da parte degli operatori interessati», rilevando problemi applicativi, tenuto conto anche della «necessità di smaltire ingenti quantità di residui di magazzino in un lasso di tempo oggettivamente non sostenibile».
  Ricorda quindi che la citata direttiva (UE) 2018/ sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ha introdotto, tra l'altro, alcuni obiettivi di riciclaggio per gli imballaggi (almeno il 65% entro il 31 dicembre 2025 e il 70% entro il 31 dicembre 2030, con percentuali specifiche per i singoli materiali), consentendo agli Stati membri di posticipare il raggiungimento di questi obiettivi fino a un massimo di 5 anni (poste alcune condizioni di percentuali minime di riciclaggio).
  L'articolo 19 proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 i termini delle disposizioni legislative di elencate nell'allegato 1 al decreto-legge. Tra tali disposizioni può risultare di interesse per la Commissione, in particolare, l'articolo 102, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020, recante una norma transitoria in materia di svolgimento a distanza delle prove compensative, per i casi in cui, per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, il riconoscimento del possesso di una qualifica professionale (conseguita in altri Paesi dell'Unione), nell'ambito delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, richieda lo svolgimento di tale prova.
  Per quanto concerne le disposizioni di più stretto interesse della Commissione, segnala, come accennato, l'articolo 21, che dà esecuzione nell'ordinamento italiano alla decisione sulle risorse proprie dell'Unione europea che, nel contesto del bilancio pluriennale dell'UE per il settennato 2021-2027, individua le fonti di entrata dell'Unione. La decisione autorizza altresì la Commissione europea a contrarre sui mercati finanziari i prestiti strumentali all'avvio del piano di ripresa per l'Europa dopo la crisi pandemica. Pag. 145
  La norma mira a dare esecuzione nell'ordinamento italiano alla decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che, all'interno del Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027, stabilisce il sistema delle risorse proprie dell'Unione europea per il prossimo settennato al fine di assicurare il finanziamento del bilancio annuale dell'Unione.
  Ricorda che nel Quadro finanziario pluriennale 2014-2020 i massimali sulle risorse proprie per gli stanziamenti annuali di impegno e di pagamento furono pari, rispettivamente, all'1,29 e all'1,23 per cento della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri. Tali massimali vengono ora elevati in via permanente, rispettivamente, all'1,40 e all'1,46 per cento, in considerazione sia della fuoriuscita del Regno Unito dall'Unione europea, sia della crisi economica attuale, fattori che concorrono entrambi alla riduzione del RNL della UE e dell'ammontare nominale delle risorse proprie calcolato su tale RNL ridotto. Per il nostro Paese, tale aumento di contribuzione è già stato registrato in bilancio con un adeguamento degli stanziamenti a legislazione vigente del Capitolo 2751 «Somme da versare per il finanziamento del bilancio dell'UE a titolo di risorse proprie basate sul RNL (Reddito Nazionale Lordo) e sull'IVA», che reca un'integrazione di 1.800 milioni nel 2021, 2.400 milioni nel 2022 e 2.600 milioni nel 2023.
  La medesima decisione (UE, Euratom) 2020/2053 conferisce alla Commissione europea il potere di contrarre prestiti per conto dell'Unione per un ammontare fino a 750 miliardi di euro, per finanziare, con 390 miliardi di sovvenzioni e 360 miliardi di prestiti, il programma «Next Generation EU» (NGEU). Le risorse del nuovo strumento saranno reperite attraverso l'emissione di debito comune, la cui restituzione inizierebbe a partire dal 1° gennaio 2027. Tale emissione è resa possibile grazie all'ulteriore innalzamento temporaneo – dal 2021 e fino alla cessazione delle passività legate a Next Generation EU (al più tardi fino al 2058) – del massimale delle risorse proprie di 0,6 punti percentuali del RNL dell'UE, che consentirà alla Commissione di mantenere il suo elevato rating creditizio e di contrarre per la prima volta sui mercati finanziari prestiti di così ampia portata a condizioni vantaggiose. L'effettivo versamento delle entrate corrispondenti all'incremento transitorio del massimale potrà peraltro essere richiesto agli Stati membri solo come estrema ratio, qualora le entrate proprie ordinarie e una gestione attiva della liquidità non risultino sufficienti al rimborso dei titoli emessi.
  La medesima decisione prevede, infine, una revisione del sistema delle risorse proprie entro il termine di conclusione del QFP 2021-27, con l'introduzione di nuovi strumenti di finanziamento (dal 2021 imposizione sui rifiuti di plastica non riciclata, dal 2023 dazi sul carbonio alla frontiera e imposta sull'economia digitale e, successivamente, possibilità di altre entrate, come l'estensione ai settori marittimo e aeronautico dello scambio di quote di emissioni e un'imposta sulle transazioni finanziarie). Tali nuove risorse proprie saranno utilizzate esclusivamente per rimborsare anticipatamente il prestito legato a Next Generation EU.
  Richiama, infine, l'articolo 22, che introduce specifiche disposizioni che consentono transitoriamente l'operatività degli intermediari bancari, finanziari e assicurativi in Italia a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione Europea (la c.d. Brexit).
  Con riferimento a banche e intermediari finanziari britannici con attività in Italia si prevede un regime di operatività limitata, che consente a tali imprese di continuare a esercitare la propria attività dal 1° gennaio 2021 fino alla conclusione del procedimento autorizzativo da parte delle Autorità competenti e, comunque, non oltre sei mesi successivi alla scadenza del periodo di transizione (terminato il 31 dicembre 2020), solo con riferimento alle attività per le quali sia stata richiesta tempestiva autorizzazione alle Autorità nazionali competenti e solo per la gestione dei rapporti esistenti. Non è quindi permessa l'acquisizione di nuovi clienti, né la modifica dei rapporti in essere.
  Analogamente, le imprese di assicurazione britanniche possono proseguire la Pag. 146propria attività in Italia nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso, senza assumere nuovi contratti, né rinnovare quelli esistenti.
  Al fine di equiparare il trattamento degli operatori di altri Paesi terzi a quello accordato dalle norme in esame per effetto della Brexit, vengono fissati al 30 giugno 2021 anche i termini per l'operatività temporanea di banche e intermediari già autorizzati in Italia appartenenti a Paesi terzi diversi dalla Gran Bretagna.
  In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere all'esito del dibattito in Commissione.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020.
C. 2786 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione, Affari esteri, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020.
  Rammenta che nessuno dei due Stati ha finora proclamato aree di giurisdizione funzionale, come zona di pesca riservata, zona di protezione ecologica o zona economica esclusiva sulla colonna d'acqua nel Mare Ionio, mentre la delimitazione degli spazi marittimi tra l'Italia e la Repubblica ellenica è tutt'ora regolata da un'intesa bilaterale risalente al 1977, resa esecutiva dall'Italia con la legge 23 maggio 1980, n. 290, con il quale i due Stati hanno delimitato la piattaforma continentale nel Mare Ionio. Ricorda, infatti, che, a differenza della piattaforma continentale, che esiste ipso iure e ab initio, senza la necessità di alcun atto formale (cfr. articolo 77 UNCLOS), la zona economica esclusiva deve essere proclamata dallo Stato che intende crearla.
  Rammenta altresì che, a seguito della proclamazione di zone economiche di protezione della pesca da parte di Algeria, Spagna, Croazia e Libia, e dopo la proclamazione di una zona di protezione ecologica da parte francese, con la legge 8 febbraio 2006, n. 61, il nostro Paese ha autorizzato l'istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale e fino ai limiti risultanti da appositi accordi con gli Stati il cui territorio fronteggia quello italiano o è ad esso adiacente. La normativa prevede in particolare che l'Italia vi eserciti la propria giurisdizione in materia di protezione dell'ambiente marino e del patrimonio archeologico e storico.
  Il provvedimento in esame interviene dunque ad individuare, mediante Accordo tra le parti, le modalità con le quali potranno in seguito essere delimitate, secondo i confini fin d'ora individuati, le aree marine che ricadrebbero sotto la giurisdizione dei due Stati, ove questi proclamassero zone marittime esclusive, fatti salvi i diritti degli Stati terzi previsti dal diritto internazionale. L'Accordo appare pertanto finalizzato a comporre in anticipo ogni questione controversa, facilitando la successiva definizione delle zone marittime esclusive dei due Paesi, evitando la creazione di aree sovrapposte.
  Ricorda che sul tema dell'istituzione delle zone economiche esclusive la Commissione ha recentemente esaminato, in sede consultiva, una proposta di legge (Nuovo testo C. 2313 Di Stasio ed altri), che prevede l'istituzione di una zona economica esclusiva (ZEE) oltre il limite esterno del mare territoriale. Tale proposta, approvata dalla Camera dei deputati, è ora all'esame del Senato.
  Passa quindi a illustrare il contenuto dell'Accordo in esame, che si compone di un preambolo e di cinque articoli. Pag. 147
  Nel preambolo le Parti, nel richiamare il rispetto del diritto internazionale, in particolare della Convenzione ONU sul diritto del mare del 1982, cui l'Italia e la Grecia entrambe aderiscono, ribadiscono altresì la validità dell'Accordo bilaterale del 1977 sulla delimitazione delle rispettive piattaforme continentali, che i due Paesi desiderano applicare in caso di delimitazione di altre zone marittime cui essi hanno diritto in base alle leggi e consuetudini internazionali.
  L'articolo 1, paragrafo 1, richiama espressamente il citato Accordo italo-ellenico del 1977 sulla delimitazione delle rispettive piattaforme continentali quale base per stabilire la linea di confine delle zone marittime sovrastanti su cui l'Italia e la Grecia hanno diritto ad esercitare diritti sovrani o giurisdizione in base al diritto internazionale. Il comma 2 esplicita le coordinate della linea di confine, attualizzandole al sistema di coordinate geografiche geodetico WGS-84. In base al comma 3, tale delimitazione potrà in seguito essere prolungata in entrambe le direzioni sino ai punti di congiunzione delle zone marittime dei rispettivi Stati confinanti, al momento in cui saranno conclusi i relativi accordi.
  L'articolo 2 prevede l'obbligo per ciascuna delle Parti, qualora assumano l'iniziativa di proclamare una zona marittima nei limiti della linea di confine prevista nell'Accordo in esame, d'informare l'altra Parte nel più breve tempo possibile.
  In base all'articolo 3 sono fatti salvi i diritti di pesca, conformemente alle vigenti norme dell'Unione europea, nonché, conformemente a quanto prevede l'articolo 58 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, i diritti, le libertà e i doveri degli altri Stati nella Zona economica esclusiva di una delle Parti.
  L'articolo 4, comma 1, contiene l'impegno delle Parti a risolvere qualsiasi controversia sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo in esame attraverso i canali diplomatici. Il successivo comma 2, peraltro, prevede che, qualora tale controversia non si risolva nel termine di quattro mesi, la controversia medesima dovrà essere deferita, di comune accordo tra le Parti, alla Corte internazionale di giustizia dell'ONU, o ad ogni altro organismo internazionale scelto per mutuo consenso.
  Infine, l'articolo 5 prevede che l'Accordo in esame sarà soggetto a ratifica, e che entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.
  Illustra infine il disegno di legge di ratifica, che si compone di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, mentre l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria per la quale dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 4 dell'Accordo – ovvero la necessità di deferire una controversia tra le Parti alla Corte internazionale di giustizia o ad altri organismi internazionali – si farà fronte con specifico provvedimento legislativo. L'articolo 4, infine, dispone in ordine all'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica.
  In conclusione, considerando come l'accordo in esame appaia funzionale a favorire la futura istituzione di una zona economica esclusiva per il nostro Paese, utile ad accrescere la sicurezza delle nostre coste e la tutela dell'ambiente marino circostante, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

  La Commissione, nessuno chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 13.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.