CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 gennaio 2021
508.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 7

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 19 gennaio 2021. — Presidenza della presidente Debora SERRACCHIANI.

  La seduta comincia alle 11.

DL 182/2020: Modifiche urgenti all'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
C. 2844 Governo.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Debora SERRACCHIANI, presidente, comunica che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla VI Commissione (Finanze), del disegno di legge n. 2844 Governo, di conversione del decreto-legge n. 182 del 2020, recante modifiche urgenti all'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  Ricorda che i deputati possono partecipare in videoconferenza secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il regolamento del 4 novembre 2020.
  Avverte che la Commissione esprimerà il parere di competenza nella seduta di domani, mercoledì 20 gennaio.
  Invita, quindi, la relatrice, onorevole Ciprini, a svolgere la sua relazione.

  Tiziana CIPRINI (M5S), relatrice, rileva che, come si legge nella relazione introduttiva, il provvedimento, che consta di due articoli, si è reso necessario al fine di correggere un errore meramente tecnico e in tal modo ripristinare appieno la volontà espressa dal Parlamento durante i lavori di predisposizione della legge di bilancio. In particolare, il comma 8 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021 intende rendere permanente la detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prevista, per il solo secondo semestre 2020, dall'articolo 2 del decreto legge n. 3 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2020. Tuttavia, nella sua formulazione originaria, tale comma non teneva conto che, ai fini della stabilizzazione della misura, gli importi della detrazione previsti per garantire Pag. 8 il medesimo beneficio mensile avrebbero dovuto essere raddoppiati rispetto a quanto stabilito dalla disposizione istitutiva dell'agevolazione, che ne prevedeva l'applicazione per il solo secondo semestre del 2020.
  Pertanto, l'articolo 1 del decreto-legge, sostituendo il richiamato comma 8 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021, dispone: la modifica del comma 1 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2020, precisando che la detrazione introdotta spetta nella misura degli importi indicati nel medesimo comma esclusivamente per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020 (comma 1, n. 1); l'indicazione degli importi, raddoppiati rispetto a quelli previsti per il secondo semestre 2020, in relazione ai quali spetta la detrazione a decorrere dal gennaio 2021 (comma 1, n. 2).
  L'articolo 2 reca l'entrata in vigore del decreto-legge.

  Debora SERRACCHIANI, presidente, poiché nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.
C. 2845 Governo.
(Parere alle Commissioni I e V).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Debora SERRACCHIANI, presidente, comunica che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite I e V, del disegno di legge n. 2845 Governo, di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.
  Ricorda che i deputati possono partecipare in videoconferenza secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il regolamento del 4 novembre 2020.
  Avverte che la Commissione esprimerà il parere di competenza nella seduta di domani, mercoledì 20 gennaio.
  Invita, quindi, il relatore, onorevole Viscomi, a svolgere la sua relazione.

  Antonio VISCOMI (PD), relatore, intervenendo da remoto, rileva preliminarmente che il provvedimento, che consta di 23 articoli, reca, all'articolo 1, la proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni. In particolare, per quanto di competenza della XI Commissione, segnala le proroghe al 31 dicembre 2021 dei termini riguardanti: l'assunzione di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nel periodo 2009-2012 (comma 1), nonché a quelle verificatesi nel 2019 (comma 3, lettera a)); le autorizzazioni ad assumere a tempo indeterminato nel comparto della sicurezza-difesa e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (commi 2 e 3, lettera b)); le assunzioni a tempo indeterminato in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente (comma 4). La norma, inoltre, dispone anche le proroghe riguardanti le seguenti fattispecie: il ricorso all'elenco dei vincitori dell'VIII corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale (comma 5); la sospensione dell'applicazione delle modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia, previste dall'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 (comma 6); l'espletamento di procedure concorsuali riguardanti il Ministero dell'interno (comma 7). Ancora, il comma 8 introduce disposizioni riguardanti la stabilizzazione del personale precario del Servizio sanitario nazionale; il comma 9 proroga i termini per le assunzioni già programmate negli enti locali in dissesto. Con riferimento al comune di Matera, il comma 10, data l'impossibilità di concludere l'esecuzione di tutte le attività amministrative a causa dell'emergenza pandemica, autorizza la proroga dei Pag. 9contratti a tempo determinato del personale impegnato nelle iniziative legate al ruolo di «capitale europea della cultura 2019» e autorizza la corresponsione di compensi al personale non dirigenziale assunto con contratto flessibile, per prestazioni di lavoro straordinario. I commi 12 e 13 prorogano anche per il 2021 l'operatività del gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri, costituito per le attività strettamente legata all'emergenza del COVID-19. Il comma 16 dispone la proroga al 30 aprile 2021 del termine per l'adozione del regolamento di delegificazione, che deve ridefinire gli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza e pubblicità a carico dei dirigenti pubblici in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 2019.
  Dopo avere segnalato che l'articolo 2 reca proroghe di termini riguardanti il Ministero dell'interno, rileva, all'articolo 3, che proroga termini in materia economica e finanziaria, che il comma 7 consente ai revisori legali di assolvere gli obblighi di aggiornamento professionale relativi agli anni 2020 e 2021 conseguendo i necessari crediti formativi entro il 31 dicembre 2022 e che il comma 11 prevede la possibilità per il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della gestione della lotteria dei corrispettivi, di conferire fino a sei incarichi di collaborazione, in luogo delle assunzioni a tempo determinato previste dall'articolo 141, comma 1-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, prorogando, nel contempo la scadenza di tale possibilità al 30 giugno 2022.
  Nel settore sanitario, segnala, all'articolo 4, il comma 4, che rinvia l'adozione di una nuova metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del SSN; il comma 6, che proroga i termini riguardanti le procedure concorsuali autorizzate per l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA); il comma 7, che proroga i contratti di lavoro flessibile del personale di ricerca sanitaria degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e degli Istituti zooprofilattici sperimentali; il comma 8, che riapre i termini per la formazione dell'elenco nazionale dei soggetti idonei all'incarico di direttore generale delle aziende sanitarie locali.
  In materia di istruzione, segnala, all'articolo 5, il comma 1, che proroga di un anno il termine per bandire il concorso per il reclutamento di insegnanti di religione cattolica per la copertura dei posti che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024, anziché dal 2020/2021 al 2022/2023; il comma 2, che proroga il termine entro il quale i Ministeri dell'istruzione e dell'università e della ricerca possono bandire concorsi già autorizzati; il comma 5, che proroga il termine per l'effettuazione della procedura selettiva per l'assunzione del personale addetto ai servizi di pulizia, già dipendente di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi.
  L'articolo 6 reca proroghe di termini nel settore dell'università e della ricerca, tra le quali segnala, al comma 1, quella relativa alla validità delle graduatorie nazionali nel comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, utili per il conferimento degli incarichi di docenza a tempo determinato e indeterminato e, conseguentemente, al comma 2, il rinvio dell'entrata in vigore del regolamento per la disciplina, la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico. Il comma 4 modifica la tempistica della definizione delle strutture del Ministero dell'università e della ricerca, che continua, pertanto, ad avvalersi del Dipartimento per le risorse umane del Ministero dell'istruzione; il comma 8 introduce proroghe alla normativa transitoria relativa allo svolgimento degli esami di abilitazione o dei tirocini in relazione all'esercizio di specifiche attività professionali.
  Dopo avere segnalato che l'articolo 7 dispone la proroga di termini in materia di beni e attività culturali e di turismo, rileva che, all'articolo 8, riguardante il settore della giustizia, il comma 1 proroga il termine entro il quale le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna possono essere esercitate da funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario, nelle more dell'espletamento delle procedure Pag. 10 concorsuali specifiche già autorizzate; analogamente dispone il comma 2, in relazione allo svolgimento delle funzioni di direttore degli istituti penali per i minorenni. Il comma 3 proroga la possibilità per gli uffici giudiziari di continuare ad avvalersi del personale comunale comandato o distaccato, per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali. Il comma 4 proroga il divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni in posizione di comando o di distacco. Infine, il comma 5 estende l'ambito delle opere per l'assegnazione straordinaria di funzioni in materia di edilizia penitenziaria in favore del personale tecnico del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP).
  L'articolo 9 reca la proroga di termini in materie di competenza della difesa, mentre, all'articolo 10, riguardante il settore agricolo, segnala il comma 2, che proroga per l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), in liquidazione, il termine per poter prorogare i contratti a tempo determinato in essere. Il comma 6 sospende il pagamento della rata relativa ai contributi di novembre e dicembre 2020, in scadenza il 16 gennaio 2021, in favore dei beneficiari degli esoneri contributivi disposti in relazione agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni dagli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020.
  Si sofferma sull'articolo 11, che reca proroghe di termini nel settore di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In particolare, dopo avere segnalato che il comma 1 fissa al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale le società di mutuo soccorso possono trasformarsi in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantenendo il proprio patrimonio, rileva che il comma 2 proroga alla medesima data il divieto di comandare presso altre amministrazioni il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Come si legge nella relazione illustrativa, la proroga è motivata dalla assoluta carenza di personale presso tutte le sedi dell'Ispettorato, non superabile nell'immediato a causa della lentezza delle procedure concorsuali, tenuto conto anche del fatto che spesso la richiesta di comando proviene dallo stesso personale dell'Ispettorato, il cui trattamento economico è tra i più bassi nel panorama delle pubbliche amministrazioni.
  I commi 3 e 4 prorogano al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale devono essere conclusi i lavori della Commissione tecnica per lo studio della gravosità delle occupazioni e di quella per l'analisi della spesa pubblica in materia previdenziale e assistenziale, istituite dalla legge di bilancio 2020. Dalla relazione illustrativa si apprende che la proroga si rende necessaria a causa dei rallentamenti nella costituzione e nell'avvio dei lavori delle Commissioni, a causa della chiusura delle attività istituzionali ordinarie conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  Il comma 5, con riferimento alle prestazioni delle gestioni pensionistiche del settore privato, proroga al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale l'INPS procede alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati, relative al periodo di imposta 2018, incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche ai fini delle conseguenti attività di sospensione, revoca ed eventuale ripristino delle prestazioni medesime. La relazione tecnica spiega che tale disposizione si rende necessaria per consentire all'INPS di condurre l'attività di verifica sulla base della nuova disciplina in materia di recupero delle prestazioni indebite introdotta dall'articolo 150 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, in base alla quale l'oggetto della ripetizione deve limitarsi a quanto effettivamente percepito in eccesso dal pensionato, quindi al netto delle ritenute fiscali, a decorrere dal 1° gennaio 2020. La necessità di elaborare nuove procedure operative richiede tempistiche più ampie di quelle attualmente adottate e, in mancanza della proroga in esame, che allunga i tempi entro i quali è possibile Pag. 11procedere al recupero, l'INPS perderebbe la possibilità di esigere la ripetizione delle somme indebitamente percepite in relazione all'anno di imposta 2018.
  I commi 6, 7 e 8 riguardano il lavoro portuale. In particolare, il comma 6 differisce al 30 giugno 2021 il termine di operatività delle agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, previste da una disciplina transitoria per i porti contraddistinti da particolari stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche (lettera a)) e stanzia risorse per la corresponsione ai lavoratori iscritti negli elenchi delle medesime agenzie dell'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro nel 2021 (lettera b)).
  Il comma 9 dispone la sospensione fino al 30 giugno 2021 dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria. Come si legge nella relazione illustrativa, la norma è volta a consentire agli Istituti previdenziali di disporre di un periodo più lungo per effettuare le notifiche degli atti di recupero e di accertamento amministrativo nei confronti dei contribuenti. Si tratta di un'attività delicata, che deve tenere conto dei provvedimenti volti ad agevolare lavoratori e imprese in termini di liquidità che si sono succeduti a causa dell'emergenza epidemiologica e che determinano rallentamenti anche nell'attività degli uffici postali.
  Il comma 10, infine, dispone la proroga, fino al 31 marzo 2021, dei contratti a tempo determinato dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità stipulati nella regione Calabria, al fine di consentire il completamento delle procedure di assunzione già avviate.
  L'articolo 12 interviene nel settore dello sviluppo economico. Segnala, in particolare, il comma 1, che proroga al 2021 la possibilità di stipulare contratti di rete con finalità di solidarietà, al fine di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimenti delle autorità competenti. Inoltre, il comma 5 proroga il termine per l'applicazione di un regime transitorio per la sorveglianza radiometrica previsto dal decreto legislativo n. 100 del 2011, che ha introdotto una nuova disciplina per la protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.
  L'articolo 13 reca proroghe di termini in materia di infrastrutture e trasporti. Segnala, per quanto di competenza della XI Commissione, il comma 4, che proroga al 31 agosto 2021 la disciplina transitoria che consente la stipula dei contratti di arruolamento direttamente a bordo, alla presenza di due testimoni, derogando dalle formalità previste dalla disciplina vigente. La norma, come si legge nella relazione illustrativa, è volta a evitare che si creino assembramenti di marittimi nelle capitanerie di porto.
  L'articolo 14 reca proroghe di termini in materie di competenza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; l'articolo 15 dispone proroghe di termini in materia di ambiente e tutela del territorio e del mare, a proposito del quale segnala che il comma 1 prevede lo slittamento del termine delle convenzioni SOGESID per l'assistenza tecnica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale differimento si rende necessario, come risulta dalla relazione tecnica, per i ritardi delle procedure concorsuali già bandite per il reclutamento di personale tecnico e amministrativo nonché per la riduzione del numero dei dipendenti a seguito dei pensionamenti intervenuti. Il comma 3 dispone la proroga dei termini per la bonifica dello stabilimento Stoppani di Cogoleto (GE), con la conseguente previsione di oneri per il pagamento del compenso corrisposto al soggetto attuatore e del lavoro straordinario di una unità di personale distaccato, come si legge nella relazione tecnica. I successivi commi 4 e 5 dispongono la proroga dell'attività del gruppo di lavoro «end of waste», costituito presso il Ministero.
  L'articolo 16 verte in materia di sport, mentre l'articolo 17 introduce disposizioni riguardanti la ricostruzione privata dopo il terremoto de L'Aquila. L'articolo 18 reca disposizioni finanziarie per il contrasto della Pag. 12povertà educativa, mentre l'articolo 19 dispone la proroga di termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, elencati nell'Allegato 1 al disegno di legge. Tra questi segnala, in particolare, quelli che riguardano le assunzioni dei medici specializzandi e il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario, il trattenimento in servizio del personale sanitario, la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, le disposizioni riguardanti lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari, le modalità di accesso al lavoro agile derogando al previo accordo sindacale nel settore privato; le disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile.
  L'articolo 20 reca misure di semplificazione per il collegamento digitale delle scuole e degli ospedali; l'articolo 21 recepisce la decisione del Consiglio dell'Unione europea 2020/2053 del 14 dicembre 2020, che contiene le basi giuridiche del nuovo sistema di finanziamento del bilancio europeo per il periodo di programmazione 2021-2027. L'articolo 22 introduce disposizioni in materia di intermediazione bancaria e di assicurazioni, conseguenti all'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea.
  L'articolo 23, infine, reca l'entrata in vigore del decreto-legge.

  Debora SERRACCHIANI, presidente, poiché nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani, nella quale si procederà all'espressione del parere.

  La seduta termina alle 11.10.