CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 14 gennaio 2021
507.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 14 gennaio 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 9.10.

DL 172/2020: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.
C. 2835-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Pietro NAVARRA (PD), relatore, osserva che il disegno di legge in titolo dispone la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. Evidenzia che, nel corso dell'esame referente, sono confluiti nel provvedimento in esame i decreti-legge n. 158 del 2020 e n. 1 del 2021 e che ciascuno dei tre decreti-legge è corredato di relazione tecnica, riferita ai rispettivi testi iniziali.
  Segnala che gli emendamenti governativi che hanno operato la predetta confluenza sono, a loro volta, corredati di una relazione tecnica che ribadisce quanto chiarito dalle relazioni tecniche iniziali, mentre l'emendamento parlamentare che ha introdotto l'articolo 2-bis non è invece corredato di relazione tecnica. Rileva che le predette relazioni tecniche risultano tuttora utilizzabili ai fini della verifica delle quantificazioni.
  In merito all'articolo 1, comma 1-bis, del disegno di legge di conversione, che reca l'abrogazione del decreto-legge n. 158 del 2020 e del decreto-legge n. 1 del 2021, in merito ai profili di quantificazione non formula osservazioni, considerato che, come riferito dalle relazioni tecniche relative agli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, le norme dei decreti-legge n. 158 del 2020 e n. 1 del 2021 sono confluite nel testo del provvedimento in esame e che ai medesimi decreti, di cui si dispone l'abrogazione, non sono stati ascritti effetti finanziari.
  Per quanto riguarda l'articolo 1, che reca misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo, e l'articolo 1-bis, che reca ulteriori disposizioni urgenti per il Pag. 10contenimento della diffusione del COVID-19, in merito ai profili di quantificazione non formula osservazioni, considerato il carattere ordinamentale delle norme.
  In merito all'articolo 1-quater, che dispone la progressiva ripresa dell'attività scolastica in presenza, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente come le norme in esame, originariamente recate dal decreto-legge n. 1 del 2021 e confluite nel presente decreto durante l'esame presso le competenti Commissioni, prevedono dall'11 gennaio 2021 al 16 gennaio 2021 il ricorso a forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, garantendo almeno al 50 per cento della popolazione studentesca l'attività didattica in presenza, mentre per la restante parte dell'attività didattica continua la didattica a distanza. Inoltre, nelle zone rosse e, quanto ai giorni 7, 8 e 9 gennaio 2021, su tutto il territorio nazionale, l'attività didattica si svolge a distanza per il 100 per cento della popolazione studentesca (comma 1). Per il periodo dal 7 al 16 gennaio 2021 per le altre istituzioni scolastiche resta fermo quanto previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 (comma 2). Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, prendendo atto di quanto riferito dalla relazione tecnica circa la natura organizzativa della norma in esame, non suscettibile – secondo la stessa relazione – di comportare ulteriori oneri per la finanza pubblica, e tenuto inoltre conto che la norma conferma una modalità di svolgimento della didattica già sperimentata e attuata a legislazione vigente.
  Riguardo all'articolo 1-quinquies, che reca disposizioni in materia di manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti COVID-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite, in merito ai profili di quantificazione prende preliminarmente atto del carattere sostanzialmente ordinamentale delle norme, volte ad individuare il soggetto cui compete prestare il consenso dell'incapace nel quadro del piano vaccinale straordinario. Segnala che in taluni casi, in via suppletiva e nei casi di mancanza di figure di sostegno, ai soli fini della vaccinazione, la norma affida la funzione ope legis a responsabili delle RSA o al direttore sanitario della ASL, che devono dar conto della sussistenza dei presupposti posti a base dell'esercizio della funzione medesima e delle relative istruttorie. Tenuto conto che la disposizione è assistita da una clausola di invarianza (articolo 1-sexies), ritiene opportuno acquisire conferma che le predette attività istruttorie e suppletive, qualora espletate da amministrazioni pubbliche o da strutture convenzionate, possano effettivamente essere svolte ad invarianza di risorse.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 2, rileva che le disposizioni in esame riconoscono un contributo a fondo perduto, nel limite massimo complessivo di 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021, in favore dei soggetti con partita IVA attiva prima del 1° dicembre 2020 che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 del provvedimento in esame (Attività dei servizi di ristorazione). Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, che non abbiano restituito il predetto beneficio. L'ammontare dell'agevolazione è pari al contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 e, in ogni caso, non può essere superiore a euro 150.000.
  Evidenzia che ai relativi oneri, pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. In proposito, segnala che la relazione tecnica, tenuto conto dell'ammontare del contributo a fondo perduto richiesto ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto Rilancio) dai soggetti che hanno dichiarato come attività prevalente uno dei codici ATECO indicati nell'Allegato 1 al presente provvedimento, stima gli oneri derivanti dalla disposizione in Pag. 11esame in complessivi 645 milioni di euro, ripartiti tra i due esercizi 2020 e 2021 nelle misure sopra indicate. Pertanto – secondo quanto si evince dalla relazione tecnica – l'onere indicato è il risultato di un procedimento di stima; tuttavia lo stesso è configurato come limite massimo di spesa, tenuto conto della formulazione letterale della norma e di quanto confermato dalla stessa relazione tecnica. In considerazione di ciò, ritiene quindi necessario acquisire i parametri – non esplicitati dalla relazione tecnica – sottostanti la stima dell'onere, quali, ad esempio, la platea attesa e l'importo medio relativo alle attività dei servizi di ristorazione, interessate dalla disposizione in esame, ai fini di una verifica della congruità del limite di spesa autorizzato rispetto alle finalità della misura in esame. Ricorda in proposito che la platea dei beneficiari del presente intervento agevolativo, essendo limitata ai servizi di ristorazione, non coincide con quella oggetto dei precedenti interventi (decreti-legge nn. 34 e 137 del 2020), che includevano anche altri settori. Ritiene inoltre che andrebbero esplicitati i criteri sottostanti la ripartizione dello stanziamento tra il 2020 ed il 2021.
  Infine, in mancanza di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento sui saldi di finanza pubblica, ritiene che andrebbero evidenziati gli effetti sui saldi di cassa della misura in esame, in relazione agli anni 2020 e 2021, tenendo conto delle effettive erogazioni in ciascuno dei due esercizi. Ciò anche al fine di valutare la congruità delle risorse previste a copertura a fornire idonea compensazione ai predetti oneri anche in termini di fabbisogno della pubblica amministrazione, fermo restando, per quanto attiene al saldo del bilancio dello Stato (saldo netto da finanziare) l'eventuale utilizzo nel 2021 di somme residue provenienti dal precedente esercizio.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 7 dell'articolo 2 provvede agli oneri – quantificati in 455 milioni di euro per l'anno 2020 e in 190 milioni di euro per l'anno 2021 – derivanti dal riconoscimento di un contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici del settore della ristorazione interessati dalle misure restrittive adottate in connessione all'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, alla copertura dei predetti oneri si fa fronte a valere sul Fondo di cui all'articolo 13-duodecies, comma 2, del decreto-legge n. 137 del 2020 (cosiddetto Ristori), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, che reca una dotazione complessiva di 1.790 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190,1 milioni di euro per l'anno 2021 e risulta iscritto, alla luce del decreto di ripartizione delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2021-2023, sul capitolo 3083 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Tanto premesso, nel prendere atto della congruità degli stanziamenti di competenza iscritti sul predetto Fondo, considera comunque necessario che il Governo ne confermi l'effettiva disponibilità con riferimento agli oneri da sostenere in entrambe le annualità (2020 e 2021) interessate dalla norma. In tale quadro, segnala peraltro che il successivo comma 4 del medesimo articolo 13-duodecies prevede la conservazione nel conto dei residui delle risorse del Fondo non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario 2020, onde consentirne l'utilizzo, per le medesime finalità, anche negli esercizi successivi.
  Rileva inoltre che il comma 7 dell'articolo 2 del provvedimento in esame prevede che, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni concernenti l'erogazione del suddetto contributo a fondo perduto, il Ministro dell'economia e delle finanze, ove necessario, possa disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. In proposito, non ha osservazioni da formulare.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 2-bis, che prevede un credito d'imposta per canoni di locazione, evidenzia che la norma specifica che il credito d'imposta per canoni di locazione riconosciuto alle imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio e ai tour operator, spetta Pag. 12a condizione che le attività abbiano subito una contrazione del cinquanta per cento del fatturato nel mese di riferimento del 2021 rispetto al corrispondente mese del 2019.
  In proposito, ritiene che andrebbe chiarito se la relazione tecnica allegata alla legge di bilancio abbia stimato i predetti oneri, riferiti all'estensione del beneficio ai primi quattro mesi del 2021, sulla base di un'ipotesi di calo di fatturato rispetto ai corrispondenti mesi del 2019 ovvero rispetto a quelli del 2020. Infatti, nella seconda ipotesi, la norma in esame – che assume invece come riferimento i dati 2019 – appare suscettibile di recare oneri, tenuto conto che verosimilmente i dati di fatturato del 2019 dovrebbero risultare, in media, più elevati di quelli del 2020, con conseguente ampliamento della platea dei beneficiari.
  Ricorda, in proposito, che l'onere indicato dalla legge di bilancio 2021 non era configurato come limite massimo di spesa.

  La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, fa presente che le eventuali attività istruttorie e suppletive, a cura di amministrazioni pubbliche o strutture convenzionate, relative alla manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti COVID-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite, di cui all'articolo 1-quinquies, saranno svolte con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Precisa inoltre che la ripartizione dello stanziamento tra gli anni 2020 e 2021, di cui all'articolo 2, recante l'erogazione di un contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione, è stata operata sulla base delle previsioni dei flussi di cassa. Assicura altresì che il Fondo di cui all'articolo 13-duodecies, comma 2, del decreto-legge n. 137 del 2020 (cosiddetto Ristori) reca, per entrambe le annualità 2020 e 2021, le occorrenti disponibilità per far fronte agli oneri derivanti dal predetto articolo 2. Chiarisce, infine, che l'articolo 2-bis, concernente il credito di imposta per canoni di locazione, non produce effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli già prodotti a legislazione vigente dal comma 5 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 602, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), posto che gli stessi sono stati definiti sulla base di un'ipotesi di calo di fatturato rispetto ai primi quattro mesi del 2019.

  Pietro NAVARRA (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,

   esaminato il progetto di legge C. 2835-A Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 172 del 2020, recante Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    le eventuali attività istruttorie e suppletive, a cura di amministrazioni pubbliche o strutture convenzionate, relative alla manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti COVID-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite, di cui all'articolo 1-quinquies, saranno svolte con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    la ripartizione dello stanziamento tra gli anni 2020 e 2021, di cui all'articolo 2, recante l'erogazione di un contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione, è stata operata sulla base delle previsioni dei flussi di cassa;

    il Fondo di cui all'articolo 13-duodecies, comma 2, del decreto-legge n. 137 del 2020 (cosiddetto Ristori) reca, per entrambe le annualità 2020 e 2021, le occorrenti disponibilità per far fronte agli oneri derivanti dal predetto articolo 2;

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    l'articolo 2-bis, concernente il credito di imposta per canoni di locazione, non produce effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli già prodotti a legislazione vigente dal comma 5 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 602, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), posto che gli stessi sono stati definiti sulla base di un'ipotesi di calo di fatturato rispetto ai primi quattro mesi del 2019;

   esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), in relazione agli oneri connessi al contributo a fondo perduto erogato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del provvedimento in esame, osserva come dai chiarimenti testé forniti dalla Viceministra Castelli non sia dato evincere i parametri, non esplicitati dalla relazione tecnica, sottostanti la stima dei predetti oneri, al fine di poter effettuare una verifica, come del resto evidenziato anche dal relatore, in ordine alla congruità del limite di spesa autorizzato rispetto alle finalità delle misure agevolativa in questione, ciò tanto più in considerazione della mancata coincidenza della platea dei soggetti beneficiari, sostanzialmente limitata ai servizi di ristorazione, rispetto a quella oggetto di precedente interventi di carattere analogo adottati per contrastare gli effetti economici prodotti dalla pandemia in corso.

  La Viceministra Laura CASTELLI, nel ribadire che la ripartizione tra gli anni 2020 e 2021 degli oneri connessi al riconoscimento del citato contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione, di cui all'articolo 2, è stata comunque operata sulla base delle previsioni dei flussi di cassa, in relazione a risorse che peraltro risultano in buona parte già concretamente erogate, conferma la congruità del limite di spesa complessivamente autorizzato dalla norma rispetto alle finalità della misura in esame.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Pietro NAVARRA (PD), relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In proposito, per quanto concerne le proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

   Novelli 1-bis.4, che prevede che, allo scopo di garantire la piena attuazione del piano di vaccinazioni COVID-19, al personale infermieristico e agli assistenti sanitari dipendenti degli enti del Servizio sanitario nazionale che aderiscono al predetto piano sia riconosciuta la tariffa oraria di 50 euro prevista dall'articolo 29 del decreto-legge n. 104 del 2020, imputando la copertura dei relativi oneri a valere sulle risorse, complessivamente pari a 478.218.772 euro, stanziate per l'anno 2020 dal medesimo articolo 29, anziché all'esercizio 2021;

   Bellucci 1-quater.1, che, nel più ampio quadro di interventi volti a garantire l'attività didattica in presenza per il 100 per cento della popolazione studentesca dal 18 gennaio 2020, prevede un contributo complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2021 in favore delle istituzioni scolastiche paritarie, senza tuttavia indicare le risorse finanziarie poste a copertura del predetto onere;

   Sasso 1-quater.2, che prevede che le istituzioni scolastiche adottino, entro il 31 gennaio 2021, sistemi per la rilevazione della temperatura a distanza all'ingresso (termoscanner) nonché sistemi di ventilazione meccanica controllata, provvedendo ai relativi oneri – privi tuttavia di quantificazione – in parte tramite riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui Pag. 14all'articolo 1, comma 200, della legge n. 140 del 2013, in parte utilizzando le risorse, non meglio precisate, del programma Next Generation EU;

   Sasso 1-quater.3, prevede che le autorità competenti provvedano al monitoraggio epidemiologico all'interno degli istituti scolastici tramite somministrazione di test salivari agli alunni e al personale docente e non docente con cadenza quindicinale, imputando i relativi oneri – privi tuttavia di quantificazione – alle risorse, non meglio precisate, del programma Next Generation EU;

   Frassinetti 1-quater.7, che prevede l'obbligo di installazione presso ciascun plesso di ogni istituzione scolastica di un dispositivo termoscanner per la rilevazione della temperatura di alunni e personale scolastico, autorizzando all'uopo una spesa non quantificata e priva di corrispondente copertura finanziaria;

   Mollicone 2.24, che incrementa significativamente le risorse destinate all'erogazione del contributo a fondo perduto di cui al comma 1 dell'articolo 2, elevandone gli importi a 7 miliardi di euro per l'anno 2020 e a 4 miliardi di euro per l'anno 2021, e provvede alla copertura del relativo maggiore onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018, in ciò comportando oneri relativi ad un esercizio finanziario oramai concluso;

   Bellucci 2.23, che incrementa le risorse destinate all'erogazione del contributo a fondo perduto di cui al comma 1 dell'articolo 2, contestualmente estendendo l'ambito di applicazione della misura, elevandone gli importi a 900 milioni di euro per l'anno 2020 e a 300 milioni di euro per l'anno 2021, provvedendo alla copertura del relativo maggiore onere a valere sul medesimo Fondo richiamato al comma 7 dell'articolo 1 del presente provvedimento, che non reca tuttavia, per l'anno 2021, le occorrenti disponibilità;

   Tiramani 2.14, che incrementa le risorse destinate all'erogazione del contributo a fondo perduto di cui al comma 1 dell'articolo 2, elevandone gli importi a 900 milioni di euro per l'anno 2020 e a 220 milioni di euro per l'anno 2021, provvedendo alla copertura del relativo maggiore onere a valere sul medesimo Fondo richiamato al comma 7 dell'articolo 1 del presente provvedimento, che non reca tuttavia, per l'anno 2021, le occorrenti disponibilità;

   Andreuzza 2.17 e 2.19, che incrementano le risorse destinate all'erogazione del contributo a fondo perduto di cui al comma 1 dell'articolo 2, al contempo estendendo l'ambito applicativo della misura, elevandone gli importi a 800 milioni di euro per l'anno 2020 e a 400 milioni di euro per l'anno 2021, provvedendo alla copertura del relativo maggiore onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018, in ciò comportando oneri relativi ad un esercizio finanziario oramai concluso;

   Tiramani 2.15 e 2.16, che incrementano le risorse destinate all'erogazione del contributo a fondo perduto di cui al comma 1 dell'articolo 2, al contempo estendendo l'ambito applicativo della misura, elevandone gli importi a 600 milioni di euro per l'anno 2020 e a 300 milioni di euro per l'anno 2021 e provvedendo alla copertura del relativo maggiore onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018, in ciò comportando oneri relativi ad un esercizio finanziario oramai concluso;

   Albano 2.100 e 2.101, che ampliano a vario titolo l'ambito di applicazione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 2, comma 1, senza tuttavia recare la quantificazione dei relativi oneri né la corrispondente copertura finanziaria;

   Deidda 2.25, che prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto ai microbirrifici con produzione inferiore a Pag. 15200.000 ettolitri l'anno, nel limite di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza, in ciò comportando oneri anche relativi ad un esercizio finanziario oramai concluso;

   Fiorini 2.20, che prevede che l'ammontare del contributo a fondo perduto di cui al comma 1 dell'articolo 2 sia pari al doppio per gli operatori economici dei comuni totalmente montani, senza tuttavia recare la quantificazione dei relativi oneri né la corrispondente copertura finanziaria;

   Prisco 2.040, che prevede la concessione di un contributo una tantum da destinare alle attività di commercio su aree pubbliche danneggiate dall'emergenza COVID-19, provvedendo alla copertura del relativo onere, pari a 175 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 13-duodecies del decreto-legge n. 137 del 2020, in ciò comportando oneri relativi ad un esercizio finanziario oramai concluso;

   Prisco 2.041, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, concernente il testo unico delle imposte sui redditi, che prevede tra l'altro particolare che, ai fini della determinazione del reddito complessivo, siano sottratte le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali, senza provvedere alla quantificazione delle minori entrate e alla relativa copertura finanziaria;

   Mollicone 2.047, che prevede la concessione di un contributo a fondo perduto in favore delle imprese del settore sportivo, provvedendo alla copertura del relativo onere, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018, in ciò comportando oneri anche relativi ad un esercizio finanziario oramai concluso;

   Bellucci 2.049, che riconosce un contributo in favore delle strutture residenziali per anziani e disabili anche non convenzionate per l'allestimento e la gestione di stanze destinate al ricovero di pazienti positivi o con sospetto di positività, senza specificare l'onere derivante dalla disposizione introdotta e senza prevedere alcuna copertura finanziaria;

   Bellucci 2.052, che riconosce un contributo in favore dei Servizi per le dipendenze patologiche e dei Dipartimenti di salute mentale per l'assunzione di psicologi, senza specificare l'onere derivante dalla disposizione introdotta e senza prevedere alcuna copertura finanziaria;

   Mollicone 2.053, che prevede la concessione di un contributo a fondo perduto in favore delle attività d'impresa culturale, provvedendo alla copertura del relativo onere, pari a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018, in ciò comportando oneri anche relativi ad un esercizio finanziario oramai concluso.

  Per quanto riguarda, invece, le proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

   Mollicone 1.03, che è volto a prevedere che la Protezione civile e la Croce rossa italiana, negli spazi messi a disposizione dagli enti locali e territoriali, allestiscano centri per l'assistenza sanitaria per i soggetti senza fissa dimora e ne assicurino il ricovero a fini di assistenza umanitaria obbligatoria. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

   Novelli 1-bis.2, che prevede che il personale infermieristico dipendente delle strutture ed enti del Servizio sanitario nazionale sia autorizzato allo svolgimento delle attività di tracciamento nonché a quelle di Pag. 16supporto alla corretta somministrazione dei vaccini COVID, anche se effettuati nelle farmacie o altri luoghi previsti dalla normativa vigente. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in commento;

   Bellucci 1-quater.4, che prevede che le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado debbano garantire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con disabilità, anche qualora sia prevista l'adozione di forme flessibili di organizzazione dell'attività didattica o l'incremento del ricorso alla didattica digitale integrata, complementare alla didattica in presenza. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

   Bucalo 1-quater.5, che è volta a prevedere che per il personale docente e ATA, temporaneamente inidoneo alle proprie mansioni a causa del COVID-19, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie non sia computabile nel periodo di malattia. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

   Bucalo 1-quater.6, che prevede l'istituzione all'interno delle istituzioni scolastiche pubbliche e private di un canale diretto e dedicato di interscambio con le ASL, al fine di garantire un rapido isolamento dei casi di positività. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

   Barelli 2.11, Porchietto 2.12, Gelmini 2.26, Torromino 2.27, 2.28 e 2.29 , che ampliano, a vario titolo, l'ambito di applicazione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 2, comma 1, in favore di ulteriori settori di attività economica, provvedendo alla copertura del maggiore onere per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, di cui all'articolo 1, comma 290, della legge n. 160 del 2019, che reca le occorrenti disponibilità per far fronte agli oneri indicati da ciascuna delle proposte emendative. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri nonché alla idoneità della copertura finanziaria individuata dalle proposte emendative;

   Costa 2.22, che prevede che l'ammontare del contributo a fondo perduto di cui al comma 1 dell'articolo 2 sia pari al doppio per gli operatori economici dei comuni totalmente montani, provvedendo al relativo onere, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa;

   Fiorini 2.18, che è volta a prevedere che le attività economiche indicate nell'allegato 1 del presente provvedimento, al cui svolgimento è connesso il riconoscimento del contributo a fondo perduto, non debbano rivestire necessariamente carattere di prevalenza da parte dell'operatore. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare comunque attuazione alla proposta emendativa in esame nei limiti delle risorse all'uopo stanziate ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del presente provvedimento;

   Zucconi 2.8, che estende l'ambito applicativo del contributo a fondo perduto, introducendo ulteriori settori di attività economica e provvedendo alla copertura del relativo onere, quantificato in 112 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e Pag. 17delle finanze. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri;

   Squeri 2.036, che estende il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020, anche ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico danneggiate dalle misure restrittive nei mesi di novembre e dicembre 2020, provvedendo al relativo onere, nel limite di 1.500 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, di cui all'articolo 1, comma 290, della legge n. 160 del 2019. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;

   gli identici Gelmini 2.035 e Zucconi 2.055, che estendono alle operazioni finanziarie con durata fino a 180 mesi la norma che incrementa al 90 per cento la percentuale di copertura della garanzia diretta relativa al Fondo centrale di garanzia PMI. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

   Squeri 2.039, che è volto a differire il termine di cui all'articolo 3, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 183 del 2020, relativi, in particolare, alla possibilità per il consumatore, nell'ambito della cosiddetta lotteria degli scontrini, di segnalare un eventuale rifiuto dell'esercente di acquisizione del codice lotteria al momento dell'acquisto. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti di minor gettito derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento;

   Torromino 2.032, che prevede l'istituzione di un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021 per la concessione di contributi in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e produttive danneggiati dagli eccezionali eventi atmosferici del novembre 2020 occorsi nella regione Calabria, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, di cui all'articolo 1, comma 290, della legge n. 160 del 2019, che reca le occorrenti disponibilità. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria recata dalla proposta emendativa;

   Squeri 2.037, che prevede la concessione di uno specifico contributo per le attività danneggiate dalle restrizioni sanitarie nel mese di dicembre 2020, provvedendo al relativo onere, quantificato in 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, di cui all'articolo 1, comma 290, della legge n. 160 del 2019, contestualmente stabilendo per il medesimo anno 2021 la sospensione del programma relativo al predetto incentivo. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della copertura finanziaria recata dalla proposta emendativa;

   Ciaburro 2.046 e 2.043, che prevedono la concessione di uno specifico contributo a fondo perduto per le attività economiche site nelle aree montane colpite dalle misure restrittive nel periodo delle festività natalizie, provvedendo al relativo onere, pari – rispettivamente – a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021 e a 700 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della copertura individuata dalle proposte emendative in commento;

Pag. 18

   Prisco 2.042, che interviene sulla disciplina delle garanzie concesse da SACE Spa, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 23 del 2020, prevedendo tra l'altro che la durata delle predette garanzie sia estesa a 10 anni per le imprese che abbiano sede legale od operativa, nei comuni delle regioni Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici occorsi negli anni 2016 e 2017. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

   Ciaburro 2.044, che prevede la concessione di uno specifico contributo a fondo perduto per gli impianti di risalita, provvedendo al relativo onere, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della copertura individuata dalla proposta emendativa in commento;

   Ciaburro 2.045, che prevede la concessione di uno specifico contributo a fondo perduto per i maestri di sci, provvedendo al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della copertura individuata dalla proposta emendativa in commento;

   Costa 2.017 e 2.018, che prevedono la concessione di specifici contributi a fondo perduto da destinare ai rifugi alpini, provvedendo al relativo onere, pari – rispettivamente – a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri recate dalle proposte emendative in commento;

   Bellucci 2.048, che prevede che, nelle more di una riforma organica del welfare, le strutture assistenziali per anziani devono essere integrate con le strutture di continuità assistenziale territoriale extraospedaliera, utilizzando il personale inquadrato negli organici della sanità. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

   Bellucci 2.051, che dispone che è in ogni caso garantita l'assistenza domiciliare e/o a distanza per malati cronici, immunodepressi, anziani e persone con disabilità, assicurando altresì la dotazione di presidi di protezione individuale per operatori e utenti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   Bellucci 2.050, che incrementa di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, la dotazione del fondo, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla disponibilità sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 delle risorse finanziarie utilizzate a copertura per gli anni 2022 e 2023.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea e contenute nel fascicolo n. 1 non sembrano presentare profili problematici dal punto Pag. 19di vista finanziario. Tra di esse richiama, in particolare, le seguenti proposte emendative, che provvedono alla copertura dei relativi oneri, configurati in termini di limite massimo di spesa, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che allo stato, sulla base di quanto risulta dalla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sembrerebbe presentare le necessarie disponibilità: l'articolo aggiuntivo Squeri 2.038, che prevede la concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, nel limite di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2021; l'articolo aggiuntivo Andreuzza 2.026, che istituisce un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021 per la concessione misure di sostegno a beneficio di soggetti che esercitano l'attività di bar e ristoranti all'interno di cinema, teatri e comprensori sciistici.

  La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore dal momento che le stesse, in mancanza di apposita relazione tecnica che ne suffraghi l'effettiva sostenibilità finanziaria, risultano suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura. Esprime, altresì, parere contrario sugli articoli aggiuntivi Squeri 2.038 e Andreuzza 2.026, in quanto privi di adeguata copertura finanziaria. Esprime, infine, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), ricollegandosi alle valutazioni in precedenza svolte dal relatore, chiede alla Viceministra Castelli una delucidazione in merito alle ragioni sottostanti la contrarietà da quest'ultima espressa sugli articoli aggiuntivi Squeri 2.038 e Andreuzza 2.026 per i profili specificamente attinenti alla modalità di copertura.

  La Viceministra Laura CASTELLI, nel confermare il parere contrario sugli articoli aggiuntivi Squeri 2.038 e Andreuzza 2.026, chiarisce che il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, posto a copertura dei rispettivi oneri, non presenta al momento le occorrenti disponibilità, giacché la dotazione del Fondo medesimo, quale risultante dalla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, a cui il relatore poc'anzi ha fatto riferimento, non è stata ancora aggiornata con i significativi effetti riduttivi prodotti dalle proposte emendative approvate presso il Senato in sede di conversione dei decreti-legge cosiddetti Ristori.

  Pietro NAVARRA (PD), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1-bis.2, 1-bis.4, 1-quater.1, 1-quater.2, 1-quater.3, 1-quater.4, 1-quater.5, 1-quater.6, 1-quater.7, 2.8, 2.11, 2.12, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.100, 2.101 e sugli articoli aggiuntivi 1.03, 2.017, 2.018, 2.026, 2.032, 2.035, 2.036, 2.037, 2.038, 2.039, 2.040, 2.041, 2.042, 2.043, 2.044, 2.045, 2.046, 2.047, 2.048, 2.049, 2.050, 2.051, 2.052, 2.053, 2.055, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, mentre propone di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 9.25.