CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 gennaio 2021
506.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 13 gennaio 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Angelo Tofalo.

  La seduta comincia alle 13.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Gianluca RIZZO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

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DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.
C. 2845 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gianluca RIZZO, presidente, ricorda che la Commissione è chiamata a rendere il parere alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio).

  Roberto ROSSINI (M5S), relatore, riferisce che il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, è composto da 23 articoli e da un allegato. Osserva, quindi, che le disposizioni in esso contenute, pur intervenendo su svariate materie, trovano tuttavia uno stretto legame nella comune finalità di prorogare o differire termini previsti da norme vigenti, ovvero di introdurre regimi transitori. Inoltre, sono presenti anche due disposizioni volte, la prima, a dare esecuzione alla Decisione 2020/2053/UE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom; la seconda, a introdurre una specifica disciplina transitoria che consenta l'operatività degli intermediari bancari, finanziari e assicurativi in Italia, a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione Europea (Brexit).
  Passando ai contenuti che interessano i profili di competenza della Commissione difesa, segnala – innanzitutto – alcune norme relative al personale militare. In particolare, l'articolo 1, comma 2, proroga, al 31 dicembre 2021, le autorizzazioni alle assunzioni di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a tempo indeterminato previste, per l'anno 2013, dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, in deroga alle limitazioni, anche relative al turnover, previste dalla normativa vigente per le pubbliche amministrazioni. Al riguardo, ricorda che tali autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, sono state successivamente prorogate di anno in anno, da ultimo fino al 31 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 162 del 2019. Il comma 3, alla lettera b), proroga, sempre fino al 31 dicembre 2021, il termine per le autorizzazioni alle assunzioni aggiuntive nel comparto sicurezza e nel comparto dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, previste per l'anno 2014 dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 192 del 2014. Rileva, quindi, che anche questa previsione è stata seguita da altre proroghe, succedutesi di anno in anno, da ultimo con l'articolo 1, comma 4, lettera b) del decreto-legge n. 162 del 2019. Il comma 15, invece, è volto a prorogare, fino al 31 gennaio 2022, la norma che disciplina la possibilità di attribuire la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale delle Forze armate adibito al concorso della tutela delle strutture del personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, dell'AISE o dell'AISI.
  Segnala, poi, il comma 1 dell'articolo 9, che prevede la proroga al 31 dicembre 2021 per il trasferimento delle informazioni nella Banca Dati nazionale della DNA, istituita con la legge 30 giugno 2009, n. 85, ma soprattutto il comma 2, che proroga al 31 dicembre 2021 l'iscrizione di Agenzia Industrie Difesa al Registro Nazionale delle imprese operanti nel settore dei materiali da armamento. Come precisato nella relazione illustrativa che accompagna il decreto-legge, la proroga si rende necessaria al fine di salvaguardare la funzionalità dell'Agenzia nelle more del riordino della normativa concernente i presupposti per l'iscrizione nel Registro Nazionale delle imprese operanti nel settore dei materiali da armamento, previsto dal comma 1 dell'articolo 44 del Codice dell'ordinamento militare. Sottolinea, infatti, che la disciplina vigente (articolo 30, comma 1, della legge n. 110 del 1975) esenta l'Agenzia industrie Difesa dall'obbligo di munirsi delle licenze previste dagli articoli 28 (fabbricazione e vendita di armi), 46 e 47 (fabbricazione di esplosivi e polveri piriche) del testo unico delle leggi Pag. 135di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in considerazione del fatto che l'Agenzia industrie Difesa è un ente sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa, ed è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico istituito quale strumento per la razionalizzazione e l'ammodernamento delle unità industriali del Ministero della difesa, con la missione di realizzare il processo di risanamento del sistema produttivo costituito dagli stabilimenti industriali che le sono stati assegnati in gestione.
  Passando all'articolo 19, questo proroga, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, i termini stabiliti dalle disposizioni legislative tassativamente elencate nell'allegato 1 annesso al decreto-legge.
  In particolare, per quanto riguarda la difesa, rilevano: al numero 11, le disposizioni legislative di cui all'articolo 87, commi 6 e 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, già prorogato fino al 31 dicembre 2020, che disciplinano la dispensa temporanea dal servizio e la non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; al numero 12, le disposizioni recate dall'articolo 73-bis del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che concernono le misure di profilassi sanitaria per gli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19; al numero 30, le disposizioni di cui all'articolo 100 del decreto-legge n. 34 del 2020, in vigore fino al 31 dicembre 2020, che dispone la facoltà di avvalimento in via diretta, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico. Al riguardo, ricorda che tale facoltà è prevista, eccezionalmente, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive e si aggiunge alla facoltà di avvalersi dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Inoltre, l'avvalimento previsto dalla norma dovrà avvenire nell'ambito dell'attuale contingente di organico e di mezzi assegnato dall'Ispettorato al Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro e, pertanto, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Infine, si sofferma su una questione che riguarda le Pubbliche Amministrazioni dello Stato, e di conseguenza anche il mondo della difesa: il processo di digitalizzazione del Paese. In particolare, richiama l'articolo 1, comma 11, che proroga il termine per la procedura semplificata di acquisto di beni e servizi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni, previsto dall'articolo 75 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Si tratta di una misura importante per garantire la diffusione, per esempio, del lavoro agile o dell'offerta dei servizi digitali per cittadini e imprese, nel difficile contesto attuale, in cui il Covid-19 ha palesato l'impellente necessità di un salto di qualità dal punto di vista digitale, ma anche e soprattutto il rafforzamento della transizione digitale dell'Italia. Una misura fondamentale anche per il comparto della Difesa, tenendo presente l'importanza di agevolare la transizione garantendo i massimi livelli di sicurezza. In quest'ottica diventa prioritario lo sviluppo della cybersecurity al fine di garantire la appunto massima sicurezza a tutti i siti strategici del nostro Paese.
  In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere dopo avere accuratamente ascoltato il dibattito e meditato tutti gli spunti di riflessione che in esso saranno emersi.

  Il Sottosegretario di Stato per la difesa Angelo TOFALO si riserva di intervenire in una successiva seduta.

  Salvatore DEIDDA (FDI) rimarca l'importanza del provvedimento che, tuttavia, a causa dei problemi della maggioranza, rischia di non potere essere discusso adeguatamente. Pag. 136 Si riserva, dunque, di intervenire nel seguito dell'esame, auspicando che il dibattito non venga completamente svilito.

  Gianluca RIZZO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019.
C. 2737 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Devis DORI (M5S), relatore, introduce l'esame del provvedimento rilevando che la cooperazione nel settore della difesa tra l'Italia e il Qatar è attualmente disciplinata dall'Accordo fatto a Doha il 12 maggio 2010, ratificato nella precedente legislatura con la legge 27 ottobre 2011, n. 198. Evidenzia, quindi, che la relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge in esame sottolinea come tale Accordo sia privo di una clausola sulla giurisdizione, relativamente al personale in visita nei rispettivi territori esteri, in considerazione dell'indisponibilità più volte manifestata dalla controparte qatariana a concedere una sia pure parziale cessione di sovranità in ordine alla propria giurisdizione. Sempre nella relazione illustrativa si legge, tuttavia, che, considerato l'avvio di diverse iniziative nel campo del procurement, della formazione e dell'addestramento – con la possibilità di invio di personale nazionale in Qatar – si è ritenuta opportuna la firma di uno scambio di Note verbali emendativo, contenente l'inserimento di una clausola sulla giurisdizione. Pertanto, il disegno di legge C. 2737 modifica il testo dell'Accordo, introducendo una clausola sulla giurisdizione penale, che prevede – al paragrafo 1) – nell'ambito dell'invio di personale nazionale nell'altro Paese a fini di formazione e addestramento – il riconoscimento della giurisdizione dello Stato di soggiorno nei confronti del personale ospitato per i reati commessi nel proprio territorio e puniti secondo la propria legge. Il paragrafo 2 riconosce, invece, allo Stato di origine il diritto ad esercitare la giurisdizione in via prioritaria sul proprio personale militare e civile per i reati commessi contro la sua sicurezza o il suo patrimonio e per quelli commessi durante o in relazione al servizio. Il paragrafo 3 prevede che, nel caso di esercizio della giurisdizione da parte dello Stato ricevente, la relativa sentenza, una volta divenuta definitiva, sarà eseguita a cura della parte inviante, in conformità e nei limiti previsti dall'ordinamento di quest'ultima, determinando, in questo modo, il diritto del personale militare e civile, eventualmente condannato nel Paese della parte richiedente, a scontare la pena nel Paese della parte inviante. Infine, il paragrafo 4 definisce le modalità di informazione dell'avvenuta sentenza e di trasferimento del reo alla Parte inviante, che – tramite l'Autorità competente – darà corso all'esecuzione della condanna.
  Segnala, inoltre, che lo scambio di Note reca alcune novelle agli articoli 9 e 11, relativamente alla sicurezza delle informazioni classificate e al rinnovo automatico dell'Accordo.
  In particolare, l'articolo 9 precisa la disciplina di ogni informazione, atto, attività, documento, materiale o cosa su cui sia stata posta, da una delle Parti, una classifica di segretezza. Tali atti dovranno essere trasmessi, conservati o trattati in conformità alla legislazione e ai regolamenti nazionali e trasferiti esclusivamente mediante i canali governativi autorizzati dall'Autorità per la sicurezza designata dalle Parti. La tabella di corrispondenza dei livelli di classificazione di sicurezza previsti dagli ordinamenti del Qatar e dell'Italia è individuata al paragrafo 4. Viene, inoltre, stabilito, al paragrafo 6, che tutte le informazioni classificate scambiate siano utilizzate esclusivamente agli scopi previsti e nell'ambito dell'Accordo. Ogni informazione classificata, acquisita nel contesto dell'Accordo, Pag. 137 potrà essere trasferita a terze Parti o ad organizzazioni internazionali, esclusivamente previa autorizzazione scritta dalla Parte che l'ha originata. Il paragrafo 8, infine, stabilisce che eventuali ulteriori aspetti di sicurezza, relativi alle informazioni classificate, saranno regolati da uno specifico Accordo generale sulla sicurezza, che sarà stipulato dalle rispettive Autorità competenti per la sicurezza o da Autorità designate a tale scopo dalle Parti contraenti.
  Quanto all'articolo 11, osserva che il paragrafo 3 novella la precedente norma, stabilendo il rinnovo automatico quinquennale dell'Accordo, salvo denuncia di una delle due Parti.

  Il Sottosegretario di Stato per la difesa Angelo TOFALO si riserva di intervenire in una successiva seduta.

  Gianluca RIZZO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017.
C. 2746 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Nicola CARÈ (PD), relatore, illustra il disegno di legge di ratifica dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017. Evidenzia, quindi, che lo scopo dell'Intesa è di rafforzare la cooperazione tra le Forze armate delle due Parti, con l'obiettivo di consolidare le reciproche capacità difensive, contribuire ai processi di stabilizzazione e sicurezza di una regione di importante valore strategico, supportare le attività di contrasto della pirateria nel Corno d'Africa, nonché promuovere positivi effetti nei settori produttivi e commerciali dell'approvvigionamento e della logistica di entrambi i Paesi.
  Sottolinea, poi, che l'Accordo è costituito da un breve preambolo e da 13 articoli, che ricalcano le disposizioni degli analoghi accordi in materia.
  In sintesi, l'articolo 1 ribadisce l'impegno reciproco a facilitare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa, mentre l'articolo 2 definisce le modalità di attuazione dell'Accordo. L'articolo 3 enuncia – in modo non esaustivo – i campi della cooperazione, che sono costituiti da: politica di sicurezza e difesa; ricerca e sviluppo, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la difesa; operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; organizzazione delle Forze armate, strutture ed equipaggiamento di unità militari, gestione del personale; scambio di informazioni legate alla difesa; questioni ambientali e di prevenzione dell'inquinamento; formazione, addestramento e aggiornamento in campo militare; attività di sicurezza marittima e contrasto alla pirateria; sanità militare; storia militare; sport militare; altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti. L'articolo 4 stabilisce le modalità di cooperazione, che potrà avvenire mediante visite reciproche, scambi di esperienze, incontri tra rappresentanti della difesa, attività di formazione, partecipazione a corsi teorici e pratici, a seminari e conferenze, ad attività di addestramento, a operazioni di mantenimento della pace, visite di navi e di aeromobili militari, scambio nel campo di eventi culturali e sportivi; supporto a iniziative commerciali nel settore dei materiali e dei servizi della difesa. L'articolo 5 disciplina gli aspetti finanziari. In particolare, si prevede che ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione dell'Accordo. È invece, posto a carico della Parte ospitante l'obbligo di fornire cure d'urgenza al personale della Parte inviante presso le proprie infrastrutture sanitarie. L'articolo 6 stabilisce il diritto di giurisdizione esclusiva dello Stato inviante per i Pag. 138reati commessi dal proprio personale nell'attività di servizio nel territorio della Parte ospitante. Tuttavia, nei casi di reati commessi da personale della Parte inviante che non siano stati compiuti nell'ambito delle attività di servizio, la Parte ospitante ha il diritto esclusivo di esercizio della giurisdizione ed esaminerà accuratamente la richiesta della parte inviante di rinunciare a tale esercizio per questioni di particolare importanza umanitaria. Al riguardo, segnalo che il paragrafo 4 stabilisce che non possano essere applicate la pena capitale o altre sanzioni contrarie alla legislazione nazionale del Paese inviante. L'articolo 7 disciplina il risarcimento dei danni causato dalla Parte inviante a un membro della Parte ospitante.
  Di particolare rilievo, per i profili di competenza della Commissione difesa, è l'articolo 8, che disciplina la cooperazione nel settore dei prodotti della difesa. Essa potrà avvenire solo in conformità dei rispettivi ordinamenti giuridici e limitatamente alle categorie di armamenti elencate, tra cui: navi, aeromobili, carri, armi da fuoco automatiche, armamento di medio e grosso calibro, bombe, mine (con espresso divieto delle mine anti-uomo), esplosivi, sistemi elettronici per uso militare, materiali speciali blindati, materiali specifici per l'addestramento militare, macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo e il controllo di armi e munizioni; equipaggiamento speciale per uso militare. L'acquisizione dei suddetti materiali potrà avvenire o con operazioni dirette tra gli Stati, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi e l'eventuale riesportazione verso Paesi terzi potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente. È opportuno ricordare al proposito che la recente modifica dell'articolo 537-ter del codice dell'ordinamento militare, prevede che, al fine di soddisfare esigenze di approvvigionamento di altri Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare, il Ministero della difesa, d'intesa con il MAECI, possa svolgere tramite proprie articolazioni e senza assunzione di garanzie di natura finanziaria, attività contrattuale e di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale. L'entrata in vigore dell'Accordo, dunque, consentirà al Ministero della difesa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di svolgere attività di supporto in favore del Governo del Sud Africa, in relazione all'eventuale acquisizione da parte di questo di materiali per la difesa prodotti dall'industria nazionale. Ciò, comunque, sempre nel rigoroso rispetto dell'articolo 11 della Costituzione e dei princìpi, delle norme e delle procedure in materia di esportazione di materiali d'armamento previsti dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, in materia di controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento. L'articolo 9 riguarda la protezione della proprietà intellettuale, mentre l'articolo 10 la sicurezza delle informazioni classificate. L'articolo 11 regola la risoluzione delle controversie riguardanti l'interpretazione o l'attuazione dell'Accordo. L'articolo 12 stabilisce l'entrata in vigore dell'Accordo, prevedendone la durata a tempo indeterminato, nonché le modalità di modifica, denuncia e cessazione. Infine, l'articolo 13 prevede la possibilità di stipulare Protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione in materia di difesa.
  Conclude ricordando che la cooperazione nel settore della difesa con il Sud Africa è stata regolata, fino al febbraio 2014, dall'Accordo firmato a Roma il 10 luglio 1997, ratificato con la legge 20 dicembre 2000, n. 408, e rinnovato, da ultimo, nel 2009 con durata di cinque anni. Come evidenziato nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge, la negoziazione di un nuovo Accordo si è dunque resa necessaria, in particolare, al fine di ampliare la cooperazione militare con il Sudafrica sia nell'ambito del procurement, sia con riferimento alle attività internazionali di contrasto della pirateria nel Corno d'Africa, come espressamente previsto dall'articolo 3, lettera h), dello stesso Accordo.

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  Il Sottosegretario di Stato per la difesa Angelo TOFALO si riserva di intervenire in una successiva seduta.

  Gianluca RIZZO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 13 gennaio 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi.

  La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Gianluca RIZZO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2020, relativo allo sviluppo e produzione di 5 sensori di sorveglianza e ingaggio (radar) Kronos Grand Mobile High Power (GM HP).
Atto n. 235.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 22 dicembre 2020.

  Gianluca RIZZO, presidente, ricorda che la Commissione deve esprimere il prescritto parere entro il 26 gennaio 2021 e che la V Commissione bilancio non ha ancora trasmesso i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario.

  Salvatore DEIDDA (FDI), relatore, in attesa di conoscere i rilievi della Commissione bilancio sulle conseguenze di carattere finanziario, chiede al rappresentante del Governo di fornire maggiori delucidazioni riguardo alle aziende interessate direttamente dal programma e all'indotto a questo collegato.

  Il sottosegretario Giulio CALVISI assicura che fornirà i dati richiesti dal relatore nella prossima seduta.

  Gianluca RIZZO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 13 gennaio 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO.

  La seduta comincia alle 15.05.

Sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa.
Audizione di rappresentanti della Rheinmetall Italia S.p.A.
(Svolgimento e conclusione).

  Gianluca RIZZO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Alessandro ERCOLANI, Amministratore Delegato della Rheinmetall Italia S.p.A., svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

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  Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Francesco D'UVA (M5S), Giovanni RUSSO (M5S), Roberto Paolo FERRARI (LEGA) e Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI).

  Alessandro ERCOLANI, Amministratore Delegato della Rheinmetall Italia S.p.A., risponde ai quesiti posti e svolge ulteriori considerazioni.

  Gianluca RIZZO, presidente, ringrazia l'ingegner Ercolani per il suo contributo, tutti gli intervenuti e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.55.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.