CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 gennaio 2021
505.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 79

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 12 gennaio 2021. — Presidenza della vicepresidente Rossella MURONI. – Interviene, da remoto, il sottosegretario di Stato alle infrastrutture e trasporti, Roberto TRAVERSI.

  La seduta comincia alle 15.20.

D.L. 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.
C. 2845 Governo.
(Parere alle Commissioni I e V).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Giuseppe D'IPPOLITO (M5S), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020, denominato «proroga termini», che reca numerose disposizioni nelle materie di competenza della Commissione.
  Le proroghe dei termini in materia di infrastrutture e di trasporti sono disposte dall'articolo 13, mentre quelle riferite al Ministero dell'Ambiente sono recate dall'articolo 15.
  L'articolo 13, comma 1, opera una novella dell'articolo 207 del D.L. 34/2020 (cd. decreto rilancio), al fine di prorogare dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 l'applicabilità delle disposizioni che consentono, in alcuni casi, alle stazioni appaltanti di elevare al 30 per cento (in deroga, quindi, al limite ordinario del 20 per cento) l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti pubblici a favore dell'appaltatore, da calcolare sul valore del contratto di appalto (di lavori, servizi e forniture) e da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.
  In materia ricorda che l'ANAC, con la deliberazione 14 novembre 2018, n. 1050, ha chiarito che non sussiste alcun divieto o limite per l'anticipazione del prezzo nelle procedure sotto soglia europea, a nulla Pag. 80rilevando che questa sia disciplinata, nel Codice dei contratti pubblici, all'articolo 35, comma 18, rubricato «Rilevanza comunitaria e contratti sotto soglia» e al successivo articolo 36, relativo invece agli appalti di importo inferiore a tale soglia. L'istituto dell'anticipazione del prezzo ha, infatti, la finalità di consentire all'appaltatore di affrontare le spese iniziali necessarie all'esecuzione del contratto, assicurando la disponibilità delle stesse nella delicata fase di avvio dei lavori e di perseguire il pubblico interesse alla corretta e tempestiva esecuzione del contratto.
  L'articolo 13, comma 2, alle lettere a) e b) estendono a tutto il 2021 le semplificazioni previste per gli anni 2019 e 2020 dal c.d. decreto-legge sblocca cantieri (D.L. 32/2019) per l'affidamento, rispettivamente, delle attività di progettazione e dei contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
  In particolare, la lettera a) proroga la disposizione transitoria recata dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 1 del D.L. 32/2019 (c.d. sblocca cantieri) che dispone, per gli anni 2019 e 2020, che i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Il secondo periodo dispone che le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti.
  La lettera b) proroga la disposizione transitoria recata dal comma 6 dell'articolo 1 del D.L. 32/2019, che prevede l'applicazione, fino al 31 dicembre 2020, di una disciplina semplificata per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (purché non prevedano il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali di opere o impianti), volta a consentirne l'affidamento anche prima della approvazione del progetto esecutivo.
  La norma recata dal richiamato comma 6 (su cui interviene la proroga in esame) in realtà riproduce quanto già previsto dall'articolo 216, comma 4, del Codice. L'unica differenza tra le due norme è che il citato comma 6 pone un limite temporale certo (31 dicembre 2020, prorogato dalla norma in esame al 31 dicembre 2021). Invece, la disposizione codicistica è formulata in termini di disciplina transitoria, nelle more dell'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture – previsto all'articolo 23, comma 3-bis, del Codice ma ancora non emanato – che dovrà disciplinare la progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2,5 milioni di euro e individuare le modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti.
  La lettera c) estende fino al 30 giugno 2021 la deroga all'articolo 105, comma 2, del codice al fine di consentire l'innalzamento fino al 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture del ricorso al subappalto. Inoltre sospende sino al 31 dicembre 2021 l'obbligatorietà dell'indicazione della terna di subappaltatori in sede di gara per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche. Si tratta di disposizioni che sostanzialmente anticipano quelle già recate nel disegno di «legge europea» e già oggetto di esame da parte di questa Commissione.
  L'articolo 13, comma 3 proroga di un anno i termini di applicazione della normativa sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali comprese nella rete stradale transeuropea (recata dal decreto legislativo n. 35 del 2011) alle strade appartenenti alla rete di interesse nazionale ma non comprese nella citata rete nonché alle strade di competenza delle regioni e degli enti locali.
  Ricorda che il citato decreto n. 35 trova applicazione con riguardo alle strade che fanno parte della rete stradale transeuropea, nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2016, anche alle strade appartenenti alla rete di interesse nazionale non comprese nella rete stradale transeuropea, salva la possibilità di prorogare tale termine, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ma non oltre il 1° gennaio 2021, facoltà che è stata esercitata con appositi decreti ministeriali e che adesso può ulteriormente essere esercitata. Pag. 81
  Inoltre, si proroga di un anno anche il termine entro cui le regioni e le province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dal citato decreto, dettano la disciplina riguardante la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali di competenza delle regioni e degli enti locali, con particolare riferimento alle strade finanziate a totale o parziale carico dell'UE.
  La relazione illustrativa sottolinea che la proroga in esame si rende necessaria anche al fine di tener conto dei recenti sviluppi normativi a livello europeo, essendo stata di recente adottata la direttiva 2019/1936/UE, da recepire entro il 17 dicembre 2021, che estende l'ambito di applicazione della originaria direttiva anche alle autostrade e alle altre strade principali, nonché ad altre arterie viarie. Gli Stati membri devono quindi trasmettere alla Commissione europea, entro il 17 dicembre 2021, l'elenco delle autostrade e delle strade principali presenti sul proprio territorio e l'elenco delle strade oggetto di esenzione.
  L'articolo 13, comma 5 si riferisce a due termini. In primo luogo, differisce il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative anche all'anno 2021 (oltre che all'anno 2020, secondo quanto già previsto dalla vigente normativa) sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economico-finanziari, In secondo luogo, differisce dal 31 luglio 2020 al 31 luglio 2021 il termine per la definizione dei procedimenti di aggiornamento dei piani economico-finanziari. La disposizione riguarda i concessionari autostradali il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari.
  La normativa previgente stabiliva che le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari sarebbero state presentate dai concessionari al concedente (ossia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) entro il 30 marzo 2020 e che l'aggiornamento si sarebbe dovuto perfezionare entro il 31 luglio. Nella relazione illustrativa si legge che «a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 il Ministero delle infrastrutture ha prorogato i termini e che non è stato possibile rispettare il termine del 31 luglio 2020 per la definizione dei procedimenti». Sempre nella relazione illustrativa si fa presente che attualmente, l'attività istruttoria riguarda le proposte presentate da quindici società concessionarie (Autostrade per l'Italia S.p.A.; Asti – Cuneo; Satap A4 (Torino – Milano); Autostrada Brescia – Padova S.p.A.; Salt S.p.A. – Tronco Autocisa; Autostrada dei Fiori S.p.A. – Tronco AIO; Rav S.p.A.; Sai S.p.A.; Sav S.p.A.; Milano Serravalle S.p.A.; Sitaf S.p.A.; Tangenziale di Napoli S.p.A.; Strada dei Parchi S.p.A.; Autostrada dei Fiori S.p.A. – Tronco A6; Cav S.p.A.).
  Quanto alla procedura per l'approvazione degli adeguamenti annuali delle tariffe autostradali, secondo la normativa vigente la proposta deve essere formulata al MIT entro il 15 ottobre di ogni anno, per essere approvata o rigettata entro il 15 dicembre. Inoltre l'articolo 16, comma 1, del D.L. n. 109/2018 («decreto Genova») affida all'Autorità di regolazione dei trasporti l'individuazione di sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap.
  L'articolo 13, comma 8, riguarda il Fondo per la progettazione degli enti locali, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2030, disposto dalla legge di bilancio per il 2020. In particolare, il comma 1082 della citata legge prevede che i beneficiari dei finanziamenti attivino le procedure per l'affidamento della progettazione finanziata entro tre mesi. La disposizione in commento fissa invece il termine in sei mesi: Nella relazione illustrativa si legge che in tal modo si evita «la revoca dei finanziamenti relativi ai progetti assentiti per l'anno 2020 che verrebbe, per contro disposta automaticamente, una volta decorso termine del 28 dicembre 2020».
  L'articolo 13, comma 9 autorizza la spesa di 6,5 milioni di euro nell'anno 2021 in favore del comune di Mantova, al fine di consentire la prosecuzione dei lavori del progetto «Mantova HUB», e conseguentemente proroga i termini previsti per la conclusione dei lavori di dodici mesi. La relazione illustrativa informa che la necessità di modifica del progetto iniziale origina dalla richiesta della Comunità ebraica di Pag. 82una diversa modalità di valorizzazione dell'area dell'ex cimitero ebraico della città.
  L'articolo 13, comma 10, secondo quanto dichiarato nella relazione illustrativa, intende «garantire continuità ed efficacia dell'azione commissariale fino all'effettivo completamento delle opere nonché fino al collaudo delle stesse» in funzione della realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo.
  In particolare, il Presidente dell'ANAS S.p.A. quale commissario per l'individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno avrebbe dovuto cessare dalle sue funzioni con la consegna delle opere previste entro il termine del 31 gennaio 2021. Tale termine viene posticipato consentendo di ultimare le opere previste dal piano, non indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi e individuate con decreto del medesimo Commissario, oltre il termine del 31 gennaio 2021, prevedendo altresì che la consegna di tali opere debba avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2022.
  I commi 13 e 14 che involgono indirettamente la competenza della Commissione riferita alle «politiche abitative» – prevedono rispettivamente la proroga fino al 30 giugno 2021 della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze (cosiddetto sfratto per morosità), e la sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore.
  L'articolo 13, comma 15 modifica i termini procedurali e le modalità di calcolo per l'erogazione del contributo straordinario a favore dell'ANAS, a compensazione della diminuzione degli introiti del canone sui pedaggi delle concessionarie autostradali causata dalla riduzione della circolazione autostradale conseguente alle misure di contenimento dell'emergenza COVID-19.
  L'articolo 15, comma 1 differisce di un anno le scadenze temporali relative alla progressiva riduzione delle convenzioni stipulate dal Ministero dell'ambiente, per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale.
  In particolare, la lettera a), modificando il quarto periodo del comma 317 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019, provvede, con riferimento al totale delle convenzioni vigenti nel 2018, a rimodulare la riduzione delle convenzioni nelle seguenti percentuali: fino al 10 per cento nel 2022, al 20 per cento nel 2023, al 50 per cento nel 2024, al 70 per cento nel 2025 e al 100 per cento nel 2026. In sostanza, la norma in esame differisce di un anno (a partire dal 2022 fino al 2026, invece che a partire dal 2021 fino al 2025), la fase di progressiva riduzione.
  Le lettere b) e c) prevedono che le risorse derivanti dalla riduzione delle convenzioni per gli anni dal 2019 al 2026 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e che, dal 2027, le risorse che derivano dall'estinzione delle convenzioni saranno corrispondentemente sottratte a regime dai relativi stanziamenti di bilancio.
  Si ricorda che il Ministero dell'ambiente si avvale, per numerose attività tecniche, della Sogesid S.p.A., a capitale interamente statale.
  L'articolo 15, comma 2 proroga i termini concernenti il completamento degli interventi di bonifica e risanamento ambientale della regione Sicilia, posticipando al 31 dicembre 2021 il termine per la stipula di uno o più accordi di programma tra il Ministero dell'ambiente e la regione Sicilia, al fine di utilizzare le risorse della contabilità speciale già trasferite e destinate al completamento degli interventi di bonifica e risanamento ambientale.
  Il comma 3 dell'articolo 15 proroga fino 31 dicembre 2021 (in scadenza il 31 dicembre 2020) il periodo temporale nel quale continuano ad avere efficacia gli atti adottati sulla base dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006 in relazione agli interventi inerenti lo stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova.
  La relazione illustrativa afferma che è prossimo alla sottoscrizione l'accordo di programma per il trasferimento al Prefetto delle risorse a valere sul Piano Operativo Pag. 83Ambiente FSC 2014-2020, nell'ambito del quale, tra gli altri, sono previsti investimenti per oltre 14,8 milioni di euro, destinati agli interventi prioritari ed urgenti di messa in sicurezza e bonifica nel Sito di Interesse Nazionale di Cogoleto. Per tali interventi, sottolinea la Relazione, la Delibera n. 55 del 2016 ha previsto quale data per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti quella del 31 dicembre 2021, indicando il citato Accordo di Programma il Prefetto di Genova quale beneficiario dei finanziamenti nonché soggetto attuatore degli interventi. In base a quanto riportato nella relazione illustrativa, lo stesso Prefetto di Genova, ha chiesto la proroga del termine.
  L'articolo 15 al comma 4, proroga di un anno, sino al 2025 in luogo del 2024 originariamente, la disposizione in materia di gruppo di lavoro per l'adozione dei criteri end of waste presso il Ministero dell'ambiente e al comma 5 ne dispone la relativa copertura degli oneri.
  La disposizione in esame si riferisce allo svolgimento delle attività istruttorie affidate ad un gruppo di lavoro appositamente istituito presso il Ministero dell'ambiente concernenti l'adozione dei decreti specifici di end of waste, ovvero quei decreti che, ai sensi dell'articolo 184-ter del Codice dell'ambiente definiscono la cessazione della qualifica di rifiuto «caso per caso per specifiche tipologie». In attuazione di tale disposizione, sono stati adottati il D.M. 14 febbraio 2013, n. 22 (Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari – CSS), il D.M. 28 marzo 2018, n. 69 (Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso), il D.M. 15 maggio 2019, n. 62 (Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona – PAP), e il D.M. 31 marzo 2020, n. 78 (Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); si ha inoltre notizia della adozione del D.M. relativo alla cessazione della qualifica di rifiuto di carta e cartone.
  La relazione illustrativa alla disposizione di proroga afferma che la proroga è disposta tenuto conto dei ritardi, anche a causa dell'emergenza COVID-19, nella costituzione del gruppo di lavoro.
  L'articolo 15, comma 6 interviene sul termine di decorrenza degli obblighi in materia di etichettatura degli imballaggi posti a carico dei produttori ai sensi dell'articolo 219, comma 5, primo periodo, del codice dell'ambiente, sospendendo l'applicazione di tali obblighi fino al 31 dicembre 2021.
  Il citato articolo 219, comma 5, primo periodo, prevede che tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.
  Tale formulazione della disposizione deriva dalla recente novella operata in sede di recepimento delle direttiva europea rientranti nel pacchetto economia circolare, con la quale è stato eliminato il rinvio ad un apposito decreto ministeriale (che era mai stato emanato).
  La relazione illustrativa alla norma qui in esame afferma come la disposizione sull'obbligo di etichettatura, qui oggetto di proroga, è entrata in vigore «senza un adeguato periodo transitorio per l'adeguamento da parte degli operatori interessati», rilevando problemi applicativi e anche in relazione all'ingenerare la «necessità di smaltire ingenti quantità di residui di magazzino in un lasso di tempo oggettivamente non sostenibile». La relazione stessa ricorda come, nella versione del citato articolo 219, comma 5, previgente al decreto legislativo n. 116 del 2020, fosse infatti prevista l'adozione di un decreto attuativo da parte del Ministero dell'ambiente (mai emanato), mentre nella attuale formulazione si detta una disciplina immediatamente applicabile, senza necessità di provvedimenti Pag. 84 attuativi e senza un regime transitorio.
  Ricorda altresì che il profilo della etichettatura è disciplinato a livello europeo, in connessione agli obiettivi – nell'ottica dell'economia circolare – di raccolta, riutilizzo, nonché recupero e riciclaggio degli imballaggi, oltreché di informazione al consumatore. In particolare, la «direttiva imballaggi» 2018/852 stabilisce l'obbligo di etichettatura dei medesimi imballaggi, entrato in vigore il 26 settembre 2020 e non sono stati previsti periodi transitori in relazione all'adeguamento alle nuove prescrizioni da parte dei produttori obbligati.
  Infine, l'articolo 17 stabilisce che, al fine di concludere rapidamente gli interventi per la ricostruzione privata in determinati comuni colpiti dal sisma avvenuto in Abruzzo nel 2009, gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 30 settembre 2021, pena la decadenza dal beneficio.
  La norma in esame prevede, inoltre, che, per gli interventi per i quali è necessario accertare un maggior danno, collegato agli eventi sismici avvenuti nel Centro-Italia nel 2016-2017, e per quelli da realizzare nell'ambito dei centri storici dei comuni del cratere, diversi da L'Aquila, o comunque ricompresi negli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione degli stessi comuni, gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 30 settembre 2022, pena la decadenza dal beneficio.
  La disposizione in esame prevede altresì che il comune, avvalendosi degli strumenti previsti per gli interventi ricostruttivi dall'articolo 67-quater, comma 2, lettera a) del D.L. 83/2012, possa sostituirsi al privato inadempiente.
  Si riserva di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

  Il Sottosegretario Roberto TRAVERSI, intervenendo da remoto, si riserva di prendere la parola nel prosieguo dell'esame.

  Rossella MURONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020.
C. 2786 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Alberto ZOLEZZI (M5S), relatore, ritiene opportuno ricordare preliminarmente che le relazioni tra Italia e Grecia sulla delimitazione della zona della piattaforma continentale sono state già definite attraverso l'Accordo, firmato ad Atene il 24 maggio 1977 e ratificato dalla legge 23 maggio 1980, n. 290.
  L'Accordo in esame conclude quindi ogni aspetto attinente alla delimitazione delle zone marine tra l'Italia e la Grecia e potrà valere quale utile riferimento nella negoziazione di futuri accordi di delimitazione degli spazi marini tra l'Italia e altri Paesi vicini. Ad oggi, nessuno dei due Stati ha finora proclamato aree di giurisdizione funzionale (zona di pesca riservata, zona di protezione ecologica o zona economica esclusiva) sulla colonna d'acqua nel mare Ionio.
  Con riferimento all'istituzione di zone di protezione ecologica, vale la pena ricordare che a seguito della proclamazione di zone economiche di protezione della pesca da parte di Algeria, Spagna, Croazia e Libia, e dopo la proclamazione di una zona di protezione ecologica da parte francese, il nostro Paese, con legge 8 febbraio 2006, n. 61, ha autorizzato l'istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale e fino ai limiti risultanti da appositi accordi con gli Stati il cui territorio fronteggia quello italiano o è ad esso adiacente. La normativa prevede in particolare che l'Italia vi eserciti la propria giurisdizione in materia di protezione dell'ambiente Pag. 85 marino e del patrimonio archeologico e storico. È in corso di esame presso il Senato la proposta di legge C2313 Di Stasio sulla quale si è espressa anche la Commissione, approvata dalla Camera, volta all'istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale.
  Come detto, né l'Italia né la Grecia hanno ancora proclamato una zona economica esclusiva (ZEE). La delimitazione del confine delle zone marittime prima della dichiarazione della zona economica esclusiva ha il fine di evitare possibili contestazioni dopo la sua creazione e situazioni di incertezza, per gli Stati costieri e gli Stati terzi, circa la titolarità di diritti in determinate acque.
  Merita precisare, al riguardo, che ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 (UNCLOS), ratificata dall'Italia ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689, la zona economica esclusiva per poter divenire effettiva deve essere oggetto di una proclamazione ufficiale da parte dello Stato costiero, notificata alla Comunità internazionale, a differenza della piattaforma continentale che esiste ipso iure e sulla quale i diritti appartengono allo Stato costiero ab origine e perciò non hanno bisogno di proclamazione.
  Il regime di delimitazione delle ZEE tra Stati con coste adiacenti od opposte (analogamente a quello previsto per la piattaforma continentale) deve farsi per accordo in modo da raggiungere un'equa soluzione. È stato, infatti, superato il concetto di linea mediana stabilito nella Convenzione di Ginevra, essendosi invece imposto – con la Convenzione di Montego Bay – il raggiungimento di una «soluzione equa». Nella ZEE lo Stato costiero beneficia di diritti sovrani ai fini dell'esplorazione, dello sfruttamento, della conservazione e della gestione delle risorse naturali, biologiche e minerali, che si trovano nelle acque sovrastanti il fondo del mare, sul fondo del mare e nel relativo sottosuolo.
  Passando ad una breve analisi del contenuto dell'Accordo, esso si compone di un preambolo e di cinque articoli. Nel preambolo le Parti, in spirito di buon vicinato e cooperazione, si dichiarano consapevoli di dover definire le rispettive zone marittime nel rispetto del diritto internazionale, in particolare della Convenzione ONU sul diritto del mare del 1982, cui l'Italia e la Grecia entrambe aderiscono; e affermano altresì la validità dell'Accordo bilaterale del 1977 sulla delimitazione delle rispettive piattaforme continentali.
  L'articolo 1 definisce quindi le coordinate della linea di confine, estendendo alle acque sovrastanti il confine già concordato dai due Stati per la delimitazione della piattaforma continentale nel 1977 con il citato Accordo italo-ellenico, prevedendo altresì che essa sarà prolungata in entrambe le direzioni sino ai punti di congiunzione delle zone marittime dei rispettivi Stati confinanti, al momento in cui saranno conclusi i relativi accordi di delimitazione dei confini con gli Stati vicini. L'estensione del confine già concordato per la piattaforma continentale alla delimitazione della colonna d'acqua sovrastante è, come accennato poc'anzi, una soluzione in linea con la preponderante prassi internazionale.
  L'articolo 2 prevede l'obbligo per ciascuna delle Parti, qualora assumano l'iniziativa di proclamare una zona marittima nei limiti della linea di confine prevista nell'Accordo in esame, d'informare l'altra Parte nel più breve tempo possibile.
  In base all'articolo 3 si salvaguardano dagli effetti dell'Accordo le attività di pesca condotte conformemente alle vigenti norme dell'Unione europea nonché le disposizioni relative ai diritti, libertà e doveri degli altri Stati nella Zona economica esclusiva di una delle Parti.
  L'articolo 4 disciplina le modalità di soluzione delle controversie.
  Infine, l'articolo 5 sottopone l'Accordo a ratifica.
  Quanto al disegno di legge di ratifica, esso, come di consueto, contiene l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.
  Ricorda che l'unica zona di protezione ecologica attualmente istituita dall'Italia, Pag. 86che interessa la parte settentrionale del Tirreno e le acque a ovest della Sardegna, è stata creata dopo aver negoziato il confine marino con la Francia; potrebbe quindi darsi che l'Italia abbia intenzione di proclamare un'altra zona di protezione ecologica nel mare Ionio. Giudica tuttavia possibile che l'accordo in esame preluda ad una vera e propria zona economica esclusiva italiana come previsto dalla citata proposta di legge a firma della collega Di Stasio, approvata in prima lettura alla Camera.
  Ritiene importante la pubblicazione integrale di tutti i documenti dell'accordo di Atene del 9 Giugno 2020 nonché che si proponga nelle sedi opportune l'istituzione di protocolli che permettano la partecipazione preventiva del pubblico alle decisioni, rifacendosi per tali aspetti alla Convenzione di Aarhus.
  Quanto ai diritti di pesca nella zona economica esclusiva e nel mare territoriale, appaiono pienamente compatibili con il diritto del mare, codificato nella CNUDM, restando tuttavia da verificare se siano anche pienamente in conformità con il diritto dell'Unione Europea.
  Osserva che sia la proposta in esame che l'AC 2313 Di Stasio sono prevalentemente basati su considerazioni di carattere economico e geopolitico, in relazione alla difesa di interessi economici, in particolare per quanto riguarda lo sfruttamento di risorse energetiche o la costruzione di infrastrutture per la distribuzione dell'energia, non contenendo riferimenti alla tutela ambientale e alla riduzione dell'inquinamento, alla sovranità energetica, né alla partecipazione del pubblico.
  Propone pertanto di integrare l'atto in esame con considerazioni di carattere ambientale, con particolare riguardo alla protezione dell'habitat marino, alle zone protette marine internazionali, alle limitazioni allo sfruttamento delle risorse, alla verifica della possibilità di esercizio delle VIA nelle ZEE.
  In ultimo, rileva che l'accordo si inserisce in un contesto di tensioni geopolitiche, sono in corso ripartizioni delle aree d'influenza, dei ricchi giacimenti di idrocarburi, gasdotti, rotte commerciali e quote di mercato a beneficio degli interessi dei rispettivi Stati. In particolare osserva che esso sembra costituire una risposta all'accordo sulla ZEE firmato lo scorso novembre dal governo turco e dal governo nazionale di Tripoli che si sovrappone all'isola greca di Creta, con criteri apparentemente non critici.
  Si riserva infine di formulare una proposta di parere in esito al dibattito.

  Il Sottosegretario Roberto TRAVERSI, intervenendo da remoto, si riserva di prendere la parola nel prosieguo dell'esame.

  Rossella MURONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.35.