CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 gennaio 2021
505.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
COMUNICATO
Pag. 10

SEDE REFERENTE

  Martedì 12 gennaio 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 15.05.

DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.
C. 2845 Governo.
(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

  Valentina CORNELI (M5S), relatrice per la I Commissione, nell'evidenziare come il decreto-legge in esame tenga conto del periodo di emergenza ancora in corso, osserva preliminarmente che il Governo ha inteso presentare un testo che reca un'articolazione più condivisibile rispetto ai precedenti. Quindi, nel rilevare come esso si componga di 23 articoli, illustra i contenuti degli articoli da 1 a 10.
  L'articolo 1, al comma 1, proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine temporale per le possibilità di assunzioni, da parte di pubbliche amministrazioni, derivanti da cessazioni dall'impiego verificatesi negli anni 2009-2012.
  La lettera a) del comma 3 estende l'analoga proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, già intervenuta per le cessazioni verificatesi negli anni 2013-2018, alle cessazioni verificatesi nel 2019. Le proroghe concernono sia il termine per procedere all'assunzione sia quello per il rilascio della relativa autorizzazione (ove prevista). Pag. 11
  Inoltre, ai sensi del comma 2 e del comma 3, lettera b), del medesimo articolo 1, è disposta una duplice proroga – al 31 dicembre 2021 – in materia di talune assunzioni per il comparto sicurezza-difesa e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2021 il termine per procedere ad assunzioni presso le amministrazioni dello Stato, finanziate con il Fondo istituito a tale scopo e disposte in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
  Il comma 5 proroga dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022 il termine a decorrere dal quale le amministrazioni ricorrono – per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti – all'elenco, istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, in cui sono iscritti coloro che hanno superato l'VIII corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale e che sono collocati in graduatoria oltre i posti già autorizzati. Da tale data, ferma restando l'assunzione dei vincitori dei concorsi già banditi, le amministrazioni possono procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo assorbimento degli iscritti al predetto elenco.
  Il comma 6 proroga fino al 31 dicembre 2021 la sospensione della disciplina delle modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia nelle amministrazioni statali stabilita dall'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai sensi del quale l'accesso a tale qualifica avviene, per il 50 per cento dei posti disponibili, tramite concorso pubblico.
  Il comma 7 dispone la possibilità di espletare fino al 31 dicembre 2021 le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020 per l'assunzione di personale appartenente alla carriera della carriera prefettizia, dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'interno.
  Il comma 8 modifica alcuni riferimenti temporali per l'applicazione, relativamente agli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, della normativa transitoria che consente l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti che abbiano rapporti di lavoro subordinato a termine o di lavoro flessibile con pubbliche amministrazioni. Le modifiche concernono i requisiti soggettivi per le procedure in esame – le quali consistono in assunzioni dirette o in procedure concorsuali riservate, a seconda delle fattispecie sottostanti.
  Il comma 9 consente agli enti locali strutturalmente deficitari, in predissesto o in dissesto, di poter concludere le procedure di reclutamento di personale a tempo indeterminato, già programmate e autorizzate per l'anno 2020, entro il 30 giugno 2021.
  Il comma 10 proroga al 31 dicembre 2021:

   la disapplicazione delle norme limitative delle assunzioni di personale in favore del comune di Matera;

   la possibilità per il medesimo comune di Matera di corrispondere al personale non dirigenziale compensi per prestazioni di lavoro straordinario.

  Si prevede inoltre che, per l'anno 2021, il comune di Matera possa provvedere alle relative spese nel limite massimo di 900.000 euro a valere sulle risorse stanziate per l'anno 2020. Il comma 18 reca la copertura finanziaria.
  Il comma 11 proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni sono autorizzate ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ed in deroga al Codice dei contratti pubblici e ad ogni altra disposizione di legge che disciplina i procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere. Resta fermo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile e dei servizi in rete quali ulteriori misure di contrasto agli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
  Il comma 12 estende all'anno 2021 l'operatività del gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito dal decreto-legge n. 18 del 2020 per l'anno 2020, per attuare le misure di Pag. 12contrasto e contenimento del diffondersi del virus COVID-19, con particolare riferimento alla introduzione di soluzioni di innovazione tecnologica e di digitalizzazione della pubblica amministrazione.
  Il comma 13 interviene sulla previsione (di cui articolo 8, comma 1-quater, del decreto-legge n. 135 del 2018) che ha istituito un contingente di personale a supporto del Dipartimento per la trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio, nella parte in cui la norma dispone che gli incarichi attribuiti con provvedimento adottato anteriormente al 30 dicembre 2019 sono confermati sino alla scadenza prevista nell'atto di conferimento. Con la modifica dettata dal comma 13 si estende tale conferma alla scadenza prevista nell'eventuale atto di rinnovo.
  Il comma 14 proroga fino al 31 gennaio 2022 il termine entro il quale il Presidente del Consiglio, anche tramite il direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, possa delegare i direttori delle Agenzie d'informazione per la sicurezza interna ed esterna (AISI e AISE) o altro personale delegato a svolgere colloqui investigativi con i detenuti a fini di prevenzione del terrorismo internazionale.
  Il comma 15 proroga al 31 gennaio 2022 i termini di efficacia di alcune disposizioni volte alla tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione e sicurezza interna ed esterna (AISI, AISE e DIS). Fino a tale data: il personale dei servizi è autorizzato a condotte previste dalla legge come reato anche in relazione ad una specifica serie di delitti con finalità di terrorismo; al personale delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture e del personale dei servizi di informazione per la sicurezza può essere attribuita la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione; l'identità di copertura degli agenti dei servizi può essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali dandone comunicazione all'autorità giudiziaria con modalità riservate; l'autorità giudiziaria – su richiesta dei vertici del DIS, dell'AISI e dell'AISE – autorizza i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza a deporre nel processo penale con identità di copertura ove sia necessario mantenere celate le loro vere generalità nell'interesse della sicurezza dello Stato o per tutelarne l'incolumità.
  Il comma 16 proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 aprile 2021 il termine per l'adozione del regolamento di delegificazione (previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 162 del 2020) per ridefinire gli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza e pubblicità dei compensi e dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti pubblici nelle more dell'adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 2019. Inoltre, sospende le sanzioni per la violazione dei suddetti obblighi di trasparenza fino all'adozione del predetto regolamento, anziché fino al 31 dicembre 2020.
  Il comma 17 estende l'ambito temporale di applicazione fino al 30 aprile 2021 della disciplina in materia di discussione orale delle udienze del processo amministrativo mediante collegamento da remoto.
  L'articolo 2, comma 1, proroga al 31 dicembre 2021 il termine a partire dal quale acquistano efficacia le disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive (le cosiddette autocertificazioni) riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
  Il comma 2 proroga di un anno (dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021) il termine per la presentazione delle istanze di indennizzo per le vittime dei reati intenzionali violenti, nonché quello (dal 31 ottobre 2020 al 31 ottobre 2021) entro il quale devono essere maturati i requisiti e le condizioni per poter richiedere l'indennizzo.
  Il comma 3 differisce al 31 dicembre 2021 il termine a partire dal quale diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali per i piccoli comuni, secondo quanto disposto dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010. Segnala che su tale previsione è altresì Pag. 13intervenuta la sentenza 4 marzo 2019 n. 33 della Corte costituzionale, che ha rilevato che la disposizione che impone ai comuni con meno di 5.000 abitanti di gestire in forma associata le funzioni fondamentali (articolo 14, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010) presenta profili di illegittimità costituzionale nella parte in cui non consente ai comuni di dimostrare che, in quella forma, non sono realizzabili economie di scala o miglioramenti nell'erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento.
  Il comma 4 dispone il differimento (al 31 marzo 2021) del termine entro cui deve avere luogo la rinnovazione delle consultazioni elettorali nelle sezioni dei comuni in cui sia intervenuto l'annullamento dell'elezione degli organi amministrativi, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente.
  L'articolo 3, comma 1, fissa una scadenza al termine entro cui si deve procedere alla costituzione dell'Ufficio centrale di bilancio della Ragioneria Generale dello Stato presso il Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi del decreto-legge n. 1 del 2020, precisando che esso deve essere costituito entro il 31 dicembre 2021.
  Il comma 2 proroga per l'anno 2021 le norme in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive che escludono le amministrazioni pubbliche dall'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT del canone dovuto per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.
  Il comma 3 armonizza i tempi di entrata in vigore degli adempimenti IVA richiesti alle piattaforme commerciali online che intervengono nelle transazioni relative a telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop alle decisioni del Consiglio dell'Unione europea, che ha accordato una proroga di 6 mesi a seguito della pandemia.
  Il comma 4 proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 il termine per l'adeguamento dei contratti in corso alla data del 1° gennaio 2020, stipulati con i soggetti concessionari della riscossione delle entrate locali, alla riforma della riscossione delle medesime entrate locali operata dalla legge di bilancio 2020.
  Il comma 5 rinvia al 1° gennaio 2022 (rispetto al precedente termine del 1° gennaio 2021) la decorrenza dell'obbligo di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, esclusivamente mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica.
  Il comma 6 prevede che le norme stabilite dall'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020 in materia di termini e modalità di svolgimento delle assemblee delle società durante l'emergenza da Covid-19 siano applicabili alle assemblee convocate entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021.
  Il comma 7 prevede che gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi agli anni 2020 e 2021 si intendono eccezionalmente assolti se i crediti formativi sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022.
  Il comma 8 proroga (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 la temporanea sospensione delle azioni esecutive nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale con riferimento al tempestivo pagamento dei debiti commerciali maturati alla data del 31 dicembre 2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali.
  I commi da 9 a 11 prevedono che il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, che stabilisce le modalità attuative dell'avvio e dell'operatività della lotteria dei corrispettivi sia emanato entro e non oltre il 1° febbraio 2021. Viene inoltre spostato al 1° marzo 2021 la decorrenza del termine per i consumatori, nel caso in cui gli esercenti rifiutino di acquisire il codice lotteria al momento dell'acquisto, di effettuare le relative segnalazioni. Si prevede altresì la possibilità per il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze di conferire incarichi di collaborazione. Pag. 14
  L'articolo 4 dispone, al comma 1, la proroga al 2021 dell'utilizzo delle quote premiali da destinare alle regioni virtuose, accantonate a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, in base ai criteri di riequilibrio e riparto indicati in sede di Conferenza Stato-regioni.
  I commi 2 e 3 dispongono la proroga al 2021 ed il parziale riparto per il medesimo anno dell'accantonamento della somma annua di complessivi 32,5 milioni di euro a valere sulle risorse finanziarie del SSN, per la realizzazione di obiettivi connessi ad attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dei livelli essenziali di assistenza, collegati a prestazioni che attualmente non trovano adeguata remunerazione nel vigente nomenclatore tariffario, nelle more della definizione del procedimento di aggiornamento del sistema di remunerazione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale.
  Il comma 4 rinvia al 2022 (precedentemente il termine era fissato al 2021) l'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale cui subordinare gli incrementi di spesa per il personale dei servizi sanitari regionali.
  Il comma 5 dispone l'ulteriore proroga dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022 della sospensione dell'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 26 del 2014, che vietano in Italia alcune procedure di sperimentazione su animali (xenotrapianti e sostanze d'abuso).
  Il comma 6 consente che alcune procedure concorsuali e le conseguenti assunzioni a tempo indeterminato, già autorizzate in favore dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) per il periodo 2016-2020, siano effettuate nel 2021 (ove non effettuate negli anni precedenti).
  Il comma 7 consente per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali la proroga fino al 30 settembre 2021 dei contratti di lavoro flessibile in corso, relativi ad attività di ricerca o di supporto alla ricerca.
  Il comma 8, allo scopo di garantire l'ampliamento della platea dei soggetti idonei all'incarico di direttore generale degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, anche in ragione delle esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, prevede che l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale possa essere integrato entro il 21 marzo 2021, previa riapertura dei termini di presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati.
  L'articolo 5, al comma 1, proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale deve essere emanato il bando di concorso per il reclutamento di insegnanti di religione cattolica.
  Il comma 2 proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine per la conclusione delle procedure concorsuali che il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca sono stati autorizzati a bandire a valere sulle facoltà assunzionali pregresse del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR).
  Il comma 3 differisce all'anno scolastico 2020/2021 l'applicazione delle disposizioni che attribuiscono alla valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza gli stessi effetti di quella normalmente prevista dal decreto legislativo n. 62 del 2017, per le scuole del primo ciclo, e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009, per la scuola secondaria di secondo grado. Inoltre, le suddette disposizioni – inizialmente collegate solo allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 – vengono estese anche alle successive proroghe dello stato di emergenza.
  Il comma 4 proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine per il pagamento, da parte degli enti locali, di alcuni lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di istituti scolastici statali.
  Il comma 5 proroga dal 1° gennaio 2021 al 1° marzo 2021 il termine per l'assunzione nel profilo di collaboratore scolastico Pag. 15del personale delle imprese già impegnate nella pulizia delle scuole, all'esito della seconda procedura selettiva per la stabilizzazione.
  L'articolo 6, commi 1 e 2, riguarda la disciplina delle procedure per il reclutamento e per l'attribuzione di alcuni incarichi di insegnamento nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).
  In particolare, il comma 2 proroga dall'anno accademico 2021/2022 all'anno accademico 2022/2023 l'avvio dell'applicazione del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico delle medesime Istituzioni, al contempo differendo (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 il termine per l'approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento.
  Conseguentemente, il comma 1 estende anche all'anno accademico 2021/2022 la possibilità di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge n. 97 del 2004 per l'attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle medesime Istituzioni.
  Il comma 3 proroga la misura di flessibilità nelle modalità di restituzione dei crediti agevolati di cui al Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), già disposta dal comma 3 dell'articolo 100 del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto «Cura Italia»). La disposizione consente, attraverso una novella alla citata norma, che le imprese con sede o unità locali ubicate nel territorio italiano che abbiano beneficiato di crediti agevolati concessi dal Ministero dell'Università e Ricerca a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR), possano ottenere, su richiesta, la sospensione di sei mesi del pagamento delle rate che scadono a gennaio 2021 e luglio 2021 con un corrispondente allungamento del piano di ammortamento. Alla compensazione degli effetti finanziari della misura, quantificati in misura pari a euro 16.179.552 per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.
  Il comma 4 differisce alcune disposizioni inerenti la fase transitoria connessa alla separazione tra il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e la ricerca e alla conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR). In sintesi, si stabilisce come termine finale per la conclusione di tale fase transitoria il conferimento degli incarichi dirigenziali non generali della (neo istituita) Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del Ministero dell'università e della ricerca o comunque il 31 ottobre 2021.
  Il comma 5 estende all'anno 2021 la possibilità, già consentita nel 2020, per le università e per le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di non applicare l'articolo 1, comma 610, della legge n. 160 del 2019 in materia di risparmio di spesa nel settore informatico.
  Il comma 6 proroga dal 15 marzo 2021 al 15 aprile 2021 il termine per la conclusione dei lavori riferiti al VI quadrimestre della tornata di abilitazione scientifica nazionale (ASN) 2018-2020 e (dal 30 giugno 2021) al 30 luglio 2021 il termine per l'operatività delle Commissioni nazionali già costituite per la medesima tornata.
  Il comma 7 proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1145, secondo periodo, della legge n. 205 del 2017 per l'erogazione delle somme residue dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per interventi di edilizia universitaria.
  Il comma 8 concerne la proroga e l'estensione dell'ambito di applicazione di alcune norme, relative alle possibilità di svolgimento secondo modalità particolari degli esami per l'abilitazione relativi ad alcune professioni nonché delle attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio di professioni o previste nell'ambito degli ordinamenti didattici dei corsi di studio ovvero successive al conseguimento del titolo di studio (ivi comprese le attività Pag. 16suddette che siano volte al conseguimento dell'abilitazione professionale).
  L'articolo 7, al comma 1, proroga al 31 dicembre 2021 il termine previsto (attualmente al 31 dicembre 2020) per la delimitazione dei distretti turistici ad opera delle Regioni, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con i Comuni interessati, previa conferenza di servizi.
  Il comma 2 proroga ulteriormente dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il mantenimento delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per completare interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale.
  Il comma 3 proroga ulteriormente (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 il termine previsto per la realizzazione delle iniziative e per l'operatività del Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane, autorizzando, altresì, una ulteriore spesa di 350.000 euro per il 2021, cui si provvede ai sensi del comma 5.
  Il comma 4 proroga (dal 31 dicembre 2020) al 31 gennaio 2021 l'efficacia delle disposizioni straordinarie in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva dettate, per l'anno 2020, dal decreto interministeriale 8 luglio 2020. Inoltre, consente, da un lato, all'Istituto Luce Cinecittà di assumere la forma giuridica di società per azioni e di emettere strumenti finanziari – nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030 – per effettuare investimenti nel settore cinematografico, dall'altro, alle società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze di acquisire, anche mediante aumenti di capitale, partecipazioni nel medesimo Istituto. Il comma 6 provvede, infine, alla compensazione finanziaria dei relativi effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto.
  Al riguardo, segnala peraltro che il predetto Istituto Luce Cinecittà, dal 1° gennaio 2021, è già stato trasformato in società per azioni ai sensi dell'articolo 1, comma 585, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021).
  L'articolo 8 prevede una serie di proroghe di termini in materia di giustizia. In particolare: il comma 1 proroga al 31 dicembre 2021 la facoltà di svolgere le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna da parte dei dirigenti di istituto penitenziario; il comma 2 proroga al 31 dicembre 2021 la facoltà di svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per i minorenni da parte dei dirigenti di istituto penitenziario; il comma 3 proroga al 31 dicembre 2021 la possibilità per gli uffici giudiziari di continuare ad avvalersi del personale comunale ivi comandato o distaccato per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali; il comma 4 proroga al 31 dicembre 2021 il divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni; il comma 5 estende l'assegnazione straordinaria di funzioni in materia di edilizia penitenziaria in favore del personale tecnico del DAP, alle opere per le quali siano state avviate le procedure di affidamento entro il 30 settembre 2021.
  L'articolo 9, al comma 1, proroga al 31 dicembre 2021 il termine per ultimare il trasferimento, da parte delle Forze di polizia, alla banca dati nazionale del DNA dei profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali prima del 14 luglio 2009.
  Il comma 2 è volto a prorogare al 31 dicembre 2021 l'iscrizione di Agenzia Industrie Difesa al Registro Nazionale delle imprese operanti nel settore dei materiali da armamento.
  L'articolo 10, ai commi da 1 a 5, prevede quattro distinte proroghe concernenti il settore agricolo: la prima disposizione proroga al 31 dicembre 2021 il termine per l'accreditamento degli organismi di controllo esistenti dei vini DOP e IGP aventi natura pubblica (comma 1); la seconda proroga, al 31 dicembre 2021, taluni contratti a tempo determinato dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia Pag. 17– EIPLI (commi 2 e 3); la terza proroga, al 31 dicembre 2021, l'esonero degli obblighi di presentazione della documentazione antimafia per ricevere i fondi dell'Unione europea, relativi ai terreni agricoli, per importi non superiori a 25 mila euro (comma 4); la quarta proroga, fino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari e comunque sino al 31 marzo 2021, la sospensione delle procedure di recupero degli aiuti dell'Unione europea per le imprese del settore saccarifero (comma 5).
  Il comma 6 sospende il pagamento della rata relativa ai contributi di novembre e dicembre 2020, in scadenza il 16 gennaio 2021, in favore dei beneficiari degli esoneri contributivi disposti in agricoltura.

  Pietro NAVARRA (PD), relatore per la V Commissione, nell'illustrare i restanti articoli del provvedimento, fa presente che l'articolo 11, comma 1, fissa al 31 dicembre 2021, il termine perentorio per la trasformazione, senza devoluzione di patrimonio, delle Società di mutuo soccorso (SOMS) in Associazioni di promozione sociale (APS) o in altre associazioni del Terzo settore.
  Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2021 alcune disposizioni in materia di personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro in posizione di comando o fuori ruolo.
  I commi 3 e 4 prorogano al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale devono essere conclusi i lavori delle due Commissioni tecniche, istituite dalla legge di bilancio 2020, per lo studio della gravosità delle occupazioni e per l'analisi della spesa pubblica in materia previdenziale ed assistenziale.
  Il comma 5 proroga al 31 dicembre 2021 il termine per il recupero, da parte dell'INPS, delle prestazioni pensionistiche indebite, con riferimento agli indebiti che emergano dalle verifiche dei redditi concernenti il periodo d'imposta 2018. La proroga del termine concerne i trattamenti pensionistici della «Gestione previdenziale privata».
  Il comma 6 differisce dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 il termine finale di possibile operatività delle agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale – previste da una disciplina transitoria per i porti contraddistinti da particolari stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche – e reca un onere per l'anno 2021, pari a 5,1 milioni di euro, ai fini della corresponsione, in favore dei lavoratori iscritti negli elenchi delle medesime agenzie, dell'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro, mentre il comma 7 opera una novella di coordinamento in relazione al summenzionato differimento. Ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 6 e 7, il comma 8 riduce, nell'identica misura di 5,1 milioni di euro per il 2021, la dotazione del Fondo per le politiche attive del lavoro.
  Il comma 9 sospende dalla data di entrata in vigore del decreto in esame fino al 30 giugno 2021 la decorrenza dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. I predetti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione e, qualora la decorrenza dei predetti termini abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio della decorrenza è posticipato al termine della sospensione stessa.
  Il comma 10 consente la proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 dei contratti di lavoro a tempo determinato degli enti pubblici della Regione Calabria con soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità. Ai fini della copertura degli oneri finanziari derivanti dalla proroga, si riduce, nella misura di 7,5 milioni di euro per il 2021, l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  L'articolo 12, comma 1, proroga, per l'anno 2021, la possibilità – in presenza dei presupposti e delle condizioni richieste dalla legge – di stipulare contratti di rete con causale di solidarietà, precedentemente consentita sino al 31 dicembre 2020, al fine di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimenti delle autorità competenti. Pag. 18
  I commi da 2 a 4 sono volti a prorogare alcune disposizioni riguardanti i benefici riconosciuti per il settore del trasporto aereo.
  In particolare, il comma 2 modifica il termine di restituzione delle anticipazioni riconosciute alle imprese titolari di trasporto aereo ai sensi dell'articolo 79, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 (comma 2, lettera a) e dell'articolo 198 del medesimo decreto-legge n. 34 (comma 2, lettera b).
  Il comma 3 proroga al 30 giugno 2021 la restituzione del finanziamento di 400 milioni di euro erogato, ai sensi del decreto-legge n. 137 del 2019, alla società Alitalia SAI.
  Il comma 4, primo periodo, estende inoltre, nel limite di 16 milioni di euro, le misure di sostegno previste dell'articolo 198 del decreto-legge n. 34 del 2020 alla compensazione dei danni subiti dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021. Il comma 4, secondo periodo, riduce le risorse di cui è consentita per l'anno 2020 la conservazione in conto residui per l'utilizzo nell'esercizio successivo di cui all'articolo 34, comma 11, del decreto-legge n. 137 del 2020.
  Il comma 5 estende al 30 aprile 2021, in attesa di un apposito decreto interministeriale di regolazione della materia, il termine previsto per l'applicazione di un regime transitorio per la sorveglianza radiometrica previsto dal decreto legislativo n. 100 del 2011, che ha introdotto una nuova disciplina per l'adozione di misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone a livelli anomali di radioattività e di contaminazione dell'ambiente.
  Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2021 il termine per le verifiche periodiche della strumentazione metrica delle imprese di autoriparazione e revisione dei veicoli, in scadenza dalla data di entrata in vigore del provvedimento d'urgenza in esame e fino al 31 maggio 2021.
  Il comma 7 fissa al 30 giugno 2021 il termine concesso ai comuni per procedere all'acquisto degli impianti di illuminazione pubblica, derogando alla previsione di cui all'articolo 34, comma 22, del decreto-legge n. 179 del 2012, che dispone – per gli affidamenti diretti a società partecipate che operano in settori regolamentati – la cessazione dell'affidamento alternativamente alla data di scadenza del contratto ovvero, in mancanza di termine contrattuale, al 31 dicembre 2020.
  Il comma 8 proroga al 1° gennaio 2021 i termini di integrazione degli standard di codifica dell'International Telecommunication Union (ITU), precisando che per gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi distribuiti o venduti in Italia, sarà necessaria la presenza esclusivamente di tutte le codifiche approvate nell'ambito ITU indicate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con proprio regolamento.
  Il comma 9 fissa al 31 luglio 2021 il termine entro il quale le quote dei finanziamenti, concessi alle imprese dell'aerospazio ai sensi della legge n. 808 del 1985, con cadenza nell'esercizio 2021, devono essere erogate alle aziende stesse per le quali non risultano inadempienze rispetto ai versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia dovuti fino alla data del 31 dicembre 2019.
  Conseguentemente, le quote vengono erogate entro tre mesi dal completamento degli adempimenti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio, in favore delle imprese che diano corso a tali adempimenti successivamente alla data del 19 maggio 2020, e comunque entro il 30 settembre 2021 (in luogo dell'attuale termine del 30 settembre 2020).
  L'articolo 13, comma 1, proroga dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 l'applicabilità delle disposizioni recate dall'articolo 207 del decreto-legge n. 34 del 2020 che, per fattispecie specificamente determinate, consentono alle stazioni appaltanti di elevare al 30 per cento l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti pubblici a favore dell'appaltatore.
  Le lettere a) e b) del comma 2 estendono a tutto il 2021 le semplificazioni previste per gli anni 2019 e 2020 dal decreto-legge cosiddetto «sblocca cantieri» (decreto-legge n. 32 del 2019) per l'affidamento, rispettivamente, delle attività di progettazione Pag. 19 e dei contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
  Il comma 3 proroga di un anno i termini di applicazione della normativa sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali comprese nella rete stradale transeuropea (recata dal decreto legislativo n. 35 del 2011) alle strade appartenenti alla rete di interesse nazionale ma non comprese nella citata rete, nonché alle strade di competenza delle regioni e degli enti locali.
  In particolare la lettera a) del comma 3 proroga di un anno, vale a dire dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022, il termine massimo fino al quale è possibile, con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, prorogare la data di decorrenza prevista dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 35 del 2011 (poc'anzi illustrato) per l'applicazione della disciplina contenuta in tale decreto legislativo anche alle strade appartenenti alla rete di interesse nazionale (individuata dal decreto legislativo n. 461 del 1999) non comprese nella rete stradale transeuropea.
  La lettera b) proroga di un anno, vale a dire dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, il termine (previsto dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 35 del 2011, poc'anzi illustrato) entro il quale le regioni e le province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo n. 35 del 2011, sono tenute a dettare la disciplina riguardante la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali di competenza delle regioni e degli enti locali, con particolare riferimento alle strade finanziate a totale o parziale carico dell'UE.
  Il comma 4 proroga fino al 31 agosto 2021 le disposizioni che consentono di stipulare i contratti di arruolamento, secondo le procedure di cui al codice della navigazione, direttamente a bordo delle navi.
  Il comma 5, per i concessionari autostradali il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza, differisce sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative anche all'anno 2021 e al 31 luglio 2021 il termine per la definizione dei procedimenti di aggiornamento dei piani economico-finanziari.
  Il comma 6 amplia da sei a dodici mesi il termine temporale, a partire dalla presentazione della domanda di esame, entro il quale sostenere la prova di esame teorica per il conseguimento della patente di guida.
  Il comma 7 proroga per il 2021 l'applicazione degli attuali criteri di ripartizione del Fondo TPL tra le regioni a statuto ordinario, senza applicazione di penalità, rinviando pertanto di un ulteriore anno l'applicazione dei nuovi criteri di ripartizione previsti dalla riforma del Fondo.
  Il comma 8 amplia i termini concessi per l'affidamento, da parte degli enti beneficiari, dei progetti finanziati con le risorse del Fondo per la progettazione degli enti locali, istituito dal comma 1079 della legge n. 205 del 2017.
  Il comma 9 stabilisce una proroga di un anno dei termini previsti per la conclusione dei lavori relativi al progetto «Mantova Hub». Inoltre, si prevede un finanziamento, per un importo pari a 6,5 milioni di euro, a favore del Comune di Mantova, per consentire il completamento dei lavori del progetto che rientra nell'ambito del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia. Il comma 18 provvede alla copertura finanziaria dell'intervento, mediante la riduzione, nella misura di 7,5 milioni di euro per il 2021, dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
  Il comma 10 conferisce al Commissario nominato per la realizzazione degli interventi infrastrutturali, legati alla viabilità, relativi ai Mondiali di sci alpino previsti a Cortina d'Ampezzo nel 2021, la possibilità di ultimare le opere previste dal piano degli interventi, non indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi, e individuate con decreto del medesimo Commissario, oltre il termine del 31 gennaio 2021, prevedendo altresì che la consegna di tali opere debba avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2022. Pag. 20
  Il comma 11 estende al 30 giugno 2021 il termine per l'utilizzo del buono per l'utilizzo di taxi e di servizi NCC, il c.d. «buono viaggio», pari al 50% della spesa fino ad un massimo di 20 euro per ciascun viaggio e previsto per le persone a mobilità ridotta e con patologie accertate ovvero più esposti agli effetti economici dal Covid-19 o in stato di bisogno, residenti nelle città metropolitane o nei capoluoghi di provincia. Il comma 19 provvede in ordine agli effetti indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dal comma 11.
  Il comma 12 proroga fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021 il divieto di applicare decurtazioni di corrispettivo né sanzioni o penali, ai gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale per le minori corse effettuate durante l'emergenza Covid-19.
  Il comma 13 proroga fino al 30 giugno 2021 la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili per mancato pagamento del canone alle scadenze, nonché di rilascio dell'immobile venduto, relativamente ad immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari.
  Il comma 14 prevede la proroga al 30 giugno 2021 della sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore.
  Il comma 15 modifica i termini procedurali e le modalità di calcolo per l'erogazione del contributo straordinario a favore dell'ANAS, previsto dall'articolo 214 del decreto-legge n. 34 del 2020 a compensazione della diminuzione degli introiti del canone sui pedaggi delle concessionarie autostradali causata dalla riduzione della circolazione autostradale conseguente alle misure di contenimento dell'emergenza COVID-19.
  I commi 16 e 17 prevedono la messa a disposizione per Rete ferroviaria italiana, nelle more dell'approvazione dell'Aggiornamento 2020/2021 del Contratto di Programma – Parte Investimenti, di risorse pari a un miliardo e 776 milioni di euro finalizzate a dare avvio ai lavori del secondo lotto costruttivo della tratta ferroviaria Verona-bivio Vicenza (comma 16) e autorizzando inoltre Rete ferroviaria all'utilizzo delle risorse individuate ai sensi del comma 17.
  Entro trenta giorni dall'avvio degli interventi oggetto della disposizione, R.F.I. S.p.A. trasmette un'informativa, tramite il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Comitato interministeriale per la programmazione economica, fornendo indicazione degli interventi oggetto di rimodulazione o definanziamento.
  L'articolo 14 al comma 1 proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 l'applicazione della lettera b) del comma 2 dell'articolo 72 del decreto-legge n. 18 del 2020, la quale consente al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale-MAECI e all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ICE, di avvalersi, mediante apposita convenzione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – INVITALIA, per gli interventi di supporto all'internazionalizzazione delle imprese nell'attuale crisi pandemica e per gli interventi inclusi nel Piano straordinario per la promozione del Made in Italy.
  Il comma 2 proroga dal 28 febbraio 2021 al 30 settembre 2021, per gli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il termine per il rilascio di credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete diverse da SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi, già previsto dell'articolo 24 del decreto-legge n. 76 del 2020. È altresì disposta la proroga, dal 30 settembre al 31 dicembre dell'anno in corso, del termine ultimo per l'utilizzo di quelle già rilasciate e non ancora scadute.
  L'articolo 15, comma 1, provvede a differire di un anno le scadenze temporali relative alla progressiva riduzione delle convenzioni stipulate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale. Pag. 21
  Il comma 2 proroga, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, il termine per la stipula di uno o più accordi di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione Sicilia, al fine di utilizzare le risorse della contabilità speciale n. 2854, già trasferite dal Ministero dell'ambiente alla Regione Sicilia, e non disciplinate in precedenti accordi di programma, volte al completamento degli interventi di bonifica e risanamento ambientale.
  Il comma 3 proroga fino 31 dicembre 2021 – anziché sino al 31 dicembre 2020, come previsto dalla norma previgente – il periodo temporale nel quale continuano ad avere efficacia gli atti adottati sulla base dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006 in relazione agli interventi inerenti allo stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova.
  Il comma 4 proroga di un anno, sino al 2025 in luogo del 2024 originariamente previsto, la disposizione in materia di gruppo di lavoro per l'adozione dei criteri end of waste presso il Ministero dell'ambiente, prevedendo al riguardo l'arco temporale dal 2021 al 2025 – anziché dal 2020 al 2024. Il comma 5 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 4, pari a 200.000 euro per l'anno 2025, mediante riduzione, nella misura di 200.000 euro dall'anno 2022, dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  Il comma 6 interviene sul termine di decorrenza degli obblighi in materia di etichettatura degli imballaggi posti a carico dei produttori ai sensi dell'articolo 219, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante il codice dell'ambiente, sospendendo l'applicazione di tali obblighi fino al 31 dicembre 2021.
  Ricorda che il citato articolo 219, comma 5, primo periodo, del codice dell'ambiente, prevede che tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.
  La sospensione applicativa disposta dal comma 6 non incide, invece, sul secondo periodo della richiamata disposizione del codice dell'ambiente, il quale reca l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione europea.
  L'articolo 16, comma 1, proroga sino al 31 dicembre 2021 la gestione commissariale dell'Agenzia Torino 2006.
  Il comma 2 proroga al 30 giugno 2021 l'estensione delle facoltà operative del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva e del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi, entrambi gestiti e amministrati dall'Istituto per il credito sportivo, alle operazioni di liquidità.
  L'articolo 17 stabilisce il termine del 30 settembre 2021 per la presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione privata nei territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo.
  Viene inoltre stabilito che, in caso di accertamenti necessari per verificare il maggior danno provocato dal sisma avvenuto in Centro-Italia nel 2016-2017, nonché per gli interventi previsti nei comuni del cratere diversi da l'Aquila, il termine per la presentazione della domanda di contributo è il 30 settembre 2022.
  L'articolo 18, comma 1, aggiungendo un comma 3-bis nell'articolo 105 del decreto-legge n. 34 del 2020, consente di utilizzare fino a giugno 2021 le risorse del Fondo per le politiche della famiglia destinate ai Comuni, per finanziare progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad incrementare le opportunità culturali e educative dei minori.
  Il comma 2 reca la compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto determinati al comma 1.
  L'articolo 19 proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica Pag. 22 da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 i termini delle disposizioni legislative di elencate nell'allegato 1 al decreto-legge. Si tratta delle seguenti disposizioni:

   del comma 3 dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 18 del 2020, il quale specifica che alcuni incarichi di lavoro autonomo (ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa), previsti dalla disciplina transitoria di cui al suddetto articolo 2-bis, in particolare dal comma 1, lettera a), possono essere attribuiti anche a tutti i laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti all'ordine professionale;

   dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020, relativo al potenziamento delle reti assistenziali;

   dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, che disciplina le aree sanitarie per la gestione dell'emergenza COVID-19;

   dei commi 1 e 3 dell'articolo 5-bis del decreto-legge n. 18 del 2020, concernenti le norme transitorie relative alle procedure pubbliche di acquisto e di pagamento dei dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi medici nonché all'ambito delle mascherine chirurgiche utilizzabili dagli operatori sanitari;

   dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, relativo alla permanenza in servizio del personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato;

   dell'articolo 13, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, di deroga alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione;

   dell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, che reca misure straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuali;

   dei commi 1 e 2 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 18 del 2020, concernenti le norme transitorie relative all'uso, in determinati contesti, delle mascherine chirurgiche e alle relative tipologie, nonché alle tipologie delle mascherine filtranti ammesse nell'ambito dell'intera collettività;

   dall'articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge n. 18 del 2020, relativi al trattamento dei dati personali necessari all'espletamento delle funzioni attribuite nell'ambito dell'emergenza epidemiologica;

   dell'articolo 73 del decreto-legge n. 18 del 2020, il quale consente lo svolgimento in videoconferenza delle sedute dei consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali, degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, degli organi degli enti e organismi del sistema camerale e degli organi di associazioni private, delle fondazioni nonché delle società (comprese quelle cooperative e i consorzi) e degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado;

   dell'articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 18 del 2020, già prorogato fino al 31 dicembre 2020, che disciplinano la dispensa temporanea dal servizio e la non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

   dall'articolo 73-bis del decreto-legge n. 18 del 2020, che concernono misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

   dell'articolo 83 del decreto-legge n. 34 del 2020, in base al quale i datori di lavoro pubblici e privati, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV, assicurano la Pag. 23sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità;

   dell'articolo 101, comma 6-ter, del decreto-legge n. 18 del 2020, in base al quale, nell'espletamento delle procedure valutative per il passaggio dei ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B al ruolo dei professori associati, le commissioni tengono conto delle limitazioni all'attività di ricerca scientifica conseguenti allo stato di emergenza;

   dell'articolo 102, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020, recante una norma transitoria sulle modalità di svolgimento delle prove compensative, per i casi in cui, per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, il riconoscimento del possesso di una qualifica professionale (conseguita in altri Paesi dell'Unione), nell'ambito delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, richieda lo svolgimento di tale prova;

   dell'articolo 122, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020, relativo alla durata dell'operato del Commissario straordinario preposto al rafforzamento della risposta sanitaria all'emergenza da COVID-19;

   dell'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge n. 22 del 2020, recante disposizioni volte a garantire l'operatività del gruppo di lavoro operativo per l'inclusione a livello di istituzione scolastica;

   dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 22 del 2020, che prevede un termine ridotto di sette giorni (derogatorio rispetto a quello ordinario di venti giorni) per l'espressione dei pareri da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI);

   dell'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 22 del 2020, il quale, con riguardo alle professioni diverse da quelle indicate dai commi 1 e 3 del medesimo articolo 6, prevede che, ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione agli esami di Stato di abilitazione, per le sole sessioni di esame nelle quali abbia rilievo il periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 e il termine dello stato di emergenza (originariamente fissato per il 31 luglio 2020 e successivamente prorogato dall'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 83 del 2020, fino al 15 ottobre), le amministrazioni competenti all'organizzazione degli esami di Stato possono non tener conto di tale periodo, in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di consentire, tra l'altro, il riconoscimento degli anzidetti requisiti e l'ammissione dei candidati che abbiano conseguito la laurea nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 18 del 2020;

   dell'articolo 7, comma 1, terzo e quarto periodo, del decreto-legge n. 22 del 2020, recanti disposizioni volte a garantire la continuità degli organi delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

   dell'articolo 4 del decreto-legge n. 23 del 2020, il quale stabilisce una disciplina applicabile (originariamente fino al 31 luglio 2020) alla conclusione dei contratti relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari, dei contratti di credito, dei contratti relativi a servizi di pagamento e dei contratti relativi al servizio di trasferimento tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta, ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio come definita dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari;

   dell'articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020, in materia di distribuzione diretta dei farmaci forniti agli assistiti da parte delle farmacie convenzionate con il SSN;

Pag. 24

   dei commi 1 e 6 dell'articolo 38 del decreto-legge n. 23 del 2020, concernente una norma transitoria relativa alla corresponsione di incrementi del trattamento economico ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta nonché agli specialisti ambulatoriali convenzionati;

   dell'articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge n. 23 del 2020, concernente la disciplina transitoria sulla sperimentazione clinica dei farmaci, con riferimento a pazienti affetti dal virus COVID-19, nonché sull'uso compassionevole dei farmaci in fase di sperimentazione destinato ai medesimi pazienti;

   dell'articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, che disciplinano la remunerazione di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19 e già prorogato fino al 31 dicembre 2020;

   dell'articolo 9 del decreto-legge n. 34 del 2020, che prevede la proroga dei piani terapeutici, già prorogata, da ultimo, al 31 dicembre 2020;

   dell'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2020, che disciplina la sottoscrizione di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato, nonché disposizioni in materia di distribuzione di prodotti assicurativi;

   dell'articolo 34 del decreto-legge n. 34 del 2020, il quale consente, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34 (19 maggio 2020) e fino al termine del periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, in deroga alla normativa vigente, la stipula per via telefonica dei contratti di collocamento dei Buoni fruttiferi postali dematerializzati, nel rispetto delle previsioni sulla comunicazione delle condizioni contrattuali e delle informazioni preliminari disposte dal Codice del consumo per la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori; l'articolo dispone inoltre che i buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza;

   dell'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, concernente la possibilità per i datori di lavoro privati di ricorrere allo smart working in forma semplificata, prescindendo quindi dagli accordi individuali generalmente richiesti dalla normativa vigente;

   dell'articolo 100 del decreto-legge n. 34 del 2020, in vigore fino al 31 dicembre 2020, che dispone la facoltà di avvalimento in via diretta, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico;

   dell'articolo 232, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, che autorizza gli enti locali a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori (cosiddetti SAL), per interventi di edilizia scolastica, anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto, e dell'articolo 232, comma 5, del decreto-legge n. 34, volto ad accelerare l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica nella fase di sospensione delle attività didattiche (evidentemente, relative all'anno scolastico 2019/2020);

   dell'articolo 263, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, finalizzato ad adeguare le misure di limitazione delle presenze del personale delle pubbliche amministrazioni sul luogo di lavoro alle esigenze della progressiva completa riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese, connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali prevedendo, in particolare, l'applicazione, entro il 31 dicembre 2020, del lavoro agile al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità.

  L'articolo 20 introduce alcune semplificazioni relative alla realizzazione dei collegamenti Pag. 25 in fibra ottica ad alta velocità degli edifici scolastici e degli edifici ospedalieri, attraverso la metodologia della «micro trincea» e prevedendo inoltre l'applicazione di una procedura semplificata ai fini delle comunicazioni amministrative necessarie per l'avvio dell'attività in questione.
  L'articolo 21 dà esecuzione nell'ordinamento italiano alla decisione sulle risorse proprie dell'Unione europea che, nel contesto del bilancio pluriennale dell'UE per il settennato 2021-2027, individua le fonti di entrata dell'Unione. La decisione autorizza altresì la Commissione europea a contrarre sui mercati finanziari i prestiti strumentali all'avvio del piano di ripresa per l'Europa dopo la crisi pandemica.
  L'articolo 22 introduce specifiche disposizioni che consentono transitoriamente l'operatività degli intermediari bancari, finanziari e assicurativi in Italia a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione Europea (cosiddetta Brexit).
  Con riferimento a banche e intermediari finanziari britannici con attività in Italia si prevede un regime di operatività limitata, che consente a tali imprese di continuare a esercitare la propria attività dal 1° gennaio 2021 fino alla conclusione del procedimento autorizzativo da parte delle Autorità competenti e, comunque, non oltre sei mesi successivi alla scadenza del periodo di transizione (al 30 giugno 2021), solo con riferimento alle attività per le quali sia stata richiesta tempestiva autorizzazione alle Autorità nazionali competenti e solo per la gestione dei rapporti esistenti. Non è quindi permessa l'acquisizione di nuovi clienti, né la modifica dei rapporti in essere.
  Analogamente, le imprese di assicurazione britanniche possono proseguire la propria attività in Italia nei limiti gestione dei contratti e delle coperture in corso, senza assumere nuovi contratti, né rinnovare quelli esistenti.
  Al fine di equiparare il trattamento degli operatori di altri Paesi terzi a quello accordato dalle norme in esame per effetto della Brexit, vengono fissati al 30 giugno 2021 anche i termini per l'operatività temporanea di banche e intermediari già autorizzati in Italia appartenenti a Paesi terzi diversi dalla Gran Bretagna.
  L'articolo 23 riguarda l'entrata in vigore del decreto-legge.
  Infine, per quanto riguarda i profili di carattere finanziario del provvedimento, rinvia, per elementi di maggior dettaglio, all'apposita documentazione predisposta dagli uffici.

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di intervenire nel prosieguo della discussione sul provvedimento.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), replicando alla relatrice Corneli, ritiene non accettabile che ella abbia preso le distanze rispetto ai decreti proroga termini emanati dal Governo negli anni precedenti, dal momento che il MoVimento 5 Stelle aveva contribuito alla stesura di essi, come componente della maggioranza di Governo. Aggiunge che anzi, sulla base delle dichiarazioni dello stesso MoVimento 5 Stelle, ci si sarebbe aspettati il superamento dello strumento del decreto proroga termini che, invece, è stato puntualmente ripresentato anche quest'anno.

  Fabio MELILLI, presidente, auspica che il provvedimento possa essere licenziato in tempo utile per consentire un effettivo esame anche da parte dell'altro ramo del Parlamento. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.55.