CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 gennaio 2021
505.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 12 gennaio 2021. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI

  La seduta comincia alle 14.35.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa.
C. 2737 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente e relatore, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2737, recante ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019.
  Passando a illustrare brevemente il contenuto del provvedimento, rileva preliminarmente come la cooperazione nel settore della difesa tra l'Italia e il Qatar sia attualmente disciplinata dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Doha il 12 maggio 2010 e ratificato dall'Italia ai sensi della legge 27 ottobre 2011, n. 198.
  Lo Scambio di Note emendativo dell'Accordo, oggetto del disegno di legge di ratifica Pag. 42 in esame, modifica il testo dell'Accordo con la procedura prevista dall'articolo 11 dell'Accordo medesimo, vale a dire mediante lo Scambio di Note.
  In particolare, lo Scambio di Note introduce nell'Accordo l'articolo 6a, in materia di giurisdizione, e modifica l'articolo 9 dell'Accordo medesimo, in materia di sicurezza delle informazioni classificate, nonché il paragrafo 3 dell'articolo 11, in materia di durata dell'Accordo.
  Il nuovo articolo 6a prevede il riconoscimento della giurisdizione dello Stato ricevente nei confronti del personale ospitato per i reati commessi nel proprio territorio e punibili secondo la propria legge. Viene, tuttavia, riconosciuto allo Stato inviante il diritto ad esercitare la giurisdizione in via prioritaria sul proprio personale per i reati commessi contro la sua sicurezza o il suo patrimonio e per quelli commessi durante o in relazione al servizio.
  Si prevede, altresì che, nel caso di esercizio della giurisdizione da parte dello Stato ricevente, la relativa sentenza, una volta divenuta definitiva, sarà eseguita a cura della Parte inviante in conformità e nei limiti previsti dall'ordinamento di quest'ultima.
  L'articolo 9, come modificato dallo Scambio di Note, prevede che le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito dell'Accordo, dovranno essere trasmesse, conservate o trattate in conformità alla legislazione e ai regolamenti nazionali applicabili dalle Parti e potranno essere trasferite esclusivamente mediante i canali governativi autorizzati dall'Autorità designata dalle Parti.
  Si prevede inoltre che tutte le informazioni classificate scambiate siano utilizzate esclusivamente per gli scopi cui sono state destinate, nell'ambito e per le finalità dell'Accordo, e non possano essere trasferite a Parti terze o ad organizzazioni internazionali senza la previa autorizzazione scritta dalla Parte di origine.
  L'articolo 11, paragrafo 3, come modificato dallo Scambio di Note in esame, prevede il rinnovo automatico quinquennale dell'Accordo, salvo denuncia di una delle due Parti.
  Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.
  L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) dichiara l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa.
C. 2746 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente e relatore, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. C. 2746, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo con il Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017. Pag. 43
  Passando ad illustrare brevemente il contenuto del provvedimento rileva preliminarmente come l'Accordo di cui si propone la ratifica aggiorni la precedente intesa in materia tra le Parti, firmata a Roma il 10 luglio 1997, ratificata ai sensi della legge 20 dicembre 2000, n. 408, rinnovata da ultimo nel 2009 e non più vigente dal febbraio 2014.
  Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, costituito da un breve preambolo e 13 articoli, osserva che esso ha l'obiettivo di rafforzare la cooperazione tra le rispettive forze armate, consolidando le reciproche capacità difensive, di contribuire ai processi di stabilizzazione e sicurezza di una regione di importante valore strategico, di supportare le attività di contrasto della pirateria nel corno d'Africa, nonché di promuovere positivi effetti nei settori produttivi e commerciali dell'approvvigionamento e della logistica di entrambi i paesi.
  Dopo aver richiamato nel preambolo la comune adesione alla Carta delle Nazioni Unite, l'articolo 1, relativo ai princìpi ed agli scopi dell'Accordo, sulla base dei rispettivi ordinamenti giuridici e degli impegni internazionali assunti, ribadisce l'impegno reciproco a facilitare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa.
  L'articolo 2 definisce le modalità di attuazione dell'Accordo, prevedendo in particolare l'elaborazione di piani annuali e pluriennali di cooperazione che verranno organizzate e realizzate per l'Italia dal Ministero della difesa e per il Sud Africa dal Dipartimento della Difesa e dei Veterani militari.
  L'articolo 3 enuncia – senza tuttavia limitare – i campi di cooperazione dell'Accordo che sono costituiti da:

   politica di sicurezza e difesa;

   ricerca e sviluppo, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la difesa;

   operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;

   organizzazione delle Forze armate, strutture ed equipaggiamento di unità militari, gestione del personale;

   scambio di informazioni legate alla difesa;

   questioni ambientali e di prevenzione dell'inquinamento;

   formazione, addestramento e aggiornamento in campo militare;

   attività di sicurezza marittima e contrasto alla pirateria;

   sanità militare;

   storia militare;

   sport militare;

   altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.

  L'articolo 4 stabilisce le modalità di cooperazione, che potrà avvenire mediante visite reciproche, scambi di esperienze, incontri tra rappresentanti della difesa, attività di formazione, partecipazione a corsi teorici e pratici, a seminari e conferenze, ad attività di addestramento, a operazioni di mantenimento della pace, visite di navi e di aeromobili militari, scambio nel campo di eventi culturali e sportivi; supporto a iniziative commerciali nel settore dei materiali e dei servizi della difesa.
  L'articolo 5 disciplina gli aspetti finanziari derivanti della cooperazione, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione dell'Accordo e ponendo a carico della Parte ospitante l'obbligo di fornire cure d'urgenza al personale della Parte inviante presso le proprie infrastrutture sanitarie.
  In tale ambito il paragrafo 3 stabilisce espressamente che tutte le eventuali attività condotte ai sensi dell'Accordo saranno subordinate alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie delle Parti.
  L'articolo 6 prevede la clausola di giurisdizione e stabilisce il diritto di giurisdizione Pag. 44 esclusiva dello Stato inviante per i reati commessi dal proprio personale nell'attività di servizio nel territorio della Parte ospitante. Nei casi di reati commessi da personale della Parte inviante che non siano stati compiuti nell'ambito delle attività di servizio, la Parte ospitante ha il diritto esclusivo di esercizio della giurisdizione ed esaminerà accuratamente la richiesta della parte inviante di rinunciare a tale esercizio per questioni di particolare importanza umanitaria. Il paragrafo 4 stabilisce inoltre la non applicazione della pena capitale o di altre sanzioni contrarie alla legislazione nazionale del Paese inviante.
  L'articolo 7 disciplina il risarcimento dei danni causato dalla Parte inviante – durante o in relazione alla missione o esercitazione – a un membro della Parte ospitante, prevedendo che esso sarà regolato mediante accordo tra le Parti. Nel caso di danno nei confronti di un privato cittadino della Parte ospitante, il paragrafo 2 stabilisce che esso sarà regolato secondo quanto previsto dalla legislazione della Parte ospitante.
  L'articolo 8 disciplina la cooperazione nel settore dei prodotti della difesa, che potrà avvenire solo in conformità dei rispettivi ordinamenti giuridici e limitatamente agli categorie di armamenti elencate, tra cui, navi, aeromobili, carri, armi da fuoco automatiche, armamento di medio e grosso calibro, bombe, mine (con espresso divieto delle mine anti-uomo), esplosivi, sistemi elettronici per uso militare, materiali speciali blindati, materiali specifici per l'addestramento militare, macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo e il controllo di armi e munizioni; equipaggiamento speciale per uso militare.
  Al riguardo il paragrafo 2 precisa che il reciproco equipaggiamento dei suddetti materiali potrà avvenire o con operazioni dirette tra gli Stati, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi.
  Il paragrafo 3 prevede che l'eventuale riesportazione verso Paesi terzi del materiale acquisito potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente. Come ricordato dalla relazione allegata al provvedimento, ai sensi del combinato disposto della legge 9 luglio 1990, n. 185, e del relativo nuovo regolamento di esecuzione, l'Accordo può essere considerato un'apposita intesa intergovernativa, di per sé idonea a semplificare le procedure di autorizzazione alle trattative contrattuali e/o all'esportazione ed importazione di materiali d'armamento, fatti salvi i divieti imposti dalla citata legge n. 185 del 1990.
  Il paragrafo 4 stabilisce le modalità per le attività di cooperazione nel campo dei materiali della difesa, che sarà attuata attraverso: ricerca scientifica, test e progettazione, scambio di esperienze tecniche, reciproca produzione, modernizzazione e scambio di servizi tecnici; supporto alle industrie della difesa e agli enti governativi con l'obiettivo di avviare la cooperazione nel settore della produzione di materiali della difesa.
  Il paragrafo 5 impegna le Parti alla reciproca assistenza per consentire alle industrie e alle organizzazioni reciproche di realizzare programmi e progetti previsti dall'Accordo.
  L'articolo 9 impegna le Parti ad adoperarsi per garantire la protezione della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti, di quanto sviluppato in conformità con l'Accordo, nel rispetto delle leggi nazionali e degli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.
  L'articolo 10 riguarda la sicurezza delle informazioni classificate e regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose classificati, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo per il tramite di canali diplomatici approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza e che essi dovranno essere conservati, trattati e salvaguardati secondo le leggi nazionali, nonché utilizzati esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo. Inoltre, viene stabilito che il trasferimento a terze Parti di informazioni o materiali classificati acquisiti nell'ambito dell'Accordo non può essere effettuato senza il consenso scritto della Parte originatrice, mentre la disciplina di ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate Pag. 45 viene demandata ad un ulteriore specifico Accordo, da sottoscrivere a cura delle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza.
  L'articolo 11, in materia di risoluzione delle controversie, riguarda l'interpretazione o l'attuazione dell'Accordo, che sarà risolta tramite consultazioni e negoziazioni tra le Pari attraverso i rispettivi canali diplomatici.
  L'articolo 12 regola l'entrata in vigore dell'Accordo, prevedendone la durata a tempo indeterminato, nonché le modalità di modifica, denuncia e cessazione.
  L'articolo 13 infine prevede la possibilità di stipulare Protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione in materia di difesa.
  Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 5 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.
  L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria e stabilisce che all'onere derivanti dagli articoli 2, paragrafo 4, e 4, lettera a), dell'Accordo, valutato in 2.383 euro annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria, in forza della quale dalle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione dell'articolo 2, paragrafo 4 e 4, lettera a), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In tale ambito il comma 2 stabilisce che agli eventuali oneri relativi agli articoli 5, paragrafo 1, lettera b), 7 e 13 dell'Accordo, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
  L'articolo 5 del disegno di legge, infine, dispone circa l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) dichiara l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

DL 172/2020: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.
C. 2835 Governo.
(Parere alle Commissioni X e XII).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alle Commissioni riunite Attività produttive e Affari sociali, il disegno di legge C. 2835, di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.

  Anna MACINA (M5S), relatrice, rileva come il provvedimento in esame, il quale si compone di tre articoli, all'articolo 1, comma 1, stabilisca che, fermo restando quanto già previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 158 del 2020, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre Pag. 46 2020 e il 6 gennaio 2021 (vale a dire 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020, e 1, 2 e 3, 5 e 6 gennaio 2021), sull'intero territorio nazionale si applicano le misure previste dall'articolo 3 del D.P.C.M. 3 dicembre 2020 per le zone a massimo rischio (cosiddette aree rosse), mentre nei restanti giorni (28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021) quelle di cui all'articolo 2 del medesimo decreto (cosiddette aree arancioni).
  Il medesimo articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame prevede che sono tuttavia consentiti gli spostamenti dai piccoli comuni, vale a dire con popolazione al di sotto dei cinquemila abitanti, fino ad una distanza di massimo 30 chilometri, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
  Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 lo spostamento verso le abitazioni private viene inoltre consentito una sola volta al giorno, dalle ore 5 alle 22, verso una sola abitazione che si trova nella medesima regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi in tale abitazioni, ad esclusione dei minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale, e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
  In tale contesto il medesimo articolo 1, comma 1, modificando il comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 19 del 2020, estende inoltre da trenta a cinquanta giorni il termine massimo di durata delle misure di contrasto alla diffusione del virus COVID-19 disciplinate dalla citata disposizione.
  Il comma 2 disciplina i divieti di spostamento, prevedendo che per tutto il periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio sono vietati su tutto il territorio nazionale gli spostamenti in entrata ed uscita tra i territori di diverse Regioni o province autonome. In secondo luogo, nelle giornate del 25 e 26 dicembre e del 1° gennaio sono vietati altresì tutti gli spostamenti tra i comuni. Viene stabilito che sono in ogni caso fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o da motivi di salute e che è in ogni caso consentito il rientro alla propria residenza, al proprio domicilio o alla propria abitazione.
  La disposizione specifica ulteriormente che sono vietati gli spostamenti verso le seconde case che siano ubicate in altra Regione o Provincia autonoma. Nelle giornate del 26 e 26 dicembre e del 1° gennaio sono vietati anche gli spostamenti verso le seconde case ubicate in altro comune.
  Ai sensi del comma 2 durante l'intero periodo che va dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 restano inoltre ferme le misure adottate con D.P.C.M. ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto-legge n. 19 del 2020.
  Al riguardo, ricorda che l'articolo 2 del citato decreto-legge n. 19 ha previsto l'adozione delle misure emergenziali di contenimento con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale.
  I citati decreti possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato sono tenuti ad illustrarne il contenuto preventivamente alle Camere, al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Pag. 47dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.
  Il comma 3 dispone che la violazione delle disposizioni del decreto in esame e di quelle del citato decreto-legge n. 158 del 2020 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020, il quale, al comma 1, prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento dell'epidemia di cui all'articolo 1, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale (il quale dispone che chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda fino a 206 euro) o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo la predetta sanzione è aumentata fino a un terzo.
  A sua volta, l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2020 prevede che, salvo il caso in cui il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, «le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19». Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Il comma 2 del medesimo articolo 2 reca inoltre disposizioni per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni.
  L'articolo 2 del decreto-legge n. 172 del 2020 introduce un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 455 milioni di euro per il 2020 e di 190 milioni di euro per il 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame:

   hanno la partita IVA attiva;

   ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del provvedimento, relativi al settore delle attività di ristorazione.

  Osserva che la finalità della norma è quella di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal decreto-legge per contenere la diffusione dell'epidemia COVID-19. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020. Essendo richiesta una partita attiva, questa non deve essere stata chiusa al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge.
  In base al comma 2, il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, che non abbiano restituito il predetto ristoro.
  Al fine di rendere quanto più rapida possibile la corresponsione del contributo, la norma stabilisce che esso venga accreditato direttamente sul conto corrente bancario o postale dei soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 25 del predetto decreto-legge n. 34.
  Il comma 3 prevede che l'ammontare del contributo è pari al contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34, mentre, secondo il comma 4, in ogni caso, l'importo del contributo non può essere superiore a euro 150.000.
  Il comma 5 rende applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020, le quali indicano caratteristiche e procedura per ottenere i contributi a fondo perduto previsti dal medesimo articolo 25. Pag. 48
  In merito alla formulazione della disposizione, segnala l'opportunità di circoscrivere meglio la portata dell'espressione «in quanto compatibili».
  Il comma 6 subordina l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 in esame al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  Rammenta al riguardo che tra le misure adottate in sede europea a sostegno dell'economia dell'UE e dei diversi Stati membri, duramente colpiti dalla crisi, rientra l'adozione di norme maggiormente flessibili in materia di aiuti di Stato, tramite il cosiddetto Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza del COVID-19.
  Il comma 7 reca la copertura dei relativi oneri, pari a 455 milioni di euro per il 2020 e di 190 milioni di euro per il 2021, ai quali si provvede a valere sul Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 149 del 2020, istituito per far fronte agli oneri derivanti dall'estensione delle misure previste dagli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14 del decreto-legge n. 149 del 2020 in favore delle categorie di beneficiari ivi contemplate.
  Rammenta al riguardo che la dotazione iniziale del Fondo, pari a 340 milioni di euro per l'anno 2020 e 70 milioni di euro per l'anno 2021, è stata successivamente incrementata dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 154 del 2020 di 1.450 milioni di euro per l'anno 2020 e di 220,1 milioni di euro per l'anno 2021, anche in conseguenza delle ordinanze del Ministero della salute del 10 novembre 2020, del 13 novembre 2020, e del 20 novembre 2020. Ai fini dell'immediata attuazione ai contributi, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
  L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge, prevista per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale: il decreto-legge è quindi in vigore dal 19 dicembre 2020.
  Segnala quindi come il decreto-legge in esame si inserisca nell'ambito di una catena normativa costituita anche da altri due decreti-legge intervenuti a breve distanza di tempo sulla medesima materia oggetto del medesimo decreto-legge.
  Il già richiamato decreto-legge n. 158 del 2020, anch'esso attualmente all'esame della Camera (C. 2812), in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica relativa all'emergenza sanitaria conseguita alla diffusione pandemica del virus COVID-19, apporta alcune modifiche alla disciplina delle misure volte a contenere e a contrastare il rischio sanitario, dato l'avvicinarsi del periodo delle festività natalizie, nel quale aumentano le occasioni di riunioni tra le persone.
  Il provvedimento, che si compone di due soli articoli, estende a cinquanta giorni il termine massimo di durata (precedentemente stabilito in trenta giorni) delle misure di contrasto alla diffusione del virus COVID-19 disciplinate dalla citata disposizione, incide su alcuni aspetti delle misure previste dal decreto-legge n. 19 del 2020, oltre a prescrivere e disciplinare i divieti di spostamenti tra le Regioni ed i comuni nel periodo compreso tra il 21 dicembre ed il 6 gennaio.
  Rileva come il decreto-legge n. 172 in esame integri per alcuni aspetti il decreto-legge n. 158; in particolare:

   il divieto di spostamento dal territorio comunale limitatamente alle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 158 risulta superato da quanto previsto dall'articolo 1 del provvedimento in esame, che ha previsto per tutti i giorni festivi e prefestivi del periodo (e quindi, oltre che per i tre giorni richiamati, anche per il 24, 27 e 31 dicembre e per il 2, 3, 5 e 6 gennaio) l'applicazione della disciplina prevista dal DPCM del 3 dicembre 2020 per Pag. 49le cd. «zone rosse», che include il divieto di spostamento dal territorio comunale;

   il divieto di spostamento nelle seconde case ubicate in altro comune nei giorni del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge n. 158, risulta essere stato superato e tacitamente abrogato dall'autorizzazione a un solo spostamento in altra abitazione privata ubicata nella medesima regione una sola volta al giorno per non più di due persone autorizzato per tutto il periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, autorizzazione contenuta nell'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame;

   il comma 3 dell'articolo 1 prevede che anche le violazioni del decreto-legge n. 158, oltre che quelle del provvedimento in esame siano punite con le sanzioni previste dall'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020.

  Quanto al decreto-legge n. 1 del 2021, il cui disegno di legge di conversione è stato assegnato alla Camera (C. 2847), osserva come esso rechi, tra l'altro, disposizioni in materia di circolazione sul territorio nazionale nel periodo 7-15 gennaio 2021.
  L'articolo 1 introduce, dal 7 dicembre e fino al 15 gennaio 2021, misure «ponte» per determinare alcuni effetti restrittivi, in linea con il precedente decreto-legge n. 172 del 2020, il quale stabilisce alcune misure valide fino al 6 gennaio, che fino a tale data si sono sommati a quelli già previsti fino al 15 di gennaio 2021 dal decreto-legge n. 158 del 2 dicembre 2020 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020.
  L'articolo 2 introduce alcuni parametri per la valutazione del rischio da definirsi con Ordinanza del Ministero della salute, rispetto a quanto già previsto dai commi 16-bis e 16-ter, dell'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, nei territori ove si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, prevedendo la possibilità di disporre misure aggiuntive e progressive rispetto a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale.
  L'articolo 3 prevede che per la violazione degli obblighi recati dagli articoli 1 e 2, salvo che il fatto costituisca reato, si applichino le sanzioni amministrative disposte dall'articolo 4 del decreto-legge n. 1 del 2020.
  L'articolo 4 al comma 1 prevede che, nelle Regioni in cui si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 («zone rosse»), nonché in tutto il territorio nazionale – diversamente da quanto previsto dall'articolo 1, comma 10, lettera s), del medesimo decreto nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 2021, l'attività didattica delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado si svolga a distanza per il 100 per cento della popolazione studentesca, e che quindi solo a partire dall'11 gennaio e fino al 16 gennaio 2021 (nelle zone «gialle» e «arancioni») le predette scuole garantiscano almeno al 50 per cento della popolazione studentesca l'attività didattica in presenza. Dopo il 16 gennaio 2021 l'attività didattica continuerà ad essere disciplinata dai provvedimenti emergenziali di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020. Il comma 2 dispone che per le istituzioni scolastiche diverse da quelle secondarie di secondo grado resti fermo, anche dal 7 al 16 gennaio 2021, quanto previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020.
  L'articolo 5 regola la manifestazione del consenso all'inoculazione del vaccino anti-COVID-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite.
  L'articolo 6 reca la disciplina della clausola di invarianza finanziaria del provvedimento.
  Segnala che, in tale articolato contesto normativo, la scelta di emanare un nuovo decreto-legge per introdurre ulteriori limitazioni alla libertà di circolazione a livello nazionale discende dalla considerazione che, come già per il decreto-legge n. 158 del 2020 e quindi per il decreto-legge n. 1 del 2021, quella introdotta risulta essere una disciplina speciale e limitata nel tempo rispetto all'equilibrio generale delle misure di restrizione delle libertà personali nell'ambito Pag. 50 del contrasto dell'epidemia da COVID-19 definito dal combinato disposto tra i decreti-legge n. 19 e n. 33. Tale combinato disposto deve essere infatti interpretato alla luce dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 83 del 2020, il quale prevede che le misure del decreto-legge n. 19 si applichino nella misura della loro compatibilità con il decreto-legge n. 33; appare così preclusa la possibilità di introdurre limitazioni alla libertà di circolazione applicate indistintamente a tutto il territorio nazionale e non circoscritte a singoli territori, senza un intervento di fonte legislativa.
  Segnala in proposito come il contenuto dei predetti decreti-legge n. 158 del 2020 e n. 1 del 2021 sia rifluito nel corpo del decreto-legge n. 172, a seguito dell'approvazione, durante l'esame in sede referente di quest'ultimo, di due proposte emendative.
  Sul punto fa presente che in più sedi è stata evidenziata l'opportunità di evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza, atteso che la confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti – che, anche se caratterizzati, come nel caso in esame, dalla medesima finalità unitaria, originano da distinte delibere del Consiglio dei ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica – appare suscettibile di ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge (richiama, da ultimo, il parere reso dal Comitato per la legislazione nella seduta del 18 novembre 2020 sul disegno di legge C. 2779, di conversione del decreto-legge n. 125 del 2020).
  Ricorda, inoltre, che in precedenti occasioni il Comitato permanente per i pareri della I Commissione Affari costituzionali ha rilevato l'opportunità di evitare interventi con ulteriori strumenti normativi su decreti-legge in corso di conversione (richiama l'osservazione contenuta nel parere reso nella seduta del 15 aprile 2020 sul disegno di legge C. 2463, di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020), al fine di evitare eventuali antinomie sul piano del sistema delle fonti che tali modalità di potrebbero comportare.
  Per quel che attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il decreto-legge in esame intervenga nell'ambito delle misure urgenti dirette a contrastare il rapido diffondersi dell'epidemia da COVID-19, riconducibili in via prevalente alle materie «ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «ordine pubblico e sicurezza» e «profilassi internazionale», che l'articolo 117, secondo comma, lettere g), h) e q), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.
  Viene altresì in rilievo, con particolare riguardo all'articolo 2, la materia «tutela della concorrenza», attribuito anch'essa alla competenza legislativa esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Segnala che, ad avviso della Corte costituzionale, la nozione di tutela della concorrenza non va intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quell'accezione dinamica che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o a instaurare assetti concorrenziali (così a partire dalle sentenze n. 14 e n. 272 del 2004). La indicata configurazione della tutela della concorrenza ha una portata così ampia da legittimare interventi dello Stato volti sia a promuovere, sia a proteggere l'assetto concorrenziale del mercato.
  Per quanto attiene al rispetto degli altri principi costituzionali, ricorda che l'articolo 16 della Costituzione prevede che «ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza».
  Tale disposizione, come evidenziato dalla Corte costituzionale (nella sentenza n. 419 del 1994), presenta, rispetto all'articolo 13 della Costituzione, una diversa sfera di operatività, non costituendo un mero aspetto della libertà personale. La Corte ha in particolare posto in rilievo come la norma costituzionale ammetta la possibilità di limitazioni ponendo però quale condizione Pag. 51di legittimità che siano previsti dalla legge in via generale i motivi di sanità o sicurezza pubblica. Tali motivi possono nascere da situazioni generali o particolari, inclusa la necessità di isolare individui affetti da malattie contagiose o di prevenire i pericoli che singoli individui possono produrre rispetto alla sicurezza pubblica (n. 68 del 1964).
  Relativamente alla riserva prevista dall'articolo 16 della Costituzione, la giurisprudenza costituzionale la ha qualificata quale riserva relativa, seppure vincolata nel contenuto, essendo ammessa la possibilità per la normazione secondaria di specificarne il contenuto (in particolare richiama le sentenze n. 2 del 1956, n. 72 del 1968, n. 68 del 1964).
  Al contempo ricorda che la salute è tutelata dall'articolo 32 della Costituzione come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Tale tutela implica e comprende – oltre alle misure di prevenzione – anche il dovere di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui. Pertanto, ove si profili una incompatibilità tra il diritto alla tutela della salute, costituzionalmente protetto, ed i liberi comportamenti che non hanno una diretta copertura costituzionale, la Corte costituzionale ha evidenziato come «deve ovviamente darsi prevalenza al primo» (sentenza n. 399 del 1996).
  In base al secondo comma dell'articolo 32, inoltre, «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana». La Corte costituzionale ha in proposito evidenziato come la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'articolo 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale (richiama in particolare la sentenza n. 307 del 1990).
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 3).

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) dichiara il voto contrario del gruppo della Lega sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 14.45.