CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 dicembre 2020
493.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 61

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 15 dicembre 2020.

Audizione, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 208 e abbinate, recanti norme in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori delle università e degli enti di ricerca, nonché di dottorato e assegni di ricerca, di rappresentanti della CRUI e del CUN.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 10.10 alle 11.25.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 15 dicembre 2020. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. – Interviene il Ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora.

  La seduta comincia alle 12.50.

Schema di decreto legislativo recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.
Atto n. 229.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Vittoria CASA, presidente, ricorda che il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, cinque decreti legislativi di riforma dell'ordinamento sportivo, in attuazione della legge delega 8 agosto 2019, n. 86, in materia di lavoro sportivo e di semplificazioni e sicurezza in materia di sport. Gli schemi sono stati trasmessi alla Camera dei deputati – e al Senato – per l'espressione del parere delle Commissioni competenti. Tre di essi sono assegnati soltanto alla VII Commissione (atti n. 226, 228 e 229); gli altri due sono invece assegnati congiuntamente alla VII e, rispettivamente, alla VIII e alla XI Commissione (atti n. 227 e n. 230). Gli schemi sono anche assegnati, sulle conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che esprimerà il parere direttamente al Governo. Per tutti il termine di legge per l'espressione dei pareri è il 14 gennaio 2021, mentre il termine per l'esercizio della delega cade il 28 febbraio 2021.
  Ricorda che le assegnazioni degli atti sono avvenute con riserva, in quanto la Pag. 62richiesta di parere parlamentare non è corredata della prescritta intesa da sancire in sede di Conferenza Stato-regioni ovvero – come nel caso dello schema in esame – di Conferenza unificata. Le Commissioni non possono pertanto pronunciarsi definitivamente sugli schemi di decreto legislativo prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

  Simone VALENTE (M5S), relatore, introducendo l'esame, ricorda anzitutto che lo schema di decreto legislativo in titolo è stato definito dal Governo in attuazione dell'articolo 9 della legge n. 86 del 2019, che ha delegato il Governo stesso ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.
  Ricorda che nell'esercizio della delega – per quanto riguarda questa materia – il Governo è stato chiamato dalla predetta legge a seguire i seguenti princìpi e criteri direttivi: rivedere la disciplina giuridica applicabile agli impianti e i relativi provvedimenti di autorizzazione o di concessione, tenuto conto della durata del rapporto e dei parametri di ammortamento degli investimenti; e rivedere le norme in materia di sicurezza stabilite dalla legge n. 363 del 2003. A questo ultimo fine, più in dettaglio, il Governo è stato chiamato a estendere l'obbligo generale di utilizzo del casco anche a coloro che hanno superato i quattordici anni, nella pratica dello sci alpino e dello snowboard, in tutte le aree sciabili compresi i percorsi fuori pista; a prevedere l'obbligo, per i gestori delle aree sciabili, di installare il defibrillatore semiautomatico e di assicurare la presenza di personale addestrato al suo utilizzo. Il Governo è stato anche chiamato a individuare i criteri generali di sicurezza per lo sci-alpinismo e per le altre attività sportive che si praticano nelle aree sciabili, nonché a definire misure, anche sanzionatorie, per garantire il rispetto degli obblighi e dei divieti e la sicurezza nell'esercizio di queste attività, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico dei gestori. Il Governo è stato chiamato, ancora, a rafforzare l'attività di vigilanza e di controllo dei servizi di sicurezza e di ordine pubblico, introducendo un adeguato regime sanzionatorio, e a rafforzare l'attività informativa e formativa riguardo alle cautele che è bene adottare per la prevenzione degli incidenti, anche per lo sci fuori pista e lo sci-alpinismo. È stato, infine, chiamato a rivedere le norme per favorire la più ampia possibilità di partecipazione alle discipline sportive invernali, anche da parte delle persone con disabilità.
  Per quanto riguarda il quadro normativo vigente, dopo aver ricordato che la disciplina in materia di sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo, compresi i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili, è contenuta nella legge 24 dicembre 2003, n. 363, chiarisce che lo schema in esame innova la normativa vigente prevedendo livelli di sicurezza più elevati, un regime sanzionatorio più stringente e maggiori controlli sui servizi di vigilanza e controllo.
  Ricorda che in attuazione della citata legge n. 363 è stato emanato il decreto ministeriale 20 dicembre 2005, che tratta in particolare della segnaletica nelle aree sciabili attrezzate e riporta il cosiddetto «Decalogo dello sciatore», che detta regole per gli utenti delle piste da sci che riguardano aspetti come velocità, alla direzione, sorpasso, soccorso e così via. A sua volta, la Federazione internazionale sci ha dettato, in momenti diversi, le Regole di condotta dello sciatore e le Regole di condotta del fondista. Quanto all'obbligo di installare defibrillatori semiautomatici, l'articolo 7, comma 11, del decreto-legge n. 158 del 2012 lo prevede a carico delle società sportive – sia professionistiche che dilettantistiche – presso cui viene svolta attività sportiva non agonistica o amatoriale.
  Venendo al contenuto, riferisce che lo schema si compone di 42 articoli, suddivisi in 5 Capi, che dettano nel complesso una nuova disciplina per la sicurezza degli sport invernali, prevedendo disposizioni sulla conformazione e dotazione delle aree sciabili attrezzate e sulle piste, norme di comportamento per gli utenti e controlli e sanzioni da parte delle autorità. La citata legge Pag. 63n. 363 del 2003 viene quindi abrogata, salve alcune disposizioni.
  Nel dettaglio, gli articoli 1 e 2 rispettivamente illustrano l'oggetto del decreto e riportano le definizioni utilizzate. L'articolo 3 definisce il riparto di competenze legislative fra Stato, regioni e province autonome con riferimento al provvedimento in esame. Come anticipato dalla presidente, il Governo deve ancora acquisire sullo schema di decreto legislativo l'intesa in sede di Conferenza unificata. L'intesa non è ancora stata raggiunta. Questo articolo, in particolare, dovrà essere valutato anche alla luce di quello che diranno gli enti territoriali.
  Gli articoli da 4 a 14, che compongono il Capo II («Gestione delle aree sciabili attrezzate»), attuano la delega a rivedere la disciplina applicabile agli impianti. Le disposizioni riprendono, con alcune modifiche e integrazioni, quanto previsto dal Capo II della legge 24 dicembre 2003, n. 363.
  In particolare, l'articolo 4 riprende, con modificazioni, l'articolo 2 della legge n. 363 in materia di aree sciabili attrezzate, vale a dire le superfici innevate aperte al pubblico dotate di piste e impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve: sci, snowboard, sci di fondo, slitta e slittino ed eventuali altri individuati dalle normative regionali. L'articolo stabilisce che, per motivi di sicurezza, le aree dedicate a slitta, slittino o altri sport della neve devono essere individuate e che talune aree possono essere interdette allo snowboard. Le aree in questione sono individuate dalle regioni e devono essere dotate della segnaletica e delle indicazioni delle piste di allenamento e di raccordo, secondo specifici requisiti. È stabilito che la classificazione delle piste secondo le nuove disposizioni è presupposto per la loro apertura al pubblico. È confermata la facoltà, da parte dei comuni, di individuare – all'interno delle aree dotate di più di venti piste e servite da almeno dieci impianti di risalita – gli snowpark, cioè le aree da riservare alle evoluzioni acrobatiche con sci e snowboard. Queste aree devono essere attrezzate in modo idoneo e separate dalle altre. Gli utenti devono indossare il casco protettivo.
  In base all'articolo 5 le piste devono essere classificate con quattro colori secondo la difficoltà: verde, blu, rosso e nero. Il livello di difficoltà dipende dal grado di pendenza della discesa. Devono essere affisse le mappe delle aree, con sopra riportata l'indicazione della difficoltà. La palinatura delle piste per la delimitazione dei bordi deve avere specifiche caratteristiche e riportare il nome, il numero e il grado di difficoltà della pista. Sono definite le caratteristiche di altezza e di colore della palinatura, per facilitare la percezione del limite della pista, specialmente in condizioni di visibilità ridotta. È prevista (dall'articolo 31, comma 2, lett. a)) una sanzione amministrativa da 100 a 250 euro per le violazioni delle disposizioni di cui a questo articolo 5.
  L'articolo 6 tratta dei requisiti delle piste da sci e dei tratti di raccordo o trasferimento. È previsto che le piste devono essere ubicate in zone idrogeologicamente idonee alla pratica degli sport invernali e avere una larghezza minima di venti metri, mentre gli ostacoli sovrastanti non devono essere a meno di 3,5 metri dal manto nevoso.
  In base all'articolo 7 il gestore dell'impianto di risalita – a meno di esercitare direttamente la funzione – deve individuare il direttore delle piste, secondo le norme stabilite da regioni e province autonome, cui è affidata anche la disciplina della formazione della figura del direttore. Al direttore spetta di dirigere la gestione delle piste dal punto di vista di sicurezza, soccorso e manutenzione e di predisporre il piano per le emergenze. La figura del direttore non è prevista nella legislazione vigente.
  L'articolo 8 reca la disciplina delle piste di allenamento. Si prevede che spetti ai gestori degli impianti, su richiesta degli sci club, di individuare i tratti di pista per gli allenamenti degli sportivi agonisti nelle giornate senza gare. I gestori devono anche delimitare le piste di allenamento e segnalarle per impedire l'accesso agli altri sciatori. Gli sciatori non autorizzati non possono Pag. 64 entrare nelle piste di allenamento. Gli sportivi che usano la pista di allenamento devono indossare il casco protettivo. Al termine degli allenamenti un incaricato deve togliere i pali di slalom. Gli obblighi connessi alla messa in sicurezza possono essere delegati dal gestore degli impianti all'associazione o società sportiva che organizza l'allenamento, sulla base però di un accordo scritto che individui il soggetto incaricato e specifichi il contenuto degli obblighi delegati. Alle partenze degli impianti di risalita possono essere predisposte corsie preferenziali per atleti e allenatori. Una sanzione amministrativa da 250 a 1.000 euro è prevista (dall'articolo 31, comma 2, lett. b)) in caso di violazione delle disposizioni di cui a questo articolo 8.
  Gli articoli 9, 10 e 11 riguardano obblighi dei gestori, manutenzione e segnaletica.
  In particolare, in base all'articolo 9 spetta ai gestori delle aree di garantire agli utenti le condizioni di sicurezza attraverso la messa in sicurezza delle piste. I gestori devono proteggere gli utenti dagli ostacoli lungo le piste mediante protezioni e segnalazioni.
  L'articolo 10 – che riproduce con lievi modifiche quanto già oggi previsto dalla legge n. 363 – dispone sulla manutenzione delle piste. Per quanto riguarda i finanziamenti per la messa in sicurezza delle aree sciabili e per gli interventi a favore delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccità invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili, lo schema conferma la normativa vigente: segnatamente l'articolo 7, commi 5 e 6, e l'articolo 23, comma 2, della legge n. 363. L'articolo affida ai gestori delle aree il compito di assicurare la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, secondo le disposizioni regionali applicabili, per far sì che le piste rispettino i requisiti di sicurezza e siano dotate della segnaletica prescritta. Le eventuali cattive condizioni della pista devono essere segnalate in modo ben visibile all'inizio della pista e presso le stazioni a valle degli impianti di risalita. I pericoli devono essere rimossi. Se ciò non è possibile, la pista deve essere chiusa. In caso di ripetute violazioni di queste prescrizioni si può arrivare alla revoca dell'autorizzazione. Il gestore deve inoltre chiudere le piste in caso di pericolo o di non agibilità. La violazione di quest'obbligo è sanzionata con il pagamento da 5.000 a 50.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato.
  L'articolo 11 – confermando il contenuto dell'articolo 6 della legge n. 363 – demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la determinazione della segnaletica che i gestori delle aree sciabili attrezzate devono apporre. Per la violazione di quest'obbligo è prevista (dall'articolo 31, comma 2, lett. c)) una sanzione amministrativa da 250 a 1.000 euro.
  L'articolo 12 tratta del primo soccorso degli infortunati e della prevenzione degli infortuni.
  In particolare, i gestori devono dotare gli impianti di defibrillatori semiautomatici. Questo punto è attuativo di uno specifico principio di delega. Attualmente, l'obbligo di dotazione e di impiego di defibrillatori semiautomatici sussiste per le società sportive sia professionistiche sia dilettantistiche presso cui viene svolta attività sportiva non agonistica o amatoriale. Come già oggi previsto dalla legge n. 363, spetta ai gestori assicurare il primo soccorso degli infortunati lungo le piste e il loro trasferimento in luoghi accessibili ai mezzi di trasporto per il successivo trasferimento in ospedale. In caso di violazione di questi obblighi sono previste sanzioni amministrative pecuniarie da 20.000 a 200.000 euro. Spetta al direttore della pista il coordinamento degli operatori del servizio di soccorso. I gestori devono anche fornire annualmente all'ente regionale competente l'elenco degli infortuni occorsi sulle piste, indicandone, se possibile, la dinamica. I dati raccolti dalle regioni sono trasmessi annualmente al Ministero della salute a fini scientifici e di studio e devono essere utilizzati dalle regioni per individuare le piste a rischio e prescrivere ai gestori le misure idonee a rafforzare la loro messa in sicurezza. I gestori devono essere collegati in modo dedicato con le centrali di emergenza del numero unico 112 o con strutture equivalenti del territorio. Il collegamento deve essere attivato immediatamente nella fase di allarme per prestare soccorso agli infortunati. Pag. 65 Sempre i gestori degli impianti devono individuare aree per l'atterraggio degli elicotteri di soccorso e, quando si tratti di impianti funicolari aerei, devono stipulare con il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI) convenzioni per l'eventuale evacuazione e messa in sicurezza dei passeggeri, come previsto dall'articolo 4, comma 5-bis, della legge 21 marzo 2001, n. 74.
  Gli articoli 13 e 14 affrontano la responsabilità civile dei gestori e prevedono gli obblighi di informazione.
  In base all'articolo 13, i gestori delle aree sciabili sono responsabili civilmente della regolarità e della sicurezza delle piste. Non possono consentirne l'apertura senza aver prima stipulato un contratto di assicurazione per la responsabilità civile per danni agli utenti. Il mancato rispetto è sanzionato con il pagamento da 20.000 a 200.000 euro. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di nuovi impianti è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione.
  L'articolo 14 obbliga i gestori delle aree attrezzate a esporre in modo visibile nella biglietteria centrale e nella stazione di partenza di ogni impianto i documenti sulla classificazione delle piste, sulla segnaletica e sulle regole di condotta. La violazione dell'obbligo è sanzionata con il pagamento di una somma da 250 a 1.000 euro. È confermata la previsione dell'articolo 5, commi 1 e 2, della legge n. 363, che dispone finanziamenti per campagne informative sulle regole di condotta, la classificazione delle piste e la segnaletica e per campagne informative nelle scuole.
  Gli articoli da 15 a 31, che compongono il Capo III («Norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili»), attuano i principi di cui all'articolo 9, comma 1, lett. b), della legge di delega, che prevedono la revisione delle norme di sicurezza. Questo Capo riprende, modificandolo, il Capo III della citata legge n. 363.
  Innanzitutto, l'articolo 15 impone l'uso del casco protettivo sulle piste ai minori di diciotto anni, estendendo quindi l'obbligo attualmente previsto solamente per i minori di quattordici anni. Le caratteristiche del casco, la sua omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione e i controlli devono essere definiti con decreto ministeriale, come già previsto dalla legge n. 363. In mancanza del casco, il minorenne non può accedere agli impianti di risalita. Il responsabile della violazione è sanzionato con il pagamento di una somma da 100 a 150 euro: la misura minima della sanzione è oggi di 30 euro. Sono previste sanzioni anche per chi importa, produce o commercializza caschi protettivi non conformi ed è previsto il sequestro di questi caschi.
  Le regole di condotta degli sciatori sulle piste sono oggetto degli articoli da 16 a 26.
  In particolare, l'articolo 16, riproducendo con qualche modifica quanto previsto dalla legge n. 363, prevede il dovere di tenere sulle piste una condotta che non costituisca pericolo per l'incolumità propria e altrui. Sono esplicitamente previsti casi in cui la velocità deve essere particolarmente moderata. Il comportamento deve in ogni caso essere prudente, diligente, attento e adeguato alla propria capacità, al tipo di pista, alla segnaletica, alla visuale, alle condizioni meteorologiche e all'intensità del traffico sulla pista.
  L'articolo 17 prescrive – come già oggi la legge n. 363 – che lo sciatore a monte deve avere cura di evitare collisioni, interferenze o situazioni di pericolo con lo sciatore a valle. Secondo l'articolo 18 il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, a condizione che ci siano spazio e visibilità e che non si intralci lo sciatore sorpassato. La disposizione riprende quanto stabilito dalla legge n. 363.
  Riguardo agli incroci, l'articolo 19, riprendendo anch'esso, con modifiche, quanto previsto dalla legge n. 363, stabilisce che gli sciatori devono dare la precedenza secondo le indicazioni della segnaletica o, in assenza di segnaletica, allo sciatore proveniente da destra. L'articolo innova la disciplina vigente stabilendo che gli sciatori che percorrono la pista principale hanno la precedenza agli incroci, salvo diversa indicazione della segnaletica; che lo sciatore che si immette su una pista o riparte dopo Pag. 66una sosta deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per sé o per gli altri.
  L'articolo 20, sempre riprendendo quanto previsto dalla legge n. 363, detta le regole per lo stazionamento dello sciatore. Gli sciatori, devono evitare, sostando, pericoli per gli altri utenti della pista; non devono sostare se dalla sosta può nascere un pericolo, ad esempio in luoghi con scarsa visibilità; devono liberare la pista in caso di cadute o incidenti; e devono segnalare la presenza di un infortunato. A queste previsioni, già contenute nella normativa vigente, l'articolo in esame aggiunge che in caso di sosta presso gli sciatori devono collocare la propria attrezzatura fuori dal piano sciabile, per evitare intralci o pericoli ad altri. Le violazioni di queste disposizioni sono sanzionate con il pagamento di una somma da 50 a 150 euro, salvo che il fatto non costituisca reato.
  L'articolo 21 – riproducendo l'articolo 14 della legge n. 363 del 2003 – sanziona con il pagamento da 250 a 1.000 euro chi praticando lo sci o altro sport della neve non presta assistenza a una persona che trova in difficoltà o non comunica immediatamente al gestore l'incidente. È fatta salva la previsione del secondo comma dell'articolo 593 del codice penale, che punisce con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro chiunque, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità.
  L'articolo 22 – sostanzialmente riproponendo, con limitate modifiche, una norma della legge n. 363 – vieta di passare sulle piste a piedi o con le ciaspole, salvo casi di urgenza. La discesa senza sci deve avvenire ai bordi della pista e durante le gare non si devono oltrepassare i segnali. È vietata la risalita con gli sci ai piedi, con le racchette da neve e con qualsiasi altro mezzo. La risalita è possibile solo con l'autorizzazione del gestore dell'area. In casi di necessità, è consentita mantenendosi il più possibile vicine alla palinatura della pista.
  L'articolo 23 – riprendendo con alcune modifiche quanto previsto dalla legge n. 363 – vieta di percorrere le piste con mezzi meccanici, salvi alcuni casi indicati: possono accedervi, ma solo fuori dagli orari di apertura, i mezzi adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e al soccorso. I mezzi meccanici in movimento devono essere segnalati in vari modi. Gli sciatori devono dare la precedenza ai mezzi meccanici in pista.
  L'articolo 24 – come l'articolo 17 della legge n. 363 – riguarda lo sci fuori pista e lo sci alpinismo. La norma vigente stabilisce che i gestori degli impianti non sono responsabili degli incidenti fuori pista e che gli sportivi che praticano lo sci alpinismo devono dotarsi di sistemi elettronici per favorire l'eventuale soccorso. Lo schema in esame estende l'obbligo di dotarsi dei sistemi elettronici anche ai praticanti lo sci fuori pista e a coloro che effettuano attività escursionistiche anche con le racchette da neve; specifica inoltre che la dotazione deve comprendere, oltre ai sistemi elettronici di segnalazione e ricerca (ARVA), pala e sonda da neve omologati. Inoltre, i gestori degli impianti di risalita e i comuni possono segnalare i percorsi fuori pista più praticati; i gestori devono esporre quotidianamente i bollettini delle valanghe, dandone massima visibilità; e possono destinare specifici percorsi alla risalita degli sci alpinisti.
  L'articolo 25 impone agli sciatori di affrontare solo le piste per le quali abbiano le capacità tecniche e fisiche. In particolare gli sportivi che affrontano le piste nere devono possedere elevate capacità tecniche e fisiche. In caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 22, 23, 24 e 25 – salvo che il fatto costituisca reato – è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 150 euro.
  L'articolo 26 – come già la legge n. 363 – stabilisce che, nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni.
  Gli articoli da 27 a 29 trattano dei controlli, dell'assicurazione e degli accertamenti alcolemici e tossicologici.
  In particolare, l'articolo 27 individua nella Polizia di Stato, nell'Arma dei Carabinieri, nel Corpo della Guardia di finanza Pag. 67e nei Corpi di polizia locale i soggetti competenti al controllo dell'osservanza delle disposizioni dettate per la sicurezza. Ai medesimi soggetti spetta irrogare le sanzioni. L'articolo riprende, con modifiche, l'articolo 21 della legge n. 363. Non è ripresa però la disposizione che attribuisce ai maestri di sci il compito di segnalare la condotta pericolosa dello sciatore.
  L'articolo 28 impone agli utenti di avere un'assicurazione che copra la loro responsabilità civile per danni a terzi. Il gestore delle aree sciabili (ad eccezione delle piste di fondo) deve rendere disponibile agli utenti, all'atto di acquisto del titolo di transito, una polizza. Per la violazione di queste disposizioni, salvo che il fatto costituisca reato, è prevista (dall'articolo 31, comma 2) la sanzione amministrativa del pagamento da 100 a 150 euro, oltre al ritiro dello skipass.
  L'articolo 29 vieta la pratica dello sci a chi si trovi in stato di ebbrezza a seguito dell'uso di bevande alcoliche o di sostanze tossicologiche. Gli sciatori possono essere sottoposti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove anche attraverso apparecchi portatili. I test sono condotti dagli organi di polizia di cui si è detto. Quando i test danno un risultato positivo o anche quando gli organi accertatori hanno motivo di ritenere che il soggetto versi in stato di alterazione psicofisica, si procede secondo l'articolo 379 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. n. 495 del 1992), anche accompagnando il soggetto interessato presso il più vicino ufficio o comando. Salvo che il fatto costituisca reato, è prevista (dall'articolo 31, comma 2, lett. m)) una sanzione amministrativa da 250 euro a 1.000 euro.
  L'articolo 30 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata in materia di sport la definizione di parametri per la valutazione della qualità dei comprensori sciistici. Il decreto deve essere emanato previo accordo in sede di Conferenza unificata. Le regioni e le province autonome sono chiamate a effettuare la valutazione di qualità sulla base delle condizioni generali degli impianti e delle piste e della loro sostenibilità ambientale. L'esito della valutazione è classificato su una scala di cinque valori espressi (categorie di qualità) in termini di un numero corrispondente di «fiocchi bianchi».
  L'articolo 31 disciplina il regime sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni previste dal provvedimento in esame, di cui si è già detto. È previsto che regioni e comuni possano adottare prescrizioni ulteriori rispetto a quelle di cui al Capo III per la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti. Nei casi di gravi o ripetute trasgressioni delle regole di sicurezza, le autorità, oltre ad applicare la sanzione pecuniaria, possono ritirare il titolo di transito giornaliero o sospenderlo fino a tre giorni. Al trasgressore è in questi casi rilasciato un documento per consentirgli il rientro al domicilio. In caso di ulteriore reiterazione delle violazioni, si può procedere al ritiro definitivo del titolo.
  Gli articoli da 32 a 36 – che formano il Capo IV («Normativa a favore delle persone con disabilità») – recano misure per favorire la partecipazione delle persone con disabilità alle pratiche sportive invernali, in attuazione di uno specifico criterio direttivo di delega. Le norme concernono l'individuazione delle diverse categorie di sciatori con disabilità; la figura dell'eventuale accompagnatore; le modalità di individuazione degli sciatori disabili e degli accompagnatori; il diritto di precedenza; l'obbligo di utilizzo di un casco protettivo omologato. In particolare, l'articolo 32 individua le seguenti categorie di sciatori con disabilità: soggetti che sono in grado di sciare in piedi (standing); sciatori che stanno seduti utilizzando particolari attrezzature (sitting); sciatori che hanno la necessità di un accompagnatore («trasportati»). Quest'ultima categoria, come specifica l'articolo 33, è costituita dalle persone la cui condizione pregiudichi la pratica sciistica in autonomia e sicurezza. Accompagnatore può essere un maestro di sci specializzato o personale formato da associazioni sportive. L'articolo 34 richiede che le persone con disabilità si muniscano di una pettorina arancione, per essere facilmente individuati dagli altri sciatori, e che i loro accompagnatori Pag. 68 rechino la scritta «guida» sull'avambraccio e sul retro della giacca. In base all'articolo 35 le persone con disabilità hanno diritto di precedenza sugli sciatori normodotati. L'articolo 36 richiede che le persone con disabilità utilizzino un casco protettivo omologato. Se disabilità non permette l'uso del casco, il medico sportivo può rilasciare un certificato per esentare la persona dall'obbligo.
  Con l'articolo 37 si viene al Capo V («Disposizioni finali»). L'articolo estende ai soggetti che praticano snowboard, telemark e altre tecniche di discesa le disposizioni di sciatori. Le regioni sono chiamate a stabilire le modalità per la segnalazione dei percorsi individuati dai comuni per lo sci di fondo escursionistico, le racchette da neve e la passeggiata nordica e per l'affissione dei bollettini sul rischio di valanghe.
  L'articolo 38 disciplina la modalità con cui regioni e province autonome sono tenute ad adeguare al provvedimento in esame le rispettive normative.
  L'articolo 39 tratta della rinegoziazione delle concessioni e prevede che i soggetti affidatari di impianti sciistici possono, entro sei mesi, richiedere una revisione dei contratti in essere, siano concessori o di partenariato pubblico-privato. La richiesta deve servire a rideterminare, alla luce della necessità di adeguarsi alle nuove norme, le condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, il che può avvenire anche attraverso la proroga della durata del rapporto concessorio. La revisione delle condizioni deve, comunque, mantenere i rischi trasferiti all'operatore economico. In caso di mancato accordo, le parti potranno recedere dal contratto. L'operatore economico avrà diritto al rimborso del valore delle opere realizzate oltre agli oneri accessori al netto degli ammortamenti o, se l'opera non ha ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti.
  L'articolo 40 reca la clausola di invarianza finanziaria, l'articolo 41 le abrogazioni, l'articolo 42 disciplina l'entrata in vigore.

  Vittoria CASA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.