CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 novembre 2020
468.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 61

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 10 novembre 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 11.

Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari.
C. 2427 Governo.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Antonella INCERTI (PD), relatrice, rammenta che il provvedimento in esame riprende in larga parte i contenuti del progetto di riforma del diritto sanzionatorio agroalimentare elaborato dalla Commissione istituita nel 2015 (XVII legislatura) presso l'ufficio legislativo del Ministero della Giustizia. Pag. 62
  I principali obiettivi della riforma sono i seguenti: la rielaborazione della struttura delle fattispecie incriminatrici poste a tutela degli interessi tradizionalmente tutelati in materia alimentare (la salute pubblica e i delitti contro l'industria e il commercio), per adeguare la disciplina punitiva al cambiamento del sistema di produzione, trasformazione e vendita di beni alimentari e l'individuazione di strumenti idonei a contrastare fenomeni particolarmente gravi di frode alimentare, che si manifestano attraverso condotte illecite svolte in forma stabile e organizzata nell'ambito delle attività d'impresa.
  Più in dettaglio, l'articolo 1 del disegno di legge interviene sul Titolo VI del libro II del codice penale, dedicato ai delitti contro l'incolumità pubblica.
  Nello specifico, il provvedimento del Governo, in primo luogo, finalizza le ipotesi delittuose del Titolo VI non solo alla tutela dell'incolumità pubblica, ma anche alla tutela della salute pubblica.
  A tal fine, la lettera a) sostituisce la rubrica del Titolo VI: Dei delitti contro l'incolumità e la salute pubblica.
  Se dunque, attualmente, il bene giuridico dell'incolumità pubblica ricomprende tanto la vita quanto l'incolumità, intesa come integrità fisica e salute di più persone, la riforma è invece volta a dare autonomo rilievo alla tutela della salute pubblica.
  Inoltre, il disegno di legge abbandona la distinzione tra i mezzi di realizzazione dell'illecito – violenza e frode – che attualmente distingue il capo I dal capo II del Titolo, sostituendola con la distinzione tra fattispecie di comune pericolo che attentano all'incolumità pubblica (capo I) e fattispecie di comune pericolo che attentano alla salute pubblica (capo II). Alla salute pubblica sono ricondotte le fattispecie che attentano alla sicurezza delle acque, degli alimenti e dei medicinali.
  A tale fine le lettere b) e c) sostituiscono le rubriche dei Capi I e II eliminando ogni riferimento a violenza e frode.
  Il Capo I non è oggetto di modifiche ulteriori rispetto alla sostituzione della rubrica. Rilevanti sono invece le modificazioni al Capo II, nel quale restano inalterate solo le fattispecie di epidemia (articolo 438 c.p.), di commercio o somministrazione di medicinali guasti (articolo 443 c.p.) e di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (articolo 445 c.p.).
  La lettera d) sostituisce l'articolo 439 c.p. relativo all'avvelenamento di acque o sostanze alimentari.
  La riforma, nonostante la formale sostituzione dell'articolo 439 c.p., mantiene inalterata la pena – salvo l'aggiornamento del testo con l'eliminazione della pena di morte – e si limita ad apportare alla fattispecie le seguenti modifiche: fa riferimento, a partire dalla rubrica dell'articolo, agli alimenti, invece che alle sostanze alimentari o alle sostanze destinate all'alimentazione. Ciò comporta l'estensione dell'ambito di applicazione della fattispecie all'avvelenamento di tutte le acque, non solo di quelle destinate all'alimentazione (alle quali fa invece espresso riferimento il successivo articolo 440 c.p.). Spetterà alla giurisprudenza distinguere le ipotesi di avvelenamento delle acque, di cui all'articolo 439 c.p., da quelle di inquinamento ambientale di cui all'articolo 452-bis c.p., e dalle contravvenzioni previste dal c.d. Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006); elimina l'inciso che prevede l'applicabilità della fattispecie in relazione ad avvelenamenti che precedono l'attingimento o la distribuzione per il consumo delle acque o degli alimenti, ampliando così l'ambito di applicazione della fattispecie.
  La lettera e) sostituisce l'articolo 440 del codice penale, relativo al delitto di adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari. In particolare, la riforma: equipara i medicinali alle acque destinate all'alimentazione e agli alimenti, e conseguentemente elimina l'attuale aggravante per i medicinali, prevista dal terzo comma dell'articolo 440 c.p.; elimina l'inciso che prevede l'applicabilità della fattispecie in relazione a condotte che precedono l'attingimento o la distribuzione per il consumo delle sostanze; modifica le condotte che integrano il delitto. Pag. 63
  Mantenendo le ipotesi di adulterazione e corruzione, il nuovo articolo 440 sostituisce la condotta di contraffazione con quella di contaminazione. Il comma secondo, che attualmente punisce la contraffazione, in modo pericoloso alla salute pubblica, di sostanze alimentari destinate al commercio, è soppresso; lascia inalterata la pena della reclusione da 3 a 10 anni; applica la medesima pena a colui che, nell'ambito di un'attività imprenditoriale, produce, tratta o compone alimenti, medicinali o acque destinate all'alimentazione, in violazione delle leggi o dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare o dei medicinali, o comunque inadatti al consumo umano o nocivi, rendendoli pericolosi per la salute pubblica. La disposizione va letta in combinato con il nuovo articolo 445-ter c.p. che specifica che un alimento va considerato adulterato o trattato in violazione delle leggi e dei regolamenti anche quando le condotte dell'articolo 440 «sono poste in essere tramite la somministrazione all'animale vivo o l'utilizzazione in relazione al vegetale prima della raccolta di sostanze vietate o in quantità eccedenti quelle consentite» e che un alimento è inadatto al consumo umano «quando è putrefatto, deteriorato, decomposto o contaminato».
  La lettera f) inserisce nel capo II tre ulteriori delitti (articoli 440-bis, ter e quater).
  L'articolo 440-bis – rubricato Importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi – punisce con la reclusione da 2 a 8 anni chiunque – nell'ambito di un'attività imprenditoriale – commercializza alimenti, medicinali o acque avvelenati, contraffatti, adulterati, contaminati, corrotti, ovvero prodotti, trattati o composti in violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare o dei medicinali o comunque inadatti al consumo umano o nocivi (come specificato infra dall'articolo 445-ter c.p.), pericolosi per la salute pubblica.
  Rispetto alla disciplina vigente, che punisce con la medesima severità colui che avvelena o adultera le sostanze alimentari e colui che le commercializza, la riforma prevede per quest'ultimo una pena più lieve: reclusione da 2 a 8 anni in luogo della reclusione non inferiore a 15 anni prevista dall'articolo 439 e alla reclusione da 3 a 10 anni prevista dall'articolo 440 c.p.
  Il nuovo articolo 440-ter – rubricato Omesso ritiro di alimenti, medicinali o acque pericolosi – punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni: l'operatore del settore alimentare, farmaceutico o del commercio che, essendo a conoscenza della pericolosità del consumo di alimenti, medicinali o acque da lui detenuti o alienati, omette di provvedere immediatamente al loro ritiro dal mercato o al richiamo presso gli acquirenti o gli attuali detentori oppure di informare immediatamente le autorità amministrative competenti per la sicurezza degli alimenti, delle acque e dei medicinali (primo comma). La fattispecie si applica al di fuori delle ipotesi di concorso nei reati di contaminazione, adulterazione o corruzione di acque, alimenti o medicinali (articolo 440 c.p.) e di importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi (articolo 440-bis c.p.). Il nuovo articolo 440-ter punisce inoltre l'operatore del commercio che non osserva i provvedimenti dati dall'autorità competente per l'eliminazione del suddetto pericolo.
  L'articolo 440-quater – rubricato Informazioni commerciali ingannevoli o pericolose per la salute pubblica – punisce con la reclusione da 1 a 4 anni chiunque, mediante informazioni commerciali false o incomplete riguardanti alimenti, acque o medicinali, pregiudica la sicurezza del loro consumo con pericolo per la salute pubblica. La fattispecie si applica se non ricorrono i delitti di cui agli articoli 440-bis, 440-ter, 441 e 443.
  La lettera g) modifica l'articolo 441 c.p., relativo al delitto di adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute. La riforma specifica che l'articolo 441 si applica all'adulterazione di sostanze diverse da quelle indicate dall'articolo 440 c.p., che viene espressamente richiamato, non potendosi più – stante l'inserimento degli articoli 440-bis, 440-ter e 440-quater – fare riferimento all'«articolo Pag. 64 precedente»; aggiunge un comma per punire con la medesima pena – reclusione da 1 a 5 anni o multa non inferiore a 309 euro – l'imprenditore che, senza essere concorso nell'adulterazione o contraffazione, commercializza le cose adulterate o contraffatte. Analogamente a quanto previsto all'articolo 440-bis, anche in questo caso la commercializzazione consiste nelle attività di importazione, esportazione, spedizione in transito, custodia temporanea o deposito doganale, trasporto, detenzione per il commercio, somministrazione, vendita e distribuzione. Con il nuovo comma la riforma «recupera» all'articolo 441 la fattispecie attualmente prevista dall'articolo 442 c.p., che viene abrogato.
  La lettera h) inserisce nel codice penale, all'articolo 445-bis, il delitto di disastro sanitario, punito con la reclusione da 6 a 18 anni.
  La fattispecie ricorre quando dai fatti di contaminazione, adulterazione o corruzione di acque, alimenti e medicinali (articolo 440 c.p.) o di altre cose in danno alla salute (articolo 441 c.p.), commercializzazione di acque, alimenti e medicinali pericolosi (articolo 440-bis c.p.) o dal loro omesso ritiro dal mercato (articolo 440-ter c.p.), diffusione di informazioni commerciali pericolose (articolo 440-quater c.p.), commercializzazione o somministrazione di medicinali guasti (articolo 443 c.p.) o in modo pericoloso per la salute pubblica (articolo 445 c.p.), derivano per colpa la lesione grave o gravissima o la morte di 3 o più persone nonché il pericolo grave e diffuso di analoghi aventi ai danni di altre persone.
  La lettera h) inserisce altresì nel codice penale l'articolo 445-ter, rubricato Disposizioni comuni, nel quale inserisce una serie di previsioni volte a chiarire l'ambito applicativo dei delitti di comune pericolo contro la salute pubblica e la sicurezza delle acque, degli alimenti e dei medicinali (nuova rubrica del Capo II).
  L'articolo 445-ter chiarisce, anzitutto, che il pericolo per la salute pubblica: deve essere valutato tenendo conto anche dei consumi cumulativi in quantità normali delle acque, degli alimenti e dei medicinali distribuiti o venduti; deve essere accertato con riferimento al tempo della loro distribuzione, vendita o messa in circolazione per il consumo.
  L'articolo 445-ter specifica, inoltre, che: un alimento si deve considerare adulterato o trattato in violazione delle leggi e dei regolamenti anche quando le condotte dell'articolo 440 «sono poste in essere tramite la somministrazione all'animale vivo o l'utilizzazione in relazione al vegetale prima della raccolta di sostanze vietate o in quantità eccedenti quelle consentite». Come specifica la relazione illustrativa, questa previsione vale a risolvere un contrasto giurisprudenziale affermando che la condotta di adulterazione dell'animale vivo, così come gli interventi idonei ad adulterare il vegetale prima della raccolta (che in forza della normativa di settore non sono qualificabili direttamente come alimenti), assumono rilievo analogo all'intervento di adulterazione e di contraffazione dell'alimento; un alimento è inadatto al consumo umano quando è putrefatto, deteriorato, decomposto o contaminato.
  La disposizione riprende in parte l'articolo 14, comma 5, del Regolamento CE n. 178 del 2002, ai sensi del quale «Per determinare se un alimento sia inadatto al consumo umano, occorre prendere in considerazione se l'alimento sia inaccettabile per il consumo umano secondo l'uso previsto, in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, o in seguito a putrefazione, deterioramento o decomposizione».
  La lettera i) apporta modifiche di coordinamento all'articolo 446 c.p., relativo alla confisca.
  La lettera l) modifica l'articolo 448 del codice, che chiude il Capo II. Si tratta della disposizione che contempla le pene accessorie. Nel complesso, la riforma consente al giudice penale – in ipotesi particolarmente gravi – di chiudere definitivamente l'attività commerciale. Tale misura non rappresenta una novità per il nostro ordinamento in quanto già l'articolo 12-bis della legge n. 283 del 1962 (oggetto di abrogazione da parte della riforma) consente al giudice, nel pronunciare condanna per un reato in materia Pag. 65 di igiene nella produzione e vendita di sostanze alimentari, «se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute», di disporre la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio e la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività. Tale previsione viene dunque collocata tra le pene accessorie indicate dal codice penale.
  La lettera m) modifica l'articolo 452 del codice penale che, all'interno del Capo III, relativo ai delitti colposi di comune pericolo, punisce i delitti colposi contro la salute pubblica.
  Per quanto riguarda le ipotesi colpose di epidemia e di avvelenamento di acque o alimenti (articolo 452, primo comma) la riforma prevede un aumento delle pene. In particolare, il reato di epidemia colposa (articolo 438 c.p.) e il reato di avvelenamento colposo di acque o alimenti dal quale derivi la morte di alcuno (articolo 439, secondo comma), attualmente puniti con la reclusione da 1 a 5 anni, vengono puniti con la reclusione da 3 a 8 anni. Tutte le diverse ipotesi di avvelenamento colposo di acque o alimenti (articolo 439, primo comma), attualmente punite con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, vengono punite con la reclusione da 2 a 6 anni. La riforma, inoltre, coordina il catalogo dei reati contro la salute pubblica che possono essere puniti a titolo di colpa (articolo 452, secondo comma), eliminando il riferimento all'abrogato articolo 444 c.p. ed inserendo invece le ipotesi colpose dei delitti di importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi (nuovo articolo 440-bis) e di omesso ritiro di alimenti, medicinali o acque pericolosi (nuovo articolo 440-ter). Per tali delitti, che si aggiungono alle ipotesi colpose dei delitti di cui agli articoli 440, 441, 443 e 445 c.p., la riforma prevede l'applicazione delle pene previste per le ipotesi dolose ridotte di due terzi. Rispetto alla disciplina vigente, che prevede una riduzione delle pene da un terzo a un sesto, la riforma opera dunque un alleggerimento del quadro sanzionatorio.
  L'articolo 2 apporta alcune modifiche al codice penale, volte alla ridefinizione del sistema sanzionatorio contro le frodi alimentari, intervenendo sia sulla sfera applicativa – al fine di ricomprendere anche attività illecite che attualmente non risultano punibili – sia sul piano edittale. In sintesi, l'articolo in questione: integra la rubrica del Titolo VIII – attualmente dedicato ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio – prevedendo l'espresso richiamo al patrimonio agroalimentare; crea un nuovo Capo II bis dedicato specificamente ai delitti contro il patrimonio agro-alimentare; inasprisce il trattamento sanzionatorio della contraffazione dei segni di denominazione protetta e indicazione geografica dei prodotti agro-alimentari tramite alcune modifiche l'articolo 517-quater; introduce i nuovi reati di agropirateria (articolo 517-quater. 1), frode in commercio di alimenti (articolo 517-sexies), frode in commercio di alimenti con segni mendaci (517-septies) nonché la disciplina delle circostanze aggravanti relative a tali ultimi due delitti (517-octies); introduce un'ulteriore disciplina delle pene accessorie per i reati di cui ai Capi I, II e II bis.
  L'articolo 3, intervenendo sul primo comma dell'articolo 240-bis del codice penale, integra il catalogo dei delitti per il quale il codice prevede la c.d. confisca allargata, aggiungendovi le fattispecie di associazione a delinquere realizzata allo scopo di commettere i delitti di frode nel commercio di alimenti (nuovo articolo 517-sexies c.p.) e di commercio di alimenti con segni mendaci (nuovo articolo 517-septies c.p.).
  A tale riguardo, rammento che con l'espressione «confisca allargata» si indica la possibilità di confiscare denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito.
  L'articolo 4 apporta le modifiche necessarie ad armonizzare il codice di procedura penale e le relative norme di attuazione, di Pag. 66coordinamento e transitorie alla riforma dei reati agroalimentari.
  L'articolo 5 modifica la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231), attraverso l'integrazione del catalogo dei «reati presupposto» e la previsione di uno specifico modello organizzativo di gestione e controllo finalizzato alla prevenzione dei reati agroalimentari.
  In particolare, il comma 1 inserisce l'articolo 6-bis, concernente i modelli di organizzazione dell'ente qualificato come impresa alimentare, nel d.lgs. n. 231/2001.
  Tale articolo si colloca tra gli artt. 6 (reati commessi da soggetti in posizione apicale) e 7 (reati commessi dai sottoposti) del citato decreto, in cui sono delineati i parametri generali del modello organizzativo considerato idoneo ad avere efficacia esimente (se attuato prima della commissione del reato) o attenuante (se posto in essere a seguito della commissione del reato) della responsabilità dell'ente, rendendolo applicabile anche nello specifico ambito dei delitti agro-alimentari.
  Dal punto di vista soggettivo, il comma 1 del suddetto articolo 6-bis prevede l'adozione di un modello di organizzazione e gestione aziendale per tutti gli enti che operano nei settori di attività di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002, ovvero che svolgono una tra le attività connesse alle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti. Il comma 2, tenendo conto delle differenze dovute alla natura e alla dimensione dell'impresa nonché al tipo di attività da essa svolta, delinea i pilastri fondamentali intorno ai quali deve essere articolato il modello organizzativo. I commi 3 e 4 dell'articolo 6-bis prevedono alcune semplificazioni alla struttura del modello organizzativo a favore delle micro, piccole e medie imprese che operano nel settore agro-alimentare.
  Le lettere b) e c) del comma 1, prevedono l'introduzione – nel catalogo dei reati presupposto che fanno insorgere una responsabilità dell'ente ai sensi del D.lgs. 231/2001 – dei reati agroalimentari risultanti dalla riforma del codice penale ad opera del disegno di legge in esame.
  In particolare, si prevede la riformulazione del vigente articolo 25-bis.1 del d.lgs. 231/2001 in tre differenti disposizioni, aventi a oggetto: i delitti contro l'industria e il commercio (articolo 25-bis.1); le frodi in commercio di prodotti alimentari (articolo 25-bis.2); i delitti contro la salute pubblica (articolo 25-bis.3).
  In tal modo sono ricompresi nella sistematica della responsabilità da reato sia le fattispecie poste a tutela del mercato dei prodotti agroalimentari che quelle a tutela della salute pubblica.
  La riforma prevede la responsabilità dell'ente solo per la commissione di questi specifici delitti ricompresi nel capo relativo ai delitti di comune pericolo contro la salute pubblica e la sicurezza delle acque, degli alimenti e dei medicinali.
  L'articolo 6 apporta modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283, che contiene la disciplina principale in tema di produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e degli illeciti ad esse connessi.
  Nel suo complesso, l'intervento è teso a rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto di fenomeni illeciti in campo agroalimentare, includendovi talune fattispecie al momento prive di tutela giuridica, ma che possono rivelarsi propedeutiche al manifestarsi di condotte lesive della salute pubblica penalmente rilevanti.
  La lettera a) del comma 1 inserisce l'articolo 1-bis, che disciplina la delega di funzioni. Questo intervento normativo è volto a facilitare l'individuazione del soggetto penalmente responsabile degli illeciti in campo alimentare nell'ambito dell'organizzazione aziendale. Dal punto di vista formale, la delega di funzioni deve essere concessa tramite atto scritto avente data certa, sottoscritto dal delegato per accettazione. Sotto il profilo soggettivo, il delegato deve possedere i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura delle funzioni delegategli, mentre sotto il profilo oggettivo devono essere attribuiti al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo necessari all'esercizio delle funzioni delegate, così come l'autonomia di Pag. 67spesa che ne consegue. La delega deve essere tempestivamente resa nota, attraverso adeguate forme di pubblicità della stessa (comma 2).
  Le lettere b) e c) del comma 1 introducono invece una serie di reati e di illeciti amministrativi graduati, secondo quanto specificato dalle relazione illustrativa, in base ad un livello crescente di offensività.
  La lettera d) del comma 1 prevede l'inserimento nella legge n. 263/1962 degli articoli 12-ter e 12-quater, che stabiliscono le modalità di estinzione dei reati in materia agroalimentare. Entrambi gli articoli istituiscono una forma di oblazione specifica riferita alle contravvenzioni in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare, per le quali sia prevista la pena dell'ammenda, anche se alternativa a quella dell'arresto, nel caso dell'articolo 12-ter ovvero la pena dell'arresto nel caso dell'articolo 12-quater. Per poter accedere all'oblazione è richiesto che la consumazione del reato sia dovuta ad eventi legati ad un ambito produttivo, organizzativo, commerciale o più genericamente lavorativo che possano essere neutralizzati o rimossi.
  L'articolo 7 del disegno di legge modifica l'articolo 9, comma 1, lett. a), della legge 16 marzo 2006, n. 146 di «Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale», in materia di operazioni sotto copertura, ampliando, il catalogo delle fattispecie per cui tale speciale strumento investigativo è consentito, con l'inclusione delle condotte di cui agli articoli 517-quater (Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agro-alimentari), 517-quater.1 (Agropirateria) e 517-septies. (Commercio di alimenti con segni mendaci) del codice penale (si veda articolo 2).
  L'articolo 8 del disegno di legge riscrive l'articolo 2 del decreto legislativo n. 190 del 2006, trasformando l'illecito amministrativo ivi contemplato in contravvenzione. Il nuovo reato punisce con la pena dell'ammenda da euro 600 a 6.000 gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che impediscono, ostacolano o comunque non consentono agli organi di controllo la ricostruzione della rintracciabilità degli alimenti di cui all'articolo 18 del Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002.
  L'articolo 9 del disegno di legge esclude gli alimenti dall'ambito di applicazione della disciplina a tutela della qualità, origine e provenienza dei prodotti, prevista dai commi 49 e 49-bis dell'articolo 4 (Finanziamento agli investimenti) della legge finanziaria 2004 (legge n. 350 del 2003). Si tratta di una modifica, come evidenzia la relazione illustrativa, conseguente alla complessiva modifica della disciplina in materia di reati agro alimentari contemplata proprio dal disegno di legge.
  L'articolo 10 del disegno di legge incide sull'articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), stabilendo che, ai fini della destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria, la disciplina ivi prevista in ordine alla destinazione di tali beni trovi applicazione anche in riferimento ai delitti di frode agro-alimentare di cui ai nuovi articoli 517-quater.1 (Agropirateria), 517-sexies (Frode nel commercio di alimenti), 517-septies (Commercio di alimenti con segni mendaci).
  L'articolo 11, oltre ad intervenire in materia di classificazione degli oli di oliva e di sansa di oliva, ridisciplina, anche sul piano sanzionatorio, i divieti e gli obblighi a carico degli operatori ai fini della vendita o della messa in commercio per il consumo o della detenzione per uso alimentare dei suddetti olii.
  In particolare la disposizione in esame introduce tre nuovi articoli (articoli da 1-bis a 1-quater) nel decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103, che prevede «Disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti.».
  Nello specifico, l'articolo 1-bis, al comma 1, provvede ad allineare le categorie degli Pag. 68oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva con le designazioni e le definizioni previste dall'allegato VII, parte VIII, del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. Il comma 2, riprendendo la disposizione relativa alla «non commestibilità» di taluni oli già contenuta nella legge n. 1407 del 1960 (per la cui abrogazione si veda l'articolo 12), precisa che non sono considerati commestibili: l'olio di oliva lampante; l'olio di sansa d'oliva greggio; gli oli derivanti da processi di esterificazione o di sintesi o comunque da metodi che inducano sull'olio modificazioni più profonde di quelli del procedimento agli alcali. Il comma 3 specifica che non si considerano messi in commercio per il consumo alimentare gli oli di oliva lampanti e gli oli di sansa d'oliva greggi detenuti presso i locali dei frantoi nei quali sono stati ottenuti a seguito del processo di estrazione meccanico o fisico; ciò in considerazione del fatto che detti oli risultano ottenuti in tali locali, per cui il possesso o la detenzione presso tali locali non possono integrare la condotta illecita sanzionata.
  L'articolo 1-ter, al comma 1, prevede il divieto di vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare le seguenti categorie di oli di oliva e di sansa di oliva privi dei requisiti di processo e di prodotto prescritti dalle norme dell'Unione europea per la denominazione indicata nell'etichetta o nei documenti commerciali: l'olio extra vergine di oliva; l'olio di oliva vergine; l'olio di oliva raffinato; l'olio di oliva composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini; l'olio di sansa d'oliva raffinato; l'olio di sansa d'oliva. La violazione di tale divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000. Nel caso in cui il fatto riguardi una quantità di prodotto irregolare superiore a 30 tonnellate la sanzione è raddoppiata (articolo 1-quater, comma 1). Il comma 2 prevede il divieto di vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare gli oli di oliva vergini non ancora classificati ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013. La violazione di tale divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000. Nel caso in cui il fatto riguardi una quantità di prodotto irregolare superiore a 30 tonnellate la sanzione è raddoppiata (articolo 1-quater, comma 1). Il comma 3 prevede il divieto di immettere in commercio per il consumo alimentare, oltre che detenere per la vendita o ad altri fini commerciali (compreso, ad esempio – precisa la relazione illustrativa- l'utilizzo nell'attività di preparazione di alimenti destinati alla vendita) di oli non commestibili anche qualora in miscela con oli commestibili. La violazione del divieto di vendita o di commercializzazione di oli non commestibili è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 120.000. La sanzione è dimezzata nei casi di mera detenzione per la vendita o ad altri fini commerciali. La sanzione è invece raddoppiata nel caso di oli derivanti da processi di esterificazione o di sintesi (articolo 1-quater, comma 5). È vietato, altresì, vendere, detenere per la vendita o ad altri fini commerciali l'olio di oliva lampante e l'olio di sansa d'oliva greggio che non possiedono i requisiti di prodotto e di processo prescritti per la rispettiva categoria. La violazione di questo divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000 (articolo 1-quater, comma 6). Il comma 4 prevede il divieto di detenere impianti di esterificazione presso stabilimenti dove si ottengono o si detengono oli destinati ad uso alimentare. La violazione di questo divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 120.000 (articolo 1-quater, comma 7).
  Il nuovo articolo 1-quater disciplina le nuove sanzioni amministrative pecuniarie da comminare nel caso in cui le fattispecie contemplate dall'articolo 1-quater non costituiscano reato. È opportuno rilevare che in base alla c.d. clausola di riserva penale, prevista in tutti i commi del nuovo articolo 1-quater, l'applicazione delle sanzioni amministrative ivi contemplate è subordinata alla preventiva valutazione circa la possibilità di configurare il fatto come reato. Pag. 69
  L'articolo 12 del disegno di legge reca in primo luogo una serie di abrogazioni, conseguenti alla riforma dei reati agroalimentari introdotta dal provvedimento in esame.
  Sono in particolare abrogati: gli articoli 442 (Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate), 444 (Commercio di sostanze alimentari nocive), 516 (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine), 517-bis (Circostanza aggravante relativa ai reati di frode nell'esercizio del commercio; di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine; di vendita di prodotti industriali con segni mendaci) e 517-quinquies (circostanza attenuante relativa ai reati di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale e di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari) del codice penale (comma 1); gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 e 13 della legge 13 novembre 1960, n. 1407 recante norme per la classificazione e la vendita degli oli di oliva, (comma 2); gli articoli 6 ,12, 12-bis e 18 della legge 30 aprile 1962, n. 283 in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande (comma 3).
  Il comma 4 interviene con una modifica di coordinamento sull'articolo 9, terzo comma della legge n. 689 del 1981, sostituendovi il riferimento agli articoli 5, 6 e 12 della legge n. 283 del 1962 con il solo richiamo all'articolo 5 di tale legge. In forza di questa modifica, l'articolo 9, terzo comma, della legge n. 689 del 1981 afferma il principio di specialità in forza del quale quando i fatti descritti dall'articolo 5 della legge n. 283 del 1962 sono puniti sia a titolo di illecito penale che a titolo di illecito amministrativo – per effetto di disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande – si applica la sanzione penale.
  L'articolo 12 reca, infine, una disposizione transitoria, per la quale le disposizioni del disegno di legge che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della legge sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2 (Sanzioni amministrative pecuniarie), 4, comma 1 (Autorità competente) e 102 (Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa e procedimento sanzionatorio) del decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999, recante depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio (comma 5)
  Infine, l'articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria.

  Filippo GALLINELLA, presidente, osservato che il disegno di legge in esame investe in misura rilevante le competenze della Commissione Agricoltura ma che, in virtù dell'applicazione di un criterio di prevalenza, è stato assegnato in referente alla sola Commissione Giustizia, sottolinea l'importanza della natura rinforzata del parere che la XIII Commissione è chiamata ad esprimere.
  Pur nella ristrettezza dei tempi di esame a disposizione, imposti dalla calendarizzazione del provvedimento in Assemblea il prossimo lunedì 16 novembre, data l'importanza dell'intervento normativo in discussione e alla luce delle osservazioni che i rappresentanti delle organizzazioni di settore hanno già fatto pervenire ai membri della Commissione, ha ritenuto di svolgere, al termine dell'odierna seduta, l'audizione di rappresentanti di Agrinsieme anche al fine di formulare nel parere puntuali proposte di modifica del testo. Auspica, quindi, la massima convergenza tra i Gruppi sulla proposta di parere che sarà votata nella seduta di domani.

  Lorenzo VIVIANI (LEGA), intervenendo da remoto, ringrazia l'onorevole Incerti per la dettagliata relazione. Osservato che il disegno di legge in oggetto riveste grandissima rilevanza per il comparto agricolo, esprime rammarico per la sua mancata assegnazione in sede referente alla Commissione Agricoltura congiuntamente alla Commissione Giustizia, solo parzialmente compensata dall'espressione di un parere Pag. 70rinforzato. Manifesta inoltre la propria delusione per i tempi eccessivamente ristretti nei quali la Commissione è costretta a deliberare il parere rinforzato, considerato anche che il testo reca disposizioni estremamente dettagliate che avrebbero richiesto un adeguato approfondimento e la necessaria interlocuzione tra i Gruppi.
  Nel dichiarare che il suo Gruppo, nel complesso, valuta con favore il disegno di legge in esame, evidenzia che le forze di maggioranza e di opposizione condividono l'obiettivo della tutela del consumatore e del settore agroalimentare sotteso al provvedimento.
  Auspica quindi che la relatrice, nel predisporre la proposta di parere, accolga le osservazioni dei Gruppi di opposizione riferite, tra l'altro, a talune criticità della disciplina in esame già segnalate da molte associazioni di categoria.

  Filippo GALLINELLA, presidente, ricordato che al termine della seduta, la Commissione svolgerà l'audizione di rappresentanti di Agrinsieme, Coldiretti e Federalimentare, osserva che, seppure informalmente, i Gruppi potranno svolgere le opportune riflessioni sui contenuti del disegno di legge in esame fino alle ore 14 di domani.

  Antonella INCERTI (PD), relatrice, rispondendo all'onorevole Viviani, manifesta la sua massima disponibilità a recepire nel parere le osservazioni che le verranno trasmesse dai colleghi.

  Susanna CENNI (PD) intervenendo da remoto, apprezza l'impegnativo lavoro svolto dalla relatrice nell'illustrare un provvedimento dai contenuti molto ampi, che in larga parte riprende un progetto elaborato nel corso della precedente legislatura dai Ministri Martina e Orlando.
  Manifestata incredulità per la mancata assegnazione alle Commissione riunite II e XIII del disegno di legge in oggetto, particolarmente rilevante per il settore agricolo, reputa comunque importante l'attribuzione della natura rinforzata del parere che la Commissione Agricoltura è chiamata a esprimere.
  Rilevato che il provvedimento segna un salto di qualità nella disciplina penalistica sulle truffe nel settore agroalimentare, osserva, tuttavia, che il testo presenta alcune criticità, oggetto di emendamenti formulati dal suo Gruppo presso la Commissione Giustizia che sono stati respinti. Confida che tali proposte verranno recepite nella proposta di parere della relatrice Incerti.

  Maria SPENA (FI) intervenendo da remoto, nel concordare con quanto osservato dal collega Viviani, assicura che il suo Gruppo offrirà un contributo al miglioramento di taluni aspetti del disegno di legge in esame, ponendo particolare attenzione all'esigenza di contemperare gli interessi dei produttori del settore agroalimentare e dei consumatori.
  Auspica che in futuro, soprattutto in riferimento a provvedimenti che investano anche profili in materia di giustizia o ambiente, la Commissione Agricoltura possa disporre di tempi di esame congrui.

  Filippo GALLINELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.35.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 10 novembre 2020.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, Copagri, CIA, Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare), Coldiretti e Federalimentare, nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge recante «Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari» (C. 2427 Governo).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11.35 alle 12.50.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 10 novembre 2020.

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Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Rete italiana politiche locali del cibo e di Italmercati, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia «Dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020)381 final).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.50 alle 13.45.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 10 novembre 2020.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Società incremento razze equine (SIRE) e di Federippodromi, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2531 Gadda, recante disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 16 alle 16.25.