CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 ottobre 2020
459.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 207

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 27 ottobre 2020. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 12.

DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.
S. 1970 Governo.
(Parere alla 1a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Bernardo MARINO (M5S), relatore, nel ricordare come il provvedimento faccia seguito alla delibera di proroga fino al 31 gennaio 2021 dello stato d'emergenza per l'epidemia da COVID-19 adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 7 ottobre 2020 (il termine precedentemente previsto era il 15 ottobre 2020), rileva come esso appaia riconducibile principalmente alle materie «ordinamento civile» e «profilassi internazionale», entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e q), della Costituzione. Rileva inoltre la materia «tutela della salute», attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  L'articolo 1, al comma 1, lettera a), modificando l'articolo 1, comma 1, del decreto- Pag. 208legge n. 19 del 2020, estende fino al 31 gennaio 2021 la facoltà di adottare, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, una o più misure (tra quelle indicate al comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 19) allo scopo di contrastare i rischi sanitari derivanti da COVID-19.
  Alla successiva lettera b) il catalogo delle misure di contrasto dell'epidemia adottabili ai sensi del decreto-legge n. 19 del 2020 viene integrato con la previsione dell'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso (diversi dalle abitazioni private) e in tutti i luoghi all'aperto. Sono esclusi da tali obblighi (di avere con sé e di indossare i dispositivi) coloro i quali stiano svolgendo un'attività sportiva (la circolare del Ministero dell'interno del 10 ottobre 2020 specifica che l'attività «motoria» di contro è da intendersi compresa nell'obbligo); i bambini di età inferiore ai sei anni; i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con loro versino nella medesima incompatibilità.
  Ai sensi del comma 2, lettera a), che modifica l'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020, la facoltà delle Regioni di introdurre misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in deroga a quelle contenute nei DPCM è esercitabile solo se si tratti di misure più restrittive, salvo che sia altrimenti consentito dai medesimi DPCM e d'intesa con il Ministro della salute. Il testo precedente dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020 autorizzava invece le regioni ad adottare sia misure più «restrittive» sia misure «ampliative».
  Al riguardo, ricorda che, nel corso dell'esame del decreto-legge n. 83 del 2020, che ha prorogato dal 31 luglio 2020 al 15 ottobre 2020 la possibilità di adozione delle misure di contrasto dell'epidemia previste sia dal decreto-legge n. 19 sia dal decreto-legge n. 33 del 2020, la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha posto nel suo parere favorevole la condizione di chiarire il loro coordinamento posto che il testo allora vigente del decreto-legge n. 33 del 2020 consentiva l'adozione da parte delle regioni sia di misure più restrittive sia misure «ampliative» mentre l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 19 consentiva unicamente l'adozione di misure più restrittive. La condizione era stata recepita attraverso l'introduzione nel decreto-legge n. 83 dell'articolo 1-bis che chiarisce che le misure del decreto-legge n. 19 si applicano nella misura della loro compatibilità con il decreto-legge n. 33. Si tratta evidentemente di una disposizione che rimane ferma anche con riferimento al provvedimento in esame.
  La successiva lettera b) proroga fino al 31 gennaio 2021 la possibilità di adottare le misure di contrasto dell'epidemia previste dal decreto-legge n. 33.
  Il comma 3, lettera a) proroga invece dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 il termine di vigenza delle disposizioni legislative connesse all'epidemia e contenute nel decreto-legge n. 83 del 2020. La successiva lettera b) provvede invece ad inserire in tale allegato le seguenti disposizioni: l'articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 18 del 2020, in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio; l'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020, recante disposizioni in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti; l'articolo 4 del decreto-legge n. 23 del 2020, recante disposizioni inerenti alla sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato; l'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2020, recante disposizioni inerenti alla sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato nonché disposizioni in materia di distribuzione di prodotti assicurativi; l'articolo 34 del decreto-legge n. 34 del 2020, recante disposizioni in materia di buoni fruttiferi postali; l'articolo 221, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 recante disposizioni in materia di giustizia; l'articolo 35 del decreto-legge n. 104 del 2020, concernente la proroga dell'utilizzo dei militari nell'operazione «Strade sicure».
  Inoltre, la lettera b) modifica la voce recante l'articolo 101, comma 6-ter, del decreto-legge n. 18 del 2020; rispetto al Pag. 209testo previgente, la nuova formulazione limita la menzione al solo comma 6-ter dell'articolo 101 citato, inerente alle limitazioni all'attività di ricerca scientifica connaturate a tutte le disposizioni conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza.
  La lettera sopprime infine le seguenti voci (la cui vigenza quindi è cessata il 15 ottobre 2020): articolo 42, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 23 del 2020, in materia di commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali; articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 28 del 2020, in materia di sistema di allerta COVID-19.
  L'articolo 1, comma 4, prevede che gli accertamenti diagnostici relativi all'esposizione a rischio di contagio da COVID-19 nonché quelli relativi alle assenze per malattia o quarantena o per permanenza domiciliare fiduciaria del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possano essere effettuati dal rispettivo servizio sanitario di ciascuna Forza di polizia, Forza Armata o Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.
  L'articolo 2 reca alcune modifiche all'articolo 6 del decreto-legge n. 28 del 2020, concernente l'applicazione per dispositivi di telefonia mobile complementare per un sistema di allerta sul COVID-19 (cosiddetta app Immuni). Le modifiche concernono: l'introduzione del riferimento all'interoperabilità con le piattaforme che svolgano le medesime finalità nel territorio dell'Unione europea e il differimento del termine finale per l'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma, nonché del termine finale per il trattamento dei relativi dati personali e per la cancellazione o la conversione in forma definitivamente anonima degli stessi dati (non più il termine dello stato d'emergenza e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020 bensì il termine delle esigenze di protezione e prevenzione sanitaria individuato con DPCM e comunque entro il 31 dicembre 2021).
  L'articolo 3 modifica alcuni termini temporali, relativi alle procedure per gli interventi di integrazione salariale riconosciuti in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, le novelle differiscono al 31 ottobre 2020 i termini (posti a pena di decadenza) già scaduti, in base a fattispecie transitorie, il 31 agosto 2020 ed il 30 settembre 2020, concernenti la richiesta di accesso agli interventi di integrazione in esame o la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi trattamenti.
  L'articolo 4 concerne l'inserimento del virus SARS-CoV-2 (con l'impiego della locuzione «Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)») nell'elenco degli «agenti biologici classificati», posto dalla disciplina in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Ricorda che tale elenco è definito – con riferimento alle attività lavorative che comportano l'uso dell'agente biologico medesimo o un'esposizione allo stesso – ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro relativa agli agenti biologici.
  L'articolo 5 dispone – fino al 15 ottobre 2020, salvo sopraggiunga prima un nuovo DPCM – l'ultrattività del DPCM 7 settembre 2020 (che diversamente risulterebbe cessare gli effetti il 7 ottobre) nonché circa l'immediata applicazione, nelle more dell'adozione del nuovo DPCM, dell'obbligo di avere con sé e indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie. Segnala che, successivamente all'emanazione del decreto-legge, sono stati adottati i DPCM del 13, 18 e 24 ottobre.
  L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria in relazione a tutte le disposizioni del decreto-legge in esame, ad eccezione di quelle relative al n. 34-bis (Operazione «Strade sicure») dell'allegato 1 al decreto-legge n. 83 del 2020, per i cui oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali e l'articolo 7 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal giorno 8 ottobre 2020.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  La deputata Sara FOSCOLO (LEGA) dichiara la propria insoddisfazione per la Pag. 210disposizione recata dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 che prevede che le regioni possano introdurre misure derogatorie ampliative soltanto nel rispetto delle disposizioni contenute nei DPCM e d'intesa con il Ministro della salute. Ricorda che sul punto il suo gruppo ha presentato un emendamento per mantenere la formulazione dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020 che consente alle regioni di adottare sia misure più restrittive, sia misure «ampliative». Dichiara pertanto il voto contrario del gruppo della Lega.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo.
Testo unificato C. 802 e abb.
(Parere alla III Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La deputata Marialuisa FARO (M5S), relatrice, ricorda anzitutto che nell'ultimo ventennio le tematiche degli italiani all'estero hanno fatto registrare un crescente interesse, a partire da quando, con la legge n. 459 del 2001 – approvata nella XIV Legislatura – sono state dettate norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.
  Successivamente il Parlamento è tornato spesso ad occuparsi di tali tematiche, sia sul piano legislativo, sia ad esempio, con provvedimenti riguardanti provvidenze per i connazionali all'estero e per la diffusione della lingua e della cultura italiana a loro beneficio, sia con norme concernenti il rinnovo degli organi rappresentativi degli italiani all'estero (COMITES e CGIE). Non meno rilevante anche l'attività conoscitiva e di indirizzo dispiegata a partire dalla XIV legislatura.
  Per quanto riguarda il contenuto del nuovo testo unificato in esame, che si compone di 7 articoli, l'articolo 1 istituisce, al comma 1, una Commissione parlamentare bicamerale per gli italiani nel mondo con compiti di indirizzo e controllo sulle politiche e sugli interventi riguardanti i cittadini italiani residenti all'estero, sia per rilevarne e risolverne i problemi, sia per individuare le modalità più idonee a promuoverne la partecipazione al perseguimento del progresso economico, scientifico e culturale e degli interessi nazionali della Repubblica.
  Si prevedono inoltre compiti di promozione delle politiche di sostegno agli italiani all'estero, di studio, monitoraggio e approfondimento delle questioni riguardanti gli italiani all'estero nonché ricognizione e proposta nelle materie attinenti ai fenomeni di mobilità degli emigranti italiani, con particolare riferimento ai giovani diplomati e laureati che lasciano il territorio nazionale per ragioni di lavoro, di studio e di ricerca.
  Ai sensi del comma 2, si prevede che la Commissione definisca un programma di attività avvalendosi del contributo delle comunità italiane all'estero, delle Regioni, delle Amministrazioni pubbliche, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), dei Com.it.es (Comitato degli italiani all'estero) e delle principali associazioni degli italiani all'estero.
  L'articolo 2 disciplina le attività della Commissione, prevedendo, in particolare, al comma 1, che essa:

   valuta la coerenza della legislazione vigente con il rispetto e con il sostegno dei fondamentali diritti sociali, civili e politici dei migranti italiani, adottando iniziative per favorire il coordinamento tra la normativa nazionale e quella regionale in tema di migrazioni;

   elabora criteri per promuovere il coordinamento delle iniziative delle regioni a favore dei rispettivi cittadini emigrati all'estero;

   verifica il percorso di integrazione compiuto dagli italiani presenti nei rispettivi Paesi di residenza e l'eventuale esistenza di situazioni di emarginazione e discriminazione nei loro confronti;

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   studia le tematiche inerenti alle nuove generazioni di discendenti da cittadini italiani;

   favorisce la promozione integrata del sistema Italia nel mondo; promuove una ricognizione dell'imprenditoria italiana all'estero e degli imprenditori di origine italiana;

   promuove la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo in un quadro interculturale e multilinguistico, valorizza le espressioni storico-culturali delle comunità italiane nel mondo e dei suoi esponenti più significativi;

   sulla base dell'analisi dell'emigrazione italiana e di tutte le forme di mobilità degli italiani nel mondo, propone atti di indirizzo e soluzioni normative per contrastare fenomeni migratori malsani e nocivi per il pieno sviluppo del Paese, promuove un processo migratorio circolare delle persone e delle competenze per rendere l'Italia una comunità di attrazione e non di appartenenza.

  Il comma 2, poi, stabilisce che la Commissione promuove:

   l'adeguamento degli istituti della rappresentanza degli italiani all'estero all'evoluzione delle comunità italiane nel mondo;

   il monitoraggio sulla legge elettorale per la circoscrizione Estero, al fine di rendere efficaci e sicure le modalità di voto dei cittadini italiani residenti all'estero e sostenerne la partecipazione alle consultazioni locali nei Paesi di insediamento;

   l'adeguamento della rete e dei servizi consolari e diplomatici italiani nel mondo per rispondere in modo efficace ai bisogni degli italiani residenti all'estero e per tutelare gli interessi dell'Italia sul piano economico, politico e culturale;

   iniziative per il rafforzamento dei media di lingua italiana all'estero, anche operanti su piattaforme satellitari o informatiche e per l'adeguatezza dei livelli, delle forme e della qualità dell'informazione destinata alle comunità italiane all'estero e ai nuovi migranti;

   indirizzi sull'assistenza nei riguardi degli italiani residenti all'estero, sostenendo l'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in favore degli italiani residenti all'estero;

   l'aggiornamento della regolamentazione dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE);

   una riforma dei patronati italiani all'estero;

   accordi internazionali in materia di tutela del lavoro, sociale, previdenziale e tributaria di interesse per le comunità italiane all'estero;

   accordi internazionali per facilitare scambi tra università o altri istituti di alta formazione italiani e stranieri;

   il dialogo con i parlamentari di origine italiana eletti negli Stati esteri, allo scopo di comparare le rispettive legislazioni in materia di diritti dei migranti e di misure di integrazione, nonché di diffondere la cultura, i modelli di vita e i prodotti italiani nel mondo;

   le iniziative ritenute opportune per favorire la partecipazione degli italiani residenti all'estero alle politiche italiane di cooperazione allo sviluppo;

   le condizioni per realizzare una rete di rapporti permanenti con i nuovi migranti ed efficaci misure atte a favorire i rientri;

   l'approfondimento delle tematiche attinenti la situazione degli italiani residenti all'estero, di quelli rimpatriati e di coloro che intendano trasferire all'estero la propria residenza.

  L'articolo 3 disciplina la composizione della Commissione prevedendo che essa sia Pag. 212composta da diciotto senatori e diciotto deputati, nominati, pariteticamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati su designazione dei gruppi, in modo da assicurare la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno uno dei due rami del Parlamento, nonché in modo proporzionale alla consistenza dei gruppi dando priorità ai deputati e ai senatori eletti nella circoscrizione Estero, garantendo l'equilibrata rappresentanza dei sessi e la partecipazione come membri della Commissione a tutti gli eletti all'estero.
  L'articolo 4 disciplina l'ufficio di presidenza della Commissione, prevedendo, al comma 1, che i Presidenti di Camera e Senato convocano la Commissione entro novanta giorni dall'inizio della legislatura per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante la elezione dell'ufficio di presidenza composto di un presidente, di due vicepresidenti e di due segretari. In sede di prima attuazione della legge, la Commissione si riunisce per la prima seduta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.
  Il comma 2 prevede che il presidente della Commissione è eletto al primo turno a maggioranza assoluta dei componenti. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
  L'articolo 5 disciplina il funzionamento della Commissione, stabilendo, al comma 1, che essa adotta un proprio regolamento interno.
  Ai sensi del comma 2 essa, per lo svolgimento delle proprie attività, può:

   a) svolgere audizioni e acquisire informazioni, dati e documenti dalle amministrazioni pubbliche e da qualunque altro soggetto che si occupi delle questioni attinenti all'emigrazione;

   b) chiedere, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la trasmissione di informazioni e documenti relativi alla condizione delle comunità italiane all'estero da parte di Stati esteri e organizzazioni internazionali;

   c) acquisire informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte dalla Pubblica Amministrazione e da organismi, anche europei e internazionali, che si occupano di questioni concernenti gli italiani all'estero;

   d) chiedere informazioni e ricevere comunicazioni e segnalazioni da tutti gli organi di rappresentanza degli italiani all'estero istituiti dalla legge.

  Il comma 3 prevede che la Commissione, per l'esercizio delle competenze ad essa attribuite, può ascoltare rappresentanti del Governo, delle regioni e degli altri enti pubblici, nonché esponenti della comunità degli italiani all'estero.
  Inoltre, ai sensi del comma 4, per le sue finalità la Commissione può compiere missioni anche all'estero, anche presso le istituzioni dell'Unione europea o presso organizzazioni internazionali.
  Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, la Commissione presenta annualmente alle Camere una relazione sui risultati della propria attività.
  In base al comma 3, inoltre, la Commissione può trasmettere relazioni e segnalazioni alle Camere e al Governo, ogni qualvolta lo ritenga, per formulare osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente per promuovere la condizione degli italiani nel mondo e risolvere i problemi individuati, anche per garantire la rispondenza alla normativa dell'Unione europea e in riferimento ai diritti previsti dalle convenzioni internazionali.
  Al comma 2, si prevede che il Consiglio generale degli italiani all'estero trasmette annualmente alla Commissione una relazione sullo stato delle comunità italiane all'estero.
  L'articolo 7 prevede che per l'esercizio delle sue funzioni la Commissione fruisce Pag. 213di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
  Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, si rileva come il provvedimento appare riconducibile alla materia «organi dello Stato», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera f), della Costituzione, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Si ricorda che le Commissioni bicamerali d'indirizzo, vigilanza e controllo, istituite con legge, svolgono funzioni peculiari in relazione a settori o materie specifiche.
  Formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.
C. 2670 Governo.
(Parere alla XIV Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (M5S), relatrice, ricorda preliminarmente che la legge europea, insieme alla legge di delegazione europea è uno dei due strumenti predisposti dalla legge n. 234 del 2012 al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea.
  Infatti, a fianco della legge di delegazione europea, che delega il Governo al recepimento delle nuove direttive dell'Unione, la legge europea ha la finalità di prevenire l'apertura, o consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché, anche norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di pre-contenzioso EU Pilot.
  Passando a sintetizzare il contenuto del disegno di legge C. 2670 – Legge europea 2019, esso contiene 34 articoli, suddivisi in 9 capi, che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo.
  Il provvedimento si compone di disposizioni che intervengono nei seguenti settori: libera circolazione di persone, servizi e merci (capo I, articoli 1-10); giustizia e sicurezza (capo II, articoli 11-15); fiscalità, dogane e aiuti di Stato (capo III, articoli 16-18); affari economici e monetari (capo IV, articoli 19-21); sanità (capo V, articoli 22-24); protezione dei consumatori (capo VI, articoli 25-27); disposizioni in materia di ambiente (capo VII, articolo 28); disposizioni in materia di energia (capo VIII, articolo 29); altre disposizioni (capo IX, articoli da 31 a 34).
  Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione per le questioni regionali, rileva quindi preliminarmente che il provvedimento trova il suo fondamento nell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, il quale prescrive che la potestà legislativa dello Stato e delle regioni sia esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (ora dell'Unione europea)
  Ciò premesso il provvedimento interviene, come è fisiologico per questo strumento normativo, in una pluralità di materie, alcune delle quali di esclusiva competenza statale, altre di competenza concorrente tra Stato e regioni e di competenza residuale regionale. Tra le prime segnalo la disciplina dei mercati finanziari, la tutela della concorrenza, il sistema tributario; la tutela dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione). Tra le seconde la tutela della salute, la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia, la valorizzazione dei beni ambientali, l'alimentazione (articolo 117, terzo comma) e l'agricoltura (articolo 117, quarto comma).
  Segnalo inoltre che, sul testo del provvedimento, la Conferenza Stato-regioni ha espresso, nella riunione dell'8 ottobre 2020, un parere favorevole. La conferenza ha inoltre raccolto la raccomandazione delle regioni di aprire un tavolo di confronto Stato-regioni al fine di esaminare la proposta Pag. 214 delle regioni per l'accelerazione degli investimenti in infrastrutture e opere pubbliche e la semplificazione della disciplina dei contratti pubblici. Le premesse del parere richiamano inoltre il lavoro di approfondimento compiuto dalle regioni sull'articolo 28 (gestione sfalci e potature) e sull'articolo 31 (diritto di rivalsa dello Stato verso le regioni o altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea).
  In particolare, l'articolo 1 reca disposizioni volte a contrastare le discriminazioni basate sulla nazionalità dei lavoratori e a recepire compiutamente la direttiva n. 2014/54/UE. Tra le altre cose si attribuisce espressamente all'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), istituito presso il Dipartimento pari opportunità della Presidenza del Consiglio, il compito di occuparsi della promozione della parità di trattamento e della rimozione delle discriminazioni tra lavoratori basate sulla nazionalità.
  L'articolo 2 reca un insieme di novelle che incidono sull'articolo 41 (relativo all'assistenza sociale) del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (decreto legislativo n. 286 del 1998), nonché su un novero di disposizioni speciali, relative a specifiche prestazioni sociali.
  L'articolo 3 interviene sulla disciplina della cooperazione tra gli Stati membri nel settore del riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2007. Tra le altre cose, si attribuisce al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio, in qualità di Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali, il compito di prestare piena collaborazione ai centri di assistenza degli altri Stati membri.
  L'articolo 4 reca disposizioni in materia di libera circolazione dei lavoratori intervenendo sul decreto legislativo n. 206 del 2007, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Tra le altre cose, vengono ricompresi nell'ambito di applicazione della normativa interna sul riconoscimento delle qualifiche i tirocini professionali effettuati al di fuori del territorio nazionale, non più solo dai cittadini italiani ma anche dai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea residenti in Italia. Le lettere da g) ad i) del comma 1 concernono poi il riconoscimento della professione di ostetrica, della formazione medica specialistica e della formazione specifica in medicina generale. La professione di ostetrica viene inserita tra le professioni per le quali il riconoscimento è automatico in virtù del pregresso esercizio dell'attività in altro Stato membro di almeno tre anni. Per la formazione medica specialistica si ampliano per il personale medico in formazione le attività e le responsabilità relativi ai servizi presso cui la formazione è effettuata. Anche per la formazione specifica in medicina generale si amplia l'ambito di formazione.
  L'articolo 5 esenta le qualifiche professionali di allenatore, fantino e guidatore di cavalli da corsa dall'applicazione della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali – direttiva 2013/55/UE che modifica la direttiva 2005/36/CE – attuata nell'ordinamento interno con il decreto legislativo n. 15 del 2016.
  L'articolo 6 reca disposizioni volte a rafforzare l'efficienza del punto di contatto unico nazionale (vale a dire la struttura incaricata di fornire informazioni) in materia di riconoscimento delle professioni (in Italia il punto di contatto unico è il portale www.impresainungiorno.gov.it gestito da Unioncamere).
  L'articolo 7 reca una modifica alle denominazioni di vendita – presenti sull'etichetta – dei succhi di frutta e di altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana.
  L'articolo 8 novella alcuni articoli del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016). Tra le altre cose viene eliminata la possibilità che un operatore economico possa essere escluso da una procedura di gara quando la causa di esclusione non riguardi direttamente l'operatore ma un suo subappaltatore. Pag. 215
  L'articolo 9 individua nel Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale l'autorità competente ad applicare il regolamento (CE) del Consiglio n. 2271/96 del 22 novembre 1996, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un Paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti (cosiddetto «regolamento di blocco»).
  L'articolo 10 reca disposizioni relative alle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso, necessarie a garantire attuazione al regolamento (CE) n. 428/2009, trasferendo al Ministero degli esteri le competenze in materia.
  L'articolo 11 interviene, modificando l'articolo 29 del decreto legislativo n. 25 del 2008, sui casi di inammissibilità della domanda di concessione dello status di protezione internazionale a cittadini di Paesi terzi. Al fine di tenere conto di quanto evidenziato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (cause riunite C-297/17, C-318/17 e C-319/17), viene specificato che è inammissibile la domanda nel caso in cui al richiedente sia stata riconosciuta la protezione sussidiaria da parte di un altro Stato membro.
  L'articolo 12, concernente le disposizioni in materia di validità e rinnovo del documento di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, introduce un termine di validità per tale tipologia di documento pari a 10 anni per i cittadini stranieri maggiorenni, e a 5 anni per i minorenni, fermo restando che esso è idoneo ad attestare il riconoscimento del relativo status, nel corso della sua validità.
  L'articolo 13 introduce l'istituto della proroga del visto di ingresso degli stranieri per soggiorni di breve durata.
  L'articolo 14 provvede a individuare nel questore l'autorità competente al rilascio del documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, ai sensi del regolamento (UE) 2016/1953.
  L'articolo 15 recepisce due distinte direttive di esecuzione europee in materia di armi. Sono: la n. 68 del 2019, che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali (a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi); la n. 69 del 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione (a norma della medesima direttiva 91/477/CEE del Consiglio).
  L'articolo 16 intende attuare nell'ordinamento nazionale la direttiva 2018/1910, con la quale sono armonizzate alcune norme nel sistema dell'imposta sul valore aggiunto, allo scopo di superare i rilievi della procedura di infrazione 2020/0070, allo stadio di messa in mora ex articolo 258 TFUE.
  L'articolo 17 prevede disposizioni volte: ad introdurre nel sistema sanzionatorio italiano una nuova fattispecie di illecito amministrativo in base al quale è punito l'acquirente finale che introduce nel territorio dello Stato modiche quantità di beni contraffatti di provenienza extra-UE; a prevedere la responsabilità del vettore per la custodia e la distruzione di tali beni, qualora l'acquirente non vi provveda; ad individuare l'organo competente a irrogare la sanzione per il suddetto illecito.
  L'articolo 18 propone modifiche alla disciplina dei contratti di credito, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Con riferimento a tali categorie di operatori finanziari, l'intervento in esame è volto ad integrare nella normativa nazionale le regole in materia di «passaporto europeo» degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, ovvero le disposizioni che consentono di operare su tutto il territorio dell'Unione ai soggetti autorizzati a farlo in uno dei Paesi membri, nel rispetto di specifici obblighi di notifica.
  L'articolo 19 è volto a garantire il completo recepimento della direttiva 2013/34/CE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese. Tra le altre cose, viene esteso l'obbligo di stilare il bilancio consolidato anche qualora i soci illimitatamente responsabili siano società di capitali soggette al diritto di un altro Stato membro UE oppure società soggette al diritto di un altro Stato ma assimilabili Pag. 216giuridicamente alle imprese a responsabilità limitata disciplinate dal diritto di uno Stato membro UE.
  L'articolo 20, modificando il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF decreto legislativo n. 58 del 1998), introduce misure finalizzate a garantire l'attuazione del Regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, in materia di marcatura e formato elettronico unico di comunicazione delle relazioni finanziarie annuali. Tra le altre cose si impone la taggatura obbligatoria delle voci contenute nei bilanci consolidati redatti secondo i principi contabili internazionali (IFRS).
  L'articolo 21 propone modifiche alla disciplina delle sanzioni penali in caso di abusi di mercato di cui al Testo unico in materia di intermediazione finanziaria (TUF). Tra le altre cose, vengono estesi i casi di esenzione alle negoziazioni di strumenti mobiliari o operazioni collegate, vengono introdotte specifiche sanzioni penali per i soggetti che abbiano acquisito informazioni privilegiate fuori dai casi previsti a legislazione vigente e innalzano a quattro anni (da tre) il periodo massimo di reclusione per reati commessi ad operazioni concernenti talune tipologie di strumenti finanziari.
  Gli articoli 22, 23 e 24 individuano il Ministero della salute quale autorità di vigilanza per la vendita per via telematica, rispettivamente, di medicinali veterinari, di prodotti cosmetici, di prodotti biocidi.
  L'articolo 25 individua nell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) l'autorità competente in materia di portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti on line nel mercato interno.
  L'articolo 26 impone ai fornitori di servizi di intermediazione online e ai motori di ricerca online che offrono servizi in Italia (anche se non stabiliti) l'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di comunicazione (comma 1, lettera a), ed attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di garantire un'adeguata ed efficace applicazione del Regolamento (UE) 2019/1150 in materia di equità e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione online. A tale scopo si prevede l'applicazione, per le violazioni del citato Regolamento, delle sanzioni già previste per la violazione delle norme sulle posizioni dominanti, parametrate, quanto all'importo, al fatturato del trasgressore.
  L'articolo 27 prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato sia designata quale autorità competente in materia di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.
  L'articolo 28 modifica la disposizione che regola l'esclusione di materiale agricolo o forestale naturale (quindi anche di sfalci e potature) dalla disciplina relativa ai rifiuti, al fine di riallinearla a quanto previsto dalla direttiva europea in materia.
  L'articolo 29 novella il decreto di recepimento della direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, specificando che i criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi, ai fini anche della verifica del loro rispetto, sono quelli previsti dal decreto di recepimento della direttiva relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel.
  L'articolo 30 novella l'articolo 2 della legge n. 234 del 2012, la legge che disciplina in generale, come si è visto all'inizio, la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, incrementando da 20 a 28 unità il contingente massimo di personale di cui la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee, può avvalersi ai fini del funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE) e modificando la composizione del personale delle Regioni o delle Province autonome di cui il Dipartimento medesimo può avvalersi. Con riferimento a tale ultimo aspetto, si specifica infatti che il contingente di massimo sei unità di personale delle regioni e delle province autonome sia composto da un massimo di tre appartenenti alla terza area o qualifiche equiparate e da un massimo di tre appartenenti alla seconda area (attualmente tutto il contingente deve appartenere alla terza area o qualifiche equiparate).
  L'articolo 31 novella l'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina Pag. 217 il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di Regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea, consentendo al Ministro dell'economia e delle finanze – con proprio decreto, da adottare di concerto con i ministri competenti per materia, previa intesa con la Conferenza unificata per le materie di competenza delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali – di definire i criteri e le procedure riguardanti il procedimento istruttorio propedeutico all'esercizio dell'azione di rivalsa.
  Al riguardo, segnala che la disposizione non prevede un termine per l'esercizio, da parte del Ministero dell'economia, della facoltà di definire con decreto, i criteri e le procedure del procedimento istruttorio propedeutico all'azione di rivalsa, né, conseguentemente, è chiaro se tale fase istruttoria possa essere variamente modulata, con diversi decreti, a seconda delle materie oggetto dell'azione di rivalsa, ovvero – come appare più ragionevole – debba essere disciplinata in via generale e una volta per tutte.
  L'articolo 32 autorizza il Ministero dell'economia ad assumere a tempo indeterminato fino a 50 unità di personale per rafforzare le strutture della Ragioneria generale dello Stato ai fini delle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027.
  L'articolo 33 reca disposizioni volte ad assicurare il tempestivo versamento all'Unione europea dei contributi a carico dell'Italia per il finanziamento del Bilancio generale dell'Unione europea.
  L'articolo 34 reca una clausola di invarianza finanziaria per tutte le disposizioni del disegno di legge in esame, ad eccezione degli articoli 1, 2 e 32, che sono dotati di autonoma copertura finanziaria.

  Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) pur nella consapevolezza che la Conferenza stato regioni ha espresso parere favorevole sul disegno di legge chiede alla relatrice un approfondimento rispetto all'articolo 31, poiché la questione sembra non essere ancora definita.

  La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (M5S), relatrice si dichiara disponibile a un approfondimento.

  Antonio FEDERICO (M5S) ricorda che, come già riportato anche dalla relatrice, il provvedimento è stato sottoposto alla conferenza Stato regioni e dunque i soggetti attivi e passivi di questa procedura hanno trovato un accordo.
  Rileva, inoltre, come nella relazione sia già contenuta un invito all'approfondimento dell'articolo 31; in particolare si prospetta l'opportunità di inserire un termine per l'emanazione del decreto previsto dall'articolo 31, chiarendo che tale decreto definirà in via generale i criteri e le procedure del procedimento istruttorio propedeutico all'azione di rivalsa
  Ribadisce, quindi, l'opportunità che la Commissione proceda oggi con la votazione anche in considerazione del fatto che tutte le Commissioni saranno impegnate sulla legge europea nel corso della settimana corrente.

  La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (M5S) formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 12.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 27 ottobre 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.30 alle 12.50.