CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 ottobre 2020
448.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 258

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 7 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 15.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Sergio BATTELLI, presidente, avverte che, per il gruppo PD, è entrato a far parte della Commissione il deputato Luca Sani, mentre ha cessato di farne parte il deputato Antonello Giacomelli.

Decreto-legge 104/2020: Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.
C. 2700 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, illustra il decreto-legge n.104 del 2020, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, approvato in prima lettura dal Senato il 6 ottobre.
  Ricorda che, nel corso dell'esame al Senato il testo del decreto ha subito varie modifiche ed integrazioni. In particolare, nel provvedimento sono stati trasfusi i contenuti di tre decreti-legge adottati successivamente alla pubblicazione del decreto-legge n. 104, al contempo disponendo che rimangono validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di loro vigenza. I tre decreti-legge sono il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103, recante Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendaria dell'anno 2020; il decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111, recante Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; e il decreto-legge 11 settembre 2020, n. 117, recante Disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni.Pag. 259
  Quanto alla struttura del decreto-legge, chiarisce che esso è ripartito in 8 Capi. Il Capo I (Articoli 1-26-ter) reca Disposizioni in materia di lavoro. Il Capo II (Articoli 27-28) reca Disposizioni in materia di coesione territoriale. Il Capo III (Articoli 29-31-quater) reca Disposizioni in materia di salute. Il Capo IV (Articoli 32-38-bis) reca Disposizioni in materia di scuola, università ed emergenza. Il Capo V (Articoli 39-57-bis) reca Disposizioni concernenti regioni, enti locali e sisma. Il Capo VI (Articoli 58-96-ter) reca Disposizioni per il sostegno e il rilancio dell'economia. Il Capo VII (Articoli 97-113-bis) reca Misure fiscali. Il Capo VIII (Articoli 114-115) reca Disposizioni finali e copertura finanziaria.
  Informa che, attesi i tempi ristretti di esame, darà conto delle disposizioni di più stretto interesse della Commissione, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici la disamina del contenuto complessivo del provvedimento.
  Segnala quindi in primo luogo le disposizioni in materia di lavoro (Capo I, artt- 1-26), che interessano profili professionali e strumenti a sostegno del reddito dei lavoratori diversificati e, in particolare, gli articoli 3 e 7, che nel prevedere esoneri contributivi, rispettivamente, in favore di alcuni datori di lavoro del settore privato che non richiedano prestazioni di integrazione salariale, e per assunzioni a termine nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, stabiliscono che l'applicazione dei benefici sia subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.
  Sottolinea il particolare interesse del Capo II, recante disposizioni in materia di coesione territoriale, e in particolare dell'articolo 27, che prevede un esonero contributivo parziale – per il periodo dal 1o ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 – pari al 30 per cento dei contributi dovuti, in favore dei datori di lavoro del settore privato – con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico – operanti nelle regioni che, con riferimento al 2018, presentano un prodotto interno lordo pro capite non superiore al 90 per cento di quello medio dei 27 Paesi attualmente facenti parte dell'Unione europea e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia). L'applicazione del beneficio, che a seguito di una modifica apportata dal Senato è stato esteso anche ai giornalisti lavoratori dipendenti iscritti all'INPGI, è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea e la misura è concessa ai sensi del predetto Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato e nei limiti e alle condizioni di cui alla relativa Comunicazione. Evidenzio altresì come l'articolo 28 incrementi di 110 milioni complessivi, per gli anni 2020 e 2021, le risorse nazionali destinate alla «Strategia nazionale per lo sviluppo delle Aree interne del Paese», che – ricorda – costituisce una delle linee strategiche di intervento dei Fondi strutturali europei del ciclo di programmazione 2014-2020, definite nell'ambito dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei adottato nell'ottobre 2014 dalla Commissione europea.
  Segnala inoltre la rilevanza del Capo VI, recante una serie di misure per il sostegno e il rilancio dell'economia, afferenti numerosi ambiti delle attività produttive del Paese, dalla filiera della ristorazione al turismo, dal settore del trasporto a quello dell'editoria. In particolare, l'articolo 58 istituisce un Fondo dotato di 600 milioni per l'anno 2020 per contributi a fondo perduto a favore degli operatori della ristorazione che acquistino prodotti agricoli e alimentari, prevedendo espressamente che l'erogazione del contributo venga effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis. L'articolo 60 reca invece rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese, prevedendo fra l'altro il rifinanziamento del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa – strumento operante nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato –, nonché l'incremento della Pag. 260dotazione del Fondo IPCEI (Importanti progetti di interesse comune europeo).
  Con riferimento alle materie di interesse precipuo della Commissione segnala poi l'articolo 62, con il quale si interviene sulla cornice normativa nazionale entro la quale le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio – a valere sulle risorse proprie ed entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile – hanno la facoltà di adottare, sino al 31 dicembre 2020, taluni regimi di aiuti alle imprese, conformemente ai criteri, ai massimali e alle modalità definiti dal «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» (cd. Temporary framework, di cui alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final e successive modificazioni e integrazioni). L'intervento è finalizzato ad adeguare la cornice normativa nazionale – di cui agli articoli 54-60 del decreto-legge n. 34/2020 – alle modifiche nel frattempo apportate in sede europea al citato Quadro temporaneo. In particolare, l'articolo in oggetto dispone che le Regioni, Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio, possono concedere i regimi di aiuti previsti dai citati articoli 54-60 del decreto-legge n. 34/2020, anche alle micro imprese e piccole imprese in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse: non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza; oppure non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.
  L'articolo 62 in esame integra pertanto con tali previsioni l'articolo 61 del decreto-legge n. 34/2020 (nuovo comma 1-bis), il quale aveva fissato, per le categorie di aiuti di cui agli articoli 54-60 del medesimo decreto, delle norme comuni recanti tra l'altro limiti alla concessione aiuti alle imprese che risultassero già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019. La norma introdotta opera una deroga a tali previsioni, recependo peraltro quanto recentemente consentito dalla Commissione UE, con la Comunicazione C(2020) 4509 («terza modifica al Temporary framework»). Con tale Comunicazione la Commissione europea ha infatti esteso il campo di applicazione del Temporary framework a tutte le micro e piccole imprese (imprese con meno di 50 dipendenti e fatturato annuo totale e/o bilancio annuo totale inferiori a 10 milioni di EUR), anche a quelle che al 31 dicembre 2019 si trovavano già in difficoltà finanziarie (la nozione di impresa in difficoltà rimane quella contenuta nell'articolo 2, punto 18, del Reg. n. 651/2014/UE).
  Segnala inoltre l'articolo 64, che rifinanzia il Fondo di garanzia PMI, recando al contempo ulteriori interventi a sostegno delle imprese e dell'occupazione anche nel Mezzogiorno e in favore degli enti del terzo settore, subordinandone peraltro l'efficacia all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Altresì di interesse risulta l'articolo 65, che dispone un prolungamento fino al 31 gennaio 2021 della moratoria straordinaria già prevista dall'articolo 56 del decreto legge n. 18 del 2020 sulle esposizioni debitorie del microimprese e delle PMI, misura già autorizzata dalla Commissione europea nell'ambito del citato Quadro temporaneo; la moratoria è accompagnata da garanzia pubblica, di natura sussidiaria, a valere su una apposita sezione del Fondo di garanzia per le PMI che copre parzialmente le esposizioni interessate.
  Tra le ulteriori disposizioni di interesse segnala poi l'articolo 87, che modifica le disposizioni relative alla costituzione di una nuova compagnia aerea a totale partecipazione pubblica prevista dall'articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020. Le modifiche introdotte concernono la fase di immediata costituzione della medesima società precisando che Pag. 261l'esercizio dell'attività da parte della stessa sia subordinato alle valutazioni (e non all'autorizzazione) della Commissione europea. Viene inoltre previsto per legge il capitale sociale iniziale della società, fissato in 20 milioni di euro, e finalizzato alla predisposizione del piano industriale, precisando che lo stesso piano industriale sia sottoposto alle valutazioni della Commissione europea e debba essere adeguato tenendo conto della decisione della medesima Commissione. Viene infine precisato che, qualora il parere parlamentare sul piano industriale non sia reso nel termine di trenta giorni, si possa prescindere da esso.
  Segnala inoltre, come sia di interesse, l'articolo 89, che istituisce un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro, volto a compensare le imprese armatoriali che operano con navi di bandiera italiana, iscritte nei registri alla data del 31 gennaio 2020, impiegate nei trasporti di passeggeri e combinati di passeggeri e merci via mare, anche in via non esclusiva, per l'intero anno, con riferimento alla riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, prevedendo che tale forma di aiuto di Stato sia subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.
  Parimenti, segnala l'articolo 91, che istituisce un'apposita sezione del Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per l'internazionalizzazione delle imprese, volta al supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali; le relative iniziative possono essere realizzate mediante interventi temporanei di partecipazione nel capitale di rischio con quote di minoranza, sottoscrizione di altri strumenti finanziari, nonché concessione di finanziamenti, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni a condizioni di mercato o nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.
  Gli ultimi due Capi del provvedimento, VII e VII, recano, rispettivamente, misure fiscali e le disposizioni finali. In tale ambito segnalo in particolare l'articolo 106 che, in materia di rivalutazione dei beni delle cooperative agricole, sostituisce integralmente il comma 3 dell'articolo 136-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, il quale subordinava l'efficacia delle misure ivi contenute per la rivalutazione agevolata dei beni delle cooperative agricole all'assenso della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Al fine di anticipare l'effettività di tali disposizioni, il nuovo comma 3 dispone che le stesse si applichino nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal citato «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» della Commissione europea e, pertanto, non necessitano di specifica autorizzazione.
  Infine, richiama l'attenzione sull'articolo 113, che modifica l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 49 del 2020, al fine di chiarire che l'istanza di apertura di procedura amichevole di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea non può essere presentata qualora sulla questione controversa sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.
  Conclusivamente, valutato favorevolmente il contenuto del decreto-legge e considerato che le numerose misure di sostegno ivi contemplate sono concesse previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE o comunque in base alla normativa europea sugli aiuti di Stato, come rivista anche alla luce del più volte citato Quadro temporaneo – che, ricorda, è stato ulteriormente ampliato il 3 aprile 2020 con la Comunicazione della Commissione C(2020) 2215 sugli aiuti per la ricerca scientifica e per il sostegno all'occupazione (2020/C 112 I/01), l'8 maggio 2020 con la Comunicazione C(2020) 3156 sul sostegno al capitale delle imprese e per Pag. 262gli investimenti nelle transizioni verde e digitale (2020/C 164/03), e il 2 luglio 2020 con la Comunicazione C(2020) 4509 sull'estensione alle piccole e micro imprese anche se in difficoltà già prima del 31 dicembre 2019 (2020/C 218/03) – propone di esprimere nei termini anzidetti un parere favorevole (vedi allegato).

  Giuseppe PAOLIN (LEGA) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata ed esprime contrarietà circa le misure agevolative previste specificamente in favore del Mezzogiorno, ritenendo che le stesse avrebbero dovuto invece essere estese a tutto il territorio nazionale.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva.

  La seduta termina alle 15.15.

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