CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 settembre 2020
440.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 395

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 23 settembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Davide GARIGLIO.

  La seduta comincia alle 8.30.

DL 104/2020: Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.
S. 1925 Governo.

(Parere alla 5a Commissione del Senato).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Davide GARIGLIO, Presidente constatata l'assenza del relatore sul provvedimento, invita il deputato Federico ad assumerne le funzioni.

  Il senatore Francesco MOLLAME (M5S), relatore, rileva anzitutto come il provvedimento rechi un ventaglio assai ampio di misure riconducibili alle materie di competenza esclusiva difesa e forze armate; sistema tributario e contabile dello Stato; previdenza sociale; tutela dei beni culturali (articolo 117, secondo comma, lettere d), e), o), s) della Costituzione); alle materie di competenza concorrente tutela della salute; governo del territorio; reti di trasporto e di comunicazione, valorizzazione dei beni culturali, coordinamento della finanza pubblica, alimentazione (articolo 117, terzo comma); alle materie di competenza residuale regionale formazione professionale; trasporto pubblico locale (articolo 117, quarto comma).
  Segnala che, a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede diverse forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, l'articolo 39, comma 1, prevede che il decreto di riparto dell'incremento delle risorse del fondo per l'esercizio degli enti locali sia adottato previa intesa in Conferenza Stato-città; il successivo comma 2 richiede il parere della medesima Conferenza del necessario modello di certificazione della perdita di gettito degli enti locali; l'articolo 40 richiede Pag. 396l'intesa in sede di Conferenza Stato-città per la ripartizione dell'incremento del fondo per il ristoro dell'imposta di soggiorno; l'articolo 41, comma 1, lettera c), capoverso comma 2-novies prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per il riparto delle maggiori risorse stanziate per regioni e province autonome; l'articolo 44 richiede l'intesa in sede di Conferenza unificata per il riparto dell'incremento delle risorse per il trasporto pubblico locale; l'articolo 49 richiede l'intesa in sede di Conferenza unificata per l'adozione del decreto di riparto delle risorse per ponti e viadotti delle province e delle città metropolitane; l'articolo 58, comma 10, prevede un decreto del Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni per la ripartizione del contributo per la filiera della ristorazione; l'articolo 78, comma 5, richiede l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno chiamato a compensare i comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione dall'imposta municipale per i settori del turismo e dello spettacolo; l'articolo 109, comma 2, prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-città per l'adozione del decreto del Ministro dell'interno per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla proroga dell'esonero TOSAP e COSAP; inoltre, l'articolo 20 prevede il coinvolgimento delle regioni interessate nel procedimento di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinario nel settore aereo; l'articolo 29 autorizza le regioni e le province autonome ad adottare misure urgenti in materia di liste d'attesa; l'articolo 32 affida ai comuni ulteriori risorse per l'edilizia scolastica; l'articolo 33, comma 2, autorizza le regioni a rimodulare l'entità delle borse di studio per gli studenti universitari fuori sede; gli articoli 45, 46, 47 e 48 affidano agli enti locali risorse, rispettivamente per la progettazione, per la messa in sicurezza di edifici e territorio, per piccole opere e per le scuole delle province e delle città metropolitane.
  Rileva anzitutto che si soffermerà sulle disposizioni di più diretto interesse della Commissione e che presentano profili meritevoli di approfondimento, rinviando per il resto alla documentazione predisposta dagli uffici.
  Richiama, preliminarmente, la documentazione depositata presso la Commissione di merito, nel corso dell'attività conoscitiva svolta sul provvedimento, dai rappresentanti dell'ANCI e della Conferenza delle regioni e province autonome; ritengo che la documentazione sia meritevole della massima attenzione e, per questo, ha ritenuto opportuno inserire, come in precedenti occasioni, nella proposta di parere una condizione che invita a tenerne conto. Peraltro, sia l'ANCI sia la Conferenza delle regioni rilevano come il provvedimento recepisca indicazioni emerse nei tavoli tecnici recentemente istituiti per far fronte alle minori entrate per gli enti territoriali derivanti dalla pandemia. In particolare, l'ANCI rileva con soddisfazione l'incremento dei fondi a disposizione per il ristoro complessivo delle minori entrate e delle maggiori spese da emergenza (articoli 39 e 41); la sostanziale soluzione del ristoro specifico del mancato gettito da prelievi sul soggiorno turistico (articolo 40); il finanziamento di ulteriori riduzioni per i settori più fortemente colpiti dalla crisi (pubblici esercizi, attività turistiche; articoli 58 e 59); le due organizzazioni insistono però sulla necessità di prevedere ulteriori interventi con riferimento al settore scolastico e dell'infanzia, a quello del trasporto pubblico locale e alle spese delle autonomie territoriali nell'ambito del fondo nazionale di protezione civile.
  In particolare, poi, l'articolo 22, comma 2, prevede un decreto del Ministro delle pari opportunità per il riparto dell'istituendo fondo per la formazione personale delle casalinghe; al riguardo, invita a valutare l'opportunità, assumendo rilievo la competenza residuale regionale in materia di formazione professionale, di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle conferenze, e, in particolare, l'intesa (si Pag. 397veda in proposito la sentenza n. 7 del 2016 della Corte costituzionale) ai fini dell'adozione del decreto.
  L'articolo 24, comma 4, prevede l'adozione di un decreto del Ministro dei beni culturali per la definizione delle modalità di accesso alle risorse stanziate per favorire l'ingresso dei giovani nelle professioni culturali e sostenere le attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali; al riguardo, assumendo rilievo, oltre alla materia di competenza esclusiva dello Stato «tutela dei beni culturali», anche quella di competenza concorrente «valorizzazione dei beni culturali», rileva l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle conferenze, e, in particolare, il parere, ai fini dell'adozione del decreto.
  L'articolo 41, nel disporre l'incremento del fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, prevede, al comma 1, lettera c), capoverso comma 2-octies, lettera a), il parere della Conferenza Stato-regioni sulla determinazione da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato dei maggiori incassi delle regioni derivanti dal contrasto all'evasione fiscale; al riguardo segnala che la Conferenza delle regioni ha rilevato l'opportunità di prevedere l'intesa e non il semplice parere sul punto.
  La lettera b) del comma 1 dell'articolo 50 richiede l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ai fini dell'adozione del decreto di riparto delle risorse per la rigenerazione urbana; al riguardo, segnala che la Conferenza delle regioni, alla luce delle competenze regionali in materia di urbanistica, ha richiesto di prevedere l'intesa in sede di Conferenza unificata.
  La lettera a) del comma 1 dell'articolo 51 prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'interno per il riparto tra gli enti locali delle risorse per la messa in sicurezza di edifici pubblici e strade nonché per il contrasto dell'inquinamento e per l'efficientamento energetico; al riguardo, rileva l'opportunità di prevedere, assumendo rilievo sia una materia di competenza esclusiva quale la «tutela dell'ambiente» sia una materia di competenza concorrente quale il «governo del territorio», forme di coinvolgimento del sistema delle Conferenze, e in particolare il parere, ai fini dell'adozione del decreto.
  Il comma 2 dell'articolo 53 prevede che la ripartizione delle risorse del fondo per gli enti locali in deficit strutturale avvenga con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città; al riguardo, alla luce di quanto rilevato per un'analoga fattispecie dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 129 del 2016, rileva l'opportunità di prevedere invece l'intesa in sede di Conferenza Stato-città.
  Segnala poi che al comma 3 dell'articolo 53 andrebbero meglio specificati i criteri con cui si procederà al riparto delle risorse per gli enti locali in deficit strutturale.
  Il comma 1 dell'articolo 55 consente la richiesta di anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali, con deliberazione della giunta; rileva al riguardo, la necessità di chiarire quale sia l'ente abilitato a richiedere le anticipazioni per le province, visto che tra i loro organi non sono più contemplate le giunte.
  La lettera b) del comma 1 dell'articolo 90 prevede un decreto del Ministro delle infrastrutture per il trasferimento ai comuni delle risorse per il trasporto pubblico non di linea; rileva, al riguardo, l'opportunità, assumendo rilievo una materia di competenza residuale regionale come il trasporto pubblico locale, di prevedere una forma di coinvolgimento del sistema delle conferenze, e in particolare l'intesa, ai fini dell'adozione del decreto.
  Il comma 18 dell'articolo 95 prevede infine la nomina, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova; al riguardo, rileva l'opportunità, assumendo rilievo sia una materia di competenza esclusiva statale quale la tutela dell'ambiente sia una materia di competenza concorrente quale il governo del territorio, di prevedere per la nomina il parere della regione Veneto.
  Considerato il fatto che il Senato sta ancora completando l'esame chiede un Pag. 398approfondimento per l'istruttoria e di rinviare pertanto l'espressione del parere a una prossima seduta.

  Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) in considerazione del grande coinvolgimento delle autonomie territoriali chiede un rinvio per l'espressione del parere in modo da poter approfondire gli argomenti illustrati dal relatore e auspica che anche nel passaggio alla Camera la Commissione possa disporre di un tempo congruo per l'esame di questo provvedimento in considerazione del fatto che si tratta di uno dei decreti che più necessita di un raccordo con i territori.

  Davide GARIGLIO (PD) Presidente suggerisce di non differire troppo l'espressione del parere in considerazione del rischio che il passaggio alla Camera possa essere blindato da un voto di fiducia e pertanto la Camera potrebbe trovarsi impossibilitata ad arrecare alcuna modifica. Rileva come nella relazione illustrata dal relatore siano tenute in grande considerazione sia le osservazioni dei comuni e sia le osservazioni dell'ANCI e ritiene dunque che una settimana di rinvio sia un tempo opportuno. Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.
Nuovo testo C. 1824.

(Parere alla XIII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Flavio GASTALDI (LEGA), relatore, nel riassumere brevemente il contenuto del provvedimento ricorda come esso, a seguito delle modifiche apportate dalla Commissione in sede referente, consti di diciannove articoli. La disciplina introdotta, secondo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 1, riguarda la coltivazione, promozione, valorizzazione, comunicazione, la commercializzazione, la qualità e all'utilizzo dei prodotti florovivaistici.
  Il settore florovivaistico, ai sensi del comma 2, comprende la produzione di prodotti vegetali, e di materiale di propagazione sia ornamentale e che non ornamentale.
  Sono, quindi, individuati cinque macro-comparti produttivi: floricoltura; produzione di organi di propagazione gamica; vivaismo ornamentale; vivaismo frutticolo; vivaismo non ornamentale.
  Ai sensi del comma 4, esso comprende attività di tipo agricolo e attività di supporto quali quelle di tipo industriale e di servizio, e, in particolare: i costitutori e i moltiplicatori di materiale di produzione, le industrie che producono i mezzi di produzione e che costruiscono apprestamenti di protezione, locali climatizzati e impiantistica; i grossisti e altri intermediari, le industrie che producono materiali per il confezionamento e la distribuzione al dettaglio (mercati, progettisti del verde, giardinieri, fioristi, punti di vendita, centri di giardinaggio, grande distribuzione, ambulanti, rivenditori e impiantisti).
  Nell'ambito degli intermediari sono inclusi, ai sensi del comma 5, i servizi relativi alla logistica, le società coinvolte nella creazione di nuove varietà vegetali, i professionisti che svolgono attività di progettazione e realizzazione del verde ornamentale urbano, extraurbano e forestale e i manutentori del verde.
  L'articolo 2 stabilisce che con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e il Ministro del lavoro, venga istituito un Programma per l'istituzione di percorsi didattici di sensibilizzazione dei giovani sulle tematiche ambientali e sull'importanza del verde nel contesto urbano o rurale.
  Attraverso un'intesa in sede di Conferenza unificata saranno stabiliti i requisiti professionali degli operatori del settore florovivaistico, tenendo conto del pregresso Pag. 399svolgimento di un'attività lavorativa nel campo o del possesso di una qualifica professionale.
  L'articolo 3 reca interventi per il settore distributivo florovivaistico. In particolare, si prevede che all'interno del Piano Nazionale siano individuati i siti regionali destinati ad ospitare le piattaforme logistiche per il settore florovivaistico di stinte per aree nord, centro, sud, isole maggiori e zone svantaggiate.
  Alle regioni è data facoltà di prevedere norme semplificate per il mutamento della destinazione d'uso di manufatti aventi natura di chioschi su strada al fine della loro trasformazione in rivendite di fiori e di piante.
  Si prevede, inoltre, che la detrazione del 36 per cento per gli interventi di sistemazione a verde si applichi fino ad un ammontare complessivo di cinquecento euro annui per nucleo familiare per l'acquisto di fiori e piante da interno.
  L'articolo 4 definisce l'attività agricola florovivaistica, specificando in particolare, al comma 1 che essa è esercitata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile, con qualsiasi tecnica e con l'eventuale utilizzo di strutture fisse o mobili.
  L'attività consiste, ai sensi del comma 2, nella produzione, nella manipolazione e nella commercializzazione del vegetale e può essere svolta anche dall'imprenditore agricolo professionale (IAP).
  L'articolo 5 disciplina i distretti florovivaistici, prevedendo al comma 1 che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare tali distretti quali ambiti territoriali o zone vocate o storicamente dedicate, al fine di beneficiare di premialità legate ai Fondi per lo sviluppo rurale. Ai distretti florovivaistici sono equiparate direttamente – e sembrano in tal senso vincolare le scelte regionali – le aree agricole coerenti con i contenuti dei piani di gestione del territorio locali, aventi valenza di piano paesaggistico, destinate all'attività vivaistica da almeno dieci anni.
  Il comma 4 prevede che una volta costituiti i distretti, occorrerà adeguare i contenuti dei piani di gestione del territorio locali. Nei distretti sono previste azioni per la salvaguardia delle aziende florovivaistiche, con particolare riferimento agli aspetti fitosanitari.
  Il comma 2 consente di svolgere nelle aree destinate alle attività florovivaistiche interventi per rimuovere situazioni di criticità dal punto di vista funzionale e ambientale, con particolare riguardo al corretto assetto idraulico e idrogeologico.
  Ai sensi del comma 3, nei distretti possono essere favorite attività connesse all'agricoltura, quali gli agriturismi.
  L'articolo 6 istituisce il Tavolo tecnico del settore florovivaistico, con compiti di coordinamento delle attività di filiera, di promozione e internazionalizzazione del settore, di monitoraggio dei dati economici, con particolare riguardo all'evoluzione del vivaismo ornamentale, di studio delle varietà storiche, di attività consultiva, di promozione di progetti innovativi e di elaborazione di progetti specifici.
  Il comma 2 disciplina la composizione del tavolo (prevedendo la partecipazione dei rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole, della salute, dello sviluppo economico, dell'ambiente, dell'economia, delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni del settore florovivaistico, dei rappresentanti della cooperazione e delle categorie del commercio, dei collegi e degli ordini professionali). Il Tavolo può estendere la partecipazione ai propri lavori, in qualità di osservatori, ai rappresentanti di: consorzi, mercati, distretti nazionali, sindacati, Agea, Ismea, ISTAT, CREA, CNR, ENEA, Università competenti e la Società di ortofrutticoltura italiana. Nell'ambito del Tavolo è istituito l'Osservatorio per i dati statistici ed economici. L'Osservatorio è chiamato a raccogliere i dati relativi a monitoraggio dei dati economici del settore florovivaistico. Nell'ambito del Tavolo è, altresì, istituito l'Osservatorio del vivaismo ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale, con il compito di esprimere pareri e di promuovere la qualità dei materiali vivaistici. Pag. 400
  Il comma 12 specifica che il Tavolo svolge un ruolo consultivo per il Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole e, in particolare, è chiamato a formulare pareri ed esprimere proposte sulla gestione delle emergenze fitosanitarie.
  L'articolo 7 modifica la denominazione dell'ufficio dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole PQAI II – Sviluppo imprese e cooperazione, attualmente disciplinato dal decreto ministeriale n. 2481 del 7 marzo 2018. La nuova denominazione è PQAI II – Sviluppo imprese e cooperazione e della filiera del florovivaismo. Le funzioni dell'ufficio saranno definite con decreto del Ministro delle politiche agricole.
  L'articolo 8 istituisce un coordinamento permanente di indirizzo e orientamento per il florovivaismo e la green economy.
  L'articolo 9 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali venga adottato, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, il Piano nazionale del settore florovivaistico. Il Piano individua le misure per il settore, anche al fine del recepimento da parte delle regioni nei singoli piani di sviluppo rurale (PSR) e individua, in particolare, le politiche da attuare in materia di: aggiornamento normativo; formazione professionale; valorizzazione e qualificazione delle produzioni; ricerca e sperimentazione; innovazione tecnologica; certificazione di processo e di prodotto; comunicazione, promozione, internazionalizzazione, logistica, informazione a livello europeo.
  L'articolo 10 reca disposizioni per il settore distributivo florovivaistico, le quali hanno natura sostanzialmente equivalente a quelle contenute nel comma 1 dell'articolo 3.
  Segnala al riguardo, l'opportunità di espungere dal testo l'articolo in esame, o comunque di evitare sovrapposizioni tra il medesimo articolo 10 e il comma 1 dell'articolo 3.
  L'articolo 11 prevede che le regioni possano istituire, anche d'intesa con il Ministero delle politiche agricole, marchi per certificare il rispetto di standard di prodotto o di processo dei prodotti florovivaistici. Il Dicastero agricolo è inoltre chiamato a promuovere i marchi nazionali e favorisce la stipula di specifici protocolli nonché la redazione di disciplinari di coltivazione biologica.
  L'articolo 12 è dedicato alla comunicazione e alla promozione, prevedendo in particolare, al comma 1, che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predisponga un «Piano di comunicazione e promozione» che comprenda tutte le azioni di valorizzazione del settore.
  L'articolo 13 disciplina i centri per il giardinaggio, che assumono la qualifica di aziende agricole nel caso in cui rispettino i requisiti dell'articolo 2135 del codice civile. Esse operano nel settore del giardinaggio e del florovivaismo; sono luoghi aperti al pubblico, dotati di punti vendita impegnati in attività di vendita al dettaglio.
  Ai sensi del comma 2, un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è chiamato a dare attuazione alle disposizioni contenute nel comma 1. Il decreto dovrà essere adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento e dovrà essere adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
  L'articolo 14 disciplina l'attività di manutentore del verde, prevedendo al riguardo che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sia adottato un regolamento per l'attuazione del comma 2 dell'articolo 12 della legge n. 154 del 2016.
  L'articolo 15 prevede che le amministrazioni pubbliche possano stipulare accordi quadro per la durata massima di sette anni, ai fini della stipula di contratti di coltivazione con aziende florovivaistiche che si occupino della coltivazione, della preparazione della pianta, della fornitura, della sistemazione del sito di impianto, della messa a dimora della pianta e della sua cura fino al momento dell'attecchimento. Il contratto può essere redatto anche sotto forma di sponsorizzazione.
  L'articolo 16 prevede che il Ministero delle politiche agricole incentivi la costituzione Pag. 401di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico anche a livello interregionale.
  Ai sensi dell'articolo 17, il Ministero delle politiche agricole è chiamato a coordinarsi con le regioni per individuare criteri di premialità e misure dedicate alle aziende florovivaistiche nell'ambito dei piani di sviluppo rurale.
  L'articolo 18 reca la clausola di salvaguardia delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
  L'articolo 19 reca la copertura finanziaria.
  Con riferimento al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, si rileva come l'agricoltura, intesa come attività di produzione che si estrinseca, a norma dell'articolo 2135 del codice civile, nella coltivazione del fondo, nella selvicoltura e nell'allevamento di animali, rientri negli ambiti di competenza residuale delle regioni, non essendo menzionata tra le materie di competenza legislativa esclusiva statale né tra quelle attribuite alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni dall'articolo 117 della Costituzione.
  Tuttavia, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che la competenza residuale regionale non rileva quando l'intervento legislativo interessi materie che, seppure incidenti nel comparto agricolo, sono nominate dall'articolo 117 della Costituzione tra le competenze statali e concorrenti. Il riferimento è, in particolare, a materie di competenza esclusiva statale (di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione), quali la tutela della concorrenza (lettera e)), l'organizzazione amministrativa (lettera g)), l'ordinamento civile e penale (lettera l)), nell'ambito della quale possono trovare fondamento la prevalenza delle norme contenute nel provvedimento in esame), la profilassi internazionale (lettera q)), e la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (lettera s)).
  Ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sono materie di competenza concorrente che interessano il comparto agricolo, il commercio con l'estero, la tutela e la sicurezza del lavoro, l'istruzione e la formazione professionale, la tutela della salute, la ricerca e il sostegno all'innovazione, il governo del territorio, l'alimentazione e gli enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
  In questo quadro, il provvedimento prevede comunque forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare:
   il comma 2 dell'articolo 2, il comma 1 dell'articolo 3 e il comma 1 dell'articolo 10 prevedono l’«intesa forte» in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003 rispettivamente per la definizione dei requisiti professionali degli operatori del settore florovivaistico, per l'individuazione delle piattaforme logistiche del settore florovivaistico; si ricorda che il citato articolo 8, comma 6, della legge n. 131 prevede una tipologia di intesa a cui non possono essere applicate le procedure previste in via generale per le intese dai commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997 (obbligo di raggiungere l'intesa entro trenta giorni; dopo la decorrenza del termine il Consiglio dei ministri può procedere, comma 3; in caso di motivata urgenza il Consiglio dei ministri può procedere anche prima, comma 4);
   il comma 5 dell'articolo 4 prevede il parere della Conferenza Stato-regioni sul decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato a definire l'armonizzazione a livello nazionale delle strutture di protezione delle attività florovivaistiche;
   al riguardo, rileva l'opportunità di prevedere, trattandosi di un intervento in materia di competenza residuale, l'intesa in luogo del parere; in proposito ricorda che la giurisprudenza costituzionale (si veda in particolare la sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza – come nel provvedimento in esame – di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale;Pag. 402
   il comma 1 dell'articolo 9 prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato ad approvare il piano nazionale del settore florovivaistico;
   il comma 2 dell'articolo 13 prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del regolamento ministeriale sui centri di giardinaggi.

  Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).

  La senatrice Rosa Silvana ABATE (M5S) nel sottolineare come la questione del settore florovivaistico sia di fondamentale importanza poiché tale comparto ha subìto una crisi senza precedenti a causa del COVID, chiede di rinviare l'espressione del parere al fine di poter approfondire meglio i contenuti del provvedimento.

  Flavio GASTALDI (LEGA) rileva come il provvedimento sia frutto di un approfondimento molto accurato in sede di Commissione agricoltura durato quasi due anni ed è il risultato di un'intesa tra tutti i gruppi.

  Davide GARIGLIO (PD) presidente comunica che la Commissione Agricoltura concluderà l'esame del provvedimento della giornata odierna. Ricorda poi che la Commissione potrà comunque esprimersi nuovamente sul provvedimento nel corso dell'esame del Senato.

  La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato).

  La seduta termina alle 9.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

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