CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 settembre 2020
431.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 8 settembre 2020.

Audizione informale di rappresentanti dell'UPI e della Conferenza delle regioni e delle province autonome sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 9.35 alle 10.55.

Audizione informale di rappresentanti di ENEL ed ENI sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 12.25.

Audizione informale di rappresentanti di SVIMEZ sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.25 alle 13.15.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 8 settembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 13.40.

DL 76/2020: Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.
C. 2648 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Maria Anna MADIA (PD), relatrice, segnala che il disegno di legge in esame – approvato con modificazioni dal Senato – dispone la conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. Segnala che il testo iniziale del decreto-legge è corredato di relazione tecnica, cui è stato successivamente allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, e che questa mattina il Governo ha trasmesso la relazione tecnica di passaggio, aggiornata alla luce delle modifiche introdotte al Senato, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.
  Ricorda che il testo del decreto-legge, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato, si compone di 65 articoli, suddivisi in quattro titoli: Titolo I concernente semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia (articoli da 1 a 11); Titolo II recante semplificazioni procedimentali e responsabilità (articoli da 12 a 23); Titolo III concernente misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale (articoli da 23-bis a 37-bis); Titolo IV recante Pag. 41semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy (articoli da 38 a 65).
  Evidenzia che, dalla documentazione predisposta dagli Uffici in merito ai profili finanziari, emerge che le principali questioni riguardano sostanzialmente i seguenti aspetti:
   gli eventuali effetti finanziari derivanti dall'accelerazione della dinamica della spesa connessa alle disposizioni volte a velocizzare gli investimenti pubblici (titolo I). In particolare, a questo riguardo ritiene opportuno che il Governo chiarisca se tale accelerazione sia compatibile con i profili di spesa inclusi nelle previsioni tendenziali a legislazione vigente;
   gli eventuali effetti finanziari derivanti dalla ridefinizione, più o meno sensibile, di procedure amministrative vigenti, anche attraverso la previsione di nuove funzioni amministrative o l'introduzione di strumenti informatici ai fini dell'accelerazione delle procedure stesse, soprattutto in relazione alle disposizioni di cui ai titoli II e III. A questo riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se tali effetti possano essere contenuti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
   l'utilizzo delle risorse stanziate a legislazione vigente ai sensi degli articoli 7, comma 7-ter, 50, comma 4, e 62-ter, comma 2, che prevedono in particolare la riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione e dell'autorizzazione di spesa relativa al sostegno ai Paesi in via di sviluppo ai sensi del Protocollo di Kyoto. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se i predetti fondi presentino le necessarie disponibilità, anche in riferimento alle annualità successive al 2020, assicurando altresì che il loro impiego non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse dei fondi medesimi.

  Per quanto riguarda gli aspetti di dettaglio risultanti dalla documentazione predisposta dagli uffici, rinvia agli ulteriori elementi di informazione risultanti dalla relazione tecnica di passaggio.

  La Viceministra Laura CASTELLI, nel depositare agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato), evidenzia che l'eventuale accelerazione della dinamica della spesa connessa alle disposizioni volte a velocizzare gli investimenti pubblici risulta compatibile con i profili di spesa inclusi nelle previsioni tendenziali a legislazione vigente, posto che gli investimenti saranno comunque realizzati nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito del quadro economico degli interventi e nel rispetto del relativo cronoprogramma operativo e finanziario.
  Conferma che la ridefinizione di procedure amministrative vigenti risultante da alcune disposizioni del presente provvedimento, anche attraverso la previsione di nuove funzioni amministrative o l'introduzione di strumenti informatici ai fini dell'accelerazione delle procedure stesse, sarà comunque realizzata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  In merito, infine, alle modalità di copertura previste dagli articoli 7, comma 7-ter, 50, comma 4, e 62-ter, comma 2, conferma il Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione e l'autorizzazione di spesa relativa al sostegno ai Paesi in via di sviluppo ai sensi del Protocollo di Kyoto, all'uopo utilizzati, presentano le necessarie disponibilità, anche in riferimento alle annualità successive al 2020, e che il loro impiego non risulta suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle predette risorse.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), nel rappresentare che i commissari hanno avuto tempi ristretti per esaminare la relazione tecnica aggiornata relativa al provvedimento e la corposa documentazione predisposta dagli uffici della Camera, Pag. 42sottopone all'attenzione della rappresentante del Governo alcune disposizioni del provvedimento in esame per le quali, a suo avviso, non è prevista un'adeguata copertura finanziaria, sottolineando che l'introduzione nel testo di mere clausole di invarianza finanziaria non garantisce di per sé la neutralità finanziaria delle norme a cui tali clausole si riferiscono.
  Innanzitutto, con riferimento agli articoli 12 e 24, in materia, rispettivamente, di procedimento amministrativo e diritto di accesso agli atti e di identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali, pur condividendo le finalità perseguite con tali norme, ritiene che esse necessitano di maggiori risorse finanziarie per poter essere attuate in modo adeguato.
  In merito all'articolo 7, che istituisce il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, prevedendo che per l'anno 2020 lo stanziamento del Fondo ammonta a 30 milioni di euro, chiede alla rappresentante del Governo di chiarire come tale Fondo sarà rifinanziato per gli anni successivi al 2020.
  Quanto all'articolo 14, recante disincentivi all'introduzione di nuovi oneri regolatori, chiede alla Viceministra di chiarire se la disposizione avrà effetto retroattivo.
  In merito all'articolo 45, che differisce al 31 dicembre 2020 il termine per la restituzione del finanziamento di 400 milioni di euro in favore di Alitalia, chiede alla rappresentante del Governo se si è presa in considerazione l'ipotesi che Alitalia non sia in grado di restituire il prestito entro il 2020, anche alla luce della sospensione delle attività aziendali durante la fase di lockdown.
  Facendo presente che l'articolo 53, in materia di semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale (SIN), procede all'istituzione di un nuovo sito di interesse nazionale, chiede alla rappresentante del Governo di chiarire su quale soggetto ricadranno gli oneri relativi a tale nuova istituzione.
  Infine, relativamente all'articolo 63-bis, in materia di gestione dei rifiuti sanitari, pur condividendo le finalità della disposizione, ritiene che essa comporti nuovi oneri, principalmente a carico dei comuni chiamati a smaltire tali rifiuti.

  La Viceministra Laura CASTELLI, replicando all'onorevole Comaroli, fa presente che le richieste di chiarimento che hanno attinenza con i profili finanziari trovano risposta nella relazione tecnica aggiornata testé depositata. Quanto, invece, alle considerazioni dell'onorevole Comaroli che riguardano questioni di natura prevalentemente politica, ritiene che tali valutazioni dovrebbero essere effettuate nelle singole Commissioni di merito. Relativamente all'istituzione di un nuovo sito di interesse nazionale, conferma che, stante il carattere procedurale della norma, essa non produce effetti finanziari negativi. Quanto al rifinanziamento del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche per gli anni successivi al 2020, segnala che la dotazione di tale Fondo sarà alimentata mediante il disegno di legge di bilancio, specificando che gli interventi da realizzare a valere sul citato Fondo saranno commisurati alle risorse iscritte nello stesso, non essendo tale Fondo finalizzato alla copertura di oneri derivanti dal riconoscimento di diritti soggettivi. In merito alla gestione dei rifiuti sanitari e agli eventuali oneri a carico dei comuni, segnala che i Ministeri competenti, nel predisporre la relazione tecnica sull'articolo 63-bis, peraltro positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, hanno assicurato che la norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infine, relativamente al differimento del termine per la restituzione del finanziamento in favore di Alitalia, ricorda che il legislatore ha predisposto adeguate garanzie per fare in modo che il termine previsto sia rispettato. Sottolinea infine che i temi sollevati dall'onorevole Comaroli riguardano anche profili di merito delle singole disposizioni in precedenza citate che rientrano negli ambiti di competenza di altre Commissioni.

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  Maria Anna MADIA (PD), relatrice, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2648 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 76 del 2020 recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
   preso atto della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, e degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    l'eventuale accelerazione della dinamica della spesa connessa alle disposizioni volte a velocizzare gli investimenti pubblici risulta compatibile con i profili di spesa inclusi nelle previsioni tendenziali a legislazione vigente, posto che gli investimenti saranno comunque realizzati nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito del quadro economico degli interventi e nel rispetto del relativo cronoprogramma operativo e finanziario;
    la ridefinizione di procedure amministrative vigenti risultante da alcune disposizioni del presente provvedimento, anche attraverso la previsione di nuove funzioni amministrative o l'introduzione di strumenti informatici ai fini dell'accelerazione delle procedure stesse, sarà comunque realizzata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    in merito, infine, alle modalità di copertura previste dagli articoli 7, comma 7-ter, 50, comma 4, e 62-ter, comma 2, il Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione e l'autorizzazione di spesa relativa al sostegno ai Paesi in via di sviluppo ai sensi del Protocollo di Kyoto, all'uopo utilizzati, presentano le necessarie disponibilità, anche in riferimento alle annualità successive al 2020, e il loro impiego non risulta suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle predette risorse,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), intervenendo per dichiarazione di voto, preannuncia il voto contrario del gruppo della Lega sulla proposta di parere della relatrice. Inoltre, replicando alla Viceministra Castelli, precisa che le questioni sollevate nel suo intervento precedente erano tutte attinenti alle competenze della Commissione bilancio, non riguardando tanto il merito delle disposizioni, quanto i loro effetti finanziari. Ciò detto, ribadisce che l'introduzione nel testo di mere clausole di invarianza finanziaria non garantisce di per sé l'effettiva neutralità finanziaria delle norme a cui tali clausole si riferiscono. A tale proposito, fa presente che il compito dei membri della Commissione bilancio è quello di evidenziare gli aspetti che essi ritengono problematici dal punto di vista della quantificazione degli oneri e della copertura finanziaria degli stessi, e non quello di limitarsi a ratificare le valutazioni del Governo. Tutto ciò premesso, non può che prendere atto del fatto che il Governo non ha fornito risposte esaustive alle sue richieste di chiarimento.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale.
C. 2313.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 agosto 2020.

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  La Viceministra Laura CASTELLI comunica che non è stata ancora predisposta dal Ministero competente la relazione tecnica sul provvedimento richiesta dalla Commissione nella seduta del 4 agosto scorso.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013.
C. 2231 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gabriele LORENZONI (M5S), relatore, fa presente che oggetto di esame sono i contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica. Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione, osserva preliminarmente che tutti gli oneri stimati dalla relazione tecnica sono qualificati come «spese autorizzate» e, quindi, come limiti di spesa: reputa dunque necessario acquisire l'avviso del Governo circa l'effettiva possibilità di configurare quali spese autorizzate – e non valutate – oneri derivanti da impegni obbligatori ai sensi di trattati internazionali, fra i quali, in particolare, le spese per missioni che in analoghi provvedimenti sono configurate quali oneri valutati. Inoltre, con riguardo alle spese per le quali la relazione tecnica reca una stima forfettaria, non formula osservazioni, nel presupposto – sul quale ritiene necessaria una conferma – che l'accordo sia attuato nei limiti e sulla base dei presupposti indicati dalla stessa relazione tecnica. Inoltre, in merito alla Commissione mista prevista dall'articolo 12, che si riunisce ogni 3 anni, a decorrere dal terzo anno dalla ratifica dell'Accordo, osserva che tale ipotesi, che condiziona la modulazione temporale del relativo onere, è riportata nella relazione tecnica, ma non emerge espressamente dal testo dell'Accordo né dal disegno di legge: la quantificazione appare quindi a suo avviso corretta nel presupposto – sul quale andrebbe acquisita conferma – che trovi effettiva applicazione la predetta ipotesi, relativa alla tempistica delle riunioni della Commissione. Sempre con riferimento alla Commissione ora menzionata, evidenzia che la relazione tecnica provvede alla stima degli oneri per la sola ipotesi dell'invio dei commissari italiani in Kirghizistan: andrebbero dunque a suo parere acquisiti dati ed elementi di quantificazione per le annualità in cui è prevista – viceversa – l'accoglienza in Italia dei commissari kirghisi. Prende atto dei restanti elementi ed ipotesi formulati dalla relazione tecnica, nonché di quanto stabilito dall'articolo 4 del disegno di legge di ratifica, in base al quale agli eventuali oneri relativi all'articolo 13 si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 3, comma 2, del disegno di legge in esame fa fronte agli oneri derivanti dagli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 12 dell'Accordo oggetto di ratifica, pari a 135.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 139.620 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2019-2021, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le occorrenti disponibilità. Al riguardo, osserva che il provvedimento in esame risulta inserito nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai sensi del quale «nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo la conclusione Pag. 45dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo». In tale quadro, anche in considerazione dell'avvenuta approvazione del testo da parte del Senato, ritiene opportuno non procedere ad una modifica formale della disposizione in commento, nel presupposto – sul quale reputa tuttavia necessario acquisire una conferma del Governo – che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2019-2021 sia da intendersi riferito, in relazione alla copertura degli oneri relativi agli anni successivi al 2019, al nuovo bilancio triennale 2020-2022. Fa presente, inoltre, che il comma 1 dell'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria relativa all'attuazione delle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione degli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 12 dell'Accordo medesimo, alla cui copertura si provvede ai sensi del precedente articolo 3. Al riguardo non formula osservazioni. Analogamente non ha osservazioni da formulare in merito al comma 2 dell'articolo in commento, atteso che – secondo quanto ivi previsto – agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione di talune specifiche disposizioni dell'Accordo oggetto di ratifica, di carattere meramente eventuale, si provvederà tramite apposito provvedimento legislativo.

  La Viceministra Laura CASTELLI fa presente che gli oneri relativi a spese di missione, sebbene espressi in termini di limite massimo di spesa, si riferiscono a mere previsioni di spesa, ossia a spese non comprimibili nell'ambito di un limite massimo. Tuttavia, considerate da un lato l'esiguità delle citate previsioni di spesa – peraltro integralmente coperte – dall'altro l'avvenuta approvazione del provvedimento da parte dell'altro ramo del Parlamento, ritiene opportuno non apportare modifiche al testo, lasciando inalterata la clausola di copertura finanziaria.
  Evidenzia che le riunioni della Commissione mista di cui all'articolo 12 dell'Accordo si terranno ogni tre anni, alternativamente, in Italia e nella Repubblica Kirghisa.
  Relativamente alla Commissione sopra citata, rappresenta che la relazione tecnica provvede alla stima degli oneri per la sola ipotesi dell'invio di membri italiani in Kirghisa in quanto agli oneri relativi all'invio in Italia dei commissari Kirghisi provvederà la rispettiva controparte Kirghisa.
  Segnala che il provvedimento in esame risulta inserito nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai sensi del quale «nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo».
  In tale quadro, anche in considerazione dell'avvenuta approvazione del provvedimento da parte del Senato, ritiene opportuno non procedere ad una modifica formale dell'articolo 3, comma 2, del disegno di legge, giacché il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2019-2021 è da intendersi riferito, in relazione alla copertura degli oneri relativi agli anni successivi al 2019, al nuovo bilancio triennale 2020-2022.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) chiede alla rappresentante del Governo di chiarire le ragioni per cui non si è provveduto a modificare il provvedimento nei termini descritti dal relatore durante l'esame presso il Senato.

  La Viceministra Laura CASTELLI ribadisce che gli oneri derivanti dal provvedimento risultano interamente coperti e che le osservazioni illustrate dal relatore attengono a meri aspetti formali del testo determinati principalmente dal passaggio da un esercizio finanziario al successivo.

  Gabriele LORENZONI (M5S), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2231 Governo, approvato dal Senato, recante Pag. 46Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    gli oneri relativi a spese di missione, sebbene espressi in termini di limite massimo di spesa, si riferiscono a mere previsioni di spesa, ossia a spese non comprimibili nell'ambito di un limite massimo;
    tuttavia, considerate da un lato l'esiguità delle citate previsioni di spesa – peraltro integralmente coperte – dall'altro l'avvenuta approvazione del provvedimento da parte dell'altro ramo del Parlamento, appare opportuno non apportare modifiche al testo, lasciando inalterata la clausola di copertura finanziaria;
    le riunioni della Commissione mista di cui all'articolo 12 dell'Accordo si terranno ogni tre anni, alternativamente, in Italia e nella Repubblica Kirghisa;
    relativamente alla Commissione sopra citata, si rappresenta che la relazione tecnica provvede alla stima degli oneri per la sola ipotesi dell'invio di membri italiani in Kirghisa in quanto agli oneri relativi all'invio in Italia dei commissari Kirghisi provvederà la rispettiva controparte Kirghisa;
    il provvedimento in esame risulta inserito nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai sensi del quale “nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo”;
    in tale quadro, anche in considerazione dell'avvenuta approvazione del provvedimento da parte del Senato, appare opportuno non procedere ad una modifica formale dell'articolo 3, comma 2, del disegno di legge, giacché il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2019-2021 è da intendersi riferito, in relazione alla copertura degli oneri relativi agli anni successivi al 2019, al nuovo bilancio triennale 2020-2022,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011.
C. 2232 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gabriele LORENZONI (M5S), relatore, fa presente che oggetto del presente esame è il testo del disegno di legge trasmesso dalla Commissione di merito e già esaminato dal Senato.
  Segnala che il testo iniziale è corredato di relazione tecnica, che risulta tuttora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni in quanto il provvedimento non è stato emendato né in prima lettura né in sede referente e che nel corso dell'esame al Senato il Governo ha messo a disposizione della Commissione Bilancio una nota di chiarimenti che (seduta del 23 ottobre 2019) che conferma la correttezza e la prudenzialità delle stime, ribadendo quanto affermato dalla relazione tecnica e che la Commissione Bilancio del Senato ha quindi espresso parere non ostativo (seduta del 24 ottobre 2019).Pag. 47
  Evidenzia che il testo riproduce, altresì, parte dell'A.C. 4609 della XVII legislatura, che aveva ad oggetto la ratifica di più trattati internazionali, fra i quali, appunto, anche la Carta IEF e che tale provvedimento, approvato dalla Camera in prima lettura e trasmesso al Senato, non è stato approvato in via definitiva prima della conclusione della scorsa legislatura.
  Fa presente che in seconda lettura, la Commissione Bilancio del Senato, preso atto del recepimento della condizione formulata dalla Commissione Bilancio della Camera circa la formulazione delle norme di copertura finanziaria, ha approvato un parere non ostativo.
  Passando all'esame dei contenuti dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario, in merito ai profili di quantificazione prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica per quanto concerne l'ammontare delle spese previste. Osserva, tuttavia, che le spese di missione sono configurate come tetto di spesa e non come spesa valutata, ciò contrariamente sia a quanto avviene di norma in altri atti legislativi di analogo contenuto sia a quanto posto come condizione ex articolo 81 della Costituzione dalla Commissione bilancio della Camera nella scorsa legislatura (esaminando la medesima ratifica, A.C. 4609, poi non approvata in via definitiva). Circa tale configurazione degli oneri di missione andrebbe a suo avviso acquisito l'avviso del Governo.
  Infine, per quanto concerne il contributo annuale, evidenzia che la relazione tecnica, nel fornire elementi idonei a suffragare la quantificazione, elenca i contributi già versati dall'Italia dal 2014 al 2017 e quelli dovuti per il 2018. In proposito, sarebbe a suo parere opportuno chiarire, da un lato, se eventuali contributi annui dovuti e non versati all'entrata in vigore della legge in esame graveranno sulla medesima autorizzazione di spesa disposta dalla legge medesima, dall'altro, posto che i contributi risulterebbero già versati, le ragioni per le quali tale voce di spesa venga quantificata e coperta alla stregua di un nuovo o maggiore onere anziché essere considerata come la prosecuzione di una previgente autorizzazione di spesa.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in esame fa fronte agli oneri derivanti dalla Carta oggetto di ratifica, pari a 51.920 euro annui a decorrere dall'anno 2019 per le spese di missione e valutati in 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019 per il contributo finanziario obbligatorio, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2019-2021, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le occorrenti disponibilità.
  Al riguardo, rileva preliminarmente che gli oneri relativi a spese di missione, sebbene espressi in termini di limite massimo di spesa, si riferiscono a mere previsioni di spesa, ossia a spese non comprimibili nell'ambito di un limite massimo. Tuttavia, considerate da un lato l'esiguità delle citate previsioni di spesa, stimate dalla relazione tecnica in 51.920 euro annui – peraltro integralmente coperte –, dall'altro l'opportunità di evitare un ulteriore passaggio parlamentare, si potrebbe a suo parere valutare la possibilità di non apportare modifiche al testo, lasciando inalterata la clausola di copertura finanziaria.
  Osserva, inoltre, che il provvedimento in esame risulta inserito nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai sensi del quale «nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo».
  In tale quadro, anche in considerazione dell'avvenuta approvazione del testo da parte del Senato, ritiene opportuno non procedere ad una modifica formale della disposizione in commento, nel presupposto – sul quale reputa tuttavia necessario Pag. 48acquisire una conferma del Governo – che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2019-2021 sia da intendersi riferito, in relazione alla copertura degli oneri relativi agli anni successivi al 2019, al nuovo bilancio triennale 2020-2022.

  La Viceministra Laura CASTELLI fa presente che gli oneri relativi a spese di missione, sebbene espressi in termini di limite massimo di spesa, si riferiscono a mere previsioni di spesa, ossia a spese non comprimibili nell'ambito di un limite massimo. Tuttavia, considerate da un lato l'esiguità delle citate previsioni di spesa, stimate dalla relazione tecnica in 51.920 euro annui – peraltro integralmente coperte –, dall'altro l'avvenuta approvazione del provvedimento dall'altro ramo del Parlamento, ritiene opportuno non apportare modifiche al testo, lasciando inalterata la clausola di copertura finanziaria.
  Segnala che il provvedimento in esame risulta inserito nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai sensi del quale «nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo».
  In tale quadro, anche in considerazione dell'avvenuta approvazione del provvedimento da parte del Senato, ritiene opportuno non procedere ad una modifica formale dell'articolo 3, comma 2, del disegno di legge, giacché il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2019-2021 è da intendersi riferito, in relazione alla copertura degli oneri relativi agli anni successivi al 2019, al nuovo bilancio triennale 2020-2022.
  Segnala che gli oneri quantificati e i dati riportati nella relazione tecnica risultano pertanto corretti, rinviando a quest'ultima circa gli elementi di quantificazione degli oneri derivanti dalla autorizzazione alla ratifica della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF) da parte del nostro Paese.

  Gabriele LORENZONI (M5S), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2232 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    gli oneri relativi a spese di missione, sebbene espressi in termini di limite massimo di spesa, si riferiscono a mere previsioni di spesa, ossia a spese non comprimibili nell'ambito di un limite massimo;
    tuttavia, considerate da un lato l'esiguità delle citate previsioni di spesa, stimate dalla relazione tecnica in 51.920 euro annui – peraltro integralmente coperte –, dall'altro l'avvenuta approvazione del provvedimento dall'altro ramo del Parlamento, appare opportuno non apportare modifiche al testo, lasciando inalterata la clausola di copertura finanziaria;
    il provvedimento in esame risulta inserito nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai sensi del quale “nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo”;
    in tale quadro, anche in considerazione dell'avvenuta approvazione del provvedimento da parte del Senato, appare opportuno non procedere ad una modifica formale dell'articolo 3, comma 2, del disegno di legge, giacché il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2019-2021 è da intendersi riferito, in relazione alla copertura degli oneri relativi agli anni successivi al 2019, al nuovo bilancio triennale 2020-2022;Pag. 49
    gli oneri quantificati e i dati riportati nella relazione tecnica risultano pertanto corretti, rinviando a quest'ultima circa gli elementi di quantificazione degli oneri derivanti dalla autorizzazione alla ratifica della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF) da parte del nostro Paese,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, e del Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013.
Nuovo testo C. 1124 Governo.

(Parere alle Commissioni II e III).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marialuisa FARO (M5S), relatrice, fa presente che il disegno di legge reca la ratifica e l'esecuzione del Protocollo n. 15 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Il provvedimento è corredato di relazione tecnica e che esso, nel testo originario, concerneva la ratifica e l'esecuzione del Protocolli n. 15 e n. 16 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Segnala che durante l'esame parlamentare è stato modificato il testo, che ora riguarda soltanto il Protocollo n. 15, e che la relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento (volto alla ratifica di entrambi i Protocolli) risulta comunque tuttora utilizzabile per la verifica delle quantificazioni. Osserva che il disegno di legge, nel testo originario, riproduceva la proposta di legge C. 2801, della XVII legislatura, esaminata dalla Camera e trasmessa al Senato ma non approvata in via definitiva prima della conclusione della legislatura. Rammenta che nella scorsa legislatura, nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio, il rappresentante del Governo, attesa l'insussistenza di profili problematici dal punto di vista finanziario, concordò con la proposta di parere favorevole formulata dal relatore e che la Commissione espresse dunque parere favorevole nella seduta del 9 maggio 2017.
  Passando all'esame dei contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che il Protocollo n. 15 apporta modifiche procedimentali al funzionamento della Corte europea dei diritti dell'uomo e di quanto affermato dalla relazione tecnica.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 8 settembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.15.

Pag. 50

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese.
Atto n. 188.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato nella seduta del 1o settembre 2020.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in attesa dei rilievi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, secondo periodo, del Regolamento, che saranno formulati dalle Commissioni permanenti sugli aspetti di loro competenza del provvedimento in oggetto, che dovranno essere trasmessi alla Commissione bilancio entro il prossimo 15 settembre, propone di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento medesimo.
  Quindi, in relazione alla sospensione dei lavori parlamentari prevista per la prossima settimana in vista delle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020, chiede alla rappresentante del Governo la disponibilità ad attendere un'ulteriore settimana, rispetto alla data del 17 settembre 2020, concordata nel corso della seduta della Commissione del 4 agosto scorso, prima di procedere all'adozione definitiva dell'atto in oggetto.

  La Viceministra Laura CASTELLI, a nome del Governo, non ha obiezioni rispetto alla richiesta formulata dal presidente.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante una prima ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese.
Atto n. 189.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato nella seduta del 1o settembre 2020.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in attesa dei rilievi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, secondo periodo, del Regolamento, che saranno formulati dalle Commissioni permanenti sugli aspetti di loro competenza del provvedimento in oggetto, che dovranno essere trasmessi alla Commissione bilancio entro il prossimo 15 settembre, propone di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento medesimo.
  Quindi, in relazione alla sospensione dei lavori parlamentari prevista per la prossima settimana in vista delle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020, chiede alla rappresentante del Governo la disponibilità ad attendere un'ulteriore settimana, rispetto alla data del 17 settembre 2020, concordata nel corso della seduta della Commissione del 4 agosto scorso, prima di procedere all'adozione definitiva dell'atto in oggetto.

  La Viceministra Laura CASTELLI, a nome del Governo, non ha obiezioni rispetto alla richiesta formulata dal presidente.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 8 settembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.20.

Pag. 51

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/958 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni.
Atto n. 186.

(Rilievi alla II Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Carmelo Massimo MISITI (M5S), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca il decreto di recepimento della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018 relativa a un test della proporzionalità da adottarsi prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni, ed evidenzia che la direttiva che si recepisce mira a garantire il corretto funzionamento del mercato interno ed evitare restrizioni sproporzionate all'accesso a professioni regolamentate o al loro esercizio.
  Segnala che anche a tal fine, nell'ambito della legge n. 117 del 4 ottobre 2019 – legge di delegazione europea 2018 – il Governo è stato delegato al recepimento delle direttive europee e all'attuazione di altri atti dell'Unione europea con l'adozione dei necessari decreti legislativi. Fa presente che l'articolo 1, comma 3, della legge 117 del 2019, stabilisce che alla copertura degli oneri, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dal recepimento, delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e che qualora la dotazione del predetto Fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  In merito all'articolo 3, concernente valutazione ex ante di nuovi provvedimenti e monitoraggio, circa i commi 1 e 2, posto che ivi si stabilisce che tutti i soggetti regolatori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) – ovvero, «qualsiasi autorità o organismo abilitato da disposizioni nazionali a rilasciare o a ricevere titoli di formazione e altri documenti o informazioni, nonché a ricevere le domande e ad adottare le decisioni» nell'ambito dell'analisi dell'impatto della regolamentazione degli atti normativi o dell'istruttoria degli atti amministrativi con cui si introducono nuove disposizioni che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio (o si modificano quelle esistenti) – debbano d'ora innanzi procedere anche alla valutazione di «proporzionalità» delle medesime regolamentazioni utilizzando il questionario riportato nella tabella di cui all'Allegato 1, andrebbero a suo parere richieste conferme che tale disposizione possa trovare attuazione senza maggiori oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
  Ciò detto, in particolare, in considerazione dell'ampiezza della definizione di «soggetti regolatori» rinvenibile all'articolo 2, lettera c), per cui sembrerebbero comprendersi nella definizione di soggetti regolatori ivi prevista anche svariati soggetti contemplati nel novero delle pubbliche Amministrazioni ai fini di contabilità nazionale, indipendentemente dal fatto che si configurino quali enti pubblici, consorzi universitari, enti di formazione regionali, fondazioni ed altri. Evidenzia che la nozione di Pubblica Amministrazione da considerarsi a fini di contabilità pubblica è, come noto, quella di cui all'articolo 1, comma 2, della legge di contabilità. Ragion per cui, richiamando l'articolo 19 della legge di contabilità, che estende gli obblighi di copertura finanziaria delle nuove norme anche agli enti del settore pubblico allargato, andrebbero a suo avviso in tal caso richieste conferme in merito alla piena sostenibilità dei relativi Pag. 52maggiori fabbisogni di funzionamento conseguenti all'attuazione delle disposizioni in esame, a valere delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste ai sensi della legislazione vigente.
  Inoltre, venendo ai commi 3 e 4, in considerazione della circostanza che le norme ivi indicate pongono espresso riferimento all'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato (AGCM) ai fini del previsto «parere» sulla «proporzionalità» delle nuove regolamentazioni che sono disposte da parte delle autorità previste del comma 1, e tenuto anche conto che l'Autorità è da considerarsi quale Pubblica Amministrazione a fini di contabilità nazionale, ritiene che andrebbero richieste rassicurazioni in merito alla sostenibilità dei fabbisogni riconducibili alle attività istruttorie aggiuntive inerenti la formulazione dei citati pareri, nel senso che le stesse potranno essere svolte da parte della medesima Autorità, potendo la stessa avvalersi a tal fine delle sole risorse umane e strumentali che sono già per essa previste ai sensi della legislazione vigente.
  In tale prospettiva, anche sul comma 5, posto che ivi è prevista l'espressione dell'analogo «parere» da parte però delle Amministrazioni competenti alla «vigilanza» sulle «autorità di regolazione», ovvero gli Ordini professionali, in tutti i casi in cui la regolamentazione interessi le professioni riconducibili agli Ordini professionali, andrebbe a suo parere confermato che le stesse amministrazioni interessate potranno svolgere le citate attività istruttorie potendo a tal fine avvalersi delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste ai sensi della legislazione vigente.
  Su tutte le disposizioni richiamate, come per tutte le altre contenute nel provvedimento, cui è riferita la clausola di neutralità associata al provvedimento, rinvia all'esame all'articolo 9.
  Sul comma 6, quanto ai soggetti ivi richiamati in merito all'esercizio della vigilanza da esercitarsi a «valle» circa l'attuazione delle disposizioni che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, pur considerando che la disposizione sembrerebbe per lo più interessare gli Ordini professionali, i quali come noto non sono da considerarsi Pubbliche Amministrazioni a fini di contabilità nazionale, ritiene che andrebbero non di meno richieste delucidazioni circa il novero dei soggetti interessati, se il medesimo sia suscettibile di contemplare, per talune professioni, anche l'eventuale coinvolgimento di altre Amministrazioni Pubbliche. Nel qual caso, conferma l'esigenza di acquisire informazioni in merito alla possibilità che le medesime Amministrazioni possano esercitare la ivi prevista «vigilanza» potendo a tal fine avvalersi delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste ai sensi della legislazione vigente.
  In ordine all'articolo 4, in materia di non discriminazione, giustificazione sulla base di motivi di interesse generale, proporzionalità, convenendo sul tenore meramente ordinamentale delle disposizioni in esame, non formula osservazioni.
  Riguardo all'articolo 5, in materia di informazione e partecipazione dei portatori di interessi, non formula osservazioni nel presupposto che la ivi prevista partecipazione e informazione di cittadini, destinatari dei servizi e portatori di interessi circa il procedimento di valutazione della «proporzionalità» della regolamentazione posta in essere da parte delle Autorità che siano anche Amministrazioni Pubbliche, possa aver luogo nell'ambito delle sole risorse che sono già previste per le medesime ai sensi della legislazione vigente – circostanza, quest'ultima, in merito alla quale ritiene che andrebbe comunque richiesta una conferma.
  Con riferimento all'articolo 6, in materia di tutela giurisdizionale, non ha alcunché da osservare.
  Circa l'articolo 7, in materia di scambio di informazioni, premesso che la norma pone espresso riferimento, ai fini dello scambio di informazioni con le autorità analoghe degli altri paesi, al Centro di Assistenza di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 206 del 2007, che è già operativo presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, andrebbe comunque confermato, Pag. 53a suo avviso, che tali nuovi compiti potranno essere adeguatamente svolti potendo a tal fine il citato Centro avvalersi delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste ai sensi della legislazione vigente.
  Con riferimento all'articolo 8, in materia di trasparenza, non formula osservazioni.
  In merito all'articolo 9, recante clausola di invarianza finanziaria, premesso che la norma reca la clausola di neutralità, valida per tutte le disposizioni contenute nello schema di decreto, occorre a suo avviso giocoforza richiamare i contenuti tassativi che l'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità, impone alla relazione tecnica affinché tale invarianza d'oneri risulti adeguatamente dimostrata. In tal senso, va a suo parere ribadito infatti che ogni qualvolta nuove norme si associano a siffatte clausole, la relazione tecnica dovrebbe completarsi con la dettagliata illustrazione dei dati e di tutte le informazioni indispensabili a comprovarne l'effettiva sostenibilità dei relativi adempimenti a valere delle sole risorse che sono già previste ai sensi della legislazione vigente, nonché a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, non solo fornendo l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, ma anche rappresentando indicazioni puntuali circa la loro utilizzabilità anche attraverso una loro riprogrammazione. In ogni caso, restando precluso il ricorso a tali clausole, in presenza di spese di natura giuridicamente obbligatoria.

  La Viceministra Laura CASTELLI, si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.
Atto n. 191.

(Rilievi alla II Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Gabriele LORENZONI (M5S), relatore, fa presente che il provvedimento, adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 5 della legge n. 117 del 2019, è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica e nel presupposto che, come evidenziato dalla relazione medesima, le amministrazioni competenti possano far fronte ai rispettivi adempimenti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 11 reca una clausola di neutralità finanziaria che prevede che dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo non ha osservazioni da formulare.
  Propone pertanto di esprimere una valutazione favorevole sul provvedimento.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Pag. 54

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione.
Atto n. 190.

(Rilievi alle Commissioni II e XIII).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che l'Unione europea, con decisione 283/2014/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014, ha ratificato il Protocollo di Nagoya (Protocollo sull'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione) alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla Biodiversità e che il regolamento UE 511/2014 attua nell'UE le norme internazionali, contenute nel protocollo di Nagoya, che disciplinano la conformità dell'utilizzatore – vale a dire, gli obblighi che gli utilizzatori di risorse genetiche devono rispettare per conformarsi alle regole in materia di accesso e di ripartizione dei benefici (ABS – access and benefit sharing) istituite dai Paesi fornitori di risorse genetiche.
  Segnala quindi che la mancata applicazione del regolamento 511/2014 da parte dell'Italia è oggetto della procedura d'infrazione, avviata dalla Commissione europea con lettera di costituzione in mora del 26 gennaio 2018, e attualmente allo stadio di parere motivato, adottato con lettera C (2019) 509 del 25 gennaio 2019. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento, infatti, gli Stati membri erano tenuti a dare attuazione all'articolo 6, relativo all'individuazione delle autorità responsabili per l'applicazione del regolamento, nonché all'articolo 11, recante l'obbligo di stabilire le sanzioni da applicare in caso di violazione degli articoli 4 e 7 del regolamento, da comunicare alla Commissione entro l'11 giugno 2015.
  Fa poi presente che, per quanto attiene all'attuazione dell'articolo 6, con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 1o aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2019, sono state designate le autorità nazionali competenti per l'applicazione del regolamento, ovvero il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministero della salute, che si avvalgono di un tavolo tecnico interministeriale con compiti di coordinamento.
  Evidenzia quindi che, ai fini della definizione del quadro sanzionatorio di cui all'articolo 11, è stato predisposto il presente schema di decreto legislativo, da adottare sulla base della delega di cui all'articolo 2 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 – Legge di delegazione europea 2018, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea.
  Con riferimento ai profili di carattere finanziario osserva che il profilo di interesse principale riguarda la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 5 alla luce dei compiti vigilanza, accertamento e irrogazione delle sanzioni assegnati dall'articolo 4 a ben cinque Ministeri diversi, con l'avvalimento di un tavolo tecnico interministeriale, e alle regioni.
  A tale proposito segnala che la relazione tecnica fornisce alcuni dati sui centri amministrativi competenti all'interno dei Ministeri, ma non dà elementi sui volumi di lavoro necessari né sulla numerosità della platea di soggetti che dovranno essere vigilati. Nell'analisi di impatto della regolamentazione, allegata allo schema, si afferma che «non appare agevole fornire preventivamente un dato numerico, ancorché approssimativo, circa i possibili destinatari diretti del provvedimento». Tuttavia Pag. 55osserva che si tratta di un dato cruciale ai fini della dimostrazione della sostenibilità delle nuove attività a carico delle sole risorse disponibili.
  Segnala quindi che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rapporto inviato alla Commissione europea sull'applicazione del regolamento UE fino all'agosto 2017, evidenziava una carenza di risorse umane e finanziarie, per cui andrebbe assicurato che la situazione sia ora mutata e che il Ministero possa contare su adeguate risorse.
  In relazione al Ministero dell'università e ricerca, osserva che la relazione tecnica fa riferimento al suo decreto istitutivo come ancora in corso di conversione, mentre il decreto è stato invece convertito in legge il 4 marzo 2020. Posto che la relazione afferma l'impossibilità di individuazione di un centro di responsabilità all'interno di tale Ministero, stante il processo di riorganizzazione degli uffici di tale dicastero, andrebbe chiesto un aggiornamento della relazione tecnica e se sia quindi ora possibile indicare le risorse che tale Ministero dedica alle attività in esame.
  Per quanto riguarda le regioni, pur ritenendo che in linea teorica esse potranno svolgere i compiti di vigilanza, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni relativamente alle attività di ricerca finanziate attraverso fondi propri e Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE), ritiene che andrebbe assicurato che esistano le necessarie competenze all'interno delle amministrazioni per svolgere le funzioni richieste.
  Non ha infine nulla da osservare sulla riassegnazione a finalità di spesa delle entrate derivanti dalle sanzioni, trattandosi evidentemente di entrate non previste a legislazione vigente.

  La Viceministra Laura CASTELLI, con riferimento alla carenza di risorse umane evidenziata nel rapporto inviato alla Commissione europea sull'applicazione del regolamento UE fino all'agosto 2017, segnala che l'articolo 1, comma 317, della legge n. 145 del 2018, ha previsto il reclutamento di 251 unità di personale con competenze tecnico-scientifiche, economiche e informatiche da assegnare a tempo indeterminato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e che a tale scopo il 9 agosto 2019 è stato pubblicato il relativo bando di concorso e si prevede che entro breve si concludano le procedure concorsuali.
  Sempre in merito alla carenza di risorse umane e finanziarie, ricorda che con la recente riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in base al decreto ministeriale n. 363 del 24 dicembre 2019, concernente l'individuazione e la definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138, è stato previsto un apposito Ufficio di livello dirigenziale non generale dotato di adeguate risorse, preposto, tra l'altro, ai compiti relativi all'attuazione del protocollo di Nagoya e del relativo Regolamento (UE) 511/2014, dotato di risorse adeguate.
  Per quanto riguarda il Ministero dell'università e della ricerca, evidenzia che le attività di vigilanza saranno svolte dalla competente Direzione generale della ricerca ai sensi dell'articolo 1, comma 4, dell'approvando Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Infine, riguardo ai compiti di vigilanza, accertamento e irrogazione delle sanzioni in carico alle regioni, stante il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni al provvedimento in parola, rilasciato in data 27 luglio 2020, segnala che le regioni e le province autonome provvederanno ad individuare, tra le professionalità in ruolo, le necessarie competenze per lo svolgimento Pag. 56delle suddette funzioni, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione (Atto n. 190);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    con riferimento alla carenza di risorse umane evidenziata nel rapporto inviato alla Commissione europea sull'applicazione del regolamento UE fino all'agosto 2017, l'articolo 1, comma 317, della legge n. 145 del 2018, ha previsto il reclutamento di 251 unità di personale con competenze tecnico-scientifiche, economiche e informatiche da assegnare a tempo indeterminato al Ministero dell'ambiente;
    a tale scopo è stato pubblicato il 9 agosto 2019 il relativo bando di concorso e si prevede che entro breve si concludano le procedure concorsuali;
    sempre in merito alla carenza di risorse umane e finanziarie, con la recente riorganizzazione del Ministero dell'ambiente, in base al decreto ministeriale n. 363 del 24 dicembre 2019, concernente l'individuazione e la definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138, è stato previsto un apposito Ufficio di livello dirigenziale non generale dotato di adeguate risorse, preposto, tra l'altro, ai compiti relativi all'attuazione del protocollo di Nagoya e del relativo Regolamento (UE) 511/2014 dotato di risorse adeguate;
    per quanto riguarda il Ministero dell'università e della ricerca, le attività di vigilanza saranno svolte dalla competente Direzione generale della ricerca ai sensi dell'articolo 1, comma 4, dell'approvando Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    riguardo ai compiti di vigilanza, accertamento e irrogazione delle sanzioni in carico alle Regioni, stante il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni al provvedimento in parola, rilasciato in data 27 luglio 2020, le Regioni e le Province autonome provvederanno ad individuare, tra le professionalità in ruolo, le necessarie competenze per lo svolgimento delle suddette funzioni, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

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