CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1 settembre 2020
427.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 1o settembre 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

  La seduta comincia alle 13.30.

DL 83/2020: Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.
C. 2617-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, segnala come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti presentati in Assemblea al disegno di legge C. 2617-A, di conversione, del decreto-legge 20 luglio 2020, n. 83, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, rileva come le proposte emendative non presentino profili problematici per quanto attiene al riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di esse nulla osta.

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  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) dichiara il voto favorevole del gruppo della Lega sulla proposta formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e del Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
C. 1124 Governo e abb.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alle Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri), il disegno di legge C. 1124 – adottato come testo base in sede referente dalle Commissioni riunite – recante Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, e del Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, al quale è abbinata la proposta di legge C. 35 Schullian.

  Sabrina DE CARLO (M5S), relatrice, rileva come il provvedimento in esame preveda la ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo n. 15 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che reca emendamenti alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dal nostro Paese con la legge n. 848 del 1955. Il Protocollo – per la cui entrata in vigore è necessaria la ratifica di tutti gli Stati parte della Convenzione – introduce modifiche alla procedura davanti alla Corte europea dei diritti di Strasburgo, prevedendo, in particolare, la riduzione da 6 a 4 mesi del termine per il ricorso dalla definitiva pronuncia interna. Ulteriori novità riguardano anche il sistema di rinvio della competenza alla Grande Camera, con l'eliminazione del sistema di veto attualmente concesso agli Stati membri e alla vittima.
  Rileva come l'originario progetto di legge C. 35 Schullian, e l'abbinato disegno di legge C. 1124, prevedessero anche la ratifica del Protocollo n. 16 alla Convenzione di Strasburgo, che configura un meccanismo per certi versi analogo al rinvio pregiudiziale esperibile di fronte alla Corte di giustizia dell'Unione europea, introducendo per le giurisdizioni nazionali la possibilità di chiedere un parere alla CEDU su questioni di principio relative all'interpretazione o all'applicazione dei diritti e delle libertà definiti dalla Convenzione o dai suoi protocolli. Questo profilo degli originari progetti di legge è stato espunto nel corso dell'esame in sede referente.
  Ricorda che la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ha delineato un sistema di protezione dei diritti umani da più parti riconosciuto come la più perfezionata struttura del genere operante al mondo, che è stato successivamente integrato e modificato da una serie di Protocolli. Il sistema ha un carattere sussidiario rispetto alle forme di protezione dei diritti umani esistenti negli ordinamenti degli Stati membri: infatti, l'articolo 26 della Convenzione pone la regola del «previo esaurimento dei ricorsi interni» rispetto all'attivazione del sistema internazionale. L'obiettivo del Consiglio d'Europa, in linea del resto con i princìpi internazionali in materia di tutela dei diritti umani, è infatti quello di assicurare che il rispetto dei diritti umani sia assicurato innanzitutto dagli ordinamenti interni.Pag. 15
  Il processo che ha portato all'adozione dei Protocolli nn. 15 e 16 è derivato, anzitutto, dalla consapevolezza delle criticità nel funzionamento della Corte europea dei diritti dell'uomo che, nel tempo, ha accusato notevoli problemi di arretrato, col rischio di realizzare essa stessa una violazione di uno dei diritti fondamentali da essa stessa tutelati, quello alla durata ragionevole del processo (articolo 6, paragrafo 1, della CEDU). È apparso inoltre necessario adeguare la struttura e le procedure della Corte a un'utenza potenziale che raggiunge ormai circa 800 milioni di cittadini.
  Per quanto riguarda il Protocollo n. 15, che consta di un preambolo e di 9 articoli, esso è stato adottato per ovviare alle criticità nel funzionamento della Corte europea dei diritti dell'uomo che, nel tempo, ha accusato notevoli problemi di arretrato, col rischio di realizzare essa stessa una violazione di uno dei diritti fondamentali da essa stessa tutelati, quello alla durata ragionevole del processo (stabilito dall'articolo 6, paragrafo 1 della CEDU). È apparso inoltre necessario adeguare la struttura e le procedure della Corte a un'utenza potenziale che raggiunge ormai circa 800 milioni di cittadini. Constatando l'insufficienza degli aggiustamenti adottati nel corso degli anni e in particolare di misure come l'introduzione di un giudice unico chiamato a decidere i casi manifestamente inammissibili, l'ampliamento delle competenze attribuite ai comitati composti di soli tre giudici e l'aggiunta di un criterio di ammissibilità per il quale la Corte può rifiutare i ricorsi in mancanza di un pregiudizio importante dei diritti del ricorrente, il dibattito sulla riforma della Corte europea dei diritti umani è culminato nella Conferenza di Brighton dell'aprile 2012. Sulla scia della dichiarazione finale di Brighton – in particolare dell'obbligo degli Stati di provvedere all'attivazione della Convenzione, rafforzando tuttavia il principio di sussidiarietà e il principio del margine di apprezzamento nel rapporto delle rispettive giurisdizioni con la Corte europea – è stato redatto il Protocollo n. 15. Ricorda che il margine di apprezzamento è costituito dall'ambito in cui la Corte riconosce agli Stati libertà di azione e di manovra, prima di dichiarare che una misura statale di deroga, di limitazione o di interferenza con una libertà garantita dalla CEDU configuri una concreta violazione della Convenzione stessa.
  Con riferimento al contenuto del Protocollo n. 15, l'articolo 1 aggiunge un nuovo «considerando» alla fine del preambolo della Convenzione europea sui diritti umani, nel quale si ribadisce la primaria responsabilità delle Parti contraenti, in conformità al principio di sussidiarietà, nel garantire il rispetto dei diritti e delle libertà definiti nella Convenzione medesima e nei suoi Protocolli. Ribadisce altresì che le Parti contraenti godono di un margine di apprezzamento nell'attuazione delle disposizioni della Convenzione, sotto il controllo della Corte europea dei diritti umani.
  L'articolo 2 aggiunge un paragrafo dopo il paragrafo 1 dell'articolo 21 della Convenzione, dedicato alle condizioni per l'esercizio delle funzioni di giudice della Corte europea dei diritti umani: in base alla nuova formulazione, i candidati dovranno avere meno di 65 anni di età alla data in cui la lista dei tre candidati di ciascuna Parte contraente deve pervenire all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, come previsto dal successivo articolo 22 della Convenzione.
  La relazione introduttiva rileva come la nuova formulazione dell'articolo 21 miri a consentire a giudici altamente qualificati di rimanere in carica per l'intero periodo di nove anni previsto, cosa che nella formulazione vigente (articolo 23, paragrafo 2, del quale l'articolo 2 del Protocollo n. 15 prevede la soppressione) è preclusa ai giudici più anziani, dovendo il mandato terminare comunque a 70 anni.
  L'articolo 3 sopprime la parte finale dell'articolo 30 della Convenzione, e segnatamente la possibilità che una delle Parti si opponga alla rimessione alla Grande Camera (Grande Chambre) di una questione oggetto di ricorso innanzi a una Camera della Corte europea, la quale Pag. 16sollevi gravi problemi interpretativi, o la cui soluzione rischi di andare in contrasto con la precedente giurisprudenza della Corte.
  L'articolo 4, modificando l'articolo 35 della Convenzione, riduce da sei mesi a quattro mesi dalla sentenza definitiva nazionale il termine di presentazione del ricorso alla CEDU.
  L'articolo 5 interviene ugualmente sull'articolo 35 della Convenzione, ma sul paragrafo 3, lettera b), che riguarda una delle condizioni di irricevibilità di un ricorso da parte della Corte europea, e in particolare la fattispecie per la quale il ricorrente non abbia subito un pregiudizio importante dei propri diritti. L'articolo 5 del Protocollo n. 15 sopprime l'ultima parte della predetta lettera b), rimuovendo dal giudizio della Corte sull'entità del pregiudizio subito dal ricorrente la preoccupazione di non rigettare ricorsi non debitamente esaminati dai tribunali interni. Tale misura è intesa ad agevolare il giudizio di apprezzamento della Corte sull'entità del pregiudizio subito dal ricorrente.
  Gli articoli da 6 a 9 contengono disposizioni finali e transitorie del Protocollo n. 15: in particolare si prevede che depositario del Protocollo sarà il Segretario generale del Consiglio d'Europa, presso il quale verranno depositati gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione delle Parti contraenti. Si specifica inoltre che l'entrata in vigore del Protocollo avverrà il primo giorno del mese successivo alla scadenza di tre mesi dalla data in cui tutte le Parti contraenti della Convenzione europea sui diritti umani avranno espresso il loro consenso a essere vincolate dal Protocollo n. 15.
  Sono previste altresì disposizioni di carattere transitorio, riguardanti:
   i candidati alla carica di giudice;
   le cause già pendenti per le quali si sia proposta la rimessione alla Grande Camera;
   la finestra temporale entro la quale poter presentare ricorsi alla Corte europea.

  Quanto al contenuto del disegno di legge C. 1124, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo numero 15 e il relativo ordine di esecuzione.
  Al riguardo ricorda che il Protocollo 15 non è ancora in vigore a livello internazionale, essendo stato sinora firmato da 45 Stati membri del Consiglio d'Europa, 43 dei quali hanno depositato gli strumenti di ratifica (non lo ha fatto ancora, oltre all'Italia, la Bosnia-Erzegovina, che ha sottoscritto il Protocollo l'11 maggio 2018).
  Formula pertanto una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato 1).

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) dichiara l'astensione del gruppo della Lega sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Istituzione della Giornata nazionale dei professionisti sanitari, sociosanitari, socioassistenziali e del volontariato.
Nuovo testo C. 2527, approvata dalla 1a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla XII Commissione Affari sociali, il nuovo testo della proposta di legge C. 2527, approvata dalla prima Commissione permanente del Senato, recante istituzione della Giornata nazionale dei professionisti sanitari, sociosanitari, socioassistenziali e del volontariato.

  Roberta ALAIMO (M5S), relatrice, nell'illustrare il contenuto del provvedimento, che si compone di 3 articoli, rileva come Pag. 17l'articolo 1, al comma 1, istituisca la Giornata nazionale del personale sanitario e sociosanitario di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, nonché del personale socioassistenziale e del volontariato, quale momento per onorare il lavoro, l'impegno, la professionalità e il sacrificio del personale medico, sanitario, sociosanitario, nel corso della pandemia da Coronavirus dell'anno 2020.
  Al riguardo, ricorda che la Camera ha recentemente approvato un provvedimento, ora all'esame del Senato, volto a istituire la giornata nazionale – il 18 marzo – in memoria delle vittime dell'epidemia da coronavirus. Tale data è stata scelta perché il 18 marzo si è registrato il maggior numero di decessi su scala nazionale.
  Il comma 2 dell'articolo 1 stabilisce che la Giornata nazionale dei professionisti sanitari sia celebrata il 20 febbraio di ogni anno, che sia considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 260 del 1949 e che non determini riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada nei giorni feriali, costituisca giorno di vacanza o comporti riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge n. 54 del 1977. La scelta della giornata del 20 febbraio coincide con la data in cui presso l'Ospedale di Codogno è stato individuato il cosiddetto «paziente uno» nel nostro Paese.
  L'articolo 2 prevede che il Governo, anche in coordinamento con gli ordini delle professioni sanitarie e sociosanitarie, con le associazioni e gli organismi operanti nel settore, determini le modalità di svolgimento della Giornata senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze costituzionalmente definite, rileva come l'istituzione di una nuova ricorrenza civile della Repubblica, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, rientri nell'ambito della materia «ordinamento civile», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Con riguardo alla previsione di celebrazioni, manifestazioni e iniziative, anche nelle scuole, possono assumere rilievo le materie di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni (ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione), quali «promozione e organizzazione di attività culturali» e «istruzione».
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) dichiara il voto favorevole del gruppo della Lega sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Interventi a favore del pomodoro San Marzano.
Nuovo testo C. 229.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla XIII Commissione Agricoltura, il nuovo testo della proposta di legge C. 229, recante interventi a favore del pomodoro San Marzano.

  Elisa TRIPODI (M5S), relatrice, illustra il contenuto del provvedimento, il quale si compone di 7 articoli, rilevando come l'articolo 1 definisca le finalità dell'intervento normativo, il quale intende valorizzare i territori sui quali insistono le coltivazioni del pomodoro San Marzano, tutelando il razionale sfruttamento del suolo, favorendo la creazione o la prosecuzione di nuove iniziative imprenditoriali, Pag. 18sostenendo il ricambio generazionale, promuovendo l'innovazione varietale e tecnologica e incentivando la definizione di intese di filiera, anche al fine di garantire alle imprese che operano nel settore maggiore redditività e propensione all'internazionalizzazione.
  L'articolo 2 prevede che la produzione a denominazione garantita del pomodoro San Marzano, insieme con i terreni di produzione e i processi storici di lavorazione, rappresenta un patrimonio culturale nazionale.
  In base all'articolo 3, i comuni dell'Agro sarnese-nocerino, come identificati nel disciplinare del Consorzio di tutela del pomodoro San Marzano, sono chiamati ad adottare specifici piani affinché i terreni siti nella zona siano destinati alla coltivazione del pomodoro San Marzano.
  A tal fine gli stessi comuni sono chiamati ad effettuare una ricognizione complessiva dello stato dei terreni, in modo da evidenziarne la proprietà e lo stato più o meno produttivo degli stessi.
  Nel caso in cui siano titolari dei terreni, essi adottano le procedure necessarie per l'affidamento in concessione, anche a titolo gratuito, a terzi, per un periodo non inferiore a dieci anni, con preferenza per le domande presentate da coloro che abbiano una età compresa tra i 18 e i 46 anni.
  Nel caso, invece, in cui i terreni appartengano ai privati, il comune promuove la stipula di un contratto di affitto con canone d'uso indicizzato, dietro presentazione, da parte del locatario di un progetto di valorizzazione del bene.
  L'articolo 4, comma 1, istituisce il circuito delle strade e delle terre del Pomodoro San Marzano, che comprende i comuni dell'agro sarnese-nocerino; ai sensi del comma 2 le aziende agricole possono divulgare la storia e la tradizione del prodotto sfuso e lavorato e disporne la vendita, richiedendo il riconoscimento di un regime facoltativo di certificazione.
  In tale ambito il comma 3 demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestale, da emanarsi d'intesa con la regione interessata, la definizione delle modalità attuative dell'istituzione delle «Strade e delle terre del Pomodoro San Marzano».
  In base all'articolo 5, comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è chiamato a destinare annualmente una quota, nel limite massimo di 500 mila euro, delle risorse già disponibili a valere sui piani nazionali di settore o di filiera, per favorire il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel settore del pomodoro San Marzano.
  In aggiunta, ai sensi del comma 2, una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del medesimo Ministero delle politiche agricole sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 499 del 1999, può essere destinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione del pomodoro San Marzano.
  Al riguardo, segnala l'opportunità di prevedere l'intesa con la regione interessata con riferimento all'attuazione delle misure di sostegno della filiera di cui all'articolo 5, comma 2, analogamente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3.
  In base all'articolo 6, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria è chiamato a definire un'apposita linea di ricerca nell'ambito del Piano triennale 2018/2021, finalizzata a studi e ricerche sul miglioramento genetico e l'innovazione agronomica relativi alla coltivazione del pomodoro San Marzano.
  L'articolo 7 prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, è chiamato a promuovere specifiche campagne di informazione sulle qualità del pomodoro San Marzano, sulla storia del prodotto, sulle sue caratteristiche nutritive, anche in relazione alla dieta mediterranea, e sulle tecniche secolari di lavorazione e di trasformazione del prodotto.Pag. 19
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento investa in via principale la materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, ferma restando, per taluni profili, la competenza legislativa regionale in materia di agricoltura.
  Formula pertanto una proposta di parere favorevole con una condizione (vedi allegato 3).

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) dichiara il voto favorevole del gruppo della Lega sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 13.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 1o settembre 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.50.

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