CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 agosto 2020
422.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 106

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 5 agosto 2020. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 8.30.

Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.
S. 1883 Governo.
(Parere alle Commissioni 1a e 8a del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La senatrice Rosa Silvana ABATE (M5S), relatrice, rileva anzitutto come il provvedimento rechi un ventaglio assai ampio di misure, che appaiono riconducibili alle materie di esclusiva competenza statale tutela della concorrenza, organizzazione dello Stato, coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale (articolo 117, secondo comma, lettere e), g), r), della Costituzione) nonché alle materie di competenza concorrente governo del territorio, protezione civile, sostegno all'innovazione dei sistemi produttivi (articolo 117, terzo comma della Costituzione) e alla materia di residuale competenza regionale agricoltura (articolo 117, quarto comma della Costituzione).Pag. 107
  Segnala come, a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento preveda forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali con riferimento con riferimento all'articolo 10, comma 1, lettera n) (semplificazioni in materia edilizia); all'articolo 12, comma 1, lettera a), numero 1) (criteri di misurazione dei tempi di conclusione dei procedimenti); all'articolo 26, comma 15 (piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione); all'articolo 29, comma 2, lettera b) (accesso persone con disabilità a strumenti informatici); all'articolo 32, comma 1 (codice di condotta tecnologica); all'articolo 34, comma 1 (strategia nazionale dati); all'articolo 35, comma 1, lettera b) (strategia di adozione del modello cloud); all'articolo 49, comma 2 (strategia di sicurezza infrastrutture stradali e autostradali); all'articolo 53, comma 3 (semplificazione procedure siti di interesse nazionale); all'articolo 56, comma 1, lettera b) (semplificazioni per impianti da energie rinnovabili); all'articolo 61, comma 1 (semplificazioni per impianti di produzione energia elettrica); all'articolo 63, comma 1 (manutenzione del territorio forestale).
  Dichiara anzitutto che si soffermerà solo sulle disposizioni di più diretto interesse della Commissione, rinviando per il resto alla documentazione predisposta dagli uffici.
  Richiama anche, preliminarmente, la documentazione depositata presso le Commissioni di merito, nel corso dell'attività conoscitiva svolta sul provvedimento dai rappresentanti di ANCI, UPI, Conferenza delle regioni e province autonome dichiarando che la documentazione sia meritevole della massima attenzione e, per tale ragione ha inserito, come in precedenti occasioni, nella proposta di parere una condizione che invita a tenerne conto.
  In particolare, poi, l'articolo 7 prevede l'istituzione di un Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie previste dal Codice dei contratti pubblici; con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo e l'assegnazione e l'erogazione delle risorse su richiesta delle stazioni appaltanti.
  Al riguardo, segnala l'opportunità di inserire forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali (quali ad esempio un parere in sede di Conferenza unificata) ai fini del riparto delle risorse del fondo, trattandosi di un intervento che coinvolge la materia di competenza concorrente «governo del territorio»; ricordo inoltre che l'UPI ha segnalato l'opportunità di consentire l'accesso al fondo anche per le opere «sotto soglia»
  L'articolo 9 reca disposizioni relative alle procedure di nomina dei commissari straordinari per la realizzazione di interventi infrastrutturali urgenti.
  Al riguardo, come segnalato dall'ANCI, rileva l'opportunità di un'integrazione della norma con la previsione che, in caso di opere di interesse locale che ricadano in uno specifico comune sia il sindaco di quel comune ad essere nominato Commissario straordinario.
  Rileva come l'articolo 11, al comma 2, attribuisca al Commissario straordinario per la ricostruzione del centro Italia un potere di ordinanza in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, su un elenco di interventi ed opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, individuati anch'essi con ordinanza del Commissario, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016. Al riguardo, ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 246 del 2019 ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale della previsione citata in materia di poteri di ordinanza del Commissario, nella parte in cui ha previsto che le ordinanze del commissario straordinario in parola sono adottate sentiti i Presidenti delle regioni interessate anziché previa intesa con gli stessi. Conseguentemente, anche le ordinanze cui fa riferimento il comma 2 dell'articolo 11 dovrebbero essere adottate d'intesa con le regioni.
  Rileva poi come di particolare rilievo per la Commissione risulti l'articolo 17 che Pag. 108dispone il rinvio di termini e la temporanea disapplicazione di disposizioni nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali.
  L'articolo 18 restituisce ai sindaci la pienezza dei poteri di ordinanza previsti dall'ordinamento vigente (in particolare dalla legge n. 833 del 1978 in materia di servizio sanitario nazionale e dal decreto legislativo n. 112 del 1998) prima dell'introduzione dei limiti dettati in relazione all'emergenza da Covid-19. Nello specifico, esso sopprime l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, con cui erano dettati tali limiti. La disposizione soppressa prevedeva che i sindaci non potessero adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza: i) in contrasto con le misure statali e regionali; ii) che eccedessero i limiti di oggetto che valgono per i provvedimenti regionali (cui al comma 1 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 19).
  Al riguardo, rileva un'asimmetria fra potere di ordinanza dei sindaci, che ritorna «pieno» e il potere delle regioni di adottare atti, incluse le ordinanze, che rimane limitato; infatti l'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 prevede che le ordinanze regionali possano essere adottate solo nelle more dell'adozione di provvedimenti di contenimento dell'epidemia nazionali con i DPCM; l'articolo 3 del medesimo provvedimento prevede che in via generale queste ordinanze possano essere solo più restrittive delle previsioni nazionali; l'articolo 1, comma 16, del successivo decreto-legge n. 33 del 2020 dispone infine che, con riferimento specifico alla regolamentazione delle attività economiche, produttive e sociali, le ordinanze regionali possano essere sia restrittive sia ampliative rispetto alla disciplina nazionale.
  L'articolo 26 disciplina il funzionamento della piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione. Sul punto il comma 15 prevede che la definizione dell'infrastruttura tecnologica avvenga con DPCM o decreto del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, adottato, tra le altre cose, previo parere della Conferenza unificata; il parere appare però opportuno anche ai fini dell'adozione del DPCM o decreto del Ministro delegato previsto dal precedente comma 14 e chiamato a disciplinare le spese di notificazione degli atti.
  L'articolo 39 introduce alcune modifiche alla misura di sostegno agli investimenti delle imprese c.d. «Nuova Sabatini». In primo luogo, innalza la soglia entro la quale il contributo statale in conto impianti è erogata in un'unica soluzione. Inoltre, semplifica e rende più efficace la misura per le imprese del Mezzogiorno, prevedendo un decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia, per la definizione di specifiche modalità operative e l'erogazione del contributo in unica soluzione.
  Al riguardo, trattandosi di una misura che investe la materia di competenza concorrente «sostegno all'innovazione per i sistemi produttivi», segnalo che potrebbe risultare opportuno prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
  L'articolo 43, ai commi 1 e 2, prevede che il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) sia aggiornato in modo da poter identificare le parcelle agricole e i fascicoli aziendali attraverso applicazioni grafiche e geo-spaziali. Le modalità di attuazione saranno definite da successivi decreti attuativi del Ministro delle politiche agricole, per i quali ritengo opportuno, trattandosi di una misura che investa la materia di residuale competenza regionale «agricoltura», prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali (quali ad esempio l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni).
  Formula una proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni (vedi allegato 1).

  La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) nel sottolineare l'importanza di coinvolgere, come è intento del provvedimento, tutti gli enti territoriali Pag. 109nell'opera di semplificazione, rileva la criticità, già sottolineata anche dalla relatrice, dell'asimmetria tra il potere pieno di ordinanza dei sindaci e il potere delle regioni di adottare atti, incluse le ordinanze, che rimane limitato. A tale proposito ricorda anche le difficoltà incontrate dai sindaci nella gestione della fase di emergenza epidemiologica.

  La senatrice Sonia FREGOLENT (L-SP-PSd'Az) nel ringraziare la relatrice per l'articolata proposta di parere rileva tuttavia come l'iter del provvedimento non sia ancora terminato presso la Commissione di merito. Si tratta di un provvedimento importante e molto atteso che dovrebbe dare un segnale importante per la «sburocratizzazione» del Paese che è uno dei problemi più gravi. Per tali ragioni, in attesa di vedere gli sviluppi presso la Commissione di merito, annuncia l'astensione del gruppo della Lega.

  La senatrice Roberta TOFFANIN (FI BP-UDC), nel ringraziare la relatrice per l'attento lavoro svolto, rileva come il provvedimento sia ancora all'esame del Senato e che il termine per la presentazione degli emendamenti non è ancora scaduto. Esprime importanti perplessità circa il contenuto del provvedimento, in particolare sottolinea come non sia possibile semplificare la pubblica amministrazione solo con la digitalizzazione e come invece sia necessario tenere conto anche delle esigenze dei cittadini e delle imprese: non si può chiedere ai cittadini di presentare in forma digitale gli adempimenti senza chiedere anche alla pubblica amministrazione un analogo sforzo di digitalizzazione nelle proprie risposte. Invita anche a una riflessione sullo smart working, che ha coinvolto in maniera massiccia la pubblica amministrazione a differenza di quanto è accaduto nel settore privato, e che, di certo, a suo avviso, non ha agevolato le risposte alle famiglie, ai cittadini e ai lavoratori. Rileva la necessità di verificare quali siano gli effettivi bisogni di personale nella pubblica amministrazione anche a fronte dei gravi squilibri nelle diverse zone del Paese. Rileva come l'obiettivo di una vera semplificazione appaia molto lontano perché estraneo all'ispirazione di fondo dell'attuale maggioranza: porta ad esempio l'introduzione del cosiddetto ecobonus nel decreto «rilancio» per il quale sono necessari una serie di decreti attuativi che, non essendo stati emanati, hanno generato una vera e propria paralisi dell'intero settore. Pertanto, sembra quasi che l'azione di Governo invece di semplificare finisca, al contrario, per complicare, e di molto, tutto il sistema.
  Al di là delle valutazioni riguardanti la ripartizione delle competenze tra Stato e regioni, approfondite dalla relatrice, insomma, il provvedimento presenta molte lacune nel merito: segnala ancora ad esempio come l'introduzione dell'assegnazione di appalti senza bando possa risolversi nell'esclusione arbitraria di molte imprese. Auspica dunque un'analisi attenta sulla burocrazia che, seppure non può essere del tutto eliminata dovrebbe, quanto meno, essere ridotta a «misura d'uomo». Conclusivamente, dichiara l'astensione dal voto del gruppo di Forza Italia in attesa di valutare le proposte emendative che saranno accolte.

  La senatrice Rosa Silvana ABATE (M5S), relatrice, nel ricordare che il provvedimento è ancora in corso di esame e che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per domani alle 13, ricorda che si tratta di un provvedimento importantissimo il cui contenuto sarà arricchito dai molti emendamenti presentati. Nel riconoscere che i provvedimenti attuativi dell’ecobonus non sono stati ancora adottati ritiene tuttavia del tutto errato attribuire la responsabilità della crisi del settore edilizio a tale ritardo, tantopiù a fronte di una pandemia che ha bloccato l'intero sistema economico del Paese. Il superbonus è, al contrario, una risposta a questa paralisi.
  Nel dichiarare che le proposte emendative saranno esaminate con attenzione presso le Commissioni di merito, ricorda che la sua proposta di parere non ha Pag. 110potuto che fare riferimento esclusivamente all'ambito di competenza della Commissione.

  Emanuela CORDA, presidente, non essendoci altre richieste di intervento, pone in votazione la proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 1).

Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario.
S. 1905 Governo, approvato dalla Camera.

(Parere alla 1a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il senatore Francesco MOLLAME (M5S) relatore, ricorda che il provvedimento è composto da 3 articoli, l'articolo 1 al comma 1 dispone che il mancato recepimento nella legislazione regionale in materia di sistemi di elezione del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei Consigli regionali dei principi fondamentali posti dall'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, in attuazione dell'articolo 122 della Costituzione (come modificata dalla legge 15 febbraio 2016, n. 20), integra la fattispecie di mancato rispetto di norme di cui all'articolo 120 della Costituzione e, contestualmente, costituisce presupposto per l'assunzione delle misure sostitutive ivi contemplate. La disposizione reca dunque un principio di carattere generale, stabilendo che il mancato recepimento dei princìpi fondamentali recati dall'articolo 4 della legge n. 165 del 2004 integra la fattispecie di mancato rispetto di norme ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione e, quindi, presupposto per un intervento sostitutivo dello Stato. Al riguardo la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione fa presente che il comma 1 opera un intervento ricognitivo della fattispecie in termini di presupposti di fatto e di diritto, che appare necessaria atteso che la locuzione dell'articolo 120 della Costituzione: «nel caso di mancato rispetto di norme prefigura varie ipotesi di inadempimenti di obblighi suscettivi di intervento surrogatorio». In merito ricorda che il secondo comma del citato articolo 120 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 6 della legge costituzionale n. 3 del 2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, disciplina l'esercizio da parte dello Stato di poteri sostitutivi rispetto agli organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni, demandando a una successiva legge statale di attuazione il compito di disciplinare l'esercizio dei poteri sostitutivi nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.
  Tali poteri sono attivabili quando si riscontri che tali enti non abbiano adempiuto a norme e trattati internazionali o alla normativa comunitaria oppure vi sia pericolo grave per la sicurezza e l'incolumità pubblica, ovvero lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
  La rubrica dell'articolo 1 fa riferimento alle sole consultazioni elettorali regionali per l'anno 2020 e i commi successivo intervengono con specifico riguardo alle elezioni nella regione Puglia.
  In proposito, ricorda che l'articolo 122, primo comma, della Costituzione dispone che «il sistema d'elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi».
  In attuazione dell'articolo 122 della Costituzione la legge n. 165 del 2004 stabilisce i princìpi fondamentali entro cui deve svolgersi la potestà legislativa della regione in materia elettorale, con particolare Pag. 111riferimento a ineleggibilità (articolo 2), incandidabilità (articolo 3) e sistema di elezione (articolo 4), nonché la durata degli organi elettivi regionali (articolo 5).
  Nella sentenza n. 143 del 2010 la Corte Costituzionale ha affermato il carattere vincolante della legge n. 165 del 2004 anche rispetto alle regioni a statuto speciale affinché venga garantita l'uniformità imposta dagli articoli 3 e 51 della Costituzione. Al contempo, ha ribadito che finché le regioni ordinarie non abbiano legiferato, in virtù del principio di continuità si continua ad applicare la precedente disciplina, su cui in ogni caso lo Stato, dopo la riforma costituzionale del 2001, non ha possibilità di intervento.
  L'articolo 4 della legge n. 165 del 2004, in particolare, espressamente richiamato dal comma 1 del decreto-legge n. 86 del 2020 in esame, ha disposto che le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti princìpi fondamentali:
   a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze;
   b) contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto. Previsione, nel caso in cui la regione adotti l'ipotesi di elezione del Presidente della Giunta regionale secondo modalità diverse dal suffragio universale e diretto, di termini temporali tassativi, comunque non superiori a novanta giorni, per l'elezione del Presidente e per l'elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta;
   c) divieto di mandato imperativo;
   c-bis) promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, disponendo secondo quanto previsto dalla legge in base al sistema elettorale adottato.

  Relativamente a quest'ultima previsione, introdotta dalla legge 15 febbraio 2016, n. 20, si dispone che le regioni a statuto ordinario sono tenute a disciplinare con legge il sistema elettorale regionale, l'adozione di specifiche misure per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive. Tale iniziativa legislativa si è posta in linea di continuità con i provvedimenti approvati dal Parlamento nelle ultime due legislature per promuovere l'equilibrio di genere all'interno delle assemblee elettive locali, europee e nazionali.
  La predetta previsione si inserisce in un quadro normativo nazionale (legge n. 108 del 1968 e legge n. 43 del 1995) che non conteneva disposizioni per favorire la rappresentanza di entrambi i generi. La legge n. 43 del 1995 all'articolo 1, comma 6, aveva previsto che nelle liste circoscrizionali e regionali non potessero essere presenti più dei due terzi dei candidati dello stesso genere, ma la norma, non era allora supportata dalle disposizioni costituzionali sulle pari opportunità recate ora dai richiamati articoli 51 e 117 (come modificati rispettivamente dalle leggi costituzionali n. 1 del 2003 e n. 3 del 2001) e la Corte costituzionale ne dichiarò la illegittimità costituzionale con la sentenza n. 422 del 1995.
  A seguito delle richiamate modifiche introdotte dalla legge n. 20 del 2016, la legge nazionale non si limita a prevedere tra i princìpi, come stabilito nel testo originario, la «promozione della parità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive attraverso la predisposizione di misure che permettano di incentivare l'accesso del genere sottorappresentato alle cariche elettive», ma indica anche le specifiche misure adottabili, declinandole sulla base dei diversi sistemi elettorali per la scelta della rappresentanza dei consigli regionali.
  Al riguardo, la legge contempla tre ipotesi. In primo luogo, l'ipotesi di liste con preferenze: qualora la legge elettorale regionale preveda l'espressione di preferenze, sono previsti due meccanismi per promuovere la rappresentanza di genere: quota di lista del 40 per cento (in ciascuna lista i candidati di uno stesso sesso non Pag. 112devono eccedere il 60 per cento del totale); preferenza di genere (deve essere assicurata l'espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso; in caso contrario, le preferenze successive alla prima sono annullate). In secondo luogo, le liste «bloccate»: nel caso in cui la legge elettorale regionale preveda le liste senza espressione di preferenze, deve essere prevista l'alternanza tra candidati di sesso diverso, in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale. In terzo luogo, l'ipotesi dei collegi uninominali: nel caso in cui il sistema elettorale regionale preveda collegi uninominali, nell'ambito delle candidature presentate con il medesimo simbolo i candidati di un sesso non devono eccedere il 60 per cento del totale.
  Ciò premesso, segnala come la formulazione del testo del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge possa suscitare alcuni dubbi in ordine al suo ambito applicativo; il preambolo e la relazione illustrativa fanno infatti riferimento all'esigenza di garantire il rispetto, tra i princìpi fondamentali individuati dall'articolo 4 della legge n. 165 del 2004 in materia di legge elettorali regionali, del solo principio in materia di parità di genere, introdotto nel citato articolo 4 dalla legge n. 20 del 2016, mentre il comma 1 dell'articolo 1 fa riferimento ai «princìpi fondamentali posti dall'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, come modificata dalla legge 15 febbraio 2016, n. 20» e sembra pertanto ricomprenderli tutti e per tutti legittimare, in caso di mancato recepimento nella legislazione regionale, l'esercizio dei poteri sostitutivi; inoltre, la rubrica dell'articolo 1 fa riferimento ad un «intervento sostitutivo in materia di elezioni regionali per l'anno 2020»; tuttavia il contenuto del comma 1 dell'articolo 1 appare suscettibile di applicazione anche per successivi eventi elettorali; soprattutto nell'ipotesi in cui il testo abbia una portata generale, e quindi non limitata alla sola applicazione del principio della parità di genere e alle sole elezioni regionali del 2020, ritengo opportuno circoscriverne meglio la portata e le modalità di applicazione, in particolare con riferimento alle modalità di valutazione del mancato recepimento dei principi fondamentali dell'articolo 4 della legge n. 165 del 2004; essa infatti potrebbe risultare in alcuni casi difficoltosa; si pensi in particolare all'applicazione del principio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) che prescrive «l'individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze»; in altri casi, invece, un'applicazione rigida della disposizione potrebbe indebolire la distinzione tra legislazione di principio statale e legislazione attuativa regionale;
  Ricorda poi che il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame reca specifiche disposizioni da applicare nella regione Puglia per le elezioni del Consiglio regionale del 2020. Si prevede, in particolare, che al fine di assicurare il pieno esercizio dei diritti politici e l'unità giuridica della Repubblica, nella regione Puglia per le elezioni del Consiglio regionale, «in luogo delle vigenti disposizioni regionali in contrasto con i principi della legge n. 165 del 2004 e salvo sopravvenuto autonomo adeguamento regionale ai predetti principi», si applicano le disposizioni ivi previste. Si stabilisce dunque che ciascun elettore può esprimere due voti di preferenza, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso dall'altro, e le schede utilizzate per la votazione sono conseguentemente predisposte; nel caso in cui siano espresse due preferenze per candidati del medesimo sesso, si procede all'annullamento della seconda preferenza.
  Il comma 3 dispone la nomina del prefetto di Bari a commissario straordinario «con il compito di provvedere agli adempimenti conseguenti per l'attuazione del decreto», ivi compresa la ricognizione delle disposizioni regionali incompatibili con la doppia previsione di genere introdotta dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge per la regione Puglia. Al prefetto di Bari spetta dunque, in base al decreto-legge in esame, l'adozione degli adempimenti conseguenti e una ricognizione Pag. 113delle disposizioni regionali incompatibili (della regione Puglia) con le previsioni sulla doppia previsione di genere dettate dal comma 2 del decreto-legge in esame. Il compito del commissario, in base alla formulazione della norma, appare quindi quello di «compiere una ricognizione delle norme incompatibili». Rimane fermo, secondo quanto specificato al comma 3, il rispetto del principio della concentrazione delle consultazioni elettorali previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge n. 26 del 2020, che ha disposto lo svolgimento contestuale – il 20 e 21 settembre 2020 – delle elezioni previste nel 2020.
  Anche a questo proposito, rileva l'opportunità di un approfondimento sulla portata e sulle modalità applicative, in particolare laddove si prevede che «il Prefetto di Bari è nominato commissario con il compito di provvedere agli adempimenti conseguenti per l'attuazione del presente decreto»; la disposizione va infatti valutata alla luce della giurisprudenza costituzionale che appare orientata, anche se in materia diversa (la disciplina dei piani di rientro dai disavanzi sanitari), ad escludere la possibilità di ritenere conformi al dettato costituzionale provvedimenti commissariali aventi forza di legge regionale, pur tutelando, in quel settore specifico, l'attività dei commissari da interferenze degli organi regionali, anche quando questi agissero per via legislativa (sentenza n. 247 del 2018);
  L'articolo 2 del decreto-legge reca la clausola di invarianza degli oneri finanziari, disponendo che all'attuazione del decreto si provveda nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e della sua presentazione alle Camere per la conversione.
  Segnala infine che tra le altre regioni per le quali sono previste le elezioni regionali per i prossimi 20 e 21 settembre solo la Valle d'Aosta, a Statuto speciale, non ha attuato la doppia preferenza di genere.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione.

  La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 2).

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019.
S. 1721 Governo.
(Parere alla 14a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La senatrice Rosa Silvana ABATE (M5S), relatrice, rileva anzitutto come il provvedimento sia volto a garantire l'adeguamento del diritto interno a quello dell'Unione europea attraverso il conferimento di deleghe legislative al Governo per il recepimento delle direttive dell'Unione europea e per l'adeguamento dell'ordinamento interno alle disposizioni dei regolamenti UE.
  Segnala preliminarmente che sul provvedimento, la Conferenza Stato-regioni ha espresso parere favorevole dopo che il Governo ha manifestato la volontà di integrare il contenuto dell'articolo 7 in materia di recepimento della direttiva (UE) 2019/633 sulle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare con le proposte pervenute dalle regioni.
  Il provvedimento interviene in una pluralità di materie; in particolare assumono rilievo le materie di esclusiva competenza statale rapporti dello Stato con l'Unione europea; sistema tributario; mercati finanziari; ordinamento penale, previdenza sociale (articolo 117, secondo comma, lettere a), e), l) ed o) nonché le materie di competenza concorrente tutela della salute, ordinamento della comunicazione; produzione di energia; alimentazione (articolo Pag. 114117, terzo comma) e la materia di competenza residuale regionale agricoltura
  In particolare, l'articolo 1 delega il Governo ad adottare i decreti legislativi necessari per il recepimento delle direttive e per dare attuazione agli altri atti dell'Unione Europea di cui agli articoli da 3 a 20 e all'allegato A.
  Tra le direttive inserite nell'allegato A, segnala l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali con riferimento al recepimento della direttiva 2019/520 in materia di telepedaggio stradale, della direttiva 2019/1158 in materia di equilibrio tra attività professionale e vita familiare, della direttiva 2019/1161 in materia di promozione dei veicoli puliti.
  L'articolo 2 delega il Governo ad emanare decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.
  L'articolo 3 reca i princìpi e criteri direttivi specifici che il Governo dovrà osservare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 (direttiva sui servizi di media audiovisivi, «Direttiva SMAV»).
  L'articolo 4 reca i princìpi e criteri direttivi specifici che il Governo dovrà osservare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche.
  Al riguardo rileva l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nel procedimento di adozione dei decreti legislativi di recepimento.
  L'articolo 5 reca i princìpi e criteri direttivi specifici che il Governo dovrà osservare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
  Al riguardo rileva l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nel procedimento di adozione dei decreti legislativi di recepimento.
  L'articolo 6 reca i princìpi e criteri direttivi specifici che il Governo dovrà osservare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1 (Direttiva ECN Plus), che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno.
  L'articolo 7, come già accennato, reca i princìpi e criteri direttivi specifici che il Governo dovrà osservare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.
  Al riguardo rileva l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nel procedimento di adozione dei decreti legislativi di recepimento.
  L'articolo 8 reca i princìpi e criteri direttivi specifici che il Governo dovrà osservare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici.
  L'articolo 9 reca i princìpi e criteri direttivi specifici che il Governo dovrà osservare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale.
  L'articolo 10 reca i princìpi e criteri direttivi specifici che il Governo dovrà osservare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/878, per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale, nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/876, che modifica il Pag. 115regolamento (UE) 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi.
  L'articolo 11 reca i princìpi e criteri direttivi specifici che il Governo dovrà osservare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/879, per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 806/2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010.
  L'articolo 12 reca i princìpi e criteri direttivi specifici che il Governo dovrà osservare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.
  L'articolo 13 reca i princìpi e criteri direttivi specifici che il Governo dovrà osservare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1160, per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014.
  L'articolo 14 delega al Governo l'emanazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») e detta specifici princìpi e criteri direttivi.
  Al riguardo, segnala che il principio di delega di cui al comma 2, lettera c) prevede un accordo in sede di Conferenza Stato-regioni per l'adozione di misure d'urgenza in materia di sanità animale.
  L'articolo 15 demanda al Governo l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, e al regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione.
  Segnala che l'articolo prevede (comma 2, lettera f) uno specifico criterio direttivo per facilitare, previo accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, l'acquisto di dispositivi dall'estero.
  L'articolo 16 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale e detta specifici princìpi e criteri direttivi.
  L'articolo 17 delega il Governo all'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo alle commissioni applicate ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione e alle commissioni di conversione valutaria e detta specifici princìpi e criteri direttivi.
  L'articolo 18 delega il Governo all'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del titolo III, Quadro di Pag. 116certificazione della cybersicurezza, del regolamento (UE) 2019/881, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cybersicurezza, e alla certificazione della cybersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cybersicurezza»); detta, inoltre, specifici princìpi e criteri direttivi.
  Al riguardo rileva l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nel procedimento di adozione dei decreti legislativi di recepimento.
  L'articolo 19 demanda al Governo di adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (UE) 2019/943 sul mercato interno dell'elettricità e 2019/941 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE; detta, inoltre, specifici princìpi e criteri direttivi.
  Al riguardo rileva l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nel procedimento di adozione dei decreti legislativi di recepimento.
  L'articolo 20 prevede che il Governo adotti, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238. Il regolamento istituisce il prodotto pensionistico paneuropeo (PEPP), un prodotto pensionistico individuale ad adesione volontaria, con caratteristiche armonizzate su base europea; detta, inoltre, specifici princìpi e criteri direttivi.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 3).

  La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) ricorda anzitutto come l’iter al Senato sia stato molto lungo e siano state svolte molte audizioni. Nel ringraziare la relatrice per le puntuali osservazioni, segnala anche, nel merito, la difficoltà dell'applicazione di alcune disposizioni, in particolare nelle zone transfrontaliere, per le quali è necessario individuare soluzioni (pensa alle norme in materia di cibersicurezza e di pratiche commerciali sleali. Preannuncia comunque voto favorevole sulla proposta di parere.

  Il deputato Carlo PIASTRA (LEGA) sottolinea come l'esame del provvedimento sia ancora in corso e come siano state presentate numerose proposte emendative per tutelare gli enti locali, per tale ragione preannuncia l'astensione del gruppo della Lega.

  La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 3).

DL 83/2020: Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 (esame C. 2617 Governo – Rel. on. Zardini).
C. 2617 Governo.
(Parere alla XII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Diego ZARDINI (PD), relatore, nell'illustrare brevemente il contenuto del decreto-legge, ricorda che è composto da 3 articoli e da un allegato, esso detta disposizioni urgenti dirette a contenere la diffusione dell'epidemia da Covid-19. Anche a seguito dell'estensione (con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio) fino al 15 ottobre dello stato di emergenza dichiarato lo scorso 31 gennaio in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, il provvedimento è diretto a prorogare l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 19 del 2020 e nel decreto-legge n. 33 del 2020, che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure di contenimento dirette a contrastare l'espandersi dell'epidemia ed il Pag. 117loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica, nonché i termini di efficacia di alcune misure elencate nelle disposizioni indicate nell'allegato 1 al decreto medesimo.
  In tale contesto, l'articolo 1, al comma 1, del decreto-legge in esame, modificando l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, estende fino al 15 ottobre 2020 la facoltà di adottare, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, una o più misure (tra quelle indicate al comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 19) allo scopo di contrastare i rischi sanitari derivanti da Covid-19. Viene inoltre soppresso il riferimento alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.
  Il comma 2 dell'articolo 1, modificando l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2020, estende al 15 ottobre 2020, l'applicabilità delle misure previste dal medesimo decreto-legge n. 33.
  Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame dispone la proroga fino al 15 ottobre dei termini indicati nell'Allegato 1 del decreto-legge stesso, salvo quanto previsto al n. 32 dell'allegato medesimo, prevedendo che le relative disposizioni «vengano attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente».
  Ai sensi del comma 4 viene stabilito che i termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell'Allegato I, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga al 15 ottobre dello stato di emergenza e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020.
  L'articolo 2 prevede la clausola di invarianza degli oneri finanziari, disponendo che all'attuazione del presente decreto si provveda nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e della sua presentazione alle Camere per la conversione.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite si rileva come il provvedimento appaia in prevalenza riconducibile alle materie «ordinamento civile» e «profilassi internazionale», entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e q), della Costituzione.
  Rileva inoltre la materia «tutela della salute», attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  Per quanto riguarda specificamente l'articolo 1, comma 6, vengono altresì in rilievo le materie «sicurezza dello Stato» e «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere d) e g), della Costituzione, anch'esse attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Segnala altresì l'opportunità di coordinare quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 19, il quale prevede che, nelle more dell'adozione dei DPCM di attuazione delle misure previste dell'articolo 1, le regioni possano adottare unicamente misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle vigenti e l'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33, che consente invece alle regioni, con riferimento allo svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali, di introdurre misure sia più restrittive sia ampliative rispetto a quelle nazionali.
  Formula una proposta di parere favorevole con una condizione (vedi allegato 4).

  La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 4).

  La seduta termina alle 9.20.

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