CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 luglio 2020
417.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 28 luglio 2020. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 14.15.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false.
Emendamenti C. 1056-A e abb.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Alberto STEFANI, presidente, osserva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, a fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 3 degli emendamenti al testo unificato delle proposte di legge C. 1056 – A e abbinate, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false.

  Elisa TRIPODI (M5S), relatrice, segnala come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto propone di esprimere su di essi nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa.
C. 2523 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione, il disegno di legge C. 2523, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016.

  Anna MACINA (M5S), relatrice, rileva innanzitutto come l'Accordo di cui si propone la ratifica sia volto fornire un'adeguata cornice giuridica per l'avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati contraenti, al fine di consolidare le rispettive capacità difensive, di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, nonché di indurre positivi effetti, indiretti, nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi.
  Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, che è composto da 13 articoli preceduti da un breve preambolo, l'articolo I enuncia i princìpi e gli scopi dell'Accordo, prevedendo che la cooperazione avverrà sulla base dei princìpi di reciprocità ed eguaglianza, nel rispetto delle rispettive legislazioni nazionali e degli impegni internazionali assunti dalle Parti.
  L'articolo II è dedicato all'attuazione, ai campi e alle modalità della cooperazione, che si svilupperà sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti.
  In particolare, il paragrafo 2 individua i seguenti campi di cooperazione:
   politica di sicurezza e difesa;
   ricerca e sviluppo, supporto logistico ed acquisizione di materiali e servizi per la difesa;
   operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;
   conoscenze ed esperienze nei settori delle operazioni, utilizzo di equipaggiamento, gestione del personale;
   questioni relative all'ambiente e all'inquinamento provocato da attività militari;
   scienza e tecnologia;
   formazione, istruzione ed esercitazioni;
   equipaggiamenti di unità militari e organizzazione e impiego di sistemi militari;
   sanità, storia e sport militare;
   altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.

  Quanto alle modalità di cooperazione, esse consistono in:
   visite reciproche di delegazioni di personale civile e militare;
   scambio di esperienze tra esperti delle Parti;
   incontri tra i rappresentanti delle istituzioni della Difesa;
   scambio di istruttori e studenti di istituzioni militari;
   partecipazione a corsi di formazione teorici e pratici, a periodi di orientamento, seminari, conferenze, dibattiti e simposi;
   partecipazione all'addestramento militare;
   partecipazione a operazioni di mantenimento della pace e umanitarie;
   visite di navi e aeromobili militari;
   scambi culturali e sportivi;
   promozione di iniziative commerciali relative ai materiali e ai servizi della Difesa;
   trasferimento di materiale.

  L'articolo III è dedicato alle categorie di armamenti interessate ad una possibile Pag. 14cooperazione, che potrà avvenire solo in conformità dei rispettivi ordinamenti giuridici e limitatamente alle categorie di armamenti elencate.
  Al riguardo si precisa che l'equipaggiamento dei suddetti materiali potrà avvenire o con operazioni dirette tra le Parti, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi, mentre l'eventuale riesportazione verso Paesi terzi del materiale acquisito potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente, comunque in accordo con i princìpi di cui alla legge n. 185 del 1990, recante norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento.
  Vengono poi stabilite, al paragrafo 2, le modalità per lo svolgimento delle attività di cooperazione.
  L'articolo IV è relativo alla giurisdizione, prevedendo che di norma la Parte ospitante eserciti la giurisdizione per i reati commessi nel proprio territorio dal personale civile e militare ospitato. Tuttavia, la Parte ospitata può esercitare prioritariamente la propria giurisdizione qualora si tratti di reati che minaccino la sicurezza della Parte medesima ovvero siano stati commessi in servizio.
  L'articolo V regolamenta la responsabilità civile. In particolare, le Parti rinunciano a qualsiasi risarcimento vantato fra di loro o contro un membro delle proprie Forze armate, salvo i casi di dolo o colpa grave.
  Quanto ai danni a terzi, essi sono a carico della Parte cui appartiene il membro delle Forze armate che li ha cagionati, secondo la legislazione del Paese ospitante. In caso di responsabilità congiunta per danni a terzi, le Parti se ne faranno carico solidalmente.
  L'articolo VI concerne gli aspetti finanziari.
  L'articolo VII riguarda la tutela della proprietà intellettuale.
  L'articolo VIII regola la sicurezza delle informazioni classificate, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo per il tramite di canali governativi approvati dalle competenti autorità di sicurezza delle Parti e che esse dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo.
  Viene inoltre stabilito che il trasferimento a terze Parti di informazioni classificate acquisite nell'ambito dell'Accordo non può essere effettuato senza il consenso scritto della Parte originatrice, mentre la disciplina di ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate viene demandata ad un ulteriore specifico Accordo, da sottoscrivere a cura delle rispettive autorità nazionali competenti per la sicurezza.
  L'articolo IX stabilisce che le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo siano risolte dalle Parti attraverso negoziati e consultazioni per il tramite dei canali diplomatici.
  L'articolo X riguarda i protocolli aggiuntivi, i programmi, gli emendamenti e le revisioni dell'Accordo, l'articolo XI attiene alla durata e alla possibilità di denuncia dell'Accordo, l'articolo XII disciplina l'entrata in vigore del medesimo, mentre l'articolo XIII riguarda la registrazione dell'Accordo.
  Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 5 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.
  Gli articoli 3 e 4 recano, rispettivamente, la copertura finanziaria in relazione ad alcune disposizioni dell'Accordo e la clausola di invarianza finanziaria quanto alle restanti disposizioni dell'Accordo medesimo.
  L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Pag. 15Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 28 luglio 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

  La seduta comincia alle 14.30.

Programma Nazionale di Riforma per l'anno 2020, di cui alla III Sezione del Documento di economia e finanza 2020.
Doc. LVII, n. 3 – Sezione III e Allegati.

(Parere alla V Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 luglio scorso.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che nella precedente seduta di esame la relatrice, Baldino, ha formulato una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 14.35.

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