CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 giugno 2020
399.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta delle elezioni
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 30 giugno 2020.

  L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.30 alle 13.45.

GIUNTA PLENARIA

  Martedì 30 giugno 2020. — Presidenza del presidente Roberto GIACHETTI.

  La seduta comincia alle 13.45.

Verifica dei poteri su base Nazionale – Relazione nazionale sull'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali.

  Roberto GIACHETTI, presidente, comunica che la riunione odierna è dedicata all'avvio dell'esame della relazione nazionale sull'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali.
  Per quanto concerne il metodo di lavoro, visto l'articolo 11, comma 10, del regolamento, prospetta l'opportunità di svolgere, d'intesa con i relatori di ciascuna circoscrizione, un'unica relazione nazionale da parte del Presidente, che porterà all'individuazione dei deputati da convalidare nei singoli collegi plurinominali. Tale soluzione appare infatti preferibile, rispetto all'ipotesi di svolgere prima una relazione nazionale limitata alla sola definizione delle cifre elettorali nazionali e poi tante relazioni circoscrizionali, per due ordini di ragioni: innanzitutto per la stretta correlazione tra i calcoli a livello nazionale e quelli circoscrizionali, insita nel meccanismo delineato dalla legge elettorale vigente, tanto più che la verifica dei risultati elettorali è accentrata in un organo unitario, quale la Giunta, laddove le proclamazioni sono invece effettuate da tanti Uffici elettorali Circoscrizionali (UCC), in coordinamento con l'Ufficio elettorale Centrale Nazionale (UCN); inoltre, per economia procedurale, essendo già ampiamente trascorso il termine di 18 mesi, sebbene non perentorio, che l'articolo 17 del Regolamento della Camera concede alla Giunta per riferire all'Assemblea. Ricorda peraltro che le operazioni di verifica dei poteri si sono protratte per ragioni connesse sia alla complessità della legge elettorale, che ha determinato difficoltà applicative nei seggi e la necessità per la Giunta di operare un maggior numero di correzioni dei dati degli Uffici elettorali rispetto alle elezioni precedenti, Pag. 8sia alla definizione dell'elezione contestata dell'on. Cubeddu – ormai avvenuta, almeno in Giunta, e in attesa di calendarizzazione in Assemblea – sia infine alla ben nota emergenza sanitaria.

  La Giunta concorda.

  Roberto GIACHETTI, presidente, precisa che verranno pertanto preliminarmente esaminati tutti i ricorsi e i reclami – in tutto circa ottanta documenti, ma tra doppioni e sovrapposizioni in realtà i ricorrenti sono 46 – relativi all'assegnazione dei seggi per la parte proporzionale, tanto quelli che contestano le operazioni svolte dall'Ufficio elettorale nazionale quanto quelli che contestano le operazioni svolte dagli Uffici circoscrizionali. Ricorda inoltre che i ricorsi per la parte uninominale sono stati già respinti a suo tempo. Osserva che nella relazione nazionale saranno sostanzialmente ripercorse, per la validazione della procedura seguita dall'Ufficio elettorale centrale nazionale istituito presso la Corte di cassazione (UCN), tutte le operazioni già condotte da tale Ufficio, secondo quanto prescritto dall'articolo 83 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, nonché la procedura seguita dal medesimo UCN e dagli Uffici centrali circoscrizionali per l'individuazione dei candidati da proclamare nei singoli collegi plurinominali ai sensi degli articoli da 83-bis a 86 del testo unico, in particolare per quello che riguarda le pluriproclamazioni. A tale proposito osserva che il calendario dei lavori della Giunta dovrà consentire di giungere alla convalida auspicabilmente prima della pausa estiva, essendo ormai giunti quasi a metà della legislatura. Fa presente che nella seduta odierna saranno illustrati anzitutto i ricorsi presentati nei collegi plurinominali. Per celerità, deposita agli atti il proprio intervento perché sia allegato al resoconto della seduta odierna, avvertendo sin d'ora che, in qualità di relatore, ne propone l'archiviazione, poiché ritiene che i ricorsi e i reclami, sia quelli direttamente presentati alla Giunta sia quelli ad essa trasmessi dagli Uffici elettorali nazionale e circoscrizionali, non siano fondati. Ritiene inoltre che non vi siano ragioni affinché la Giunta proponga alla Camera di sollevare questioni di legittimità costituzionale, richieste in taluni dei ricorsi presentati, ricorda a margine che durante questa legislatura potrebbero altresì essere apportate modifiche alla legge elettorale vigente. Precisa pertanto che la conclusione dell'esame dei ricorsi sarà completata nella prossima seduta.
  Passa quindi all'analisi dei risultati, evidenziando che il presupposto di tale analisi è costituito dalla conferma della procedura applicativa dell'UCN, se la Giunta converrà sull'archiviazione dei ricorsi.
  Al riguardo, anticipa fin d'ora che si proporrà la convalida di tutti gli eletti al proporzionale, ad eccezione di due variazioni, rispetto alle proclamazioni effettuate dagli Uffici elettorali centrali circoscrizionali a seguito delle operazioni condotte in coordinamento con l'Ufficio centrale nazionale. La prima variazione riguarda il deputato Furgiuele e comporta quale unica conseguenza la sua proclamazione in un collegio plurinominale diverso da quello di iniziale elezione, sempre all'interno della stessa circoscrizione Calabria. Precisa che il deputato Furgiuele andava infatti proclamato per la lista Lega nel collegio plurinominale 2 della circoscrizione Calabria anziché nel collegio plurinominale 1 della medesima circoscrizione; l'UCC della Calabria appare infatti aver errato nell'applicazione dell'articolo 83-bis del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati. Rileva che occorrerà comunque aprire l'istruttoria ed instaurare la procedura di contestazione dell'elezione del deputato, che coinvolgerà oltre al deputato medesimo, anche, quali parti, i candidati primi dei non eletti della lista Lega nei due collegi plurinominali della circoscrizione Calabria. Osserva che, in pratica, la questione potrà avere rilevanza esclusivamente in caso di subentro, per qualsiasi motivo, al deputato Furgiuele.
  La seconda variazione ha invece conseguenze sul numero dei seggi assegnati Pag. 9alle liste già in sede di riparto nazionale. Come noto a pressoché a tutti i deputati che hanno svolto la funzione di relatore circoscrizionale, ricorda che in diverse circoscrizioni un numero non trascurabile di voti delle liste delle coalizioni sia di centrodestra sia di centrosinistra sono stati attribuiti erroneamente dagli Uffici centrali circoscrizionali, i quali hanno invertito tra le liste i voti ad esse assegnati in molte sezioni elettorali. Ricorda peraltro che tali incongruenze, limitatamente alla coalizione di centrodestra e alla circoscrizione Calabria, erano state già rilevate nel marzo 2018 dall'Ufficio centrale circoscrizionale della Calabria e risultano nel relativo verbale delle operazioni, oltre che in quello delle operazioni dell'Ufficio centrale nazionale. Osserva che, anche in conseguenza di tali inversioni nell'attribuzione dei voti, le cifre elettorali nazionali delle liste delle due coalizioni risultano, a seguito della verifica dei poteri, modificate in modo significativo rispetto a quelle poste a base delle proclamazioni. In particolare, sin dal riparto dei seggi a livello nazionale, risulta che il seggio spettante sulla base dei maggiori resti alla coalizione di centrodestra, assegnato dall'Ufficio centrale nazionale alla lista Fratelli d'Italia, deve invece essere attribuito alla lista Lega, in virtù delle consistenti modifiche nel calcolo dei resti derivanti dalle nuove cifre elettorali delle liste calcolate a seguito delle verifiche circoscrizionali. In applicazione delle disposizioni legislative e sulla base delle cifre elettorali verificate, tale seggio deve essere sottratto alla lista Fratelli d'Italia e attribuito alla lista Lega nel collegio plurinominale 2 della circoscrizione Veneto 1.
  Illustra quindi le operazioni di calcolo e assegnazione dei seggi, già effettuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale, ed ora verificate sulla base dei dati risultanti alla Giunta delle elezioni a seguito delle relazioni di verifica nelle singole circoscrizioni.
  Dei dati relativi a ciascuna delle seguenti operazioni si darà conto analiticamente nelle tabelle che saranno allegate alla relazione, di cui costituiranno parte integrante, che verrà depositata in una successiva seduta, una volta definito l'esame dei ricorsi ed esaminata in Assemblea la relazione della Giunta sulla proposta di convalida dell'elezione dell'onorevole Cubeddu.
  Sulla base delle verifiche nelle singole circoscrizioni, vengono innanzitutto determinati i nuovi valori delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista, come somma dei nuovi valori delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno (articolo 83, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957) e, come somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste, il nuovo valore del totale nazionale dei voti validi (articolo 83, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957). Le differenze riscontrate rispetto ai valori delle cifre elettorali nazionali delle liste calcolate dall'UCN sono riconducibili, in larga misura, a due cause: la prima è costituita dal fatto che i dati dei voti validi espressi in alcune sezioni non sono stati immessi nei prospetti elettronici elaborati dagli UCC e non sono stati, di conseguenza, considerati dall'UCN nei calcoli delle cifre elettorali nazionali e del totale dei voti validi (si tratta delle seguenti sezioni: 47, 493, 515, 767, 917, 979, 1135, 1413 e 1491 del comune di Milano e 7 del comune di Varedo, nella circoscrizione Lombardia 1; 4 del comune di Toscolano-Maderno, nella circoscrizione Lombardia 3; 14 del comune di Cremona e 12 del comune di Casalmaggiore nella circoscrizione Lombardia 4; 420 del comune di Napoli, nella circoscrizione Campania 1); la seconda causa deriva dal verificarsi dell'inversione dell'attribuzione dei voti, con particolare riferimento ai voti delle liste collegate in coalizione, per cui il dato che dal verbale sezionale corrisponde ai voti di una lista è stato attribuito dagli Uffici centrali circoscrizionali ad un'altra lista della medesima coalizione e viceversa. Al riguardo, si evidenzia che, a seguito della verifica dei verbali degli uffici elettorali sezionali di tutte le circoscrizioni Pag. 10nazionali, si è constatato, in sede di relazioni circoscrizionali per la convalida degli eletti nei collegi uninominali e l'approvazione delle cifre elettorali proporzionali, che l'errore di attribuzione dei voti del quale si dà conto nel verbale dell'Ufficio elettorale centrale della circoscrizione Calabria consistente nell'inversione dei dati relativi ai voti conseguiti dalle liste Forza Italia e Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, con notevoli differenze di voti in difetto per la lista di Forza Italia in molte sezioni nei diversi collegi della circoscrizione, si è verificato anche in svariate altre circoscrizioni ed ha coinvolto non solo le due liste citate ma tutte le liste facenti parte delle coalizioni composte dalle liste Italia Europa insieme, SVP-PATT, +Europa con Emma Bonino-Centro democratico, Civica popolare Lorenzin, Partito democratico (in seguito: coalizione di centrosinistra) e dalle liste Lega Nord, Movimento politico Forza Italia, Noi con l'Italia-UDC, Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni (in seguito: coalizione di centrodestra). A differenza di quanto avvenuto nel caso della Calabria, dove l'Ufficio centrale circoscrizionale ha potuto correggere in tempo l'errore riscontrato nelle cifre elettorali, e quindi comunicare le correzioni all'Ufficio centrale nazionale, il quale a sua volta, nella riunione del 20 marzo 2018, ha apportato le conseguenti correzioni alle cifre elettorali nazionali delle liste coinvolte, gli errori riscontrati in sede di verifica dei poteri non sono stati rilevati per tempo dagli Uffici centrali circoscrizionali. Anche per tale ragione le cifre elettorali nazionali delle nove liste comprese nelle due coalizioni calcolate dagli uffici della Giunta (UGE) differiscono in modo piuttosto significativo da quelle calcolate dall'Ufficio centrale nazionale (UCN).
  Successivamente devono essere determinati i nuovi valori delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste (articolo 83, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957); occorre a tal fine procedere alla determinazione del nuovo valore corrispondente alle soglie di sbarramento previste dalla legge. Ai sensi del citato articolo 83, comma 1, lettera c), non concorrono infatti a determinare la cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito un numero di voti validi inferiore all'1 per cento del totale nazionale; concorrono, invece (ai sensi della lettera e) del medesimo articolo 83, comma 1), le liste collegate in coalizione che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute – presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche – ed abbiano raggiunto almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione stessa o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione. Gli scostamenti riscontrati rispetto alle soglie calcolate nel verbale UCN sono minimi (soglia dell'1 per cento: +69; soglia del 20 per cento nella circoscrizione Trentino-Alto Adige: +9) e non inficiano in alcun modo l'individuazione operata dall'UCN delle liste ammesse alla partecipazione alla determinazione delle cifre elettorali di coalizione. La cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste (articolo 83, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957) è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste collegate tra loro in coalizione che hanno superato le soglie di sbarramento sopra illustrate, non considerando in tutti i passaggi successivi le liste che hanno conseguito un numero di voti validi inferiore all'1 per cento del totale. Le differenze nelle cifre elettorali nazionali delle coalizioni (+2501 per la coalizione di centrodestra e +16319 per la coalizione di centrosinistra) sono determinate sia dalla sopra illustrata emersione di voti non attribuiti dagli UCC in alcune sezioni sia, per la coalizione di centrosinistra, in buona misura dalla corretta attribuzione di voti alla lista Partito democratico, che risultano invece attribuiti dall'UCN, sulla base dei valori comunicati dagli UCC, a liste della coalizione che non hanno superato la Pag. 11soglia di sbarramento dell'1 per cento. Si conferma comunque quanto calcolato dall'UCN: partecipano alla determinazione delle cifra elettorale nazionale della coalizione di centrodestra tutte e quattro le liste coalizzate, avendo superato la soglia di sbarramento dell'1 per cento; partecipano alla determinazione della cifra elettorale nazionale della coalizione di centrosinistra le liste Partito democratico e +Europa con Emma Bonino-Centro democratico, che hanno superato la soglia di sbarramento dell'1 per cento, e SVP-PATT, che ha superato la soglia di sbarramento del 20 per cento nella circoscrizione Trentino-Alto Adige e ha 2 candidati risultati eletti nei collegi uninominali di quella circoscrizione (Albrecht Plangger e Renate Gebhard, l'elezione dei quali è stata convalidata dalla Camera nella seduta del 17 luglio 2019), mentre non partecipano a tale determinazione le liste Italia Europa insieme, e Civica popolare Lorenzin, che non hanno superato la soglia di sbarramento dell'1 per cento.
  Successivamente vanno individuate le coalizioni di liste e singole liste ammesse al riparto dei seggi (articolo 83, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957). A tal proposito, la legge prevede le seguenti soglie di sbarramento:
   coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute – presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche – che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione (articolo 83, comma 1, lettera e), numero 1);
   singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale del 10 per cento, che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché singole liste non collegate e liste collegate in coalizione che non abbiano raggiunto la percentuale del 10 per cento, rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, – presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche – che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione (articolo 83, comma 1, lettera e), numero 2).

  Anche in questo caso gli scostamenti riscontrati rispetto alle soglie calcolate nel verbale UCN (soglia del 3 per cento per le liste: +208; soglia del 10 per cento per le coalizioni: +694; soglia del 20 per cento nella circoscrizione Trentino-Alto Adige: +9) non inficiano in alcun modo l'individuazione operata dall'UCN delle coalizioni di liste e singole liste ammesse al riparto di seggi.
  È pertanto confermato:
   che sono ammesse al riparto dei seggi sia la coalizione di liste del centrodestra sia quella del centrosinistra, che hanno entrambe superato la soglia di sbarramento del 10 per cento di cui all'articolo 83, comma 1, lettera e), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957;
   che, nell'ambito della coalizione di centrodestra, sono ammesse al riparto dei seggi le liste Lega Nord, Movimento politico Forza Italia e Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, che hanno superato la soglia di sbarramento del 3 per cento di cui all'articolo 83, comma 1, lettera e), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, mentre non è ammessa la lista Noi con l'Italia-UDC, che non ha superato la medesima soglia;Pag. 12
   che, nell'ambito della coalizione di centrosinistra, sono ammesse al riparto dei seggi le liste Partito democratico, che ha superato la soglia del 3 per cento di cui all'articolo 83, comma 1, lettera e), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e la lista SVP-PATT, che ha superato la soglia del 20 per cento nella circoscrizione Trentino-Alto Adige, di cui al citato articolo 83, comma 1, lettera e), numero 1), e ha due candidati eletti nei collegi uninominali della circoscrizione medesima, mentre non sono ammesse le liste Italia Europa insieme, +Europa con Emma Bonino-Centro democratico e Civica popolare Lorenzin, che non hanno superato la predetta soglia di sbarramento del 3 per cento;
   che, tra le liste singole, sono ammesse al riparto dei seggi, avendo superato la soglia di sbarramento del 3 per cento di cui all'articolo 83, comma 1, lettera e), numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, unicamente le liste Movimento 5 stelle e Liberi e uguali, mentre non sono ammesse tutte le altre liste singole presentatesi poiché non hanno superato la predetta soglia.

  Si procede quindi alla verifica del riparto dei seggi tra le coalizioni di liste e le singole liste effettuato dall'UCN (articolo 83, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957) attraverso le operazioni di seguito descritte. Constatato che sulla base dei nuovi valori risultanti dalle verifiche nelle singole circoscrizioni e per le ragioni precedentemente esposte, il totale delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste e singole liste ammesse al riparto risulta incrementato, rispetto a quello calcolato dall'UCN, di 21.977 unità, si procede a dividere tale nuovo totale per il numero di seggi da ripartire (386) e si ottiene il nuovo quoziente elettorale nazionale, che risulta pari a 80.709, con una differenza algebrica di +57 rispetto a quello calcolato dall'UCN; si divide quindi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o lista singola ammessa al riparto per il predetto quoziente elettorale nazionale, prendendo nota sia dei quozienti interi sia dei resti delle divisioni, ottenendo in tal modo risultati sulla base dei quali risultano confermati i dati dell'UCN, sia in termini di assegnazione dei seggi a quoziente intero sia in termini di assegnazione dei seggi residui con i maggiori resti, pari a due, di cui un seggio alla lista Liberi e uguali e un seggio alla coalizione di centrodestra. Si segnala tuttavia che, mentre per l'UCN i resti della coalizione di centrodestra risultavano pari a 54.358 e quelli della coalizione di centrosinistra a 35.724, a seguito della verifica tali resti risultano, rispettivamente, pari a 48.309 e a 47.027. Resta comunque confermata l'attribuzione di 151 seggi alla coalizione di centrodestra, di 88 seggi alla coalizione di centrosinistra, di 133 seggi alla lista Movimento 5 stelle e di 14 seggi alla lista Liberi e uguali.
  A questo punto occorre procedere al riparto a livello nazionale, nell'ambito di ciascuna coalizione, dei seggi tra le liste collegate ammesse, che hanno superato le soglie di sbarramento sopra descritte (articolo 83, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957). A tal fine si effettuano le seguenti operazioni, volte a verificare le corrispondenti operazioni effettuate dall'UCN.
  Per la coalizione di centrodestra, constatato che sulla base dei nuovi valori risultanti dalle verifiche nelle singole circoscrizioni e per le ragioni precedentemente esposte, il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate ammesse al riparto risulta incrementato, rispetto a quello calcolato dall'UCN, di 15.129 unità, si procede a dividere tale nuovo totale per il numero di seggi da ripartire (151) e si ottiene il nuovo quoziente, che risulta pari a 77.725, con una differenza algebrica di +102 rispetto a quello calcolato dall'UCN nel verbale delle operazioni del 18 marzo 2018 e non aggiornato alla correzione delle cifre elettorali nella circoscrizione Calabria effettuata con il verbale del 20 marzo 2018; si divide quindi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il predetto quoziente, prendendo nota sia dei quozienti interi sia Pag. 13dei resti delle divisioni, ottenendo in tal modo risultati sulla base dei quali risultano confermati i dati dell'UCN relativamente all'assegnazione dei seggi a quoziente intero.
  L'unico seggio residuo che deve essere assegnato con i maggiori resti, che l'UCN ha assegnato alla lista Fratelli d'Italia risulta invece da attribuire alla lista Lega, in virtù delle consistenti modifiche nel calcolo dei resti derivanti dalle nuove cifre elettorali delle liste calcolate a seguito delle verifiche circoscrizionali (in termini di somma algebrica si riscontrano le seguenti modifiche dei resti: +734 per la lista Lega, che passa da 27858 a 28592; +20166 per la lista Forza Italia, che passa da 6915 a 27081; –20834 per la lista Fratelli d'Italia, che passa da 42893 a 22059. Pertanto la lista che aveva i maggiori resti secondo l'UCN viene ad essere quella con i minori resti, la lista che era seconda nella graduatoria dei resti diventa prima e quella che era ultima diventa seconda). Pertanto il riparto a livello nazionale dei 151 seggi alla coalizione di centrodestra risulta il seguente: 74 seggi alla lista Lega, a fronte di 73 seggi assegnati dall'UCN; 59 seggi alla lista Forza Italia, a conferma del dato UCN; 18 seggi alla lista Fratelli d'Italia, a fronte di un dato UCN pari a 19 seggi.
  Per la coalizione di centrosinistra, constatato che sulla base dei nuovi valori risultanti dalle verifiche nelle singole circoscrizioni e per le ragioni precedentemente esposte, il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate ammesse al riparto risulta incrementato, rispetto a quello calcolato dall'UCN, di 25.106 unità, si procede a dividere tale nuovo totale per il numero di seggi da ripartire (88) e si ottiene il nuovo quoziente, che risulta pari a 71.736, con una differenza algebrica di +285 rispetto a quello calcolato dall'UCN; si divide quindi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il predetto quoziente, prendendo nota sia dei quozienti interi sia dei resti delle divisioni, ottenendo in questo caso risultati sulla base dei quali risultano confermati i dati dell'UCN, sia in termini di assegnazione dei seggi a quoziente intero sia in termini di assegnazione dei seggi residui con i maggiori resti, pari a uno, assegnato alla lista SVP-PATT. Pertanto risulta confermato il riparto a livello nazionale degli 88 seggi alla coalizione di centrosinistra effettuato dall'UCN, che prevede l'assegnazione di 86 seggi alla lista Partito democratico e di 2 seggi alla lista SVP-PATT.
  La legge prevede che, dopo avere stabilito i seggi spettanti a livello nazionale a ciascuna lista, si proceda, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, alla verifica della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste e alle liste singole ammesse al riparto. Tutte le attribuzioni di seggi operate dall'UCN, relative alle liste o coalizioni di liste, risultano confermate sulla base dell'applicazione della procedura prevista nella legge elettorale, di seguito descritta, anche con i valori delle cifre elettorali risultanti a seguito della verifica dei poteri.
  Per ogni circoscrizione si procede alle seguenti operazioni:
   1) si determina il quoziente elettorale circoscrizionale dividendo la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle coalizioni di liste e delle singole liste ammesse al riparto dei seggi per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione, che è pari al numero dei seggi spettanti alla circoscrizione meno il numero dei collegi uninominali della circoscrizione stessa; nell'effettuare tale divisione non si tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto;
   2) si divide la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista ammessa al riparto per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista;
   3) i seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati Pag. 14alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le divisioni di cui al punto 2) hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Si escludono dall'attribuzione di cui al presente numero le coalizioni di liste o singole liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di riparto nazionale dei seggi tra le coalizioni di liste e le singole liste ammesse di cui all'articolo 83, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. In esito alle operazioni di cui ai punti 1), 2) e al presente punto, risultano confermate tutte le assegnazioni dei seggi nelle varie circoscrizioni alle coalizioni e liste singole ammesse al riparto effettuate dall'UCN ad eccezione della circoscrizione Toscana, nella quale, in base alle nuove cifre elettorali circoscrizionali, alla coalizione di centrosinistra viene assegnato un seggio con la parte decimale del quoziente che, nei calcoli dell'UCN, veniva assegnato alla lista Movimento 5 stelle. Pertanto, nella circoscrizione Toscana sono attribuiti: 9 seggi, di cui 8 a quoziente intero e 1 con la parte decimale del quoziente, alla coalizione di centrosinistra, a fronte di 8 seggi, tutti a quoziente intero, attribuiti dall'UCN; 6 seggi, tutti a quoziente intero, alla lista Movimento 5 stelle, a fronte di 7 seggi, di cui 6 a quoziente intero e 1 con la parte decimale del quoziente, attribuiti dall'UCN;
   4) a questo punto occorre accertare se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero di seggi determinato per ciascuna di esse a livello nazionale (dovendosi, in caso di difformità, far prevalere quest'ultimo). In base ai nuovi dati risultanti dalla verifica, si constata che alla lista Movimento 5 stelle risultano attribuiti 137 seggi nelle circoscrizioni e 133 nel riparto a livello nazionale e alla lista Liberi e uguali 10 seggi nelle circoscrizioni e 14 seggi nel riparto a livello nazionale; pertanto la prima lista risulta eccedentaria di 4 seggi e la seconda deficitaria di altrettanti. A ciascuna delle due coalizioni risultano assegnati, sia nelle singole circoscrizioni sia nel riparto a livello nazionale, gli stessi numeri di seggi (151 alla coalizione di centrodestra e 88 a quella di centrosinistra). Se si confrontano i risultati ottenuti con quelli delle operazioni effettuate dall'UCN si constata che, a causa della diversa assegnazione del seggio con le parti decimali dei quozienti nella circoscrizione Toscana, di cui al punto 3), la lista Movimento 5 stelle passa dall'essere eccedentaria per 5 seggi, secondo i dati dell'UCN, ad esserlo per 4 e la coalizione di centrosinistra, deficitaria per 1 seggio secondo i dati dell'UCN, non lo è più secondo i dati verificati dalla Giunta delle elezioni.

  Poiché non vi è corrispondenza tra i seggi attribuiti alla lista Movimento 5 stelle e alla lista Liberi e uguali in sede di riparto nazionale e nelle singole circoscrizioni si procede alle operazioni di compensazione previste dall'articolo 83, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, di seguito descritte, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni di liste o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste in ordine decrescente di seggi eccedenti: si sottraggono quindi i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, si assegnano i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla Pag. 15coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano coalizioni di liste o singole liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, si prosegue, per la stessa coalizione di liste o singola lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, a individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una coalizione di liste o singola lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o singola lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o singola lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.
  Mentre nel verbale delle operazioni dell'UCN sono state individuate una lista eccedentaria (Movimento 5 stelle) e una coalizione di liste (centrosinistra) e una lista (Liberi e uguali) deficitarie, sulla base dei dati verificati dalla Giunta si hanno soltanto una lista eccedentaria (Movimento 5 stelle) e una deficitaria (Liberi e uguali). In base ai nuovi dati resta comunque confermato quanto previsto nel verbale dell'UCN circa la sottrazione dei seggi alla lista Movimento 5 stelle nelle circoscrizioni Molise, Calabria, Piemonte 2 e Campania 2 e la loro attribuzione alla lista Liberi e uguali nelle stesse circoscrizioni, nelle quali tale lista ha le parti decimali del quoziente non utilizzate.
  A seguito delle operazioni di compensazione si ottiene il riepilogo definitivo dei seggi di ciascuna coalizione di liste o singola lista assegnati alle singole circoscrizioni, che conferma tutte le attribuzioni di seggi effettuate dall'UCN. Non ha infatti rilievo sul risultato finale l'unica differenza, relativa al seggio assegnato con le parti decimali in Toscana al Movimento 5 stelle dall'UCN e alla coalizione di centrosinistra in base ai dati verificati, poiché tale differenza viene meno grazie all'operazione di compensazione tra la lista eccedentaria Movimento 5 stelle e la coalizione deficitaria del centrosinistra effettuata nel verbale UCN.
  A questo punto si procede quindi alla verifica dell'attribuzione, nelle singole circoscrizioni, dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.
  A tal fine, per ogni circoscrizione e per ciascuna coalizione di liste, si procede alle seguenti operazioni:
   1) si determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle sole liste ammesse alla ripartizione (Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia per la coalizione di centrodestra; Partito democratico e SVP-PATT per la coalizione di centrosinistra) per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione. Nell'effettuare la divisione di cui al presente punto non si tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente;
   2) si divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista;
   3) i seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Si escludono dall'attribuzione di cui al presente punto le liste Pag. 16alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di riparto nazionale, per ciascuna coalizione, dei seggi tra le liste collegate ammesse di cui all'articolo 83, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. In esito alle operazioni di cui ai punti 1), 2) e al presente punto, risultano confermate tutte le assegnazioni dei seggi nelle varie circoscrizioni alle liste ammesse al riparto effettuate dall'UCN;
   4) a questo punto occorre accertare se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito a livello di riparto nazionale (dovendosi, in caso di difformità, far prevalere quest'ultimo). In base ai nuovi dati risultanti dalla verifica, con riferimento alle liste della coalizione di centrosinistra, si constata che viene attribuito loro lo stesso numero di seggi (86 alla lista Partito democratico, tutti a quoziente intero, e 2 alla lista SVP-PATT, di cui 1 con la parte decimale del quoziente) sia nel riparto nazionale sia nelle singole circoscrizioni. Con riferimento alla coalizione di centrodestra si constata invece che alla lista Lega risultano attribuiti 70 seggi nelle circoscrizioni e 74 nel riparto a livello nazionale, alla lista Forza Italia 60 seggi nelle circoscrizioni e 59 nel riparto a livello nazionale e alla lista Fratelli d'Italia 21 seggi nelle circoscrizioni e 18 seggi nel riparto a livello nazionale; pertanto la lista Fratelli d'Italia risulta eccedentaria di 3 seggi, la lista Forza Italia eccedentaria di 1 seggio e la lista Lega deficitaria di 4 seggi. Se si confrontano i risultati ottenuti con quelli delle operazioni effettuate dall'UCN si constata che per le liste della coalizione di centrosinistra risultano confermati i dati elaborati nel verbale delle operazioni dell'UCN. Per le liste della coalizione di centrodestra, a causa della diversa assegnazione del seggio con i maggiori resti a livello di riparto nazionale, la lista Lega (alla quale nel riparto nazionale dell'UCN sono attribuiti 73 seggi e non 74) passa dall'essere deficitaria per 3 seggi, secondo i dati dell'UCN, ad esserlo per 4 e la lista Fratelli d'Italia (alla quale nel riparto nazionale dell'UCN sono attribuiti 19 seggi e non 18), eccedentaria per 2 seggi secondo i dati dell'UCN, lo diventa di 3 secondo i dati verificati dalla Giunta delle elezioni; resta confermato che la lista Forza Italia (alla quale anche nel riparto nazionale dell'UCN sono attribuiti 59 seggi) risulta eccedentaria per 1 seggio.

  Avendo dunque verificato che non vi è corrispondenza, per la coalizione di liste del centrodestra, tra il numero dei seggi attribuito alle liste ammesse al riparto dei seggi in sede di riparto nazionale e quello attribuito alle medesime liste nelle singole circoscrizioni, si procede alle operazioni di compensazione dei seggi, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: si sottraggono i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, si assegnano i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, si prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, a individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento Pag. 17delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate (articolo 83, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957). In base a quanto precedentemente esposto si devono dunque sottrarre 3 seggi alla lista eccedentaria Fratelli d'Italia e 1 seggio alla lista eccedentaria Forza Italia e attribuire 4 seggi alla lista deficitaria Lega. Al tal fine, si procede in primo luogo attraverso la graduatoria delle parti decimali dei quozienti circoscrizionali della lista Fratelli d'Italia, che, come risultante anche dal verbale delle operazioni svolte dall'UCN, è quella con il maggior numero di seggi eccedentari (2 secondo l'UCN, 3 secondo i dati verificati dalla Giunta); tali parti decimali sono ordinate secondo il loro ordine crescente e partendo dalle circoscrizioni nelle quali la lista ha ottenuto seggi con la parte decimale del quoziente. In base ai nuovi dati resta confermato quanto previsto nel verbale dell'UCN circa la sottrazione dei seggi alla lista Fratelli d'Italia nelle circoscrizioni Liguria e Abruzzo e la loro attribuzione alla lista Lega nelle stesse circoscrizioni, nelle quali tale lista ha le parti decimali del quoziente non utilizzate; dal momento che i seggi da sottrarre sono 3 e non 2 come risultante nel verbale delle operazioni svolte dall'UCN, a tali circoscrizioni si aggiunge la circoscrizione Veneto 1, terza in graduatoria, dove pure il seggio va sottratto a Fratelli d'Italia e attribuito alla Lega, che non ha nemmeno in tale circoscrizione la parte decimale del quoziente utilizzata.
  Avendo effettuato la compensazione tra la lista Fratelli d'Italia e la lista Lega, si procede alla medesima operazione tra le liste Forza Italia e Lega attraverso la graduatoria delle parti decimali dei quozienti circoscrizionali della lista Forza Italia, che, come risultante anche dal verbale delle operazioni svolte dall'UCN ha un seggio eccedentario; tali parti decimali sono ordinate secondo il loro ordine crescente e partendo dalle circoscrizioni nelle quali la lista ha ottenuto seggi con la parte decimale del quoziente. In base ai nuovi dati resta confermato quanto previsto nel verbale dell'UCN circa la sottrazione del seggio alla lista Forza Italia nella circoscrizione Trentino-Alto Adige e la sua attribuzione alla lista Lega nella stessa circoscrizione, nella quale tale lista ha la parte decimale del quoziente non utilizzata.
  A seguito delle operazioni di compensazione si ottiene il riepilogo definitivo dei seggi di ciascuna lista della coalizione assegnati alle singole circoscrizioni, che differisce dalle attribuzioni effettuate dall'UCN per la diversa assegnazione sopra illustrata di un seggio nella circoscrizione Veneto 1 alla lista Lega invece che alla lista Fratelli d'Italia.
  Poiché per la coalizione di centrosinistra vi è corrispondenza tra il numero dei seggi attribuito alle due liste ammesse al riparto dei seggi in sede di riparto nazionale e quello attribuito alle medesime liste nelle singole circoscrizioni, non occorre, per tale coalizione, procedere ad alcuna operazione di compensazione.
  In conclusione, nei seggi assegnati nelle singole circoscrizioni alle liste, singole o collegate in coalizione, ammesse al riparto, in esito alla verifica dei calcoli e nelle assegnazioni effettuate su base nazionale si è presentato uno scostamento rispetto ai dati posti a base delle proclamazioni poiché risulta che un seggio, attribuito dall'UCN alla lista Fratelli d'Italia nella circoscrizione Veneto 1, spetta invece alla lista Lega.
  Si procede quindi alla verifica delle operazioni di calcolo e di assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali.
  L'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 dispone che ogni Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2 (relative Pag. 18al numero dei seggi assegnati a ciascuna lista nella circoscrizione di competenza), proceda all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste, attraverso le operazioni di seguito descritte e verificate nella presente relazione.
  A tale fine per ogni collegio plurinominale si procede attraverso le seguenti operazioni:
   1) si determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso. Nell'effettuare tale divisione non si tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. In tal modo si ottiene, per ciascun collegio di ciascuna circoscrizione, il quoziente elettorale di collegio individuato sulla base dei voti risultanti a seguito della verifica;
   2) si divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista.

  Sulla base dei dati verificati, tra le circoscrizioni suddivise in più di un collegio plurinominale, nelle sole circoscrizioni Piemonte 1 e Abruzzo il numero di seggi attribuito alle liste a livello circoscrizionale corrisponde al numero di seggi attribuito nei singoli collegi plurinominali; per tutte le altre circoscrizioni aventi più di un collegio plurinominale si deve procedere alle operazioni di compensazione tra le liste eccedentarie e quelle deficitarie.
  Nella circoscrizione Calabria, un seggio nel collegio plurinominale 2 che secondo il verbale UCC è attribuito con la parte decimale del quoziente alla lista Movimento 5 stelle risulta da attribuire alla lista Lega. Si segnala che l'UCC non ha escluso, come previsto dalla legge, la lista Movimento 5 stelle dall'attribuzione dei seggi con le parti decimali pur avendo tale lista già ottenuto i seggi ad essa spettanti nella circoscrizione con l'assegnazione dei seggi a quoziente intero e che, inoltre, l'UCC ha assegnato i seggi con le parti decimali dei quozienti attribuendo un seggio alla lista Lega nel collegio plurinominale 1 invece che nel collegio plurinominale 2, dove pure la lista Lega aveva una parte decimale del quoziente maggiore non utilizzata anche secondo quanto risulta nel verbale delle operazioni dell'UCC medesimo.
  Avendo dunque verificato che, per tutte le circoscrizioni suddivise in più di un collegio plurinominale ad eccezione di Piemonte 1 e Abruzzo, non vi è corrispondenza tra i seggi assegnati alle liste nella circoscrizione ai sensi dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e quelli assegnati nei collegi plurinominali ai sensi dell'articolo 83-bis, si procede, come previsto dal medesimo articolo 83-bis, alle operazioni di compensazione tra le liste che nella ripartizione per collegi hanno ricevuto seggi in eccesso rispetto a quelli loro spettanti a livello circoscrizionale e quelle che hanno ricevuto seggi in difetto.
  A tal fine, per ciascuna circoscrizione, si determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di essi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; si sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo si assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di essi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo all'assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; si ripetono quindi, in successione, tali operazioni sino all'assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie. Confrontando i risultati di tali operazioni con quelli dei verbali delle operazioni degli UCC si constata che, seppure in alcuni casi vi siano differenze nell'individuazione delle liste eccedentarie, vi è corrispondenza in quella delle liste deficitarie, risultando Pag. 19quindi confermate tutte le attribuzioni di seggi alle liste nei singoli collegi plurinominali con l'eccezione di due seggi, uno nella circoscrizione Veneto 1 e uno nella circoscrizione Calabria, di cui si dà dettagliatamente conto.
  Nella circoscrizione Veneto 1, si conferma, a verifica di quanto emerge nel verbale UCC, che alle liste eccedentarie Forza Italia e Movimento 5 stelle il seggio è sottratto, rispettivamente, nei collegi plurinominali 1 e 2, dove era stato originariamente attribuito alle medesime liste con le parti decimali dei quozienti minori e che alla lista deficitaria Partito democratico il seggio è assegnato nel collegio plurinominale 1, dove tale lista ha la parte decimale del quoziente maggiore. Il seggio alla lista deficitaria Lega è assegnato nel collegio plurinominale 2 come nel verbale UCC (dove però la lista deficitaria è quella di Fratelli d'Italia), infatti, pur avendo la lista Lega la parte decimale del quoziente maggiore nel collegio plurinominale 1 rispetto al collegio plurinominale 2, in tale ultimo collegio la parte decimale del quoziente non è stata utilizzata per l'assegnazione dei seggi, mentre nel collegio 1 la parte decimale risulta già utilizzata per l'attribuzione di un seggio.
  Nella circoscrizione Calabria, il seggio alla lista eccedentaria Lega è sottratto nel collegio plurinominale 1 (dove lo ha ottenuto con la minor parte decimale del quoziente rispetto a quello ottenuto, anch'esso con la parte decimale del quoziente, nel collegio plurinominale 2) mentre nel verbale dell'UCC il seggio alla lista erroneamente considerata eccedentaria (Movimento 5 stelle) è sottratto nel collegio plurinominale 2. Si conferma, a verifica di quanto emerge nel verbale UCC, che alla lista deficitaria Liberi e uguali il seggio è assegnato nel collegio plurinominale 2.
  A seguito delle operazioni di compensazione si ottengono i seggi definitivi di ciascuna lista assegnati nei collegi plurinominali delle singole circoscrizioni. In esito alla verifica dei calcoli e delle assegnazioni effettuate su base nazionale si sono presentati i seguenti scostamenti rispetto ai dati posti a base delle proclamazioni:
   un seggio, assegnato dall'UCC alla lista Fratelli d'Italia nella circoscrizione Veneto 1, collegio plurinominale 2, spetta invece alla lista Lega (differenza già riscontrata in sede di riparto dei seggi a livello circoscrizionale). In tale collegio spettano quindi alla lista Lega 3 seggi e non 2, come risultante nei verbali delle operazioni dell'UCN e dell'UCC del Veneto 1; poiché la candidata terza nella lista, Marica Fantuz, è già stata eletta nel collegio uninominale 6 della circoscrizione Veneto 1 e, ai sensi dell'articolo 85, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale, il terzo seggio della lista Lega dovrà essere attribuito al candidato Giuseppe Paolin, che segue l'ultimo degli eletti della stessa lista. Si dovrà procedere, in questo caso, all'apertura dell'istruttoria e all'instaurazione della procedura di contestazione dell'elezione del deputato Luca De Carlo, a cui è stato attribuito il seggio da sottrarre, che coinvolgerà oltre al deputato medesimo, anche il candidato Giuseppe Paolin, primo dei non eletti della lista Lega nel collegio plurinominale 2 della circoscrizione Veneto 1. Si segnala al riguardo, peraltro, che il candidato Paolin aveva presentato un ricorso, di cui si propone l'archiviazione, per altri motivi, diversi da quelli a fondamento dell'attribuzione a lui del seggio ora citato;
   un seggio, assegnato dall'UCC alla lista Lega nel collegio plurinominale 1 della circoscrizione Calabria, spetta invece alla medesima lista nel collegio plurinominale 2 della medesima circoscrizione. Siccome il capolista in entrambi i collegi della circoscrizione è Domenico Furgiuele, si dovrà procedere, anche in questo caso, all'apertura dell'istruttoria e all'instaurazione della procedura di contestazione dell'elezione del deputato Furgiuele nel collegio plurinominale 1 con contestuale Pag. 20proclamazione del medesimo nel collegio plurinominale 2, che coinvolgerà oltre al deputato medesimo, anche le candidate Emma Staine e Francesca Anastasia Porpiglia, prime dei non eletti della lista Lega, rispettivamente nel collegio plurinominale 1 e nel collegio plurinominale 2 della circoscrizione Calabria.

  Tanto premesso, propone di costituire due comitati di verifica per le circoscrizioni Veneto 1 e Calabria.

  La Giunta concorda.

  Roberto GIACHETTI, presidente, propone, per economia dei lavori, che siano designati gli stessi componenti per i due comitati, ciascuno dei quali sarà presieduto dal Presidente della Giunta, in quanto l'oggetto è strettamente connesso con calcoli e assegnazioni su base nazionale e considerata la procedura testé concordata, che affida alla relazione nazionale il compito di giungere fino all'individuazione dei deputati da convalidare nei singoli collegi plurinominali. Invita pertanto i capigruppo a provvedere quanto prima alle designazioni.
  Precisa che le comunicazioni di rito alle parti e ai soggetti interessati, previste nel regolamento della Giunta in relazione alla fase istruttoria, saranno inviate quanto prima. Le parti e i soggetti interessati, pertanto, potranno:
   da lunedì 6 a venerdì 10 luglio prendere visione dei documenti elettorali, con possibilità di estensione del termine a richiesta degli interessati;
   fino a lunedì 13 luglio produrre memorie e chiarimenti.

  Comunica che in data 14 luglio, in ipotesi, la Giunta potrebbe deliberare formalmente la contestazione delle elezioni dei deputati De Carlo e Furgiuele, fissando al 4 agosto 2020 la data di svolgimento delle relative sedute pubbliche.
  Precisa inoltre che le parti e i soggetti interessati avrebbero tempo fino a giovedì 30 luglio per il deposito di nuovi documenti o deduzioni e fino al sabato 1o agosto per prendere visione dei documenti presentati dalle controparti e della restante documentazione agli atti.
  Rileva che immediatamente dopo il 4 agosto, e prima della pausa estiva dei lavori, potranno essere esaminate dall'Assemblea le relazioni della Giunta sulle elezioni contestate dei due deputati. A tal proposito, sottolinea che, poiché la diversa attribuzione del seggio nella circoscrizione Veneto 1 discenderebbe esclusivamente dal risultato di accertamenti numerici, su di essa l'Assemblea, ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 1, del Regolamento della Camera, non dovrebbe procedere a votazioni e la proposta s'intenderebbe approvata.
  Comunica che al fine dell'approvazione della relazione nazionale dovranno essere preventivamente approvate le cifre elettorali delle liste nella circoscrizione Lazio 1 e nel collegio plurinominale 3 della medesima circoscrizione, le quali dipendono dall'esito della votazione in Assemblea – di cui conta di sollecitare la calendarizzazione, auspicabilmente, intorno a giovedì 9 luglio – sulla proposta della Giunta di convalida dell'elezione dell'on. Cubeddu.
  Osserva che, pertanto, mercoledì 15 luglio la Giunta potrà riunirsi per l'approvazione delle cifre elettorali definitive della circoscrizione Lazio 1 e del collegio plurinominale 3 della medesima circoscrizione; in tal modo saranno state approvate dalla Giunta le cifre elettorali di collegio plurinominale e circoscrizionali di tutte le liste presentatesi all'elezione della Camera dei deputati del 4 marzo 2018. In sede di relazione nazionale verranno approvate le cifre elettorali nazionali delle liste, delle quali – di fatto – la Giunta ha già definito i valori con l'approvazione delle relazioni circoscrizionali relative all'elezione nei collegi uninominali e all'approvazione delle cifre elettorali proporzionali dal momento che, per ciascuna lista, la cifra elettorale nazionale è pari alla somma delle cifre elettorali circoscrizionali.
  Ricorda che la Giunta nella seduta pubblica del 22 giugno scorso ha concluso Pag. 21l'esame dell'elezione contestata dell'onorevole Cubeddu nel collegio uninominale 12 della circoscrizione Lazio 1, nel senso di proporre all'Assemblea la convalida del deputato medesimo. Ricorda inoltre che, qualora la proposta di convalida venga accolta dall'Assemblea, i dati risultanti a seguito della verifica dei verbali sezionali effettuata in sede di verifica dei poteri, come riferiti dal relatore per la XV Circoscrizione Lazio 1 nella seduta della Giunta delle elezioni del 9 luglio 2019, andranno assunti quali cifre elettorali definitive nella circoscrizione Lazio 1 e nei suoi collegi plurinominali. Rileva che, ad ogni modo, le differenze derivanti dall'assunzione quali cifre elettorali definitive di quelle risultanti dall'istruttoria condotta dal comitato di verifica o di quelle riferite dal relatore nella citata seduta del 9 luglio 2019 non comportano variazioni apprezzabili nelle cifre poste a base delle proclamazioni nei collegi plurinominali e non modificherebbero in nessun caso tali proclamazioni.
  Osserva infine che, nella seduta del 15 luglio, la Giunta potrà quindi procedere alla proposta all'Assemblea di convalida di tutti i deputati eletti nei collegi plurinominali, ad eccezione dei deputati Luca De Carlo e Domenico Furgiuele.

  La seduta termina alle 14.25.

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