CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 25 maggio 2020
374.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 25 maggio 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

  La seduta comincia alle 13.25.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Claudio BORGHI, presidente, comunica che cessa di far parte della Commissione l'onorevole Felice Maurizio D'Ettore, che ringrazia per il lavoro svolto.

DL 23/2020: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.
C. 2461-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, fa presente che il disegno di legge dispone la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (cosiddetto «decreto liquidità») e che nella seduta odierna è all'esame della Commissione il testo elaborato dalle Commissioni riunite VI e X in sede referente. Fa presente, altresì, che il testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, è stato già esaminato dalla Commissione Bilancio, che ha espresso parere favorevole con condizioni ex articolo 81 della Costituzione nella seduta del 12 maggio 2020 e che le condizioni sono state recepite. Fa presente, infine, che sul testo modificato non è stata presentata una relazione tecnica. Oggetto di esame nel corso della seduta odierna saranno, pertanto, Pag. 8le sole modifiche introdotte dalle Commissioni di merito che presentano profili di carattere finanziario.
  Con riferimento all'articolo 1, recante misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese, in merito ai profili di quantificazione, per quanto attiene all'estensione delle garanzie alle associazioni professionali e alle società tra professionisti e alle ulteriori estensioni previste dai nuovi commi introdotti (1-bis e da 14-bis a 14-sexies) circa l'ambito applicativo delle misure di garanzia, evidenzia che le modifiche non incidono sul limite massimo dell'impegno statale. Tuttavia, poiché tale impegno è posto a fronte dei diversi interventi previsti dagli articoli 1 e 2, appare necessario acquisire elementi idonei a verificare la complessiva, perdurante congruità dell'impegno di spesa indicato nel testo in esame per far fronte all'insieme delle misure dallo stesso previste, alla luce del complesso delle modifiche intervenute.
  Per quanto riguarda l'articolo 1-ter, in materia di semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le modifiche in esame sono volte a velocizzare le procedure di erogazione degli aiuti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento europeo n. 508 del 2014 per le giornate di arresto temporaneo obbligatorio relative alle annualità dal 2017 al 2020. In base a detto articolo 33, le misure di aiuto sono sostenute dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca – FEAMP. In proposito, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione circa la possibilità che, in relazione alla quota statale di cofinanziamento, si possa determinare un'accelerazione apprezzabile delle dinamiche di cassa.
  Con riferimento all'articolo 4-ter, in materia di obiettivi annuali di pneumatici fuori uso, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la disposizione introdotta incide su obblighi posti in capo a soggetti privati: non ha pertanto osservazioni da formulare nel presupposto della conformità della disposizione alla normativa europea e nel presupposto che l'ipotizzabile riduzione delle sanzioni pecuniarie applicabili non comporti minori entrate rispetto a quanto eventualmente previsto a legislazione vigente. In ordine ad entrambi i profili appare necessario acquisire elementi di valutazione e di conferma.
  Circa l'articolo 6, comma 1-bis, relativo all'applicazione di principi contabili in materia di capitalizzazione, in merito ai profili di quantificazione, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito ad eventuali riflessi in termini di gettito derivanti dall'applicazione del predetto criterio di capitalizzazione e ammortamento con riferimento ai costi fissi di gestione relativi ai bilanci 2020.
  Per quanto concerne l'articolo 6-bis, recante disposizioni in materia rivalutazioni beni e partecipazioni nel settore turistico, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la disposizione introduce un'agevolazione fiscale senza indicare i relativi effetti finanziari né prevedere una copertura finanziaria. In particolare, segnala che il riconoscimento del maggior valore ai fini fiscali, è suscettibile di determinare un incremento degli oneri deducibili dall'impresa con conseguente riduzione del gettito tributario. In merito all'entità di tali effetti e alle risorse con cui farvi fronte andrebbero acquisiti i relativi elementi di quantificazione.
  Con riferimento all'articolo 11, commi 1 e 3, recante sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, considerato il carattere infrannuale delle proroghe disposte dalla norma in esame e tenuto conto che alla norma originaria non sono stati ascritti effetti finanziari.
  Con riferimento all'articolo 12-bis, recante disposizioni sul credito di imposta per mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare nel presupposto dell'effettiva possibilità di attivare le procedure idonee al riconoscimento del credito d'imposta nei limiti di spesa previsti dall'articolo 49 del decreto-legge n. 34 del Pag. 92019: in proposito andrebbero acquisiti elementi di valutazione e di conferma.
  Con riferimento all'articolo 12-ter, recante disposizioni in materia di beni di impresa, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che l'emendamento non è corredato di una relazione tecnica che dia conto degli elementi sottostanti la stima degli effetti di gettito indicati dalla norma. Riguardo ai profili finanziari fa presente quanto segue.
  Sul piano della formulazione letterale, al fine di precisare l'ambito di intervento delle disposizioni, andrebbe preliminarmente chiarito il riferimento alle «operazioni di cui all'articolo 1, comma 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160». In particolare, qualora la disposizione sia volta a consentire il mero differimento dell'esercizio della facoltà prevista dalla legge di bilancio 2020, e dei connessi versamenti, andrebbero chiariti i seguenti profili rilevanti ai fini della stima degli effetti finanziari. In base agli importi indicati nei commi 2 e 3, sembrerebbe sia stata adottata l'ipotesi che una parte dei contribuenti considerati dalla relazione tecnica riferita alla disciplina contenuta nella legge di bilancio 2020 fruisca del differimento previsto dalla norma in esame. In proposito, appare necessario acquisire il criterio adottato anche al fine di verificarne la prudenzialità. Ritiene, infatti, che in presenza di un più ampio termine per l'effettuazione della rivalutazione (dal quale dipendono i termini per il versamento dell'imposta sostitutiva) i contribuenti siano per lo più interessati a differire l'operazione; rimarrebbero invece interessati all'immediata fruizione, in via prevalente, solo coloro che intendono cedere tali beni, in quanto fruirebbero nell'immediato del risparmio d'imposta (tassazione sostitutiva in luogo di quella ordinaria).
  In merito, infine, ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 3 dell'articolo 12-ter, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, provvede agli oneri derivanti dalle modifiche apportate alla disciplina fiscale, prevista dalla legge di bilancio per il 2020, relativa alla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, nonché dall'incremento, per gli anni 2022 e 2023, del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Alla copertura di detti oneri, valutati in 11,8 milioni di euro per l'anno 2020, in 2 milioni di euro per l'anno 2021 e in 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede:
   a) quanto a 10,9 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo di una corrispondente quota del margine disponibile, risultante a seguito dell'attuazione del decreto-legge n. 18 del 2020, rispetto al ricorso all'indebitamento autorizzato l'11 marzo 2020 con le risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, e della relativa integrazione;
   b) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;
   c) quanto a 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dallo stesso articolo 12-ter.

  In proposito, con riferimento alla prima modalità di copertura, ricorda che l'articolo 126, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto Cura Italia), recependo quanto stabilito nelle risoluzioni di approvazione da parte delle Camere della Relazione al Parlamento presentata, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, in data 5 marzo 2020 e della relativa integrazione, presentata il successivo 11 marzo, ha autorizzato l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 25.000 milioni di euro per l'anno 2020. Dette somme sono state utilizzate per la massima parte ai fini della copertura degli oneri derivanti dal citato decreto-legge n. 18 del 2020, compresi quelli scaturenti dalle modifiche introdotte in sede di conversione. In particolare evidenzia Pag. 10che, sulla base di quanto riportato dal prospetto allegato alla relazione tecnica al maxiemendamento presentato al Senato, per l'anno 2020 risulta inutilizzata una quota pari a 175 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare, a 6.393,4 milioni di euro in termini di fabbisogno e a 11,7 milioni di euro in termini di indebitamento. Segnala altresì che l'articolo 265, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto Rilancio), in corso di conversione, utilizza una quota del margine in questione, per un importo pari a 3.340 milioni di euro in termini di fabbisogno. Tutto ciò considerato ritiene pertanto che l'onere di 10,9 milioni di euro per il corrente anno 2020 possa trovare copertura sui tre saldi di finanza pubblica, nell'ambito del predetto margine.
  Ciò posto, ferma restando la sussistenza delle occorrenti risorse a copertura dei predetti oneri, evidenzia comunque che, da un punto di vista formale, anche ai fini di una maggiore trasparenza dei meccanismi di copertura, sarebbe stata opportuna l'istituzione nel decreto-legge n. 18 del 2020 di appositi fondi in cui far confluire, per importi differenziati sui tre saldi, le risorse derivanti dal citato margine, in modo da poterne disporre l'utilizzo in occasione dell'adozione di successivi provvedimenti da cui sarebbero potuti derivare, come nel caso in esame, nuovi o maggiori oneri da coprire.
  Con riferimento alla seconda modalità di copertura evidenzia che da un'interrogazione effettuata nella banca dati della Ragioneria generale dello Stato è emerso che le risorse disponibili sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, sono pari a 3,124 milioni di euro per l'anno 2020 e che esse risultano pertanto sufficienti a far fronte per il medesimo anno agli oneri, pari a 0,9 milioni di euro, derivanti dalla disposizione in esame. Ciò considerato, appare quindi necessario che il Governo assicuri la sussistenza delle occorrenti risorse, pari a 2 milioni di euro, anche per l'anno 2021. Infine, con riferimento alla terza modalità di copertura, rinvia alle considerazioni svolte in merito ai profili di quantificazione.
  Per quanto riguarda l'articolo 12-quater, recante detraibilità dell'IVA sugli acquisti dei beni oggetto di erogazioni liberali, in merito ai profili di quantificazione, rileva che la disposizione appare suscettibile di determinare una riduzione del gettito IVA, rispetto alla quale appare necessario disporre di elementi di stima del relativo impatto finanziario.
  Con riferimento all'articolo 13, in materia di Fondo centrale di garanzia PMI, in merito ai profili di quantificazione, con particolare riferimento alle modifiche riferite al comma 1, lettera m) e lettera g), rileva che le stesse incidono sulla platea di riferimento e su alcuni parametri per la concessione delle garanzie a valere sul Fondo di garanzia per le PMI. In proposito, pur rilevando che i meccanismi di garanzia dovrebbero operare nel limite delle risorse disponibili, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità che le medesime modifiche possano incidere sulle valutazioni svolte nell'ambito della relazione tecnica ai fini della stima degli oneri indicati dal testo.
  Circa l'articolo 13-bis, in materia di Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che, nel quadro degli interventi antiusura di cui alla legge n. 108 del 1996, il Fondo per interventi di solidarietà (articolo 14), poi unificato con il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive, opera nel limite delle risorse disponibili; tenuto conto comunque che l'articolo aggiuntivo introdotto in sede referente destina una quota delle sue disponibilità al Fondo di prevenzione (articolo 15), andrebbe acquisita conferma che sulle risorse così destinate non gravino, a legislazione vigente, impegni di spesa o obbligazioni giuridicamente già perfezionate e che la nuova destinazione non sottragga risorse ad interventi già avviati o programmati.
  Per quanto concerne l'articolo 14-bis, recante proroga del Programma Nazionale Triennale Pesca e Acquacoltura, in merito Pag. 11ai profili di quantificazione, ritiene che andrebbe chiarito se la proroga possa determinare, con lo slittamento dell'erogazione di risorse ad esso destinate, effetti finanziari non scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica.
  Con riferimento all'articolo 17, comma 1-bis, in materia di poteri del Governo su operazioni rilevanza strategica nei settori agroalimentare e siderurgico, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare in considerazione del carattere ordinamentale e della neutralità finanziaria delle previsioni richiamate (articolo 15 e 16 del presente decreto).
  Circa l'articolo 18, comma 8-bis, recante proroga del versamento del PREU, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma opera una sospensione del versamento del PREU e dei canoni (in scadenza il 30 agosto), analoga alla sospensione già prevista dal decreto-legge cosiddetto Cura Italia (n. 18 del 2020) per il versamento di aprile. Pur rilevando che il versamento resta dovuto per l'anno in corso e che per tale circostanza alla sospensione di aprile non erano stati ascritti effetti di finanza pubblica, ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo sia in merito alla possibilità di effetti di cassa derivanti dall'ulteriore posticipo di entrate tributarie ed extratributarie sia in merito al profilo di rischio connesso al fatto che le ultime rate sono previste in prossimità della fine dell'esercizio finanziario, tenuto conto che un eventuale slittamento dei versamenti all'esercizio successivo comporterebbe maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Per quanto riguarda l'articolo 18-bis, recante sospensione del versamento dei canoni per l'uso di beni immobili appartenenti allo Stato, in merito ai profili di quantificazione, rileva che l'articolo 18-bis sospende il pagamento dei canoni per locazioni e concessioni di immobili demaniali e patrimoniali dello Stato per i mesi da marzo a luglio 2020, disponendone il pagamento, anche rateale e senza interessi, entro il 31 ottobre 2020, secondo le modalità definite dall'autorità concedente. In proposito, evidenzia preliminarmente che i pagamenti così sospesi debbono essere comunque effettuati nel corso dell'annualità di riferimento: pur in assenza, dunque, di effetti diretti in termini di competenza, andrebbe acquisito l'avviso del Governo in merito a possibili effetti di cassa derivanti dal rinvio infrannuale delle entrate da canoni; inoltre, andrebbe confermato che il rinvio in esame non incida sugli ulteriori oneri (quali, ad esempio, quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria) posti in capo ai concessionari e ai locatori.
  Con riferimento all'articolo 27-ter, recante disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la disposizione ha carattere facoltativo, non obbligatorio, per le regioni interessate e che la stessa può avvenire nel quadro degli accordi regionali già stipulati sulla base della legislazione vigente. Tanto premesso non ha osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare comunque opportuna una conferma – che gli eventuali costi relativi alla remunerazione delle farmacie convenzionate possano essere sostenuti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e che, nell'ipotesi che la norma in esame determini un sostenuto ampliamento della distribuzione per conto in luogo della distribuzione diretta, i meccanismi di monitoraggio della spesa farmaceutica risultino comunque idonei a presidiare gli equilibri economico-finanziari.
  Con riferimento all'articolo 29-bis, recante esonero da responsabilità per eventuale contagio, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che – in base all'articolo 42, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 – è stata prevista la procedura di infortunio in caso di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro. Successivamente, riguardo alla rivalsa dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro, è intervenuta la Circolare INAIL n. 22 del 20 maggio 2020, in base alla quale: «la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel Pag. 12caso dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali». Tanto premesso, ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo riguardo ad eventuali riflessi finanziari connessi alle ipotesi di mancata possibilità di rivalsa, per l'INAIL, in caso di infortunio, rispetto all'assetto normativo attualmente vigente e alle relative prassi applicative.
  Per quanto riguarda l'articolo 30-bis, recante norme in materia di rifiuti sanitari, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che l'articolo introdotto dispone in via provvisoria l'applicazione del regime giuridico dei rifiuti urbani ai rifiuti sanitari a solo rischio infettivo. In tal senso, premessa la necessità di una conferma riguardo alla compatibilità delle disposizioni con la normativa europea in materia, ritiene che andrebbero acquisiti elementi informativi circa possibili oneri per le amministrazioni territoriali derivanti dall'ulteriore carico di rifiuti urbani costituito dai rifiuti sanitari indicati dalla norma in esame, seppur in via provvisoria.
  Con riferimento all'articolo 33-bis, recante semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le norme vigenti subordinano l'erogazione dei contributi al fatto che i comuni beneficiari degli stessi inizino l'esecuzione dei lavori finanziati nel 2020 entro il 15 maggio mentre, in base alle modifiche apportate, l'inizio dei citati lavori potrà utilmente avvenire entro il 15 novembre dello stesso anno. Rammenta che dal prospetto riepilogativo degli effetti allegato al decreto-legge n. 34 del 2019, si evince che alle norme oggetto di modifica si attribuivano effetti pari a 75 milioni di euro su tutti i saldi di finanza pubblica. Tanto premesso, ritiene che andrebbe chiarito se il differimento del termine previsto per l'avvio dell'esecuzione dei lavori implichi la possibilità che parte dei pagamenti, effettuati dai comuni per le opere da realizzare, slitti al 2021, modificando, in tal modo, la quantificazione proposta in precedenza con riferimento ai saldi di fabbisogno e indebitamento netto.
  Circa l'articolo 37-bis, recante sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che l'articolo in esame sospende fino al 30 settembre 2020 le segnalazioni a sofferenza effettuate alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia in relazione alla moratoria apprestata dal decreto cosiddetto Cura Italia. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ad effetti di carattere diretto sulla finanza pubblica.
  Per quanto concerne l'articolo 41, comma 4-bis, in materia di sostegno di aziende agricole per ristrutturazione di mutui, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le modifiche in esame istituiscono un fondo rotativo, con una dotazione finanziaria iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, per la concessione in capo all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate al sostegno di aziende agricole. L'utilizzo delle risorse anche in esercizi successivi sembra reso possibile, per un verso, dal carattere rotativo del fondo e, per altro verso, dall'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato che consente di prescindere dal criterio dell'annualità. Premessa l'opportunità di una conferma in proposito, andrebbe peraltro precisato il riferimento al carattere «iniziale» della dotazione del fondo. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA: in proposito, rinvia alle successive considerazioni relative ai profili di copertura. Per quanto riguarda l'estensione alle imprese agricole, anche di nuova costituzione, dell'accesso ai mutui agevolati, di cui al Titolo I, capo 01, del decreto legislativo n. 185 del 2000, a valere sul Fondo rotativo di cui all'articolo 4 del decreto 30 novembre 2004 del Ministero dell'economia, rileva Pag. 13che detta estensione appare configurarsi come una nuova finalizzazione nell'ambito di risorse già stanziate. In merito alla congruità delle medesime risorse rispetto alle finalità indicate e a quelle già previste a legislazione vigente ritiene opportuno acquisire elementi di valutazione e di conferma.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 4-bis dell'articolo 41, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, nel prevedere l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di un fondo rotativo, con una dotazione finanziaria iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato a favorire lo sviluppo di nuova imprenditoria in agricoltura, provvede al relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 3 del 2020. Al riguardo, ricorda che il menzionato Fondo, che reca risorse esclusivamente in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, è stato istituito con una dotazione iniziale di 589 milioni di euro per l'anno 2020 ed è stato successivamente incrementato con un importo di 2 miliardi di euro per l'anno 2020 dall'articolo 126, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto Cura Italia). Ricorda altresì che il predetto Fondo è stato oggetto di riduzione ad opera, sia della lettera c) del comma 6-bis del predetto articolo 126, in misura pari a 360 milioni di euro per l'anno 2020, sia dell'articolo 202, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto Rilancio), in corso di conversione, nella misura di 2 miliardi di euro per l'anno 2020. Sulla base di quanto evidenziato risulta pertanto che sul Fondo in esame risultano presenti risorse in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno pari a 229 milioni di euro per l'anno 2020, sufficienti alla copertura dell'onere di cui all'articolo 41, comma 4-bis.
  Con riferimento all'articolo 42, comma 1, recante commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la disposizione potrebbe presentare profili di onerosità tenuto conto che la relazione tecnica riferita al testo originario dell'articolo 42 in esame riferiva che l'onere derivante dalla previsione di un'indennità per il Commissario straordinario risultava compensato da risparmi di spesa relativi al mancato pagamento dei compensi previsti per tutti gli organi dell'ente, compreso il Consiglio di amministrazione che, per effetto della modifica in esame, non sarebbe più soggetto a decadenza. In proposito ritiene che andrebbe acquisita la valutazione del Governo.
  Con riferimento all'articolo 42-ter, in materia di progettazione e realizzazione del nuovo complesso ospedaliero di Siracusa, in merito ai profili di quantificazione, osserva che le norme, intervenendo nel quadro di risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente, sono volte soprattutto a consentire al soggetto nominato come Commissario straordinario di operare in deroga alle norme vigenti e di esperire procedure acceleratorie. In proposito non ha quindi osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – che lo sviluppo per cassa della spesa sia compatibile con quello già scontato ai fini dei tendenziali.

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA evidenzia che i nuovi soggetti indicati tra i beneficiari delle garanzie SACE, di cui all'articolo 1, ossia le associazioni professionali e le società tra professionisti, erano già tutti ammissibili al Fondo PMI, sicché a carico di tale Fondo non si determinano nuovi o maggiori oneri, inoltre, poiché la garanzia SACE opera solo dopo il pieno utilizzo della capacità del Fondo PMI, l'impatto della previsione sulla Garanzia Italia di cui all'articolo 1 sarà necessariamente molto contenuto e, in ogni caso, vi si potrà fare fronte con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, come rifinanziato dall'articolo 31 del decreto-legge n. 34 del 2020. Osserva peraltro come appaia necessario Pag. 14riferire le condizioni per la concessione delle garanzie previste dal comma 2 dell'articolo 1, non solo alle garanzie di cui al comma 1, ma anche a quelle di cui comma 1-bis del medesimo articolo 1, relative alla cessione di crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente, introdotto nel corso dell'esame in sede referente.
  Segnala quindi la necessità di precisare che dall'attuazione del medesimo comma, che prevede la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e la SACE Spa, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Conferma che la semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca, introdotta dall'articolo 1-ter, non comporta un'apprezzabile accelerazione delle dinamiche di cassa, fermo restando che tali misure trovano esclusivamente copertura nelle risorse europee e di cofinanziamento del Programma operativo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014/2020 che, ordinariamente, finanzia le misure di arresto definitivo e temporaneo delle imbarcazioni utilizzate per la pesca.
  Osserva che la disposizione di cui all'articolo 4-ter prevede una deroga al target 2020 degli obblighi previsti per la raccolta degli pneumatici fuori uso (PFU) dall'articolo 228, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, consistente in una quantità di PFU pari a quella dell'immesso in commercio nell'anno precedente. Tale deroga è giustificata dal fatto che produttori e importatori garantiscono la gestione degli PFU anche durante il periodo emergenziale, pur non immettendo sul mercato quantità tali da generare, con la sostituzione, PFU nelle quantità previste per il 2020. Ne consegue che, in via del tutto eccezionale, il target annuale viene riferito al biennio 2020-2021, circostanza che ovviamente non appare suscettibile di incidere sugli introiti da sanzioni, dal momento che i nuovi obiettivi sono stati determinati in funzione della nuova situazione di mercato.
  Rileva poi che la disposizione di cui all'articolo 6, comma 1-bis, prevedendo la capitalizzazione di alcuni costi fissi di gestione, appare suscettibile di determinare oneri privi di idonea quantificazione e copertura.
  Con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 6-bis, che consente alle imprese del settore alberghiero e termale la rivalutazione agevolata di beni e partecipazioni, evidenzia che questa ripropone il medesimo beneficio fiscale previsto dall'articolo 1, commi da 696 a 704, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) con riferimento alle poste risultanti dal bilancio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 ed appare pertanto suscettibile di determinare minori entrate quantificabili, applicando la medesima metodologia adottata in sede di relazione tecnica alla legge di bilancio 2020, in 0,85 milioni di euro per il 2021, 2,59 milioni di euro per il 2022, 1,78 milioni di euro per il 2023, 1,87 milioni di euro per il 2024 e 1,81 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
  Osserva che le disposizioni di cui all'articolo 12-bis, che riconoscono un credito d'imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state disdette in ragione dell'emergenza COVID-19, devono essere riformulate al fine di precisare che il credito di imposta di cui all'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, viene esteso anche alle spese di cui trattasi, in modo da assicurare la sostenibilità della citata estensione nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.
  Segnala quindi che la disposizione di cui all'articolo 12-ter, che interviene sulla disciplina della rivalutazione agevolata dei beni d'impresa di cui alla legge di bilancio 2020, deve essere riformulata, al comma 1, nel senso di prevedere che essa si applica, non già alle «operazioni» di cui all'articolo 1, comma 696 e seguenti, della citata legge di bilancio, ma più specificatamente alla «rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni» di cui ai predetti commi, giacché in mancanza di tale precisazione, Pag. 15in linea teorica, la norma potrebbe applicarsi a tutte le operazioni presenti nei commi successivi fino alla fine dell'articolo 1 della medesima legge di bilancio. La predetta disposizione comunque consente di effettuare la rivalutazione relativamente ai valori dei beni aziendali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 e di pagare l'imposta sostitutiva anche successivamente a quanto originariamente previsto. Ricorda che la relazione tecnica della legge di bilancio 2020, riferita alla originaria disposizione, indicava un'imposta sostitutiva in termini di cassa pari a 17,7 milioni di euro per ogni anno dal 2020 al 2022, invece, con riferimento alla nuova disposizione, si ipotizza che solo un terzo della platea interessata sia in grado di pagare l'imposta sostitutiva prevista per il 2020, mentre i restanti due terzi recuperino tale mancanza nei tre anni successivi. Si ipotizza similmente che due terzi dei soggetti sia in grado di pagare l'imposta sostitutiva prevista per il 2021, mentre i restanti paghino nei due anni successivi. Conferma infine che il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, a cui sono imputati parte degli oneri derivanti dal citato articolo 12-ter, reca le occorrenti disponibilità per farvi fronte non solo nel 2020, ma anche nel 2021.
  Assicura che la disposizione di cui all'articolo 12-quater, che prevede la detraibilità dell'IVA pagata per l'acquisto di beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura, non ha effetti finanziari, giacché il diritto alla detrazione IVA per i soggetti che effettuano erogazioni liberali per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è già previsto a legislazione vigente dall'articolo 124 del decreto-legge n. 34 del 2020 e, pertanto, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Analogamente conferma che le modifiche introdotte all'articolo 13 nel corso dell'esame in sede referente non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica giacché i sottostanti meccanismi di garanzia operano comunque nel limite delle risorse disponibili.
  Conferma inoltre che le disposizioni di cui all'articolo 13-bis, che prevedono che, per l'esercizio relativo all'anno 2020, in acconto sul saldo di fine esercizio, venga destinato al Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura il 20 per cento dell'attivo di esercizio del Fondo per interventi di solidarietà alle vittime dell'usura, non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri, posto che la misura opera comunque nell'ambito delle disponibilità del Fondo medesimo. Rileva tuttavia la necessità di prevedere la riassegnazione al Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, della citata percentuale dell'attivo di esercizio del Fondo per interventi di solidarietà alle vittime dell'usura.
  Assicura che la proroga del programma nazionale triennale pesca e acquacoltura previsto dall'articolo 14-bis non appare suscettibile di determinare effetti finanziari, giacché la proroga trova attuazione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Nemmeno l'articolo 18, comma 8-bis, che proroga al 22 settembre 2020 i termini per il versamento del PREU e del canone concessorio per apparecchi da intrattenimento in scadenza entro il 30 agosto 2020, appare suscettibile di determinare effetti finanziari negativi sull'anno 2020 giacché la proroga disposta scade comunque prima della conclusione dell'esercizio finanziario in corso.
  Conferma che la disposizione di cui all'articolo 18-bis, che prevede la sospensione del versamento dei canoni per l'uso di beni immobili appartenenti allo Stato, non appare suscettibile di determinare effetti finanziari negativi sull'anno 2020 giacché la proroga disposta scade comunque prima della fine dell'esercizio finanziario in corso, fermo restando che la rateizzazione ivi prevista dovrà concludersi entro e non oltre il 31 ottobre 2020. Tuttavia, posto che la decorrenza della Pag. 16sospensione del pagamento dei canoni retroagisce al 1o marzo 2020, la disposizione dovrebbe essere riformulata al fine di fare salvi i pagamenti eventualmente già eseguiti, in modo da evitare l'insorgenza di maggiori oneri a carico dello Stato, nel caso di possibili richieste di rimborso.
  Osserva che la disposizione di cui all'articolo 27-ter, in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti, dovrebbe essere riformulata precisando, al fine di escludere nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, che il regime di distribuzione dei farmaci ivi previsto non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale.
  Assicura che le disposizioni di cui all'articolo 30-bis, in materia di rifiuti sanitari, non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica giacché esse non vincolano le strutture sanitarie pubbliche e private a procedere alla sterilizzazione in situ dei rifiuti sanitari a solo rischio infettivo, ma prevedono, nel caso ciò avvenga, una qualificazione ex lege del rifiuto risultante da tale trattamento.
  Segnala che l'articolo 33-bis, che proroga di sei mesi le misure previste dall'articolo 30 del decreto-legge n. 34 del 2019 per l'avvio di un programma pluriennale volto a potenziare gli investimenti dei piccoli comuni per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e copertura giacché, prorogando di sei mesi i termini previsti dal comma 14-ter dell'articolo 30 del decreto-legge n. 34 del 2019, determina lo slittamento per l'avvio del citato programma pluriennale dal 2020 al 2021, ove si considerino le proroghe già disposte con riferimento al citato comma 14-ter dall'articolo 114 del decreto-legge n. 34 del 2020.
  Infine rileva che l'articolo 42, comma 1, che esclude il Consiglio di amministrazione di AGENAS dalla decadenza automatica a seguito della nomina del Commissario straordinario non compromette la neutralità finanziaria della disposizione originaria, giacché tale neutralità sarà comunque garantita dal risparmio di spesa conseguente al mancato pagamento dei compensi previsti per il presidente e per il direttore generale – che invece decadranno con la nomina dell'organo straordinario – che consentirà di compensare la retribuzione dovuta al Commissario, sempre che quest'ultimo non ne percepisca già un'altra, stante il previsto divieto di cumulo.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2461-A Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 23 del 2020, recante Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo riguardo alle modifiche introdotte dalle Commissioni riunite VI e X, nel corso dell'esame in sede referente, da cui si evince che:
    i nuovi soggetti indicati tra i beneficiari delle garanzie SACE, di cui all'articolo 1, ossia le associazioni professionali e le società tra professionisti, erano già tutti ammissibili al Fondo PMI, sicché a carico di tale Fondo non si determinano nuovi o maggiori oneri;
    inoltre, poiché la garanzia SACE opera solo dopo il pieno utilizzo della capacità del Fondo PMI, l'impatto della previsione sulla Garanzia Italia di cui all'articolo 1 sarà necessariamente molto contenuto e, in ogni caso, vi si potrà fare fronte con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, come rifinanziato dall'articolo 31 del decreto-legge n. 34 del 2020;Pag. 17
    appare necessario riferire le condizioni per la concessione delle garanzie previste dal comma 2 dell'articolo 1, non solo alle garanzie di cui al comma 1, ma anche a quelle di cui comma 1-bis del medesimo articolo 1, relative alla cessione di crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente, introdotto nel corso dell'esame in sede referente;
    all'articolo 1-bis, comma 4, appare necessario precisare che dall'attuazione del medesimo comma, che prevede la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e la SACE Spa, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    la semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca introdotte dall'articolo 1-ter non comporta una apprezzabile accelerazione delle dinamiche di cassa, fermo restando che tali misure trovano esclusivamente copertura nelle risorse europee e di cofinanziamento del Programma operativo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014/2020 che, ordinariamente, finanzia le misure di arresto definitivo e temporaneo delle imbarcazioni utilizzate per la pesca;
    la disposizione di cui all'articolo 4-ter prevede una deroga al target 2020 degli obblighi previsti per la raccolta degli pneumatici fuori uso (PFU) dall'articolo 228, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, consistente in una quantità di PFU pari a quella dell'immesso in commercio nell'anno precedente;
    tale deroga è giustificata dal fatto che produttori e importatori garantiscono la gestione degli PFU anche durante il periodo emergenziale, pur non immettendo sul mercato quantità tali da generare, con la sostituzione, PFU nelle quantità previste per il 2020;
    ne consegue che, in via del tutto eccezionale, il target annuale viene riferito al biennio 2020-2021, circostanza che ovviamente non appare suscettibile di incidere sugli introiti da sanzioni, dal momento che i nuovi obiettivi sono stati determinati in funzione della nuova situazione di mercato;
    la disposizione di cui all'articolo 6, comma 1-bis, prevedendo la capitalizzazione di alcuni costi fissi di gestione, appare suscettibile di determinare oneri privi di idonea quantificazione e copertura;
    la disposizione di cui all'articolo 6-bis, che consente alle imprese del settore alberghiero e termale la rivalutazione agevolata di beni e partecipazioni, ripropone il medesimo beneficio fiscale previsto dall'articolo 1, commi da 696 a 704, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) con riferimento alle poste risultanti dal bilancio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, ed appare pertanto suscettibile di determinare minori entrate quantificabili, applicando la medesima metodologia adottata in sede di relazione tecnica alla legge di bilancio 2020, in 0,85 milioni di euro per il 2021, 2,59 milioni di euro per il 2022, 1,78 milioni di euro per il 2023, 1,87 milioni di euro per il 2024 e 1,81 milioni di euro annui a decorrere dal 2025;
    le disposizioni di cui all'articolo 12-bis, che riconoscono un credito d'imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state disdette in ragione dell'emergenza COVID-19, devono essere riformulate al fine di precisare che il credito di imposta di cui all'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, viene esteso anche alle spese di cui trattasi, in modo da assicurare la sostenibilità della citata estensione nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente;
    la disposizione di cui all'articolo 12-ter, che interviene sulla disciplina della rivalutazione agevolata dei beni d'impresa di cui alla legge di bilancio 2020, deve essere riformulata, al comma 1, nel senso di prevedere che essa si applica, non già alle «operazioni» di cui all'articolo 1, Pag. 18comma 696 e seguenti, della citata legge di bilancio, ma più specificatamente alla «rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni» di cui ai predetti commi, giacché in mancanza di tale precisazione, in linea teorica, la norma potrebbe applicarsi a tutte le operazioni presenti nei commi successivi fino alla fine dell'articolo 1 della medesima legge di bilancio;
    la predetta disposizione comunque consente di effettuare la rivalutazione relativamente ai valori dei beni aziendali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 e di pagare l'imposta sostitutiva anche successivamente a quanto originariamente previsto;
    la relazione tecnica della legge di bilancio 2020, riferita alla originaria disposizione, indicava un'imposta sostitutiva in termini di cassa pari a 17,7 milioni di euro per ogni anno dal 2020 al 2022;
    con riferimento alla nuova disposizione, invece si ipotizza che solo un terzo della platea interessata sia in grado di pagare l'imposta sostitutiva prevista per il 2020, mentre i restanti due terzi recuperino tale mancanza nei tre anni successivi;
    similmente, si ipotizza che due terzi dei soggetti sia in grado di pagare l'imposta sostitutiva prevista per il 2021, mentre i restanti paghino nei due anni successivi;
    il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, a cui sono imputati parte degli oneri derivanti dal citato articolo 12-ter, reca le occorrenti disponibilità per farvi fronte non solo nel 2020, ma anche nel 2021;
    la disposizione di cui all'articolo 12-quater, che prevede la detraibilità dell'IVA pagata per l'acquisto di beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura, non ha effetti finanziari, giacché il diritto alla detrazione IVA per i soggetti che effettuano erogazioni liberali per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è già previsto a legislazione vigente dall'articolo 124 del decreto-legge n. 34 del 2020 e, pertanto, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    le modifiche introdotte all'articolo 13 nel corso dell'esame in sede referente non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica giacché i sottostanti meccanismi di garanzia operano comunque nel limite delle risorse disponibili;
    le disposizioni di cui all'articolo 13-bis, che prevedono che, per l'esercizio relativo all'anno 2020, in acconto sul saldo di fine esercizio, venga destinato al Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura il 20 per cento dell'attivo di esercizio del Fondo per interventi di solidarietà alle vittime dell'usura, non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri, posto che la misura opera comunque nell'ambito delle disponibilità del Fondo medesimo;
    appare tuttavia necessario prevedere la riassegnazione al Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, della citata percentuale dell'attivo di esercizio del Fondo per interventi di solidarietà alle vittime dell'usura;
    la proroga del programma nazionale triennale pesca e acquacoltura previsto dall'articolo 14-bis non appare suscettibile di determinare effetti finanziari, giacché la proroga trova attuazione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
    l'articolo 18, comma 8-bis, che proroga al 22 settembre 2020 i termini per il versamento del PREU e del canone concessorio per apparecchi da intrattenimento in scadenza entro il 30 agosto 2020, non appare suscettibile di determinare effetti finanziari negativi sull'anno 2020 giacché la proroga disposta scade comunque prima della conclusione dell'esercizio finanziario in corso;Pag. 19
    la disposizione di cui all'articolo 18-bis, che prevede la sospensione del versamento dei canoni per l'uso di beni immobili appartenenti allo Stato, non appare suscettibile di determinare effetti finanziari negativi sull'anno 2020 giacché la proroga disposta scade comunque prima della fine dell'esercizio finanziario in corso, fermo restando che la rateizzazione ivi prevista dovrà concludersi entro e non oltre il 31 ottobre 2020;
    tuttavia, posto che la decorrenza della sospensione del pagamento dei canoni retroagisce al 1o marzo 2020, la disposizione dovrebbe essere riformulata al fine di fare salvi i pagamenti eventualmente già eseguiti, in modo da evitare l'insorgenza di maggiori oneri a carico dello Stato, nel caso di possibili richieste di rimborso;
    la disposizione di cui all'articolo 27-ter, in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti, dovrebbe essere riformulata precisando, al fine di escludere nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, che il regime di distribuzione dei farmaci ivi previsto non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale;
    le disposizioni di cui all'articolo 30-bis, in materia di rifiuti sanitari, non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica giacché esse non vincolano le strutture sanitarie pubbliche e private a procedere alla sterilizzazione in situ dei rifiuti sanitari a solo rischio infettivo, ma prevedono, nel caso ciò avvenga, una qualificazione ex lege del rifiuto risultante da tale trattamento;
    l'articolo 33-bis, che proroga di sei mesi le misure previste dall'articolo 30 del decreto-legge n. 34 del 2019 per l'avvio di un programma pluriennale volto a potenziare gli investimenti dei piccoli comuni per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e copertura giacché, prorogando di sei mesi i termini previsti dal comma 14-ter dell'articolo 30 del decreto-legge n. 34 del 2019, determina lo slittamento per l'avvio del citato programma pluriennale dal 2020 al 2021, ove si considerino le proroghe già disposte con riferimento al citato comma 14-ter dall'articolo 114 del decreto-legge n. 34 del 2020;
    l'articolo 42, comma 1, che esclude il Consiglio di amministrazione di AGENAS dalla decadenza automatica a seguito della nomina del Commissario straordinario non compromette la neutralità finanziaria della disposizione originaria, giacché tale neutralità sarà comunque garantita dal risparmio di spesa conseguente al mancato pagamento dei compensi previsti per il presidente e per il direttore generale – che invece decadranno con la nomina dell'organo straordinario – che consentirà di compensare la retribuzione dovuta al Commissario, sempre che quest'ultimo non ne percepisca già un'altra, stante il previsto divieto di cumulo;

  rilevata la necessità di:
   riformulare il comma 2 dell'articolo 1 applicando le condizioni per la concessione delle garanzie previste dal citato comma 2 non solo alle garanzie di cui al comma 1, ma anche a quelle di cui comma 1-bis del medesimo articolo 1, relative alla cessione di crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente, introdotto nel corso dell'esame in sede referente;
   inserire all'articolo 1-bis, comma 4, una clausola di neutralità finanziaria volta a precisare che dall'attuazione del medesimo comma, che prevede la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e la SACE Spa, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   sopprimere il comma 1-bis dell'articolo 6, concernente la capitalizzazione di alcuni costi fissi di gestione, in quanto suscettibile di determinare oneri privi di idonea quantificazione e copertura;Pag. 20
   introdurre all'articolo 6-bis, dopo il comma 9, una clausola di copertura finanziaria, al fine di provvedere alle minori entrate derivanti dalla rivalutazione agevolata di beni e partecipazioni del settore alberghiero e termale prevista dal medesimo articolo 6-bis, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190;
   riformulare i commi 1 e 2 dell'articolo 12-bis al fine di estendere la disciplina del credito d'imposta di cui all'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, anche alle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state disdette, in ragione dell'emergenza COVID-19, in modo da assicurare la sostenibilità della citata estensione nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente;
   riformulare la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 12-ter, nel senso di prevedere che essa si applica, non già alle «operazioni» di cui all'articolo 1, comma 696 e seguenti della legge di bilancio 2020, ma più specificatamente alla «rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni» di cui ai predetti commi;
   all'articolo 13-bis, prevedere la riassegnazione al Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura della percentuale dell'attivo di esercizio del Fondo per interventi di solidarietà alle vittime dell'usura, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato;
   riformulare la disposizione di cui all'articolo 18-bis, che prevede la sospensione del versamento dei canoni per l'uso di beni immobili appartenenti allo Stato, al fine di fare salvi i pagamenti eventualmente già eseguiti;
   riformulare la disposizione di cui all'articolo 27-ter, in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti, al fine di precisare, al comma 1, che il regime di distribuzione dei farmaci ivi previsto non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, in modo da escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
   sopprimere l'articolo 33-bis, che proroga di sei mesi le misure previste dall'articolo 30 del decreto-legge n. 34 del 2019, in quanto suscettibile di determinare lo slittamento dell'avvio del relativo programma pluriennale volto a potenziare gli investimenti dei piccoli comuni dal 2020 al 2021,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 1, comma 2, alinea, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: ai commi 1 e 1-bis;
   all'articolo 1-bis, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   all'articolo 6, sopprimere il comma 1-bis;
   all'articolo 6-bis, dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 0,85 milioni di euro per il 2021, 2,59 milioni di euro per il 2022, 1,78 milioni di euro per il 2023, 1,87 milioni di euro per il 2024 e 1,81 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190;
   all'articolo 12-bis, sostituire i commi 1 e 2 con il seguente: 1. Il credito di imposta di cui all'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, Pag. 21n. 58, spetta, per l'anno 2020, anche per le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto;
   all'articolo 12-ter, comma 1, sostituire le parole da: Le operazioni fino a: possono essere effettuate con le seguenti: La rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni di cui all'articolo 1, comma 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle condizioni ivi stabilite, può essere effettuata;
   all'articolo 13-bis, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   sostituire la parola: destinato con la seguente: riassegnato;
   dopo le parole: 1996, n. 108, aggiungere le seguenti: previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato;
   all'articolo 18-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono comunque fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
   all'articolo 27-ter, comma 1, dopo le parole: possono essere distribuiti agli assistiti aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale,
   sopprimere l'articolo 33-bis».

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.45.