CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 maggio 2020
371.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
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GIUNTA PLENARIA

  Mercoledì 20 maggio 2020. — Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.

  La seduta comincia alle 12.20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Domanda di autorizzazione all'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del deputato Antonio Pentangelo (Doc. IV, n. 8).

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, comunica che il 15 maggio scorso è stata assegnata alla Giunta una richiesta di autorizzazione all'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del deputato Antonio Pentangelo nell'ambito del procedimento penale n. 4810/2018 RGNR – n. 687/19 RG GIP, pervenuta alla Camera in pari data dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata.
  Ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, la Giunta dovrà pertanto riferire all'Assemblea entro trenta giorni dalla trasmissione degli atti da parte del Presidente della Camera, entro quindi il 14 giugno 2020.
  L'incarico di riferire su tale procedimento è affidato alla deputata Lucia Annibali.
  Ai sensi del citato articolo 18 del Regolamento, il deputato Pentangelo sarà invitato a rendere i chiarimenti che ritiene opportuni, tramite l'invio di una nota ovvero personalmente in audizione, eventualmente già nella seduta del prossimo mercoledì 27 maggio.

AUTORIZZAZIONI AD ACTA

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di conversazioni e comunicazioni telefoniche e ambientali nei confronti di Antonio Marotta, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 6).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 1o aprile 2020.

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  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, in merito alla domanda di autorizzazione all'utilizzazione di conversazioni e comunicazioni telefoniche e ambientali nei confronti di Antonio Marotta, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 6), dà la parola al relatore Sarro per la formulazione della proposta, in vista della deliberazione prevista per la seduta del prossimo mercoledì 27 maggio, così come convenuto nella scorsa riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

  Carlo SARRO (FI), relatore, ricorda che la richiesta in titolo ha a oggetto: un tabulato dell'utenza telefonica in uso a Luigi Esposito per il giorno 3 marzo 2015 (la cui acquisizione è stata autorizzata con decreto urgente del 5 marzo 2015); cinque intercettazioni ambientali effettuate nello studio in uso a Raffaele Pizza in via in Lucina 17, delle quali due captate il 3 marzo 2015, una il 21 maggio 2015, una il 2 luglio 2015 e una il 29 luglio 2015. Le intercettazioni erano state autorizzate con decreto del 17 dicembre 2014, autorizzato in pari data ed emesso nell'ambito del procedimento penale n. 36768/13 RGNR, inizialmente per altri ambienti e poi estese allo studio di via in Lucina a partire dal 5 gennaio 2015; tre intercettazioni telefoniche sull'utenza telefonica in uso a Luigi Esposito, tutte captate il 2 luglio 2015. Le intercettazioni erano state autorizzate con decreto del 18 marzo 2015, autorizzato il 17 marzo ed emesso nell'ambito del procedimento penale n. 36768/13 RGNR.
  Il procedimento riguarda presunte malversazioni nell'assegnazione di appalti pubblici, e consiste in una vicenda i cui elementi di prova sono tutti concentrati nelle intercettazioni, che richiedono pertanto un esame particolarmente scrupoloso per quanto attiene ai profili di competenza della Giunta.
  La richiesta, come ricordato, è pervenuta il 15 gennaio 2020. Peraltro, l'udienza preliminare si è svolta in data 7 novembre 2019 e l'ordinanza reca la medesima data.
  A margine, ricorda che, l'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, prevede che il giudice – qualora ritenga necessario utilizzare intercettazioni o tabulati di conversazioni nelle quali sia stato captato un parlamentare – decide con ordinanza e richiede, entro i dieci giorni successivi, l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni sono state intercettate. Nonostante il superamento del termine ordinatorio, ritiene tuttavia che, come avvenuto in altri precedenti della Giunta, tale circostanza non precluda il seguito dell'esame del documento, per quanto possa essere considerata indizio di poca accuratezza.
  La documentazione originariamente pervenuta dal giudice, a seguito delle richieste della Giunta di integrazione è stata successivamente integrata con copia di tutto il fascicolo giudiziario, ed è pertanto tutta agli atti della Giunta.
  In via preliminare, rileva inoltre che la richiesta in titolo è stata avanzata non già dal Giudice per le indagini preliminari – come previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003 – bensì dal Giudice per l'udienza preliminare. Tale aspetto è stato peraltro evidenziato anche dalla difesa dell'on. Marotta, che aveva eccepito l'incompetenza funzionale del GUP.
  Nell'ordinanza con cui richiede alla Camera l'autorizzazione oggi all'esame della Giunta, il Giudice motiva ampiamente le ragioni per cui ha ritenuto di disattendere l'eccezione formulata dalla difesa «Una diversa lettura, fondata sul tenore letterale della norma, che non ritenga applicabile la stessa in fase di udienza preliminare e attribuisca quindi al g.u.p. una sorta di facoltà di bypassare (e non applicare) l'articolo 6 della legge n. 140/2003, non può essere condivisa, in quanto condurrebbe alla conclusione (certamente non ammissibile) che il pubblico ministero, scegliendo il momento del deposito delle intercettazioni e facendolo cadere in un momento successivo a quello dell'esercizio dell'azione penale, potrebbe legittimamente aggirare il meccanismo autorizzatorio previsto dalla legge, anche in Pag. 5considerazione del fatto che il meccanismo di tutela per il parlamentare che la legge sulle guarentigie prevede all'articolo 6 della legge citata (al comma 2) è azionabile su richiesta di parte».
  Tali considerazioni appaiono condivisibili, e non vi è dubbio che la Giunta sia pertanto pienamente competente a trattare la questione, conformemente a quanto avvenuto in analoghi casi precedenti.
  Passando al merito della questione, essa è riassumibile nella necessità di individuare del momento in cui l'on. Marotta fa ingresso nelle attività di indagini, diventandone bersaglio diretto, al fine di stabilire se le attività di captazione fossero indirizzate nei suoi confronti, pur essendo formalmente rivolte ad altri indagati.
  Sotto tale profilo, tra i parametri più volte enunciati dalla Corte costituzionale, in particolare nella nota sentenza n. 114 del 2010, per affermare o escludere la «casualità» dell'intercettazione, vi sono: la natura dei rapporti intercorrenti tra il parlamentare e il terzo sottoposto a intercettazione, il tipo di attività criminosa oggetto di indagine, il numero delle conversazioni intercorse tra il terzo e il parlamentare, l'arco di tempo entro il quale la captazione è avvenuta, anche rispetto ad eventuali proroghe delle autorizzazioni e al momento in cui sono sorti indizi a carico del parlamentare.
  Con riguardo a quest'ultimo parametro, fa presente che, all'interno del fascicolo, il primo atto in cui compare Marotta, identificato come parlamentare della Repubblica, è una relazione di servizio della P.G. del 27 giugno 2014, con relativi allegati, da cui emerge chiaramente che gli inquirenti erano a conoscenza dello status di parlamentare di Marotta già nove mesi anteriormente alla prima delle intercettazioni di cui si chiede l'utilizzo processuale.
  Si tratta di una circostanza significativa, ritenuta tale anche dal GUP che, nell'udienza preliminare del 7 novembre 2019, ha accolto la richiesta della difesa di Marotta di trasmettere alla Camera anche tale documento, unitamente a tutti gli atti e i documenti previsti dalla legge n. 140 del 2003.
  Le intercettazioni all'esame della Giunta sono state autorizzate dal GIP, nei confronti di Pizza in data 17 dicembre 2014 e nei confronti di Esposito il 18 marzo 2015. Le prime due intercettazioni di cui si chiede l'utilizzo avvengono il 3 marzo 2015. L'iscrizione di Marotta nel registro degli indagati avviene il 12 marzo 2015, data che reca evidentemente in sé l'individuazione di Marotta, anche formalmente, quale diretto destinatario delle indagini. Le altre intercettazioni di cui si chiede l'utilizzo sono tutte successive, anche di molto, a tale data.
  La sequenza temporale degli atti reca quindi in sé tutti gli indici di un ingresso precoce del parlamentare nell'area di ascolto. Per di più, è lo stesso giudice (a pagina 10 dell'ordinanza) a dichiarare che erano stati captati pregressi contatti tra Pizza e Marotta l'8 gennaio, il 23 gennaio e il 25 febbraio 2015, ben prima delle intercettazioni di cui si chiede l'utilizzo. Può quindi ritenersi che tali atti di indagine fossero rivolti contro Marotta, pur essendo stati disposti nei confronti di terzi, con ciò aggirando la previsione normativa che la Costituzione pone a presidio delle prerogative del parlamentare.
  In altri termini, la lettura degli atti e la loro tempistica lascia intendere che l'on. Marotta sia stato individuato quale obiettivo primario delle indagini anteriormente all'adozione dei mezzi di ricerca della prova, quali le intercettazioni telefoniche e ambientali, rivolte solo apparentemente a terzi ma in realtà a lui, sia pure in via indiretta, per acquisire eventuali indizi di reità a suo carico in assenza dell'autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza. Tali captazioni vanno cioè ritenute non casuali né fortuite; la logica giuridica impone pertanto che siano dichiarate inutilizzabili, in quanto non consentite dalla legge.
  Per tale motivo, propone che la Giunta deliberi nel senso di negare l'autorizzazione all'utilizzazione di conversazioni e Pag. 6comunicazioni telefoniche e ambientali nei confronti di Antonio Marotta, deputato all'epoca dei fatti.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, chiede ai colleghi se intendano intervenire.

  Eugenio SAITTA (M5S) osserva che, nel merito, si tratta di una vicenda giudiziaria molto grave, con una rilevante mole di atti investigativa, nei confronti degli altri indagati, risalenti a ben prima delle intercettazioni di cui si chiede l'utilizzo, le cui risultanze sono compendiate in una ordinanza efficacemente motivata dal Giudice. Sotto il profilo dei parametri, richiamati dal relatore, offerti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 114 del 2010, per valutare la casualità delle intercettazioni, sottolinea che esse sono state compiute in un limitato arco di tempo.

  Carlo SARRO (FI), relatore, ribadisce la centralità, ai fini delle valutazioni della Giunta, della data di iscrizione di Marotta nel registro degli indagati, precedente alla maggior parte delle intercettazioni di cui si chiede l'utilizzo.

  Alfredo BAZOLI (PD) nel riservarsi una più compiuta valutazione della vicenda alla luce dell'illustrazione effettuata dal relatore, osserva che gli atti di indagine compiuti dopo la data di iscrizione del parlamentare nel registro degli indagati meritano uno scrutinio particolarmente scrupoloso da parte della Giunta, ai fini della valutazione del loro carattere fortuito o casuale.

  Francesco Paolo SISTO (FI) nel rilevare che tale circostanza assume nel caso in esame una particolare rilevanza, osserva che, in via generale, essa non può considerarsi uno spartiacque formale, poiché tale data è frutto di una scelta della Procura, a cui non può attribuirsi un valore di per sé stesso dirimente ai fini delle valutazioni della Giunta, le quali debbono aver riguardo al dato sostanziale del momento in cui il parlamentare diventa bersaglio delle indagini.

  Ingrid BISA (LEGA) fa presente anzitutto che non è compito della Giunta entrare nel merito della vicenda oggetto di reato. Nel condividere le osservazioni del relatore e del collega Sisto, ricorda inoltre che è lo stesso giudice richiedente a rivelare l'esistenza di altre captazioni del parlamentare, anteriori a quelle di cui si chiede l'utilizzo, il cui carattere casuale va valutato anche alla luce di tale circostanza.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, non essendovi altri interventi, il seguito dell'esame della domanda in titolo è rinviato alla prossima seduta, che sarà convocata per mercoledì 27 maggio.

  La seduta termina alle 12.45.