CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 14 maggio 2020
367.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 14 maggio 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 12.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Atto n. 167.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere è scaduto il 14 aprile scorso. Ricorda, altresì, che l'atto non è tuttora corredato del prescritto parere della Conferenza unificata e che, quindi, la Commissione potrà iniziarne l'esame ma non concluderlo finché il parere della Conferenza non verrà trasmesso.

  Filippo SENSI (PD), relatore, illustra lo schema di decreto legislativo recante attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849 che interviene sulle direttive 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE, al fine di semplificare alcuni obblighi previsti, rendere più affidabile la comunicazione dei dati relativi alla gestione di questa tipologia di rifiuti, nonché conferire alla Commissione europea potere di delega per modificare e adeguare i contenuti delle direttive agli obiettivi della direttiva quadro 2008/98/CE in materia di rifiuti (come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851). Pag. 38I principali elementi di novità introdotti dalla direttiva (UE) 2018/849 riguardano innanzitutto l'eliminazione di alcuni obblighi obsoleti e il miglioramento della qualità, affidabilità e comparabilità dei dati trasmessi dagli Stati membri.
  Ricorda che la citata direttiva 2018/849 fa parte del cosiddetto «pacchetto economia circolare», che è composto da quattro direttive entrate in vigore il 4 luglio 2018, che gli Stati membri dovranno recepire entro il 5 luglio 2020.
  La strategia verso l'economia circolare è funzionale all'accelerazione della transizione verde dell'economia, in vista anche del nuovo ambizioso obiettivo della neutralità climatica del continente europeo entro il 2050. In coerenza con tale strategia ricorda, altresì, che la Commissione europea ha recentemente adottato, nell'ambito del Green Deal e nel quadro della strategia industriale, un nuovo piano d'azione per l'economia circolare (Circular Economy Action Plan), che prevede misure volte ad incentivare la produzione di beni sostenibili, durevoli e riparabili, anche al fine di contrastare l'obsolescenza programmata dei dispositivi elettronici favorendone il recupero, il riuso e l’upgrading.
  Ciò premesso, venendo alla disamina dello schema di decreto, fa presente che esso è stato adottato ai sensi dell'articolo 14 della legge di delegazione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117), il quale individua specifici criteri e principi direttivi per l'attuazione della direttiva 2018/849, in vigore dal 4 luglio 2018.
  Ricorda che il termine per l'espressione del parere è scaduto lo scorso 14 aprile e che l'assegnazione alla Commissione è avvenuta con riserva, non essendo il testo corredato del parere della Conferenza Unificata.
  Il termine per il recepimento della direttiva 2018/849 è fissato, come accennato, al 5 luglio 2020, mentre il termine di esercizio della delega – originariamente previsto per il 5 giugno, a seguito dell'applicazione del disposto dell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 – è stato esteso di ulteriori tre mesi per effetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 27 del 2020 di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una puntuale disamina del contenuto della direttiva e dei criteri di delega, passa ad illustrare le principali modifiche sostanziali recate dai tre articoli di cui si compone il provvedimento. In via preliminare evidenzia che, come chiarito dalla relazione illustrativa che lo accompagna, lo schema non recepisce le disposizioni degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849 relativamente all'introduzione di incentivi all'applicazione della gerarchia dei rifiuti, in relazione a quanto è già contemplato nella vigente normativa di settore. A tal riguardo la relazione richiama il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 (articolo 4) e il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 giugno 2016, n. 140 (articoli 4 e 5). L'articolo 4 del decreto legislativo n. 188 del 2008 prevede la stipula di accordi di programma atti ad incentivare modalità di progettazione e produzione di pile e accumulatori che favoriscano una maggiore efficienza ambientale. Il decreto 10 giugno 2016 n. 140 reca poi il regolamento che stabilisce i criteri e le modalità per favorire la progettazione e la produzione ecocompatibile di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE). Segnala inoltre che la relazione esplicita la scelta di non adottare disposizioni in attuazione degli specifici criteri di delega indicati all'articolo 14, comma 1, lettera a), che, invero, riguarda il sistema di gestione dei veicoli fuori uso, ed è oggetto di un altro schema di decreto legislativo all'esame anch'esso della Commissione (atto n. 166).
  Segnala, innanzitutto, che – attraverso la novella dell'articolo 31 del decreto n. 49 del 2014 (articolo 1, comma 1, dello schema) – si stabilisce che il Ministero dell'ambiente invia annualmente alla Commissione europea una relazione sull'attuazione della direttiva 2012/19/UE, Pag. 39e che i dati sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità e comunicati entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. Il primo periodo di comunicazione inizia il primo anno civile completo successivo all'adozione dell'atto di esecuzione che stabilisce il formato per la comunicazione.
  Con riferimento alle novelle relative al decreto legislativo n. 188 del 2008, attuativo della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti, evidenzia le seguenti innovazioni all'articolo 24 del predetto decreto legislativo: a) la soppressione del comma 1 (articolo 2, comma 1, lettera a) dello schema), che prevede la trasmissione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione europea, ogni tre anni, entro il 30 giugno, di una relazione sull'attuazione del decreto in parola, sulla base del questionario adottato in sede unionale; b) la conseguente modifica del comma 2 (articolo 2, comma 1, lettera b) dello schema), in base alla quale si stabilisce che la relazione sia a cadenza annuale – entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui i dati sono stati raccolti, e in sede di prima applicazione, entro il 30 giugno 2022 – e che riguardi le informazioni, trasmesse dall'ISPRA, sui livelli di riciclaggio raggiunti in ciascun anno e sui «livelli di efficienza dei processi di riciclaggio»; segnala, in proposito, che la direttiva prevede che gli Stati membri riferiscono «se le efficienze di riciclaggio di cui all'allegato III, parte B, sono state realizzate», mentre la disposizione dello schema in esame prevede una trasmissione di informazioni (oltreché sui livelli di riciclaggio raggiunti, in ciò ricalcando il testo della direttiva) sui «livelli di efficienza dei processi di riciclaggio»; considerato che la direttiva riconnette la disposizione ai livelli specificati nell'allegato III, parte B, della direttiva stessa (che reca gli obiettivi di efficienza in materia di riciclaggio espressa in percentuale del peso medio del rifiuto), andrebbe valutata la formulazione della norma, al fine di meglio specificare il profilo del raggiungimento degli obiettivi di efficienza alla luce di quanto prevede la direttiva europea; c) la modifica del comma 3 (articolo 2, comma 1, lettera c) dello schema), che prevede che il Ministero dell'ambiente trasmetta alla Commissione europea un rapporto annuale sui rifiuti di pile e accumulatori contenente le informazioni sugli obiettivi di raccolta e l'indicazione sulle modalità di ottenimento dei dati necessari al calcolo del tasso di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori portatili. Il rapporto deve essere trasmesso entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui i dati sono raccolti e, in sede di prima applicazione, entro il 30 giugno 2022.
  L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Ricorda, infine, che il recente decreto-legge n. 18 del 2020 ha disposto la proroga al 30 giugno 2020 di una serie di termini, tra cui la presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente nonché la trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli, previsti rispettivamente ai sensi degli articoli 15, comma 3, e 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188.
  Conclusivamente, preso atto che lo schema di decreto non è ancora corredato del prescritto parere della Conferenza Unificata, si riserva di predisporre una proposta di parere nel prosieguo dell'esame, tenuto conto dell'esito del dibattito, non appena la Conferenza unificata avrà reso il predetto parere.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, Pag. 40n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE.
Atto n. 101.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta del 31 luglio 2019.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere, la cui scadenza era inizialmente fissata al 12 agosto 2019, è stato prorogato di un anno dalla legge 6 agosto 2019, n. 84.
  Ricorda altresì che il provvedimento era stato trasmesso alle Camere privo del prescritto parere della Conferenza unificata, poi pervenuto nel settembre del 2019, e di quelli del Consiglio di Stato e del Garante per la protezione dei dati personali, trasmessi successivamente. Avverte, pertanto, che la Commissione è ora nelle condizioni di esprimere il parere.

  Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, formula una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato).

  Alex BAZZARO (LEGA) nel richiamare le riserve espresse, anche alla luce del parere reso dal Consiglio di Stato, dai rappresentanti del gruppo Lega nel corso del dibattito svoltosi nei giorni scorsi presso la Commissione di merito, annuncia il voto di astensione del suo gruppo.

  Guido Germano PETTARIN (FI) esprime preoccupazione per le ricadute negative della crisi generata dalla pandemia in corso sul comparto del turismo balneare e, di riflesso, sul settore della nautica da diporto, evidenziando come la normativa all'esame non sembri adeguata rispetto ai bisogni attuali del comparto e rischi di determinare onerosi appesantimenti. Annuncia pertanto il voto di astensione del suo gruppo.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato).

  La seduta termina alle 13.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.05 alle 13.45.

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