CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 aprile 2020
348.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 150

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 15 aprile 2020. — Presidenza del presidente Luigi GALLO.

  La seduta comincia alle 16.

Proposte di nomina della professoressa Alessandra Celletti, della professoressa Marilena Maniaci, del professore Menico Rizzi e del professor Massimo Tronci, a componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).
Nomine n. 45, n. 46, n. 47 e n. 48.

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli).

  La Commissione inizia l'esame congiunto delle proposte di nomina.

  Rosa Maria DI GIORGI (PD), relatrice, dopo aver premesso che il parere delle Commissioni parlamentari competenti è stato chiesto dal Governo ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge n. 262 del 2006, ricorda che gli organi dell'Agenzia sono: il Presidente; il Consiglio direttivo; il Collegio dei revisori dei conti. In particolare, il Consiglio direttivo è costituito da sette componenti, scelti tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività, provenienti da una pluralità di ambiti professionali e disciplinari. Il Presidente Pag. 151e i componenti degli organi dell'Agenzia restano in carica quattro anni e non possono essere nuovamente nominati. Se il Presidente o il componente di un organo cessano dalla carica prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente o il componente che viene nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato. Il Consiglio direttivo determina le attività e gli indirizzi della gestione dell'Agenzia, nonché i criteri e i metodi di valutazione, predispone il programma delle attività, approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i rapporti di valutazione. Nomina il Direttore, su proposta del Presidente, e provvede in ordine al conferimento degli incarichi. Ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge n. 262 del 2006, i sette componenti sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, formulata sulla base di un elenco di persone, definito da un Comitato di selezione. In data 12 dicembre 2019, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca pro tempore ha proposto la nomina di quattro professori in sostituzione dei componenti il cui incarico era scaduto. A seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 1 del 2020, spetta ora al Ministro dell'università e della ricerca formulare la proposta per la nomina dei nuovi componenti del Consiglio direttivo dell'ANVUR.
  Ricorda che sono tuttora in carica i professori Antonio Felice Uricchio, Fabio Beltram e Maria Luisa Meneghetti, mentre è giunto a scadenza il mandato quadriennale dei professori Paolo Miccoli, Raffaella Rumiati, Daniele Checchi e Susanna Terracini.
  La Commissione è quindi chiamata ad esprimere il proprio parere sulle proposte di nominare i professori Alessandra Celletti, Marilena Maniaci, Menico Rizzi e Massimo Tronci a componenti del Consiglio direttivo. Per ogni approfondimento sul profilo dei candidati rinvia ai loro curricula trasmessi dal Ministro dell'università e della ricerca.
  Formula, infine, una proposta di parere favorevole.

  La Commissione procede alle votazioni a scrutinio segreto sulle proposte di parere favorevoli della relatrice.

  Luigi GALLO presidente, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina n. 45:
   Presenti  27   
   Votanti  17   
   Astenuti  10   
   Maggioranza  9   
    Hanno votato  16    
    Hanno votato no  1    

  (La Commissione approva).

  Hanno preso parte alla votazione i deputati: Acunzo, Anzaldi, Di Giorgi, Frailis in sostituzione di Rossi, Fratoianni, Fusacchia, Gallo, Orfini, Piccoli Nardelli, Prestipino, Sgarbi, Testamento, Toccafondi, Tuzi, Vacca, Valente, Villani.
  Si sono astenuti i deputati: Belotti, Casciello, Colmellere, Fogliani, Frassinetti, Furgiuele, Latini, Mollicone, Patelli, Sasso.

  Luigi GALLO presidente, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina n. 46:
   Presenti  27   
   Votanti  17   
   Astenuti  10   
   Maggioranza  9   
    Hanno votato  16    
    Hanno votato no  1    

  (La Commissione approva).

  Hanno preso parte alla votazione i deputati: Acunzo, Anzaldi, Di Giorgi, Frailis in sostituzione di Rossi, Fratoianni, Fusacchia, Gallo, Orfini, Piccoli Nardelli, Prestipino, Sgarbi, Testamento, Toccafondi, Tuzi, Vacca, Valente, Villani.Pag. 152
  Si sono astenuti i deputati: Belotti, Casciello, Colmellere, Fogliani, Frassinetti, Furgiuele, Latini, Mollicone, Patelli, Sasso.

  Luigi GALLO presidente, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina n. 47:
   Presenti  27   
   Votanti  17   
   Astenuti  10   
   Maggioranza  9   
    Hanno votato  16    
    Hanno votato no  1    

  (La Commissione approva).

  Hanno preso parte alla votazione i deputati: Acunzo, Anzaldi, Di Giorgi, Frailis in sostituzione di Rossi, Fratoianni, Fusacchia, Gallo, Orfini, Piccoli Nardelli, Prestipino, Sgarbi, Testamento, Toccafondi, Tuzi, Vacca, Valente, Villani.
  Si sono astenuti i deputati: Belotti, Casciello, Colmellere, Fogliani, Frassinetti, Furgiuele, Latini, Mollicone, Patelli, Sasso.

  Luigi GALLO presidente, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina n. 48:
   Presenti  27   
   Votanti  17   
   Astenuti  10   
   Maggioranza  9   
    Hanno votato  16    
    Hanno votato no  1    

  (La Commissione approva).

  Hanno preso parte alla votazione i deputati: Acunzo, Anzaldi, Di Giorgi, Frailis in sostituzione di Rossi, Fratoianni, Fusacchia, Gallo, Orfini, Piccoli Nardelli, Prestipino, Sgarbi, Testamento, Toccafondi, Tuzi, Vacca, Valente, Villani.
  Si sono astenuti i deputati: Belotti, Casciello, Colmellere, Fogliani, Frassinetti, Furgiuele, Latini, Mollicone, Patelli, Sasso.

  Luigi GALLO presidente, avverte che comunicherà alla Presidenza della Camera i pareri favorevoli testé espressi, affinché siano trasmessi al Governo.

  La seduta termina alle 17.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 15 aprile 2020. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'istruzione Anna Ascani.

  La seduta comincia alle 17.15.

DL 19/2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
C. 2447 Governo.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Manuel TUZI (M5S), relatore, riferisce che il decreto-legge n. 19 del 2020 – sul quale la Commissione è chiamata a rendere il parere per gli aspetti di sua competenza alla Commissione Affari sociali – è stato emanato per definire a livello di norma di rango primario il quadro ordinamentale per l'adozione dei provvedimenti amministrativi recanti misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica applicabili sul territorio nazionale, oltre che a tipizzare in un atto di rango primario queste misure, in conformità con la riserva di legge stabilita dalla Costituzione in particolare per le limitazioni della libertà.
  Come noto, si sono succeduti dall'inizio dell'emergenza diversi provvedimenti d'urgenza. Il Consiglio dei ministri ha adottato, oltre a quello in esame, altri cinque decreti-legge – n. 6, n. 9, n. 11, n. 14 e n. 18 (quest'ultimo cosiddetto Cura Italia) – per sostenere economicamente le famiglie, i lavoratori e le imprese, potenziare il Pag. 153Servizio sanitario nazionale, posticipare le scadenze degli adempimenti fiscali, semplificare le procedure per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e medicali, e così via. Oltre ai decreti-legge sono stati emanati più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (in data 1, 8, 11, 22 marzo e 10 aprile) e decreti interministeriali. A questi si sono aggiunti provvedimenti di presidenti di giunta regionale e di sindaci. Lo stratificarsi di più provvedimenti ha reso necessario un riordino della normativa, per chiarire finalità e modalità di adozione dei provvedimenti e il rapporto tra tipi di provvedimenti diversi.
  Venendo al contenuto, riferisce che il decreto elenca le misure applicabili per contrastare l'emergenza. Per quanto di interesse della VII Commissione, si tratta di misure già ampiamente note a tutti: la limitazione o sospensione di manifestazioni, iniziative, eventi e riunioni in luogo pubblico o privato di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo (lettera g); la chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione (lettera i); la limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi (lettera m); la limitazione o la sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico (lettera n); la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza (lettera p); la sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero (lettera q); la limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi (lettera r).
  Le misure applicabili – comprese quelle dette – possono essere adottate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei ministri competenti e sentite le regioni, a seconda delle necessità. Il decreto-legge disciplina anche le misure urgenti che possono essere adottate dalle regioni in relazione a specifiche situazioni di aggravamento, nonché le sanzioni amministrative applicabili a chi viola le misure restrittive.
  Per quanto riguarda l'attività scolastica, in particolare, ricorda che il Consiglio dei ministri ha adottato anche un decreto-legge per regolare conclusione e avvio dell'anno scolastico e svolgimento esami di Stato. Si tratta del decreto-legge n. 22 del 2020, che è stato presentato al Senato per la conversione (atto S. 1774).
  In dettaglio, il provvedimento si compone di 6 articoli.
  L'articolo 1 dispone che su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità, possono essere adottate una o più misure tra quelle elencate, per periodi predeterminati di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte, fino al 31 luglio 2020, con possibilità di modularne l'applicazione, in aumento o in diminuzione secondo l'andamento dell'epidemia.Pag. 154
  L'articolo 2 disciplina le modalità di individuazione delle misure di contenimento di volta in volta necessarie. Il potere di adottare le misure è attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri, che lo esercita tramite propri decreti, su proposta del Ministro della salute, sentiti i ministri competenti, nonché i presidenti delle regioni interessate o il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome. I decreti possono essere adottati anche su proposta dei presidenti delle regioni o del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Sono comunicati alle Camere immediatamente. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato riferiscono ogni quindici giorni sulle misure adottate.
  L'articolo 3 stabilisce che le ordinanze regionali possono introdurre misure ulteriormente restrittive tra quelle indicate all'articolo 1, ma solo nelle more dell'adozione dei predetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e con efficacia limitata fino a tale momento, mentre l'articolo 4 delinea il quadro sanzionatorio per la violazione delle misure di contenimento del contagio, prevedendo prevalentemente sanzioni amministrative, pecuniarie e, solo nei casi più gravi, una sanzione penale.
  L'articolo 5 dispone l'abrogazione, ad eccezione di alcune specifiche disposizioni, del decreto-legge n. 6 del 2020, nonché dell'articolo 35 del decreto-legge n. 9 del 2020, in materia di coordinamento tra misure statali e ordinanze sindacali di contenimento dell'epidemia.
  L'articolo 6 riguarda, infine, l'entrata in vigore del decreto.
  Formula infine una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.
C. 2463 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gianluca VACCA (M5S) relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla V Commissione sul decreto-legge n. 18 del 2020, cosiddetto Cura Italia, trasmesso dal Senato, recante misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, nel quale ricordo che sono stati accorpati i contenuti dei precedenti decreti-legge n. 9, n. 11, e n. 14 del 2020. Avverte che, per facilitare l'esame delle diverse disposizioni di competenza della Commissione, riferirà sulle misure raggruppandole per specifico ambito di intervento, anziché seguire l'articolato.
  Con riferimento al settore dell'istruzione, per quanto concerne l'educazione infantile, che riguarda questa Commissione solo indirettamente, l'articolo 48 prevede che – durante la sospensione dei servizi delle strutture educative e di istruzione per l'infanzia rientranti nel nuovo Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni – le pubbliche amministrazioni devono garantire, anche avvalendosi di gestori privati, prestazioni individuali domiciliari.
  Per quanto concerne la scuola, gli interventi sono intesi anzitutto a salvaguardare la validità dell'anno scolastico; a sostenere la didattica a distanza durante il periodo di sospensione della didattica in presenza, anche attraverso contratti per supplenze brevi e saltuarie; a disciplinare la valutazione degli studenti; nonché ad assicurare alle scuole materiali per la pulizia straordinaria dei locali e dispositivi di protezione e igiene personale. In particolare, si prevede che, qualora le scuole del sistema nazionale d'istruzione non Pag. 155possano effettuare gli almeno 200 giorni di lezione previsti a regime in tempo ordinario, l'anno scolastico 2019-2020 conserverà comunque la sua validità. Sono del pari decurtati, proporzionalmente, i termini per la validità dei periodi di formazione e di prova del personale e per il riconoscimento dell'anzianità di servizio (articolo 121-ter). La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta a distanza nell'anno scolastico 2019/20, è previsto produca gli stessi effetti della valutazione in presenza (articolo 87, comma 3-ter). Si incrementano di 85 milioni di euro, per il 2020, le risorse destinate all'innovazione digitale e alla didattica laboratoriale. L'incremento è destinato: per euro 10 milioni, a consentire alle scuole statali di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità; per euro 70 milioni, a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle medesime piattaforme, nonché alla necessaria connettività di rete; per euro 5 milioni a formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza. Le scuole possono comunque utilizzare le risorse loro assegnate per le piattaforme e gli strumenti digitali, qualora superiori alle necessità riscontrate, anche per le altre due finalità. Per le prime due finalità sopra indicate, sono altresì stanziati euro 2 milioni per il 2020 a favore delle scuole paritarie (articolo 120, commi 1-3, 5, 5-bis, 6, 6-bis e 7). Si autorizzano le scuole statali, per l'anno scolastico 2019-2020, a sottoscrivere contratti con assistenti tecnici sino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2020), nel limite complessivo di 1.000 unità, per assicurare anche nelle scuole dell'infanzia e in quelle del primo ciclo la funzionalità della strumentazione informatica, nonché il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza (articolo 120, commi 4-7).
  Si prevede che, al fine di favorire la continuità occupazionale dei docenti già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche il Ministero dell'istruzione assegni comunque alle scuole statali le relative risorse finanziarie. Inoltre, nel limite di tali risorse, le scuole statali stipulano contratti a tempo determinato con personale amministrativo tecnico ausiliario e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, al fine di potenziare le attività didattiche a distanza (articolo 121). Si autorizza la spesa di euro 43,5 milioni nel 2020 per consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione – incluse, dunque, le scuole paritarie degli enti locali – di dotarsi di materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personale (articolo 77).
  I soggetti vincitori della procedura selettiva per l'internalizzazione dei servizi di pulizia scolastica che non hanno potuto prendere servizio il 1o marzo 2020 a causa della chiusura della scuola di titolarità, sottoscrivono il contratto di lavoro e prendono servizio dalla stessa data, provvisoriamente, presso gli ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali (articolo 121-bis). Fino al 31 luglio 2020, le sedute degli organi collegiali delle scuole possono svolgersi in videoconferenza, anche ove ciò non sia previsto nei regolamenti interni (articolo 73, comma 2-bis). Si prevede un rimborso per i viaggi e le iniziative di istruzione sospesi, da corrispondere anche mediante un voucher di pari importo utilizzabile entro un anno dall'emissione. Sono fatti salvi, con effetto per l'anno scolastico 2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 (giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 6 del 2020, che ha disposto la sospensione) dalle scuole committenti con gli organizzatori aggiudicatari, per i quali, tuttavia, le scuole possono modificare le modalità di svolgimento anche riguardo alle classi di studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni (articolo Pag. 15688-bis, commi 8-10). Infine, si dispone la sospensione, fino al 30 aprile 2020, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute, dei contributi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché dell'IVA, per i soggetti che gestiscono servizi educativi e scuole per l'infanzia, ovvero servizi didattici di primo e secondo grado. Alla ripresa della riscossione, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (articolo 61, commi 1, 2, lett. h), 3 e 4).
  Per l'università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), gli interventi intendono anzitutto garantire gli studenti, i ricercatori e i docenti da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione delle attività didattiche in presenza. In particolare si prevede che le attività formative e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché le attività di verifica dell'apprendimento, svolte o erogate con modalità a distanza, sono computate ai fini dell'assolvimento dei compiti dei professori e ricercatori di ruolo, e sono valutabili ai fini dell'attribuzione degli scatti biennali, nonché ai fini della valutazione per l'attribuzione della classe stipendiale successiva. Esse sono computate anche ai fini della valutazione dell'attività svolta dai ricercatori a tempo determinato di tipo A (ai fini della proroga del contratto) e della valutazione per il passaggio dei ricercatori a tempo determinato di tipo B al ruolo di professore associato, nonché ai fini dell'assolvimento degli obblighi derivanti dai contratti di insegnamento. Per la valutazione finalizzata al passaggio dei ricercatori di tipo B al ruolo di professore associato si prevede anche che le Commissioni valutatrici tengono conto delle limitazioni all'attività di ricerca scientifica derivanti dallo stato di emergenza.
  Le previsioni si applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni AFAM. (articolo 101, commi 2-4, 6-ter e 7). Si prevede che la data ultima per lo svolgimento dell'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio dell'anno scolastico 2018/2019 è il 15 giugno 2020 e che le attività formative svolte con modalità a distanza sono valide ai fini del computo dei crediti formativi universitari (CFU) e dell'attestazione della frequenza obbligatoria. Le previsioni si applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni AFAM (articolo 101, commi 1, 5 e 7). Si differiscono vari termini relativi alla procedura per l'acquisizione dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) per le tornate 2018-2020 e 2020-2022 e si prevede che le università (nonché gli istituti di ricerca) promuovono, anche mediante convenzioni, strumenti di accesso da remoto alle risorse bibliografiche e informatiche (articolo 101, commi 6 e 6-bis). Si istituisce, per il 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema delle università, anche non statali, nonché delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca pubblici vigilati dal MUR, con una dotazione pari a euro 50 milioni. Delle risorse possono beneficiare anche i collegi universitari di merito accreditati (articolo 100, comma 1).
  In materia di ricerca, si prevede la proroga, fino al termine dello stato di emergenza (attualmente fissato al 31 luglio 2020) dei mandati dei componenti degli organi degli enti pubblici di ricerca, dove scaduti o in scadenza. Tale previsione non si applica all'ISTAT, per il quale si specifica che il Consiglio è validamente insediato con la nomina della maggioranza dei membri previsti e, se non integrato, decade il 31 dicembre 2020 (articolo 100, comma 2, primo periodo). Si dispone la sospensione, fino alla medesima data del 31 luglio 2020, delle procedure di nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione dei (soli) enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, di designazione governativa (articolo 100, comma 2, secondo periodo). Per le agevolazioni concesse dal MUR, nella forma del credito agevolato, a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla ricerca (FAR) a favore di Pag. 157imprese con sede o unità locali ubicate nel territorio italiano, si dispone la sospensione di sei mesi del pagamento delle rate con scadenza nel mese di luglio 2020 – e un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento – su richiesta dei beneficiari di (articolo 100, comma 3). Infine, si dispone una proroga di tre mesi del termine del 30 giugno 2020 per l'adozione, con DPCM, dei regolamenti di organizzazione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca (articolo 116).
  Per quanto concerne i settori della cultura e dello spettacolo, gli interventi sono rivolti a sostenere le difficoltà derivanti dalla sospensione degli eventi di carattere culturale e degli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, nonché dalla chiusura dell'accesso a istituti e luoghi della cultura. In particolare, anzitutto, si istituiscono nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo due Fondi da ripartire – uno di parte corrente, l'altro di conto capitale – volti a sostenere l'emergenza dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, con uno stanziamento per il 2020, rispettivamente, di euro 80 milioni e di euro 50 milioni (articolo 89). Con riferimento ai soggetti che lavorano nei settori si prevede la sospensione, fino al 30 aprile 2020, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute, dei contributi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché dell'IVA, per i soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, sale cinematografiche, teatri e sale da concerto, compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, per i soggetti che gestiscono servizi di noleggio di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli, nonché per i soggetti che organizzano corsi di carattere artistico o culturale e per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite (articolo 61, commi 1, 2, lett. c), e), g), q), s), 3 e 4). Ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al medesimo Fondo, da cui derivi un reddito non superiore a euro 50.000, che non siano titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, viene riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a euro 600. L'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di euro 48,6 milioni per il 2020 (articolo 38). Si prevede la destinazione della quota del 10 per cento dei compensi per «copia privata» incassati nel 2019 dalla SIAE al sostegno di autori, artisti interpreti ed esecutori e lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva (invece che a iniziative volte a promuovere la creatività dei giovani autori) (articolo 90). Inoltre, come precisato con comunicato stampa del MIBACT del 27 marzo 2020, agli stessi lavoratori il Fondo per il reddito di ultima istanza potrà fornire sostegno ai lavoratori intermittenti non eventualmente coperti da altri ammortizzatori sociali. Si tratta del Fondo volto a garantire il riconoscimento, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, di un'indennità, nel limite di euro 300 milioni per il 2020 (articolo 44). Gli altri lavoratori autonomi con professionalità che non rientrano tipicamente in quelle dei lavoratori dello spettacolo, ma che sono comunque impegnati in questo settore – ossia, i titolari di partita IVA e di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa –, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, possono beneficiare dell'indennità di euro 600 euro per il mese di marzo (articolo 27). Tutti i lavoratori, infine, possono beneficiare del sistema di integrazione salariale. Con riferimento agli utenti, si prevede che, a seguito della sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti Pag. 158di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura, l'organizzatore dell'evento provvede, su richiesta del soggetto interessato, all'emissione di un voucher di importo pari al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione (articolo 88).
  Per quanto concerne lo sport, gli interventi sono rivolti a sostenere le difficoltà derivanti dalla sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, nonché di tutte le manifestazioni organizzate di carattere sportivo, e dalla chiusura degli impianti nei comprensori sciistici. In particolare, si dispone la sospensione, fino al 31 maggio 2020, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute, dei contributi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché dell'IVA, per federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche (articolo 61, commi 1, 2, lett. b), e 5). Analogamente si dispone, fino al 30 aprile 2020, per soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori (articolo 61, commi 1, 2, lett. b), e 4). È inoltre prevista la sospensione, fino al 31 maggio 2020, dei termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici, da parte di federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche (articolo 95). Viene riconosciuta, in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e società e associazioni sportive dilettantistiche, su domanda degli interessati e al verificarsi di determinate condizioni, una indennità di euro 600 per il mese di marzo 2020, nel limite di spesa complessivo di euro 50 milioni (articolo 96).
  In materia di editoria, infine, l'articolo 98 introduce un regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari, in modo che l'importo del credito venga commisurato al valore totale degli investimenti effettuati anziché ai soli investimenti incrementali. In secondo luogo, dispone l'estensione del credito d'imposta, per l'anno 2020, alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.
  Conclude presentando una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2), per la cui formulazione ha tenuto conto anche di suggerimenti venuti da gruppi di opposizione.

  Luigi CASCIELLO (FI) si rammarica di non essere stato coinvolto dal relatore nella preparazione della proposta di parere e che in essa non compaiano pertanto le proposte della sua parte politica. In particolare, ritiene che si dovrebbe richiamare l'attenzione della Commissione bilancio anche sulla necessità di inserire tra i beneficiari delle misure di sostegno previste dal decreto-legge anche i giornalisti contrattualizzati di cui agli articoli 2, 12 e 36 del Contratto Nazionale di Lavoro dei Giornalisti (CNLG) che abbiano redditi di importo contenuto. Segnala, in proposito, che neanche le misure di sostegno decise dalle regioni, sulla base di quanto previsto dal decreto, contemplano i giornalisti tra i destinatari del sistema di aiuti. Chiede quindi al relatore di valutare la possibilità di modificare la sua proposta di parere per tenere conto anche di questo argomento.

  Federico MOLLICONE (FDI), dopo aver sottolineato la lentezza con cui, in generale, il Governo sta affrontando l'emergenza economica provocata dall'epidemia in corso, riconosce che alcune osservazioni contenute nella proposta di parere del relatore accolgono – sia pure con una formulazione diversa e meno stringente – suggerimenti avanzati per le vie brevi dalla sua parte politica. Si riferisce, in particolare, alla richiesta di ampliamento della platea dei lavoratori dello spettacolo beneficiari delle misure previste dal decreto-legge e di estensione dell'arco temporale in cui può essere percepita l'indennità di cui Pag. 159all'articolo 38 del decreto stesso; alla richiesta di stanziare risorse utili a coprire tutte le richieste d'indennità dei collaboratori sportivi aventi diritto; alla proposta di istituire misure di sostegno, anche fiscali, a favore dei settori della cultura non ancora compresi tra i beneficiari degli interventi contenuti nel decreto-legge, con particolare riguardo al comparto della lettura.
  Si rammarica, tuttavia, che altre misure segnalate come necessarie dal suo gruppo non siano state menzionate nella proposta di parere. Oltre alla richiesta del deputato Casciello, che condivide, ritiene che il parere che la Commissione si accinge ad approvare avrebbe dovuto anche segnalare l'opportunità – al fine di rendere organiche ed omogenee le politiche pubbliche di contrasto degli effetti economici negativi delle misure di contenimento del Covid-19 sul settore culturale – di consultare, in una sede istituzionalizzata, sia esperti del settore, coinvolgendo gli attori dell'intera filiera dell'industria culturale e dello spettacolo, sia esperti di analisi di scenario, come avvenuto per altri settori strategici, come il digitale.
  Aveva inoltre considerato auspicabile estendere il perimetro di accesso al fondo di cui all'articolo 89 del decreto-legge, previsto per le emergenze dello spettacolo, della cultura e dell'audiovisivo, anche alle imprese dell'editoria libraria, dell'industria fonografica, della produzione discografica, nonché ai servizi museali, alle mostre temporanee, alle imprese culturali e creative, alle attività circensi e agli spettacoli viaggianti.
  Aveva proposto, ancora, di valutare l'adozione di tutte le iniziative utili a ristorare i lavoratori autonomi del comparto dello spettacolo – ivi compresi gli operatori della lirica, della prosa, delle orchestre, della danza, dei circhi, dello spettacolo viaggiante e della formazione artistica – per le perdite subite a causa dell'adozione delle misure di contenimento del Covid-19.
  Infine riteneva utile una modifica della disciplina della pubblicità delle aste giudiziarie, con l'obbligo – in luogo della mera facoltà – di pubblicazione degli avvisi d'asta anche sui quotidiani nazionali e locali.
  Ritiene, ad ogni modo, che la VII Commissione stia prendendo iniziative importanti. Si riferisce, in particolare, alla decisione maturata nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di discutere di risoluzioni per fornire al Governo indirizzi di lavoro nei campi di competenza della Commissione per attutire il più possibile l'impatto della crisi sui settori della cultura, dello sport, dell'editoria. È essenziale, a suo avviso, far percepire al mondo esterno che la Commissione è attenta e si sforza di tutelare e sostenere le varie categorie di soggetti colpiti dalle misure di contenimento dell'epidemia.
  Conclude sottolineando quanto sia cruciale il ruolo del Parlamento, la cui azione deve, in fasi come questa, esplicarsi in modo non solo deciso e veloce, ma anche condiviso e trasversale, al di là delle ordinarie contrapposizioni politiche e interessi partitici.

  Patrizia PRESTIPINO (PD) concorda con il deputato Mollicone quando afferma che servono iniziative decise e veloci, anche da parte del Parlamento, per sostenere e proteggere le imprese e i lavoratori del comparto della cultura in questo difficilissimo momento di difficoltà.
  Per quanto riguarda la proposta di parere del relatore, esprime un giudizio positivo, soffermandosi in particolare sull'osservazione di cui alla lettera c) – alla cui formulazione ha contribuito, d'intesa con il relatore – con la quale si richiama l'attenzione della Commissione bilancio, e indirettamente del Governo, sulla necessità di prestare attenzione ai lavoratori del mondo dello sport, compresi quanti di loro – atleti, arbitri e collaboratori sportivi – orbitano nel mondo dello sport paralimpico. Ritiene indispensabile che la Commissione, in spirito d'unità, faccia capire a questa comunità di atleti e lavoratori che comprende le loro difficoltà e che lavora per tentare di risolverle.

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  Alessandro FUSACCHIA (MISTO-CD-RI-+E), riferendosi alle risoluzioni che la Commissione si appresta a discutere nelle prossime settimane nei suoi campi di interesse sui temi collegati all'emergenza da coronavirus, ricorda che in passato l'approvazione di questo tipo di atti è stata a volte tardiva rispetto all'occasione specifica che ne aveva determinato la presentazione. Raccomanda che ciò non accada di nuovo. Sottolinea che mai come ora sono necessarie tempestività e velocità per evitare che le iniziative che si assumo risultino tardive e quindi inadeguate rispetto alla loro finalità. Non è certo colpa del Governo se i fatti di oggi stanno correndo così velocemente che i provvedimenti che vengono adottati per fronteggiarli non riescono a star loro dietro. Tuttavia invita tutti ad adoperarsi affinché il Paese non abbia l'impressione che le istituzioni non facciano niente o che lavorino a vuoto. È dell'avviso che serva soprattutto realizzare fatti concreti per i cittadini, che guardano ai concreti benefici che ottengono, non alle dichiarazioni di intenti o all'enunciazione di auspici.
  Conclude specificando che non intende contestare nel merito il provvedimento in esame, ma cogliere l'occasione per sottolineare la necessità di agire in modo concreto ed efficace, per essere utili al Paese. Serve fare qualcosa che incida davvero. Serve tempestività d'azione. Non basta discutere risoluzioni. Occorre che gli indirizzi approvati siano rapidamente tradotti in azioni percepibili. È essenziale, quindi, posto che questa fase anomala è destinata a durare, che il Parlamento si renda capace di lavorare in modo pieno, altrimenti correndo il rischio di scomparire come soggetto di rilievo agli occhi dell'opinione pubblica.

  Luigi GALLO, presidente, con riferimento a quando detto dal deputato Fusacchia, osserva che la Camera dei deputati sta facendo un grande e notevole sforzo per innovare le sue modalità di lavoro, tenendo conto delle oggettive difficoltà derivanti dall'esigenza di tutelare i deputati contro il rischio di contagio. Questo ha reso possibile, tra l'altro, audire già due ministri – il ministro Manfredi e il ministro Franceschini – con modalità di partecipazione da remoto. Con riferimento invece al decreto-legge in esame, reputa che sarebbe importante anche segnalare il tema delle imprese educative che hanno contratti in essere con enti locali.

  Gianluca VACCA (M5S), relatore, chiede una breve sospensione della seduta, per avere modo di riformulare la sua proposta di parere, in modo da raccogliere i suggerimenti emersi nel dibattito.

  La seduta, sospesa alle 17.40, riprende alle 18.

  Gianluca VACCA (M5S), relatore, illustra una nuova proposta di parere con osservazioni (vedi allegato 3), sottolineando in particolare l'inserimento di una lettera g), con cui si segnala il problema dei giornalisti contrattualizzati di cui – come espressamente richiesto dal deputato Casciello – agli articoli 2, 12 e 36 del Contratto Nazionale di Lavoro dei Giornalisti (CNLG) che hanno redditi contenuti, nonché, alla lettera e), il riferimento agli impegni assunti dalle amministrazioni locali nel settore della cultura.

  Luigi CASCIELLO (FI) esprime il proprio apprezzamento per l'accoglimento della sua proposta.

  Angela COLMELLERE (LEGA), pur trovando condivisibili le osservazioni contenute nella proposta di parere, preannuncia il voto contrario della Lega, motivato dal rammarico per il mancato coinvolgimento della sua parte politica nell'elaborazione del decreto-legge in esame: un provvedimento di cui il suo gruppo non condivide l'impianto.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 3).

  La seduta termina alle 18.05.

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