CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 marzo 2020
336.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 3 marzo 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario.
Atto n. 155.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere scadrà l'11 marzo prossimo.

  Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere da rendere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018), per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario.Pag. 19
  In via preliminare segnala che il citato articolo 7 ha previsto specifici princìpi e criteri direttivi per la «compiuta» attuazione della direttiva (UE) 2017/828 (c.d. Shareholders’ Rights Directive o «SHRD 2»), che era stata in precedenza già recepita con il decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49 sulla base della legge di delegazione europea 2016-2017, che non aveva tuttavia previsto specifici criteri di delega.
  Osserva che nel caso in esame, invece, il legislatore ha dettato puntuali princìpi e criteri direttivi per la completa attuazione della direttiva che stabiliscono, fra l'altro, che siano apportate al codice delle assicurazioni private le integrazioni alla disciplina del sistema di governo societario per i profili attinenti alla remunerazione, ai requisiti e ai criteri di idoneità degli esponenti aziendali, dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali e dei partecipanti al capitale, al fine di assicurarne la conformità alle disposizioni comunitarie. Tra i criteri specifici è inoltre contemplata la previsione di sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni adottate in attuazione della direttiva, prevedendo sanzioni pecuniarie non inferiori nel minimo a 2.500 euro e non superiori nel massimo a 10 milioni di euro.
  Segnala altresì che gli Stati membri avrebbero dovuto comunicare alla Commissione, entro il 10 giugno 2019, le misure e le sanzioni previste. L'articolo 2 della direttiva stabilisce, infatti, che gli Stati membri avrebbero dovuto mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a SHRD2 entro il 10 giugno 2019.
  Per quanto concerne il contenuto della direttiva 2017/828/UE, come accennato già in parte recepita, rammenta che essa è diretta a favorire un più consapevole e stabile coinvolgimento degli azionisti nel governo societario e a semplificare l'esercizio dei relativi diritti. A tali fini si prevedono nuovi presidi normativi volti ad assicurare che le società abbiano il diritto di identificare i propri azionisti e che gli intermediari agevolino l'esercizio dei diritti da parte dell'azionista, ivi compreso il diritto di partecipare e votare nelle assemblee generali. Viene, inoltre, richiesto a investitori istituzionali e gestori di attività di fare disclosure sulla propria politica di impegno nelle società partecipate e sulla politica di investimento e sono dettati presidi informativi e procedurali relativi alla politica di remunerazione degli amministratori e alle operazioni con parti correlate.
  Venendo al testo dello schema di decreto, che si compone di 5 articoli, segnala che l'articolo 1 reca una modifica formale al TUF, al fine di correggere un difetto di coordinamento normativo derivante dai lavori di adeguamento dell'ordinamento nazionale ad una direttiva diversa da quella oggetto di recepimento, ossia la direttiva 2014/64/UE (Markets in Financial Instruments Directive – «MiFID» 2). In particolare, il decreto legislativo attuativo della citata direttiva ha interamente sostituito la definizione di strumenti finanziari, rendendo necessaria la modifica del TUF, che invece faceva rinvio alla precedente formulazione.
  L'articolo 2 dello schema modifica la Parte V del TUF, al fine di stabilire misure e sanzioni in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della direttiva. In particolare, l'articolo riformula, estendendone l'ambito di applicazione e la forbice edittale, una serie di sanzioni amministrative, tra cui: le sanzioni relative alle violazioni della disciplina della gestione accentrata di strumenti finanziari, per le quali tra l'altro si aumenta il limite massimo della pena da 5 a 10 milioni di euro in conformità con il limite edittale fissato dai criteri di delega; le sanzioni in materia di informazioni sul governo societario e di politica di remunerazione e compensi corrisposti, applicabili nei confronti delle società quotate nei mercati regolamentati, anche in tal caso aumentando, in conformità ai criteri di delega, il limite massimo edittale da 150.000 a 10 milioni di euro, prevedendo al contempo una separata disciplina sanzionatoria applicabile ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione Pag. 20o di controllo, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare la violazione da parte della società, aumentando in tale caso il limite massimo edittale da 150.000 a 2 milioni di euro; infine, in ossequio alle previsioni della direttiva, sono aumentate le sanzioni relative alle violazioni della disciplina delle operazioni con parti correlate, sia con riguardo alle società quotate (da 150.000 a 10 milioni di euro), sia con riferimento ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare la violazione da parte della società (da 150.000 a 1,5 milioni di euro).
  L'articolo 3 introduce, infine, modifiche al decreto legislativo n. 209 del 2005, recante il Codice delle assicurazioni private (CAP), che innovano il quadro normativo che regola il sistema di governance delle imprese di assicurazione o riassicurazione italiane, con particolare riguardo ai requisiti e criteri per la valutazione dell'idoneità delle figure apicali e degli azionisti, alle politiche di remunerazione nonché ai poteri di intervento dell'IVASS a tutela del corretto funzionamento delle imprese operanti nel settore.
  In particolare, si modificano gli articoli 76 e 77 del CAP relativi ai requisiti di professionalità e onorabilità in ambito assicurativo concernenti, rispettivamente, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo (i c.d. esponenti aziendali) e funzioni fondamentali e i titolari di partecipazioni in imprese di assicurazione o riassicurazione. Per i primi, si prevede che essi debbano essere «idonei allo svolgimento dell'incarico», stabilendo che ai fini dell'idoneità gli esponenti aziendali debbano, oltre che possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza e dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico in modo da garantire la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o riassicurazione. La valutazione dei requisiti è pertanto sostituita dalla valutazione di idoneità, il cui difetto, iniziale o sopravvenuto, determina la decadenza dall'ufficio. Il Ministro dello sviluppo economico, sentito l'IVASS, adotterà un regolamento che definisca compiutamente i predetti requisiti e criteri, in conformità a quanto previsto dall'ordinamento europeo anche tenuto conto dei relativi orientamenti e raccomandazioni.
  Si prevede poi un rafforzamento dei poteri dell'IVASS, che potrà valutare autonomamente – e dunque non più in via sussidiaria e condizionata all'inerzia degli organi aziendali – l'idoneità degli esponenti, il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi e l'idoneità dei titolari delle funzioni fondamentali, e su queste basi potrà sia dichiarare autonomamente la decadenza del soggetto in caso di carenza dei requisiti di idoneità (articolo 76 del CAP), sia ordinare la rimozione dall'incarico di uno o più esponenti aziendali o titolari di funzioni fondamentali, in caso di condotta in grado di recare pregiudizio alla sana e prudente gestione aziendale.
  In analogia a quanto previsto per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo e per coloro che svolgono funzioni fondamentali, l'articolo 3 modifica, come accennato, anche la disciplina relativa ai titolari di partecipazioni in imprese di assicurazione o riassicurazione, prevedendo che tali soggetti debbano possedere requisiti di onorabilità e soddisfare criteri di competenza e correttezza sempre al fine di garantire la sana e prudente gestione dell'impresa. Anche in tal caso si delega al Ministro dello sviluppo economico, sentito l'IVASS, l'adozione di un regolamento che definisca compiutamente i precedenti requisiti e criteri.
  Segnala, da ultimo, il comma 4 dell'articolo 3, che modifica l'articolo 311-sexies del CAP prevedendo che le sanzioni amministrative ivi contemplate si applichino anche in caso di violazioni di «obblighi in materia di remunerazione e incentivazione, quando l'esponente o il personale è la parte interessata».
  Ricorda poi che l'articolo 4 reca le disposizioni transitorie e finali, mentre l'articolo 5 reca la consueta clausola di invarianza finanziaria.Pag. 21
  Conclusivamente, si riserva di predisporre una proposta di parere nel prosieguo dell'esame, tenendo conto dell'esito del dibattito in Commissione.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato.
Atto n. 156.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere scadrà il prossimo 11 marzo. Fa presente tuttavia che l'atto non è corredato del prescritto parere della Conferenza Stato-regioni e che pertanto la Commissione non potrà concluderne l'esame finché il parere della Conferenza non verrà trasmesso.

  Rosalba DE GIORGI (M5S), relatrice, ricorda, preliminarmente, che il recepimento della direttiva era previsto dovesse avvenire entro il 9 ottobre 2019 e che la Commissione europea, con lettera del 22 novembre 2019, ha contestato all'Italia il mancato recepimento avviando, conseguentemente, la procedura d'infrazione n. 2019/0329.
  La delega per il recepimento della direttiva è attribuita al Governo in virtù dell'inserimento di tale direttiva nell'allegato A alla legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018) e dell'articolo 13 di tale legge, che contiene i principi e i criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega stessa. La relazione illustrativa sottolinea che «considerate le profonde modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2018/410 al sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (European Union Emission Trading Scheme – ETS), si ritiene di dover abrogare il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al fine di redigere un nuovo provvedimento coerente ed in linea con le nuove disposizioni europee».
  Lo schema in esame – composto di 47 articoli e 4 allegati – modifica sostanzialmente l'attuale disciplina in materia di sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, in quanto appare necessario adempiere ai nuovi e più stringenti impegni in termini di riduzione delle emissioni assunti nell'ambito dell'Accordo di Parigi e coerentemente con i nuovi obiettivi fissati nel «Quadro Clima-Energia 2030».
  Fa presente che il «sistema EU-ETS» contribuisce in maniera significativa al conseguimento dell'obiettivo fissato dall'Europa di ridurre le emissioni di gas effetto serra del 40 per cento nel 2030 rispetto alle emissioni del 1990. Il sistema opera secondo il principio della limitazione e dello scambio delle emissioni. Viene fissato un tetto alla quantità totale di alcuni gas serra che possono essere emessi dagli impianti che rientrano nel sistema. Entro questo limite, gli operatori dei settori inclusi ricevono o acquistano quote di emissione che, se necessario, possono scambiare.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una disamina puntuale del contenuto del provvedimento, passa a richiamarne sinteticamente i contenuti.
  Gli articoli da 1 a 3 (Capo I) recano rispettivamente l'oggetto, il campo di applicazione e le definizioni. Al Capo II (articolo 4) tra le principali novità segnala le modifiche finalizzate a razionalizzare il funzionamento e a potenziare le strutture Pag. 22organizzative del Comitato ETS, cioè del Comitato, con sede presso il Ministero dell'ambiente, designato quale autorità competente nazionale per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE e dei relativi atti di esecuzione e atti delegati.
  Il Capo III dello schema (articoli da 5 a 12) è dedicato alla disciplina dell'assegnazione e del rilascio delle quote di emissione per le attività di trasporto aereo, quali elencate nell'allegato al provvedimento, svolte da un operatore aereo amministrato dall'Italia. Lo schema, oltre a precisare quali siano le esclusioni previste, in linea con la direttiva, stabilisce che dal lo gennaio 2021 il numero di quote assegnate agli operatori aerei sia ridotto annualmente del fattore di riduzione lineare (2,2 per cento), fatto salvo il riesame in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, a decorrere dal 2021 (articolo 5).
  Con riferimento poi alla disciplina dell'assegnazione mediante vendita all'asta della quantità di quote stabilita dalla Commissione europea, lo schema conferma l'attribuzione al Gestore dei Servizi Energetici – GSE del ruolo di responsabile per il collocamento, secondo quanto stabilito nel regolamento europeo in materia di aste. Introduce poi tra le iniziative cui destinare, con un successivo decreto ministeriale, i proventi delle vendite anche quelle finalizzate a consentire l'ampia diffusione del sistema per la navigazione satellitare, a finanziare il Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e i programmi di ricerca e innovazione, a garantire le spese per il funzionamento del Comitato ETS in relazione alle attività di trasporto aereo (articolo 6).
  Vengono quindi definite le modalità per la presentazione delle domande per l'assegnazione delle quote di emissioni a titolo gratuito a favore degli operatori aerei amministrati dall'Italia (articolo 7) ed è fissata al 3 per cento della quantità totale di quote di emissioni da assegnare la parte da accantonare in una riserva speciale da destinare agli operatori aerei che si trovino nelle condizioni indicate nell'articolo 8 dello schema (operatori aerei che entrano sul mercato e quelli in rapida crescita).
  Sono inoltre disciplinate le modalità per il calcolo, da parte del Comitato ETS, della quantità di quote da assegnare a ciascun operatore aereo e per il relativo rilascio (articolo 9) e sono fissati gli obblighi che gli operatori aerei debbono rispettare in relazione alla predisposizione dei rispettivi piani di monitoraggio delle emissioni e al loro invio al Comitato ETS, ai fini delle verifiche di conformità alle disposizioni vigenti. Si prevede inoltre che, al momento dell'invio del piano di monitoraggio o del suo aggiornamento, gli operatori aerei rientranti nel campo di applicazione del provvedimento debbano eleggere il proprio domicilio in Italia (articolo 10). L'articolo 11 disciplina il divieto operativo a carico dell'operatore aereo amministrato dall'Italia che abbia violato le prescrizioni del decreto per almeno tre anni consecutivi nell'arco di cinque anni, mentre l'articolo 12 introduce una nuova disciplina volta a individuare le modalità per ottenere la chiusura di un conto di deposito di un operatore aereo.
  Il Capo IV dello schema (articoli da 13 a 33) reca disposizioni da applicare sia agli operatori aerei che agli impianti fissi. Si tratta delle norme che regolano il rilascio e la revoca delle autorizzazioni, il monitoraggio delle emissioni, le modalità di assegnazione onerosa delle quote di CO2, le misure transitorie per i settori a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Segnala che l'articolo 30 dello schema dispone che il Fondo per l'innovazione istituito dall'articolo 10-bis, paragrafo 8, della direttiva è direttamente gestito a livello unionale. Inoltre, evidenzia che negli articoli 31 e 32 sono inserite disposizioni che integrano quelle della direttiva al fine di prevedere che il Comitato predisponga una proposta di misure nazionali equivalenti, ai fini dell'applicazione degli articoli 27 e 27-bis della medesima direttiva e per la disciplina del Portale Pag. 23ETS per i profili relativi all'esclusione di impianti dal sistema EU ETS al ricorrere di particolari condizioni.
  Il Capo V (articoli da 34 a 42) reca disposizioni comuni per impianti fissi e operatori aerei. L'articolo 34 disciplina il registro centralizzato delle operazioni per il sistema di EU ETS, tenuto dalla Commissione europea, l'articolo 35 disciplina il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni, mentre l'articolo 36 definisce i meccanismi di trasferimento, restituzione e cancellazione di quote di emissioni. In particolare, segnala che l'articolo 37 consente in via transitoria – in attesa dell'entrata in vigore di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici – l'uso dei crediti internazionali CERs e ERUs, che sono due tipologie di crediti internazionali di emissione – generati da due meccanismi istituiti dal Protocollo di Kyoto – che le parti possono scambiare per compensare le emissioni al fine di adempiere agli obblighi di restituzione per il periodo 2021-2030. Viene anche ridefinito il sistema sanzionatorio, con l'introduzione di nuove previsioni e una rimodulazione degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie. Tra le modifiche che riguardano in maniera specifica il settore del trasporto aereo, come evidenziato nella relazione che accompagna il provvedimento, è stata introdotta una sanzione per l'inosservanza dell'obbligo di indicazione del luogo ove ricevere le notificazioni e le comunicazioni dei procedimenti. Ciò al fine di superare la difficoltà incontrata dall'autorità nazionale italiana nel garantire l'esecutività alle sanzioni nei confronti degli operatori aerei stranieri amministrati dall'Italia ma non aventi né sede legale né altra sede elettiva nel territorio italiano.
  Il Capo VI dello schema (articoli da 43 a 47) reca le disposizioni transitorie e finali.
  Conclusivamente, ricordando che per la mancata attuazione della direttiva (UE) 2018/410 l'Italia è sottoposta a procedura di infrazione da parte della Commissione europea, fa presente che il testo non è corredato del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. La Commissione potrà pertanto esprimere il prescritto parere una volta acquisito il parere della Conferenza.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
Atto n. 157.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere scadrà il prossimo 11 marzo. Fa presente tuttavia che l'atto non è corredato del prescritto parere della Conferenza Stato-regioni e che pertanto la Commissione non potrà concluderne l'esame finché il parere della Conferenza non verrà trasmesso.
  In sostituzione della relatrice, fa presente che lo schema di decreto in esame è stato predisposto in attuazione della delega di cui agli articoli 1 e 20 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018), concernente il recepimento della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, con riferimento sia all'esposizione Pag. 24medica, sia alle persone soggette ad esposizione professionale, sia alla popolazione.
  La direttiva ha aggiornato e raccolto in un quadro unitario le disposizioni in materia contenute in cinque precedenti direttive (contestualmente abrogate), introducendo ulteriori tematiche, in precedenza trattate solo in raccomandazioni europee (come l'esposizione al radon nelle abitazioni) o non considerate (come le esposizioni volontarie per motivi non medici).
  Ricorda, preliminarmente, che il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 6 febbraio 2018 e che la Commissione europea ha avviato nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione n. 2018/2044 per il mancato recepimento della medesima.
  Segnala inoltre che la disciplina di delega ha posto specifici princìpi e criteri direttivi, nonché norme procedurali, per l'esercizio della delega, ad integrazione di quelli generali posti dagli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Riguardo alle norme procedurali, il comma 2 del citato articolo 20 prevede che il decreto o i decreti legislativi in oggetto siano adottati senza modificare l'assetto e la ripartizione delle competenze previste dalla disciplina vigente, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, che non risulta tuttavia essere stato ancora trasmesso.
  Quanto ai principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega, ricorda che essi prevedono, tra l'altro, il rafforzamento e l'ottimizzazione della protezione dell'ambiente dagli effetti dannosi delle radiazioni ionizzanti, tenendo conto di criteri ambientali basati su dati scientifici riconosciuti a livello internazionale (e richiamati dalla direttiva 2013/59/Euratom); la definizione a carico degli utilizzatori, dei commercianti e importatori di sorgenti radioattive, nonché dei produttori, detentori, trasportatori e gestori di rifiuti radioattivi, di obblighi di registrazione e comunicazione all'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) dei dati relativi alla tipologia e quantità di tali sorgenti e rifiuti; la razionalizzazione e semplificazione delle procedure di autorizzazione per la raccolta e il trasporto di sorgenti e rifiuti radioattivi; il mantenimento delle misure di protezione dei lavoratori e della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime presenti nella direttiva 2013/59/Euratom, qualora già previste dalla normativa nazionale vigente; l'aggiornamento dei requisiti, dei compiti e delle responsabilità delle figure professionali coinvolte nella protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione, nonché la revisione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale e la destinazione dei proventi delle eventuali nuove sanzioni amministrative al finanziamento delle attività dirette alla protezione dell'ambiente, dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
  Per quanto concerne il testo dello schema in esame, rileva che si tratta di un provvedimento molto complesso, che si compone di 245 articoli, suddivisi in 17 Titoli, con oltre XXXV allegati. Nel rinviare pertanto alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione puntuale delle disposizioni introdotte dallo schema, si limita a richiamarne sinteticamente il contenuto.
  Ricorda quindi che il Titolo I (articoli da 1 a 6) indica le finalità e i principi del provvedimento, volto a recepire la definizione di un sistema di protezione dalle radiazioni ionizzanti maggiormente restrittivo e cautelativo ai fini della protezione della salute umana nel lungo termine.
  Il Titolo II si compone del solo articolo 7, volto a circoscrivere il campo di applicazione del testo dello schema di decreto in esame mediante 162 definizioni, mentre il Titolo III (articoli 8 e 9) elenca le autorità competenti nella materia in esame e disciplina in via generale le funzioni ispettive delle stesse. Le suddette autorità sono costituite da alcuni Dicasteri, dal Dipartimento della Protezione civile Pag. 25della Presidenza del Consiglio dei ministri, dalle regioni e province autonome e dall'ISIN.
  Il Titolo IV (articoli da 10 a 29), in materia di sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti, reca, rispetto alla legislazione vigente, molteplici innovazioni, quali l'istituzione del Piano nazionale di azione per il radon, la determinazione dei nuovi livelli di riferimento per la concentrazione di attività di radon, l'indicazione dei criteri per l'individuazione delle aree prioritarie per l'intervento di risanamento da radon.
  Il Titolo V (articoli da 30 a 35) reca disposizioni inerenti alle lavorazioni minerarie. Ricordo che la suddetta materia non è stata interessata dalla direttiva 2013/59/Euratom e che pertanto, come rilevato dalla relazione illustrativa, le disposizioni del Titolo V costituiscono esclusivamente una revisione formale delle norme vigenti, anche ai fini del coordinamento con altre norme dello schema.
  Il Titolo VI (articoli da 36 a 45) concerne il regime giuridico per importazione, produzione, commercio, trasporto e detenzione di materie grezze, materiali o sorgenti radioattivi. In particolare segnalo che uno specifico regime di controllo è posto per le ipotesi di smarrimento, perdita, ritrovamento e uso non autorizzato di sorgenti di radiazioni ionizzanti.
  Il Titolo VII (articoli da 46 a 61) concerne sia il regime autorizzatorio per le pratiche che comportino un'esposizione alle radiazioni ionizzanti, sia disposizioni in materia di rifiuti radioattivi. Al riguardo, la relazione illustrativa osserva che «si è scelto di graduare il controllo in ragione della natura e delle caratteristiche delle diverse fattispecie prese in considerazione». In applicazione di questo principio, per le pratiche che presentano maggiori rischi viene richiesta un'autorizzazione, sotto forma di nulla osta o di registrazione; l'autorizzazione è prevista, tra l'altro, per la somministrazione intenzionale di sostanze radioattive, il funzionamento e disattivazione di impianti nucleari (attività, queste ultime, soggette anche a licenza di esercizio), e per le attività connesse alla gestione di residui radioattivi. Si segnala, inoltre, che le disposizioni in materia di gestione di rifiuti radioattivi e combustibile esaurito contenute nel decreto legislativo n. 230 del 1995 vengono riprodotte dallo schema in esame senza modifiche sostanziali di rilievo, in quanto tale materia non è compresa nella direttiva 2013/59/Euratom oggetto di recepimento.
  Il Titolo VIII (articoli da 62 a 75) recepisce le disposizioni specifiche della direttiva sulle sorgenti sigillate ad alta attività e sulle sorgenti orfane.
  Il Titolo IX (articoli da 76 a 101) ed il Titolo X (articoli da 102 a 105) riguardano il regime di autorizzazione e di controllo della sicurezza degli impianti inerenti alle radiazioni ionizzanti, ivi compresi gli impianti nucleari e quelli di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. Anche in questo caso segnalo che tali materie non sono comprese nella direttiva oggetto di recepimento. Le predette disposizioni costituiscono, pertanto, esclusivamente una revisione formale rispetto alle norme vigenti, anche ai fini del coordinamento con altre norme dello schema.
  Il Titolo XI (articoli da 106 a 146) disciplina le garanzie da assicurare ai lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti. La relazione illustrativa rileva che, rispetto alla vigente disciplina (di cui al Capo VIII del decreto legislativo n. 230 del 1995, e successive modificazioni), il Titolo in esame, in linea di massima, si limita a specificare, a livello di maggior dettaglio, disposizioni già in essere.
  Il Titolo XII (articoli da 147 a 155) reca le disposizioni inerenti alla protezione della popolazione dai rischi dovuti all'esposizione alle radiazioni ionizzanti. La relazione illustrativa osserva che, nella nuova direttiva oggetto di recepimento, la contaminazione dell'ambiente è presa in considerazione per gli effetti dannosi delle radiazioni ionizzanti a lungo termine sulla salute della popolazione «e non considera più la contaminazione solo come via di esposizione per individui della popolazione direttamente interessati». Tra le novità rispetto alla previgente disciplina, segnala in particolare Pag. 26alcune norme poste dall'articolo 151. Quest'ultimo, come osserva la relazione illustrativa, introduce nuovi obblighi in capo a chiunque produca, tratti, manipoli, utilizzi, abbia in deposito materie radioattive o comunque detenga apparecchi contenenti dette materie, o smaltisca rifiuti radioattivi ovvero impieghi apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, prevedendo che l'esercente si faccia carico del controllo della contaminazione radioattiva nel sottosuolo delle installazioni dove si svolgono le pratiche e del controllo dell'accesso degli individui della popolazione nell'area delle suddette installazioni. Lo stesso articolo reca anche le norme relative alla stima delle «dosi alla popolazione», che devono essere sempre effettuate secondo una valutazione realistica.
  Il Titolo XIII (articoli da 156 a 171) concerne la radioprotezione rispetto alle esposizioni mediche e le responsabilità e i ruoli dei professionisti sanitari coinvolti. Tra le disposizioni del Titolo, segnala quelle poste dall'articolo 160, il quale, come osserva la relazione illustrativa, è innovativo (non avendo corrispondenze nell'attuale disciplina di cui al decreto legislativo n. 187 del 2000). Tale articolo attribuisce allo specialista in fisica medica, in via esclusiva, la responsabilità della misura e della valutazione delle dosi assorbite dai pazienti nell'ambito delle esposizioni mediche, nonché la responsabilità della scelta della strumentazione da impiegarsi nell'ambito della dosimetria e dei controlli di qualità da effettuarsi sulle attrezzature medico-radiologiche. Segnala, inoltre, che l'articolo 158 ribadisce il principio di ottimizzazione al caso specifico delle esposizioni mediche (secondo il quale le dosi devono essere mantenute al livello più basso ragionevolmente ottenibile e compatibile con il raggiungimento dell'informazione diagnostica richiesta o dell'obiettivo terapeutico perseguito, tenendo conto di fattori economici e sociali).
  Il Titolo XIV (articoli da 172 a 197) disciplina il sistema di gestione delle emergenze (relative alle radiazioni ionizzanti), definendo, tra l'altro, le competenze in materia della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della protezione civile. Vengono in tal senso disciplinate anche le varie tipologie di piani di emergenza, nonché le attività e le procedure inerenti all'informazione della popolazione sulle misure di protezione sanitaria e sul comportamento da adottare nelle emergenze in materia.
  Il Titolo XV (articoli da 198 a 204) riguarda la disciplina di particolari situazioni di esposizione a radiazioni ionizzanti, con particolare riferimento alle misure correttive e protettive da adottare.
  Il Titolo XVI (articoli da 205 a 231) concerne l'apparato sanzionatorio. La relazione illustrativa rileva al riguardo che si è scelto di qualificare come illecito amministrativo tutti i casi di violazioni di norme relative ad oneri formali, cioè di violazioni che non possono comportare una lesione diretta, né una concreta messa in pericolo del bene giuridico, nonché che la revisione dell'apparato sanzionatorio è intesa anche ad una razionalizzazione del medesimo (rispetto a norme sanzionatorie eterogenee attualmente presenti in diversi testi normativi) e all'adeguamento, in alcuni casi, della misura delle sanzioni, anche mediante l'introduzione di specifici limiti minimi per l'arresto e per l'ammenda, diversi da quelli previsti (per il caso di assenza di statuizioni specifiche) dal codice penale.
  Il Titolo XVII (articoli da 232 a 245), infine, reca le disposizioni transitorie e finali (tra cui le norme di abrogazione esplicita e le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica). Si tratta di norme intese in generale a stabilire un regime transitorio per l'applicazione di alcune norme dello schema e a definire disposizioni specifiche relative a taluni profili ed ambiti, tra cui quello relativo alle Forze armate. In merito, l'articolo 242 prevede che per il Ministero della difesa trovino applicazione le norme in materia di sicurezza, relative alla protezione contro i pericoli derivanti dalle esposizioni alle radiazioni ionizzanti, poste dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Pag. 27
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 15.25.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro.
Atto n. 153.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.
Atto n. 158.