CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 febbraio 2020
332.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Martedì 25 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

  La seduta comincia alle 18.10.

Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
C. 2402 Governo.
(Parere alla Commissione XII).
(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Cosimo Maria FERRI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del testo unificato, formula la seguente proposta di parere:
  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge n. 2402 e rilevato che:
   sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:
   il decreto-legge, composto da 5 articoli, per un totale di 12 commi, presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;
   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
   andrebbe approfondita la relazione tra il contenuto degli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, da un lato, e quello dell'articolo 3, commi 1 e 2, dall'altro lato; in particolare andrebbe valutata l'opportunità di precisare meglio se le ampie misure di contenimento previste dagli articoli 1 e 2 possano essere adottate unicamente con i DPCM previsti dall'articolo 3, come appare emergere dall'utilizzo dell'espressione, al comma 1 dell'articolo 3, «le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate (...) con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri», ovvero anche da qualsiasi autorità competente nella materia oggetto della specifica misura di contenimento (vale a dire singoli ministri, presidenti di regione, sindaci) come potrebbe desumersi dall'utilizzo delle espressioni, al comma 1 dell'articolo 1, «le autorità competenti sono tenute ad adottare» e, al comma 1 dell'articolo 2 «le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento»; non appare chiarire tale dubbio interpretativo il comma 2 dell'articolo 3 il quale afferma che, nei casi di estrema necessità ed urgenza Pag. 4e nelle more dell'adozione dei DPCM, si possa procedere utilizzando altri strumenti previsti dalla legislazione vigente (ordinanze in materia di igiene e sanità pubblica del Ministro della salute, dei Presidenti delle regioni e dei sindaci e interventi d'urgenza locali); sul punto la relazione illustrativa afferma che «l'articolo 3 disciplina l'esercizio dei poteri delineati nei precedenti articoli»; inoltre, con riferimento all'articolo 2, la relazione illustrativa sembra prefigurare che per le ulteriori misure di contenimento si possa procedere unicamente con DPCM (la relazione afferma infatti che «l'articolo 2, prevede la possibilità che le competenti autorità, anche al di fuori delle stringenti condizioni delineate dall'articolo 1, comma 1, adottino ulteriori misure di contenimento e gestione delle emergenze sanitarie, con poteri il cui esercizio è disciplinato dall'articolo 3, comma 1, mentre gli ordinari poteri emergenziali sono regolati dal comma 2 dell'articolo 3, che comunque legittima l'esercizio dei poteri stessi nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti nel comma 1»); al fine di rendere però univoca tale interpretazione potrebbe risultare opportuno modificare in modo coerente il testo del comma 1 dell'articolo 1 e del comma 1 dell'articolo 2;
   l'articolo 2, comma 1, fa inoltre un generale riferimento alla possibilità di adozione da parte delle autorità competenti di «ulteriori misure di contenimento»; al riguardo potrebbe risultare opportuno specificare meglio la portata della disposizione, posto che l'utilizzo, nel medesimo comma, dell'espressione «anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1» sembra indicare che tali ulteriori misure potrebbero trovare applicazione anche in territori diversi da comuni o aree nei quali vi sono persone che risultino positive al virus e per le quali non si conosca la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus; una più dettagliata definizione della portata della disposizione potrebbe risultare opportuna anche al fine di individuare specifiche fattispecie da escludere, quali ad esempio lo svolgimento di eventi elettorali, alla cui sospensione e rinvio si potrebbe eventualmente procedere con gli strumenti ordinariamente previsti;
   all'articolo 3, comma 1, il riferimento al «presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni» andrebbe sostituito con quello, corretto, al «presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano»
   il provvedimento non risulta corredato né dall'analisi tecnico-normativa (ATN) né dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), neanche nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; appare comunque evidente che il provvedimento possa rientrare tra quei provvedimenti «direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato» per i quali l'articolo 6 del medesimo DPCM n. 169 del 2017 stabilisce l'esenzione dall'AIR;
  formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:
  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
  valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:
   aggiungere, al comma 1 dell'articolo 1, dopo le parole, «le autorità competenti» le seguenti: «con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2,»;
   sostituire, al comma 1 dell'articolo 2, le parole «le autorità competenti possono adottare» con le seguenti: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, con le modalità Pag. 5previste dall'articolo 3, comma 1, può adottare»;
   approfondire la formulazione dell'articolo 2;
   sostituire, al comma 1 dell'articolo 3 le parole: «il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni» con le seguenti: «il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano»

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 18.20.