CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 21 febbraio 2020
329.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Venerdì 21 febbraio 2020. — Presidenza della presidente, Francesca BUSINAROLO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio FERRARESI.

  La seduta comincia alle 9.10.

DL 161/2019: Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.
C. 2394 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, ricorda che, come convenuto nell'ufficio di presidenza svoltosi ieri, oggi avrà luogo, oltre la relazione illustrativa, la discussione generale sul provvedimento in titolo e che nello stesso ufficio di presidenza è stato stabilito di fissare il termine per la presentazione di proposte emendative alle ore 18 di oggi, venerdì 21 febbraio.

  Giulia SARTI (M5S), relatrice, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, approvato con modificazioni dal Senato.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici, ai quali rivolge il proprio ringraziamento per la celerità con cui essa è stata predisposta, per una dettagliata descrizione del decreto-legge in conversione, rammenta che esso è composto da 3 articoli, il primo dei quali proroga il termine a partire dal quale la riforma della disciplina delle intercettazioni- introdotta dal decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, (c.d. riforma Orlando) – troverà applicazione. In particolare, il decreto-legge, nella sua formulazione vigente, intervenendo sull'articolo 9 del decreto legislativo n. 216 del 2017, fissa tale termine al 1o marzo 2020. Con una modifica approvata dal Senato il suddetto termine è stato posticipato di altri due mesi, al 1o maggio 2020. L'articolo 1 del decreto in conversione inoltre, sempre nella formulazione vigente, specifica che la riforma troverà applicazione solo ai procedimenti penali iscritti dal 1o marzo 2020. Il Senato è intervenuto anche su questo termine, proponendone il differimento al 1o maggio 2020. Per tutti i procedimenti in corso dunque continuerà ad applicarsi la disciplina attuale. In secondo luogo la disposizione modifica il comma 2 del citato articolo 9 del decreto legislativo n. 216 del Pag. 42017. In particolare, il decreto-legge, nella sua formulazione vigente, proroga al 1o marzo 2020 il termine a partire dal quale acquista efficacia la disposizione (articolo 2, comma 1, lettera b) del citato decreto legislativo n. 216 del 2017) che introduce un'eccezione al generale divieto di pubblicazione degli atti (di cui all'articolo 114 del codice di procedura civile), tale da consentire la pubblicabilità dell'ordinanza di custodia cautelare. Il Senato ha differito di ulteriori due mesi anche questo termine (1o maggio 2020).
  Quanto all'articolo 2 del decreto-legge, segnala che esso contiene, al comma 1, modifiche al codice di procedura penale, e al comma 2, modifiche alle disposizioni di attuazione.
  In particolare, evidenzia che la lettera a) del comma 1 interviene sull'articolo 114 del codice di procedura penale, relativo al divieto di pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto. Senza intaccare l'intervento del legislatore nel 2017, il decreto-legge inserisce nell'articolo 114 il comma 2-bis, attraverso il quale vieta la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268 e 415-bis del codice di rito. Il Senato è intervenuto su questa disposizione inserendo anche il richiamo all'articolo 454 del codice di procedura penale finalizzato a realizzare una maggiore coerenza con le peculiarità del giudizio immediato. La lettera b) – non modificata dal Senato – interviene sul comma 2 dell'articolo 242 del codice di procedura penale, sulle modalità di trascrizione delle registrazioni, sopprimendo l'intervento riformatore del 2017 e ripristinando la formulazione precedente alla riforma Orlando. A tale proposito rammento che il decreto legislativo n. 216 del 2017 era intervenuto sull'articolo 242 del codice di procedura penale con funzioni di coordinamento, disponendo che quando è acquisito un nastro magnetofonico, il giudice se necessario ne dispone la trascrizione a norma dell'articolo 493-bis, comma 2. Tale disposizione è ora abrogata dal decreto- legge (alla lettera q) e conseguentemente, il legislatore ripristina la formulazione anteriore alla riforma, che individua le modalità di trascrizione a norma dell'articolo 268, comma 7, del codice. Il decreto-legge, inoltre, modifica la rubrica dell'articolo e il contenuto del comma 2 sostituendo all'espressione «nastro magnetofonico» con quella più attuale «registrazione».
  Rammenta che, nel corso dell'esame in Senato, è stata inserita la nuova lettera b-bis), la quale interviene sulla disciplina relativa ai limiti di ammissibilità delle intercettazioni, dettata dal comma 1 dell'articolo 266 del codice di procedura penale. La modifica approvata dal Senato prevede l'inserimento nel catalogo dei reati per i quali sono ammesse le intercettazioni anche dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale (Associazione di tipo mafioso), ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di stampo mafioso.
  Osserva che anche la lettera c) modifica l'articolo 266 del codice, per consentire l'uso del captatore informatico (c.d. trojan) per intercettare le comunicazioni tra presenti in un domicilio privato, a prescindere dall'attualità di un'attività criminosa, anche quando si procede per il delitto commesso da un incaricato di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione. Novellando l'articolo 266 il decreto-legge – nella formulazione originaria – non interviene sulla riforma del 2017 ma aggiunge ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, i delitti degli incaricati di un pubblico servizio, con gli stessi requisiti di pena edittale (reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni). Nel corso dell'esame in Senato è stata approvata una modifica, con la quale si è previsto che, se si procede per delitti dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione, il decreto che autorizza l'intercettazione mediante captatore informatico deve indicare espressamente le ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nel domicilio (rectius nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale).Pag. 5
  Precisa che, a seguito della modifica, dunque: si può utilizzare il captatore nelle intercettazioni tra presenti, che avvengano nel domicilio solo se vi è fondato motivo di ritenere che in tali luoghi si stia svolgendo l'attività criminosa (comma 2 dell'articolo 266 del codice di procedura penale); quando si procede per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, l'uso del captatore per intercettare comunicazioni tra presenti che avvengano nel domicilio è sempre consentito (comma 2-bis, articolo 266 del codice di procedura penale); quando si procede per un delitto dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione con pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni, l'uso del captatore è consentito solo «previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale».
  Rileva che la lettera d) – non modificata dal Senato – interviene sull'articolo 267 del codice di procedura penale, relativo alle forme e ai presupposti delle intercettazioni, con la duplice finalità di coordinare questa disposizione con la possibilità di usare il captatore informatico nei procedimenti per delitti degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione; eliminare la previsione introdotta nel 2017 in base alla quale la polizia giudiziaria annota le conversazioni che non può trascrivere informandone il pubblico ministero.
  Fa presente che, in particolare, il decreto-legge: con la modifica del comma 1, che individua il contenuto del decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante captatore informatico, specifica che la misura si applica anche ai delitti degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione; corregge inoltre l'intervento operato dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, esplicitamente escludendo anche per i delitti contro la pubblica amministrazione la necessità di indicare «i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono»; con la modifica del comma 2-bis, relativo all'attivazione delle intercettazioni in via d'urgenza da parte del pubblico ministero, si estende questa possibilità anche ai procedimenti per delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, oltre che ai delitti degli incaricati di un pubblico servizio contro la pubblica amministrazione; con la soppressione dell'ultimo periodo del comma 4, si elimina la previsione del 2017 in base alla quale l'ufficiale di polizia giudiziaria doveva provvedere alla trascrizione delle comunicazioni omettendo tutte le conversazioni irrilevanti o relative a dati personali definiti sensibili dalla legge (articolo 268, comma 2-bis), limitandosi a indicare nel verbale soltanto data, ora e dispositivo su cui la registrazione è intervenuta, informando preventivamente il pubblico ministero, con annotazione. La soppressione del periodo è collegata alla sostituzione del comma 2-bis dell'articolo 268 (di cui alla successiva lettera e); con la sostituzione del comma 5, si precisa che i decreti che autorizzano le intercettazioni devono essere annotati in un registro riservato tenuto sotto la direzione del Procuratore della Repubblica.
  Precisa che la lettera e) modifica l'articolo 268 del codice di procedura penale sull'esecuzione delle operazioni di intercettazione. Segnala a tale proposito che la principale novità riguarda la soppressione della riforma del 2017 nella parte in cui (comma 2-bis) vieta alla polizia giudiziaria la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni irrilevanti ai fini delle indagini (per l'oggetto, i soggetti coinvolti, o la trattazione di dati personali sensibili) e demanda al pubblico ministero il compito di ordinare la trascrizione delle suddette intercettazioni «quando ne ritiene la rilevanza per i fatti oggetto di prova» (comma 2-ter). Il nuovo comma 2-bis – come modificato nel corso dell'esame in Senato – stabilisce che il pubblico ministero debba vigilare affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini. Viene meno l'iniziale Pag. 6valutazione discrezionale della polizia giudiziaria chiamata a decidere cosa trascrivere e cosa annotare per il pubblico ministero. Il comma 2-ter è conseguentemente abrogato. Nei commi successivi dell'articolo 268, il decreto-legge – come modificato nel corso dell'esame in Senato – ripropone la formulazione antecedente la riforma del 2017. In particolare: i verbali delle intercettazioni delle conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero che li deposita entro 5 giorni – unitamente agli atti di autorizzazione delle operazioni – nell'archivio di cui all'articolo 269 (comma 4), salvo il ritardato deposito, autorizzato dal giudice per le indagini preliminari, non oltre la chiusura delle indagini preliminari, quando dal deposito possa derivare «grave pregiudizio» alle indagini (comma 5); effettuato il deposito, il pubblico ministero ne dà immediatamente comunicazione ai difensori delle parti (il testo originario del decreto-legge si riferisce al solo difensore dell'imputato), che hanno facoltà di esaminare gli atti e di ascoltare le registrazioni entro il termine stabilito dal pubblico ministero (salva proroga del giudice); una volta scaduto il termine per l'esame degli atti da parte dei difensori, parte l'apposito procedimento incidentale finalizzato alla cernita ed alla selezione del materiale probatorio nell'ambito di una apposita udienza camerale (comma 6). In tale fase il decreto-legge specifica che lo stralcio può riguardare, oltre alle registrazioni di cui è vietata l'utilizzazione, anche quelle che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza; alle operazioni di stralcio possono partecipare sia il pubblico ministero che i difensori; questi ultimi possono estrarre copia delle trascrizioni integrali delle registrazioni disposte dal giudice e possono far eseguire la loro copia, su idoneo supporto o carta (comma 8); le trascrizioni delle intercettazioni, depurate delle parti irrilevanti e inutilizzabili, in quanto espressive di atti per loro natura «irripetibili» sono inserite nel fascicolo del dibattimento di cui all'articolo 431 del codice di procedura penale (comma 7). A tal fine, il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni. Con una modifica apportata dal Senato, è stato previsto che il giudice possa, con il consenso delle parti, disporre l'utilizzazione delle trascrizioni delle registrazioni ovvero delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni già effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini, senza procedere alla trascrizione integrale attraverso perizia e alla stampa in forma intellegibile; tali modalità dovranno essere applicate solo in caso di contestazioni.
  Ricorda che la lettera f) – come modificata nel corso dell'esame in Senato – interviene sull'articolo 269 del codice di procedura penale relativo alla conservazione della documentazione, eliminando le previsioni della riforma del 2017 relative alla disciplina del segreto sugli atti relativi alle intercettazioni. In particolare: intervenendo sul comma 1, il decreto-legge specifica che gli atti dovranno essere conservati nell'archivio gestito dal Procuratore della Repubblica ed elimina la disposizione in base alla quale tali atti sono coperti da segreto. Con riguardo al profilo della segretezza degli atti il Senato ha sostanzialmente ripristinato il contenuto della riforma Orlando specificando che non sono coperti dal segreto solo i verbali e le registrazioni acquisite al fascicolo o comunque utilizzate nel corso delle indagini preliminari. Nel corso dell'esame in Senato è stata apportata anche un'ulteriore modifica volta a specificare che l'accesso all'archivio e l'ascolto delle conversazioni è consentito al giudice delle indagini preliminari e ai difensori delle parti, successivamente al deposito effettuati ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 454, comma 2-bis, del codice di procedura penale (introdotto dalla successiva lettera o), per l'esercizio dei loro diritti e facoltà; per coordinamento, è abrogato il comma 1-bis, in base al quale i soli verbali e le registrazioni acquisiti al fascicolo delle Pag. 7indagini non sono più coperti da segreto. La disposizione è ora confluita nel comma 1; con la sostituzione del comma 2 è ripristinata la formulazione ante-riforma in base alla quale, quando la documentazione relativa alle intercettazioni non è necessaria al procedimento, le parti possono chiederne al giudice la distruzione, a tutela della riservatezza.
  Segnala che la lettera g) – come modificata dal Senato aggiungendo un nuovo numero 01) – interviene sostituendo il comma 1 dell'articolo 270 del codice di procedura penale in materia di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni per mezzo del captatore in un procedimento «diverso». Al proposito rammento che tale disposizione, nella sua formulazione vigente, non incisa dalla riforma Orlando, prevede che i risultati delle intercettazioni non possano essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali l'intercettazione è stata disposta, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. La modifica approvata dal Senato estende la possibilità di usare i risultati delle intercettazioni in procedimenti penali diversi: oltre che per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, tale possibilità è prevista anche per l'accertamento dei reati inclusi nel catalogo di cui all'articolo 266 del codice di procedura penale. Affinché l'uso in procedimenti diversi sia consentito, il Senato ha aggiunto al requisito attuale della indispensabilità per l'accertamento della responsabilità penale, anche quello della rilevanza. La lettera g) (numero 1) sostituisce il comma 1-bis dell'articolo 270 del codice di procedura penale. In particolare segnalo che il comma 1-bis come riscritto dal decreto-legge nella sua formulazione originaria prevede che, fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 270, i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico possano essere utilizzate anche per la prova dei reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, purché tali reati siano ricompresi tra quelli previsti dal comma 2-bis dell'articolo 266 del codice di procedura penale. Rammento che il Senato ha circoscritto l'utilizzabilità in procedimenti diversi dei risultati delle intercettazioni realizzate con il trojan ai soli casi in cui tali risultati risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui al citato comma 2-bis dell'articolo 266 del codice di procedura penale. Il numero 2 della lettera g) apporta invece modifiche di coordinamento – conseguenti alle modifiche apportate all'articolo 268 del codice di procedura penale e alla abrogazione degli articoli 268-bis, 268-ter e 268-quater – al comma 2 dell'articolo 270 del codice di procedura penale.
  Rileva che la lettera h), nella formulazione originaria del decreto-legge, intervenendo sull'articolo 291 del codice di procedura penale, sopprime le disposizioni della riforma Orlando che, in relazione al procedimento di applicazione delle misure cautelari, prevedeva che la domanda cautelare presentata dal pubblico ministero dovesse contenere anche i «verbali di cui all'articolo 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti», vale a dire il contenuto anche sommario delle intercettazioni effettuate. Il Senato ha ripristinato invece il contenuto della riforma del 2017, aggiungendo che tali verbali devono comunque essere stati conferiti nell'archivio di cui all'articolo 269 del codice di procedura penale.
  Fa presente che la lettera i) interviene sul comma 3 dell'articolo 293 del codice di procedura penale. Il testo originario del decreto-legge ripristina la formulazione di tale disposizione antecedente alla riforma del 2017, disponendo l'abrogazione del terzo e del quarto periodo del comma 3 dell'articolo 293 del codice di procedura penale. Con una modifica approvata dal Senato è stata invece reintrodotta la formulazione del comma 3 dell'articolo 293 del codice di procedura penale prevista dalla riforma Orlando. Si prevede così il diritto del difensore di esaminare e di estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate confluiti nella richiesta di misura cautelare (ex articolo 291 del codice di procedura penale) Pag. 8nonché di ottenere la trasposizione delle registrazioni su un supporto idoneo.
  Precisa che la lettera l) – non modificata dal Senato – apporta modifiche di coordinamento (conseguenti alle modifiche e alle abrogazioni previste dal decreto-legge in conversione) all'articolo 295, in materia di verbale di vane ricerche, ripristinando la formulazione antecedente alla riforma Orlando. La lettera m) aggiunge un ulteriore comma all'articolo 415-bis, relativo all'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari. Tale nuovo comma 2-bis prevede che nel caso in cui non si sia proceduto ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, l'avviso contiene anche l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti (con una modifica approvata dal Senato è stato precisato che si tratta degli atti depositati) relativi ad intercettazioni e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero. La nuova disposizione riconosce inoltre al difensore la facoltà, entro il termine di 20 giorni, di depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti di cui chiede copia. Su tale istanza provvede con decreto motivato il pubblico ministero. Nel caso di reiezione dell'istanza, o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti, il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme di cui al comma 6 dell'articolo 268 del codice di procedura penale. La lettera n) – non modificata dal Senato – sopprime, ripristinando anche in questo caso il testo antecedente al decreto legislativo n. 216 del 2017, il comma 4-bis dell'articolo 422 del codice di procedura penale in tema di attività di integrazione probatoria del giudice. La modifica opera un coordinamento con l'abrogazione degli articoli 268-bis e 268-ter del codice di procedura penale prevista dalla successiva lettera q).
  Rammenta che la lettera o) aggiunge un ulteriore comma all'articolo 454 del codice di procedura penale (comma 2-bis) prevedendo che, nel caso in cui non si sia proceduto ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, con la richiesta di giudizio immediato il pubblico ministero deve depositare anche l'elenco delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti ai fini probatori. La nuova disposizione riconosce inoltre al difensore la facoltà di depositare, entro 15 giorni dalla notifica all'imputato e alla persona offesa della richiesta di giudizio immediato del pubblico ministero (articolo 456, comma 4 del codice di procedura penale) l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. In seguito ad una modifica apportata dal Senato è stato previsto che tale termine possa essere prorogato su richiesta del difensore di ulteriori 10 giorni. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme dell'articolo 268, comma 6. La lettera p) – non modificata dal Senato – interviene sull'articolo 472 del codice di procedura penale in materia di dibattimento a porte chiuse, ripristinando la formulazione del comma 1 antecedente alla Riforma Orlando. Si tratta di un intervento di coordinamento, conseguente all'abrogazione dell'articolo 268-ter. La lettera q) – sulla quale il Senato non è intervenuto – abroga gli articoli 268-bis (Deposito di verbali e registrazioni), 268-ter (Acquisizione al fascicolo delle indagini), 268-quater (Termini e modalità della decisione del giudice) e 493-bis (Trascrizione delle intercettazioni) del codice di procedura penale.
  Passando al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge in conversione, segnala che esso apporta modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Più nel dettaglio la lettera a) sostituisce l'articolo Pag. 989 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale in materia di verbali e registrazioni delle intercettazioni. Rispetto alla riforma Orlando, il decreto-legge, anche a seguito delle modifiche apportate dal Senato: conferma la disciplina del comma 1 dell'articolo 89, relativa al contenuto del verbale delle operazioni di intercettazione; sopprime il comma 2 dell'articolo 89, già riproduttivo della normativa vigente, che disciplina le modalità materiali (involucri, custodie, ecc...) di conservazione delle registrazioni, presumibilmente per la natura oggi digitale degli archivi; con riguardo alle intercettazioni mediante trojan, il decreto-legge conferma la riforma Orlando, prevedendo che possano essere impiegati soltanto programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della giustizia (si veda il decreto del Ministro della giustizia 20 aprile 2018). Il Senato ha apportato una modifica lessicale volta a imporre («devono essere impiegati») l'utilizzo di tali programmi (nuovo comma 2); interviene sul trasferimento delle comunicazioni intercettate prevedendo che questo possa essere effettuato esclusivamente nell'archivio digitale e non negli impianti della procura della Repubblica, come previsto dalla riforma Orlando. Il Senato è intervenuto su quest'ultima previsione rispristinando la formulazione della riforma Orlando e quindi prevedendo che le comunicazioni intercettate siano conferite esclusivamente negli impianti della procura della Repubblica. La norma conferma, inoltre, che durante il trasferimento dei dati devono essere operati controlli costanti di integrità, in modo da assicurare l'integrale corrispondenza tra quanto intercettato e quanto trasmesso e registrato (nuovo comma 3); specifica che, in caso di impossibilità di un contestuale trasferimento dei dati intercettati, il verbale di cui all'articolo 268 del codice di procedura penale debba dare atto delle ragioni impeditive – non necessariamente di ordine tecnico, come previsto dalla riforma Orlando – e della successione cronologica degli accadimenti captati e delle conversazioni intercettate (nuovo comma 4); conferma la riforma del 2017 prevedendo che al termine delle operazioni si provveda alla disattivazione del captatore con modalità tali da renderlo inidoneo a successivi impieghi.
  Ricorda che la lettera b) del comma 2 interviene sull'articolo 89-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale relativo all'archivio delle intercettazioni con particolare riguardo alle modalità di conservazione della documentazione: l'archivio riservato presso l'ufficio del pubblico ministero, già previsto dalla riforma Orlando, è sostituito da un apposito archivio digitale, gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica (comma 1). Nella gestione dell'archivio deve essere garantita la segretezza della documentazione specificando – rispetto alla riforma del 2017 – che la segretezza riguarda le intercettazioni non necessarie per il procedimento, quelle irrilevanti o di cui è vietata l'utilizzazione o riguardanti categorie particolari di dati personali. Come già previsto dalla riforma Orlando, spetta al Procuratore della Repubblica impartire le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto (comma 2). Si conferma che all'archivio possono accedere i seguenti soggetti: il giudice che procede e i suoi ausiliari; il pubblico ministero e i suoi ausiliari, compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto; i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete. Ogni accesso è annotato in apposito registro informatico, nel quale sono indicati data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati (comma 3). Il decreto-legge conferma che i difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni con apparecchio a disposizione dell'archivio e, diversamente dalla riforma Orlando, aggiunge la possibilità di ottenere copia delle registrazioni e degli atti quando acquisiti a norma degli articoli 268, 415-bis e 454 del codice di procedura penale. L'inserimento dell'articolo 454, relativo alla richiesta di giudizio immediato, è frutto dell'esame in Senato e risponde alle medesime finalità delle modifiche apportate dall'articolo 114 del codice di Pag. 10procedura penale. Rispetto alla riforma del 2017, il decreto-legge specifica che ogni rilascio di copia deve essere annotato in apposito registro informatico, in cui sono indicati data e ora di rilascio e gli atti consegnati in copia (comma 4). La lettera c) del comma 2 apporta una modifica di coordinamento al comma 1-bis dell'articolo 92 disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
  Fa presente che il comma 3 dell'articolo 2 demanda ad un decreto del Ministro della giustizia la definizione dei requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali alle intercettazioni mediante trojan, programmi informatici che, ai sensi del comma 4, devono avere caratteristiche tali da garantire affidabilità, sicurezza ed efficacia. Il comma 5 rimette ad un decreto ministeriale, di natura non regolamentare (adottato dal Ministro della giustizia sentito il Garante per la protezione dei dati personali) la fissazione dei criteri cui i titolari degli uffici di procura dovranno uniformarsi per regolare l'accesso all'archivio dei difensori e degli altri titolari del diritto di accesso, nonché per disciplinare le modalità di consultazione e richiesta di copie. Nel corso dell'esame in Senato è stato soppresso il riferimento alle modalità di consultazione e di richiesta di copie. Il comma 6 da ultimo demanda ad un decreto ministeriale (da adottare previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione) la definizione delle modalità e dei termini a decorrere dai quali il deposito degli atti e dei provvedimenti relativi alle intercettazioni è eseguito esclusivamente in forma telematica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
  Precisa che il comma 7 interviene sull'articolo 6 del decreto legislativo n. 216 del 2017, dedicato alle intercettazioni per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, rendendo il medesimo regime applicabile anche ai delitti degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione.
  Osserva, infine, che l'articolo 3 reca infine la clausola di invarianza finanziaria, precisando che dall'attuazione del decreto-legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nel ringraziare per la tempestività con la quale gli uffici hanno fornito la documentazione relativa al provvedimento in esame e nel riservarsi di valutare attentamente il contenuto della relazione della relatrice, desidera preliminarmente soffermarsi sulla inopportunità di affrontare un tema complesso e delicato, quale quello delle intercettazioni, attraverso il ricorso alla decretazione d'urgenza. Nel manifestare il proprio sconforto, ritiene che la Corte costituzionale stigmatizzerà certamente l'utilizzo improprio di tale strumento legislativo. Con riferimento, inoltre, alla copertura finanziaria del provvedimento, sottolinea come a suo avviso sia allucinante prevedere ad invarianza finanziaria l'ampliamento dell'utilizzo delle intercettazioni, il cui costo influisce pesantemente sulle spese delle procure. Si riserva, quindi, di esaminare la relazione tecnica al decreto-legge al fine di comprendere con quali voci del bilancio del Ministero della Giustizia l'Esecutivo intenda coprire tali nuove spese. Intervenendo quindi sul merito del provvedimento in discussione evidenzia alcune perplessità. In primo luogo, con riferimento alle modifiche apportate all'articolo 268 del codice di procedura penale, ritiene che la nuova formulazione generi una assoluta confusione che determinerà il ricorso alla giurisprudenza per comprendere se debba essere il pubblico ministero o la polizia giudiziaria ad ascoltare in via preliminare le intercettazione. Quanto poi alla «irrilevanza», ritiene che la valutazione se una conversazione sia o meno irrilevante ai fini delle indagini può essere effettuata soltanto a posteriori e sottolinea come una conversazione Pag. 11considerata irrilevante in un dato momento, possa assumere, a distanza di tempo, invece, carattere rilevante. Per tale ragione a suo avviso sarebbe più opportuno utilizzare l'espressione «pertinente». Relativamente, poi, all'utilizzo del captatore informatico «trojan» non ne comprende le modalità attuative. Fa presente, quindi, che il suo gruppo parlamentare ha moltissime altre perplessità in merito al contenuto del decreto-legge in esame e che per tale ragione presenterà numerosi emendamenti facendo una grande mobilitazione di pensiero. A titolo personale, ritiene, che il provvedimento sia l'ennesima «castroneria giuridica» ed una farsa al cui dibattito non ha intenzione di intervenire in Commissione, pur partecipando ai lavori. Si riserva comunque di intervenire in Assemblea.

  Ingrid BISA (LEGA), nell'osservare che compito del legislatore è quello di legiferare in maniera cosciente, ancor più in materie delicate come quella oggetto del provvedimento in discussione, manifesta il proprio sgomento nell'esaminare il testo del decreto-legge in esame. Osserva, infatti, che sono molti anni che il legislatore sta affrontando la materia e pertanto non comprende come si possa ravvisare il carattere d'urgenza richiesto per i decreti legge. Ritenendo, quindi, che il decreto-legge in esame viola le norme cardine della Carta costituzionale, preannuncia un suo intervento in Assemblea in sede di esame delle questioni pregiudiziali. Rileva, inoltre, che il Ministro Bonafede continua a legiferare per massime. Osserva che uno dei primi insegnamenti che viene impartito a qualsiasi giovane avvocato è che non si devono considerare solo le massime, ma che va tenuta in considerazione l'intera sentenza. A suo avviso, il legislatore, nel provvedimento in esame, ha riprodotto il contenuto della massima della sentenza delle sezioni Unite della Cassazione penale n. 51 del 2020 senza però aver letto le oltre trenta pagine di sentenza nelle quali si afferma che «l'autorizzazione del giudice non si limita a legittimare il ricorso al mezzo di ricerca della prova, ma circoscrive l'utilizzazione dei suoi risultati ai fatti-reato che all'autorizzazione stessa risultino riconducibili: essa, infatti, deve dar conto dei soggetti da sottoporre al controllo e dei fatti costituenti reato per i quali in concreto si procede; riferimento, quest'ultimo, che rende ragione della delimitazione dell'utilizzabilità probatoria dei risultati dell'intercettazione ai reati riconducibili all'autorizzazione giudiziale, delimitazione che, a sua volta, è condizione essenziale affinché l'intervento giudiziale abilitativo non si trasformi, come si è visto, in una autorizzazione in bianco». Evidenzia come siano quindi gli stessi giudici ermellini ad invitare a prestare attenzione a che non diventi un'autorizzazione in bianco. Ritiene, quindi, che nel momento in cui lo Stato diventa una sorta di «Grande Fratello», il singolo cittadino cambierà il proprio comportamento. In proposito ritiene che si potrebbe ravvisare il reato di atti persecutori, di cui all'articolo 612-bis, da parte dello Stato nei confronti dei cittadini. Preannuncia, quindi, la predisposizione di proposte emendative su tale questione. Si domanda, inoltre, come il legislatore non consideri la necessità di porre un giusto bilanciamento tra l'interesse pubblico alla persecuzione dei reati ed il diritto, altrettanto importante, di difesa. Fa notare, infatti, che il pubblico ministero ha una conoscenza totale del fascicolo, a differenza dell'imputato al quale sono concessi soltanto 20 giorni per acquisire le carte e per ascoltare le intercettazioni, per di più quando le indagini non sono ancora concluse. Auspica, pertanto, che la maggioranza faccia una ulteriore riflessione sul decreto-legge il cui contenuto, a suo avviso, è stato addirittura peggiorato nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

  Paola FRASSINETTI (FDI), nel manifestare la forte criticità nei confronti del provvedimento in esame da parte del suo gruppo, sottolinea come la materia oggetto dello stesso sia molto delicata e ritiene che la maggioranza stia calpestando i principi fondamentali garantiti dalla Costituzione, non ascoltando il grido d'allarme lanciato, Pag. 12nel corso delle audizioni presso il Senato, dal Garante della privacy, dai magistrati, che hanno evidenziato quanto siano impreparate le procure ad affrontare questa sfida, e dai rappresentanti degli avvocati, che hanno spiegato come sia difficile in questo momento poter applicare tale riforma. Sottolinea come la maggioranza sia rimasta sorda soprattutto nei confronti delle società – che saranno incaricate di procedere alla captazione, attraverso i trojan, delle conversazioni private dei cittadini – che hanno spiegato come non ci sia nessuna garanzia della genuinità della prova nel momento in cui le conversazioni captate verranno trasferite alla procura. Rileva, quindi, che non è previsto un sistema per tracciare le operazioni eseguite sui dispositivi dalle società e dai gestori, al punto che si è arrivati a dire che l'unico sistema sicuro per trasferire oggi i dati da queste società alle procure è quello di concentrarle in un dvd. A suo avviso sarebbe stato ragionevole rimandare l'entrata in vigore di una riforma così delicata e complessa fino al momento in cui, da un lato, le procure fossero state in grado di affrontare questo compito e, dall'altro, il progresso scientifico fosse stato in grado di garantire la difesa dal pericolo di un «Grande fratello» che incombe su tutti noi. Evidenzia che altro punto critico è rappresentato dal diritto di cronaca, che renderà possibile divulgare all'opinione pubblica qualsiasi risultato derivante da intercettazioni e captazioni. Con l'approvazione del decreto-legge in esame, in fine, ritiene che la maggioranza si assumerà una grande responsabilità, violando i fondamentali diritti sanciti dalla Costituzione a difesa della libertà di comunicazione, della libertà privata e dell'inviolabilità del domicilio di ogni cittadino.

  Walter VERINI (PD), sottolineando come, da almeno venti anni, il ricorso alla decretazione d'urgenza e alla posizione della questione di fiducia finisca con il comprimere il lavoro del Parlamento, ritiene, tuttavia, che i tempi per l'esame del provvedimento in esame, sia in Commissione sia in Assemblea, siano sufficienti a consentire a tutte le forze politiche di potersi esprimere e di svolgere un confronto sulla materia. Il suo giudizio sul tema in esame, che «ha attraversato diversi Ministri della giustizia», è positivo in quanto esso tutela due principi fondamentali: non impedisce, anzi rafforza, il ricorso alle intercettazioni per le indagini e tiene insieme il diritto all'informazione e quello alla privacy. Sottolinea come non consentire la pubblicazione indiscriminata di intercettazioni che non hanno rilevanza penale sia una idea democratica e invita tutti, in particolare la stampa, a considerare che l'avviso di garanzia è uno strumento di tutela per l'indagato. Ritiene, invece, giusto che le intercettazioni aventi rilevanza penale possano essere conosciute. Sottolinea, inoltre, che chi fa vita pubblica e chiede il voto ai cittadini, abbia «qualche diritto in meno», non per quanto attiene alla sfera privata, rispetto ad un altro cittadino. Evidenzia, inoltre, che il provvedimento sana l'incertezza esistente in ordine alla cernita delle intercettazioni da parte della polizia giudiziaria, in quanto con le nuove disposizioni sarà il pubblico ministero a valutare, di concerto con la polizia giudiziaria stessa. Conviene sul fatto che l'avvocatura ha, nel corso delle audizioni, presso l'altro ramo del Parlamento, fatto rilevare dei rischi per il diritto di difesa, ma ritiene che tale diritto, con le modifiche apportate nel corso dell'esame da parte del Senato, sia stato salvaguardato. Sottolinea, infine, che al Senato è stato posto il tema del rispetto del contenuto della sentenza delle Sezioni unite della Cassazione penale n. 51 del 2020. In proposito rileva come, al contempo, il Parlamento non possa abdicare alle proprie prerogative che ricomprendono anche quella di colmare i vuoti legislativi che le sentenze mettono in evidenza. Osserva, inoltre, con riferimento al ricorso ai captatori informatici, che non vi è nessuna intenzione di trasformare lo Stato in un «Grande fratello» ma che, avendone definito l'ambito di applicazione e le possibilità di utilizzo, tale strumento consente di contemperare la garanzia del cittadino a non essere perennemente sorvegliato, Pag. 13con quella dello Stato di poter contrastare i reati. Ribadendo che sul provvedimento si potrà effettuare un dibattito costruttivo, precisa che il suo gruppo ritiene che quello approvato dal Senato, sia un testo equilibrato e condivisibile.

  Anna Rita TATEO (LEGA), nel ringraziare gli uffici per l'aver messo a disposizione dei parlamentari in tempi rapidi la documentazione relativa al provvedimento, evidenzia come il gruppo della Lega non sia contrario all'utilizzo delle intercettazioni bensì al contenuto del decreto-legge in discussione, che sembra essere stato scritto da chi non ha mai varcato la soglia di una procura o di un tribunale. A suo avviso, prorogare al 1o maggio 2020 il termine a partire dal quale la riforma della disciplina delle intercettazioni troverà applicazione è insufficiente in quanto gli uffici non sono ancora pronti. Ritiene inoltre positivo ampliare la norma anche agli incaricati di pubblico servizio, sebbene sottolinei che non vi è una definizione precisa di chi sia l'incaricato di pubblico servizio. Con riferimento, inoltre, all'abrogazione dell'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 267 del codice di procedura penale, in base al quale la polizia giudiziaria annota le conversazioni che non può trascrivere informandone il pubblico ministero, si domanda se la polizia giudiziaria sia effettivamente in grado di comprendere cosa sia rilevante o meno ai fini delle indagini. Per quanto attiene alle spese di trascrizione, rileva come si sarebbe potuto individuare un modo per risparmiare sulle stesse, sottolineando come esse incidano notevolmente sui costi delle indagini. Preannuncia, pertanto, la predisposizione di proposte emendative sulla materia. Manifesta, da ultimo, il proprio dispiacere nel constatare come il dibattito sul provvedimento sia «strozzato» a causa dei tempi ristretti e nel prendere atto che nessuna delle proposte emendative che saranno presentate verrà accolta.

  Giuseppina OCCHIONERO (IV), convenendo sulla necessità di limitare il ricorso alla decretazione d'urgenza soprattutto su temi così delicati, ritiene che il decreto-legge all'esame della Commissione, seppure non pienamente soddisfacente, risponda comunque alle esigenze che ne hanno determinato l'adozione. Ritiene evidente che si possa fare sempre di più e meglio e rileva che ci saranno anche i tempi in Assemblea per valutare il provvedimento. Sottolinea che il provvedimento è il frutto di una mediazione all'interno della maggioranza e che garantisce, da un lato, l'esigenza di tutela della privacy e, dall'altro, l'esigenza dello Stato a perseguire i reati.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nel dichiararsi basita dalle affermazioni dei colleghi Verini e Occhionero, che a suo avviso fingono di non conoscere la realtà, rammenta che la Commissione ha soltanto oggi potuto avviare l'esame del decreto-legge in discussione, la cui conversione in legge deve avvenire entro il 29 febbraio prossimo. Ritiene quindi che i colleghi della maggioranza, invece che affermare che ci sarà la possibilità di svolgere un dibattito costruttivo, farebbero meglio ad ammettere di aver imposto alle opposizioni un testo non emendabile. Ciò premesso, ribadisce di voler acquisire la relazione tecnica allegata al decreto-legge e chiede al rappresentante del Governo di fornire i seguenti dati: numero complessivo delle intercettazioni nell'anno e nel triennio; numero complessivo delle misure cautelari nell'anno e nel triennio; tempo di definizione dei procedimenti penali e durata dei procedimenti di stralcio. Rileva, inoltre, che quando fu introdotta la riforma Orlando, il Ministero ritenne che fosse necessario un periodo di 12 mesi per adeguare i tribunali. Si domanda, quindi, come l'attuale Esecutivo possa ritenere che già dal 1o maggio prossimo le procure possano essere pronte a svolgere le intercettazioni ai sensi delle nuove disposizioni. A suo avviso, sarebbe stato necessario prevedere una proroga maggiore per l'entrata in vigore della disciplina e prevede Pag. 14che il Parlamento dovrà intervenire di nuovo con un'ulteriore proroga.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, dichiara concluso l'esame preliminare. Ricorda che il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato alle ore 18 della giornata odierna. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.55.

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