CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 9 dicembre 2019
291.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 9 dicembre 2019. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

  La seduta comincia alle 11.35.

DL 111/2019: Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
C. 2267 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, ricorda che la Commissione bilancio ha avviato l'esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, dal decreto-legge n. 111 del 2019, recante Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nella seduta del 4 dicembre 2019, al fine dell'espressione del parere alla Commissione di merito. In tale occasione il rappresentante del Governo ha depositato agli atti della Commissione bilancio la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009. Tuttavia, attesa l'esigenza di acquisire dal Governo ulteriori elementi informativi in ordine agli eventuali profili di carattere finanziario connessi a talune disposizioni, la Commissione ha disposto il rinvio del seguito dell'esame del provvedimento. Pag. 5
  La Commissione ambiente, pur in mancanza del parere della Commissione bilancio, ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento, nella seduta del 5 dicembre 2019, senza apportarvi alcuna modifica.
  La Commissione è quindi ora chiamata a pronunciarsi sul testo all'esame dell'Assemblea. Chiede pertanto al rappresentante del Governo se sia in grado di fornire i chiarimenti richiesti nella menzionata seduta dello scorso 4 dicembre.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA evidenzia che l'articolo 1, comma 1, reca disposizioni di carattere ordinamentale, giacché si limita a prevedere l'adozione da parte del Consiglio dei ministri del Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria, avente i contenuti indicati nel medesimo comma 1, e non comporta pertanto effetti negativi a carico della finanza pubblica.
  Con riferimento al comma 2-bis del medesimo articolo 1, che prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del tavolo permanente interministeriale sull'emergenza climatica, conferma che lo stesso non determinerà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conformemente alla clausola di neutralità finanziaria ivi prevista.
  Assicura quindi che la copertura degli oneri di cui all'articolo 2, derivanti dall'istituzione del Fondo denominato «Programma sperimentale buono mobilità», nonché dal finanziamento di progetti relativi alle corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale, non comporta una dequalificazione della spesa, giacché le risorse utilizzate, derivanti dai proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato a compensazione degli oneri derivanti dalle predette disposizioni.
  Conferma inoltre che l'utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da destinare, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4-ter, sia a contributi in favore di micro, piccole e medie imprese con sede legale nella zona economica ambientale (ZEA), sia al rifinanziamento del Fondo per le esigenze di tutela ambientale, non compromette la realizzazione di ulteriori progetti finanziati o programmati a valere sulle risorse medesime, giacché tale utilizzo avrà luogo nell'ambito di progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 30 del 2013 e quindi in un quadro complessivo di compatibilità finanziarie.
  Segnala che il Fondo per interventi di bonifica e messa in sicurezza dei siti di interesse nazionale, di cui all'articolo 1, comma 476, della legge n. 208 del 2015, presenta risorse disponibili adeguate alla copertura degli oneri di cui al comma 6 dell'articolo 4-quater, relativi ai progetti presentati dalla città proclamata «Capitale verde d'Italia», nonché di quelli di cui al comma 1 dell'articolo 4-quinquies, derivanti dall'istituzione del Fondo denominato «Programma sperimentale Mangiaplastica».
  Sottolinea poi che l'utilizzo delle risorse del predetto Fondo non incide su impegni già assunti o programmi di interventi già avviati a valere sulle medesime risorse, tenuto conto che non è stato ancora approvato il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti previsto dall'articolo 1, comma 800, della legge n. 145 del 2018.
  Rileva che l'articolo 5-bis, che proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2022 l'unità tecnica-amministrativa operante in seno alla Presidenza del Consiglio dei ministri incaricata di provvedere ad una pluralità di compiti connessi con l'emergenza rifiuti in Campania, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto sia delle risorse attualmente disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2012, sia delle attività in corso e oramai in fase di chiusura, che permetteranno il recupero di crediti.Pag. 6
  Conferma che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge n. 120 del 2002, utilizzata dal comma 1 dell'articolo 5-ter a copertura degli oneri derivanti dall'istituzione del programma sperimentale «Caschi verdi per l'ambiente», presenta le occorrenti disponibilità.
  Infine, in merito all'articolo 8, assicura che l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge n. 244 del 2007, relative alla chiusura dello stato di emergenza conseguente al sisma del 1997, per far fronte agli oneri derivanti dalla proroga della ripresa della riscossione dei versamenti tributari e contributivi sospesi nei comuni interessati dal sisma nel Centro Italia del 2016, non compromette le finalità alle quali le medesime risorse erano state originariamente destinate.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 2267 Governo, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 111 del 2019, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   preso atto della relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    l'articolo 1, comma 1, reca disposizioni di carattere ordinamentale, giacché si limita a prevedere l'adozione da parte del Consiglio dei ministri del Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria, avente i contenuti indicati nel medesimo comma 1, e non comporta pertanto effetti negativi a carico della finanza pubblica;
    il comma 2-bis del medesimo articolo 1, che prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del tavolo permanente interministeriale sull'emergenza climatica, non determinerà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conformemente alla clausola di neutralità finanziaria ivi prevista;
    all'articolo 2, la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo denominato «Programma sperimentale buono mobilità», nonché di quelli relativi al finanziamento di progetti relativi alle corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale, non comporta una dequalificazione della spesa, giacché le risorse utilizzate, derivanti dai proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato a compensazione degli oneri derivanti dalle predette disposizioni;
    l'utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da destinare, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4-ter, sia a contributi in favore di micro, piccole e medie imprese con sede legale nella zona economica ambientale (ZEA), sia al rifinanziamento del Fondo per le esigenze di tutela ambientale, non compromette la realizzazione di ulteriori progetti finanziati o programmati a valere sulle risorse medesime, giacché tale utilizzo avrà luogo nell'ambito di progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 30 del 2013 e quindi in un quadro complessivo di compatibilità finanziarie;
    il Fondo per interventi di bonifica e messa in sicurezza dei siti di interesse nazionale, di cui all'articolo 1, comma 476, della legge n. 208 del 2015, presenta risorse disponibili adeguate alla copertura degli oneri di cui al comma 6 dell'articolo 4-quater, relativi ai progetti presentati dalla città proclamata «Capitale verde Pag. 7d'Italia», nonché di quelli di cui al comma 1 dell'articolo 4-quinquies, derivanti dall'istituzione del Fondo denominato «Programma sperimentale Mangiaplastica»;
    l'utilizzo delle risorse del predetto Fondo non incide su impegni già assunti o programmi di interventi già avviati a valere sulle medesime risorse, tenuto conto che non è stato ancora approvato il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti previsto dall'articolo 1, comma 800, della legge n. 145 del 2018;
    l'articolo 5-bis, che proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2022 l'unità tecnica-amministrativa operante in seno alla Presidenza del Consiglio dei ministri incaricata di provvedere ad una pluralità di compiti connessi con l'emergenza rifiuti in Campania, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto sia delle risorse attualmente disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2012, sia delle attività in corso e oramai in fase di chiusura, che permetteranno il recupero di crediti;
    l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge n. 120 del 2002, utilizzata dal comma 1 dell'articolo 5-ter a copertura degli oneri derivanti dall'istituzione del programma sperimentale «Caschi verdi per l'ambiente», presenta le occorrenti disponibilità;
    all'articolo 8, l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge n. 244 del 2007, relative alla chiusura dello stato di emergenza conseguente al sisma del 1997, per far fronte agli oneri derivanti dalla proroga della ripresa della riscossione dei versamenti tributari e contributivi sospesi nei comuni interessati dal sisma nel Centro Italia del 2016, non compromette le finalità alle quali le medesime risorse erano state originariamente destinate,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 11.40.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Lunedì 9 dicembre 2019. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

  La seduta comincia alle 11.40.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia.
Atto n. 120.

(Rilievi alle Commissioni II e XI).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 novembre 2019.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), presidente e relatore, ricorda che la Commissione è tuttora in attesa dei chiarimenti richiesti nella seduta dello 23 ottobre 2019.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA, segnalando che non sono ancora stati acquisiti i necessari elementi di risposta da parte del Ministero dell'interno, chiede un ulteriore rinvio del seguito dell'esame del provvedimento.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), presidente e relatore, in vista della prossima trasmissione del disegno di legge di bilancio Pag. 8da parte dell'altro ramo del Parlamento, auspica che la Commissione sia posta in grado di esprimere il proprio parere sul provvedimento in oggetto entro la corrente settimana.
  Indi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.45.