CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 5 dicembre 2019
289.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 5 dicembre 2019. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 13.45.

DL 111/2019: Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
C. 2267 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla VIII Commissione, il disegno di legge C. 2267, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

  Francesco FORCINITI (M5S), relatore, illustrando il contenuto del decreto – legge, fa presente che l'articolo 1, modificato dal Senato, disciplina, ai commi 1 e 2, l'approvazione, in coordinamento con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e con la pianificazione di bacino per il dissesto idrogeologico, del «Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria», delineandone i contenuti e definendo l'obbligo delle amministrazioni pubbliche di conformarsi agli obiettivi fissati da esso.
  L'approvazione del Programma è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del Pag. 21territorio e del mare, sentiti il Ministro della salute e gli altri ministri interessati, nonché sentita la Conferenza Stato-regioni.
  Il Programma è finalizzato ad assicurare la corretta e piena attuazione della normativa europea e nazionale in materia di contrasto al cambiamento climatico e della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008.
  Il comma 2-bis istituisce, inoltre, un tavolo permanente interministeriale per l'emergenza climatica, specificandone composizione e funzioni.
  L'articolo 1-bis, introdotto dal Senato, prevede, al fine di assicurare il coordinamento delle politiche pubbliche orientate al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre del 2015, che il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) assuma la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e per lo sviluppo sostenibile (CIPESS), a decorrere dal 1o gennaio 2021.
  L'articolo 1-ter, introdotto dal Senato, istituisce un fondo denominato «Programma #iosonoAmbiente», con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, finalizzato ad avviare campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulle questioni ambientali nelle scuole di ogni ordine e grado.
  In base al comma 4 i criteri di presentazione e di selezione dei progetti, nonché le modalità di ripartizione e assegnazione del finanziamento saranno stabiliti, con un regolamento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente.
  In merito alla formulazione del comma 4, poiché le iniziative previste dalla disposizione implicano l'intervento anche di istituzioni degli enti territoriali, in particolare quelle riconducibili al sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, segnala l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto ministeriale ivi previsto.
  L'articolo 2, modificato dal Senato, al fine di contribuire alla riduzione delle emissioni climalteranti, istituisce un fondo denominato «programma sperimentale buono mobilità» per finanziare, al comma 1, un «bonus mobilità» per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale e di biciclette anche a pedalata assistita, nonché, al comma 2, progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale.
  Per le misure previste al comma 1 è previsto che sia sentita la Conferenza unificata, mentre per quelle previste al comma 2 la disposizione prevede che il decreto attuativo del Ministro dell'ambiente sia adottato d'intesa con la Conferenza unificata.
  Con riferimento al comma 2, segnala l'opportunità di approfondire la previsione in base alla quale si procederà comunque all'emanazione del decreto qualora l'intesa non sia raggiunta entro trenta giorni; tale previsione potrebbe risultare infatti in contrasto con lo strumento dell'intesa, la cui disciplina già prevede (all'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997) una diversa procedura nel caso in cui non si giunga alla stipula dell'intesa nel termine di trenta giorni (vale a dire la sottoposizione della questione al Consiglio dei ministri).
  L'articolo 3 autorizza la spesa di 20 milioni di euro (10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021) per il finanziamento di progetti sperimentali – presentati dai comuni con più di 50.000 abitanti interessati dalle procedure di infrazione comunitaria sulla qualità dell'aria – per la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico con mezzi di trasporto ibridi o elettrici.
  In base al comma 3 i criteri di presentazione e di selezione dei progetti, nonché la definizione delle spese ammissibili al finanziamento saranno stabiliti, con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti il Ministro dell'università, della ricerca e della ricerca, e il Ministro dell'economia Pag. 22e delle finanze, nonché sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali.
  L'articolo 4, modificato dal Senato, prevede il finanziamento di un programma sperimentale per la riforestazione delle città metropolitane per un importo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
  Per consentire il rapido avvio del programma il comma 2 prevede l'adozione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, di un decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza unificata, che si pronuncia entro trenta giorni, decorsi i quali il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere.
  Con riferimento al comma 2, segnala l'opportunità di approfondire la previsione in base alla quale si procederà comunque all'emanazione del decreto qualora l'intesa non sia raggiunta entro trenta giorni; tale previsione potrebbe risultare infatti in contrasto con lo strumento dell'intesa, la cui disciplina già prevede (all'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997) una diversa procedura nel caso in cui non si giunga alla stipula dell'intesa nel termine di trenta giorni (vale a dire la sottoposizione della questione al Consiglio dei ministri).
  Nel corso dell'esame al Senato sono stati introdotti i commi da 4-bis a 4-novies, riguardanti, tra l'altro:
   novelle al Testo unico in materia forestale (di cui al decreto legislativo n. 34 del 2018) volte a prevedere che con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni, sono adottate apposite disposizioni per la definizione delle linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti e a stabilire che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in accordo con i princìpi di salvaguardia della biodiversità, favoriscono il rilascio in bosco di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito;
   la possibilità di affidare agli imprenditori agricoli, organizzati in forma singola o associata, le attività di rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali;
   il divieto, a decorrere dal 1o gennaio 2020, di incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo nelle aree interessate da elevata criticità idraulica.

  L'articolo 4-bis, introdotto dal Senato, istituisce, nello stato di previsione del Ministro delle politiche agricole, un Fondo volto a incentivare interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali, con dotazione pari ad 1 milione di euro per il 2020 e a 2 milioni di euro per il 2021.
  Ai sensi del comma 2 la definizione delle condizioni, dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse del Fondo è demandata a un decreto del Ministro delle politiche agricole, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
  L'articolo 4-ter, introdotto dal Senato, istituisce nel territorio di ciascun parco nazionale la Zona economica ambientale (Zea), all'interno della quale sono previste, nel limite delle risorse disponibili, forme di sostegno ad imprese nuove o esistenti impegnate in programmi o investimenti compatibili con l'ambiente e che rispettano determinati requisiti.
  La determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione delle misure di sostegno previste è demandata ad un regolamento emanato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988.
  L'articolo 4-quater, introdotto dal Senato, al comma 1 prevede l'istituzione del «Programma Italia Verde», in base al quale viene assegnato annualmente il titolo di «Capitale verde d'Italia» ad una Pag. 23città italiana capoluogo di provincia, sulla base di un'apposita procedura di selezione disciplinata dai commi 2 e 3.
  La disposizione demanda la definizione di tale procedura di selezione ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
  L'articolo 4-quinquies, introdotto dal Senato, prevede incentivi ai comuni che installano eco-compattatori per la riduzione dei rifiuti in plastica, attraverso l'istituzione di uno specifico Fondo denominato «Programma sperimentale Mangiaplastica», nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con una dotazione complessiva di 27 milioni di euro per il periodo 2019-2024.
  La definizione delle modalità di riparto del Fondo è demandata a un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata.
  L'articolo 5 disciplina, ai commi da 1 a 5, la nomina e le attività dei Commissari unici per la realizzazione degli interventi in materia di discariche abusive e di acque reflue attuativi di determinate procedure di infrazione europea.
  Il comma 6 prevede inoltre la nomina – entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge – di un nuovo Commissario unico per la progettazione e la realizzazione di interventi di collettamento, fognatura e depurazione nell'ambito della procedura di infrazione per le acque reflue.
  Il comma 7 prevede la possibilità per il Commissario unico di avvalersi al massimo di due subcommissari.
  L'articolo 5-bis, introdotto dal Senato, posticipa di tre anni il termine (che diversamente scadrebbe il 31 dicembre 2019) per lo svolgimento dell'attività dell'Unità Tecnica-Amministrativa operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di consentire il completamento delle attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nella gestione dei rifiuti nella regione Campania.
  L'articolo 5-ter, introdotto dal Senato, prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, del programma sperimentale «Caschi verdi per l'ambiente» per la realizzazione di iniziative di collaborazione internazionale volte alla tutela e salvaguardia ambientale delle aree nazionali protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico.
  A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.
  L'articolo 6, modificato dal Senato, reca disposizioni in materia di pubblicità dei dati ambientali.
  In particolare, il comma 1 stabilisce che debbano essere pubblicati anche i dati ambientali risultanti da rilevazioni effettuate da pubbliche amministrazioni, ivi comprese le autorità di sistema portuale e le autorità amministrative indipendenti, e da concessionari di pubblici servizi.
  Il comma 2 prevede che entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge i gestori di centraline e di sistemi di rilevamento automatico dell'inquinamento atmosferico, della qualità dell'aria e di altre forme di inquinamento ed i gestori del servizio idrico pubblichino in rete informazioni sul funzionamento del dispositivo e sui dati acquisiti.
  Ai sensi del comma 4 i dati sono acquisiti con modalità telematica dall'ISPRA, che provvede poi ad acquisire e sistematizzare, in formato aperto e accessibile, ogni ulteriore dato ambientale e a renderlo pubblico attraverso un'apposita sezione del sito del Ministero dell'ambiente.
  L'articolo 7, modificato dal Senato, riconosce, in via sperimentale, un contributo a fondo perduto a favore di esercenti commerciali di vicinato o di media e grande struttura per incentivare la vendita di detergenti o prodotti alimentari, sfusi o alla spina. Il contributo può essere utilizzato Pag. 24anche per l'apertura di nuovi negozi esclusivamente dedicati alla vendita di prodotti sfusi.
  Ai sensi del comma 2 le modalità per ottenere il contributo saranno stabilite da un decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa (recte: di concerto) con il Ministro dello sviluppo economico e sentita la Conferenza unificata, da adottare entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.
  L'articolo 8 prevede il differimento dal 15 ottobre 2019 al 15 gennaio 2020 del termine per il pagamento dei tributi non versati per effetto delle sospensioni disposte, nel tempo, in seguito agli eventi sismici del 2016 e per l'effettuazione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi in seguito ai medesimi eventi sismici.
  L'articolo 8-bis, introdotto dal Senato, prevede che le disposizioni del provvedimento si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 (il quale prevede che sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della predetta legge costituzionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite).
  L'articolo 9 prevede l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della pubblicazione.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento appare riconducibile alla materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali» di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
  Diverse disposizioni appaiono peraltro riconducibili a materie attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, quali «tutela della salute», «alimentazione» e «valorizzazione dei beni culturali e ambientali», di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con tre osservazioni (vedi allegato).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.55.

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