CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 novembre 2019
272.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 225

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 12 novembre 2019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

  La seduta comincia alle 13.05.

DL 104/2019: Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
C. 2242 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea GIACCONE, presidente, comunica che l'ordine del giorno reca l'esame in Pag. 226sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere di competenza alla I Commissione (Affari costituzionali), del disegno di legge n. 2242 Governo, di conversione del decreto-legge n. 104 del 2019, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato, con modificazioni, dal Senato della Repubblica.
  Avverte che, essendo l'inizio dell'esame del provvedimento in Assemblea previsto a partire dalla seduta pomeridiana di domani, mercoledì 13 novembre, e non avendo la Commissione di merito ancora concluso l'esame in sede referente, il parere verrà espresso, nella seduta odierna, sul testo originario del decreto-legge.
  Invita quindi la relatrice a svolgere la relazione introduttiva.

  Carla CANTONE (PD), relatrice, dopo aver segnalato preliminarmente che il decreto-legge consta di tredici articoli, rileva che l'articolo 1 dispone il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni in materia di turismo attualmente esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo. In particolare, ai sensi del comma 1, il trasferimento riguarda, oltre alle funzioni, anche le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento, fatta eccezione per quelle relative alla Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste non riferite ad attività di sviluppo, promozione e valorizzazione del turismo. Conseguentemente, i commi 2 e 3 prevedono la soppressione, a decorrere dal 1o gennaio 2020, del Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e l'istituzione dei posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale, nonché di ulteriori venticinque posti funzione di dirigenti di livello non generale per soprintendenze, biblioteche e archivi, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, con contestuale rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali sia del Ministero per i beni e le attività culturali sia del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali. I commi 3-bis e 3-ter aumentano le risorse da destinare al trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, per le esigenze connesse al trasferimento delle funzioni inerenti il turismo. Il comma 4 disciplina le modalità per l'adozione dei regolamenti di organizzazione dei due Ministeri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anziché con decreto del Presidente della Repubblica, con lo scopo di semplificarne e accelerarne il riordino. Nella fase transitoria, sulla base del comma 5, fino al 31 dicembre 2019 il Ministero per i beni e le attività culturali si avvale, per lo svolgimento delle funzioni in materia di turismo, delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Si sofferma sul comma 6, che disciplina le modalità del trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie. In particolare, con riferimento alle risorse umane, il trasferimento opera per il personale a tempo indeterminato del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali, ivi compreso il personale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, nonché per il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero per i beni e le attività culturali.Pag. 227
  Dopo avere rilevato che i successivi commi 7, 8 e 9 riguardano la gestione delle risorse finanziarie, il passaggio dei rapporti giuridici attivi e passivi in materia di turismo facenti capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nonché l'autorizzazione alle relative variazioni di bilancio, segnala che il comma 10 dispone l'incremento della dotazione organica del Ministero per i beni e le attività culturali in misura corrispondente al personale non dirigenziale trasferito dal Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, con contestuale riduzione della dotazione organica di quest'ultimo Ministero. Con riferimento al trattamento economico, i commi 11 e 12 prevedono che al personale delle qualifiche non dirigenziali trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e continua a essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno ad personam riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente.
  Il comma 13 prevede modifiche legislative allo scopo di adeguare alla nuova normativa la denominazione dei Ministeri interessati; i commi 14, 15 e 17 riconducono alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, rispettivamente, l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo e il Club alpino italiano. Infine, in base al comma 16, i Ministeri assumono le denominazioni rispondenti alle funzioni esercitate a seguito del trasferimento disposto dal decreto-legge, mentre il comma 18 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 1-bis autorizza il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ad assumere a tempo indeterminato, mediante apposita procedura selettiva, 150 unità di personale non dirigenziale, da destinare, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, ai servizi di accoglienza e assistenza al pubblico nonché di vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali in gestione. Il successivo articolo 1-ter, commi 1 e 2, autorizza, per le medesime finalità, il Ministero, in caso di impossibilità ad utilizzare il proprio personale dipendente, ad avvalersi della Società Ales S.p.a., società in house partecipata al 100 per cento dal Ministero medesimo. I commi 3 e 4, infine, destinano una quota degli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli Istituti e ai Musei dotati di autonomia speciale alla remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del personale coinvolto in specifici progetti locali presso tali Istituti e Musei, nel limite massimo complessivo del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva integrativa. L'articolo 1-quater modifica la disciplina relativa al Commissario per le finali di coppa del mondo e i campionati mondiali di sci alpino, introducendo la previsione di un compenso e disponendo l'incompatibilità della carica con rapporti di lavoro dipendente.
  Passa quindi all'articolo 2, che riguarda il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In particolare, il comma 1 dispone il trasferimento a tale Dicastero delle funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese. Conseguentemente, a decorrere dal 1o gennaio 2020, è disposto il trasferimento delle risorse umane, strumentali, compresa la sede, e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico. Il successivo comma 2 dispone la soppressione, a decorrere dal 1o gennaio 2020, della Direzione per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico e il trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dei posti funzione di sette dirigenti di livello non generale, con conseguente istituzione di sette uffici di livello dirigenziale non generale presso la stessa Amministrazione. Presso il medesimo Pag. 228Ministero, inoltre, sono istituiti un posto di vice direttore generale e tre uffici di livello dirigenziale non generale, da assegnare in via esclusiva al personale della carriera diplomatica in servizio. La norma, quindi, rinvia a un successivo decreto di natura non regolamentare l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti. Infine, si prevede la conferma della dotazione organica dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico nel numero massimo di diciannove posizioni di livello generale e la sua rideterminazione in centoventitré posizioni di livello non generale.
  Sulla base del comma 3, è rinviata a un decreto del Presidente del Consiglio di ministri la puntuale individuazione sia di un contingente di cento unità di personale non dirigenziale e di sette unità di personale dirigenziale non generale sia delle risorse strumentali e finanziarie da trasferire nonché la definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse. Conseguentemente, la dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è incrementata, con corrispondente riduzione della dotazione organica del Ministero dello sviluppo economico. Ai fini dell'individuazione del personale da trasferire, la norma prevede la formazione di una graduatoria, distinta tra personale dirigenziale e non, secondo il criterio prioritario dell'accoglimento delle manifestazioni di interesse espresse sulla base di apposito interpello e, in caso di loro numero incongruente per eccesso o per difetto, secondo il criterio del trasferimento del personale con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, del personale con minore età anagrafica, entro il 17 ottobre 2019. Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, ove più favorevole, corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La norma prevede, inoltre, il mantenimento fino alla scadenza dell'incarico delle funzioni di esperto negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari per il personale transitato nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con possibilità di rinnovo per un ulteriore biennio. I commi 4 e 5 introducono modifiche, rispettivamente, al decreto legislativo n. 300 del 1999, di organizzazione del Governo, e al decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, in materia di ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri, al fine di renderli coerenti con le modifiche recate dal decreto-legge. Il comma 6 interviene sulla disciplina dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – ICE Agenzia. A tale proposito, segnala, alle lettere c) e d), il rinvio ad un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'individuazione delle modalità con le quali l'Agenzia opera all'estero nell'ambito delle Rappresentanze diplomatiche e consolari e del contingente massimo di personale all'estero che può essere notificato, nell'ambito della sua dotazione organica (lettera c)), e la definizione da parte della Cabina di regia per l'internazionalizzazione delle strategie di internazionalizzazione delle imprese che il personale dell'Agenzia all'estero è tenuto a seguire nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei Capi missione (lettera d)). Il comma 7 dispone la modifica dello statuto dell'Agenzia medesima, al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa, per le materie di competenza, con il Ministero dello sviluppo economico.
  Rileva, quindi, che il comma 8 dispone il trasferimento allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del Pag. 229Fondo per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del «made in Italy»; il comma 9 interviene sulla disciplina del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, mentre i commi 10 e 10-bis dispongono in ordine al trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle funzioni concernenti i rapporti con la Società SIMEST (Società italiana per le imprese all'estero S.p.A.) e l'esercizio delle relative funzioni di vigilanza ed indirizzo. I commi da 10-ter a 10-septies prevedono l'attribuzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in sostituzione del Ministero dello sviluppo economico, delle funzioni e delle competenze relative all'operatività del Fondo rotativo per operazioni di Venture Capital (FVC) e all'operatività del Comitato di indirizzo e rendicontazione (CIR), competente per l'amministrazione di tale Fondo. Il comma 11 interviene sulla composizione del Comitato agevolazioni; il comma 11-bis prevede l'attribuzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in sostituzione del Ministero dello sviluppo economico, delle funzioni e delle competenze riguardanti gli interventi del Fondo rotativo per la concessione di contributi agli interessi per il finanziamento di crediti all'esportazione e del Fondo rotativo per l'internazionalizzazione. Il comma 12 rinvia a un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di natura non regolamentare la determinazione di termini, modalità degli interventi, obblighi del gestore, nonché composizione e compiti del Comitato per l'amministrazione del Fondo rotativo per l'internazionalizzazione; il comma 13, infine, modifica le modalità del riparto delle risorse destinate al contributo in favore di istituti, enti, associazioni, consorzi per l'internazionalizzazione e di Camere di commercio italiane all'estero; il comma 13-bis trasferisce al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la sede e la competenza sull'Osservatorio economico per la raccolta, lo studio e l'elaborazione dei dati concernenti il commercio estero, distinti per flussi di importazione ed esportazione di merci, prodotti e servizi e per aree geo-economiche. Segnala, quindi, che il comma 14 trasferisce al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le competenze sulle autorizzazioni per le esportazioni di materiali che rientrano nella Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio e uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993. Anche il comma 15 dispone il trasferimento al medesimo Ministero delle competenze relative alle autorizzazioni per le esportazioni di beni e materiali a duplice uso.
  Sulla base del comma 16, in fase transitoria, fino al 31 dicembre 2019, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvale delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico. Infine, i commi 17 e 18 recano, rispettivamente, l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le necessarie variazioni di bilancio e la clausola di invarianza finanziaria. Segnala, quindi, che l'articolo 3 provvede, ai commi da 1 a 5, alla rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate, al fine di garantire la copertura finanziaria dell'attuazione della delega prevista dal cosiddetto «Decreto sicurezza» per l'adozione, entro il 30 settembre 2019, di decreti legislativi integrativi e correttivi in materia di riordino dei ruoli delle Forze armate e delle Forze di polizia. I successivi commi 6 e 7 stanziano risorse aggiuntive, per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2019, per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze armate impegnato nell'operazione «Strade sicure». L'articolo 3-bis dispone l'incremento delle risorse destinate all'adozione di provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto. L'articolo 3-ter interviene Pag. 230in materia di ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, disponendo, in particolare, la ridenominazione in dirigenti sanitari degli attuali dirigenti medici, rideterminando l'indennità di rischio annua per gli allievi vigili del fuoco e disponendo in relazione alla qualifica di assistente capo con scatto convenzionale.
  Passa ora all'articolo 4, che istituisce, fino al 31 dicembre 2020, la struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, retta da un dirigente appartenente esclusivamente all'amministrazione dello Stato e, in deroga alla dotazione organica del Ministero, con una dotazione di quindici unità di personale, sotto il controllo diretto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. In particolare, sulla base del comma 3, tale personale, di cui una unità con qualifica dirigenziale di livello generale, due con qualifica dirigenziale di livello non generale e dodici funzionari di Area III del comparto funzioni centrali, deve essere dotato delle necessarie competenze ed esperienze. Inoltre, il personale di livello non dirigenziale è individuato tra il personale dei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione, tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche, collocato in posizione di comando o fuori ruolo. In aggiunta a tale contingente, sulla base del comma 4, la Struttura tecnica può avvalersi fino ad un massimo di dodici esperti o consulenti. Segnalo, infine, che il comma 5 modifica la procedura di riorganizzazione degli uffici del medesimo Ministero, prevedendo l'adozione di uno o più regolamenti, adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  L'articolo 5 interviene sull'organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, prevedendone l'articolazione in due dipartimenti, di cui, come si legge nella relazione illustrativa, uno dedicato alle attività di risanamento ambientale e all'economia circolare e l'altro ai processi di miglioramento della qualità dell'aria e di crescita sostenibile. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, la norma prevede che i maggiori oneri derivanti dalla disposizione siano compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale del Ministero è, quindi, rideterminata nel numero massimo di dieci posizioni di livello generale e quarantotto posizioni di livello non generale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Segnala che, pur venendo meno l'esplicita previsione che siano sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, contenuta nella normativa previgente, rimane salva la previsione generale recata dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 300 del 1999, che dispone che siano sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in relazione ai provvedimenti di attuazione aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti. Inoltre, rileva che, rispetto alla previgente organizzazione del Ministero, la nuova disciplina non prevede la figura del Segretario generale, con incarico di coordinamento delle direzioni generali.
  L'articolo 6 interviene sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, riducendo a un posto dirigenziale l'incremento della dotazione organica disposto dalla legge di bilancio per il 2019, mentre l'articolo 7 dispone la proroga delle funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, per il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, fino all'insediamento del nuovo Consiglio e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019.Pag. 231
  L'articolo 8, infine, reca l'entrata in vigore del decreto-legge.

  Andrea GIACCONE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, invita la relatrice a formulare la sua proposta di parere.

  Carla CANTONE (PD), relatrice, illustra la sua proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Elena MURELLI (LEGA) preannuncia il voto contrario del gruppo Lega sulla proposta di parere della relatrice, non condividendo il continuo trasferimento delle funzioni in materia di turismo da un Ministero all'altro, al mutare delle compagini governative. L'importanza fondamentale che il turismo riveste per l'economia italiana richiederebbe ben altra attenzione, con l'istituzione di un Ministero per la valorizzazione del settore.

  Paolo ZANGRILLO (FI), condividendo le osservazioni della collega Murelli, preannuncia il voto contrario del gruppo Forza Italia sulla proposta di parere della relatrice, stigmatizzando la superficialità con la quale il Governo considera uno dei settori portanti dell'economia del Paese.

  Sebastiano CUBEDDU (M5S) condivide l'unificazione nel medesimo Ministero delle funzioni riguardanti i beni culturali e il turismo, che, a suo giudizio, costituiscono le due facce di una stessa medaglia. La visione unitaria di tali aspetti dello stesso fenomeno, infatti, aiuterà la valorizzazione, anche sotto il profilo economico, dell'immenso patrimonio culturale del Paese, spesso trascurato, a differenza di quanto avviene in altri Paesi, come la Francia, che riescono a trarre profitto anche dalle loro ben più limitate risorse.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (vedi allegato).

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori.
Nuovo testo C. 1524 Dori e abb.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea GIACCONE, presidente, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere di competenza alla II Commissione (Giustizia), del nuovo testo della proposta di legge C. 1524 Dori e abbinata, recante modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori, quale risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente.
  Invita quindi la relatrice a svolgere la relazione introduttiva.

  Rina DE LORENZO (M5S), relatrice, sottolinea preliminarmente che la proposta di legge, come si legge nella relazione illustrativa, è volta a favorire la precoce emersione del disagio giovanile nonché a introdurre misure di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo, compreso quello informatico o «cyberbullismo».
  Rilevato, in premessa, che gli aspetti di competenza della Commissione lavoro sono piuttosto limitati, segnala che il provvedimento consta di otto articoli e l'articolo 1, in particolare, introduce modifiche all'articolo 612-bis del codice penale, in materia di atti persecutori, allo scopo di ampliarne l'ambito oggettivo, ricomprendendovi le condotte di bullismo.
  Il successivo articolo 2 sostituisce l'articolo 731 del codice penale modificando Pag. 232la contravvenzione a carico del genitore in caso di inosservanza dell'obbligo scolastico, prevedendo, tra l'altro, l'applicazione della norma penale in caso di violazione dell'istruzione obbligatoria, attualmente prevista in relazione alla frequenza della scuola elementare e media.
  Rileva, quindi, che l'articolo 3 amplia l'ambito di applicazione della legge n. 71 del 2017, ora limitata al contrasto del cyberbullismo, alla prevenzione di tutti i fenomeni di bullismo, estende l'obbligo dei dirigenti scolastici di informare i genitori, ora previsto per i casi di cyberbullismo, a tutti gli episodi di bullismo in ambito scolastico e introduce il contestuale obbligo in capo ai medesimi soggetti di trasmettere tempestivamente la segnalazione di tali atti alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. Per i casi più gravi, il dirigente scolastico può coinvolgere i servizi sociali e sanitari al fine di predisporre percorsi personalizzati per l'assistenza delle vittime e per l'accompagnamento rieducativo degli autori degli atti medesimi ovvero valutare se sussistano i presupposti per attivare le misure rieducative.
  L'articolo 4, modificando l'ordinamento penitenziario minorile, con particolare riferimento alla disciplina delle misure coercitive di intervento non penale nei confronti di minorenni dalla condotta socialmente inaccettabile, prevede, tra l'altro, la predisposizione di un percorso di mediazione oppure lo svolgimento di un progetto di intervento con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali, che può essere disposto dal Tribunale per i minorenni con decreto motivato.
  Segnala, altresì, che l'articolo 5 prevede l'adeguamento dello statuto delle studentesse e degli studenti delle scuole secondarie, allo scopo di meglio specificare gli impegni assunti dalla scuola e dalle famiglie per la prevenzione del bullismo e di altre situazioni di disagio. L'articolo 6 reca disposizioni per consentire di valutare e monitorare la percezione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo ed esaminare il clima delle classi, nonché la percezione dei fenomeni da parte dei docenti e dei dirigenti scolastici. Sempre in ambito scolastico, l'articolo 7 dispone finanziamenti per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico finalizzate alla promozione dell'educazione emotiva e della comunicazione non violenta dei conflitti tra pari e all'acquisizione di competenze sociali adeguate, attraverso l'implementazione della Piattaforma Elisa o progetti pilota.
  Si sofferma, infine, sull'articolo 8, in base al quale, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, è assicurato un servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo, mediante il numero pubblico di emergenza infanzia 114, con la finalità di fornire alle vittime ovvero alle persone congiunte o legate da relazione affettiva un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze e di informare prontamente le autorità di polizia.

  Andrea GIACCONE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.
C. 2211 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea GIACCONE, presidente, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere di competenza alla VIII Commissione (Ambiente), del disegno di legge C. 2211 Governo, di conversione del decreto-legge n. 123 del 2019, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento Pag. 233delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.
  Invita quindi, il relatore a svolgere la relazione introduttiva.

  Camillo D'ALESSANDRO (IV), relatore, precisa preliminarmente che, come si legge nella relazione illustrativa, il provvedimento, che consta di dieci articoli, si propone di superare la situazione emergenziale in tali territori, accelerando le procedure per la realizzazione degli interventi a ciò funzionali e per garantire alle popolazioni interessate adeguate condizioni abitative.
  Venendo al merito del decreto-legge, che introduce modifiche al decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, segnala che l'articolo 1 proroga fino al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016; l'articolo 2 reca modifiche sia alla disciplina della ricostruzione privata, sia a quella della ricostruzione pubblica, dando priorità alla ricostruzione di edifici scolastici; l'articolo 3 introduce una disposizione per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione privata, mentre l'articolo 4 interviene in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici.
  Rileva, altresì, che l'articolo 5 estende ai territori dei comuni delle Regioni Lazio, Marche e Umbria la misura a favore dei giovani imprenditori del Mezzogiorno denominata «Resto al Sud», introdotta dal decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016. L'articolo 6 aumenta il novero dei comuni destinatari del contributo per interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza di strade e infrastrutture comunali, mentre l'articolo 7 interviene sulla disciplina delle anticipazioni dovute ai professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori.
  Si sofferma quindi, per gli specifici profili di competenza della Commissione, sull'articolo 8, che, nel quadro di proroghe di termini in scadenza, al comma 2 dispone la riduzione al 40 per cento dell'ammontare delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi e non versati dai soggetti colpiti dagli eventi sismici, da restituire a decorrere dal prossimo 15 gennaio 2020.
  Infine, segnala che l'articolo 9 introduce misure a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni del cratere e che l'articolo 10 reca l'entrata in vigore del decreto-legge.

  Andrea GIACCONE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.30.

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 12 novembre 2019.

Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura.
C. 1027-A.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

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