CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 novembre 2019
272.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 215

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 12 novembre 2019.

Audizioni, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00258 De Toma, recante iniziative urgenti in favore del settore della distribuzione dei carburanti.
Audizione di rappresentanti del Comando generale della Guardia di Finanza.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.40.

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.40 alle 13.05.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 12 novembre 2019. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

  La seduta comincia alle 13.05.

DL 104/2019: Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario Pag. 216delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
C. 2242 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, in sostituzione del relatore, on. Lacarra, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo.
  Ricorda che il decreto-legge in titolo, di cui la Commissione avvia oggi l'esame in sede consultiva per le parti di propria competenza, così come modificato dal Senato, consta di tredici articoli.
  Investono in particolare le competenze della X Commissione gli articoli 1 e 2.
  L'articolo 1 trasferisce nuovamente al Ministero dei beni e delle attività culturali le funzioni in materia di turismo attualmente esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  Il comma 1 trasferisce al Ministero dei beni e delle attività culturali anche le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento, fatta eccezione per quelle relative alla Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste non riferite ad attività di sviluppo, promozione e valorizzazione del turismo.
  Il comma 2 dispone la soppressione, con decorrenza dal 1o gennaio 2020, del Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il trasferimento al Ministero dei beni e delle attività culturali dei posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale. Presso il medesimo Ministero sono altresì istituiti i posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale. Con una modifica apportata dal Senato, sono istituiti ulteriori venticinque posti funzione di dirigenti di livello non generale per soprintendenze, biblioteche e archivi. Agli oneri correlati, quantificati, in seguito a una modifica apportata dal Senato, nel limite massimo di 3.592.500 euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019 -2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali è rideterminata nel numero massimo di 27 posizioni di livello generale e di 192 posizioni di livello non generale.
  Il comma 3 prevede che la soppressione del Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali determina il ripristino presso la medesima amministrazione di due posti funzione dirigenziale di livello non generale equivalenti sul piano finanziario.
  Nel corso dell'esame al Senato, sono stati introdotti i commi 3-bis e 3-ter. Il primo incrementa complessivamente di 500.000 euro annui a decorrere dal 2020 la dotazione finanziaria destinata all'erogazione del trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa del personale addetto agli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dei beni e delle attività culturali mentre il comma 3-ter prevede la copertura finanziaria della disposizione.
  Il comma 4, al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione dei due ministeri interessati, richiama espressamente le modalità previste dall'articolo 4-bis del decreto-legge n. 86 del 2018. In sostanza la disposizione prevede che, fino al 15 dicembre 2019, i rispettivi regolamenti di organizzazione, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Pag. 217Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I decreti sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.
  Il comma 5 autorizza il Ministero dei beni e delle attività culturali ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2019, delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per lo svolgimento delle funzioni in materia di turismo.
  Il comma 6 ritrasferisce, a decorrere dal 1o gennaio 2020, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al Ministero dei beni e delle attività culturali le risorse umane, strumentali e finanziarie individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018. Con riferimento alle risorse umane, il trasferimento opera per il personale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a tempo indeterminato, ivi compreso il personale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale, entro i limiti del contratto in essere, individuato con il provvedimento adottato in attuazione del decreto-legge n. 86 del 2018 e del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali. Con riferimento alle risorse finanziarie, il trasferimento opera con riferimento alle risorse finanziarie non impegnate alla data di entrata in vigore del decreto afferenti alle spese di funzionamento e quelle relative ai beni strumentali, ivi compresi gli oneri di conto capitale, le quali sono nuovamente iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali.
  In base al comma 7, sino al 31 dicembre 2019 la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche in materia di turismo, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Con la legge di bilancio per il 2020, ovvero con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stati di previsione interessati.
  Il comma 8 prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2020, i rapporti giuridici attivi e passivi in materia di turismo transitano in capo al Ministero dei beni e delle attività culturali mentre il comma 9 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Il comma 10 incrementa la dotazione organica del Ministero dei beni e delle attività culturali in misura corrispondente al personale non dirigenziale trasferito dal Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con contestuale riduzione della dotazione organica del medesimo ministero.
   Il comma 11 prevede che al personale delle qualifiche non dirigenziali trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto ove riconosciuto, l'assegno ad personam riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente.
  In base al comma 12, sino al 31 dicembre 2019, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede alla corresponsione del trattamento economico, spettante al personale trasferito. A partire dal 1o gennaio 2020, le risorse finanziarie afferenti al trattamento economico del personale, compresa la quota del Fondo risorse decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato di Pag. 218previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali. Tale importo considera i costi del trattamento economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto delle voci retributive fisse e continuative, del costo dei buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e del trattamento economico avente carattere di premialità di cui al Fondo risorse decentrate.
  I commi 13, 14 e 15 apportano alcune novelle rispettivamente al decreto legislativo n. 300 del 1999, al decreto-legge n. 83 del 2014 e alle leggi n. 91 del 1963 e n. 6 del 1989, conseguenti al trasferimento di funzioni disposto con il decreto-legge.
  Il comma 16 dispone che la denominazione Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione Ministero per i beni e le attività culturali e che la denominazione Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
  Il comma 17 prevede che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto- legge, lo statuto dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.
   Il comma 18 contiene la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 2 dispone in materia di attribuzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese.
  A tal fine il comma 1 dispone il trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle funzioni esercitate sulla materia dal Ministero dello sviluppo economico. Le risorse umane, strumentali, compresa la sede, e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico sono trasferite al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a decorrere dal 1o gennaio 2020.
  Ai sensi del comma 2, a decorrere dal 1o gennaio 2020, la Direzione per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico è soppressa e le dotazioni organiche dirigenziali non generali del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero dello sviluppo economico e i posti funzione di sette dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di sette uffici di livello dirigenziale non generale presso la stessa amministrazione. Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono inoltre istituiti un posto di vice direttore generale e tre uffici di livello dirigenziale non generale da assegnare in via esclusiva al personale della carriera diplomatica in servizio. Ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge n.  400 del 1988, si provvede alla ridefinizione, dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La disposizione prevede che, a seguito del trasferimento, la dotazione organica dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico resta confermata nel numero massimo di diciannove posizioni di livello generale ed è rideterminata in cento ventitré posizioni di livello non generale.
  In base al comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla puntuale individuazione di un contingente di cento unità di personale non dirigenziale e di sette unità di personale dirigenziale non Pag. 219generale assegnato alla Direzione generale per la politica commerciale internazionale e alla Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi, nonché delle risorse strumentali e finanziarie e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse, alla data del 4 settembre 2019. Conseguentemente, la dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è incrementata con corrispondente riduzione della dotazione organica del Ministero dello sviluppo economico. Per le predette finalità è redatta una graduatoria, distinta tra personale dirigenziale e non, secondo il criterio prioritario dell'accoglimento delle manifestazioni di interesse espresse sulla base di apposito interpello e, in caso di loro numero incongruente per eccesso o per difetto, secondo il criterio del trasferimento del personale con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, del personale con minore età anagrafica, entro venticinque giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge. Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, ove più favorevole, corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il personale transitato nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, svolge le funzioni di esperto negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, è mantenuto nelle medesime funzioni fino alla scadenza dell'incarico biennale in corso alla medesima data, che può essere rinnovato per un ulteriore biennio, fermo restando il limite complessivo di otto anni per l'incarico e il numero massimo di posti funzione istituiti ai sensi dello stesso articolo. All'esito del trasferimento, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede all'esercizio delle funzioni in materia di commercio internazionale ed internazionalizzazione nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.
  Il comma 4 apporta modifiche al decreto legislativo n. 300 del 1999, consequenziali al trasferimento di funzioni oggetto della disposizione e in tal senso il comma 5 dispone alcune abrogazioni.
  Il comma 6 interviene sulla disciplina dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – ICE Agenzia. Nel dettaglio, la disposizione: trasferisce dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale i poteri di indirizzo e di vigilanza sull'ICE Agenzia; conferma in capo al Ministro degli affari esteri e la cooperazione internazionale e al Ministro dello sviluppo economico i poteri di indirizzo in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane, secondo un ordine invertito; ferme le competenze dell'ICE in materia di assistenza e consulenza alle imprese italiane operanti nel commercio internazionale e di promozione della cooperazione nei diversi settori economici per incrementarne l'internazionalizzazione in raccordo con gli enti territoriali competenti e con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, rimette ad un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale l'indicazione delle modalità applicative e la struttura responsabile per assicurare alle singole imprese l'assistenza e il raccordo con i soggetti pubblici e le possibilità di accesso alle agevolazioni disponibili nei settori e nelle aree di interesse all'estero; quanto all’iter di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia, introduce la proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, rimanendo ferma la successiva deliberazione del Consiglio dei Ministri e la nomina con decreto del Presidente della Repubblica; prevede che uno dei cinque membri del Pag. 220Consiglio è designato dal Ministro dello sviluppo economico; quanto ai compensi spettanti ai membri del Consiglio, la loro determinazione viene rimessa ad un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Inoltre, il comma 6 dispone: il trasferimento del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese dallo stato di previsione della spesa del bilancio statale del Ministero dello sviluppo economico allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; che un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale fissi le modalità con le quali l'Agenzia opera all'estero nell'ambito delle Rappresentanze diplomatiche e consolari e che il medesimo decreto individui, su proposta del direttore generale dell'Agenzia, il contingente massimo di personale all'estero nell'ambito della sua dotazione organica; che il personale dell'Agenzia all'estero operi nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei Capi missione, in linea con le strategie di internazionalizzazione delle imprese definite dalla Cabina di regia per l ’internazionalizzazione.
  Il comma 7 stabilisce che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, lo statuto dell'Agenzia – ICE sia modificato, al solo fine di prevedere la modifica dell'organo di vigilanza.
  Il comma 8 interviene sull'articolo 4, comma 61, della legge n. 350 del 2003, il quale dispone l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico di un Fondo per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del made in Italy. Il comma aggiunge la previsione che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, il Fondo è trasferito allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  Il comma 9 interviene sulla disciplina del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 133 del 2014. Nel dettaglio, il comma modifica l'articolo 30, prevedendo che: le modifiche al Piano sono adottate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle azioni di competenza, rivolte alle imprese agricole e agroalimentari, nonché alle iniziative da adottare per la realizzazione delle suddette azioni; in seguito a una modifica apportata dal Senato, il Piano deve prevedere anche il sostegno alle micro e piccole imprese per la partecipazione ai bandi europei ed internazionali; che sia il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il soggetto competente a stipulare la convenzione con l'ICE per la definizione delle iniziative promozionali e delle risorse finanziarie necessarie per perseguirle.
  Il comma 10 trasferisce al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le funzioni concernenti i rapporti con la Società SIMEST, Società italiana per le imprese all'estero, e l'esercizio delle relative funzioni di vigilanza ed indirizzo.
  Il Senato ha introdotto i commi da 10- bis a 10-septies, conseguenti al suddetto trasferimento delle funzioni concernenti i rapporti con la Società SIMEST e l'esercizio delle relative funzioni di vigilanza ed indirizzo. Nel dettaglio, il nuovo comma 10-bis aggiorna i riferimenti alla competenza del Ministero e del Ministro contenuti nella legge n. 100 del 1990, in merito all'operatività di SIMEST. I commi da 10-ter a 10-septies prevedono l'attribuzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in sostituzione del Ministero dello sviluppo economico, delle funzioni e delle competenze previste dalle disposizioni normative relative all'operatività del Fondo rotativo per operazioni di Venture Capital (FVC) e all'operatività del Comitato di indirizzo e rendicontazione (CIR), comitato interministeriale competente all'amministrazione di tale Fondo.
  Il comma 11 interviene, novellando l'articolo 1, comma 270, della legge n. 205 del Pag. 2212017, sulla composizione del Comitato agevolazioni, organo competente ad amministrare il Fondo rotativo per la concessione di contributi agli interessi per il finanziamento di crediti all'esportazione e l'ulteriore Fondo rotativo per l'internazionalizzazione, mentre il nuovo comma 11- bis, introdotto dal Senato, prevede l'attribuzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in sostituzione del Ministero dello sviluppo economico, delle funzioni e delle competenze previste dalle disposizioni normative riguardanti gli interventi dei due citati Fondi.
  Il comma 12, attraverso una novella al comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge n.  112 del 2008, rimette ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione di termini, modalità degli interventi, obblighi del gestore, nonché composizione e compiti del Comitato per l'amministrazione del Fondo rotativo per l'internazionalizzazione.
  Il comma 13, integralmente sostituito dal Senato, stabilisce che in ogni caso restano salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico quale amministrazione vigilante sulle Camere di commercio all'estero.
  Il nuovo comma 13-bis, introdotto dal Senato, trasferisce al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la sede e la competenza sull'Osservatorio economico per la raccolta, lo studio e l'elaborazione dei dati concernenti il commercio estero, distinti per flussi di importazione ed esportazione di merci, prodotti e servizi e per aree geo-economiche.
  Il comma 14 interviene sulla legge n. 496 del 1995 di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, trasferendo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le competenze sulle autorizzazioni per le esportazioni di materiali che rientrano nella Convenzione.
  Il comma 15 apporta modifiche al decreto legislativo n. 221 del 2017 di recepimento della normativa europea di riordino e semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. Vengono trasferite al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le competenze relative alle autorizzazioni per le esportazioni di beni e materiali a duplice uso.
  Il comma 16 dispone che entro il 15 dicembre 2019 devono essere apportate al regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico le modifiche conseguenti alle disposizioni dell'articolo 2, con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge n. 86 del 2018. Fino al 31 dicembre 2019, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvale delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico.
   Il comma 17 autorizza il Ministro dell'economia e finanze ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti all'attuazione dell'articolo in esame, con proprio decreto mentre il comma 18 reca la clausola di salvaguardia finanziaria.
  Espone in sintesi il contenuto degli altri articoli che non riguardano direttamente le competenze della X Commissione. Gli articoli 1-bis e 1-ter, introdotti dal Senato, recano misure urgenti per assicurare i servizi essenziali di accoglienza e assistenza al pubblico, vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali, nonché misure per il servizio pubblico essenziale di tutela, valorizzazione e fruizione degli istituti e luoghi della cultura. L'articolo 1-quater, anch'esso introdotto dal Senato, concerne la figura del Commissario per le finali di coppa del mondo e i campionati mondiali di sci alpino. L'articolo 3 concerne la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate. Gli articoli 3-bis e 3-ter, introdotti dal Pag. 222Senato, dispongono rispettivamente l'incremento del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018 e la sostituzione delle tabelle B e C allegate al decreto legislativo n. 217 del 2005, tutti concernenti il trattamento economico e le qualifiche del Corpo nazionale dei vigile del fuoco. L'articolo 4 istituisce la struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'articolo 5 concerne l'organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'articolo 6 reca interventi urgenti sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'articolo 7 dispone misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzia e nelle comunicazione. L'articolo 8 stabilisce, come da dettato costituzionale, l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.
C. 2211 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Fabio BERARDINI (M5S), relatore, osserva che il decreto-legge in titolo, di cui oggi la X Commissione avvia l'esame in sede consultiva per le parti di propria competenza è composto da dieci articoli.
  L'articolo 1, mediante una novella all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2020, lo stato di emergenza nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 e disciplina la copertura dei conseguenti oneri, stabilendo che agli stessi si provveda nei limiti delle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali.
  L'articolo 2, mediante novelle agli articoli 6 e 14 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, reca modifiche puntuali sia alla disciplina della ricostruzione privata, al fine di prevedere la maggiorazione dei contributi per gli interventi relativi a murature portanti di elevato spessore e di bassa capacità strutturale, che a quella della ricostruzione pubblica, al fine di assegnare priorità alla ricostruzione di edifici scolastici.
  L'articolo 3 introduce nel decreto-legge n. 189 del 2016 un articolo 12-bis, finalizzato ad introdurre disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione privata. In particolare si introduce una procedura semplificata per la concessione del contributo per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati che rientrino nei limiti di importo definiti con ordinanze commissariali e si disciplina l'ordine di priorità nella concessione del contributo. Si prevede, poi, che gli uffici speciali per la ricostruzione, sulla base delle ordinanze commissariali, provvedono con cadenza mensile a verifiche a campione, con la conseguente sospensione dei termini per l'adozione del provvedimento di concessione del contributo.
  Gli articoli 4 e 5 investono direttamente le competenze della X Commissione.
  L'articolo 4 modifica e integra le disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici, recate dall'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016, al fine di prevedere l'aggiornamento dei piani regionali per la gestione delle macerie e velocizzare le procedure per la medesima gestione. In particolare viene inserito un nuovo comma 3-bis che reca disposizioni finalizzate all'aggiornamento, entro il 31 dicembre 2019, dei piani regionali per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione. La norma precisa che l'aggiornamento deve essere effettuato dalle Regioni, sentito il Commissario straordinario, avvenire fermo restando il limite delle risorse dallo stesso indicate, ed includere l'individuazione dei siti di stoccaggio Pag. 223temporaneo. Viene altresì disciplinato il caso in cui l'aggiornamento non venga effettuato entro la scadenza prevista, prevedendo che il Commissario straordinario può aggiornare comunque il piano, sentito il Presidente della regione interessata. Viene integrato il comma 6 del medesimo articolo 28, al fine di introdurre la possibilità di affidare la raccolta delle macerie ad imprese individuate, dai soggetti competenti, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, disciplinata dall'articolo 63 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Si introduce, con un nuovo comma 7-bis, sempre all'articolo 28, una semplificazione procedurale nel caso in cui nel sito temporaneo di deposito siano da effettuare operazioni di trattamento delle macerie con l'ausilio di impianti mobili, In tal caso, la disposizione prevede la riduzione da sessanta a quindici giorni del termine previsto dall'articolo 208, comma 15, del Codice dell'ambiente, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, per l'invio della comunicazione necessaria per l'inizio dell'attività dell'impianto.
  L'articolo 5 estende la misura a favore dei giovani imprenditori del Mezzogiorno denominata «Resto al Sud», di cui all'articolo 1 del decreto-legge. n. 91 del 2017, che viene contestualmente integrato, anche ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017. Si tratta dei comuni ricompresi negli allegati 1 (sisma del 24 agosto 2016), 2 (sisma del 26 e 30 ottobre 2016) e 2-bis (sisma del 18 gennaio 2017) del decreto-legge n. 189 del 2016. Ai relativi oneri si provvede mediante le risorse disponibili già assegnate alla misura.
  L'articolo 6 modifica l'articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legge n. 32 del 2019, al fine di estendere anche ai comuni elencati nel citato allegato 2, oltre che ai comuni indicati nell'allegato 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, il contributo di 5 milioni per il 2019 previsto per i comuni con più di 30 mila abitanti colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato l'Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016, per interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade ed infrastrutture comunali. Al riparto dei previsti fondi si provvede con l'emanazione di un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
  L'articolo 7 reca modifiche agli articoli 4 e 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, al fine di estendere la destinazione delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate anche alle anticipazioni dovute ai professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori e di prevedere che per tali anticipazioni non possa essere richiesta alcuna garanzia, fermo restando l'obbligo di avvio delle eventuali procedure di recupero anche tramite compensazione.
  L'articolo 8 prevede, al comma 1, la proroga di alcuni termini di carattere finanziario e contabile di interesse per gli enti locali. Il comma 2 riduce del 40 per cento l'ammontare dei pagamenti dei tributi e dei contributi sospesi e non versati dai soggetti colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016 da restituire a decorrere dal 15 gennaio 2020. Il comma 3, che investe direttamente le competenze della X Commissione, proroga dal 1o gennaio 2020 al 1o gennaio 2021 il termine della sospensione dei pagamenti delle fatture relative ai servizi di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia nei comuni italiani colpiti dai sismi di agosto e ottobre 2016 e di gennaio 2017, relativamente ai soggetti danneggiati che abbiano dichiarato l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda. Il comma 4 provvede alla copertura finanziaria.
  L'articolo 9, d'interesse della X Commissione, modifica l'articolo 10 del decreto legislativo n. 185 del 2000, al fine di prevedere che le imprese agricole che ricadono nei comuni interessati dai terremoti occorsi il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017 possano Pag. 224richiedere dei contributi a fondo perduto nonché dei mutui agevolati già previsti a legislazione vigenti per favorire il ricambio generazionale delle aziende agricole ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
  L'articolo 10, in base al dettato costituzionale, dispone l'entrata in vigore del decreto-legge a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.20.