CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 11 novembre 2019
271.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Lunedì 11 novembre 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

  La seduta comincia alle 14.05.

DL 104/2019: Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
C. 2242 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che la Commissione avvia oggi l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2242, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 104 del 2019, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».
  Al riguardo, facendo seguito a quanto già indicato in occasione della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, tenutasi il 6 novembre scorso, rammenta che il provvedimento è inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea al termine delle votazioni che avranno luogo nella giornata di Pag. 9mercoledì 13 novembre, atteso che il termine di conversione del decreto-legge scadrà il 20 novembre prossimo.
  In tale contesto l'esame in sede referente da parte della Commissione si svilupperà nella seduta di oggi, in quella di domani e in quelle previste per mercoledì e dovrà concludersi, al più tardi, entro le ore 15 di mercoledì 13. Avverte pertanto fin d'ora che a quell'ora dovrà porre in votazione la proposta di conferire il mandato alla relatrice a riferire all'Assemblea, anche qualora non si fosse concluso l'esame delle proposte emendative.
  Ricorda quindi che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 17 di oggi.
  In sostituzione della relatrice, Suriano, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, illustra quindi il contenuto del decreto-legge, il quale, all'articolo 1, ritrasferisce al Ministero dei beni e delle attività culturali (MIBAC) le funzioni in materia di turismo attualmente esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAFT).
  Al riguardo ricorda che l'articolo 1 del decreto-legge n. 86 del 2018 aveva trasferito al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni in materia di turismo esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e, con decorrenza dal 1o gennaio 2019, anche le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nonché quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento. Le disposizioni recate dal predetto articolo 1 non sono oggetto di abrogazione espressa.
  Il comma 1 trasferisce al MIBAC anche le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento, fatta eccezione per quelle relative alla Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste non riferite ad attività di sviluppo, promozione e valorizzazione del turismo.
  Il comma 2, modificato nel corso dell'esame al Senato, dispone la soppressione, con decorrenza dal 1o gennaio 2020, del Dipartimento del turismo del MIPAAFT e il trasferimento al MIBAC dei posti funzione di 1 dirigente di livello generale e di 2 dirigenti di livello non generale.
  Presso il MIBAC sono altresì istituiti i posti funzione di 1 dirigente di livello generale e di 2 dirigenti di livello non generale.
  Nel corso dell'esame al Senato, è stata inserita la previsione per cui si procede all'istituzione anche di ulteriori venticinque posti funzione di dirigenti di livello non generale per soprintendenze, biblioteche e archivi.
  Inoltre, sempre secondo la modifica introdotta nel corso dell'esame al Senato, agli oneri derivanti dal comma 2, quantificati nel limite massimo di 3.592.500 euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del MIBAC è rideterminata nel numero massimo di 27 posizioni di livello generale e di 167 posizioni di livello non generale.
  In connessione con la prevista istituzione presso il MIBAC di ulteriori 25 posti funzione di dirigenti di livello non generale per soprintendenze, biblioteche e archivi, nel corso dell'esame al Senato è stato previsto l'incremento da 167 a 192 del numero delle posizioni di livello non generale la cui rideterminazione è disposta dal precedente periodo nell'ambito della dotazione organica dirigenziale del medesimo Ministero. Il comma 3 prevede che la Pag. 10soppressione del Dipartimento del turismo del MIPAAFT determina il ripristino presso la medesima Amministrazione di 2 posti funzione dirigenziale di livello non generale equivalenti sul piano finanziario.
  Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del MIPAAFT è rideterminata nel numero massimo di 11 posizioni di livello generale e di 61 posizioni di livello non generale. Il comma 3-bis – introdotto nel corso dell'esame al Senato – incrementa complessivamente di 500.000 euro annui a decorrere dal 2020 la dotazione finanziaria destinata all'erogazione del trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa del personale addetto agli Uffici di diretta collaborazione del MIBAC. Il comma 3-ter – introdotto anch'esso al Senato – prevede che all'onere predetto, pari a 692.000 euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il comma 4, al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione del MIBAC e del MIPAAFT, prevede che, fino al 15 dicembre 2019, i rispettivi regolamenti di organizzazione, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, siano adottati con DPCM, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I decreti sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.
  A tal fine il comma richiama espressamente le modalità previste dall'articolo 4-bis del decreto-legge n. 86 del 2018 (legge n. 97 del 2018), il quale ha previsto che la procedura sopra descritta fosse applicabile dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge n. 86 del 2018 e fino al 30 giugno 2019.
  In proposito, ricorda che tali modalità derogano al procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988 (nonché dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 300 del 1999), il quale prevede regolamenti governativi di delegificazione, adottati con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia.
  A differenza dei regolamenti adottati con decreto del Presidente della Repubblica, in base alla procedura di emanazione dei DPCM non è riconosciuta l'obbligatorietà del parere da parte del Consiglio di Stato ma solo la facoltà al Presidente del Consiglio di richiederlo, né è previsto il parere delle Commissioni parlamentari.
  Rammenta, inoltre, che nel decreto-legge in esame vi sono disposizioni di analogo tenore (quali quelle recate dagli articoli 2, 4, 5, 6) che prevedono la revisione dei regolamenti di organizzazione dei Ministeri interessati dalle modifiche apportate dal decreto-legge medesimo, a tal fine stabilendo la possibilità di avvalersi delle modalità derogatorie di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge n. 86 del 2018 entro termini diversi.
  Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del MIPAAFT, la Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste, ai fini gestionali, si considera collocata nell'ambito del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale.Pag. 11
  Il comma 5 autorizza il MIBAC ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2019, delle competenti strutture e dotazioni organiche del MIPAAFT per lo svolgimento delle funzioni in materia di turismo.
  Il comma 6 ritrasferisce – a decorrere dal 1o gennaio 2020 – dal MIPAAFT al MIBAC le risorse umane, strumentali e finanziarie individuate dal DPCM 12 novembre 2018.
  Con riferimento alle risorse umane, il trasferimento opera per il personale del MIPAAFT a tempo indeterminato, ivi compreso il personale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, entro i limiti del contratto in essere, individuato con il provvedimento adottato in attuazione del decreto-legge n. 86 del 2018 e del DPCM 12 novembre 2018.
  La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del MIBAC.
  Il trasferimento opera con riferimento alle risorse finanziarie non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, afferenti alle spese di funzionamento e quelle relative ai beni strumentali, ivi compresi gli oneri di conto capitale, trasferite al MIPAAFT ai sensi del DPCM 12 novembre 2018, come da tabella 4 allegata al medesimo decreto, le quali sono nuovamente iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del MIBAC.
  In base al comma 7, sino al 31 dicembre 2019 la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche in materia di turismo, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dal MIPAAFT.
  Con la legge di bilancio per il 2020 ovvero con successivo decreto del MEF si provvede ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stati di previsione interessati. Il comma 8 prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2020, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al MIPAAFT in materia di turismo transitano in capo al MIBAC.
  Ai sensi del comma 9, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Il comma 10 incrementa la dotazione organica del MIBAC in misura corrispondente al personale non dirigenziale trasferito dal Dipartimento del turismo del MIPAAFT, ai sensi del comma 6, con contestuale riduzione della dotazione organica del MIPAAFT.
  Il comma 11 prevede che al personale delle qualifiche non dirigenziali trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno ad personam riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente.
  In base al comma 12, sino al 31 dicembre 2019, il MIPAAFT provvede alla corresponsione del trattamento economico, spettante al personale trasferito.
  A partire dal 1o gennaio 2020, le risorse finanziarie afferenti al trattamento economico del personale, compresa la quota del Fondo risorse decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del MIBAC. Tale importo considera i costi del trattamento economico corrisposto al personale, della remunerazione del lavoro straordinario e del trattamento economico avente carattere di premialità di cui al Fondo risorse decentrate.
  Il comma 13 apporta alcune novelle al decreto legislativo n. 300 del 1999; in dettaglio:
   in base alla lettera a), all'articolo 2, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 300 del 1999 (comprendente l'elenco dei Ministeri) sono reintrodotte le precedenti denominazioni dei due Dicasteri interessati dalla disposizione in esame, ovvero Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;Pag. 12
   in base alla lettera b), all'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo n. 300 è soppressa la lettera b-bis), che disciplina attualmente le attribuzioni del MIPAAFT in materia di turismo;
   in base alla lettera c), all'articolo 34 (relativo all'ordinamento del MIPAAFT), comma 1, il numero massimo dei dipartimenti è ridotto da quattro a tre;
   in base alla lettera d), all'articolo 52, al comma 1, è inserita la precisazione per cui il MIBAC esercita le attribuzioni spettanti allo Stato in materia di beni culturali, beni paesaggistici, spettacolo, cinema, audiovisivo e turismo;
   in base alla lettera e), all'articolo 53, relativo alle funzioni attribuite al MIBAC, comma 1, è introdotta la previsione per cui il MIBAC cura altresì la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche;
   in base alla lettera f), all'articolo 54, comma 1, il numero massimo degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, è elevato da venticinque a ventisette.

  Il comma 14 novella l'articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2014, il quale ha disposto la trasformazione dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo in ente pubblico economico, attualmente sottoposto alla vigilanza del MIPAAFT.
  In particolare, si sostituisce, a seconda del caso, il riferimento al «Ministro» o al «Ministero» delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo con quello al «Ministro» o al «Ministero» per i beni e le attività culturali e per il turismo.
  Il comma 15 opera analoga sostituzione nelle leggi n. 91 del 1963 (Riordinamento del Club alpino italiano) e n. 6 del 1989 (Ordinamento della professione di guida alpina).
  Il comma 16 dispone:
   che la denominazione Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione Ministero per i beni e le attività culturali;
   che la denominazione Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

  Il comma 17 prevede che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, lo statuto dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del MIBAC. Il comma 18 contiene la clausola di invarianza finanziaria. Gli articoli 1-bis e 1-ter, introdotti durante l'esame al Senato, recano varie misure finalizzate ad assicurare i servizi pubblici essenziali di vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali, nonché di valorizzazione e fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura. In particolare, l'articolo 1-bis autorizza il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) ad assumere a tempo indeterminato 150 unità di personale non dirigenziale appartenente all'area II, di cui 100 appartenenti alla posizione economica F2 e 50 appartenenti alla posizione economica F1, da individuare mediante apposita procedura selettiva. Le assunzioni sono finalizzate ad assicurare i servizi essenziali di accoglienza e di assistenza al pubblico, nonché di vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali in gestione e sono autorizzate nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del DPCM 20 giugno 2019. La disciplina della procedura selettiva è definita con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il Pag. 13turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. In particolare, il decreto interministeriale individua, anzitutto, l'inquadramento delle unità di personale, nel rispetto della dotazione organica prevista dalla tabella B allegata al regolamento di organizzazione di cui al DPCM n. 76 del 2019, e la loro ripartizione tra i diversi istituti o luoghi di cultura. Individua, altresì le modalità per la presentazione delle domande di partecipazione e per lo svolgimento della procedura, con riferimento alle sedi di assegnazione del personale.
  Ai fini indicati, è autorizzata la spesa di 2.623.798 euro per il 2020 e di 5.247.596 euro annui a decorrere dal 2021, nonché – per lo svolgimento della procedura selettiva – la spesa di 145.000 euro per il 2020. Ai relativi oneri – pari ad euro 2.768.798 per il 2020 e ad euro 5.247.596 annui a decorrere dal 2021 – si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nello stato di previsione del MEF per il 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MIBAC. Il MIBACT comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate e i relativi oneri. A sua volta, l'articolo 1-ter, comma 1, dispone che, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del già citato DPCM 20 giugno 2019, nonché delle ulteriori procedure necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del Ministero da impiegare nelle attività di accoglienza e vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali e negli altri istituti e luoghi della cultura, e previa verifica dell'impossibilità di utilizzare proprio personale dipendente, il MIBACT può avvalersi della società Ales (Arte, lavoro e servizi) s.p.a. per lo svolgimento delle medesime attività. A tali fini, alla società Ales s.p.a. è assegnato un contributo di 5 milioni di euro nel 2019, 330.000 euro nel 2020 e 245.000 euro nel 2021. Ai relativi oneri si provvede in base a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1-ter.
  I commi 3 e 4 dell'articolo 1-ter dispongono in merito all'utilizzo dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e ai luoghi della cultura. L'articolo 1-quater, introdotto durante l'esame al Senato, modifica le norme che disciplinano le attribuzioni e i compiti del Commissario straordinario per le finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, prevedendo in particolare che allo stesso spetta un compenso – determinato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e gravante sulla contabilità speciale intestata al Commissario medesimo – e introducendo l'obbligo, in capo al Commissario, di riferire, con cadenza almeno bimestrale, circa lo stato di avanzamento degli interventi programmati.
  L'articolo 2, al comma 1, dispone il trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) delle funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese. Le risorse umane, strumentali, compresa la sede, e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale per il commercio internazionale del MISE sono conseguentemente trasferite al MAECI, a decorrere dal 1o gennaio 2020. Le risorse del bilancio Stato destinate all'esercizio delle funzioni sopra indicate, risultano iscritte nello stato di previsione della spesa del MISE, nella Missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo», la quale consta di due programmi di spesa «Politica commerciale in ambito internazionale» e «Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy».
  Ai sensi del comma 2, a decorrere dal 1o gennaio 2020, la Direzione per il commercio internazionale del MISE è soppressa Pag. 14e le dotazioni organiche dirigenziali non generali del MAECI e del MISE e i posti funzione di sette dirigenti di livello non generale sono trasferiti al MAECI, con conseguente istituzione di sette uffici di livello dirigenziale non generale presso la stessa amministrazione. Presso il MAECI sono inoltre istituiti un posto di vice direttore generale e tre uffici di livello dirigenziale non generale, da assegnare in via esclusiva al personale della carriera diplomatica in servizio. Ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge n. 400 del 1988, si provvede alla ridefinizione, in coerenza con le previsioni recate dall'articolo, dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali del MAECI. La disposizione prevede che, a seguito del trasferimento, la dotazione organica dirigenziale del MISE resta confermata nel numero massimo di diciannove posizioni di livello generale ed è rideterminata in cento ventitré posizioni di livello non generale.
  Ai sensi del comma 3, con DPCM, da adottarsi, entro il 22 ottobre 2019 (trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge), su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla puntuale individuazione di un contingente di 100 unità di personale non dirigenziale e di 7 unità di personale dirigenziale non generale assegnato alla Direzione generale per la politica commerciale internazionale e alla Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi, di cui rispettivamente agli articoli 7 e 8 del DPCM n. 158 del 2013, nonché delle risorse strumentali e finanziarie e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse, alla data del 4 settembre 2019. Conseguentemente, la dotazione organica del MAECI è incrementata con corrispondente riduzione della dotazione organica del MISE. Per le finalità di cui sopra è redatta una graduatoria, distinta tra personale dirigenziale e non, secondo il criterio prioritario dell'accoglimento delle manifestazioni di interesse espresse sulla base di apposito interpello e, in caso di loro numero incongruente per eccesso o per difetto, secondo il criterio del trasferimento del personale con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, del personale con minore età anagrafica, entro il 17 ottobre 2019 (venticinque giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame). Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, ove più favorevole, corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del MAECI. Il personale transitato nei ruoli del MAECI che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, svolge le funzioni di esperto negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, è mantenuto nelle medesime funzioni fino alla scadenza dell'incarico biennale in corso alla medesima data, che può essere rinnovato per un ulteriore biennio, fermo restando il limite complessivo di otto anni per l'incarico in questione di cui all'articolo 168, quinto comma e il numero massimo di posti funzione istituiti ai sensi dello stesso articolo.
  All'esito del trasferimento, il MAECI provvede all'esercizio delle funzioni in materia di commercio internazionale ed internazionalizzazione nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente. Il comma 4 apporta modifiche varie al decreto legislativo n. 300 del 1999 di riforma dell'organizzazione del Governo, e nel dettaglio:
   a) integra le attribuzioni del MAECI, di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 300, inserendovi la definizione delle strategie e degli interventi della Pag. 15politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del MEF, del MISE e delle regioni»;
   b) sopprime le competenze del MISE in materia di definizione delle strategie e degli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero, abrogando la lettera e) dell'articolo 27, comma 2-bis del decreto legislativo n. 300;
   c) interviene sulla disciplina delle aree funzionali del MISE di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 300.

  Il comma 5 – modificato nel corso dell'esame al Senato – interviene sull'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri abrogando la disposizione – contenuta nell'articolo 33 primo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 – che prevede il concerto con il Ministro dello sviluppo economico per l'emanazione del decreto di istituzione e di soppressione dei posti di organico istituiti in ciascuna rappresentanza diplomatica e in ciascun ufficio consolare in corrispondenza delle funzioni proprie della carriera diplomatica, cui sono collegate funzioni commerciali espletate dai funzionari diplomatici e per quelli che debbono essere ricoperti da personale della carriera degli assistenti commerciali.
  Nel corso dell'esame al Senato il predetto comma 5 è stato integrato con la previsione di ulteriori abrogazioni di norme, in primo luogo, del decreto luogotenenziale n. 12 del 16 gennaio 1946, concernente le attribuzioni del soppresso Ministero del commercio con l'estero.
  Vengono poi abrogati, nel già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967:
   il secondo comma dell'articolo 34, il quale dispone che per la nomina dei capi delle rappresentanze diplomatiche, la destinazione all'estero, il trasferimento da sede a sede e il richiamo al Ministero del personale sono disposti con decreto del Ministro degli affari esteri;
   il secondo comma dell'articolo 57, il quale mantiene ferma, per quanto riguarda i rapporti con il Ministero del commercio con l'estero, la disposizione contenuta nell'articolo 6 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12 (Attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero).

  In ragione del trasferimento delle competenze in materia di commercio estero ed internazionalizzazione dal MISE al MAECI, il comma 6 interviene sulla disciplina dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – ICE Agenzia, di cui all'articolo 14, commi 18 e ss. del decreto legislativo n. 98 del 2011.
  Il comma 7 dispone che – entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge – lo statuto dell'Agenzia – ICE sia modificato, al solo fine di prevedere la vigilanza da parte del MAECI, d'intesa, per le materie di competenza, con il MISE. Il comma 8 interviene sull'articolo 4, comma 61, della legge n. 350 del 2003, il quale dispone l'istituzione presso il MISE di un Fondo per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del «made in Italy». In particolare la disposizione aggiunge in tale ambito la previsione secondo cui, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, il Fondo – attualmente iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio statale relativo al MISE sul capitolo 7481 – è trasferito allo stato di previsione del MAECI. Il comma 9 – modificato nel corso dell'esame al Senato – interviene sulla disciplina del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 133 del 2014. Il comma 10 trasferisce al MAECI le funzioni – già spettanti al MISE – concernenti i rapporti con la Società SIMEST e l'esercizio delle relative funzioni di vigilanza ed indirizzo, di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100.
  Nel corso dell'esame al Senato, sono stati introdotti 6 nuovi commi da 10-bis a Pag. 1610-septies, i quali sono conseguenti al trasferimento al MAECI delle funzioni – già spettanti al MISE – concernenti i rapporti con la Società SIMEST e l'esercizio delle relative funzioni di vigilanza ed indirizzo, di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100. Nel dettaglio, il comma 10-bis aggiorna i riferimenti alla competenza del Ministero e del Ministro contenuti nella legge n. 100 del 1990, in merito all'operatività di SIMEST. I commi da 10-ter a 10-septies prevedono l'attribuzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in sostituzione del Ministero dello sviluppo economico, delle funzioni e delle competenze previste dalle disposizioni normative relative all'operatività del Fondo rotativo per operazioni di Venture Capital (FVC) di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'operatività del Comitato di indirizzo e rendicontazione (CIR), Comitato interministeriale competente all'amministrazione di tale Fondo. Il comma 11 interviene sulla composizione del Comitato agevolazioni, organo competente ad amministrare il Fondo rotativo per la concessione di contributi agli interessi per il finanziamento di crediti all'esportazione di cui all'articolo 3 della legge n. 295 del 1973 e l'ulteriore Fondo rotativo per l'internazionalizzazione di cui all'articolo 2, del decreto-legge n. 251 del 1981. Il comma 11-bis, introdotto al Senato, prevede l'attribuzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in sostituzione del Ministero dello sviluppo economico, delle funzioni e delle competenze previste dalle disposizioni normative riguardanti gli interventi del citato Fondo rotativo per la concessione di contributi agli interessi per il finanziamento di crediti all'esportazione di cui all'articolo 3 della legge n. 295 del 1973 e del Fondo rotativo per l'internazionalizzazione di cui all'articolo 2, del decreto-legge n. 251 del 1981 (convertito con modificazioni in legge n. 394 del 1981), disciplinati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.
  Il comma 12 – attraverso una novella al comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 112 del 2008 – rimette ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (e non più del Ministero dello sviluppo economico), da adottarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione di termini, modalità degli interventi, obblighi del gestore, nonché composizione e compiti del Comitato per l'amministrazione del Fondo rotativo per l'internazionalizzazione di cui all'articolo 2, del decreto-legge n. 251 del 1981 (convertito, con modificazioni in legge n. 394 del 1981).
  Nel corso dell'esame al Senato, è stato sostituito il comma 13 il quale – nella sua formulazione originaria – attribuiva ad un decreto del MAECI (anziché del MISE) di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze il riparto delle risorse iscritte sul capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del bilancio statale relativo al MISE destinate al contributo in favore di istituti, enti, associazioni, consorzi per l'internazionalizzazione e di Camere di commercio italiane all'estero, di cui alla legge 1o luglio 1970, n. 518. La nuova formulazione della disposizione stabilisce, invece, che in ogni caso restano salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico quale amministrazione vigilante sulle Camere di commercio all'estero di cui alla legge n. 518 del 1970.
  Il comma 13-bis, introdotto al Senato, trasferisce al MAECI la sede e la competenza sull'Osservatorio economico per la raccolta, lo studio e l'elaborazione dei dati concernenti il commercio estero, distinti per flussi di importazione ed esportazione di merci, prodotti e servizi e per aree geo-economiche. A tal fine, la disposizione apporta una novella alla norma istitutiva dell'Osservatorio, contenuta nell'articolo 6 della legge n. 304 del 1990. Il comma 14 interviene sulla legge 18 novembre 1995, n. 496 di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993, Pag. 17trasferendo al MAECI le competenze sulle autorizzazioni per le esportazioni di materiali che rientrano nella Convenzione. Il comma 15 apporta modifiche al già ricordato decreto legislativo n. 221 del 2017, di recepimento della normativa europea di riordino e semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. In merito vengono trasferite al MAECI le competenze relative alle autorizzazioni per le esportazioni di beni e materiali a duplice uso. Il comma 16 dispone che entro il 15 dicembre 2019 devono essere apportate al regolamento di organizzazione del MISE le modifiche conseguenti alle disposizioni dell'articolo in esame, con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge n. 86 del 2018. Fino al 31 dicembre 2019, il MAECI si avvale delle competenti strutture e dotazioni organiche del MISE. Il comma 17 autorizza il Ministro dell'economia e finanze ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti all'attuazione dell'articolo in esame, con proprio decreto. Il comma 18 reca la clausola di salvaguardia finanziaria.
  L'articolo 3 provvede alla rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. Si tratta delle risorse stanziate nel fondo, istituito dall'articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018, per l'adozione di provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto, volti a correggere ed integrare i decreti legislativi n. 94 e n. 95 del 2017. In particolare, il comma 1 ridetermina le risorse annuali del fondo, mentre il comma 2 provvede alla loro rimodulazione negli anni, al fine di garantire la copertura finanziaria dell'attuazione della delega prevista dalla legge di conversione del decreto-legge n. 113 del 2018 – per l'adozione entro il 30 settembre 2019 di decreti legislativi integrativi e correttivi in materia di riordino dei ruoli delle Forze armate e delle Forze di polizia. Come illustrato nella Relazione tecnica, la dotazione complessiva del Fondo come indicata al comma 1, risulta dalle risorse autorizzate da una serie di provvedimenti normativi. Secondo la stessa norma istitutiva del Fondo (articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018), in esso confluiscono le risorse (riga A della tabella che segue) dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 35001 del 2003, con riferimento alle risorse già affluite ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) del decreto-legge, n. 148 del 2017 e non utilizzate in attuazione dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 124 del 2015. Sempre secondo la norma istitutiva del Fondo, a tali risorse si aggiunge una quota pari a 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018, dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), della legge n. 244 del 2012. Con la legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019, articolo 1, comma 451), le risorse sono state incrementate di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Il Fondo, infine, è stato ridotto in seguito al decreto legislativo n. 126 del 2018, concernente la revisione dei ruoli delle forze di polizia, a copertura degli oneri recati dal provvedimento medesimo, correttivo della delega di cui al decreto legislativo n. 95 del 2017 per la revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia.
  Il comma 2 provvede alla rimodulazione finanziaria delle risorse del Fondo rispetto a quanto indicato al comma 1, al fine di adeguarne gli importi annuali alle effettive esigenze di copertura finanziaria della delega introdotta della legge di conversione del decreto-legge n. 113 del 2018 (legge n. 132 del 2018). Ricorda infatti che, a seguito delle modifiche approvate nel corso dell'esame al Senato all'articolo 1 della legge di conversione del decreto-legge n. 113 del 2018 è stata introdotta una disposizione di delega al Governo per l'adozione – entro il 30 settembre 2019 – di decreti legislativi integrativi e correttivi Pag. 18in materia di riordino dei ruoli delle Forze armate e delle Forze di polizia nei limiti delle risorse del fondo. Per garantire la copertura finanziaria all'attuazione di tale delega, il comma 2 provvede, come anticipato sopra, a rimodulare le risorse individuate dal comma 1, riducendo gli stanziamenti per gli anni dal 2019 al 2022 e incrementando quelle per gli anni 2023 e 2024 (ricorda che l'articolo 3-bis, introdotto nel corso dell'esame del Senato, incrementa di 60,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 la dotazione del fondo). L'importo rimodulato viene incrementato a decorrere dal 2020 ad opera del successivo articolo 3-bis. In merito alla rimodulazione delle risorse del Fondo, la Relazione tecnica precisa che gli impegni di spesa connessi all'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) e b), della legge n. 132 del 2018 sono stimati nel limite massimo di 60,7 milioni per il 2019, 112 milioni per il 2020, 113 milioni per il 2021, 112,2 milioni per il 2022, 136,3 milioni per il 2023, 130,2 milioni per il 2024 e a 119 milioni a decorrere dall'anno 2025. Il comma 3 prevede un rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 6,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 4,5 milioni per l'anno 2020, di 3,5 milioni per l'anno 2021 (3,3 milioni secondo una modifica introdotta nel corso dell'esame del Senato) e di 3,8 milioni per l'anno 2022. Con la modifica approvata dal Senato risulta allineato il testo della norma al Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla Relazione tecnica. Il comma 4 provvede alla copertura degli oneri recati dai precedenti commi 2 e 3, quantificati pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2019, 4,5 milioni per l'anno 2020, 3,5 milioni per l'anno 2021 (3,3 milioni secondo una modifica introdotta nel corso dell'esame del Senato), 3,8 milioni per l'anno 2022, 17 milioni per l'anno 2023 e a 11 milioni per l'anno 2024. Con la modifica approvata dal Senato risulta allineato il testo della norma al Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla Relazione tecnica.
  A tali oneri si provvede:
   a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, 7 milioni per l'anno 2020, 6 milioni per l'anno 2021 e 7 milioni per l'anno 2022, mediante riduzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
   b) quanto a 17 milioni per l'anno 2023 e a 11 milioni per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

  Quanto agli effetti finanziari sul saldo netto da finanziare dei commi 2, 3 e 4, le risorse che si liberano nel quadriennio 2019-2022, per un totale di 28 milioni di euro, con la rimodulazione operata dal comma 2 sul Fondo per la revisione dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate, vengono utilizzate per incrementare il FISPE. Dal FISPE, poi, vengono attinte le risorse per coprire gli oneri recati dalla medesima rimodulazione nel biennio 2023-2024, sempre per un totale di 28 milioni di euro. Sottolinea, tuttavia, come il FISPE, venga incrementato nel quadriennio 2019-2022 di un importo inferiore a quello della riduzione del Fondo per la revisione dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate, ciò al fine di tenere conto del minore impatto dell'utilizzo delle risorse del Fondo sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, dovuti agli effetti indiretti già scontati in bilancio per maggiori entrate tributarie e contributive, e che tuttavia non si determineranno in conseguenza della diversa destinazione delle risorse stesse.
  In base al comma 5 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Il comma 6 stanzia risorse pari a 4.645.204 euro, per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2019, al fine di soddisfare le esigenze di pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze armate impegnati nell'operazione «Strade sicure» da ultimo prorogata fino al 31 dicembre 2019 Pag. 19dall'articolo 1, comma 688, della legge n. 205 del 2017. Il comma 7 provvede alla copertura degli oneri finanziari della disposizione, pari a 4.645.204 euro. Al riguardo si provvede, limitatamente a 3.737.108 euro, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al fondo ex articolo 613 del decreto legislativo n. 66 del 2010; limitatamente a 908.096 euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009.
  L'articolo 3-bis, al comma 1 prevede l'incremento di 60,5 milioni annui a decorrere dal 2020 della dotazione del fondo – previsto dall'articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018, il cosiddetto «decreto sicurezza» – destinato all'adozione di provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto. Alla copertura dell'onere si provvede, ai sensi del comma 2, mediante riduzioni delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri specificate nell'elenco 1 allegato al decreto-legge. L'articolo 3-ter apporta alcune modifiche alle qualifiche e al trattamento economico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sostituendo le Tabelle B e C del decreto legislativo n. 217 del 2005 recante l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In particolare, è prevista la riduzione dell'indennità di rischio annua per gli allievi vigili del fuoco, da 6.222,48 a 5.267,28 euro, e sono determinati gli importi (attualmente non definiti) del trattamento economico per il personale con la qualifica di assistente capo con scatto convenzionale del ruolo degli operatori e degli assistenti del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-professionali. Viene, inoltre, sostituita la vigente denominazione di «dirigente medico» con quella di «dirigente sanitario». L'articolo 4 istituisce, fino al 31 dicembre 2020, la Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 15 unità di personale, sotto il controllo diretto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. In base al comma 1 la Struttura tecnica viene istituita al fine di potenziare i controlli di regolarità amministrativa e contabile e il controllo di gestione. Ai sensi del comma 2 tale Struttura tecnica non incide sulle competenze dei capi di dipartimento (è fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5 della legge n. 300 del 1999) e sono inoltre mantenute ferme le previsioni dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 che disciplina l'Organismo indipendente di valutazione della performance e le disposizioni dell'articolo 30 del medesimo decreto legislativo (che contiene le disposizioni transitorie). Restano inoltre ferme le competenze dell'ANSFISA (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali), come stabilite dall'articolo 12 del decreto-legge n. 109 del 2018.
  Le funzioni della Struttura tecnica sono le seguenti:
   definizione dei criteri per assicurare la migliore e razionale utilizzazione delle risorse pubbliche mediante il controllo di gestione;
   definizione dei parametri del controllo interno al fine di misurare i risultati dell'attività amministrativa sotto il profilo della «funzionalità organizzativa»;
   vigilanza ed effettuazione di verifiche di audit interno anche a campione sulla conformità alle disposizioni vigenti e alle direttive del Ministro nei confronti dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche e degli uffici centrali e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento all'organizzazione e al funzionamento delle strutture, prevenzione della corruzione, trasparenza e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché ai principi di imparzialità, efficacia, efficienza ed economicità.

  Il comma 3 prevede che l'assegnazione delle unità di personale a tale struttura tecnica (12 funzionari, 2 dirigenti di seconda Pag. 20fascia e un dirigente generale) sia effettuata in deroga alla dotazione organica del Ministero. Il personale non dirigenziale può essere individuato sia tra il personale del Ministero sia tra il personale di ruolo di altre amministrazioni pubbliche collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dalle amministrazioni cui il citato personale afferisce. Ai sensi del comma 4 la struttura può inoltre avvalersi di 12 consulenti o esperti nominati con incarico individuale secondo le previsioni dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, entro un limite di spesa di 144 mila euro per il 2019 e 480 mila euro per il 2020.
  Il comma 5, modificato nel corso dell'esame al Senato, autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a procedere, fino al 31 luglio 2020, anche con riferimento ai compiti ed alle funzioni sopra descritti, alla riorganizzazione dei propri uffici – compresi gli uffici di diretta collaborazione – mediante uno o più regolamenti, adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I predetti regolamenti sopra indicati non dovranno comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e saranno soggetti al controllo di legittimità della Corte dei conti. Il vigente regolamento di organizzazione per il Ministero interessato cessa di avere vigore a decorrere dalla data di efficacia dei predetti decreti. Il comma 6, modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede la copertura degli oneri, pari a 400 mila euro per il 2019 e 1,5 milioni di euro per il 2020, nell'ambito dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire».
  Il comma 6-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica l'articolo 12 del decreto-legge n. 109 del 2018, che istituisce l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, precisando alcuni aspetti concernenti le modalità di esercizio delle prerogative dell'Agenzia e delle responsabilità in capo ai gestori delle infrastrutture.
  In particolare, la novella al comma 1 dell'articolo 12 prevede che l'Agenzia promuova e assicuri la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali, nelle forme e modalità previste dai commi da 3 a 5 del citato articolo 12. Si precisa inoltre che restano fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilità degli enti proprietari e dei soggetti gestori. Il testo vigente affida all'Agenzia il compito di garantire la sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. Con ulteriore novella al comma 17 del predetto articolo 12 si stabilisce che gli enti proprietari e i soggetti gestori assicurino al personale autorizzato dell'Agenzia l'accesso a infrastrutture, cantieri, sedi legali e operative e a tutta la documentazione pertinente.
  L'articolo 5 ridefinisce l'organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare superando il modello incentrato sulla figura del segretario generale e sulle direzioni generali e adottando una struttura per dipartimenti, individuati nel numero massimo di due. Il comma 1 novella l'articolo 37 del decreto legislativo n. 300 del 1999, riscrivendo interamente il comma 1 di tale norma in materia di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Viene previsto che il Ministero dell'ambiente si articoli in dipartimenti (disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 300), in numero non superiore a due, in riferimento alle aree funzionali definite all'articolo 35 dello stesso decreto legislativo n. 300. La nuova disciplina prevede, pertanto, la soppressione della figura del segretario generale. Da rilevare come per l'individuazione dei dipartimenti non è previsto che siano sentite le organizzazioni sindacali maggiormente Pag. 21rappresentative, contrariamente a quanto previsto dalla disciplina previgente per l'individuazione delle direzioni generali.
  La relazione illustrativa afferma che la norma istituisce due dipartimenti (sebbene la formulazione normativa si limiti, in base al dato normativo, a prevedere un numero non superiore a due, per i dipartimenti), con «una nuova direzione generale interamente dedicata ai cambiamenti climatici». La relazione fa poi riferimento al superamento del modello di governance incentrato sul segretariato generale, adeguandosi invece alla maggior parte delle strutture ministeriali vigenti, con una organizzazione per dipartimenti individuati «in numero di due di cui uno dedicato alle attività di risanamento ambientale ed economia circolare e l'altro dedicato ai processi di miglioramento della qualità dell'aria e di crescita sostenibile». Tale articolazione non appare peraltro evincersi dalla formulazione della disposizione. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, si prevede che i maggiori oneri derivanti dalla disposizione siano compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Si prevede la rideterminazione della dotazione organica dirigenziale del Ministero nel numero massimo di 10 posizioni di livello generale e 48 posizioni di livello non generale, senza nuovi o maggiori oneri.
  Il comma 2 prevede che, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, il regolamento di organizzazione possa essere adottato con le modalità semplificate di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge n. 86 del 2018, vale a dire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga al procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988 (che prevede invece regolamenti governativi di delegificazione, adottati con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari). Ciò, secondo quanto espressamente precisato dalla norma, al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione del Ministero con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni dell'articolo 5 del decreto-legge in esame.
  L'articolo 6 reca interventi urgenti in materia di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, disponendo il decremento di un posto di livello dirigenziale generale nell'ambito della dotazione organica del Ministero conseguentemente prevedendo l'adozione di nuovi regolamenti di organizzazione e regolando, nelle more, l'efficacia degli incarichi dirigenziali in essere. A tal fine la disposizione novella l'articolo 1, comma 345, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), che aveva disposto l'incremento della dotazione organica del MIUR di due posti di livello dirigenziale generale, finalizzando lo stesso a consentire una maggiore efficacia dell'azione amministrativa svolta a livello centrale dal Ministero, nonché a potenziare la tutela delle minoranze linguistiche presenti in Friuli-Venezia Giulia. Ora si elimina il riferimento all'esigenza di consentire una maggiore efficacia dell'azione amministrativa svolta a livello centrale dal MIUR e, conseguentemente, si riduce ad una unità l'incremento della dotazione organica di livello dirigenziale generale. Conseguentemente, si prevede che il MIUR adegui la propria organizzazione mediante nuovi regolamenti, incluso quello relativo agli uffici di diretta collaborazione, da adottarsi con la già citata modalità semplificata di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge n. 86 del 2018 (e, dunque, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anziché con regolamento di delegificazione) entro il termine ormai decorso del 31 ottobre 2019.
  Fa presente in merito che nella riunione del 22 ottobre 2019 il Consiglio dei Ministri ha approvato due regolamenti, da adottarsi con altrettanti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (i quali non risultano ancora pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), che recano, rispettivamente, la nuova organizzazione del Ministero Pag. 22dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la nuova organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro.
  La norma stabilisce altresì che, nelle more dell'entrata in vigore dei nuovi regolamenti di organizzazione, gli incarichi dirigenziali di livello generale continuino ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi.
  L'articolo 7 stabilisce la proroga delle funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, per il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio, e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019. Ricorda che la composizione dell'AGCOM è disciplinata dalla legge istitutiva n. 249 del 1997 e dalla legge n. 481 del 1995, successivamente modificate dal decreto-legge n. 201 del 2011 (convertito dalla legge n. 214 del 2011). L'Autorità è composta del Presidente e di quattro commissari. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari adottato a maggioranza di due terzi dei componenti. I quattro commissari sono eletti dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati, che eleggono due commissari ciascuno, e sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Il Presidente e i componenti dell'Autorità durano in carica sette anni a decorrere dalla data di insediamento. Il settennato si è concluso il 25 luglio 2019.
  L'articolo 8 prevede l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Non essendovi altre richieste di intervento, dichiara concluso l'esame preliminare sul provvedimento.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani alle ore 9,45, nella quale saranno comunicati gli eventuali giudizi circa l'ammissibilità delle proposte emendative presentate, che saranno esaminate a partire dalla seduta convocata, sempre per domani mattina, alle ore 12.

  La seduta termina alle 14.15.

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