CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 novembre 2019
268.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Mercoledì 6 novembre 2019. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

  La seduta comincia alle 15.

Sulla composizione del Comitato.

  Paolo RUSSO, presidente, comunica che entra a far parte del Comitato per la legislazione il deputato Giovanni Luca Aresta, nominato dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, del regolamento, in sostituzione della deputata Fabiana Dadone, entrata a far parte del Governo, come già annunciato in Aula il 31 ottobre 2019. A nome del Comitato, formula al collega Aresta i migliori auguri di buon lavoro.

Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
C. 2220 Governo.

(Parere alla Commissione VI).
(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Valentina CORNELI, relatrice, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge n. 2220 e rilevato che:
  sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:
   il decreto-legge, composto da 60 articoli per un totale di 137 commi, è ricondotto, nel preambolo, alla finalità unitaria di prevedere misure per esigenze fiscali e finanziarie indifferibili, anche mediante la lotta all'evasione fiscale e pertinente disciplina penale; in tal senso il provvedimento appare riconducibile alla categoria dei “provvedimenti governativi ab origine a contenuto plurimo”, da ritenere ciononostante, secondo la Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016), rispondenti al requisito dell'omogeneità allorquando “le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee Pag. 4dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo”; alcune disposizioni suscitano comunque perplessità per quel che concerne la loro coerenza con questo perimetro: si tratta dell'articolo 51, che prevede che SOGEI Spa possa offrire servizi informatici da erogare tramite apposite convenzioni al Consiglio di Stato, all'Avvocatura dello Stato, al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, a INVIMIT SGR e alla società PagoPA, e dell'articolo 55, che autorizza il Ministero della difesa a svolgere attività contrattuale per soddisfare esigenze di acquisizione di materiali d'armamento;
   il decreto-legge, deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 15 ottobre 2019, è stato pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” del 26 ottobre 2019, a distanza di 11 giorni; come già fatto in analoghe precedenti circostanze il Comitato invita a valutare le conseguenze di questa prassi in termini di certezza del diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione dei decreti-legge di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
   sempre con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, si segnala che dei 137 commi 19 rinviano, per l'attuazione delle disposizioni, a provvedimenti successivi; è prevista nel complesso l'adozione di 17 provvedimenti attuativi; si tratta in particolare di 6 provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate o del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, 4 determinazioni del direttore dell'Agenzia delle entrate o del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, 1 provvedimento interdirigenziale, 4 decreti ministeriali, 2 decreti del Presidente del Consiglio dei ministri; 3 commi contemplano provvedimenti di altra natura (1 autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione europea, 1 intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, 1 proposta metodologica della Commissione tecnica per i fabbisogni standard); 12 commi recano una disciplina che opera ad efficacia differita;
  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
   ai commi 2 e 3 dell'articolo 5 le parole: “punti” e “punto” dovrebbero essere sostituite, in coerenza con il paragrafo 7, lettera f), della circolare del Presidente della Camera sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001, con le parole: “numeri” e “numero”;
   l'articolo 7, comma 4, in materia di contrasto alle frodi nel settore degli idrocarburi e di altri prodotti, subordina l'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo, che presentano profili anche sanzionatori e penali, all'adozione di un decreto del Ministro dell'economia; si tratta di una formulazione che potrebbe risultare problematica in particolare con riferimento alla conoscibilità effettiva dell'avvenuta entrata in vigore delle disposizioni posto che per il decreto del Ministro dell'economia non è previsto l'obbligo di pubblicazione sulla “Gazzetta Ufficiale”;
   l'articolo 23, comma 1, lettera b) prevede che all'accertamento delle violazioni di quanto previsto provvedano gli organi previsti dall'articolo 13, comma 1 (recte: 13, primo comma), della legge n. 689/1981; il richiamo appare tuttavia tautologico in quanto tale disposizione richiama genericamente “gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa”;
   l'articolo 27, comma 3, lettere a) e c) prevede l'obbligo di iscrizione al registro unico degli operatori del gioco pubblico per i soggetti “produttori” e “proprietari” senza specificare, come avviene invece per i “possessori”, che si tratta dei “produttori” e “proprietari” degli apparecchi new slot e videolottery di cui all'articolo 110 comma 6 lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (RD n. 773 del 1931), per quel che riguarda la lettera a), e degli apparecchi meccanici ed elettromeccanici Pag. 5di cui al successivo comma 7, lettere a), c), c-bis) e c-ter), per quel che riguarda la lettera c);
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
   alcune disposizioni del provvedimento appaiono caratterizzate da un uso non appropriato del sistema delle fonti; in particolare, l'articolo 4, comma 1, capoverso articolo 17-bis, comma 14 rimette a provvedimenti atipici del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione di modalità di trasmissione delle informazioni sugli importi alternative a quelle previste dal precedente comma 5, attuando così una sorta di delegificazione spuria; analoghe considerazioni valgono per l'articolo 6, comma 1, lettera c), capoverso comma 941-ter, il quale rimette ad un decreto del Ministro dell'economia la definizione di ulteriori limitazioni all'utilizzo della dichiarazione prevista dal medesimo comma;
   il provvedimento non risulta corredato né dell'analisi tecnico-normativa né dell'analisi di impatto della regolamentazione, nemmeno nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell'esenzione dell'AIR ai sensi dell'articolo 7 del medesimo regolamento;
  ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
   provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a valutare la compatibilità con il sistema delle fonti delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 6, comma 1, lettera c) le quali affidano il compito di modificare o integrare disposizioni di rango legislativo ad atti non facilmente inquadrabili nel sistema delle fonti come i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero a decreti ministeriali;

  Il Comitato formula altresì le seguenti osservazioni:
  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:
   sostituire, all'articolo 5, commi 2 e 3, la parola: “punti” con la seguente: “numeri” e la parola: “punto” con la seguente: “numero”, ovunque ricorrano;
   approfondire la formulazione degli articoli 7, comma 4; 23, comma 1, lettera b) e 27, comma 3, lettere a) e c)

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  Mercoledì 6 novembre 2019. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

Comunicazioni del Presidente.

  Paolo RUSSO, presidente, avverte che è in distribuzione il rapporto sull'attività del Comitato nel primo turno di presidenza (turno ricoperto dall'on. Dadone). Il rapporto contiene un'analisi dei 28 pareri resi nel turno di presidenza. Questi pareri contengono complessivamente 30 condizioni, 91 osservazioni e 10 raccomandazioni. Assume interesse in primo luogo la percentuale di recepimento dei pareri, non trascurabile: risultano infatti recepite il 40 per cento delle condizioni e il 22 per cento delle osservazioni. Le condizioni e le raccomandazioni contenute nel rapporto indicano poi gli aspetti sui quali maggiormente il Comitato ha posto l'attenzione. Per le condizioni, merita segnalare il richiamo al rispetto del requisito di omogeneità dei decreti-legge, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 22/2012 e n. 32/2014. Per le raccomandazioni, Pag. 6ricorda il monito rivolto al Governo sull'esigenza di evitare un eccessivo intervallo di tempo tra la deliberazione del decreto-legge in Consiglio dei ministri e la sua pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale». Ricorda poi l'attenzione rivolta, sempre nelle raccomandazioni, ai problemi relativi al sistema delle fonti (modifiche legislative di atti di carattere secondario; delegificazioni spurie; ricorso ad atti ancora atipici come i DPCM). Il rapporto contiene anche, in appendice, le sintesi delle audizioni svolte nel ciclo di approfondimento sulle attuali tendenze della produzione normativa.

  La seduta termina alle 15.10.