CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 novembre 2019
267.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 5 novembre 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. – Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.

  La seduta comincia alle 12.10.

Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura.
C. 1027 Ciprini ed altri.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Elisa SIRAGUSA (M5S), relatrice, segnala che la proposta di legge è volta al riordino delle norme che attualmente regolano il rapporto di lavoro del personale a contratto delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura. Attualmente la materia è oggetto di una pluralità di norme, a volte disapplicate e, altre volte, contraddittorie, con conseguenti disparità di trattamento, in primo luogo, tra i dipendenti di tali strutture diplomatiche e i dipendenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; in secondo luogo, tra impiegati a contratto italiani e impiegati a contratto del Paese in cui opera la struttura diplomatica; in terzo luogo, tra impiegati assunti primo o dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 103 del 2000, che ha novellato la principale fonte regolatoria di tali contratti, il decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Rileva, inoltre, che tale normativa permette, di fatto, sperequazioni retributive tra impiegati dello stesso livello che risultano poco giustificate dal livello del costo della vita del Paese in cui opera la struttura diplomatica.
  Osserva che il provvedimento mira, in particolare, a garantire una maggiore adeguatezza del trattamento retributivo del suddetto personale, armonizzando norme italiane, disposizioni straniere e disposizioni convenzionali, oltre che norme del diritto internazionale pubblico, e prevedendo che le relative modifiche contrattuali siano concordate tra le rappresentanze diplomatiche e quelle sindacali. Pag. 54
  Evidenzia che, secondo quanto attesta la relazione d'accompagnamento, risultano in servizio 2.642 impiegati a contratto, di cui 2.022 a contratto locale e 620 a contratto italiano. Segnala che vi sono anche tredici impiegati provenienti da altre amministrazioni. Tale personale è preposto a tutta la gamma delle attività afferenti ai compiti istituzionali degli uffici diplomatico-consolari: alla sicurezza degli interessi nazionali e dei cittadini, alla proiezione dell'attività culturale all'estero e di quella commerciale; alla necessaria organizzazione finalizzata all'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani all'estero, per giungere, da ultimo, anche a quella riguardante la politica d'immigrazione e di gestione delle frontiere.
  Ricorda che, attualmente, lo statuto degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero è disciplinato dal Titolo VI (articoli 152-167) del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, recante ordinamento dell'Amministrazione degli Affari esteri, come modificato dall'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103.
  Sottolinea che, quanto alle ragioni dell'intervento normativo, la relazione di accompagnamento del provvedimento evidenzia che il livello retributivo dei dipendenti a contratto secondo il diritto nazionale non appare idoneo e adeguato al costo della vita nei luoghi in cui viene svolta l'attività lavorativa. Addirittura, in alcuni casi risulterebbe una differenza salariale ben oltre il centro per cento tra un dipendente con contratto regolato dalla legge italiana rispetto a uno, con analoghe funzioni e competenze, regolato dalla legge locale.
  Rileva che la normativa di base è, dunque, recata dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, come sostituito dal decreto legislativo n. 103 del 2000, che, all'articolo 154, rinvia alla legge locale per la regolazione dei contratti, salvo quanto direttamente disciplinato dal decreto stesso.
  Sui livelli retributivi, osserva che le disparità emerse tra le varie sedi e le varie categorie di personale hanno generato un importante contenzioso, che ha sempre avuto esiti sfavorevoli per i ricorrenti, stante il fatto che la normativa vigente riconduce la possibilità di adeguamento delle retribuzioni al potere discrezionale del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  Ricorda che l'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica del 1967 prevede, peraltro, che la retribuzione annua base «è fissata dal contratto individuale tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro locale, del costo della vita e, principalmente, delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni culturali di altri Paesi in primo luogo di quelli dell'Unione europea, nonché da organizzazioni internazionali. Si terrà altresì conto delle eventuali indicazioni di massima fornite annualmente dalle organizzazioni sindacali. La retribuzione deve comunque essere congrua ed adeguata a garantire l'assunzione degli elementi più qualificati». Segnala, inoltre, che la retribuzione annua base, corrisposta in valuta locale, è suscettibile di revisione ed è determinata in modo uniforme per Paese – salvo particolari situazioni – e per mansioni omogenee.
  Evidenzia che un altro profilo significativo concerne l'assegno per il nucleo familiare e l'astensione obbligatoria e facoltativa per gravidanza e puerperio. Secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 tali aspetti sono regolati dalla legge italiana, fatta salva l'applicazione della normativa locale se più favorevole al lavoratore. Al contrario, la tutela previdenziale viene assicurata nelle forme previste dalla normativa locale, ivi comprese le convenzioni e gli accordi internazionali in vigore. Segnala che, in carenza di previsioni normative locali, gli impiegati a contratto possono, su richiesta, essere assicurati presso enti assicurativi italiani o stranieri. Resta comunque fermo che gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana possono optare per l'applicazione della legislazione previdenziale italiana. Pag. 55
  Evidenzia che, anche per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, essa viene assicurata nelle forme prescritte come obbligatorie dalla normativa locale – in carenza della quale gli impiegati a contratto sono assicurati presso enti assicurativi italiani o stranieri nei limiti degli standard garantiti in Italia dal Servizio sanitario nazionale.
  Per quanto riguarda l'irrogazione di sanzioni disciplinari, ricorda che il decreto del Presidente della Repubblica prevede provvedimenti proporzionali alle tipologie di infrazione dei doveri dell'impiegato, dalla censura per lievi infrazioni alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni, per culminare nei casi più gravi nella risoluzione del rapporto d'impiego.
  Passando ai contenuti di dettaglio del provvedimento, rileva che esso i compone di un solo articolo. In merito alla retribuzione esso prevede che: le modifiche contrattuali, anche a carattere economico, riguardanti il predetto personale e apportate dalle rappresentanze diplomatiche, siano concordate, attraverso accertamenti periodici, in accordo con (e non soltanto sentite) le rappresentanze sindacali; il riferimento al valore delle retribuzioni corrisposte da altri Paesi ai propri dipendenti non sia più considerato il parametro principale per la determinazione della retribuzione annua del personale a contratto (come previsto invece dalla normativa vigente), ma venga valutato alla stregua degli altri parametri, ossia le condizioni del mercato del lavoro locale e il costo della vita. Sul punto, osserva la proposta in esame dispone che le retribuzioni assunte come riferimento debbano comprendere anche tutti gli elementi aggiuntivi rispetto alla retribuzione base. Segnala che, per tale finalità, il Ministero degli affari esteri si avvale di agenzie specializzate a livello internazionale, tenendo anche conto delle indicazioni fornite annualmente dalle organizzazioni sindacali. Infine, la suddetta retribuzione annua è suscettibile di revisione in relazione anche alla crescita media delle retribuzioni del mercato del lavoro locale e può essere corrisposta in valuta diversa da quella locale in caso di particolari situazioni di instabilità valutaria esistenti nel Paese.
  In merito alle assenze per malattia, evidenzia che l'articolo unico dispone che il dipendente con contratto a tempo indeterminato abbia diritto all'intera retribuzione per i primi 90 giorni (in luogo dei 45 attualmente previsti); inoltre, estende anche al personale assunto a contratto l'applicazione delle norme in materia di termini perentori della contestazione disciplinare e della conclusione del relativo procedimento, prevista per il restante personale destinatario del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali.
  Segnalando che nel corso dell'esame preliminare presso la Commissione di merito è stato audito il Direttore generale per le risorse e le innovazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Ambasciatore Renato Varriale, in considerazione della avvenuta presentazione da parte della relatrice di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del provvedimento, si riserva di integrare la presente relazione in occasione della prossima seduta, con contestuale presentazione di una proposta di parere aggiornata alle modifiche eventualmente apportate al testo in esame.

  Il sottosegretario Manlio DI STEFANO sottolinea che il provvedimento in esame è frutto di una intensa e proficua interazione tra i competenti organi parlamentari e la Farnesina, volta a sanare le criticità esistenti in materia di trattamento economico e giuridico del personale assunto a contratto. In particolare, l'intervento normativo contribuisce ad eliminare le disparità salariali tra i dipendenti a cui si applica la legge italiana e quelli a cui si applica la disciplina locale.

  Marta GRANDE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.20.