CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 novembre 2019
267.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 5 novembre 2019. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana.
C. 1682.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla XIII Commissione Agricoltura, la proposta di legge C. 1682 Brunetta, recante «Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana», come risultante dagli emendamenti approvati dalla XIII Commissione nel corso dell'esame in sede referente.

  Fausto RACITI (PD), relatore, illustra il contenuto della proposta di legge in esame, composta da 11 articoli, la quale all'articolo 1 istituisce il Registro delle associazioni nazionali delle città del vino e dell'olio e delle eccellenze gastronomiche, istituito presso il Dicastero agricolo.
  In particolare, il comma 1 prevede che i comuni nei quali ricadono i luoghi della produzione enologica e gastronomica italiana assumano la denominazione di città del vino, dell'olio e delle eccellenze gastronomiche, individuate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali – da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 281 del 1997 – insieme ai requisiti richiesti alle associazioni nazionali per l'iscrizione nel Registro.
  L'articolo 2, comma 1, istituisce la «Giornata delle eccellenze enogastronomiche italiane».
  Ai sensi del comma 2 l'elenco di tali eccellenze, la data e le modalità organizzative della Giornata sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e Pag. 10della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le associazioni di categoria della filiera agroalimentare comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, garantendo il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e prevedendo che le iniziative si svolgano a rotazione presso istituzioni pubbliche, aziende vinicole, cantine, frantoi, musei del vino e dell'olio, aziende agricole alimentari italiane.
  In base al comma 3 entro il 31 marzo di ciascuno anno è scelta la «Capitale della Giornata delle eccellenze enogastronomiche italiane» che coinvolgerà, a rotazione, ogni regione.
  L'articolo 3 istituisce presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il nucleo di coordinamento delle eccellenze enogastronomiche italiane, per realizzare una strategia di rete nel settore; a tal fine il nucleo è chiamato a svolgere un'attività di consultazione e di valutazione degli interventi legislativi relativi al settore, secondo modalità definite con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. A tale nucleo partecipano rappresentanti del medesimo Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, delle associazioni di categoria della filiera agricola e agroalimentare, dei principali operatori del settore, delle associazioni più rappresentative della filiera vitivinicola, olivicola e dei produttori agricoli, nonché delle fondazioni senza fini di lucro, delle aziende alimentari italiane, delle cantine, dei frantoi, dei musei del vino, dell'olio e dei sapori, delle distillerie, dei consorzi, delle strade del vino, dell'olio e dei sapori, delle principali associazioni di giovani e delle principali associazioni di donne impegnate nei settori vitivinicolo, olivicolo e gastronomico, delle città del vino, dell'olio e delle eccellenze gastronomiche e delle agenzie economico-culturali che concorrono allo sviluppo della cultura del vino, dell'olio e del cibo.
  In merito segnala come non sia prevista la partecipazione al nucleo di rappresentanti delle Regioni.
  L'articolo 4 è dedicato al sostegno alla ricerca tecnologica e applicata nel settore vinicolo, olivicolo e gastronomico italiano, prevedendo, a tal fine, alla lettera a) del comma 1, che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, promuova l'attivazione di specifici percorsi formativi nelle università pubbliche, tramite corsi di laurea, dottorati di ricerca, master e corsi di formazione per la valorizzazione della storia e della cultura delle eccellenze enogastronomiche italiane, nonché dell'insegnamento della dietoterapia mediterranea nella clinica sanitaria, nell'ambito dei percorsi didattici dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e delle scuole di specializzazione sanitaria.
  La lettera b) del comma 1 prevede inoltre che, in sede di ripartizione annuale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, una quota parte delle relative risorse sia destinata alle attività di ricerca che il Consiglio nazionale delle ricerche svolge nell'ambito della produzione vitivinicola, olivicola e gastronomica.
  La lettera c) del comma 1 prevede altresì che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le altre istituzioni pubbliche competenti promuovono programmi di ricerca e innovazione, nonché percorsi formativi e di aggiornamento in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti, con particolare riferimento ai prodotti della vitis vinifera.
  In merito segnala come la disposizione non preveda il coinvolgimento delle Regioni.
  L'articolo 4-bis, inserito nel corso dell'esame in Commissione, prevede che nell'indirizzo di studio dei percorsi di istruzione professionale intitolato all’«Enogastronomia e ospitalità alberghiera» sia prevista l'acquisizione delle capacità di analisi dei vini a livello olfattivo e degustativo, nonché la conoscenza dei vitigni e delle tecniche di produzione delle aree di origine.Pag. 11
  L'articolo 5, comma 1, istituisce presso il Ministero delle politiche agricole la Commissione dell'enogastronomia di qualità, con il compito di sostenere le eccellenze enogastronomiche italiane, tramite la realizzazione dell’«Atlante annuale nazionale dell'enogastronomia di qualità» e promuovere i molteplici aspetti del sistema agroalimentare italiano presso agenzie e organismi internazionali.
  In base al comma 6 entro il 31 marzo di ogni anno, la suddetta Commissione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, adotta le linee programmatiche e operative per la realizzazione dell'Atlante annuale.
  Ai sensi del comma 2 la Commissione è composta da rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, del Ministero della salute e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.
  L'articolo 6 promuove la dieta mediterranea (che dal 2013 è stata inserita nella lista dei beni immateriali dell'Unesco) nei servizi di refezione nelle mense scolastiche e ospedaliere, nonché nelle residenze sanitarie e negli enti pubblici, disponendo al comma 1 che nelle gare di appalto per l'affidamento e la gestione di tali servizi e di fornitura di prodotti agroalimentari, le stazioni pubbliche appaltanti siano tenute a prevedere un punteggio aggiuntivo per le offerte che prevedono l'adozione del modello della dieta mediterranea.
  Ai sensi del comma 4 i criteri e le modalità di attuazione di tali previsioni sono definiti con regolamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988.
  L'articolo 6-bis, introdotto durante l'esame in Commissione, prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede allo sviluppo del portale web ed App delle denominazioni DOP e IGP, inserendo la funzione di geolocalizzazione dei prodotti e degli itinerari culturali e turistici.
  L'articolo 7 prevede, al comma 1, che il Ministero dello sviluppo economico assicuri che nel contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di riservare adeguati spazi, nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alle realtà storiche, artistiche, sociali ed economiche che valorizzano e promuovono il vino, l'olio e le eccellenze gastronomiche italiane quale patrimonio culturale nazionale.
  Il comma 2 modifica l'articolo 13 della legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati (legge n. 125 del 2001), inserendovi due nuovi commi aggiuntivi 3-bis e 3-ter.
  Il nuovo comma 3-bis prevede che i divieti indicati ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 13 della legge n. 125 del 2001 (relativi alla pubblicità di bevande alcoliche e superalcoliche) non si applichino qualora i messaggi pubblicitari non abbiano a oggetto uno specifico prodotto a destinazione commerciale, ma la promozione in via generale del vino, definito ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, quale alimento distintivo di qualità della produzione nazionale.
  Il nuovo comma 3-ter prevede che i messaggi pubblicitari di cui al comma 3-bis devono essere preventivamente approvati, ai fini della loro trasmissione, dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.
  L'articolo 8 reca disposizioni finanziarie, prevedendo, al comma 1, che una quota non superiore all'1 per cento delle entrate derivanti dalle accise relative all'alcole e alle bevande alcoliche stabilite dall'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi (di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995), Pag. 12nel limite di 15 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019, sia destinata alle finalità della legge.
  La corrispondente copertura finanziaria è individuata dal comma 2 nel fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2019-2021, di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
  L'articolo 9, infine, reca la clausola di salvaguardia, in base alla quale le disposizioni della legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come la proposta di legge interessi diversi ambiti di competenza individuati dall'articolo 117 della Costituzione in relazione al riparto di competenza tra lo Stato e le regioni.
  In particolare, l'istituzione del registro delle associazioni nazionali delle città del vino e dell'olio e delle eccellenze gastronomiche italiane, nonché quella di un nucleo di coordinamento delle stesse eccellenze e di una Commissione dell'enogastronomia di qualità presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, possono essere ricondotte alla materia ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, che l'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato.
  L'insegnamento della dietoterapia mediterranea e gli interventi riguardanti il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca possono essere ricondotte alla materia istruzione, che, limitatamente alle norme generali, è, secondo quanto prevede l'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione, di competenza esclusiva dello Stato, mentre rientra tra le competenze concorrenti tra Stato e regioni di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione per la parte relativa alle disposizioni di dettaglio in materia di istruzione e di ricerca scientifica. Nell'istituire l'insegnamento della dietoterapia mediterranea e nel definire il contenuto di un indirizzo degli istituti professionali, occorre, comunque, considerare il profilo di autonomia che in tale ambito godono le istituzioni universitarie e scolastiche.
  Le norme sui programmi di educazione alimentare e sui punteggi relativi agli appalti al fine di incentivare un modello nutrizionale che si basi sui princìpi della dieta mediterranea sono riconducibili alla materia alimentazione, che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione assegna alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni.
  Segnala, peraltro, come la materia propria dei contratti pubblici e degli appalti – riconducibile alla materia governo del territorio, di competenza legislativa concorrente – investa anche materie di esclusiva competenza statale, quali la materia tutela della concorrenza (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione) e la materia ordinamento civile (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione).
  Fa presente, inoltre, che il provvedimento richiede il parere della Conferenza Unificata o della Conferenza Stato-regioni per l'emanazione dei decreti in materia di:
   definizione dei requisiti delle Associazioni delle città del vino, dell'olio e delle eccellenze gastronomiche italiane per l'iscrizione al Registro, nonché delle modalità di iscrizione (di cui all'articolo 1);
   individuazione delle eccellenze gastronomiche italiane (di cui all'articolo 1);
   individuazione dell'elenco dei prodotti, della data e delle modalità organizzative della «Giornata delle eccellenze enogastronomiche italiane» e della definizione della «capitale della Giornata delle eccellenze enogastronomiche italiane» (di cui all'articolo 2);
   definizione delle modalità di attribuzione di un punteggio aggiuntivo nei contratti di appalti per la ristorazione pubblica a favore di offerte che adottino il modello della dieta mediterranea (di cui all'articolo 6).

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  All'articolo 5, che istituisce la Commissione dell'enogastronomia di qualità, è prevista la partecipazione di due rappresentanti della Conferenza Unificata.
  L'articolo 9 contempla, poi, la consueta clausola di salvaguardia a favore delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni (vedi allegato).

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 13.40.

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