CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 31 ottobre 2019
265.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Giovedì 31 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

  La seduta comincia alle 9.15.

Conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.
C. 2211 Governo.
(Parere alla Commissione VIII).
(Esame e conclusione – Parere con osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:
  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge n. 2211 e rilevato che:
  sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:
   il decreto-legge, composto da 10 articoli, per un totale di 16 commi, appare riconducibile, sulla base del preambolo, alla finalità di disporre ulteriori interventi di agevolazione per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi sismici;
   per quel che concerne il rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che 4 commi rinviano a provvedimenti successivi: in particolare è prevista l'adozione di delibere del Consiglio dei ministri, aggiornamenti di piani regionali e due decreti del Ministro dell'interno;
  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
   l'articolo 1, comma 1, capoverso 4-quater, prevede che «con delibere adottate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede all'assegnazione delle risorse» per le attività conseguenti alla proroga dello stato di emergenza prevista dalla norma; al riguardo si ricorda che il citato articolo 24 prevede due distinte delibere: al comma 1, la delibera dello stato di emergenza; al comma 2, la delibera con la quale si procede al finanziamento delle necessarie iniziative; preso atto che il provvedimento, Pag. 4in continuità con consistenti precedenti, intende derogare, sia pure in maniera solo implicita, al regime generale previsto dal decreto legislativo n. 1 del 2018, disponendo una proroga ex lege dello stato di emergenza, andrebbe quindi chiarito se non si intenda fare specifico riferimento alle delibere di cui al comma 2 dell'articolo 24;
   il provvedimento risulta corredato dell'analisi tecnico-normativa ma non dell'analisi di impatto della regolamentazione, nemmeno nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell'esenzione dell'AIR ai sensi dell'articolo 7 del medesimo regolamento;
  formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:
  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
   si valuti, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 1, capoverso 4-quater.».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 9.20.