CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 ottobre 2019
252.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 10 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

  La seduta comincia alle 13.45.

Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare («Legge Salvamare»).
C. 1939 Governo e abb.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Fausto RACITI (PD), relatore, rileva come la I Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla VIII Commissione Ambiente, il nuovo testo del disegno di legge C. 1939, recante promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare («Legge Salvamare»), come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente presso la VIII Commissione, cui sono abbinate le proposte di legge C. 907 Muroni e C. 1276 Rizzetto.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge che, a seguito delle modifiche apportate dalla Commissione in sede referente, consta ora di dieci articoli, rileva come l'articolo 1, rechi, al comma 01 (inserito durante l'esame in sede referente), la finalità di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti negli ecosistemi marini e alla corretta gestione degli stessi.
  Il comma 1 del medesimo articolo 1, oltre a richiamare l'applicabilità delle definizioni previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (codice dell'ambiente), dal decreto legislativo n. 182 del 2003 (di recepimento della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti Pag. 14prodotti dalle navi ed i residui del carico) e (in base ad un'aggiunta approvata in sede referente) dal decreto legislativo n. 4 del 2012 (recante «Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura»), introduce una serie di nuove definizioni.
  In particolare sono introdotte le definizioni di «rifiuti accidentalmente pescati» (RAP) che fa riferimento ai «rifiuti raccolti in mare dalle reti durante le operazioni di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare con qualunque mezzo», e di «rifiuti volontariamente raccolti» (RVR), da intendersi come i «rifiuti raccolti nel corso delle campagne di pulizia del mare». Tale definizioni, nel corso dell'esame in sede referente, sono state ampliate al fine di riferirle non solo al mare, ma anche a laghi, fiumi e lagune.
  L'articolo 2 disciplina, ai commi 1 e 2, la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati in mare, prevedendo che gli stessi siano equiparati ai rifiuti prodotti dalle navi e che, per il comandante della nave che approda in un porto, v’è l'obbligo di conferimento dei RAP all'impianto portuale di raccolta. Nel corso dell'esame in sede referente è stato altresì aggiunto un periodo, alla fine del comma 2, volto a disciplinare il caso di ormeggio di un'imbarcazione presso aree non ricadenti nella competenza territoriale di un'autorità di sistema portuale ai sensi della legge n. 84 del 1994. Nel caso in questione viene previsto che i comuni territorialmente competenti, nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, dispongono che i «RAP in mare» siano conferiti ad apposite strutture di raccolta, anche temporanee, allestite in prossimità degli ormeggi.
  Un ulteriore caso è disciplinato dal nuovo comma 2-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, il quale prevede che il comandante della nave che approda in un piccolo porto non commerciale, che è caratterizzato soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, conferisce i rifiuti presso gli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema di gestione dei rifiuti comunale.
  In base al comma 3, il conferimento dei RAP all'impianto portuale di raccolta è gratuito per il conferente e si configura come deposito temporaneo (ai sensi della normativa sui rifiuti e alle condizioni ivi previste).
  Il comma 3-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, aggiunge una nuova lettera f-bis) nel comma 2 dell'articolo 184 del codice dell'ambiente (di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006) al fine di includere tra i rifiuti urbani i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.
  Il comma 4 dispone che i costi di gestione dei RAP sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa o tariffa sui rifiuti. Nel corso dell'esame in sede referente tale comma è stato integrato al fine di precisare che la finalità di tale disposizione è quella di distribuire sull'intera collettività nazionale gli oneri in questione.
  Il comma 5 demanda all'ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) la disciplina dei criteri e delle modalità per la definizione della componente specifica destinata alla copertura dei costi di gestione dei RAP e, in base ad un'integrazione operata in sede referente, per la sua indicazione negli avvisi di pagamento separatamente rispetto alle altre voci, nonché l'individuazione dei soggetti e degli enti tenuti a fornire i dati e le informazioni necessari per la determinazione della componente medesima e la definizione dei termini entro i quali tali dati e informazioni devono essere forniti.
  Il comma 6 demanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente (da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge) l'individuazione di misure premiali nei confronti dei comandanti dei pescherecci soggetti al rispetto degli obblighi di conferimento disposti dall'articolo.
  In proposito, ricorda che, sul testo originario del provvedimento, la Conferenza unificata, nella seduta del 1o agosto 2019, ha espresso parere contrario alla luce dell'indisponibilità del Governo ad accogliere le proposte di modifica avanzate Pag. 15dalla Conferenza delle regioni, dall'ANCI e dell'UPI. Tali proposte insistevano sulla necessità di individuare modalità di finanziamento per le misure proposte dal provvedimento alternativi ai meccanismi della finanza locale e, in particolare al tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Le regioni richiedevano poi di specificare che la componente aggiuntiva della tassa o tariffa sui rifiuti venga applicata in tutti i comuni e non solo a quelli rivieraschi, mentre l'ANCI esprimeva una più generale contrarietà a questo strumento. Nel corso dell'esame in Commissione è stato specificato che tale componente sarà istituita «al fine di distribuire sull'intera collettività nazionale gli oneri di cui al presente articolo».
  L'articolo 3 detta disposizioni finalizzate a disciplinare lo svolgimento di campagne di pulizia finalizzate alla raccolta volontaria di rifiuti. Tale articolo, che nel testo iniziale riguardava solamente le campagne di pulizia condotte in mare, è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente, al fine di far riferimento anche alle campagne di pulizia condotte nei fiumi, nei laghi e nelle lagune. In merito il comma 1 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole (da adottare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge) a cui viene demandata l'individuazione delle modalità per l'effettuazione delle campagne di pulizia.
  In base al comma 2, nelle more dell'adozione del decreto attuativo di cui al comma 1, la campagna di pulizia può essere iniziata trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatta salva, per l'autorità competente, la possibilità di adottare motivati provvedimenti di divieto dell'inizio o della prosecuzione dell'attività medesima ovvero prescrizioni concernenti i soggetti abilitati a partecipare alle campagne, le aree interessate dalle stesse nonché le modalità di raccolta dei rifiuti.
  Il comma 3, modificato nel corso dell'esame in sede referente, individua i soggetti promotori (e non, come prevedeva il testo iniziale, i soggetti partecipanti) delle sole campagne di pulizia del mare. In particolare viene disposto che vi possono partecipare gli enti gestori delle aree protette, le associazioni ambientaliste, le associazioni dei pescatori, nonché gli altri soggetti individuati dall'autorità competente. Nel corso dell'esame in sede referente sono stati specificati quali ulteriori soggetti promotori: le cooperative ed imprese di pesca, nonché loro consorzi; le associazioni di pescatori sportivi e ricreativi; le associazioni sportive dei subacquei e dei diportisti; i centri diving; le associazioni di promozione sociale nonché i gestori degli stabilimenti balneari; gli enti del terzo settore nonché, fino alla completa operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ONLUS, fondazioni ed associazioni con finalità di promozione, tutela e salvaguardia dei beni naturali ed ambientali. È stato inoltre aggiunto un periodo volto a consentire agli enti gestori delle aree marine protette di realizzare, anche di concerto con gli organismi rappresentativi degli imprenditori ittici, specifiche forme di comunicazione pubblica sul tema, nonché apposite sessioni di educazione ambientale.
  Il comma 4 prevede che ai rifiuti raccolti durante le campagne di pulizia si applichino le norme dettate per i RAP dall'articolo 2.
  L'articolo 4 – nell'ottica della promozione dell'economia circolare – prevede l'emanazione di un regolamento ministeriale, da adottare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge con decreto del Ministro dell'ambiente, volto a stabilire criteri e modalità con cui i RAP e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006. La norma precisa inoltre che la finalità da essa recata è quella di promuovere il riciclaggio della plastica e (per quanto aggiunto nel corso dell'esame in sede referente) di materiali non compatibili con l'ecosistema marino e delle acque interne. La finalità è quella di promuovere il riciclaggio della plastica e (per quanto aggiunto nel corso dell'esame in sede referente) di materiali non compatibili con l'ecosistema marino e delle acque interne.Pag. 16
  L'articolo 5 prevede che possano essere svolte campagne di sensibilizzazione per il conseguimento delle finalità della legge e (per quanto aggiunto nel corso dell'esame in sede referente) della Strategia per l'ambiente marino di cui al D.P.C.M. 10 ottobre 2017 e degli obiettivi della Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. La disciplina delle modalità per l'effettuazione delle predette campagne è demandata ad un apposito decreto ministeriale, emanato dal Ministero dell'ambiente, sentiti i Ministeri delle politiche agricole, delle infrastrutture e dei trasporti e, in base ad un'integrazione approvata in sede referente, anche del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  L'articolo 5-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede la promozione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nelle scuole di ogni ordine e grado di attività volte a rendere gli alunni consapevoli dell'importanza della conservazione dell'ambiente e del mare in particolare, nonché delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti. Nelle scuole è inoltre promossa la pratica del riuso dei beni.
  L'articolo 5-ter, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede (modificando l'articolo 52, comma 3, del decreto legislativo n. 171 del 2005) che in occasione della celebrazione presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado della «Giornata del mare» le iniziative promosse per la conoscenza del mare facciano riferimento anche alle misure per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dei rifiuti marini.
  L'articolo 6, modificato nel corso dell'esame in sede referente, prevede, al comma 1, il rilascio – agli imprenditori ittici che, nell'esercizio delle proprie attività, utilizzano materiali di ridotto impatto ambientale, partecipano a campagne di pulizia del mare o conferiscono i RAP – di un riconoscimento ambientale (in luogo della certificazione prevista dal testo iniziale del disegno di legge) attestante l'impegno per il rispetto dell'ambiente marino e la sostenibilità dell'attività di pesca da essi svolta.
  Il comma 2 prevede che la disciplina delle procedure, delle modalità e delle condizioni per l'attribuzione del riconoscimento sia demandata a un regolamento ministeriale da adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
  Il comma 3 prevede l'emanazione (sempre entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge) di un ulteriore regolamento ministeriale, adottato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per la disciplina delle procedure, delle modalità e delle condizioni per l'attribuzione del riconoscimento in questione anche ai fini dei programmi di etichettatura ecologica di cui all'articolo 18, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 4 del 2012.
  In merito ai commi 2 e 3 segnala l'opportunità di specificare meglio il rispettivo contenuto dei due distinti provvedimenti attuativi previsti nei richiamati commi, che sembrano in parte sovrapporsi.
  L'articolo 6-bis, introdotto anch'esso nel corso dell'esame in sede referente, prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmetta alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attuazione della presente legge.
  L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono alle attività in essa previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Con riferimento al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala come il disegno di legge in esame sia volto soprattutto a disciplinare aspetti che rientrano nella materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Inoltre, rileva altresì in materia il tema della tutela del paesaggio, di cui all'articolo 9 della Costituzione, quale valore primario che rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.Pag. 17
  Assume inoltre rilievo, con riferimento a specifiche disposizioni (quelle dell'articolo 3 e dell'articolo 5), la materia «valorizzazione dei beni culturali e ambientali», attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione.
  In particolare, l'articolo 3, come illustrato in precedenza, detta disposizioni per lo svolgimento di campagne di pulizia finalizzate alla raccolta volontaria di rifiuti, prevedendo a tal fine, l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, a cui viene demandata l'individuazione delle modalità per l'effettuazione.
  Al riguardo, segnala come tali campagne, oltre a coinvolgere gli enti gestori delle aree protette, enti spesso connessi agli enti territoriali, appaiano riconducibili non solo alla materia di esclusiva competenza legislativa statale della tutela dell'ambiente ma anche a quella, di competenza legislativa concorrente, della valorizzazione dei beni ambientali. Segnala quindi l'opportunità di coinvolgere il sistema delle autonomie territoriali nella procedura di adozione del decreto ministeriale attuativo previsto al comma 1 dell'articolo 3.
  Quanto all'articolo 5, esso prevede che possono essere effettuate campagne di sensibilizzazione per il conseguimento delle finalità della legge e della Strategia per l'ambiente marino di cui al DPCM 10 ottobre 2017 e degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, demandando la disciplina delle modalità per l'effettuazione delle predette campagne a un apposito decreto ministeriale, emanato dal Ministero dell'ambiente, sentiti i Ministeri delle politiche agricole, delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  Al riguardo, osserva come anche le campagne di sensibilizzazione previste dall'articolo 5 appaiano riconducibili alla materia, di competenza legislativa concorrente della valorizzazione dei beni ambientali. Anche in questo caso, pertanto, segnala l'opportunità di coinvolgere il sistema delle autonomie territoriali nella procedura di adozione del decreto ministeriale attuativo previsto.
  Per le disposizioni, previste dall'articolo 2, concernenti gli impianti portuali di raccolta e la componente aggiuntiva della tassa o tariffa sui rifiuti per la copertura dei costi di gestione dei RAP rilevano, altresì, le materie «porti e aeroporti civili» – che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione ricomprende nel novero delle materie di legislazione concorrente – e la materia «sistema tributario e contabile dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 13.55.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 10 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

  La seduta comincia alle 13.55.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli degli enti locali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.
C. 474 Nesci e C. 1512 Bruno Bossio.
(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1630 Santelli).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 settembre scorso.

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  Giuseppe BRESCIA, presidente, come anticipato in occasione della riunione di ieri dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, i presentatori della proposta di legge C. 1630 Santelli, recante «Introduzione dell'articolo 143-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di computo dei termini di durata in carica dei consigli comunali e provinciali in caso di annullamento del provvedimento di scioglimento», hanno chiesto di abbinare la predetta proposta di legge alle proposte di legge C. 474 Nesci e C. 1512 Bruno Bossio, recanti modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli degli enti locali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, già all'esame delle Commissione.
  Dal momento che la proposta di legge C. 1630 riguarda un aspetto della più generale tematica affrontata dalle proposte di legge già in esame, appare possibile disporre in tal senso: propone pertanto di procedere al predetto abbinamento.

  La Commissione approva la proposta del Presidente.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.

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