CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 ottobre 2019
247.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 88

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 2 ottobre 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

  La seduta comincia alle 14.40.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; b) Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria.
C. 1988 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Massimo UNGARO (IV), relatore, ricorda che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere Pag. 89da rendere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1988, approvato dal Senato l'11 luglio 2019, recante ratifica ed esecuzione di tre accordi bilaterali tra Italia e Nigeria in materia di cooperazione giudiziaria, sottoscritti nel novembre 2016, che riguardano rispettivamente la materia dell'estradizione, della mutua assistenza in materia penale e del trasferimento delle persone condannate.
  I Trattati si inseriscono nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione ed alla regolamentazione puntuale e dettagliata dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con i Paesi extra comunitari con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità, soprattutto organizzata.
  Ricorda che per la Nigeria – che rappresenta per l'Italia il secondo partner commerciale nell'Africa sub-sahariana dopo il Sud Africa – l'adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso e puntuale la materia dell'estradizione si è resa necessaria in conseguenza dei sempre più frequenti ed estesi rapporti tra Italia e Nigeria nei settori economici, finanziari e commerciali, nonché dallo sviluppo di significativi flussi migratori dalla Nigeria verso l'Italia: tali flussi, portatori anche di fenomeni criminali che coinvolgono entrambi gli Stati, hanno reso più marcata l'esigenza di una disciplina uniforme e coerente della consegna di persone che sono sottoposte a procedimenti penali o che devono eseguire una pena.
  Con riferimento agli aspetti di interesse della Commissione finanze, essi si limitano al contenuto dell'articolo 18 dell'Accordo. La disposizione – in analogia con quanto previsto nella maggior parte degli accordi internazionali di cooperazione in materia penale sottoscritti dall'Italia – prevede che su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto accerti prontamente se una persona fisica o giuridica sospettata o imputata di un reato sia titolare di uno o più rapporti o conti presso le banche – o anche presso istituti finanziari diversi dalle banche – ubicate nel suo territorio. Lo Stato richiesto è tenuto a fornire tempestivamente allo Stato richiedente l'esito degli accertamenti effettuati e tale assistenza non può essere rifiutata opponendo il motivo del segreto bancario.
  Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dei tre trattati si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei tre trattati. L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Alla luce di quanto detto, formula sul provvedimento una proposta di parere favorevole.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador.
C. 1991 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Massimo UNGARO (IV), relatore, rammenta che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1991, approvato dal Senato l'11 luglio 2019, recante ratifica ed esecuzione di due accordi bilaterali tra Italia e Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione giudiziaria, sottoscritti nel novembre 2015, che riguardano rispettivamente la materia dell'estradizione Pag. 90e della mutua assistenza in materia penale.
  I Trattati si inseriscono nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione ed alla regolamentazione puntuale e dettagliata dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con i Paesi extra comunitari con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità, soprattutto organizzata.
  I Trattati di assistenza giudiziaria tra Italia ed Ecuador sono volti a disciplinare in modo preciso il settore della assistenza giudiziaria penale, in considerazione dell'evoluzione dell'attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estese relazioni con tale Stato, il cui progressivo intensificarsi favorisce lo sviluppo di fenomeni criminali che li coinvolgono e che richiedono, pertanto, l'approntamento di strumenti idonei a garantire una reciproca ed efficace collaborazione.
  Con riferimento agli aspetti di interesse della Commissione Finanze, essi si limitano – come già nel caso del precedente disegno di legge di ratifica all'esame della Commissione – al contenuto dell'articolo 18 dell'Accordo. La disposizione – in analogia con quanto previsto nella maggior parte degli accordi internazionali di cooperazione in materia penale sottoscritti dall'Italia – prevede che su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto accerti prontamente se una persona fisica o giuridica sottoposta a procedimento penale sia titolare di uno o più rapporti o conti presso le banche – o anche presso istituti finanziari diversi dalle banche – ubicate nel suo territorio. Lo Stato richiesto è tenuto a fornire tempestivamente allo Stato richiedente l'esito degli accertamenti effettuati e tale assistenza non può essere rifiutata opponendo il motivo del segreto bancario.
  Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dei due trattati si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei due trattati. L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Alla luce di quanto detto, formula sul provvedimento una proposta di parere favorevole.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica.
C. 1992 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Massimo UNGARO (IV), relatore, ricorda che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1992, approvato dal Senato l'11 luglio 2019, recante ratifica ed esecuzione di due accordi bilaterali tra Italia e Repubblica del Costa Rica in materia di cooperazione giudiziaria, sottoscritti nel 2016, che riguardano rispettivamente la materia dell'estradizione e quella dell'assistenza giudiziaria in materia penale.
  I Trattati di assistenza giudiziaria tra Italia ed Costa Rica sono volti a disciplinare in modo preciso il settore della assistenza giudiziaria penale, in considerazione dell'evoluzione dell'attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estese relazioni con tale Stato, il cui progressivo intensificarsi favorisce lo sviluppo di fenomeni criminali che li coinvolgono e che richiedono, pertanto, l'approntamento Pag. 91di strumenti idonei a garantire una reciproca ed efficace collaborazione.
  Con riferimento agli aspetti di interesse della Commissione Finanze, essi si limitano – come già nel caso dei due precedenti disegni di legge di ratifica all'esame della Commissione – al contenuto dell'articolo 18 dell'Accordo. La disposizione – in analogia con quanto previsto nella maggior parte degli accordi internazionali di cooperazione in materia penale sottoscritti dall'Italia – prevede che su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto accerti prontamente se una persona fisica o giuridica sottoposta a procedimento penale sia titolare di uno o più rapporti o conti presso le banche – o anche presso istituti finanziari diversi dalle banche – ubicate nel suo territorio. Lo Stato richiesto è tenuto a fornire tempestivamente allo Stato richiedente l'esito degli accertamenti effettuati e tale assistenza non può essere rifiutata opponendo il motivo del segreto bancario.
  Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dei due trattati si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei due trattati. L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Alla luce di quanto detto, formula sul provvedimento una proposta di parere favorevole.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 2 ottobre 2019.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.